AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Femara» (23A02639) 
(GU n.108 del 10-5-2023)

 
          Estratto determina n. 312/2023 del 2 maggio 2023 
 
    E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale FEMARA 2,5
mg film-coated tablets  30  film-coated  tablets  dalla  Grecia,  con
numero di autorizzazione 83787/14/25-04-2018, intestato alla societa'
Novartis (HELLAS) SA - 12th km National Road n. 1 Metamorfosi Attiki,
14451, Greece e prodotto da: 
      Novartis Pharma GmbH, Wien, Austria  Jakov-Lind-Straße  5,  Top
3.05, AT-1020 Wien, Austria; 
      Novartis (Hellas) SA - 12th km National Road  Athinon-Lamias  -
Metamorfosi Attiki, 14451, Greece; 
      Novartis Pharma S.A.S. - 8 -10 rue Henri Sainte-Claire  Deville
- 92500 Rueil-Malmaison, France; 
      Novartis Sverige AB - Torshamnsgatan 48, 164 40 Kista, Sweden; 
      Novartis Pharma B.V. - Haaksbergweg 16 - 1101  BX  Amsterdam  -
The Netherlands; 
      Salutas  Pharma  GmbH  -  Otto-von-Guericke-Allee  1  -   39179
Barleben, Germany; 
      Demetriades  &  Papaellinas  LTD.  -  179  Giannos  Kranidiotis
avenue, Latsia - Nicosia, 2235, Cyprus; 
      Novartis Norge AS - Nydalen alle' 37 A, Oslo, NO-0484, Norway; 
      Novartis Farma S.p.a. -  Largo  Umberto  Boccioni,  1  -  21040
Origgio (VA), Italia; 
      Novartis Farma S.p.a. - via Provinciale  Schito,  131  -  80058
Torre Annunziata, NA, Italia; 
    con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci  al
momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle  forme,
confezioni ed alle condizioni di seguito specificate. 
    Importatore: BB Farma S.r.l. viale Europa, 160 -  21017  Samarate
(VA). 
    Confezione: FEMARA «2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  30
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049762026  (base  10)
1HGMRB (base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Composizione: 
      principio attivo: letrozolo; 
      eccipienti: lattosio  monoidrato,  cellulosa  microcristallina,
amido di mais, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato e  silice
colloidale anidra. Il  rivestimento  e'  costituito  da  ipromellosa,
talco, macrogol 8000, titanio diossido (E  171)  e  ossido  di  ferro
giallo (E 172). 
    Officine di confezionamento secondario: 
      Falorni S.r.l. via dei Frilli,  25  -  50019  Sesto  Fiorentino
(FI); 
      GXO Logistics Pharma Italy S.p.a via Amendola, 1 (Loc Caleppio)
- 20049 Settala (MI); 
      S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa,  7  -  26824  Cavenago  d'Adda
(LO); 
      Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan  Geshov  blvd.  -
1000 Sofia (Bulgaria). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: Femara «2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  30
compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049762026  (base  10)
1HGMRB (base 32). 
    Classe di rimborsabilita': «A». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 45,61. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 75,28. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  FEMARA
«2,5 mg  compresse  rivestite  con  film»  30  compresse  in  blister
PVC/PE/PVDC/AL, A.I.C. n. 049762026 (base 10) 1HGMRB (base 32), e' la
seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e fogli illustrativi  conformi  al  testo  in
italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la  denominazione
del paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente
determina. 
    Il   foglio   illustrativo   dovra'   riportare   il   produttore
responsabile del rilascio relativo allo  specifico  lotto  importato,
come indicato nel foglio illustrativo originale. 
    L'imballaggio  esterno  deve  indicare  in  modo   inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   di   autorizzazione
all'importazione  parallela   (AIP)   effettua   il   confezionamento
secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'  industriale  e
commerciale   del   titolare   del    marchio    e    del    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  inclusi  eventuali
marchi grafici presenti  negli  stampati,  come  simboli  o  emblemi,
l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le  forme  previste  dalla
legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. 
    La  societa'  titolare  dell'AIP  e'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione  tecnica  e/o  amministrativa,  successiva  alla
presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale  importato
che  sul  medicinale  registrato  in  Italia  e  ad   assicurare   la
disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato
per l'intera durata di validita' del  lotto.  L'omessa  comunicazione
puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. 
    Ogni  variazione  tecnica  e/o  amministrativa  successiva   alla
presente autorizzazione che intervenga sia sul  medicinale  importato
che sul medicinale  registrato  in  Italia  puo'  comportare,  previa
valutazione  da  parte  dell'ufficio  competente,  la  modifica,   la
sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. 
    I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti
sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo  trenta
giorni dalla comunicazione  della  prima  commercializzazione,  fatta
salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana  del  farmaco.  In
ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente  alla
societa' titolare  dell'AIP  e  non  puo'  essere  trasferita,  anche
parzialmente, a qualsiasi titolo. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                    di sospette reazioni avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.