CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERA 26 aprile 2023 

Modifica  del  regolamento  di  amministrazione  e  contabilita'  del
Consiglio superiore della magistratura (23A02949) 
(GU n.115 del 18-5-2023)

 
                       IL CONSIGLIO SUPERIORE 
                         DELLA MAGISTRATURA 
 
                              Delibera 
 
  la modifica degli articoli 25,  26,  26-bis  e  52,  l'introduzione
degli articoli 25-bis,  26-ter,  nonche'  la  correzione  dell'errore
materiale contenuto nel comma  6  dell'art.  28  del  regolamento  di
amministrazione e contabilita', nei termini di seguito indicati: 
 
                             Capo Terzo 
                            Norme diverse 
 
                               Art. 25 
 
               Indennita' dei componenti del Consiglio 
 
  1. La misura delle indennita' previste dall'art. 40, ultimo  comma,
della  legge  24  marzo  1958,  n.  195   e   successive   modifiche,
disciplinate nel presente articolo, e'  determinata  annualmente  con
delibera del Consiglio,  su  proposta  del  Comitato  di  presidenza,
previo   parere   della   Commissione   bilancio,    tenendo    conto
dell'andamento  del  costo  della  vita  e  di  similari   indennita'
stabilite per gli altri organi di rilevanza costituzionale. 
  2. Per la partecipazione all'assemblea plenaria del  Consiglio,  al
Comitato di presidenza e alla Sezione disciplinare e' corrisposta una
indennita' per ogni seduta. L'indennita' per le sopraindicate  sedute
spetta per non piu' di due sedute giornaliere. 
  3. Per la partecipazione effettiva alle sedute e  all'attivita'  di
Commissione,  comprensiva  dello  studio,  della  trattazione   delle
pratiche  e  della   redazione   delle   proposte,   e'   corrisposta
l'indennita' forfettaria mensile di funzione. Con le modalita' di cui
al  primo  comma,  sono  stabilite  le   percentuali   di   riduzione
dell'indennita' stessa, in ragione  delle  assenze  dalle  sedute  di
Commissione di appartenenza di ciascun componente. 
  4. La partecipazione alle sedute straordinarie di  Commissione  non
comporta l'erogazione di alcuna indennita'. 
  5.   Costituiscono   incarichi   speciali,   che   danno    diritto
all'indennita' di cui al comma 7: 
    a) la partecipazione a missioni all'estero relative a progetti  o
lavori programmati con organizzazioni stabili internazionali (l'ENCJ,
l'ENTJ, il CCJE e il CCPE), sempre che la  partecipazione  sia  stata
approvata con delibera plenaria; 
    b) la partecipazione alle sedute del Comitato pari  opportunita',
della  Commissione  mista  per  i  problemi  della  magistratura   di
sorveglianza e delle Commissioni speciali  deliberate  dal  Consiglio
con  specifica  qualifica  di  incarico  speciale;  in  questi  casi,
l'indennita' di cui al comma 7  e'  dovuta  soltanto  ai  consiglieri
componenti delle Commissioni e/o del Comitato predetti; 
    c) la partecipazione ad incontri con delegazioni  straniere,  nei
giorni in cui non sono  previsti  lavori  del  Consiglio,  in  seduta
plenaria o referente. 
  6. Lo svolgimento degli incarichi  speciali  istituzionali  di  cui
alla lettera a) del comma che precede, nei giorni in cui e'  prevista
attivita' di Commissione per  il  componente  incaricato,  giustifica
l'assenza dalle relative sedute e da' diritto all'indennita'  di  cui
al comma 7. 
  Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di  cui  alle
lettere b) e c) del comma che precede, nei giorni in cui e'  prevista
attivita' di commissione per  il  componente  incaricato,  giustifica
l'assenza dalle relative sedute e non da' diritto  all'indennita'  di
cui al comma 7 ove l'attivita' oggetto dell'incarico sia  svolta  nei
giorni in cui sono previste sedute di Commissione. 
  7. Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di cui  al
comma 5, lettera a), nonche' lo svolgimento, nei giorni in cui non e'
prevista attivita' di Commissione per il componente incaricato, degli
incarichi speciali di cui al comma 5, lettere b) e  c),  da'  diritto
all'indennita' da determinarsi, con le modalita' di cui al  comma  1,
in rapporto percentuale a quella spettante per le sedute plenarie  di
Consiglio. 
  Non possono essere liquidate piu' di due indennita' giornaliere per
incarichi speciali. 
  8. Ove le indennita' per le sedute giornaliere di cui all'art.  25,
comma 2, (non piu'  di  due)  e  le  indennita'  giornaliere  di  cui
all'art. 25, comma 7,  (non  piu'  di  due)  riguardino  il  medesimo
giorno,  non  possono  essere  liquidate  piu'  di   due   indennita'
giornaliere. 
  9.  Con  delibera  del  Consiglio,  su  proposta  del  Comitato  di
presidenza,  possono  essere  individuate  ulteriori   tipologie   di
incarichi speciali. 
 
                             Art. 25-bis 
 
Indennita' omnicomprensiva dei magistrati della Segreteria generale e
                         dell'Ufficio studi 
 
  1. Ai magistrati addetti alla segreteria  ed  all'Ufficio  studi  e
documentazione del Consiglio e' corrisposta un'indennita'  consiliare
omnicomprensiva, da erogarsi per tredici mensilita', a compenso degli
obblighi  di  reperibilita'  e  di   disponibilita'   nonche'   delle
prestazioni loro richieste dal regolamento interno del Consiglio.  La
misura dell'indennita' e' determinata con delibera del Consiglio,  su
proposta del Comitato di presidenza, previo parere della  Commissione
bilancio,  in  proporzione  alla  rispettiva  classe  di  valutazione
maturata ed e' aggiornata annualmente  tenendo  conto  dell'andamento
del costo della vita. Per  il  segretario  generale  e  per  il  vice
segretario   generale   la   predetta   indennita'   e'    aumentata,
rispettivamente, del 30 e del 15 per cento. 
 
                               Art. 26 
 
         Indennita' di missione dei componenti del Consiglio 
 
  1. La misura dell'indennita' di missione prevista per i  componenti
del Consiglio, non residenti a  Roma,  dall'art.  40,  ultimo  comma,
della legge  24  marzo  1958,  n.  195  e  successive  modifiche,  e'
determinata annualmente con delibera del Consiglio, su  proposta  del
Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. 
  2. L'indennita' di missione spetta in misura intera  qualunque  sia
la durata del  periodo  di  permanenza  a  Roma  del  componente  del
Consiglio  nei  giorni  in  cui  e'  programmata  o  comunque  svolta
attivita' consiliare o istituzionale. 
  Nei giorni immediatamente precedenti e successivi a quelli  in  cui
e'   programmata   o   comunque   svolta   attivita'   consiliare   o
istituzionale,  purche'   connessa   all'esercizio   delle   funzioni
consiliari, l'indennita' di missione spetta in misura  oraria,  sulla
base di autocertificazione del componente. 
  3.  Per  le  missioni  di  durata  inferiore  a  ventiquattro  ore,
l'indennita' e' dovuta in ragione di un ventiquattresimo della misura
giornaliera per ogni ora di missione. 
  4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano ad  ogni  altra
missione che i componenti del Consiglio debbono svolgere, fuori della
loro residenza, per disposizioni del  Consiglio,  delle  Commissioni,
del Comitato di  presidenza  o  su  delega  del  Vice  Presidente  in
rappresentanza del Consiglio. 
 
                             Art. 26-bis 
 
        Liquidazione del trattamento retributivo complessivo 
 
  1. Il trattamento economico complessivo di cui  agli  articoli  25,
25-bis e 26 e' liquidato nel rispetto del limite massimo retributivo,
previsto dall'art. 40, quarto comma, della legge 24  marzo  1958,  n.
195, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71. 
  2. Ai fini della corretta applicazione del comma 1, i consiglieri e
i magistrati di cui  all'art.  25-bis  forniscono,  anche  attraverso
autocertificazione,  le  informazioni  necessarie  al   Servizio   di
ragioneria. 
 
                             Art. 26-ter 
 
          Rimborso delle spese dei componenti del Consiglio 
 
  1. A tutti i componenti  del  Consiglio,  per  lo  svolgimento  dei
compiti di carattere istituzionale connessi al  proprio  incarico  da
effettuarsi sull'intero territorio  nazionale,  compete  un  rimborso
spese  mensile,   omnicomprensivo   e   forfettario.   L'importo   e'
determinato, annualmente, con delibera del Consiglio, su proposta del
Comitato di presidenza, previo parere della Commissione  bilancio  ed
e' liquidato nel rispetto del limite  massimo  retributivo,  previsto
dall'art. 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n.  195,  come
modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71. 
  2. In alternativa all'indennita' di missione di cui all'art. 26, il
componente  non  residente  puo'   optare,   mediante   comunicazione
periodica all'Ufficio di ragioneria, per il rimborso spese mensile  a
pie'  di  lista,  per  i  giorni  in  cui  e'  programmata  attivita'
consiliare  o  istituzionale,  purche'  connessa   all'esercizio   di
funzioni consiliari, nonche' per i giorni immediatamente precedenti e
successivi ai predetti. In tale  ipotesi,  le  spese,  effettivamente
sostenute e regolarmente documentate, per l'alloggio, il vitto e  per
la sosta del proprio  automezzo,  sono  rimborsate  entro  il  limite
massimo stabilito annualmente con delibera del Consiglio, su proposta
del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. 
  3. Ai componenti non residenti  a  Roma  e'  dovuto,  altresi',  il
rimborso delle spese di viaggio, compreso l'eventuale uso  del  taxi,
per gli spostamenti dalla propria abitazione alle stazioni, porti  ed
aeroporti di partenza e viceversa. 
  4. Le norme di cui al comma 3 si applicano per tutte  le  attivita'
istituzionali che i componenti del Consiglio debbono svolgere,  fuori
della  loro  residenza,  per  disposizioni   del   Consiglio,   delle
Commissioni o, in caso di urgenza, del Comitato di presidenza  ovvero
su delega del Vice Presidente in rappresentanza del Consiglio. 
  5. A tutti i componenti e' dovuto il rimborso delle spese  di  taxi
nei  casi  in  cui  sussistono  ragioni  di  urgenza  connesse   allo
svolgimento dei compiti istituzionali. Le ragioni di urgenza connesse
allo svolgimento dei compiti istituzionali  devono  essere  attestate
dal componente nella richiesta di rimborso. 
  6. Fuori dei casi di cui all'art. 26 (Indennita' di missione) e  di
cui al precedente comma 2  (Rimborso  spese  a  pie'  di  lista),  ai
componenti e' riconosciuto il rimborso spese di  un  pasto  per  ogni
giorno in cui e' svolta attivita' consiliare o istituzionale, purche'
connessa all'esercizio di funzioni consiliari. Tale rimborso, mensile
a pie' di lista, e' dovuto per le spese  effettivamente  sostenute  e
regolarmente documentate, entro un limite stabilito  annualmente  con
delibera del Consiglio,  su  proposta  del  Comitato  di  presidenza,
previo parere della Commissione bilancio. 
 
                               Art. 28 
 
                              Incarichi 
 
  1. Per l'attuazione dei propri  fini  istituzionali,  il  Consiglio
puo' affidare, su proposta del Comitato di presidenza,  incarichi  di
studio e di  ricerca  ad  esperti  qualificati,  estranei  all'ordine
giudiziario e al Consiglio, nonche' ad enti o  istituti  di  ricerca,
pubblici e privati. 
  2. Il Consiglio puo' avvalersi, per periodi determinati, dell'opera
o dell'assistenza di esperti in  possesso  della  professionalita'  o
della  specializzazione   specificamente   richiesti   in   relazione
all'attivita' da  svolgere.  Puo'  altresi'  stipulare  contratti  di
collaborazione continuativa, ai sensi e nei limiti di cui all'art.  3
del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. 
  3. Con le stesse modalita' di cui al comma  1,  il  Consiglio  puo'
affidare  a  magistrati  o  a  soggetti  anche  estranei   all'ordine
giudiziario  incarichi  determinati   per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento di incontri e  seminari  di  studio  per  l'aggiornamento
professionale  dei  magistrati  e  per  il  tirocinio  degli  uditori
giudiziari, nonche' per  le  esigenze  connesse  all'attivita'  delle
Commissioni o di altre articolazioni consiliari. 
  4. Limitatamente agli incarichi richiesti per le esigenze  connesse
all'attivita'   delle   Commissioni,   per    l'acquisizione    delle
disponibilita' dei magistrati allo svolgimento degli incarichi di cui
al comma 3, entro il 30 gennaio, ogni  due  anni,  il  Consiglio,  su
proposta della Terza Commissione, pubblica un interpello destinato ai
magistrati che abbiano maturato l'anzianita' di  servizio  necessaria
al conseguimento della seconda valutazione  di  professionalita'  con
riferimento alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione
della  dichiarazione  di  disponibilita'.   Nell'interpello   saranno
indicati i settori per i quali il Consiglio intende  avvalersi  della
collaborazione dei magistrati e le  eventuali  attitudini  specifiche
richieste per lo svolgimento degli incarichi. 
  Nella dichiarazione di disponibilita' saranno indicate le  funzioni
svolte dal  magistrato,  i  settori  per  i  quali  si  manifesta  la
disponibilita'  allo  svolgimento  degli  incarichi  e  le  eventuali
attitudini specifiche. 
  La  condanna  disciplinare  a  una  sanzione  superiore  a   quella
dell'ammonimento  riportata  nell'ultimo  decennio   e'   circostanza
ostativa  al  conferimento  dell'incarico   di   collaborazione.   Il
magistrato  che  intenda  offrire  la   sua   disponibilita'   dovra'
dichiarare  mediante   autocertificazione   le   eventuali   condanne
disciplinari  riportate,  nonche'  dovra'  dichiarare  di  non   aver
riportato condanne penali e di non  essere  a  conoscenza  di  essere
sottoposto a procedimenti penali o disciplinari,  circostanze  queste
ultime che, qualora sussistenti, potranno essere valutate ai fini del
conferimento dell'incarico. Ai fini  del  conferimento  dell'incarico
saranno altresi' valutati eventuali significativi ritardi  risultanti
dalle statistiche dell'ultimo triennio. 
  Sono condizioni ostative  al  conferimento  dell'incarico  anche  i
consistenti e reiterati ritardi nell'espletamento di altri  incarichi
conferiti ai sensi dell'art. 28 del RAC. 
  5. Alla scadenza del termine fissato nell'interpello, il Consiglio,
su proposta della Terza Commissione, provvede  alla  selezione  degli
idonei sulla  base  dei  criteri  indicati  nell'interpello,  con  la
indicazione delle attivita' di collaborazione per le quali  e'  stata
valutata  l'idoneita'.  Ciascun  magistrato  potra'  essere  ritenuto
idoneo allo svolgimento di incarichi di collaborazione anche in  piu'
settori. 
  Tra i magistrati di cui all'elenco cosi'  formato,  le  Commissioni
procederanno di volta in  volta  all'individuazione  di  quelli  piu'
idonei allo svolgimento degli specifici incarichi, tenendo conto  dei
criteri indicati nell'interpello, nonche'  delle  funzioni  svolte  e
delle attitudini del magistrato, come  desumibili  dalle  indicazioni
fornite nelle dichiarazioni di disponibilita'. 
  Per  le  esigenze  connesse  all'attivita'  dell'Ufficio  studi   e
documentazione, la competenza spetta alla Sesta Commissione. 
  Il Comitato di presidenza, in  base  alle  indicazioni  provenienti
dalle singole Commissioni, propone al Consiglio  l'affidamento  degli
incarichi. 
  6. Gli incarichi di cui al comma 4 possono avere una durata massima
semestrale, prorogabile fino a un massimo di quattro volte.  In  ogni
caso gli incarichi di cui al comma 3 non possono superare una  durata
complessiva di due anni, nell'arco di dieci anni, anche se  conferiti
in modo non continuativo. 
  7. Per l'espletamento degli incarichi di cui  ai  commi  precedenti
spetta un compenso da determinarsi dal  Consiglio,  su  proposta  del
Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. 
  8.   L'incarico   per   accertamenti   tecnici    e/o    consulenze
specialistiche da parte di esperti qualificati, di cui le Commissioni
e il Comitato di presidenza ritengano di avvalersi per lo svolgimento
dei propri compiti, e' conferito  dal  Comitato  di  presidenza,  che
stabilisce il  relativo  compenso  previo  parere  della  Commissione
bilancio. 
 
                            Capo settimo 
                            Norme finali 
 
                               Art. 52 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche al  presente  regolamento  entrano  in  vigore  dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  3. Le disposizioni  contenute  nell'art.  26-ter,  comma  2,  hanno
effetto  a  partire  dall'esercizio  finanziario  2023,  sempre   che
l'indennita' di missione di cui all'art. 26 non sia  stata  liquidata
prima dell'entrata in vigore di cui al comma che precede. 
    Roma, 26 aprile 2023 
 
                                          Il Vice Presidente: Pinelli