AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano,  a  base  di  bosentan  «Bosentan  Accord».
(23A03211) 
(GU n.131 del 7-6-2023)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 355/2023 del 24 maggio 2023 
 
    Codice pratica: C1B/2023/239. 
    Numero procedura: SE/H/1906/002/IB/027. 
    Descrizione  del   medicinale,   attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BOSENTAN  ACCORD
anche nelle confezioni di seguito indicate. 
    Confezioni: 
      «125 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in  blister
PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 043079110 - base 32 - 192PG6; 
      «125 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in  blister
AL-AL - A.I.C. n. 043079122 - base 32 - 192PGL. 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Principio attivo: Bosentan. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con  sede  legale  in
Moll De Barcelona S/N, World Trade Center, edifici  Est,  6ª  Planta,
Barcelona, Spagna. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 della determina, di cui
al presente estratto, e' adottata la seguente classificazione ai fini
della rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 della determina, di cui
al presente estratto, e' adottata la seguente classificazione ai fini
della fornitura: RRL -  medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica
limitativa,  vendibili  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri
ospedalieri o di specialisti (cardiologi, pneumologi,  dermatologi  e
reumatologi). 
 
                              Stampati 
 
    Le  nuove  confezioni  del  medicinale  devono  essere  poste  in
commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da
questa  amministrazione,  con  le  sole  modifiche   necessarie   per
l'adeguamento alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.