MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2023 

Rapporti tra le universita' statali e il Servizio sanitario nazionale
instaurati  attraverso  la  costituzione   di   aziende   ospedaliero
universitarie. (23A03397) 
(GU n.136 del 13-6-2023)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art.  25  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
che prevede, in particolare: 
    al comma 4-novies: «In relazione ai rapporti tra  le  universita'
statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati  attraverso  la
costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui  all'art.  2
del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8 milioni di
euro annui in favore delle universita' statali, a titolo di  concorso
alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni  destinati  alle
attivita' assistenziali di  cui  all'art.  8,  comma  4,  del  citato
decreto legislativo n. 517  del  1999.  L'attribuzione  del  predetto
finanziamento  e'   condizionata   alla   costituzione   dell'azienda
ospedaliero    universitaria    con    legge    regionale,    emanata
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nonche' alla sottoscrizione,  entro
il 31 maggio 2022, del relativo protocollo d'intesa di cui all'art. 1
del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999,  comprensivo  della
regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi»; 
    al comma 4-decies: «Con decreto del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si   provvede   alla
ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies»; 
    al comma 4-undecies: «All'onere derivante dalle  disposizioni  di
cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro  annui  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere  sulle  risorse  di
cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662,  e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1,
della legge 23 ottobre 1992, n.  241  e  successive  modificazioni  e
integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.  517,  recante
«Disciplina  dei  rapporti  fra  Servizio  sanitario   nazionale   ed
universita', a norma dell'art. 6 della legge  30  novembre  1998,  n.
419» e, in particolare,  l'art.  1  che  disciplina  i  rapporti  tra
Servizio sanitario nazionale e universita', l'art. 2  concernente  le
Aziende ospedaliero-universitarie e l'art. 8, comma 4, riguardante  i
protocolli di intesa che  regolamentano  il  trasferimento,  l'uso  e
l'assegnazione dei beni utilizzati dai policlinici universitari; 
  Visti i commi 34 e 34-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662; 
  Vista la proposta di riparto delle disponibilita'  finanziarie  per
il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2020, sulla quale e'  stata
sancita intesa dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in  data
31 marzo 2020 (Rep. atti n. 56/CSR), e con la quale, in  applicazione
di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si e' provveduto
ad accantonare la somma di  8  milioni  di  euro  da  destinare  alle
universita' statali, a titolo di concorso alla copertura degli  oneri
connessi all'uso dei beni destinati alle attivita'  assistenziali  di
cui all'art. 8, comma 4, del summenzionato decreto legislativo n. 517
del 1999; 
  Vista la proposta di riparto delle disponibilita'  finanziarie  per
il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2021, sulla quale e'  stata
sancita Intesa dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in  data
4 agosto 2021 (Rep. atti n. 153/CSR), e con la quale, in applicazione
di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si e' provveduto
ad accantonare l'ulteriore quota di competenza pari ad 8  milioni  di
euro da destinare alle universita' statali, a titolo di concorso alla
copertura degli  oneri  connessi  all'uso  dei  beni  destinati  alle
attivita' assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del summenzionato
decreto legislativo n. 517 del 1999; 
  Vista la proposta di riparto delle disponibilita'  finanziarie  per
il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2022, sulla quale e'  stata
sancita Intesa dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in  data
21 dicembre  2022  (Rep.  atti  n.  278/CSR),  e  con  la  quale,  in
applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata,  si
e' provveduto ad accantonare l'ulteriore quota di competenza pari  ad
8 milioni di euro da destinare alle universita' statali, a titolo  di
concorso  alla  copertura  degli  oneri  connessi  all'uso  dei  beni
destinati alle attivita' assistenziali di cui all'art.  8,  comma  4,
del summenzionato decreto legislativo n. 517 del 1999; 
  Considerato che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  norma  di
riferimento   in   precedenza    richiamata,    l'attribuzione    del
finanziamento in favore delle  universita'  statali  e'  condizionata
alla costituzione dell'azienda  ospedaliero-universitaria  con  legge
regionale, emanata successivamente alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, (1° marzo 2020) nonche' alla sottoscrizione, entro il 31  maggio
2022, del relativo protocollo d'intesa di cui all'art. 1 del  decreto
legislativo  n.  517  del   1999,   comprensivo   della   regolazione
consensuale di eventuali contenziosi pregressi; 
  Considerato che l'Azienda  ospedaliera  universitaria  «Policlinico
Tor Vergata», risulta costituita con legge regionale (art. 22,  commi
117 e 122, della legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020)
le  cui  disposizioni  hanno  decorrenza  dal  1°  aprile   2020,   e
considerato che il relativo protocollo d'intesa risulta  sottoscritto
in data 31 maggio 2022; 
  Preso atto che non vi sono altre Aziende  ospedaliero-universitarie
sul territorio nazionale che presentano entrambi i requisiti previsti
dalla normativa di riferimento; 
  Ritenuta la necessita' di dare seguito alle disposizioni  contenute
nei commi 4-novies, 4-decies e 4-undecies del richiamato art. 25  del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; 
  Acquisita  l'Intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2023 (Rep. atti n. 15/CSR); 
  Visto il comma 9-decies dell'art. 4 del decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, il finanziamento  di  8
milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2029
previsto dall'art. 25, comma 4-novies del decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, a titolo di concorso alla copertura degli oneri  connessi
all'uso dei  beni  destinati  alle  attivita'  assistenziali  di  cui
all'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
e' assegnato all'Universita' degli studi di Roma «Tor  Vergata»,  con
sede in Roma, via Cracovia n. 50. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 aprile 2023 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Schillaci 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
                    Il Ministro dell'universita' 
                           e della ricerca 
                               Bernini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 1731