AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a base di testosterone undecanoato, «Testomed». (23A04321) 
(GU n.181 del 4-8-2023)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 161/2023 del 18 luglio 2023 
 
    Procedura europea: DE/H/7188/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TESTOMED, le cui
caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle  caratteristiche
del prodotto (RCP), foglio  illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),
parti integranti della determina di cui al presente  estratto,  nella
forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Mibe Pharma Italia S.r.l.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via Leonardo da Vinci n. 20/B -  39100  Bolzano,
Italia. 
    Confezione: 
      «1000 mg soluzione iniettabile» 1 fiala in  vetro  da  4  ml  -
A.I.C. n. 050661014 (in base 10) 1JB1NQ (in base 32). 
    Principio attivo: testosterone undecanoato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      mibe GmbH Arzneimittel, Münchener  Strasse  15,  06796  Brehna,
Germania. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      A.I.C. 050661014 - «1000 mg soluzione iniettabile» 1  fiala  in
vetro da 4 ml. 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita': classe C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: 
      A.I.C. 050661014 - «1000 mg soluzione iniettabile» 1  fiala  in
vetro da 4 ml. 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RNRL  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al  pubblico  su
prescrizione di centri ospedalieri o di  specialisti  (endocrinologo,
urologo, andrologo). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
 
      Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro 
                     ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Prima dell'inizio della commercializzazione  del  medicinale  sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  di  distribuire  il
materiale educazionale in forma di brochure  per  l'operatore  medico
sanitario (HCP) che deve contenere i seguenti  punti  ai  fini  della
minimizzazione del rischio di  Microembolia  Polmonare  di  soluzioni
Oleose (POME): 
      verifica delle controindicazioni e avvertenze speciali  in  RCP
prima della somministrazione per iniezione; 
      descrizione della corretta procedura di iniezione; 
      avvertenza che la Microembolia Polmonare  di  soluzioni  Oleose
(POME) puo' verificarsi a seguito di somministrazioni a base di  olio
in sede venosa o linfovascolare; 
      segni e sintomi della POME: quali  tosse,  dispnea,  malessere,
iperidrosi, dolore al petto, vertigini, parestesia o sincope  durante
o immediatamente dopo l'iniezione; 
      talvolta   questi   sintomi   possono   essere    difficilmente
distinguibili da una reazione allergica; 
      il trattamento della POME e' generalmente di tipo  sintomatico,
ovvero attraverso la somministrazione di ossigeno addizionale. 
    Il  contenuto  e  il   formato   del   soprariportato   materiale
educazionale  sono  soggetti   alla   preventiva   approvazione   del
competente ufficio di AIFA, unitamente  ai  mezzi  di  comunicazione,
alle modalita' di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto  inerente
alla misura addizionale prevista. 
    Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso  in  commercio
il  prodotto  medicinale  in  violazione  degli  obblighi   e   delle
condizioni di cui al  precedente  comma,  il  presente  provvedimento
autorizzativo  potra'  essere  oggetto  di  revoca,  secondo   quanto
disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile  2015;
in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo
n. 219/2006,  AIFA  potra'  disporre  il  divieto  di  vendita  e  di
utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso  dal
commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. 
    Salvo il caso che il fatto costituisca  reato,  si  applicano  le
sanzioni penali di cui all'art. 147, commi  2  e  6,  e  le  sanzioni
amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo  n.
219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 4 maggio 2028, come indicata  nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.