AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a base di norgestimato/etinilestradiolo, «Briladona  Trifase».
(23A04769) 
(GU n.198 del 25-8-2023)

 
       Estratto determina AAM/A.I.C. n. 178 del 10 agosto 2023 
 
    Procedura europea n. IT/H/0841/002/DC. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRILADONA
TRIFASE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto  delle
caratteristiche del  prodotto  (RCP),  foglio  illustrativo  (FI)  ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggio  e  confezioni  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare  A.I.C.:  Exeltis  Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via Lombardia n. 2/a - 20068 Peschiera  Borromeo
(MI), Italia. 
    Confezioni: 
      «0,180 mg/0,035 mg +  0,215  mg/0,035  mg  +0,250  mg/0,035  mg
compresse rivestite con film» 7 compresse da 0,180 mg/0,035  mg  +  7
compresse da 0,215 mg/0,035 mg + 7 compresse da 0,250 mg/0,035 mg + 7
compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049473046 (in
base 10) 1H5TJQ (in base 32); 
      «0,180 mg/0,035 mg +  0,215  mg/0,035  mg  +0,250  mg/0,035  mg
compresse rivestite con film» 21 compresse da 0,180 mg/0,035 mg +  21
compresse da 0,215 mg/0,035 mg + 21 compresse da 0,250 mg/0,035 mg  +
21 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n.  049473059
(in base 10) 1H5TK3 (in base 32); 
      «0,180 mg/0,035 mg +  0,215  mg/0,035  mg  +0,250  mg/0,035  mg
compresse rivestite con film» 42 compresse da 0,180 mg/0,035 mg +  42
compresse da 0,215 mg/0,035 mg + 42 compresse da 0,250 mg/0,035 mg  +
42 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n.  049473061
(in base 10) 1H5TK5 (in base 32). 
    Principi attivi: norgestimato/etinilestradiolo. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Laboratorios Leon Farma S.A - Calle La  Vallina  s/n,  Poligono
Industrial Navatejera, 24008 - Navatejera, Leon, Spagna. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione:  «0,180  mg/0,035  mg  +  0,215  mg/0,035  mg  +0,250
mg/0,035 mg compresse  rivestite  con  film"  7  compresse  da  0,180
mg/0,035 mg + 7 compresse da 0,215 mg/0,035 mg + 7 compresse da 0,250
mg/0,035 mg + 7 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL -  A.I.C.
n. 049473046 (in base 10) 1H5TJQ (in base 32) 
    Per  la  confezione  sopra  indicate  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
    Confezione:  «0,180  mg/0,035  mg  +  0,215  mg/0,035  mg  +0,250
mg/0,035 mg compresse rivestite  con  film»  21  compresse  da  0,180
mg/0,035 mg + 21 compresse da 0,215 mg/0,035 mg  +  21  compresse  da
0,250 mg/0,035 mg + 21 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 049473059 (in base 10) 1H5TK3 (in base 32). 
    Confezione:  «0,180  mg/0,035  mg  +  0,215  mg/0,035  mg  +0,250
mg/0,035 mg compresse rivestite  con  film»  42  compresse  da  0,180
mg/0,035 mg + 42 compresse da 0,215 mg/0,035 mg  +  42  compresse  da
0,250 mg/0,035 mg + 42 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 049473061 (in base 10) 1H5TK5 (in base 32) 
    Per  le  confezioni  sopra  indicate  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RNR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  secondo  cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                 Rapporti periodici di aggiornamento 
                       sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Prima dell'inizio della commercializzazione  del  medicinale  sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  di  distribuire  la
«Checklist per il prescrittore» e la «Scheda per il paziente» il  cui
contenuto e formato sono soggetti alla  preventiva  approvazione  del
competente ufficio di AIFA, unitamente  ai  mezzi  di  comunicazione,
alle modalita' di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto  inerente
alla misura addizionale prevista. 
    Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso  in  commercio
il  prodotto  medicinale  in  violazione  degli  obblighi   e   delle
condizioni di cui al  precedente  comma,  il  presente  provvedimento
autorizzativo  potra'  essere  oggetto  di  revoca,  secondo   quanto
disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile  2015;
in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo
n. 219/2006,  AIFA  potra'  disporre  il  divieto  di  vendita  e  di
utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso  dal
commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. 
    Salvo il caso che il fatto costituisca  reato,  si  applicano  le
sanzioni penali di cui all'art. 147, commi  2  e  6,  e  le  sanzioni
amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo  n.
219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 13 giugno 2027, come indicata nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.