AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Equingam». (23A05082) 
(GU n.218 del 18-9-2023)

 
         Estratto determina n. 573/2023 del 6 settembre 2023 
 
    Medicinale: EQUINGAM. 
    Titolare A.I.C.: Pfizer S.r.l. 
    Confezione: 
      «50 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5  fiale  in
vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044176016 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo 
        immunoglobuline equine anti-linfociti T umani (eATG). 
  Officine di produzione 
    Produttori del principio attivo biologico 
      Pharmacia & Upjohn Company LLC 
      7000 Portage Road 
      Kalamazoo, 49001 Michigan - USA 
        
      BioReliance Corporation 
      14920 Broschart Road - Rockville 
      20850-3349 Maryland - USA 
    Rilascio dei lotti 
      Pfizer Service Company BV 
      10 Hoge Wei 
      1930 Zaventem - Belgio 
    Indicazioni terapeutiche 
      «Equingam» e' indicato per l'uso negli adulti e nei bambini  di
eta' pari o superiore a  due  anni  per  il  trattamento  dell'anemia
aplastica acquisita da moderata a  grave  ad  eziologia  immunologica
nota o sospetta, come parte della terapia immunosoppressiva  standard
in pazienti che non sono idonei al  trapianto  di  cellule  staminali
ematopoietiche (HSCT) o per i quali non e' disponibile un donatore di
HSC idoneo. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «50 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5  fiale  in
vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044176016 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.116,34; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.143,21. 
    Sconto obbligatorio sul prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    Attribuzione  del  requisito  dell'innovazione  terapeutica,   in
relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue: 
      l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui  all'art.
1, comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017),  come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-ter); 
      il beneficio economico della  sospensione  delle  riduzioni  di
legge, di cui alle  determine  AIFA  del  3  luglio  2006  e  del  27
settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovativita'; 
      l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012; 
      l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi  dell'art.  1,  commi
401-406 della legge  n.  232/2016  (Legge  di  bilancio  2017),  come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 35-ter). 
    La societa' rinuncia espressamente al beneficio  economico  della
sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3
luglio 2006 e del 27 settembre 2006. 
    La  societa',  fatte  salve  le  disposizioni   in   materia   di
smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25
giugno 2019, n. 60, si impegna a  mantenere  una  fornitura  costante
adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
 
                  Condizioni e modalita' di impiego 
 
    E' istituito un Registro dedicato al  monitoraggio  dell'uso  del
medicinale   «Equingam»,   a   base   di    immunoglobuline    equine
anti-linfociti   T   umani,   per    l'indicazione    ammessa    alla
rimborsabilita': 
      «Equingam» e' indicato per l'uso negli adulti e nei bambini  di
eta' pari o superiore  a due  anni  per  il  trattamento  dell'anemia
aplastica acquisita da moderata a  grave  ad  eziologia  immunologica
nota o sospetta, come parte della terapia immunosoppressiva  standard
in pazienti che non sono idonei al  trapianto  di  cellule  staminali
ematopoietiche (HSCT) o per i quali non e' disponibile un donatore di
HSC idoneo. 
    Ai fini della prescrizione e della dispensazione del  medicinale,
i  medici  ed  i  farmacisti   afferenti   ai   centri   utilizzatori
specificatamente individuati  dalle  Regioni  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso
attraverso  il  sito  istituzionale  dell'AIFA,   all'indirizzo   web
https://registri.aifa.gov.it 
    I medici ed i farmacisti abilitati  all'accesso  al  registro  di
monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione
del  medicinale  in   accordo   ai   criteri   di   eleggibilita'   e
appropriatezza   prescrittiva    riportati    nella    documentazione
consultabile      sul      portale      istituzionale      dell'AIFA:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
    In  caso  di  temporaneo  impedimento  dell'accesso  ai   sistemi
informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire  i
trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della  presente
determina. Successivamente alla  disponibilita'  delle  funzionalita'
informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque  inserire  i
dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Equingam» (immunoglobuline equine anti-linfociti T umani (eATG))  e'
la seguente: medicinale soggetto a  prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  n.  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.