AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Azacitidina Aurobindo» (23A05535) 
(GU n.236 del 9-10-2023)

 
          Estratto determina n. 599/2023 del 2 ottobre 2023 
 
    Medicinale: AZACITIDINA AUROBINDO. 
    Titolare A.I.C.: Eugia Pharma (Malta) Limited. 
    Confezioni: 
      «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino  in
vetro da 100 mg - A.I.C. n. 050447010 (in base 10); 
      «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 5 flaconcini  in
vetro da 100 mg - A.I.C. n. 050447022 (in base 10); 
      «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 7 flaconcini  in
vetro da 100 mg - A.I.C. n. 050447034 (in base 10); 
      «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 10 flaconcini in
vetro da 100 mg - A.I.C. n. 050447046 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: azacitidina. 
    Officine di produzione: 
      rilascio dei lotti: 
        APL Swift Services (Malta) Ltd -  HF26,  Hal  Far  Industrial
Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta; 
        Generis Farmacêutica SA - Rua  João  de  Deus,  19,  2700-487
Amadora, Portogallo; 
        Arrow Generiques 26 avenue Tony Garnier, Lyon, 69007 Francia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Azacitidina Aurobindo»  e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti adulti non eleggibili  al  trapianto  di  cellule  staminali
emopoietiche (HSCT) con: 
        sindromi mielodisplastiche (SMD) a  rischio  intermedio  2  e
alto secondo l'International Prognostic Scoring System (IPSS); 
        leucemia mielomonocitica cronica  (LMMC)  con  il  10-29%  di
blasti midollari senza disordine mieloproliferativo; 
        leucemia  mieloide  acuta  (LMA)  con  20-30%  di  blasti   e
displasia     multilineare,      secondo      la      classificazione
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS); 
        LMA con blasti  midollari  >30%  secondo  la  classificazione
dell'OMS. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino  in
vetro da 100 mg - A.I.C. n. 050447010 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «H»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 236,12; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 389,69. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge  5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Azacitidina Aurobindo» (azacitidina) e' classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Azacitidina Aurobindo»  (azacitidina)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.