IL DIRETTORE GENERALE
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto in particolare, l'art. 306, comma 4-bis, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale «Le ammende previste con
riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto nonche' da atti aventi forza di legge sono
rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della
Direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi
al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore»;
Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro n.
12 del 6 giugno 2018, con il quale si e' provveduto a rivalutare, a
decorrere dal 1° luglio 2018, le ammende previste con riferimento
alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto 9
aprile 2008, n. 81 nonche' da atti aventi forza di legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2017, n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», come modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, che ha previsto
l'istituzione della Direzione generale per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro;
Vista la nota prot. 0002575.16-03-2022 dell'Ufficio legislativo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si
ritiene che con riferimento alla procedura di rivalutazione delle
ammende e delle sanzioni pecuniarie «...omissis...la relativa
funzione non puo' che rientrare tra le attivita' di competenza del
vigilante MPLS»;
Vista la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
registratasi nel quinquennio 2019- 2023 che, arrotondata ai sensi del
citato art. 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, risulta pari a 15,9%;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla rivalutazione
quinquennale delle ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e
le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonche' da atti aventi forza di legge;
Decreta:
Art. 1
1. Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' da
atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1°
luglio 2023, nella misura del 15,9%.
Il presente decreto e' invito agli organi di controllo per le
verifiche di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2023
Il direttore generale: Gaddi
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2568