AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base di ketoprofene, «Fastum». (23A05667) 
(GU n.247 del 21-10-2023)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 628/2023 del 6 ottobre 2023 
 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  FASTUM,
anche nella forma farmaceutica,  dosaggio  e  confezione  di  seguito
indicata: 
      Confezione: «25 mg/g gel» tubo da 100  g  in  Al  -  A.I.C.  n.
023417138 (base 10) 0QBN9L (base 32). 
      Forma farmaceutica: gel. 
      Principio attivo: ketoprofene. 
    Per la nuova confezione in domanda, il tempo di validita' e' pari
a cinque anni, in linea con la confezione autorizzata. 
    La descrizione della confezione precedentemente autorizzata viene
aggiornata, in accordo agli standard terms della Farmacopea europea, 
    da: 
      023417037 - «25 mg/g gel» tubo 50 g; 
    a 
      023417037 - «25 mg/g gel» tubo da 50 g in Al. 
    Titolare A.I.C.:  A.  Menarini  industrie  farmaceutiche  riunite
S.r.l., codice fiscale  00394900484,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via Sette Santi, 3, 50131 Firenze, Italia. 
    Codice pratica: N1B/2023/730. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per la nuova  confezione  sopracitata  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della  rimborsabilita':  C  (nn)  (classe  di
medicinali non negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per la nuova  confezione  sopracitata  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura:  RR (medicinali  soggetti  a
prescrizione medica ripetibile). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.