PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 21 aprile 2023 

Intervento 34 «Riqualificazione piazza  Risorgimento  con  parcheggio
interrato, passaggio pedonale e servizi»  del  Programma  dettagliato
degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025,  approvato
con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  15  dicembre
2022. Adozione delle procedure previste al comma 6  dell'articolo  31
del decreto-legge n. 13/2023, e  attivazione  dei  poteri  di  deroga
previsti dal comma 425 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,
n. 234. (Ordinanza n. 11). (23A05909) 
(GU n.252 del 27-10-2023)

 
               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Visto: 
    l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234  recante  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,   come   modificata   dal
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare: 
      il comma 421, il quale  dispone  che,  al  fine  di  assicurare
l'attuazione  degli  interventi  funzionali  alle  celebrazioni   del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta'  di  Roma  e
l'attuazione degli interventi di cui alla misura  M1C3,  investimento
4.3 del  PNRR,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  sia
nominato un Commissario straordinario del Governo; 
      il  comma  422,  il  quale   dispone   che:   «Il   Commissario
straordinario di cui  al  comma  421  predispone,  sulla  base  degli
indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma
dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del  Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025,  da  approvare  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle finanze (...); 
      il comma 425 che  dispone  che:  «Ai  fini  dell'esercizio  dei
compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente
agli interventi urgenti di particolare  criticita',  puo'  operare  a
mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli  inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate
dal Commissario straordinario sono  immediatamente  efficaci  e  sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; 
      il  comma  425-bis  introdotto  dall'art.  31,  comma   6   del
decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023  che  dispone  «In  sede  di
prima applicazione  e  in  ragione  della  necessita'  e  urgenza  di
ultimare gli interventi relativi al sottovia di piazza Pia, a  piazza
Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello  spazio  antistante   la
Basilica  di  San  Giovanni,  alla  riqualificazione  di  piazza  dei
Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento  rinnovo  armamento
metropolitana linea A, indicati come essenziali e  indifferibili  nel
programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
15 dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al numero 3348,
il Commissario straordinario di  cui  al  comma  421,  con  ordinanza
adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  dispone  che  la
realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e
delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai  soggetti
attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: 
        a) ai fini dell'approvazione  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica dell'opera, il soggetto  attuatore  convoca  una
conferenza di servizi semplificata ai sensi  dell'art.  14-bis  della
legge 7  agosto  1990,  n.  241,  alla  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, del patrimonio  culturale,  del  paesaggio  e
della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e  valutata  la
verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista,  tenuto
conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita'  dell'opera  e  di
certezza dei tempi di realizzazione.  La  conferenza  di  servizi  si
conclude  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua  convocazione,
prorogabile, su richiesta  motivata  delle  amministrazioni  preposte
alla tutela degli interessi di cui all'art.  14-quinquies,  comma  1,
della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per  non  piu'  di
dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle  amministrazioni
che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,
di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non  motivato  o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 
  La  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di  servizi,  da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui  al  comma  precedente,  approva  il  progetto  e   consente   la
realizzazione di tutte le opere e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta'
alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure
mitigatrici  che  rendono  compatibile  l'opera,  quantificandone   i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato; 
        b) in caso di dissenso, diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento  di  cui  all'alinea  del  presente
comma, il Commissario straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un
meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia'  previsto  dalle
vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la
questione all'esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti
determinazioni; 
        c) la verifica prevista dall'art. 26 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n.  50  accerta  la  conformita'  del  progetto  alle
prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti
prima dell'avvio della fase  di  affidamento  e,  in  caso  di  esito
positivo,  produce   i   medesimi   effetti   degli   adempimenti   e
dell'autorizzazione previsti dagli  articoli  93,  94  e  94-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I
progetti,  corredati  dalla   attestazione   dell'avvenuta   positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-AINOP, di cui all'art. 13, comma 4,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130; 
        d) ai fini dell'affidamento dei lavori,  la  selezione  degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'art.  32,
della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore
ovvero la centrale di  committenza,  cui  abbia  eventualmente  fatto
ricorso, individua gli operatori economici da consultare  sulla  base
di informazioni  riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione
economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
mercato, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,
rotazione, e  selezionando  almeno  cinque  operatori  economici,  se
sussistono in tale numero soggetti idonei; 
      il  comma  426  secondo  cui:  «Il  Commissario   straordinario
coordina la realizzazione  di  interventi  ricompresi  nel  programma
dettagliato di  cui  al  comma  422,  nonche'  di  quelli  funzionali
all'accoglienza  e  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della   Chiesa
cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427,
tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla  misura  di
cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi  intermedi
e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  4  febbraio
2022, come modificato dal successivo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 giugno 2022, con cui il Sindaco di Roma pro tempore  e'
stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1,  comma
421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con  il  quale  e'
stato approvato il Programma dettagliato degli interventi  essenziali
e indifferibili per il Giubileo  2025,  predisposto  dal  Commissario
straordinario per il Giubileo 2025 ai sensi dell'art.  1,  comma  422
della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  convertito  con  modificazioni
con legge 29 giugno 2022, n. 79; 
  Considerato che: 
    l'intervento n.  34  «Riqualificazione  piazza  Risorgimento  con
parcheggio interrato, passaggio pedonale e  servizi»,  indicato  come
essenziale e indifferibile nel  Programma  dettagliato  del  Giubileo
della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15   dicembre   2022,
registrato in data 29 dicembre 2022 al numero  3348,  e'  considerato
uno degli interventi simbolo del complesso del Programma  dettagliato
approvato; 
    in ragione di questa particolarita' e rilevanza urbana del  sito,
che rappresenta  il  punto  di  passaggio  e  di  successivo  accesso
all'area Vaticana, l'intervento in oggetto deve concludersi in  tempi
coerenti con il regolare svolgimento delle celebrazioni del  Giubileo
2025, nei modi e nei tempi definiti dal medesimo Programma; 
  Considerato altresi' che: 
    in relazione a cio', la  realizzazione  del  predetto  intervento
incluso nel Programma  dettagliato  degli  interventi  essenziali  ed
indifferibili per il Giubileo del 2025,  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15   dicembre   2022,
richiederebbe, allo Stato, tempi procedurali e tecnico-amministrativi
ordinari incompatibili con la predetta  necessita'  di  concludere  i
relativi lavori entro la data di apertura dell'Anno  giubilare  2025,
non potendosi in alcun modo mantenere sulle  aree  interessate  dagli
interventi la presenza di cantieri che possano renderle inaccessibili
o inutilizzabili pienamente; 
    che  tale  difficolta'  potrebbe  incidere   criticamente   sullo
svolgimento  delle   successive   fasi   procedurali   ed   esecutive
dell'intervento  in  questione,  considerata  la  complessita'  delle
attivita'  da  svolgere   in   tempi   di   attuazione   estremamente
contingentati, e  dovendo  pervenire  all'avvio  delle  attivita'  di
cantiere con assoluta tempestivita'; 
    in ragione della necessita'  e  urgenza  di  ultimare  nei  tempi
dovuti l'intervento 34 del Programma dettagliato approvato con il  su
richiamato 15 dicembre  2022,  e'  necessario  dare  attuazione  alla
previsione normativa di cui al comma 6 dell'art. 31 del decreto-legge
n. 13 del  24  febbraio  2023  che,  introducendo  il  comma  425-bis
all'art. 1  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  consente  al
Commissario straordinario di disporre, con ordinanza da adottarsi  ai
sensi del comma 425 del medesimo art. 1 della legge n. 234/2021,  che
la realizzazione dei predetti interventi avvenga secondo le procedure
di cui alle lettere a), b), c) e  d)  del  richiamato  comma  425-bis
dell'art. 1 della legge n. 234/2021; 
  Richiamati: 
    la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023; 
  per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                              Dispone: 
 
  1. Con i poteri di cui ai  commi  425  e  425-bis  della  legge  n.
234/2021  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   che   la
realizzazione da parte del soggetto attuatore  e  delle  centrali  di
committenza dell'intervento 34 «Riqualificazione piazza  Risorgimento
con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi» indicato come
essenziale e indifferibile nel  Programma  dettagliato  del  Giubileo
della  Chiesa  cattolica  per  il  2025  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15   dicembre   2022,
registrato in data 29 dicembre 2022 al numero 3348,  avvenga  con  il
ricorso alle procedure di cui alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del
predetto art. 425-bis; 
  2. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale
di Roma Capitale, nella specifica  sezione  dedicata  al  Commissario
straordinario di Governo. 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso la presente ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
    Roma, 21 aprile 2023 
 
                                                  Il Commissario      
                                             straordinario di Governo 
                                                     Gualtieri