MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 ottobre 2023 

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano»
registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al
regolamento (CE) n. 644/98  della  Commissione  del  20  marzo  1998.
(23A05988) 
(GU n.257 del 3-11-2023)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio,  cosi'  come  modificato
dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede  la  modifica  temporanea
del disciplinare di produzione di un prodotto DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 664/98 della Commissione del 20  marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L
87 del 21 marzo 1998, con il quale e'  stata  iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la indicazione geografica protetta «Toscano»; 
  Visto la delibera regionale n.  1173  del  16  ottobre  2023  della
Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita'  per
l'annata 2023 di considerare parametri diversi  da  quelli  stabiliti
dal disciplinare di produzione relativamente  agli  acidi  palmitico,
oleico, linoleico e linolenico; 
  Considerato che, dalle relazioni allegate  al  provvedimento  della
Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico  2023
e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno  comportato  un
anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase  di
raccolta  con  conseguente  discostamento  da  quanto  stabilito  dal
disciplinare  di  produzione  in  relazione  ai   valori   dell'acido
palmitico, oleico, linoleico e linolenico; 
  Considerato che il disciplinare di produzione  all'art.  6  prevede
dei  valori  relativi  agli  acidi  palmitico,  oleico,  linoleico  e
linolenico che se mantenuti impedirebbero la certificazione  di  gran
parte del prodotto creando un grosso danno economico ai produttori; 
  Considerato  che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche che definiscono la tipicita'  dell'olio  extravergine
«Toscano»  IGP,  in  quanto,  dal  punto  di  vista  sensoriale  tali
variazioni  non  cambiano  le  percezioni  organolettiche,  i  valori
nutrizionali restano pressoche' gli stessi, e la lieve rettifica  dei
ranges oggetto della  modifica  non  cambiano,  sostanzialmente,  gli
elementi di tipicita' della denominazione «Toscano» IGP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  IGP
«Toscano» ai sensi del citato del regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e
dell'art. 6 del regolamento delegato  (UE)  n.  664/2014  cosi'  come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  IGP  «Toscano»   attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Toscano»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli
articoli 2, 4, 6 come di seguito riportato: 
    Art. 6 
    1° Capoverso 
 
         +-------------------------------------------------+
         |acido palmitico 9 - 16 %                         |
         +-------------------------------------------------+
         |acido oleico 70 - 83 %                           |
         +-------------------------------------------------+
         |acido linoleico: < 10 %                          |
         +-------------------------------------------------+
         |acidolinolenico: < 1,0 %                         |
         +-------------------------------------------------+
 
    3° Capoverso 
 
       +-----------------------------------------------------+
       |acido palmitico 9 - 15,5 %                           |
       +-----------------------------------------------------+
       |acido oleico 70 - 80 %                               |
       +-----------------------------------------------------+
 
     4° Capoverso 
 
       +-----------------------------------------------------+
       |acido palmitico 9 - 15,5 %                           |
       +-----------------------------------------------------+
       |acido oleico 70 - 80 %                               |
       +-----------------------------------------------------+
       |acido linoleico < 9 %                                |
       +-----------------------------------------------------+
 
    5° Capoverso 
 
       +-----------------------------------------------------+
       |acido palmitico 9 - 15,5 %                           |
       +-----------------------------------------------------+
       |acido oleico 70 - 81 %                               |
       +-----------------------------------------------------+
 
     6° Capoverso 
 
       +-----------------------------------------------------+
       |acido palmitico 9 - 15,5 %                           |
       +-----------------------------------------------------+
       |acido oleico 70 - 80 %                               |
       +-----------------------------------------------------+
 
     7° Capoverso 
 
      +-------------------------------------------------------+
      |acido palmitico 9 - 15,5 %                             |
      +-------------------------------------------------------+
      |acido oleico 70 - 82 %                                 |
      +-------------------------------------------------------+
      |acido palmitoleico 0,45 - 1,5%                         |
      +-------------------------------------------------------+
      |acido linoleico < 9 %                                  |
      +-------------------------------------------------------+
 
    8° Capoverso 
 
       +-----------------------------------------------------+
       |acido palmitico 9 - 15,5 %                           |
       +-----------------------------------------------------+
       |acido oleico 70 - 83 %                               |
       +-----------------------------------------------------+
 
    9° Capoverso 
 
         +-------------------------------------------------+
         |acido palmitico 9-15,5 %                         |
         +-------------------------------------------------+
         |acido oleico 70 - 80 %                           |
         +-------------------------------------------------+
         |acido linoleico: < 9 %                           |
         +-------------------------------------------------+
 
  Le  disposizioni  di  cui  al   punto   precedente   si   applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2023. 
  Il  presente  decreto,   recante   la   modifica   temporanea   del
disciplinare di  produzione  della  indicazione  geografica  protetta
«Toscano», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sul sito internet  del  Ministero  dell'agricoltura  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
    Roma, 24 ottobre 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero