MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2023 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove
sostanze psicoattive. (23A06188) 
(GU n.267 del 15-11-2023)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»; 
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera  d)
del testo unico, concernente i criteri di formazione della  tabella I
e della tabella IV; 
  Tenuto conto delle note pervenute  nel  primo  trimestre  dell'anno
2023, da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale  di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri,  concernenti  le  segnalazioni  di  nuove
molecole      tra      cui:      iso-3-MMC;      etileneossinitazene;
N-pirrolidinil-3,4-DMA e rilmazafone, identificate per la prima volta
in Europa, trasmesse dall'Osservatorio  europeo  sulle  droghe  e  le
tossicodipendenze (EMCDDA)  al  punto  focale  italiano  nel  periodo
dicembre 2022 - marzo 2023; 
  Considerato che la sostanza iso-3-MMC e' un isocatinone, che agisce
come stimolante del sistema nervoso centrale, isomero strutturale del
catinone 4-MMC, presente nella tabella I; 
  Considerato che la  sostanza  etileneossinitazene  e'  un  oppioide
sintetico  della  famiglia   dei   2-benzilbenzimidazoli   e,   nello
specifico, e' un 5-nitro-2-benzimidazolo, che appartiene ad un gruppo
di sostanze comunemente denominato come «nitazeni»,  che  si  suppone
abbia effetti  analgesici  narcotici  tipici  degli  oppioidi  e  che
analogamente ad altre classi di analgesici oppioidi come la morfina e
il  fentanil,  i  composti  appartenenti   ai   2-benzilbenzimidazoli
attivano i recettori μ-oppioidi nel  sistema  nervoso  centrale,  con
effetti  acuti  che  comprendono:  euforia,  rilassamento,  analgesia
(riduzione  della  capacita'  di  sentire   il   dolore),   sedazione
(induzione di uno stato di calma o sonno), bradicardia (rallentamento
del  cuore),  ipotermia  (abbassamento  eccessivo  della  temperatura
corporea)   e   depressione   respiratoria    (rallentamento    della
respirazione) che rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori,
dato che piccole quantita', per via dell'elevata potenza di alcuni di
questi  composti,  possono   causare   un'intossicazione   acuta   da
depressione respiratoria potenzialmente letale; 
  Considerato che N-pirrolidinil-3,4-DMA  e'  una  sostanza  di  tipo
amfetaminico, con effetti stimolanti sul  sistema  nervoso  centrale,
derivato     N-pirrolidinico     della     fenetilammina      3,4-DMA
(3,4-dimetossiamfetamina); 
  Considerato che la sostanza rilmazafone e' un eterociclo sostituito
1,2,4-triazolico della classe  dei  triazolilbenzofenoni  nonche'  un
derivato con anello aperto  della  1,4-benzodiazepina,  che  pur  non
essendo classificato come benzodiazepina, mostra effetti simili  alle
benzodiazepine, che trovano generale collocazione nella tabella IV; 
  Tenuto conto che rilmazafone e' stato approvato  in  Giappone  come
farmaco da prescrizione con il nome commerciale di  Rhythmy,  per  il
quale nel 2017 la PMDA (Pharmaceuticals and  Medical  Devices  Agency
giapponese)  ha  richiesto  la  revisione   delle   precauzioni   per
introdurre il  rischio  di  dipendenza  da  farmaci,  di  eccitazione
nervosa e di  confusione  e  che  inoltre,  nel  database  «Vigilyze»
dell'Organizzazione mondiale della sanita' sono stati  registrati  61
rapporti sulla sicurezza di singoli casi (ICSR), tra  il  1991  e  il
2018, associati a rilmazafone; 
  Vista la nota pervenuta da parte dell'AIFA in data 8  maggio  u.s.,
con la quale si informa che non risulta attualmente autorizzato alcun
medicinale a base di rilmazafone ne' in Italia, ne' in Europa e che a
quella stessa data non risultano  pervenute  all'Agenzia  domande  di
autorizzazione al commercio di medicinali a base di rilmazafone; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note del 26 gennaio 2023, del 12 aprile 2023 e dell'8 maggio  2023  e
successiva integrazione del 7 giugno 2023, favorevole all'inserimento
nella  tabella  I  del  testo  unico   delle   sostanze:   iso-3-MMC;
etileneossinitazene; N-pirrolidinil-3,4-DMA e  all'inserimento  nella
tabella IV del testo unico della sostanza: rilmazafone; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 12 settembre 2023, favorevole all'inserimento  nella
tabella   I   del   testo   unico    delle    sostanze:    iso-3-MMC;
etileneossinitazene; N-pirrolidinil-3,4-DMA e  all'inserimento  nella
tabella IV del testo unico della sostanza: rilmazafone; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  delle
tabelle I e IV del testo unico, a tutela della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove  sostanze
psicoattive sul mercato  internazionale,  riconducibile  a  sequestri
effettuati in Europa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    etileneossinitazene (denominazione comune); 
    2-«2-[(2,3-diidro-1-benzofuran-5-il)metil]-5-nitro-1H-benzimidazo
l-1-il»-N,N-dietiletan-1-ammina (denominazione chimica); 
    analogo di etonitazene diidrobenzofurano (altra denominazione); 
    3'-desossi-3',4'-metilenediossinitazene (altra denominazione); 
    diidrofuronitazene (altra denominazione); 
    tetraidrofuranitazene (altra denominazione); 
    iso-3-MMC (denominazione comune); 
    1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-2-one       (denominazione
chimica); 
    1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)-2-propanone               (altra
denominazione); 
    1-(metilammino)-1-(m-tolil)propan-2-one (altra denominazione); 
    1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)acetone (altra denominazione); 
    iso-3-metilmetcatinone (altra denominazione); 
    N-pirrolidinil-3,4-DMA (denominazione comune); 
    1-[2-(3,4-dimetossifenil)-1-metiletil]-pirrolidina)
(denominazione chimica); 
    1-(1-(3,4-dimetossifenil)propan-2-il)pirrolidina           (altra
denominazione); 
    N-pirrolidinil-DMA (altra denominazione); 
    N-pirrolidinil-3,4-dimetossiamfetamina (altra denominazione); 
    N-pirrolidinil-dimetossiamfetamina (altra denominazione). 
  2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    rilmazafone (denominazione comune); 
    5-[[(2-amminoacetil)ammino]metil]-1-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fe
nil]-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazolo-3-carbossammide     (denominazione
chimica); 
    450191-S (altra denominazione). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci