COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 20 luglio 2023 

Assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
2021/2027 alla Regione Abruzzo per la  realizzazione  dell'intervento
«Cofinanziamento degli  accordi  di  innovazione  del  MISE  2022»  e
dell'intervento  «Concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  per
l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il  disagio
derivante dalla carenza idrica». (Delibera n. 18/2023). (23A06416) 
(GU n.274 del 23-11-2023)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
                   nella seduta del 20 luglio 2023 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a decorrere  dalla  medesima  data...  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che,  ai  commi  26  e  27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni,  ivi  inclusa  la  gestione  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2003)»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il  quale  dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato  Fondo
per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato  a
dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di  stabilita'  2014)»  e,  in  particolare,  l'art.  1,   comma   6,
concernente il vincolo di  destinazione  territoriale  del  complesso
delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80  per  cento  nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento  nelle  aree  del  Centro-Nord  e
l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio  unitario
assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  attraverso  le  specifiche
funzionalita' del proprio sistema informativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, tra le strutture generali della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del  decreto-legge  n.
101 del 2013; 
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art.  1,
comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni  sull'utilizzo  del
FSC,  detta  ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale  e  il
Mezzogiorno del 6 maggio  2017,  n.  1,  recante  «Fondo  sviluppo  e
coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n.  25  e  26  del  10
agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo  sviluppo.
Governance,  modifiche  e  riprogrammazioni  di   risorse,   revoche,
disposizioni finanziarie»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del
2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli  interventi  finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come  modificato  dall'art.
1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti  per  la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il comma 1 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di  migliorare
il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati
con le risorse nazionali destinate alle  politiche  di  coesione  dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche'  di
accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale,  regione
o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per  lo
sviluppo e coesione di cui all'art. 4,  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della  pluralita'  degli  attuali
documenti programmatori variamente denominati e tenendo  conto  degli
interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale
procede,   sentite   le   amministrazioni   interessate,    ad    una
riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud  e  la
coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore  del
presente decreto un unico Piano operativo  per  ogni  amministrazione
denominato "Piano sviluppo e coesione",  con  modalita'  unitarie  di
gestione e monitoraggio»; 
  Visto il comma 2 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria  con
i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione  (di
seguito anche PSC o Piano)  e'  articolato  per  aree  tematiche,  in
analogia agli obiettivi tematici dell'accordo di partenariato; 
  Visto il comma 6 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto
successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le  dotazioni
finanziarie   degli   strumenti   di   programmazione   oggetto    di
riclassificazione, come determinate alla data di  entrata  in  vigore
del suddetto  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il  relativo
finanziamento, la titolarita'  dei  programmi  o  delle  assegnazioni
deliberate  dal  CIPE,  nonche'  i  soggetti  attuatori,   ove   gia'
individuati; 
  Visto il comma 7 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni,  secondo  cui:  «In  sede  di  prima
approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui  al  comma  1  puo'
contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei  dati
di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema
di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per le  politiche  di  coesione,  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,
sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma  1,
in ragione  della  coerenza  con  le  "missioni"  della  politica  di
coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di  economia
e finanza 2019 e con gli obiettivi  strategici  del  nuovo  ciclo  di
programmazione  dei  fondi  europei,  fermo  restando  l'obbligo   di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2022»; 
  Visto il comma 9 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli  interventi
di cui al comma 7,  lettera  b),  il  CIPE  stabilisce,  al  fine  di
accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento
alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per  le
politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale  e
della struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici  di
cui all'art. 1, comma 162, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto, in particolare,  l'art.  241  del  citato  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34 che consente di destinare, in via eccezionale,  le
risorse FSC ad ogni tipologia di intervento  a  carattere  nazionale,
regionale o locale connessa  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
economica e sociale conseguente alla pandemia,  in  coerenza  con  la
riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi SIE; 
  Visto inoltre l'art. 242 del citato decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34 che prevede che risorse erogate dall'Unione europea a  rimborso
delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono  riassegnate
alle stesse amministrazioni per essere destinate  alla  realizzazione
di programmi operativi complementari, vigenti o da  adottarsi.  Nelle
more della riassegnazione di dette risorse, le Autorita' di  gestione
dei Programmi dei fondi strutturali europei  possono  assicurare  gli
impegni gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti  da  quelli
emergenziali attraverso la riprogrammazione delle risorse del FSC che
non soddisfino i requisiti di cui al citato art.  44,  comma  7,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti  amministrativi  anche
di  natura  regolamentare  adottati  dalle  amministrazioni  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei
corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione
dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art.  41,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art.  1,
comma 177, il quale  dispone  una  prima  assegnazione  di  dotazione
aggiuntiva  a  favore  del  FSC  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1,  comma
178,  concernente  il  vincolo  di  destinazione   territoriale   del
complesso delle risorse FSC, secondo la  chiave  di  riparto  80  per
cento nelle aree del Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni  di
euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029  e
6.000 milioni di euro per l'anno 2030; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del
2020, cosi' come modificato dal decreto-legge  6  novembre  2021,  n.
152,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, il quale  prevede,  tra  l'altro  le  seguenti
disposizioni: 
    lettera c), che gli interventi del FSC  2021-2027  siano  attuati
nell'ambito  di  «Piani  di  sviluppo  e  coesione»  attribuiti  alla
titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,  delle  citta'
metropolitane e di altre amministrazioni  pubbliche  individuate  con
deliberazione del CIPESS su proposta del Ministro per  il  Sud  e  la
coesione territoriale; 
    lettera d), che  «nelle  more  della  definizione  dei  Piani  di
sviluppo e coesione per il periodo di  programmazione  2021-2027,  il
Ministro per il  Sud  e  la  coesione  territoriale  puo'  sottoporre
all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per  lo
sviluppo  e  la  coesione  per  la  realizzazione  di  interventi  di
immediato avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
cosi' come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento  della
Ragioneria generale  dello  Stato,  fermi  restando  i  requisiti  di
addizionalita' e di ammissibilita' della spesa  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021, nel limite degli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio.
Tali interventi confluiscono nei Piani di  sviluppo  e  coesione,  in
coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»; 
  Vista la delibera del 29 aprile 2021, n. 2 recante «Fondo  sviluppo
e coesione - Disposizioni quadro per il Piano  sviluppo  e  coesione»
che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge  n.  34
del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei Piani sviluppo e
coesione  (PSC)  assicurando  la  fase  transitoria  dei   cicli   di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti
in un quadro unitario; 
  Visto in particolare il punto  3  della  sezione  «B.  Disposizioni
speciali» della  suddetta  delibera,  che  stabilisce  l'applicazione
delle disposizioni generali anche  alle  sezioni  speciali  dei  PSC,
anche  in  relazione  alle  modifiche   delle   stesse,   in   quanto
compatibili, ferme restando le specifiche finalita' delle  pertinenti
risorse; 
  Vista la delibera del 29 aprile 2021, n. 21 che approva,  in  prima
istanza, il PSC della Regione Abruzzo, avente un  valore  complessivo
di 2.081,71 milioni di euro a  valere  sul  FSC,  articolato  in  una
sezione ordinaria, per un valore di 1.863,72 milioni di euro e in due
sezioni speciali aventi un valore complessivo di  217,99  milioni  di
euro, le quali a loro  volta  si  compongono  di:  «risorse  FSC  per
contrasto effetti COVID» pari  a  104,50  milioni  di  euro  (sezione
speciale  1)  e  «risorse  FSC  per  copertura  interventi  ex  fondi
strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2)  per  113,49  milioni  di
euro; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  e,  in
particolare, l'art.  2,  comma  1,  il  quale  dispone,  al  fine  di
accelerare la capacita' di utilizzo delle risorse e di  realizzazione
degli investimenti del PNRR, l'incremento della  dotazione  del  FSC,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui al citato art.  1,  comma
177, della legge n. 178 del 2020 di un importo complessivo di  15.500
milioni di euro  secondo  le  annualita'  di  seguito  indicate:  850
milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850  milioni  di  euro
per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni
di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno  2028,  600
milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno  2030
e 370 milioni di euro per l'anno 2031; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n.  108,  e,  in  particolare,  l'art.  48  che
prevede misure di  semplificazione  in  materia  di  affidamento  dei
contratti pubblici per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal PNRR e  dal  Piano  nazionale
complementare e dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 23, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  152  del
2021, che ha esteso l'applicazione delle misure di semplificazione di
cui al citato art. 48 del  decreto-legge  n.  77  del  2021  al  FSC,
relativamente   agli   interventi   non   ancora   realizzati   della
programmazione 2014-2020 nonche' agli interventi della programmazione
2021-2027; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»   che   ha   disposto   il
rifinanziamento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, per  un
importo complessivo di 23.500 milioni di euro, in  ragione  di  3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e  di  2.500
milioni di euro per l'anno 2029»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 26,  che
reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», le cui disposizioni hanno acquisito efficacia a  decorrere
dal 1° luglio 2023, che, all'art. 226, ha abrogato, a decorrere dalla
medesima data il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che resta
comunque applicabile ai procedimenti in corso  in  forza  del  regime
transitorio di cui all'art.  225  e  seguenti  del  suddetto  decreto
legislativo n. 36 del 2023; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in  particolare,
l'art. 50 secondo il quale al fine di  assicurare  un  piu'  efficace
perseguimento delle finalita' di  cui  all'art.  119,  quinto  comma,
della Costituzione, di rafforzare l'attivita' di  programmazione,  di
coordinamento e di supporto  all'attuazione,  al  monitoraggio,  alla
valutazione  e  al  sostegno  delle  politiche   di   coesione,   con
riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonche'  di
favorire l'integrazione tra le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR,
l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'art. 10 del  citato
decreto-legge n. 101  del  2013  e'  soppressa  e  l'esercizio  delle
relative funzioni e' attribuito al Dipartimento per le  politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la delibera di questo  Comitato  22  dicembre  2021,  n.  79,
recante  «Fondo  sviluppo  e  coesione  2014-2020   e   2021-2027   -
Assegnazione  risorse  per  interventi  COVID-19  (FSC  2014-2020)  e
anticipazioni alle regioni e  province  autonome  per  interventi  di
immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in  corso
(FSC 2021-2027)» con la quale,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  178,
lettera d), della legge n. 178 del 2020, nelle more della definizione
dei Piani di sviluppo e coesione per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027, e' stata  disposta  l'assegnazione  in  favore  regioni  e
province autonome  di  2.561,80  milioni  di  euro  di  risorse  FSC,
programmazione 2021-2027,  per  interventi  di  immediato  avvio  dei
lavori o di completamento di interventi in corso; 
  Considerato che nell'odierna seduta il  Comitato  ha  approvato  la
delibera recante «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni
alle regioni e province autonome per interventi  di  immediato  avvio
dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di
cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021 punti 1.5, 1.6  e  1.7»  che,
prevede tra l'altro, la definizione dei criteri per la  verifica  sui
sistemi  informativi  dell'effettivo  avanzamento  procedurale  degli
interventi finanziati con le assegnazioni  della  programmazione  FSC
2021-2027 disposte ai sensi del citato art. 1, comma 178, lettera d),
della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  al  fine  di  stabilire  le
condizioni per la revoca automatica delle assegnazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale,  tra  l'altro,  l'onorevole  Raffaele  Fitto  e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole
Raffaele Fitto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli  e'  stato
nominato   Segretario   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e  di   programmazione   e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi  quelli  orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR prot.  n.  1783-P
del 10 luglio 2023 che, facendo seguito  alla  riunione  preparatoria
del CIPESS del 15 giugno 2023 e alle osservazioni e prescrizioni  del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota  prot.
n. 5798 - P del 15 giugno 2023 e del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze  con
nota prot. n. 176413 del 15  giugno  2023,  ha  trasmesso  una  nuova
proposta, con la quale si sostituisce la precedente, inviata con nota
prot. n. 1422-P del 9 giugno 2023 e si  recepiscono  le  osservazioni
formulate, rispetto alle quali si trasmette anche relativo  riscontro
per il tramite di apposito documento sintetico - unitamente alla nota
informativa, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche
di coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e  ai
relativi allegati; 
  Considerato  che  la  citata  proposta  prevede  l'assegnazione  di
risorse  FSC  2021-2027  alla   Regione   Abruzzo   per   complessivi
5.659.540,00  euro  per  la  realizzazione  dei  seguenti  interventi
proposti dall'amministrazione regionale  con  nota  n.  40762  del  2
febbraio 2023, successivamente integrata con nota n.  235717  del  31
maggio 2023: 
    «Cofinanziamento degli accordi  di  innovazione  del  MISE  2022»
approvato in Giunta regionale con deliberazione n.  233/2022,  codice
IGRUE PRATT 39130, per un importo  complessivo  di  14.400.000  euro,
finanziato per 9.600.000 euro dal Ministero delle imprese e del  made
in  Italy  a  valere  sulle  risorse  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti  complementari  al  PNRR,  stanziate  con  decreto   del
Ministero del 31 dicembre 2021 e per 4.800.000 euro  di  risorse  FSC
2021-2027,  oggetto  della   presente   proposta   di   assegnazione.
L'intervento  e'  finalizzato  alla  realizzazione  di  progetti   di
ricerca,  sviluppo  e   innovazione   volti   alla   costruzione   di
infrastrutture  e  alla  modernizzazione  e  crescita   del   tessuto
industriale; 
    «Concessione di contributi  a  fondo  perduto  per  l'acquisto  e
l'installazione di autoclavi atti a  limitare  il  disagio  derivante
dalla  carenza   idrica»,   approvato   in   Giunta   regionale   con
deliberazione n.  349/2022  (CUP  C91D22000110001),  per  un  importo
complessivo di  859.540  euro,  da  destinare  alla  popolazione  per
limitare il disagio derivante dalla carenza  idrica,  contribuire  al
benessere collettivo e sostenere il rilancio dell'economia regionale; 
  Considerato che il documento sintetico a  corredo  della  proposta,
riporta che la tipologia di  spesa  dell'intervento  «Concessione  di
contributi a  fondo  perduto  per  l'acquisto  e  l'installazione  di
autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza  idrica»
e' inquadrabile quale contributo  in  conto  capitale  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto presenta  le  seguenti
peculiarita': natura del contributo  una  tantum  e  non  ricorrente;
contributo legato ad una controprestazione (acquisto e  installazione
di autoclavi); utilita' pluriennale  dell'investimento.  L'intervento
risulta altresi' coerente con gli obiettivi strategici  definiti  per
la programmazione FSC 2021-2027; 
  Preso  atto  dei  cronoprogrammi  di  spesa  e  dei  cronoprogrammi
procedurali di detti interventi, come riportati nella citata proposta
e nelle allegate note prot. n. 3723 del 1° giugno  2023  e  prot.  n.
235003 del 31 maggio 2023; 
  Considerato l'accordo di programma quadro tra  il  Ministero  delle
imprese e del made in Italy e la Regione Abruzzo del 5  maggio  2022,
allegato alla proposta, con cui sono favorite iniziative di rilevanza
strategica attraverso il cofinanziamento di  progetti  di  ricerca  e
sviluppo  presentati  a  valere  sullo  strumento  agevolativo  degli
accordi per l'innovazione, di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 31 dicembre 2021; 
  Considerato che la medesima  proposta  prevede  il  definanziamento
delle risorse resesi  disponibili  nelle  Sezioni  speciali  del  PSC
2014-2020 della Regione Abruzzo, per un ammontare complessivo di 5,66
milioni di euro, derivanti da: 
    economie dell'intervento «Scorrimento della  graduatoria  di  cui
all'avviso pubblico contributi a fondo perduto a favore  dei  settori
turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare  gli
effetti  della  grave  crisi   economica   derivante   dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19» inserito nella sezione speciale del Piano
«Risorse FSC per contrasto effetti COVID 19» per un  importo  di  4,8
milioni di euro; 
    risorse ancora da finalizzare pari a 0,86 milioni di  euro  della
Sezione speciale 2 «Risorse FSC per  copertura  interventi  ex  fondi
strutturali 2014-2020» liberatesi con l'applicazione della  decisione
di esecuzione della Commissione europea C (2021) 2657 del  15  aprile
2021,  con  la  quale  alcuni  interventi  del  POR   FSE   2014-2020
originariamente salvaguardati nel PSC sono successivamente  rientrati
del programma operativo; 
  Considerato che, facendo seguito alle osservazioni  e  prescrizioni
contenute nelle citate note del DIPE prot. n. 5798 - P del 15  giugno
2023 e del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  prot.
n. 176413 del  15  giugno  2023,  la  proposta  prevede  l'assunzione
dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV), in coerenza con la
citata delibera  oggetto  di  approvazione  nell'odierna  seduta  del
Comitato, con il perfezionamento dei  provvedimenti  di  attribuzione
del finanziamento e individua il termine del  31  dicembre  2024  per
l'assunzione  delle  OGV,  superato  il  quale  le  assegnazioni   si
intendono revocate automaticamente; 
  Tenuto  conto  che  la  citata  proposta  e'   stata   oggetto   di
approvazione della Cabina di regia, di cui  all'art.  1,  comma  703,
lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, nella  seduta  del  6
giugno 2023, e di successiva informativa alla stessa Cabina di regia,
nella  seduta  del  19  luglio  2023,  con  riguardo  alle  modifiche
apportate alla proposta in conseguenza delle osservazioni di cui alla
citata nota DIPE n. 5798 - P del 15 giugno 2023; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota DIPE prot. n. 6762-P del 20 luglio  2023  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,  posta  a
base della odierna seduta del Comitato; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge  27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni,  «in
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e
delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»; 
  Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella  presente
seduta,  sara'  trasmesso,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  7,   del
regolamento interno del CIPESS, al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per  le  verifiche  di  finanza  pubblica  e  successivamente
sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e  del  Presidente  del
Comitato; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR; 
 
                              Delibera: 
 
1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027, a titolo di  anticipazione,
alla Regione Abruzzo 
  1.1 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione
2021-2027, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d),  della  legge
n. 178 del 2020,  e'  assegnato,  a  titolo  di  anticipazione,  alla
Regione Abruzzo un importo complessivo di 5.659.540,00  euro  per  la
realizzazione dei seguenti interventi: 
    «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022»  per
un importo complessivo di 14.400.000 euro, finanziato  per  9.600.000
euro dal Ministero delle imprese e del made in Italy a  valere  sulle
risorse del Piano nazionale per  gli  investimenti  complementari  al
PNRR, stanziate con decreto del Ministero del 31 dicembre 2021 e  per
4.800.000 euro di  risorse  FSC  2021-2027,  oggetto  della  presente
assegnazione. La spesa e' imputata in  conto  residui  all'annualita'
2021; 
    «Concessione di contributi  a  fondo  perduto  per  l'acquisto  e
l'installazione di autoclavi atti a  limitare  il  disagio  derivante
dalla  carenza   idrica»,   approvato   in   Giunta   regionale   con
deliberazione n.  349/2022  (CUP  C91D22000110001),  per  un  importo
complessivo di 859.540 euro. La spesa e' imputata  in  conto  residui
all'annualita' 2021. 
2. Definanziamento delle risorse  FSC  2014-2020  resesi  disponibili
nelle Sezioni speciali del PSC Abruzzo 
  2.1 E' disposto il definanziamento delle risorse resesi disponibili
nelle Sezioni speciali del PSC 2014-2020 della Regione  Abruzzo,  per
un ammontare complessivo di 5,66 milioni di euro, derivanti da: 
    economie dell'intervento «Scorrimento della  graduatoria  di  cui
all'avviso pubblico contributi a fondo perduto a favore  dei  settori
turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare  gli
effetti  della  grave  crisi   economica   derivante   dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19» inserito nella sezione speciale del Piano
«Risorse FSC per contrasto effetti COVID 19» per un  importo  di  4,8
milioni di euro; 
    risorse ancora da finalizzare pari a 0,86 milioni di  euro  della
Sezione speciale 2 «Risorse FSC per  copertura  interventi  ex  fondi
strutturali 2014-2020» liberatesi con l'applicazione della  decisione
di esecuzione della Commissione europea C (2021) 2657 del  15  aprile
2021,  con  la  quale  alcuni  interventi  del  POR   FSE   2014-2020
originariamente salvaguardati nel PSC sono successivamente  rientrati
del programma operativo. 
  2.2 Le risorse definanziate, in quanto non  rimodulabili  ai  sensi
della  delibera  CIPESS  29  aprile  2021,  n.  2,  rientrano   nella
disponibilita' del FSC 2014-2020. Le risorse revocate  sono  imputate
all'annualita' 2023. 
3. Attuazione e monitoraggio degli interventi 
  3.1 Le risorse assegnate con la presente delibera confluiscono, una
volta  adottato,  nel  Piano  di  sviluppo  e  coesione  2021-2027  a
titolarita' della Regione Abruzzo, in coerenza con le aree  tematiche
cui afferiscono. 
  3.2 Per tutto quanto  non  espressamente  previsto  nella  presente
delibera, nelle more  della  definizione  dei  Piani  di  sviluppo  e
coesione 2021-2027 e della relativa disciplina,  agli  interventi  di
cui alla presente delibera si applicano le regole di governance e  le
modalita' di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020. 
  3.3 In coerenza con le disposizioni previste dalla citata  delibera
Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni  alle  regioni  e
province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori  o  di
completamento di interventi  in  corso  -  Adempimenti  di  cui  alla
delibera CIPESS n. 79 del  2021  punti  1.5,  1.6  e  1.7»  approvata
nell'odierna  seduta  del  Comitato,  l'obbligazione   giuridicamente
vincolante  (OGV)  e'   conseguita   con   il   perfezionamento   del
provvedimento di attribuzione  del  finanziamento.  Si  individua  il
termine del 31 dicembre 2024 per l'assunzione delle OGV, superato  il
quale le  assegnazioni  si  intendono  revocate  automaticamente.  La
revoca del finanziamento, ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge, non interviene nel caso in cui le operazioni siano sospese  in
virtu' di un procedimento giudiziario o di un ricorso  amministrativo
con effetto sospensivo. 
 
                                        Il vice Presidente: Giorgetti 
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1423