MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2023 

Proroga  dei  termini  previsti  dal  decreto   23   dicembre   2021,
relativamente al Fondo per l'Alzheimer e le demenze - capitolo  2302.
(23A06868) 
(GU n.295 del 19-12-2023)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 47-bis il quale
prevede che,  nell'ambito  e  con  finalita'  di  salvaguardia  e  di
gestione integrata dei servizi socio sanitari  e  della  tutela  alla
dignita' della persona  umana  e  alla  salute,  sono  attribuite  al
Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato
in materia di tutela  della  salute  umana  e  di  coordinamento  del
Sistema sanitario nazionale; 
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del
30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 135/CU) concernente il «Piano nazionale
demenze - Strategie per  la  promozione  ed  il  miglioramento  della
qualita' e dell'appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nel
settore delle demenze», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 13 gennaio 2015, n. 9, che  fornisce  indicazioni
strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel
settore,  non  soltanto  con  riferimento  agli  aspetti  terapeutici
specialistici, ma anche al sostegno e all'accompagnamento del  malato
e dei familiari lungo tutto il percorso di cura; 
  Visto l'obiettivo 1, azione 1.6, del Piano  nazionale  demenze  (di
seguito, PND), che prevede l'attivazione di un  tavolo  di  confronto
permanente tra il Ministero della salute e le regioni e  le  province
autonome, che si  avvale  del  contributo  scientifico  dell'Istituto
superiore di sanita'  (ISS)  nonche'  di  quello  delle  associazioni
nazionali dei familiari dei pazienti, integrato dalle  rappresentanze
della  componente  sociale,  nelle   sue   articolazioni   nazionale,
regionale e locale; 
  Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria
11 febbraio 2021 con il quale e' stato costituito il  tavolo  per  il
monitoraggio e l'implementazione del PND (di seguito nominato «Tavolo
permanente sulle demenze»), operativo in via di fatto gia' dal  2015,
con il coordinamento del Ministero della salute e  in  collaborazione
con l'Istituto superiore di sanita' (ISS); 
  Tenuto conto delle iniziative adottate a livello internazionale sul
tema delle demenze e dell'Alzheimer, quali il Global  action  against
dementia (GAAD) e la «Dichiarazione di Glasgow»,  siglata  nel  corso
della 24° Conferenza di Alzheimer Europe, che hanno dato impulso alla
creazione di una strategia europea per le demenze, sollecitando anche
ogni singolo Paese a dotarsi di una propria policy nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2021-2023»,  il  quale
prevede che «Al  fine  di  migliorare  la  protezione  sociale  delle
persone affette da demenza e di garantire la diagnosi  precoce  e  la
presa in carico tempestiva  delle  persone  affette  da  malattia  di
Alzheimer, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
della salute,  un  fondo  denominato  "Fondo  per  l'Alzheimer  e  le
demenze", con una dotazione di 5 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e 2023»; 
  Visto il successivo comma 331, il quale dispone che  «Il  Fondo  di
cui al comma 330 e' destinato al finanziamento delle linee di  azione
previste dalle regioni e dalle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze -  strategie  per
la   promozione   ed    il    miglioramento    della    qualita'    e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore  delle
demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014  dalla  Conferenza
unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9  del  13  gennaio
2015, nonche'  al  finanziamento  di  investimenti  effettuati  dalle
regioni e dalle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche
mediante  l'acquisto   di   apparecchiature   sanitarie,   volti   al
potenziamento  della  diagnosi  precoce,  del   trattamento   e   del
monitoraggio dei pazienti con  malattia  di  Alzheimer,  al  fine  di
migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi»; 
  Considerato che  il  successivo  comma  332,  stabilisce  che  «Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di  cui  al
comma 330, nonche' il  sistema  di  monitoraggio  dell'impiego  delle
somme»; 
  Considerato che  le  sopracitate  risorse  risultano  iscritte  sul
capitolo 2302 denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze» per  le
finalita' sopra indicate nell'ambito  del  programma  «Prevenzione  e
promozione della salute umana ed assistenza al personale navigante  e
aeronavigante» della missione «Tutela della salute»  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  23  dicembre   2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 30 marzo 2023, recante  i
criteri e le modalita' di riparto del  Fondo  per  l'Alzheimer  e  le
demenze istituito ai sensi dell'art. 1, comma  330,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
  Considerato che il fondo istituito con il decreto 23 dicembre  2021
costituisce il primo finanziamento pubblico sulla demenza; 
  Visto, in particolare, l'allegato 1 al citato decreto del  Ministro
della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 23 dicembre 2021 che al paragrafo  2,  ultimo  capoverso,
prevede che «Il saldo, pari ad  euro  4.700.000,00  (anno  2023),  e'
erogato entro  il  30  novembre  2023  dietro  presentazione  di  una
relazione sulle attivita' svolte e della  rendicontazione  attestante
le spese sostenute, da presentare entro e non  oltre  il  31  ottobre
2023. Ciascuna regione e provincia autonoma si impegna  a  restituire
le somme corrisposte e non  spese,  secondo  modalita'  e  tempi  che
saranno comunicati per iscritto dal Ministero della salute. Il tavolo
permanente sulle demenze procede alla valutazione e  al  monitoraggio
degli interventi previsti dai  piani  triennali  di  attivita'  delle
regioni e delle province autonome»; 
  Tenuto conto delle tempistiche che  si  sono  rese  necessarie  per
l'attuazione di quanto disposto con la legge  30  dicembre  2020,  n.
178,  recante:  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»  e
che hanno, di fatto, comportato lo slittamento  dell'avvio  effettivo
dei progetti al mese di luglio 2022; 
  Preso atto delle criticita' rappresentate dai  referenti  regionali
nel corso della riunione del tavolo permanente sulle  demenze  del  5
giugno 2023 in merito alla difficolta' di  procedere  a  rendicontare
entro il 31 ottobre 2023 sia le spese gia' corrisposte dal  Ministero
della salute sia il saldo finale non ancora erogato; 
  Preso atto inoltre delle proposte emerse nella suddetta riunione da
parte dei rappresentanti delle regioni in merito alla possibilita' di
«concedere  una  proroga  rispetto   ai   tempi   di   attuazione   e
rendicontazione,  alla  luce  di  tutte  le  difficolta'   emerse   o
quantomeno una diversa interpretazione dell'elemento  finanziario  da
rendicontare, ad esempio  prevedendo  che  al  31  ottobre  2023  sia
rendicontato l'impegno della triennalita' e non la spesa, financo  la
possibilita' di rendicontare l'impegnato non della triennalita' ma di
quanto  effettivamente  erogato  alle  regioni   (prima   e   seconda
annualita')». 
  Ritenuto pertanto necessario procedere  alla  proroga  dei  termini
previsti dal summenzionato  decreto  23  dicembre  2021  al  fine  di
garantire la piena realizzazione delle attivita' previste dal decreto
stesso con l'estensione del periodo di ammissibilita' delle attivita'
e delle spese al 31 marzo 2024; 
  Considerato che il saldo, pari ad euro 4.700.000,00 (anno 2023), e'
erogabile entro il 30  novembre  2023  dietro  presentazione  di  una
relazione sulle attivita' svolte e della  rendicontazione  attestante
l'impegno del 100% da parte dei soggetti attuatori, delle quote della
prima e della seconda annualita' del finanziamento gia'  erogate  dal
Ministero, da presentare entro e non oltre il 31 ottobre 2023; 
  Considerato che ciascuna regione e provincia autonoma si impegna  a
inviare  la  relazione   finale   sulle   attivita'   svolte   e   la
rendicontazione attestante le spese complessive sostenute entro il 31
maggio 2024; 
  Tenuto conto che ciascuna regione e provincia autonoma si impegna a
restituire le somme corrisposte e  non  spese,  secondo  modalita'  e
tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della salute; 
  Acquisita l'intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano nella seduta del 12 ottobre 2023 (Rep. atti n. 234/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  l'allegato   1,
paragrafo 2, ultimo capoverso, del decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  23
dicembre 2021 e' sostituito come segue: 
    «Il saldo, pari ad euro  4.700.000,00  (anno  2023),  e'  erogato
entro il 30 novembre 2023 dietro presentazione di una relazione sulle
attivita' svolte e della  rendicontazione  attestante  l'impegno  del
100% da parte dei soggetti attuatori delle quote della prima e  della
seconda annualita' del finanziamento gia' erogate dal  Ministero,  da
presentare entro e non oltre il 31 ottobre 2023. 
  Al fine  di  consentire  la  piena  realizzazione  delle  attivita'
previste  dal  presente  decreto,  le   risorse   del   finanziamento
complessivo sono spendibili fino al 31 marzo 2024. Ciascuna regione e
provincia autonoma si impegna a inviare  la  relazione  finale  sulle
attivita' svolte e la rendicontazione attestante le spese complessive
sostenute entro il 31  maggio  2024.  Ciascuna  regione  e  provincia
autonoma si impegna a restituire le somme corrisposte  e  non  spese,
secondo modalita' e tempi che saranno  comunicati  per  iscritto  dal
Ministero della salute. Il tavolo permanente  sulle  demenze  procede
alla valutazione e al  monitoraggio  degli  interventi  previsti  dai
piani  triennali  di  attivita'  delle  regioni  e   delle   province
autonome.». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
 
    Roma, 31 ottobre 2023 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                    Schillaci         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2930