N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2022
Ordinanza del 12 dicembre 2022 del Giudice di Pace di Forli' nel procedimento penale a carico di T. T. . Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Mancata previsione che l'imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), art. 35.(GU n.7 del 15-2-2023 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa penale n. 640/2020 R.g.n.r. e n. 202/2021 R.g.g.d.p. a carico di T. T. difeso dall'avv. Fabrizio Ragni del Foro di Forli'. Imputato «del reato p. e p. dall'art. 581 del codice penale perche' a seguito di diverbio scaturito per motivi inerenti la circolazione stradale, colpiva con un pugno al volto senza che dal fatto derivasse una malattia nel corpo o nella mente. Accertato in Forli' il ...» Letti gli atti del procedimento, Sentite le parti all'udienza tenutasi il 12 dicembre 2022, A seguito della Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corta costituzionale In fatto T. T. veniva tratto a giudizio avanti il giudice di pace di Forli' per rispondere del reato come in epigrafe a lui ascritto. Alla prima udienza del 21 giugno 2021 le parti riferivano la pendenza di trattative e chiedevano un rinvio per la loro definizione. La pendenza di trattative veniva confermata alla successiva udienza del 25 ottobre 2021 e contestualmente il difensore dell'imputato formulava istanza di definizione del giudizio ex art. 35, decreto legislativo n. 274/2000 riservandosi di formulare offerta risarcitoria. Dopo un rinvio disposto per impedimento della difesa all'udienza del 28 febbraio 2022, prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato formulava banco iudicis l'offerta della somma di euro 300,00 a titolo risarcitorio, la persona offesa riteneva l'incongruita' dell'offerta ed il pubblico ministero si dichiarava favorevole all'accoglimento dell'istanza. Il giudice di pace, tuttavia, riteneva intempestiva l'offerta formulata dopo la celebrazione della prima udienza. T. T. alla successiva udienza del 20 giugno 2022, per il tramite del proprio difensore, assumeva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, decreto legislativo n. 274/2000, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'offerta risarcitoria possa essere esercitata dall'imputato fino all'apertura del dibattimento. Alla successiva udienza del 12 dicembre 2022 il giudice di pace pronunciava la presente ordinanza. In diritto Il caso concreto sottoposto all'attenzione del giudicante pone una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, decreto legislativo n. 274/2000 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Si pone effettivamente una questione di disparita' di trattamento tra l'imputato che provveda alla riparazione del danno cagionato da reato di competenza del Tribunale e l'imputato che si attivi per la riparazione del danno da reato di competenza del giudice di pace. La disparita' di trattamento e' particolarmente evidente, se si considera l'affinita' fra i due istituti della «estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie» e «estinzione del reato per condotte riparatorie» previsti dall'art. 35, decreto legislativo n. 274/2000 e dall'art. 162-ter del codice penale. I due istituti, introdotti dal legislatore in momenti diversi (l'art. 35 con il decreto legislativo n. 274/2000, l'art. 162-ter del codice penale con la legge n. 103/2017) presentano infatti moltissime similitudini: il reato contestato e' procedibile a querela di parte, l'imputato deve dimostrare di aver riparato il danno cagionato alla persona offesa e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, il giudice valuta la congruita' del risarcimento anche se la persona offesa non abbia accettato l'offerta risarcitoria. In entrambi i casi il giudice, valutato l'esito positivo delle condotte riparatorie, dichiara l'estinzione del reato. Soltanto per i reati di competenza del giudice di pace e' richiesta invece l'anteriorita' della riparazione rispetto all'udienza di comparizione. In altre parole, nei giudizi avanti il Tribunale la dichiarazione di apertura del dibattimento e' espressamente indicato quale termine massimo per l'attivita' riparatoria, nei giudizi avanti il giudice di pace, invece, per ottenere il beneficio di una pronuncia di estinzione del reato l'imputato deve aver provveduto alle riparazioni ancor prima di comparire in udienza. La giurisprudenza formatasi sull'art. 35, decreto legislativo n. 274/2000 ha ritenuto che «lo "sbarramento" procedimentale rappresentato dall'udienza di comparizione risponde non solo alla logica deflattiva, che pure caratterizza la disciplina dettata dall'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000, ma altresi' alla necessita' di assicurare, per riprendere un'espressione utilizzata dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. pen., Sez. V, n. 41297 del 26 settembre 2008), la "spontaneita'" della condotta dell'imputato. E' in questa prospettiva, del resto, che la Corte di cassazione ha letto l'analogo "sbarramento" previsto dall'art. 62, numero 6), codice penale (che prevede, come circostanza attenuante, la riparazione del danno prima del giudizio), ritenendo che lo stesso non dia luogo ad una "irragionevole compressione del diritto di difesa", ma si ponga "in sintonia con la ratio dell'attenuante, che e' di dare rilevanza solo a comportamenti che, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici di ravvedimento" (Cass. pen., Sez. I, n. 3340 del 13 gennaio 1995)». (cosi', Corte costituzionale sent. n. 206/2011). Tuttavia, con il progressivo affermarsi di principi ispirati dalla cd. giustizia riparativa e con la «traslazione» nel giudizio avanti il Tribunale dell'istituto gia' previsto dal decreto legislativo n. 274/2000, si e' venuta a creare un'ingiustificata disparita' di trattamento fra gli imputati di reati di competenza del giudice di pace e gli imputati di reati di competenza del Tribunale, potendo solo questi ultimi godere di un termine piu' ampio per evitare la celebrazione del processo e l'inflizione della pena. ln entrambi i giudizi, peraltro, la spontaneita' della condotta riparativa e la valutazione sul sincero ravvedimento sono comunque garantiti dalla anteriorita' della riparazione rispetto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria. Disparita' ed irragionevolezza che appare ancora piu' stridente se si pensa che il processo avanti il giudice di pace dovrebbe essere prioritariamente ispirato da logiche conciliative, oltre che deflattive, anche in relazione alla minor gravita' dei reati trattati rispetto a quelli di competenza del Tribunale. Appare pertanto irragionevole che, nonostante lo svolgimento in entrambi i casi di condotte riparatorie, nel processo avanti il giudice di pace l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore, e non potra' quindi beneficiare della pronuncia di estinzione del reato, se non abbia provveduto alle riparazioni in epoca antecedente alla prima udienza di comparizione, indipendentemente dalla dichiarata apertura del dibattimento mentre nel processo avanti il Tribunale, l'imputato gode di maggior spatium per l'accesso al beneficio. Pare dunque rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, decreto legislativo n. 274/2000 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione oltre che per contrasto con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa procedere alla riparazione del danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La questione posta presenta evidente rilevanza nel presente giudizio, nel quale l'imputato ha formulato l'offerta risarcitoria astrattamente idonea ad eliminare il danno conseguente al reato contestato dopo la prima udienza, ma comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, e che pertanto non puo' essere definito senza preliminarmente risolvere la questione della conformita' alla Costituzione dell'art. 35, decreto legislativo n. 274/2000, in rapporto alla disciplina approntata dall'art. 162-ter del codice penale per un caso sostanzialmente identico.
P. Q. M. Revoca l'ordinanza emessa in data 28 febbraio 2022; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, decreto legislativo n. 274/2000 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione oltre che per contrasto con il principio di ragionevolezza (in relazione all'art. 162-ter del codice penale) nella parte in cui non prevede che l'imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento. Sospende il processo in corso. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata. Il giudice di pace: Linguanti