N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2022

Ordinanza del 12 dicembre 2022 del Giudice  di  Pace  di  Forli'  nel
procedimento penale a carico di T. T. . 
 
Processo  penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace   -
  Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie  -  Mancata
  previsione che l'imputato  possa  procedere  alla  riparazione  del
  danno  cagionato  dal  reato  entro  il   termine   massimo   della
  dichiarazione di apertura del dibattimento. 
- Decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla
  competenza penale del giudice di pace,  a  norma  dell'articolo  14
  della legge 24 novembre 1999, n. 468), art. 35. 
(GU n.7 del 15-2-2023 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella causa penale n. 640/2020 R.g.n.r. e n. 202/2021  R.g.g.d.p.
a carico di T. T. difeso dall'avv. Fabrizio Ragni del Foro di Forli'. 
    Imputato «del reato p. e  p.  dall'art.  581  del  codice  penale
perche' a seguito  di  diverbio  scaturito  per  motivi  inerenti  la
circolazione stradale, colpiva con un pugno al volto  senza  che  dal
fatto derivasse una malattia nel corpo o nella  mente.  Accertato  in
Forli' il ...» 
    Letti gli atti del procedimento, 
    Sentite le parti all'udienza tenutasi il 12 dicembre 2022, 
    A seguito della Camera di consiglio, ha pronunciato  la  seguente
ordinanza di rimessione alla Corta costituzionale 
 
                              In fatto 
 
    T. T. veniva tratto a giudizio  avanti  il  giudice  di  pace  di
Forli' per rispondere del reato come in epigrafe a lui ascritto. Alla
prima udienza del 21 giugno 2021 le parti riferivano la  pendenza  di
trattative e  chiedevano  un  rinvio  per  la  loro  definizione.  La
pendenza di trattative veniva confermata alla successiva udienza  del
25  ottobre  2021  e  contestualmente  il   difensore   dell'imputato
formulava istanza di definizione del giudizio  ex  art.  35,  decreto
legislativo   n.   274/2000   riservandosi   di   formulare   offerta
risarcitoria. Dopo un rinvio disposto per  impedimento  della  difesa
all'udienza del 28 febbraio 2022, prima della  formale  dichiarazione
di apertura  del  dibattimento  l'imputato  formulava  banco  iudicis
l'offerta della somma  di  euro  300,00  a  titolo  risarcitorio,  la
persona offesa riteneva l'incongruita' dell'offerta  ed  il  pubblico
ministero si dichiarava favorevole all'accoglimento  dell'istanza. Il
giudice di pace, tuttavia, riteneva intempestiva l'offerta  formulata
dopo la celebrazione della prima udienza. 
    T. T. alla successiva udienza del 20 giugno 2022, per il  tramite
del  proprio  difensore,  assumeva  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 35, decreto legislativo  n.  274/2000,  per  contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione, nella  parte  in  cui  non  prevede  che
l'offerta risarcitoria possa  essere  esercitata  dall'imputato  fino
all'apertura del dibattimento. 
    Alla successiva udienza del 12 dicembre 2022 il giudice  di  pace
pronunciava la presente ordinanza. 
 
                             In diritto 
 
    Il caso concreto sottoposto all'attenzione  del  giudicante  pone
una questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  35,  decreto
legislativo  n.  274/2000  per   contrasto   con   l'art.   3   della
Costituzione. 
    Si pone effettivamente una questione di disparita' di trattamento
tra l'imputato che provveda alla riparazione del danno  cagionato  da
reato di competenza del Tribunale e l'imputato che si attivi  per  la
riparazione del danno da reato di competenza del giudice di pace. 
    La disparita' di trattamento e' particolarmente evidente,  se  si
considera l'affinita' fra i due istituti della «estinzione del  reato
conseguente a condotte  riparatorie»  e  «estinzione  del  reato  per
condotte riparatorie» previsti dall'art. 35, decreto  legislativo  n.
274/2000 e dall'art. 162-ter del codice penale. 
    I due istituti, introdotti dal  legislatore  in  momenti  diversi
(l'art. 35 con il decreto legislativo n. 274/2000, l'art. 162-ter del
codice penale con la legge n. 103/2017) presentano infatti moltissime
similitudini: il reato contestato e' procedibile a querela di  parte,
l'imputato deve dimostrare di aver riparato il danno  cagionato  alla
persona  offesa  e  di  aver  eliminato  le  conseguenze  dannose   o
pericolose  del  reato,  il  giudice   valuta   la   congruita'   del
risarcimento anche se la persona offesa non abbia accettato l'offerta
risarcitoria. 
    In entrambi i casi il giudice, valutato  l'esito  positivo  delle
condotte riparatorie, dichiara l'estinzione del reato. 
    Soltanto per i  reati  di  competenza  del  giudice  di  pace  e'
richiesta   invece   l'anteriorita'   della   riparazione    rispetto
all'udienza di comparizione. 
    In altre parole, nei giudizi avanti il Tribunale la dichiarazione
di apertura del dibattimento e' espressamente indicato quale  termine
massimo per l'attivita' riparatoria, nei giudizi avanti il giudice di
pace,  invece,  per  ottenere  il  beneficio  di  una  pronuncia   di
estinzione del reato l'imputato deve aver provveduto alle riparazioni
ancor prima di comparire in udienza. 
    La giurisprudenza formatasi sull'art. 35, decreto legislativo  n.
274/2000   ha   ritenuto   che   «lo   "sbarramento"   procedimentale
rappresentato dall'udienza di comparizione  risponde  non  solo  alla
logica  deflattiva,  che  pure  caratterizza  la  disciplina  dettata
dall'art. 35 del decreto legislativo n. 274  del  2000,  ma  altresi'
alla  necessita'  di  assicurare,   per   riprendere   un'espressione
utilizzata dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. pen., Sez.  V,
n. 41297 del 26 settembre 2008),  la  "spontaneita'"  della  condotta
dell'imputato. E' in questa prospettiva, del resto, che la  Corte  di
cassazione ha letto l'analogo "sbarramento"  previsto  dall'art.  62,
numero 6), codice penale (che prevede, come  circostanza  attenuante,
la riparazione del danno prima del giudizio), ritenendo che lo stesso
non dia luogo ad  una  "irragionevole  compressione  del  diritto  di
difesa", ma si ponga "in sintonia con la ratio  dell'attenuante,  che
e' di  dare  rilevanza  solo  a  comportamenti  che,  precedendo  gli
sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti  dalle  connesse,
contingenti esigenze difensive, possano considerarsi  sintomatici  di
ravvedimento" (Cass. pen., Sez. I, n. 3340  del  13  gennaio  1995)».
(cosi', Corte costituzionale sent. n. 206/2011). 
    Tuttavia, con il  progressivo  affermarsi  di  principi  ispirati
dalla cd. giustizia riparativa e con la  «traslazione»  nel  giudizio
avanti  il  Tribunale  dell'istituto  gia'   previsto   dal   decreto
legislativo n. 274/2000, si  e'  venuta  a  creare  un'ingiustificata
disparita' di trattamento fra gli imputati di reati di competenza del
giudice di pace e gli imputati di reati di competenza del  Tribunale,
potendo solo questi ultimi  godere  di  un  termine  piu'  ampio  per
evitare la celebrazione del processo e l'inflizione  della  pena.  ln
entrambi  i  giudizi,  peraltro,  la  spontaneita'   della   condotta
riparativa e la valutazione sul sincero  ravvedimento  sono  comunque
garantiti  dalla  anteriorita'  della   riparazione   rispetto   allo
svolgimento dell'attivita' istruttoria. 
    Disparita' ed irragionevolezza che appare ancora  piu'  stridente
se si pensa che il processo avanti il giudice di pace dovrebbe essere
prioritariamente  ispirato  da  logiche   conciliative,   oltre   che
deflattive, anche in relazione alla minor gravita' dei reati trattati
rispetto a quelli di competenza del Tribunale. 
    Appare pertanto irragionevole che, nonostante lo  svolgimento  in
entrambi i casi di  condotte  riparatorie,  nel  processo  avanti  il
giudice di pace l'imputato  decade  dall'accesso  al  trattamento  di
favore, e non potra' quindi beneficiare della pronuncia di estinzione
del  reato,  se  non  abbia  provveduto  alle  riparazioni  in  epoca
antecedente alla prima  udienza  di  comparizione,  indipendentemente
dalla dichiarata apertura del dibattimento mentre nel processo avanti
il Tribunale, l'imputato gode di maggior  spatium  per  l'accesso  al
beneficio. 
    Pare dunque rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 35, decreto  legislativo  n.
274/2000 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione oltre che  per
contrasto con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui  non
prevede che l'imputato possa procedere  alla  riparazione  del  danno
entro  il  termine  massimo  della  dichiarazione  di  apertura   del
dibattimento di primo grado. 
    La questione  posta  presenta  evidente  rilevanza  nel  presente
giudizio, nel quale l'imputato ha  formulato  l'offerta  risarcitoria
astrattamente idonea ad  eliminare  il  danno  conseguente  al  reato
contestato  dopo  la  prima  udienza,   ma   comunque   prima   della
dichiarazione di apertura del dibattimento, e che pertanto  non  puo'
essere definito senza preliminarmente risolvere  la  questione  della
conformita' alla Costituzione dell'art. 35,  decreto  legislativo  n.
274/2000, in rapporto alla disciplina  approntata  dall'art.  162-ter
del codice penale per un caso sostanzialmente identico. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Revoca l'ordinanza emessa in data 28 febbraio 2022; 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  35,  decreto  legislativo  n.
274/2000 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione oltre che  per
contrasto con il principio di ragionevolezza (in  relazione  all'art.
162-ter del codice  penale)  nella  parte  in  cui  non  prevede  che
l'imputato possa procedere alla riparazione del danno  cagionato  dal
reato, entro il termine massimo della dichiarazione di  apertura  del
dibattimento. 
    Sospende il processo in corso. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  per
la  soluzione  della   questione   di   legittimita'   costituzionale
sollevata. 
 
                   Il giudice di pace: Linguanti