N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2023
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2023 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Integrazione dell'art. 26-septies della legge provinciale n. 4 del 1998 - Previsione della possibilita', da parte dei concessionari di grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2022, di presentare alla Provincia un piano industriale per fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per la durata del piano industriale, delle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano. - Legge della Provincia autonoma di Trento 7 dicembre 2022, n. 16 ("Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)").(GU n.9 del 1-3-2023 )
Ricorso ex art. 127 Cost. nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) Nei confronti della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge provinciale 7 dicembre 2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'art. 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)», pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige n. 49 del 9 dicembre 2022, in virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023. Premessa. La Provincia autonoma di Trento ha emanato la legge provinciale n. 16/2022, il cui unico art. 1 ha disposto l'inserimento di alcuni commi (segnatamente i commi da 2-bis a 2-sexies) nel corpo dell'art. 26-septies della L.P. Trento n. 4/1998. Il testo aggiornato dell'art. 26-septies della L.P. Trento n. 4/1998 (che a propria volta era stato introdotto nella sua versione originaria dalla L.P. Trento n. 9/2020) e' per l'effetto il seguente: «Art. 26-septies (Disposizioni transitorie per l'avvio dei procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico). - 1. L'art. 1-bis 1, comma 1.9, si applica anche alle concessioni prorogate ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello Statuto speciale. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo decadono e le relative procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia. 2. Al fine di garantire la continuita' nella produzione di energia da fonte rinnovabile e il presidio degli impianti, l'esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti e' proseguito dal concessionario uscente, che ne conserva il possesso e la custodia fino al subentro del nuovo concessionario, alle condizioni previste dall'art. 1-bis 5 per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento. Resta fermo il passaggio dei beni in proprieta' della Provincia ai sensi dell'art. 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale. 2-bis. Con l'obiettivo di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche in esercizio alla data di entrata in vigore di questo comma possono presentare alla Provincia un piano industriale entro la data individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine, il piano industriale e' articolato in una fase temporale di investimenti da realizzare entro il 31 dicembre 2024, in un'eventuale seconda fase di investimenti da realizzare entro un termine che non ecceda quello individuato dall'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e individua: a) misure di efficientamento della produzione, misure per incrementare la capacita' di stoccaggio, misure di incremento della potenza e di incremento della resilienza delle infrastrutture in termini di sicurezza e di regolarita' della produzione; b) investimenti sulle strutture di produzione con l'obiettivo di aumentare la capacita' produttiva in termini di potenza, di energia e di capacita' di stoccaggio; c) la disponibilita' a pagare alla Provincia, in aggiunta ai canoni gia' previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questo comma, una nuova componente di canone, parametrata ai valori di mercato dell'energia; d) misure idonee a garantire il deflusso ecologico a tutela della continuita' fluviale; e) ulteriori elementi indicati nella deliberazione della Giunta provinciale. 2-ter. Entro centoventi giorni dalla presentazione del piano industriale la Provincia valuta l'adeguatezza e la fattibilita' della proposta di piano e puo' concordare eventuali modifiche. A seguito dell'approvazione del piano industriale le condizioni di esercizio della concessione sono conseguentemente modificate. 2-quater. La Provincia destina introiti derivanti dal comma 2-bis, lettera c), al sostegno dei costi per i consumi energetici in ambito provinciale, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine. 2-quinquies. Per la durata del piano industriale sono sospese le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano. 2-sexies. Nel piano industriale sono compresi investimenti da ammortizzare entro la durata del piano. In caso di cessazione anticipata del piano, in anticipo rispetto ai tempi di ammortamento degli investimenti effettuati in base ad esso, la Provincia, con riguardo ai beni previsti dall'art. 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, corrisponde un indennizzo pari al valore della parte degli investimenti non ammortizzata». Le innovazioni introdotte dalla L.P. n. 16/2022 al sovratrascritto testo dell'art. 26-septies della L.P. n. 4/1998 si pongono in contrasto: con l'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972); con l'art. 117, primo comma, Cost. [in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge n. 130/2008, ed all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno]; nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e con la disciplina nazionale interposta di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999. Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di doverla impugnare con la delibera indicata in epigrafe, ed a tanto si provvede mediante il presente ricorso. Contrasto della L.P. Trento n. 16/2022 con l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 (Statuto della Regione Trentino-Alto Adige), con l'art. 117, primo comma, Cost. [in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge n. 130/2008, ed all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno], nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e con l'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 (quale norma statale interposta). 1. L'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972), nella versione modificata dalla legge n. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del medesimo Statuto), assegna alla Provincia autonoma di Trento una competenza legislativa del tutto peculiare (da esercitare «nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale») in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. L'art. 13 prevede infatti che con legge provinciale siano disciplinate «le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti», e che «la legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario». Il parametro di riferimento per l'esercizio della competenza legislativa provinciale in materia di grandi derivazione idroelettriche, oltre che dal necessario rispetto della Costituzione e dell'ordinamento eurounitario, costituito dalla predetta norma statutaria, e, per quanto da essa non previsto, dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235/1977 (1) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 (2) (cfr. sentenza costituzionale n. 177 del 2022), nonche' dalle disposizioni statali interposte che costituiscono limite all'esercizio della potesta' normativa provinciale in quanto riconducibili ai principi fondamentali dell'ordinamento statale ed espressione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza». 2. Le sovratrascritte disposizioni normative provinciali prevedono (in particolare ai commi 2-bis e 2-quinquies del novellato art. 26-septies della L.P. n. 4/1998) che gli attuali concessionari di grandi derivazioni idroelettriche possano presentare alla Provincia un «piano industriale» (comma 2-bis), la cui durata sospende le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative ad impianti interessati dal piano medesimo (comma 2-quinquies). Le concessioni relative alle centrali idroelettriche - il cui numero e' limitato dalla scarsita' delle risorse naturali e dalle caratteristiche tecniche necessarie per la generazione di tale energia - si qualificano come autorizzazioni ai sensi della c.d. «direttiva servizi» (art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE), e pertanto devono essere indette procedure di selezione che presentino garanzie di imparzialita' e di trasparenza, nonche' di adeguata pubblicita'. Ne consegue che non e' possibile prevedere la procedura di rinnovo automatico, ne' accordare altri vantaggi, ad imprese le cui concessioni siano scadute o in scadenza. Entro tale quadro, la impugnata disposizione provinciale, allorche' introduce una sospensione delle procedure di assegnazione delle concessioni de quibus per tutta la durata dei «piani industriali» presentati dai concessionari, assegna un vantaggio ai titolari delle concessioni in corso, consentendo loro di proseguire le concessioni medesime in sostanziale proroga, senza dover partecipare alle occorrenti procedure di selezione, da bandire a tempo debito secondo la scansione temporale prescritta dalla normativa statale (su cui v. infra). Considerata inoltre la posizione geografica delle centrali idroelettriche in questione, la gestione di tali impianti e' suscettibile di costituire un'attrattiva economica per operatori di altri Stati membri che gestiscono strutture simili: il che avvalora il rischio che la previsione «sospensiva» delle procedure di assegnazione di concessioni scadute abbia effetti sulla liberta' di stabilimento, nel senso di una possibile violazione delle regole fondamentali del TFUE. E cio' a dirsi anche tenendo conto che, per il PNRR in corso di attuazione, la tutela e la promozione della concorrenza sono fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica. 3. In relazione a quanto sin qui detto, occorre evidenziare che, con la legge n. 118/2022 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»: cfr. art. 7), si e' proceduto ad una significativa modifica della disciplina statale delle concessioni idroelettriche, al dichiarato scopo di dettare disposizioni «per la tutela della concorrenza ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione» (art. 1). La novella del 2022 ha tra l'altro previsto - tramite apposito inserimento del comma 1-ter 1 nell'ambito dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 - che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche siano effettuate in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, e - tramite sostituzione dei commi 1-quater e 1-sexies - rispettivamente l'avvio sollecito di procedure di gara per le concessioni nuove, scadute o in scadenza, ed un regime intertemporale assai stringente nelle more della definizione delle medesime procedure. In particolare, e per quanto qui rileva, la aggiornata versione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, anche sulla base delle innovazioni apportate dal decreto-legge n. 135/2018 (convertito con legge n. 12/2019), contiene le seguenti analitiche previsioni: il comma 1 prevede che «alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza consenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento (...)»; il comma 1-bis prevede che «le regioni, ove non ritengano sussigere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'orietamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa' partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»; il comma 1-ter prevede che, «nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis; b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; c) i criteri di ammissione e di assegnazione; d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a carico del concessionario subentrante; e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi: 1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW; 2) ai fini della dimostrazione di adeguata capatita' finanziaria, la referenza di due istituti di credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n); f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento; g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di ftuttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene; h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione; l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; m) le modalita' di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; n) l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri: 1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente; 2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attivita' negoziale tra le parti; 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto; o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato; p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione»; il comma 1-ter. 1 prevede che «le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacita' di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entita' degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonche' i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico (...)»; il comma 1-quater stabilisce che «le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (...)»; il comma 1-sexies dispone che «per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia' scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonche' la conduzione delle opere e dei beni passati in proprieta' delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonche' del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza». 4. In relazione al surrichiamato dato normativo, va rimarcato che la menzionata norma statale impinge direttamente le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e, nelle diverse lettere in cui si compone, provvede alla specificazione dei profili rimessi alla legislazione regionale, i quali, per contenuto, sono tutti riconducibili all'espletamento delle gare nel settore di che trattasi: quelli attinenti ai criteri di ammissione e assegnazione (lettera c), ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti ai concorrenti e ai criteri di valutazione delle proposte progettuali (lett. e), nonche' alle condizioni richieste per le proposte progettuali dei partecipanti alle gare in termini di obblighi e limiti gestionali (lettera g), di miglioramenti energetici (lettera h) e ambientali (lettera i) e misure di compensazione ambientali e territoriali (lett. l). Tutte tali aggiornate previsioni dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 costituiscono dunque limiti sostanziali ai contenuti delle leggi regionali. Ora, sebbene il comma 1-octies del ripetuto art. 12 faccia salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, non vi e' dubbio che la disciplina legislativa della Provincia autonoma di Trento sull'espletamento delle procedure di gare ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di derivazione idroelettrica: a) sia tenuta a rispettare, per preciso limite previsto ex art. 13 dello Statuto trentino, l'ordinamento dell'Unione europea, nonche' i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost.; b) rientri nella materia della «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (cfr. sentenza n. 1 del 2018 della Corte costituzionale e sentenza n. 401 del 2007). E neppure dubbio vi e' sul fatto che l'esclusiva competenza legislativa statale in materia di «tutela della concorrenza», anche siccome prevista in adempimento di obblighi sovranazionali di matrice europea nel settore della concorrenza, si imponga anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome (cfr. ex plurimis sentenze costituzionali n. 70 del 2022 e n. 16 del 2020). Con specifico riguardo alla competenza legislativa prevista dall'art. 13 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, codesta Corte ha chiaramente precisato (cfr. sentenza n. 117 del 2022) che essa rientra in un ambito di competenza tutt'affatto peculiare, e dipoi e significativamente che, ''sul piano testuale e sistematico, la formulazione della norma statutaria non esime la legge provinciale dal rispetto di tutti i limiti previsti agli articoli 4 e 8 dello stesso statuto, e fra essi, in particolare, quello delle norme qualificabili come «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica''». In sintesi, dunque, ogni legge provinciale in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e' tenuta a rispettare le norme primarie nazionali e quelle unionali in materia di affidamento delle concessioni con gare ad evidenza pubblica, siccome in vario modo discendenti da obblighi sovranazionali e da correlative prescrizioni costituzionali, che si impongono al legislatore locale. 5. Orbene, nella fattispecie, la L.P. n. 16/2022, nel prevedere la sospensione delle procedure di assegnazione delle concessioni interessate dalla proposta di «piani industriali» degli attuali concessionari, ha introdotto un'ipotesi di surrettizia proroga delle concessioni de quibus, non prevista ne' consentita dal legislatore statale, e men che meno dai principi derivanti dalla normativa unionale. Cio' in quanto la denunziata normativa provinciale perviene di fatto a posticipare lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, per la cui realizzazione e' stata finanche prevista l'attivazione di uno specifico potere sostitutivo da parte del Governo, stante l'esigenza di assicurare il rispetto dei vincoli europei quanto all'affidamento (anche) a privati di beni e servizi pubblici, nonche' di apprestare una tutela effettiva della concorrenza e della trasparenza. In definitiva ed in sintesi, pertanto, l'intervento legislativo provinciale che qui si impugna viola per un verso il richiamato art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed i limiti ivi previsti, poiche' reca una disciplina direttamente in contrasto con gli obblighi sovranazionali in materia di tutela della concorrenza, con cio' violando anche il primo comma dell'art. 117 Cost. Esso viola anche la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza [ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.], siccome in patente disarmonia con la normativa nazionale dettata in subiecta materia dall'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, la quale costituisce a propria volta da un lato attuazione di direttiva UE relativa al mercato interno dell'energia elettrica, e dall'altro principio fondamentale dell'ordinamento statale. (1) Recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia». (2) Recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche».
P.Q.M. Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche' la stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure - la illegittimita' costituzionale della legge provinciale 7 dicembre 2022, n. 16, per le ragioni e nei termini dettagliati nel corpo del presente ricorso. Si deposita la seguente documentazione: 1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla deliberazione del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2023, con allegata relazione; 2) copia della legge provinciale Trento 7 dicembre 2022, n. 16. Roma, 7 febbraio 2023 L'Avvocato dello Stato: Caselli