N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2023

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 febbraio  2023  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia  -  Concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua   a   scopo
  idroelettrico  -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Trento   -
  Integrazione dell'art. 26-septies della legge provinciale n. 4  del
  1998 - Previsione della possibilita', da parte dei concessionari di
  grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata  in
  vigore della legge provinciale n. 16 del 2022, di  presentare  alla
  Provincia  un  piano  industriale  per  fronteggiare  gli   effetti
  negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per
  la durata del piano industriale, delle procedure per l'assegnazione
  delle concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico
  relative a impianti interessati dal piano. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 7  dicembre  2022,  n.  16
  ("Piano industriale per il miglioramento degli impianti  di  grande
  derivazione  a  scopo  idroelettrico:  integrazione   dell'articolo
  26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni
  in materia di grandi derivazioni  a  scopo  idroelettrico  e  altre
  disposizioni connesse)"). 
(GU n.9 del 1-3-2023 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  nell'interesse  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato  (codice  fiscale  80224030587),
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
(numero        fax        06.96.51.40.00,        indirizzo        PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) 
    Nei confronti della Provincia autonoma di Trento, in persona  del
Presidente della Giunta provinciale pro tempore per la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della legge provinciale  7  dicembre
2022, n. 16, recante «Piano industriale per  il  miglioramento  degli
impianti di grande derivazione a  scopo  idroelettrico:  integrazione
dell'art. 26-septies della legge  provinciale  6  marzo  1998,  n.  4
(Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo  idroelettrico
e altre disposizioni  connesse)»,  pubblicata  nel B.U. Trentino-Alto
Adige n. 49 del 9 dicembre 2022, in virtu'  della  deliberazione  del
Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023. 
Premessa. 
    La Provincia autonoma di Trento ha emanato la  legge  provinciale
n. 16/2022, il cui unico art. 1 ha disposto l'inserimento  di  alcuni
commi (segnatamente i commi da 2-bis a 2-sexies) nel corpo  dell'art.
26-septies della L.P. Trento n. 4/1998. 
    Il testo aggiornato dell'art. 26-septies  della  L.P.  Trento  n.
4/1998 (che a propria volta era stato introdotto nella  sua  versione
originaria dalla L.P. Trento n. 9/2020) e' per l'effetto il seguente: 
        «Art. 26-septies (Disposizioni transitorie  per  l'avvio  dei
procedimenti  per  l'assegnazione   delle   concessioni   di   grandi
derivazioni a scopo idroelettrico). - 1. L'art. 1-bis 1,  comma  1.9,
si applica anche alle concessioni prorogate ai  sensi  dell'art.  13,
comma 6, dello Statuto speciale. Le domande  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  articolo  decadono  e  le  relative
procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia. 
        2. Al fine di garantire la continuita'  nella  produzione  di
energia  da  fonte  rinnovabile  e  il   presidio   degli   impianti,
l'esercizio della  derivazione,  delle  opere  e  degli  impianti  e'
proseguito dal concessionario uscente, che ne conserva il possesso  e
la  custodia  fino  al  subentro  del  nuovo   concessionario,   alle
condizioni previste dall'art.  1-bis  5  per  il  tempo  strettamente
necessario  alla  conclusione  del  procedimento.  Resta   fermo   il
passaggio dei beni in proprieta' della Provincia ai  sensi  dell'art.
13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale. 
        2-bis. Con l'obiettivo  di  attenuare  gli  effetti  negativi
della  crisi  energetica,  i  concessionari  di  grandi   derivazioni
idroelettriche in esercizio alla data di entrata in vigore di  questo
comma possono presentare alla Provincia un piano industriale entro la
data individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Al  fine
di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di  breve
e lungo termine, il piano  industriale  e'  articolato  in  una  fase
temporale di investimenti da realizzare entro il 31 dicembre 2024, in
un'eventuale seconda fase di  investimenti  da  realizzare  entro  un
termine che non ecceda quello individuato dall'art. 12, comma 6,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della  direttiva
96/92/CE recante norme comuni per  il  mercato  interno  dell'energia
elettrica), e individua: 
          a) misure di efficientamento della produzione,  misure  per
incrementare la capacita' di stoccaggio, misure di  incremento  della
potenza e di incremento  della  resilienza  delle  infrastrutture  in
termini di sicurezza e di regolarita' della produzione; 
          b)  investimenti  sulle   strutture   di   produzione   con
l'obiettivo di  aumentare  la  capacita'  produttiva  in  termini  di
potenza, di energia e di capacita' di stoccaggio; 
          c) la disponibilita' a pagare alla Provincia,  in  aggiunta
ai canoni gia' previsti dalla normativa vigente alla data di  entrata
in  vigore  di  questo  comma,  una  nuova  componente   di   canone,
parametrata ai valori di mercato dell'energia; 
          d) misure idonee a garantire il deflusso ecologico a tutela
della continuita' fluviale; 
          e) ulteriori elementi indicati  nella  deliberazione  della
Giunta provinciale. 
        2-ter. Entro centoventi giorni dalla presentazione del  piano
industriale la Provincia valuta l'adeguatezza e la fattibilita' della
proposta di piano e puo' concordare eventuali  modifiche.  A  seguito
dell'approvazione del piano industriale le  condizioni  di  esercizio
della concessione sono conseguentemente modificate. 
        2-quater. La Provincia destina introiti derivanti  dal  comma
2-bis, lettera c), al sostegno dei costi per i consumi energetici  in
ambito provinciale, al fine  di  fronteggiare  gli  effetti  negativi
della crisi energetica di breve e lungo termine. 
        2-quinquies. Per la durata del piano industriale sono sospese
le  procedure  per  l'assegnazione  delle   concessioni   di   grandi
derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal
piano. 
        2-sexies. Nel piano industriale sono compresi investimenti da
ammortizzare entro  la  durata  del  piano.  In  caso  di  cessazione
anticipata del piano, in anticipo rispetto ai tempi  di  ammortamento
degli investimenti effettuati in base  ad  esso,  la  Provincia,  con
riguardo ai beni previsti dall'art. 13, comma 2, primo periodo, dello
Statuto speciale, corrisponde un  indennizzo  pari  al  valore  della
parte degli investimenti non ammortizzata». 
    Le   innovazioni   introdotte   dalla   L.P.   n.   16/2022    al
sovratrascritto testo dell'art. 26-septies della L.P.  n.  4/1998  si
pongono in contrasto: 
        con l'art. 13 dello Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972); 
        con l'art. 117, primo comma, Cost. [in relazione all'art.  49
del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE),  come
modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e
ratificato dalla legge n. 130/2008, ed all'art. 12 della direttiva n.
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno]; 
          nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e con la
disciplina  nazionale  interposta  di  cui  all'art.  12  del decreto
legislativo n. 79/1999. 
    Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di  doverla
impugnare con la  delibera  indicata  in  epigrafe,  ed  a  tanto  si
provvede mediante il presente ricorso. 
Contrasto della L.P. Trento n. 16/2022 con l'art. 13 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  670/1972  (Statuto  della  Regione
Trentino-Alto  Adige),  con  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.   [in
relazione all'art. 49  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato  di  Lisbona
del 13 dicembre  2007  e  ratificato  dalla  legge  n.  130/2008,  ed
all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi  nel  mercato
interno], nonche' con l'art. 117, secondo comma, lettera  e),  e  con
l'art. 12 del decreto legislativo n.  79/1999  (quale  norma  statale
interposta). 
    1. L'art. 13 dello Statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige
(decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972), nella versione
modificata dalla legge n. 205/2017 a decorrere dal  1°  gennaio  2018
(ai sensi di quanto previsto dall'art.  104  del  medesimo  Statuto),
assegna alla Provincia autonoma di Trento una competenza  legislativa
del tutto peculiare (da  esercitare  «nel  rispetto  dell'ordinamento
dell'Unione europea  e  degli  accordi  internazionali,  nonche'  dei
principi  fondamentali  dell'ordinamento  statale»)  in  materia   di
concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. 
    L'art.  13  prevede  infatti  che  con  legge  provinciale  siano
disciplinate «le modalita'  e  le  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni per grandi derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,
stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento  delle
gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione  e
di aggiudicazione, i requisiti finanziari,  organizzativi  e  tecnici
dei partecipanti», e che «la legge provinciale disciplina inoltre  la
durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei  canoni
di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio  idrico
e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi
derivazioni idroelettriche, i parametri di  sviluppo  degli  impianti
nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e  di
impatto   ambientale,   determinando   le   conseguenti   misure   di
compensazione  ambientale   e   territoriale,   anche   a   carattere
finanziario». 
    Il parametro di  riferimento  per  l'esercizio  della  competenza
legislativa   provinciale   in   materia   di   grandi    derivazione
idroelettriche, oltre che dal necessario rispetto della  Costituzione
e dell'ordinamento  eurounitario,  costituito  dalla  predetta  norma
statutaria, e, per quanto  da  essa  non  previsto,  dalle  norme  di
attuazione dello Statuto speciale, in  particolare  dal  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  235/1977  (1)  e  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   381/1974   (2)   (cfr.   sentenza
costituzionale n. 177 del 2022), nonche' dalle  disposizioni  statali
interposte che  costituiscono  limite  all'esercizio  della  potesta'
normativa   provinciale   in   quanto   riconducibili   ai   principi
fondamentali dell'ordinamento statale ed espressione della competenza
esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza». 
    2.  Le   sovratrascritte   disposizioni   normative   provinciali
prevedono (in particolare ai commi 2-bis e 2-quinquies del  novellato
art. 26-septies della L.P. n. 4/1998) che gli  attuali  concessionari
di  grandi  derivazioni  idroelettriche   possano   presentare   alla
Provincia  un  «piano  industriale»  (comma  2-bis),  la  cui  durata
sospende le procedure di assegnazione  delle  concessioni  di  grandi
derivazioni a scopo idroelettrico relative  ad  impianti  interessati
dal piano medesimo (comma 2-quinquies). 
    Le concessioni relative alle centrali  idroelettriche  -  il  cui
numero e' limitato dalla scarsita' delle  risorse  naturali  e  dalle
caratteristiche  tecniche  necessarie  per  la  generazione  di  tale
energia - si qualificano come  autorizzazioni  ai  sensi  della  c.d.
«direttiva servizi» (art.  12  della  direttiva  n.  2006/123/CE),  e
pertanto devono essere indette procedure di selezione che  presentino
garanzie di imparzialita'  e  di  trasparenza,  nonche'  di  adeguata
pubblicita'. 
    Ne consegue che  non  e'  possibile  prevedere  la  procedura  di
rinnovo automatico, ne' accordare altri vantaggi, ad imprese  le  cui
concessioni siano scadute o in scadenza. 
    Entro  tale  quadro,  la  impugnata   disposizione   provinciale,
allorche' introduce una sospensione delle procedure  di  assegnazione
delle  concessioni  de  quibus  per  tutta  la  durata   dei   «piani
industriali» presentati dai concessionari, assegna  un  vantaggio  ai
titolari delle concessioni in corso, consentendo loro  di  proseguire
le  concessioni  medesime  in  sostanziale   proroga,   senza   dover
partecipare alle occorrenti procedure  di  selezione,  da  bandire  a
tempo  debito  secondo  la  scansione  temporale   prescritta   dalla
normativa statale (su cui v. infra). 
    Considerata  inoltre  la  posizione  geografica  delle   centrali
idroelettriche  in  questione,  la  gestione  di  tali  impianti   e'
suscettibile di costituire un'attrattiva economica per  operatori  di
altri Stati membri che gestiscono strutture simili: il  che  avvalora
il  rischio  che  la  previsione  «sospensiva»  delle  procedure   di
assegnazione di concessioni scadute abbia effetti sulla  liberta'  di
stabilimento, nel senso di  una  possibile  violazione  delle  regole
fondamentali del TFUE. E cio' a dirsi anche tenendo conto che, per il
PNRR in  corso  di  attuazione,  la  tutela  e  la  promozione  della
concorrenza sono fattori essenziali per favorire  l'efficienza  e  la
crescita economica. 
    3. In relazione a quanto sin qui detto, occorre evidenziare  che,
con la legge  n.  118/2022  («Legge  annuale  per  il  mercato  e  la
concorrenza 2021»: cfr. art. 7), si e' proceduto ad una significativa
modifica della disciplina statale delle  concessioni  idroelettriche,
al dichiarato scopo di dettare  disposizioni  «per  la  tutela  della
concorrenza ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e),  della
Costituzione» (art. 1). 
    La novella del 2022 ha tra l'altro previsto  -  tramite  apposito
inserimento del comma 1-ter 1 nell'ambito dell'art.  12  del  decreto
legislativo n. 79/1999 -  che  le  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche siano effettuate  in
ogni caso secondo parametri competitivi,  equi  e  trasparenti,  e  -
tramite sostituzione dei commi 1-quater e 1-sexies -  rispettivamente
l'avvio sollecito di procedure di  gara  per  le  concessioni  nuove,
scadute o in scadenza, ed un regime intertemporale  assai  stringente
nelle more della definizione delle medesime procedure. 
    In particolare, e per quanto qui rileva, la  aggiornata  versione
dell'art. 12 del decreto legislativo n.  79/1999,  anche  sulla  base
delle innovazioni apportate dal decreto-legge n. 135/2018 (convertito
con legge n. 12/2019), contiene le seguenti analitiche previsioni: 
        il comma 1 prevede che «alla scadenza  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia,
le opere di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di  cui  al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza consenso,  in
proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento (...)»; 
        il comma 1-bis prevede che «le  regioni,  ove  non  ritengano
sussigere un prevalente interesse pubblico ad un  diverso  uso  delle
acque,  incompatibile   con   il   mantenimento   dell'uso   a   fine
idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche, previa verifica dei requisiti di  capacita'  tecnica,
finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a)  ad
operatori economici individuati attraverso l'orietamento di gare  con
procedure ad evidenza  pubblica;  b)  a  societa'  a  capitale  misto
pubblico privato nelle quali il socio privato  e'  scelto  attraverso
l'espletamento  di  gare  con  procedure  ad  evidenza  pubblica;  c)
mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti
del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.
L'affidamento a  societa'  partecipate  deve  comunque  avvenire  nel
rispetto delle  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175»; 
        il comma 1-ter prevede che,  «nel  rispetto  dell'ordinamento
dell'Unione europea  e  degli  accordi  internazionali,  nonche'  dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale e  delle  disposizioni
di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e
comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le  procedure  di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a  scopo
idroelettrico, stabilendo in particolare:  a)  le  modalita'  per  lo
svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis; b)
i termini di avvio delle procedure  di  cui  al  comma  1-bis;  c)  i
criteri di  ammissione  e  di  assegnazione;  d)  la  previsione  che
l'eventuale  indennizzo  e'  posto  a   carico   del   concessionario
subentrante; e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e
tecnica  adeguata  all'oggetto   della   concessione   richiesti   ai
partecipanti e i criteri di valutazione delle  proposte  progettuali,
prevedendo quali requisiti minimi: 1) ai fini della dimostrazione  di
adeguata  capacita'  organizzativa  e  tecnica,   l'attestazione   di
avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di  impianti
idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3  MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata capatita' finanziaria,  la
referenza di due istituti di credito o societa' di  servizi  iscritti
nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino  che
il partecipante ha la possibilita' di  accedere  al  credito  per  un
importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di
assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per  i  beni  di
cui alla lettera n); f) i termini di durata delle nuove  concessioni,
comprese tra venti anni e quaranta  anni;  il  termine  massimo  puo'
essere incrementato fino ad un massimo di dieci  anni,  in  relazione
alla complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo
dell'investimento; g)  gli  obblighi  o  le  limitazioni  gestionali,
subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di  ftuttamento
e utilizzo delle opere e delle acque,  compresa  la  possibilita'  di
utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per  fronteggiare
situazioni di crisi idrica o per la laminazione  delle  piene;  h)  i
miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione
e di producibilita' da  raggiungere  nel  complesso  delle  opere  di
derivazione, adduzione, regolazione e  condotta  dell'acqua  e  degli
impianti di generazione, trasformazione e connessione  elettrica  con
riferimento  agli  obiettivi  strategici  nazionali  in  materia   di
sicurezza energetica e fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  la
possibilita' di dotare  le  infrastrutture  di  accumulo  idrico  per
favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel  mercato
dell'energia  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  di
trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza   della   rete
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 11  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;  i)  i
livelli minimi in termini di miglioramento e  risanamento  ambientale
del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con  gli  strumenti
di pianificazione a scala  di  distretto  idrografico  in  attuazione
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una  quota  degli
introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare  al  finanziamento
delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela
finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei  corpi  idrici
interessati  dalla  derivazione;  l)  le  misure   di   compensazione
ambientale  e  territoriale,  anche  a  carattere   finanziario,   da
destinare ai territori dei comuni interessati  dalla  presenza  delle
opere e della  derivazione  compresi  tra  i  punti  di  presa  e  di
restituzione   delle   acque   garantendo   l'equilibrio    economico
finanziario  del  progetto  di  concessione;  m)  le   modalita'   di
valutazione, da parte dell'amministrazione competente,  dei  progetti
presentati in esito  alle  procedure  di  assegnazione,  che  avviene
nell'ambito di un procedimento unico ai fini  della  selezione  delle
proposte progettuali presentate, che tiene  luogo  della  verifica  o
valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei
confronti  dei  siti  di   importanza   comunitaria   interessati   e
dell'autorizzazione paesaggistica, nonche'  di  ogni  altro  atto  di
assenso, concessione, permesso, licenza  o  autorizzazione,  comunque
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o  locale;  a
tal fine, alla valutazione delle  proposte  progettuali  partecipano,
ove  necessario,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  gli  enti  gestori
delle aree naturali protette di cui alla legge 6  dicembre  1991,  n.
394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di  cui  al
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'art. 6, comma 4-bis, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti;  n)  l'utilizzo  dei
beni di cui all'art. 25, secondo comma, del testo  unico  di  cui  al
regio decreto n. 1775 del  1933,  nel  rispetto  del  codice  civile,
secondo i seguenti criteri: 1) per i beni mobili di  cui  si  prevede
l'utilizzo nel progetto di  concessione,  l'assegnatario  corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini  di
valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti
contabili  o  mediante  perizia  asseverata;  in  caso   di   mancata
previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni  si
procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti  a
cura ed onere del proponente; 2) per i beni  immobili  dei  quali  il
progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli
aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo  il  cui  valore  e'
determinato sulla base dei dati reperibili  dagli  atti  contabili  o
mediante perizia asseverata sulla base di attivita' negoziale tra  le
parti; 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non  prevede
l'utilizzo  restano  di  proprieta'  degli  aventi  diritto;  o)   la
previsione,  nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea,   di
specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere   la   stabilita'
occupazionale del personale impiegato;  p)  le  specifiche  modalita'
procedimentali   da   seguire   in   caso   di   grandi   derivazioni
idroelettriche che interessano il territorio di due o  piu'  regioni,
in termini di gestione delle derivazioni,  vincoli  amministrativi  e
ripartizione  dei  canoni,  da  definire  d'intesa  tra  le   regioni
interessate; le  funzioni  amministrative  per  l'assegnazione  della
concessione sono di  competenza  della  regione  sul  cui  territorio
insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione»; 
        il comma 1-ter. 1 prevede che «le procedure  di  assegnazione
delle  concessioni  di   grandi   derivazioni   idroelettriche   sono
effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo  parametri
competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto  della  valorizzazione
economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies  e  degli
interventi di  miglioramento  della  sicurezza  delle  infrastrutture
esistenti e di recupero  della  capacita'  di  invaso,  prevedendo  a
carico  del  concessionario  subentrante un  congruo  indennizzo,  da
quantificare nei limiti  di  quanto  previsto  al  comma  1,  secondo
periodo,  che  tenga  conto  dell'ammortamento   degli   investimenti
effettuati dal concessionario  uscente,  definendo  la  durata  della
concessione,  nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla   normativa
vigente, sulla base di criteri economici fondati  sull'entita'  degli
investimenti  proposti,  determinando  le  misure  di   compensazione
ambientale  e  territoriale,  anche  a  carattere   finanziario,   da
destinare ai territori dei comuni interessati  dalla  presenza  delle
opere e della  derivazione  compresi  tra  i  punti  di  presa  e  di
restituzione    delle    acque,     e     garantendo     l'equilibrio
economico-finanziario del progetto di concessione, nonche' i  livelli
minimi in termini  di  miglioramento  e  risanamento  ambientale  del
bacino idrografico (...)»; 
        il  comma  1-quater   stabilisce   che   «le   procedure   di
assegnazione delle concessioni di grandi  derivazioni  idroelettriche
sono avviate entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge regionale di cui al comma 1-ter e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2023 (...)»; 
        il comma 1-sexies dispone che «per le concessioni  di  grandi
derivazioni idroelettriche  che  prevedono  un  termine  di  scadenza
anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle  gia'  scadute,  le
regioni  possono  consentire  la  prosecuzione  dell'esercizio  della
derivazione nonche' la conduzione delle opere e dei beni  passati  in
proprieta' delle  regioni  ai  sensi  del  comma  1,  in  favore  del
concessionario uscente,  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento delle procedure di assegnazione e  comunque  non  oltre
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari  uscenti
debbono  versare   all'amministrazione   regionale   in   conseguenza
dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione,  o  che
lo  erano  in  caso  di  concessioni  scadute,  tenendo  conto  degli
eventuali oneri aggiuntivi  da  porre  a  carico  del  concessionario
uscente   nonche'   del   vantaggio   competitivo   derivante   dalla
prosecuzione  dell'esercizio  degli  impianti  oltre  il  termine  di
scadenza». 
    4. In relazione al surrichiamato dato normativo, va rimarcato che
la menzionata norma statale impinge direttamente le  modalita'  e  le
procedure di assegnazione delle  concessioni  di  grandi  derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, e, nelle diverse  lettere  in  cui  si
compone,  provvede  alla  specificazione  dei  profili  rimessi  alla
legislazione  regionale,  i  quali,   per   contenuto,   sono   tutti
riconducibili  all'espletamento  delle  gare  nel  settore   di   che
trattasi: quelli attinenti ai criteri di  ammissione  e  assegnazione
(lettera    c),     ai     requisiti     tecnico-organizzativi     ed
economico-finanziari  richiesti  ai  concorrenti  e  ai  criteri   di
valutazione  delle  proposte  progettuali  (lett.  e),  nonche'  alle
condizioni richieste per le  proposte  progettuali  dei  partecipanti
alle gare in termini di obblighi e limiti gestionali (lettera g),  di
miglioramenti energetici (lettera  h)  e  ambientali  (lettera  i)  e
misure di compensazione ambientali e territoriali  (lett.  l).  Tutte
tali aggiornate previsioni dell'art.  12  del decreto  legislativo n.
79/1999 costituiscono dunque limiti sostanziali  ai  contenuti  delle
leggi regionali. 
    Ora, sebbene il comma 1-octies del ripetuto art. 12 faccia  salve
le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e  delle
relative norme di attuazione, non vi  e'  dubbio  che  la  disciplina
legislativa della  Provincia  autonoma  di  Trento  sull'espletamento
delle procedure di gare ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle
concessioni di derivazione idroelettrica: 
        a) sia tenuta a rispettare, per preciso  limite  previsto  ex
art. 13 dello Statuto trentino,  l'ordinamento  dell'Unione  europea,
nonche' i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi del
primo comma dell'art. 117 Cost.; 
        b) rientri nella materia della «tutela della concorrenza»  di
competenza esclusiva dello Stato  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost., in quanto la gara pubblica costituisce  uno
strumento indispensabile per tutelare  e  promuovere  la  concorrenza
(cfr. sentenza n. 1 del 2018 della Corte costituzionale e sentenza n.
401 del 2007). 
    E neppure dubbio vi  e'  sul  fatto  che  l'esclusiva  competenza
legislativa statale in materia di «tutela della  concorrenza»,  anche
siccome prevista in adempimento di obblighi sovranazionali di matrice
europea nel settore della concorrenza, si imponga anche alle  regioni
a statuto speciale  ed  alle  province  autonome  (cfr.  ex  plurimis
sentenze costituzionali n. 70 del 2022 e n. 16 del 2020). 
    Con  specifico  riguardo  alla  competenza  legislativa  prevista
dall'art. 13 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, codesta Corte  ha
chiaramente precisato (cfr.  sentenza  n.  117  del  2022)  che  essa
rientra in un ambito di competenza tutt'affatto peculiare, e dipoi  e
significativamente  che,  ''sul  piano  testuale  e  sistematico,  la
formulazione della norma statutaria non esime  la  legge  provinciale
dal rispetto di tutti i limiti previsti agli articoli  4  e  8  dello
stesso statuto, e  fra  essi,  in  particolare,  quello  delle  norme
qualificabili    come    «norme    fondamentali     delle     riforme
economico-sociali della Repubblica''». 
    In  sintesi,  dunque,  ogni  legge  provinciale  in  materia   di
concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico  e'
tenuta a rispettare le norme primarie nazionali e quelle unionali  in
materia  di  affidamento  delle  concessioni  con  gare  ad  evidenza
pubblica,   siccome   in   vario   modo   discendenti   da   obblighi
sovranazionali e da correlative prescrizioni costituzionali,  che  si
impongono al legislatore locale. 
    5. Orbene, nella fattispecie, la L.P. n. 16/2022,  nel  prevedere
la sospensione delle  procedure  di  assegnazione  delle  concessioni
interessate dalla  proposta  di  «piani  industriali»  degli  attuali
concessionari, ha introdotto un'ipotesi di surrettizia proroga  delle
concessioni de quibus, non prevista ne'  consentita  dal  legislatore
statale, e men  che  meno  dai  principi  derivanti  dalla  normativa
unionale. Cio' in quanto la denunziata normativa provinciale perviene
di fatto a posticipare lo svolgimento  delle  procedure  di  evidenza
pubblica,  per  la  cui  realizzazione  e'  stata  finanche  prevista
l'attivazione di  uno  specifico  potere  sostitutivo  da  parte  del
Governo, stante l'esigenza di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
europei quanto all'affidamento (anche) a privati di  beni  e  servizi
pubblici,  nonche'  di  apprestare   una   tutela   effettiva   della
concorrenza e della trasparenza. 
    In definitiva ed in sintesi, pertanto,  l'intervento  legislativo
provinciale che qui si impugna viola per un verso il richiamato  art.
13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed i limiti ivi
previsti, poiche' reca una disciplina direttamente in  contrasto  con
gli obblighi sovranazionali in materia di tutela  della  concorrenza,
con cio' violando anche il primo comma dell'art. 117 Cost. 
    Esso viola anche la competenza legislativa statale  esclusiva  in
materia di tutela della concorrenza  [ex  art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.], siccome in patente disarmonia  con  la  normativa
nazionale dettata  in  subiecta  materia  dall'art.  12  del  decreto
legislativo n. 79/1999, la quale costituisce a propria  volta  da  un
lato  attuazione  di  direttiva  UE  relativa  al   mercato   interno
dell'energia   elettrica,   e   dall'altro   principio   fondamentale
dell'ordinamento statale. 

(1) Recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
    Trentino-Alto Adige in materia di energia». 

(2) Recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
    Trentino-Alto  Adige  in  materia   di   urbanistica   ed   opere
    pubbliche». 
 
                                P.Q.M. 
 
    Per tutto quanto sopra dedotto e considerato  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, come  in  epigrafe  rappresentato,  difeso  e
domiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte  costituzionale  affinche'  la
stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure  -
la illegittimita' costituzionale della legge provinciale  7  dicembre
2022, n. 16, per le ragioni e nei termini dettagliati nel  corpo  del
presente ricorso. 
    Si deposita la seguente documentazione: 
        1) copia autentica dell'estratto del  verbale  relativo  alla
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2023, con
allegata relazione; 
        2) copia della legge provinciale Trento 7 dicembre  2022,  n.
16. 
          Roma, 7 febbraio 2023 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Caselli