N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 febbraio 2023

Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in
cancelleria il 14 febbraio 2023 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Regioni - Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo
  idroelettrico - Primo elenco dell'Allegato  B  della  deliberazione
  della Giunta della Regione Veneto n. 1499  del  29  novembre  2022,
  recante "Prime determinazioni in materia di  obbligo  di  fornitura
  alla  Regione  di  energia  gratuita  in  attuazione  della   legge
  regionale  3  luglio  2020  n.  27  "Disposizioni  in  materia   di
  concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo  idroelettrico""  -
  Previsione secondo la quale e' soggetta alla fornitura  di  energia
  elettrica gratuita, ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27
  del  2020,  la  concessione  Eusebio   Energia   s.r.l.   07/BR/GD,
  denominata  Collicello  -  Secondo  elenco  dell'Allegato  B  della
  medesima  deliberazione  -  Previsione  che  sono   soggette   alla
  fornitura di energia elettrica gratuita, ai  sensi  della  medesima
  legge regionale, da sottoporre a specifici accordi, la  concessione
  in favore di ENEL Produzione s.p.a. G/0022, denominata Saviner,  la
  concessione  in  favore  di  Primiero   Energia   s.p.a.   GDI14BR,
  denominata Val Schener-Moline, la concessione in  favore  di  Hydro
  Dolomiti Energia s.r.l. D0012, denominata Bussolengo-Chievo. 
- Deliberazione della Giunta della Regione  Veneto  n.  1499  del  29
  novembre 2022, recante "Prime determinazioni in materia di  obbligo
  di fornitura alla Regione di energia gratuita in  attuazione  della
  legge regionale 3 luglio 2020 n. 27  "Disposizioni  in  materia  di
  concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico"". 
(GU n.10 del 8-3-2023 )
    Ricorso per conflitto di attribuzioni  tra  enti della  Provincia
autonoma  di  Trento,  in  persona  del   Presidente   della   Giunta
provinciale pro  tempore  dott.  Maurizio  Fugatti,  autorizzato  con
deliberazione della Giunta provinciale 10 febbraio 2023, n. 220 (DOC.
1), rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce,  dagli
avvocati Sabrina Azzolini e Giacomo  Bernardi  dell'Avvocatura  della
Provincia, con  domicilio  digitale  eletto  presso  l'indirizzo  Pec
Reginde dell'avv. Sabrina Azzolini, con indicazione  del  numero  fax
0461/494611 contro Regione Veneto (codice fiscale n. 80007580279), in
persona del presidente della Giunta regionale in carica, con sede  in
Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro - 3901 (c.a.p. 30123), 
Per la dichiarazione che non spetta alla Giunta della Regione Veneto 
    - stabilire che l'art. 1  della  legge  della  Regione  Veneto  3
luglio 2020, n. 27 si applica alla concessione in favore di  Primiero
Energia  S.p.a.  GDI14BR  denominata  Val   Schener-Moline   e   alla
concessione  in  favore  di  Hydro  Dolomiti  Energia  S.r.l.  D/0012
denominata Bussolengo Chievo; 
    - individuare, senza previa intesa con la Provincia  autonoma  di
Trento,  tra  le  concessioni   di   grandi   derivazioni   a   scopo
idroelettrico alle quali  si  applica  l'art.  1  della  legge  della
Regione Veneto n. 27 del 2020, la concessione in favore  di  Primiero
Energia S.p.a. GDI14BR denominata Val Schener-Moline, la  concessione
in  favore  di  Hydro  Dolomiti  Energia  S.r.l.  D/0012   denominata
Bussolengo-Chievo, la concessione in favore di Eusebio Energia S.r.l.
07/BR/GD, denominata Collicello e la concessione in  favore  di  ENEL
Produzione S.p.a. G/0022 denominata Saviner; 
Nonche' per il conseguente annullamento 
    - del primo elenco  dell'allegato  B  della  deliberazione  della
Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499, nella parte in
cui prevede che e'  soggetta  alla  fornitura  di  energia  elettrica
gratuita ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020  la
concessione Eusebio Energia S.r.l. 07/BR/GD, denominata Collicello; 
    - del secondo elenco dell'allegato B  della  deliberazione  della
Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499, nella parte in
cui prevede che sono soggette alla  fornitura  di  energia  elettrica
gratuita ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020, da
sottoporre a specifici accordi, la  concessione  in  favore  di  ENEL
Produzione S.p.a. G/0022 denominata Saviner, la concessione in favore
di Primiero Energia S.p.a. GDI14BR, denominata Val Schener-Moline, la
concessione  in  favore  di  Hydro  Dolomiti  Energia  S.r.l.   D0012
denominata Bussolengo-Chievo; 
Per violazione 
    - dell'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5; dell'art. 12; dell'art.  14  e
dell'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; 
    - in via integrativa dell'art. 8, in particolare nn. 1), nn.  17)
e 24) e dell'art. 9,  in  particolare  nn.  8)  e  9)  dello  statuto
speciale per il Trentino -  Alto  Adige,  nonche'  dell'art.  16  del
medesimo statuto; 
    - delle  norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale,  ed  in
particolare del decreto del Presidente della  Repubblica  20  gennaio
1973, n. 115; decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,
n. 381; del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.
235; decreto del Presidente della Repubblica  19  novembre  1987,  n.
526; 
    - dell'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3; 
    - della regola della previa  intesa  ex  art.  12,  comma  1-ter,
lettera p) del decreto legislativo n. 79 del 1999 ed ex art.  89  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del  principio  di  leale
collaborazione ex art. 120 della Costituzione; 
    - delle intese concluse dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  e
dalla Regione Veneto per l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
relative alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
che interessano i territori di entrambe, l'una ratificata  con  legge
provinciale 5 febbraio 2007, n. 1 e con legge regionale  23  novembre
2006, n. 26 concernente gli  impianti  di  Val  Schener-Moline  e  di
Bussolengo-Chievo, l'altra ratificata con legge provinciale 24 luglio
2014, n. 6 e con legge regionale 22 ottobre 2014, n. 35,  concernente
le altre concessioni di grande derivazione. 
 
                                Fatto 
 
    1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.  153  del  16
dicembre 2022 e' stata pubblicata la deliberazione della Giunta della
Regione  Veneto  n.  1499  del  29  novembre  2022,  recante   "Prime
determinazioni in materia di obbligo di  fornitura  alla  Regione  di
energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020 n.
27»  Disposizioni  in  materia  di  concessioni   idrauliche   e   di
derivazioni a scopo idroelettrico"» (DOCC. 2, 2.1., 2.2.). 
    - L'art. 1 della legge della Regione Veneto 3 luglio 2020  n.  27
(«Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di  derivazioni
a scopo idroelettrico»)  reca  l'esercizio,  da  parte  della  stessa
Regione, della possibilita', riconosciuta alle regioni dall'art.  12,
comma 1-quinquies, del decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79
(«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»),  di  introdurre  l'obbligo,
per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, di  fornire
annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 KWh per  ogni  KW
di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per  cento
destinata a servizi pubblici e  categorie  di  utenti  dei  territori
provinciali  interessati  dalle  derivazioni.  In  alternativa   alla
fornitura di energia, e'  previsto  che  la  Giunta  regionale  possa
disporre,  con  propria  deliberazione,  la   monetizzazione,   anche
integrale, dell'energia da fornire. 
    - L'art. 2 della legge  della  Regione  Veneto  n.  27  del  2020
rimette alla Giunta regionale  il  compito  di  dettare  disposizioni
attuative relative a plurimi aspetti gestionali e, in caso di  grandi
derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche il territorio
di Regioni e Province autonome confinanti,  rimette  alla  Giunta  il
compito di individuare le modalita' di coordinamento con le stesse in
relazione alla fornitura di energia gratuita. 
    Nella deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1499 del
2022 sono declinati i criteri attuativi della legge regionale  n.  27
del  2020  e,  nell'allegato  B  alla  stessa   deliberazione,   sono
riportati: l'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche  soggette
alla fornitura di energia elettrica gratuita  ai  sensi  della  legge
regionale  n.  27  del  2020  e  l'elenco  delle  grandi  derivazioni
idroelettriche, soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita
ai sensi della legge regionale n.  27  del  2020,  «da  sottoporre  a
specifici accordi con le altre  Regioni  o  province  autonome»;  nel
primo elenco e' indicata, tra le altre, la concessione in  favore  di
Eusebio Energia S.r.l. 07/BR/GD, denominata Collicello;  nel  secondo
elenco sono indicate, tra le altre, la concessione in favore di  ENEL
Produzione S.p.a. G/0022 denominata Saviner, la concessione in favore
di Primiero Energia S.p.a. GDI14BR denominata Val Schener-Moline,  la
concessione  in  favore  di  Hydro  Dolomiti  Energia  S.r.l.  D/0012
denominata Bussolengo Chievo. 
    2. Le citate grandi derivazioni idroelettriche interessano sia il
territorio della Provincia autonoma  di  Trento,  sia  il  territorio
della Regione Veneto, come si procede di seguito a dimostrare. 
    2.1. La concessione in favore di Hydro  Dolomiti  Energia  S.r.l.
D/0012 denominata Bussolengo-Chievo  ha  ad  oggetto  la  derivazione
d'acqua dal fiume Adige, appartenente al demanio idrico  provinciale,
a mezzo di traversa di presa sita sul territorio trentino, recapitata
lungo il canale «Biffis» (sito per un  primo  tratto  sul  territorio
trentino e nel secondo sul  territorio  veneto)  a  due  centrali  di
produzione site entrambe in territorio veneto (Bussolengo e Chievo). 
    2.2. La concessione in favore di Primiero Energia S.p.a.  GDI14BR
denominata Val SchenerMoline  ha  ad  oggetto  l'utilizzazione  delle
acque proprie del torrente Cismon e di quelle incrementate dei bacini
imbriferi dei torrenti Vanoi e Travignolo li' veicolate  per  effetto
delle superiori derivazioni di Caoria e San  Silvestro;  le  predette
acque, sono raccolte nell'invaso di Val  Schener,  creato  per  mezzo
dall'omonima diga di sbarramento posta sul torrente Cismon, costruita
in un punto a confine tra il territorio trentino e bellunese. L'acqua
viene  derivata  dall'invaso  mediante  una  galleria  in  una  prima
centrale di produzione in caverna sita nel territorio  di  Sovramonte
(in Provincia di Belluno)  e,  successivamente,  fino  alla  frazione
Moline nel medesimo Comune, dove si trova  una  seconda  centrale  di
produzione. 
    2.3. La  concessione  in  favore  di  Eusebio  Energia  07/BR/GD,
denominata  Collicello  nell'allegato  B  della  deliberazione  della
Giunta regionale  veneta  n.  1499  del  2022,  comporta  il  massimo
rigurgito, determinato dalla presa, in territorio trentino nel Comune
di Grigno; questa circostanza ha consentito di dimostrare il  diritto
della Provincia autonoma di Trento all'assegnazione  della  quota  di
energia gratuita dalla concessionaria, come  accertato  con  sentenza
del Tribunale regionale delle acque pubbliche  302/1980  (DOC.  3)  e
confermato con sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche
n. 39/1992 (DOC. 4 e sub DOC. 5 la sentenza della Corte di Cassazione
n. 5626/1994 che  ha  dichiarato  inammissibile  il  ricorso  per  la
cassazione di detta sentenza d'appello); la  corrispondente  centrale
di produzione di Collicello si trova nel  territorio  del  Comune  di
Cismon del Grappa, in provincia di Vicenza. 
    2.4. La concessione ENEL  Produzione  S.p.a.  G/0022,  denominata
Saviner nell'allegato B della deliberazione  della  Giunta  regionale
veneta n. 1499 del  2022,  riguarda  un  impianto  posto  in  cascata
rispetto al superiore impianto denominato Malga Ciapela. Quest'ultimo
deriva le acque del  bacino  del  torrente  Avisio  (appartenente  al
demanio idrico provinciale), raccolte nell'invaso  artificiale  della
Fedaia sito in Comune di  Canazei  (in  Provincia  di  Trento)  e  le
utilizza per la produzione di energia  nella  centrale  presso  Malga
Ciapela  in  comune  di  Rocca  Pietore  (BL),  per  poi   immetterle
direttamente nell'impianto inferiore di Saviner 1 (sub DOCC. 6 e 6.1.
il verbale di consegna dello Stato alla Provincia autonoma di  Trento
del 31 marzo 2000 e l'estratto relativo  all'impianto  Fedaia-  Malga
Ciapela). 
    3. Le predette concessioni sono oggetto di  due  intese  concluse
dalla Provincia  autonoma  di  Trento  e  dalla  Regione  Veneto,  in
esecuzione  della  Corte  costituzionale  n.  133   del   2005,   per
l'esercizio delle funzioni amministrative relative  alle  concessioni
di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico  che  interessano  i
territori di entrambe. 
    3.1. Con l'intesa sottoscritta nel novembre 2005 e ratificata con
legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 e  con
legge della Regione Veneto  23  novembre  2006,  n.  26,  sono  stati
disciplinati i rapporti tra Provincia autonoma di  Trento  e  Regione
Veneto per l'esercizio delle funzioni relative  alle  concessioni  di
grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico  Val  Schener-Moline   e
Bussolengo-Chievo, sul presupposto che detti impianti interessano  il
territorio di entrambi gli enti sottoscrittori. 
    L'art.  2,  comma  1,  dell'Intesa  del  2005  attribuisce   alla
Provincia autonoma di Trento la competenza a condurre i  procedimenti
istruttori riguardanti le due concessioni oggetto dell'accordo con il
coinvolgimento della Regione  Veneto,  come  disciplinato  dai  commi
seguenti del medesimo articolo, nonche' la competenza ad assumere  il
provvedimento conclusivo del procedimento (comma 7). 
    3.2. Con l'intesa sottoscritta nell'ottobre 2013 e ratificata con
legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2014, n. 6  e  con
legge della Regione  Veneto  22  ottobre  2014,  n.  35,  sono  stati
disciplinati i rapporti tra Provincia autonoma di  Trento  e  Regione
Veneto per l'esercizio delle funzioni  amministrative  relative  alle
concessioni di derivazioni  d'acqua  che  interessano  il  territorio
della Provincia autonoma  di  Trento  e  della  Regione  Veneto,  non
disciplinate dall'intesa del  novembre  2005  (art.  1,  comma  2  di
entrambe le leggi). 
    - L'art. 1, comma 3, dell'Intesa del 2013 fornisce la definizione
di «concessioni di acque pubbliche interessanti i territori  dei  due
Enti»  identificandole  nelle  concessioni  che  prelevano  da  corso
d'acqua superficiale, da sorgente o da pozzo, qualora ricorra  almeno
una delle seguenti condizioni: a) l'opera di presa o l'opera di prima
presa, nel caso di impianti a catena o in serie, o l'invaso, nel caso
di opera di presa con invaso, siano attraversati dal  confine  tra  i
territori dei due Enti; b) l'opera di presa si trovi  sul  territorio
di un Ente e l'utilizzo dell'acqua avvenga nel territorio  dell'altro
Ente; c) le opere di presa siano piu' di  una  e  siano  ubicate  sul
territorio di entrambi gli Enti. 
    - L'art.  2  dell'Intesa  del  2013  attribuisce  il  compito  di
svolgere l'istruttoria procedimentale  e  assumere  il  provvedimento
conclusivo  all'ente  sottoscrittore  che   risulta   competente   in
applicazione dei criteri di assegnazione della  competenza  declinati
nel comma 1 del medesimo articolo. 
    Ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,  dell'Intesa  del  2013,  la
Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto hanno effettuato una
prima  ricognizione  delle  concessioni   oggetto   dell'Intesa;   la
Provincia autonoma di Trento, con nota del 14 gennaio 2014  (Allegato
B alla nota sub DOC. 7), ha indicato, tra gli altri impianti ai quali
si applica l'Intesa dell'ottobre 2013, gli impianti  Collicello  (ivi
identificato  con  la  denominazione   Pianello)   e   Saviner   (ivi
identificato con la denominazione Fedaja in  ragione  del  fatto  che
l'impianto idroelettrico Saviner 1 e' interconnesso in cascata con la
derivazione superiore di Fedaia - impianto di malga Ciapela con opera
di presa in Comune di Canazei in Provincia  di  Trento).  La  Regione
Veneto condivideva senza obiezioni questa proposta  di  lavoro  (DOC.
8). 
    4. Con la deliberazione impugnata, la Giunta della Regione Veneto
ha  provveduto  all'individuazione  delle   concessioni   di   grandi
derivazioni idroelettriche alle quali si applica l'art. 1 della legge
regionale n. 27 del  2020,  senza  darne  comunicazione  alcuna  alla
Provincia autonoma di Trento e, dunque, senza  in  alcun  modo  avere
ricercato l'intesa della Provincia in merito. 
    5. Come si procede di seguito a dimostrare, la Provincia autonoma
di Trento ritiene che non spetta alla  Giunta  della  Regione  Veneto
indicare, nell'ambito dell'allegato B alla deliberazione n. 1499  del
2022, tra le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche cui  si
applica l'art. 1 della legge regionale n. 27 del 2020, le concessioni
che interessano anche  il  territorio  della  Provincia  autonoma  di
Trento:   Primiero   Energia   S.p.a.    GDI14BR    denominata    Val
Schener-Moline;  Hydro  Dolomiti  Energia  S.r.l.  D/0012  denominata
Bussolengo-Chievo;  Eusebio  Energia  S.r.l.   07/BR/GD,   denominata
Collicello; ENEL Produzione S.p.a. G/0022 denominata Saviner. 
    Pertanto la Giunta provinciale, nell'avviare il confronto con  la
Regione  Veneto  per  ricercare  il  superamento  delle  ragioni  del
conflitto,   ha   ritenuto   necessario    adire    l'Ecc.ma    Corte
costituzionale, chiedendo  di  annullare  detta  deliberazione  nella
parte in cui, nell'individuare le concessioni alle quali  si  applica
la legge della Regione Veneto n. 27  del  2020,  nomina  le  predette
concessioni. 
 
                               Diritto 
 
Premessa 
    1. La deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1499 del
2022 interviene nel seguente quadro giuridico. 
    - L'art. 11-quater, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio  2019,  n.  12,  ha  inserito  nell'art.  12   del   decreto
legislativo n. 79 del 1999 i commi da 1 a 1-octies, introducendo,  al
comma 1-quinquies la previsione della possibilita', per  le  regioni,
di prevedere con legge  l'obbligo  per  i  concessionari  di  fornire
annualmente e gratuitamente alle regioni  220  KWh  per  ogni  KW  di
potenza nominale media di concessione, da destinare,  per  almeno  il
50% a  servizi  pubblici  e  a  categorie  di  utenti  dei  territori
provinciali interessati dalle derivazioni. 
    - L'art. 12, comma 1-ter, lettera p), del decreto legislativo  n.
79 del 1999 ha rimesso alla Regioni, in caso  di  grandi  derivazioni
idroelettriche che interessano il territorio di due o  piu'  regioni,
anche il compito di disciplinare, con legge, le specifiche  modalita'
procedimentali da seguire in termini di gestione  delle  derivazioni,
vincoli  amministrativi  e  ripartizione  dei  canoni,  da   definire
d'intesa tra le  regioni  interessate,  precisando  che  le  funzioni
amministrative  per  l'assegnazione   della   concessione   sono   di
competenza della  regione  sul  cui  territorio  insiste  la  maggior
portata di derivazione d'acqua in concessione. 
    - L'art. 12, comma 1-octies del decreto  legislativo  n.  79  del
1999 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e  delle
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione. 
    Nell'ambito di questo quadro giuridico, la Provincia autonoma  di
Trento ritiene che la lesione delle proprie competenze  derivi  dalla
deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1499  del  2022  e
non gia' dalla legge regionale n. 27 del 2020, la quale, all'art.  2,
comma 1, lettera e), rimetteva alla Giunta regionale solo il  compito
di disciplinare, nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
che interessano anche il territorio di Regioni  o  Province  autonome
confinanti, le modalita' del coordinamento  con  le  stesse.  Dunque,
sulla scorta di quanto ivi previsto, la Provincia autonoma di  Trento
ritiene che la Giunta della Regione Veneto avrebbe dovuto limitarsi a
disciplinare, con specifico riferimento alla  propria  organizzazione
amministrativa interna, competenze e modalita' di  svolgimento  della
fase delle trattative necessarie per giungere  alla  condivisione  di
una bozza di accordo con la Provincia autonoma di Trento, non potendo
la legge regionale disciplinare al di fuori del proprio ordinamento e
quindi non potendo, in ogni  caso,  essere  intesa  come  diretta  ad
interferire con le competenze delle province autonome. 
    La lesione delle competenze della Provincia  autonoma  di  Trento
deriva, sotto un primo profilo, dalla pretesa  della  Regione  Veneto
della fornitura gratuita di una quota di  energia  dai  concessionari
degli impianti Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo,  gia'  oggetto
dell'Intesa del  2005,  nonche',  sotto  un  secondo  profilo,  dalla
unilaterale   indicazione   degli   impianti   Val    Schener-Moline,
Bussolengo-Chievo,   Saviner   e   Collicello,   nell'ambito    della
deliberazione  n.  1499  del  2022,  quali  concessioni   di   grandi
derivazioni cui si applica l'art. 1 della legge regionale n.  27  del
2020. 
    2. Al fine  di  dimostrare  la  lesione  delle  competenze  della
Provincia autonoma di Trento, si rende altresi' necessario premettere
ai motivi di ricorso una sintetica rappresentazione del quadro  delle
competenze  rilevanti,  tenuto  conto  dell'oggetto   del   conflitto
proposto. 
    Il  quadro  delle  competenze  legislative  e  amministrative  in
materia di demanio idrico e concessioni di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico,  riconosciute  in  capo  alla  Provincia  autonoma  di
Trento, e' rappresentato dalle seguenti fonti: 
      - l'art. 13, comma 1 (come sostituito dall'art. 1,  comma  833,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e l'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante  il
secondo  statuto  di  autonomia,   che   attribuisce   una   potesta'
legislativa speciale alle due province autonome  (da  esercitare  nel
rispetto dei limiti  stabiliti  dall'art.  4  dello  Statuto  secondo
quanto  chiarito  nella  sentenza  n.  117  del  2022   della   Corte
costituzionale) e la parallela competenza amministrativa  in  materia
di procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo  in  particolare  le  norme
procedurali per lo svolgimento delle gare,  i  termini  di  indizione
delle  stesse,  i  criteri  di  ammissione  e  di  aggiudicazione,  i
requisiti finanziari, organizzativi e tecnici  dei  partecipanti,  la
durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei  canoni
di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio  idrico
e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi
derivazioni idroelettriche, i parametri di  sviluppo  degli  impianti
nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e  di
impatto   ambientale,   determinando   le   conseguenti   misure   di
compensazione  ambientale   e   territoriale,   anche   a   carattere
finanziario;  in  merito  alla   rilevanza   di   questa   competenza
legislativa la Coste Costituzionale si e' pronunciata con sentenza n.
117 del 2022; 
      -  l'art.  13,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  670  del  1972  che,  per  le  concessioni  di  grande
derivazione a scopo idroelettrico,  pone  in  capo  ai  concessionari
l'obbligo  di  fornire  annualmente  e  gratuitamente  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie  di
utenti da determinare con legge provinciale, 220 KWh per ogni  KW  di
potenza nominale media di concessione, da  consegnare  alle  province
medesime con modalita' definite dalle stesse; 
      - l'art. 13, commi 4 e 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 670 del 1972, i quali demandano alla legge  provinciale
la  definizione  dei  criteri  per  la  determinazione   del   prezzo
dell'energia di cui al comma 3, ceduta alle imprese  distributrici  e
stabiliscono che  i  concessionari  di  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico corrispondono semestralmente alle province  un  importo
determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al
comma 1,  tenendo  conto  della  media  del  prezzo  unico  nazionale
dell'energia elettrica (PUN), nonche' della media delle voci di spesa
legate alla fornitura della medesima energia elettrica per  ogni  KWh
di energia da esse non ritirata, precisando che il compenso  unitario
prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori
al cinque per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale
per la produzione,  il  trasporto  e  la  distribuzione  dell'energia
elettrica; 
      - l'art. 8, nn. 1, 17 e 24 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 670 del 1972,  il  quale,  in  combinato  disposto  con
l'art.  16,  attribuisce  alle  Province   autonome   la   competenza
legislativa primaria e amministrativa in materia di ordinamento degli
uffici e del  personale  provinciale,  di  viabilita',  acquedotti  e
lavori pubblici di interesse provinciale, nonche' in materia di opere
idrauliche; 
      - l'artt. 9, nn.  8  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 670 del 1972 il quale, in combinato disposto con l'art.
16,  attribuisce  alle  Province  autonome  la  potesta'  legislativa
concorrente e la competenza amministrativa in materia  di  incremento
della produzione industriale e utilizzazione delle  acque  pubbliche,
da  leggersi  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della   legge
costituzionale n. 3 del 2001 e con il nuovo art. 13 dello statuto. 
    Il   quadro   statutario   risulta   integrato   dalle   seguenti
disposizioni di attuazione statutaria: 
      - l'art. 8, comma 1, lettera e),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115/1973, come modificato dal decreto legislativo
n. 463/1999, che ha disposto il trasferimento alle Province dei  beni
appartenenti al demanio idrico; 
      - l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  381
del 1974, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n.  463  del
1999, che, in  relazione  al  trasferimento  dei  suddetti  beni,  ha
attribuito alle province tutte le funzioni inerenti alla  titolarita'
del demanio idrico, in particolare  quelle  di  polizia  idraulica  e
tutela dall'inquinamento; 
      - l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  381
del 1974, sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n.  463  del
1999 che ha stabilito che le derivazioni di acqua, comprese le grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, siano soggette alle previsioni del
Piano generale per l'utilizzazione delle  acque  pubbliche,  previsto
dall'art. 14 dello statuto e disciplinate dal successivo art.  8  del
medesimo  decreto  del  Presidente   della   Repubblica;   che   tali
derivazioni  debbono  garantire  il  deflusso  minimo  vitale   senza
indennizzo a favore  dei  concessionari;  che  i  disciplinari  delle
concessioni  di  grandi  derivazioni  in  atto  siano  adeguate  alle
previsioni del Piano; 
      - l'art.  1-bis  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 235 del 1977, inserito con il  decreto  legislativo  n.
463 del  1999,  che  aveva  previsto,  anche  in  materia  di  grandi
derivazioni, la delega  all'esercizio  delle  funzioni  statali  alle
province  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2000,  rimettendone   la
disciplina  al  legislatore  provinciale,  ivi  compresi   i   canoni
demaniali  di  concessione,   nel   rispetto   dei   principi   della
legislazione statale e degli obblighi statutari; 
      - il decreto legislativo  7  novembre  2006,  n.  289,  recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977,
volte a disciplinare la competenza legislativa concorrente attribuita
alle  province  autonome  in  materia  di  produzione,  trasporto   e
distribuzione  dell'energia  ex  art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione ai sensi dell'art. 10 della legge  costituzionale  n.  3
del 2001, in quanto costituente una forma di autonomia piu' ampia  di
quella gia' attribuita alle province con lo statuto speciale. 
    La Provincia autonoma di Trento, in attuazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  235  del  1977,  ha  disciplinato  la
materia delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico con  la  legge
provinciale 6 marzo 1998, n. 4, recante «Disposizioni in  materia  di
grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico  e  altre   disposizioni
connesse», come piu' volte integrata e modificata. 
    In questo quadro delle competenze provinciali, l'art. 23 e l'art.
24 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 («Legge  provinciale
sull'energia e attuazione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE del
23  aprile  2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e  della
direttiva  2003/30/CE»)  dettano  le   disposizioni   di   attuazione
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.  670  del
1972; in particolare  l'art.  23  prevede  che,  con  apposito  piano
approvato annualmente dalla  Giunta  provinciale,  sia  stabilita  la
destinazione  dell'energia  elettrica  spettante  alla  Provincia  di
Trento ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale  o  acquisita  ai
sensi dell'art.  8,  comma  II,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  235  del  1977,  in  relazione  ad  utenze  elettriche
destinate  all'alimentazione  di   edifici,   laboratori,   cantieri,
magazzini, impianti di vario tipo relativi ad attivita'  pubbliche  o
di pubblico interesse (ultima deliberazione approvata 7  giugno  2022
n. 996 sub DOC. 9). 
    Inoltre, per le nuove procedure di assegnazione, l'art. 1-bis  1,
comma 2, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 («Disposizioni in
materia  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico   e   altre
disposizioni connesse»), alla lettera m), stabilisce che il bando  di
gara determina la quantita' di energia dovuta a titolo gratuito  alla
Provincia nel  rispetto  dei  limiti  di  potenza  nominale  prevista
dall'art. 13 dello statuto speciale da consegnare  con  le  modalita'
stabilite  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  ai   sensi
dell'art. 24, comma 1-bis, della legge provinciale sull'energia 2012. 
1. Illegittimita' della individuazione,  tra  le  concessioni  tenute
alla fornitura di energia elettrica gratuita ex legge regionale n. 27
del 2020, delle concessioni Val Schener-Moline  e  Bussolengo-Chievo.
Violazione dell'Intesa del novembre 2005, dell'art. 13, comma  3  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  670  del  1972  e  del
principio di leale collaborazione ex  art.  120  della  Costituzione.
Conseguente lesione per interferenza della competenza  legislativa  e
amministrativa ex art. 13 e  16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 670 del 1972, ovvero ex art. 117, comma III ed art. 118
della Costituzione, e lesione del diritto della Provincia autonoma di
Trento alla fornitura gratuita di una quota di energia  elettrica  ex
art. 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670  del
1972. 
    La Regione Veneto non puo' pretendere la  fornitura  gratuita  di
una quota di energia elettrica dai concessionari degli  impianti  Val
Schener-Moline e Bussolengo-Chievo. 
    1.1.  Con  questo  primo  motivo  di  impugnazione   si   intende
dimostrare che le concessioni Val Schener-Moline e  Bussolengo-Chievo
non sono tenute a prestare una quota di energia elettrica  in  favore
di Regione Veneto e che,  quindi,  e'  illegittima  l'indicazione  di
detti impianti, nell'ambito del  secondo  riquadro  dell'allegato  B,
recante le concessioni alle quali si applica la legge regionale n. 27
del 2020 secondo modalita' da definire con specifici accordi. 
    1.2. Nell'ambito del decreto legislativo n. 79 del  1999,  l'art.
12, comma 1-quinquies  riconosce  alle  Regioni  la  possibilita'  di
prevedere l'obbligo, a carico  dei  concessionari,  di  versare  alle
stesse regioni una quota di energia gratuita, ma  il  comma  1-octies
del decreto legislativo n. 79 del 1999 fa salve le  competenze  delle
regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
    Il legislatore statale non ha subordinato alla previa  intesa  la
previsione, con legge regionale,  di  questo  obbligo  a  carico  dei
concessionari di grandi derivazioni e non ha previsto la ripartizione
della quota di energia gratuita, ne' l'obbligo per il  concessionario
di prestare  detta  quota  in  favore  di  ciascuna  regione  il  cui
territorio sia interessato dalla concessione; diversamente l'art. 12,
comma  1-ter,  lettera  p),  subordina  la   disciplina   legislativa
regionale concernente il canone di concessione alla previa intesa tra
le regioni,  espressamente  prescrivendone  la  ripartizione  tra  le
stesse. Le due disposizioni sono  state  inserite  nell'art.  12  del
decreto legislativo n.  79  del  1999  dalla  medesima  disposizione,
l'art. 11-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  135  del
2018, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  12  del  2019,
sicche' si deve ragionevolmente ritenere  che  il  legislatore  abbia
inteso sottoporre a due  diversi  regimi  l'istituto  del  canone  di
concessione e l'istituto, di nuovo conio per le Regioni, dell'obbligo
- da prevedere con legge regionale - di  fornitura  gratuita  di  una
quota di energia. 
    Si deve pertanto ritenere che il legislatore statale abbia inteso
riconoscere la quota di energia gratuita alla sola Regione alla quale
compete l'adozione del provvedimento di concessione  e  salvaguardare
il previgente obbligo dei  concessionari  di  grandi  derivazioni  di
versare integralmente detta quota alle due province autonome. 
    Si  rammenta  che,  nell'ambito  dell'ordinamento  dell'autonomia
provinciale, la previsione, a carico  del  concessionario  di  grandi
derivazioni a scopo idroelettrico situate sul territorio provinciale,
dell'obbligo della fornitura di una quota di energia gratuita  risale
all'art. 13, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
670 del 1972 e che l'odierno  art.  13,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  670  del  1972,  come   sostituito
dall'art. 1, comma 833, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  si
limita a ribadire la previgente disposizione; dunque, la clausola  di
salvezza  contenuta  nell'art.  12,  comma  1-octies,   del   decreto
legislativo n. 79 del 1999 consente  di  escludere  che  il  diritto,
attribuito alla Provincia  autonoma  di  Trento  dall'art.  13  dello
statuto speciale di autonomia, alla fornitura gratuita di  una  quota
di  energia  elettrica,  possa   essere   limitato   dal   successivo
riconoscimento alle regioni  della  possibilita'  di  prevedere,  con
propria legge regionale, analogo obbligo dei concessionari di  grandi
derivazioni a favore delle regioni concedenti. 
    Pertanto l'inserimento delle  concessioni  Val  Schener-Moline  e
Bussolengo-Chievo  nel  secondo   riquadro   dell'allegato   B   alla
deliberazione n. 1499 del 2022 viola l'art. 13, comma 3, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e  l'art.  12,  comma
1-octies del decreto legislativo n. 79 del 1999. 
    1.3.  In  ogni  caso  i  due  impianti   Val   Schener-Moline   e
Bussolengo-Chievo sono disciplinati dall'Intesa del novembre 2005, la
quale,  all'art.  2,  co.  1,  nel   disciplinare   l'istruttoria   e
l'assunzione  dei  provvedimenti  in  confronto  del  concessionario,
espressamente stabilisce che la Provincia autonoma di Trento provvede
all'assegnazione delle concessioni e, dunque, a regolare il  rapporto
giuridico con il concessionario, «secondo le disposizioni vigenti nel
proprio ordinamento e in conformita' a quanto previsto  dal  presente
accordo». Sul punto si osserva che l'Intesa  del  2005,  all'art.  9,
disciplinava il solo riparto dei canoni demaniali, mentre il  diritto
alla quota gratuita di energia attribuito dall'art. 13, comma 1 dello
statuto vigente illo tempore, non era oggetto dell'Intesa, in  quanto
entrambe  le  parti  concordavano  sulla  spettanza  esclusiva   alla
Provincia   di   questo   diritto    riconosciuto    dall'ordinamento
provinciale. 
    Risulta pertanto evidente che la Regione Veneto, con l'Intesa del
novembre  2005,  ha  espressamente  riconosciuto  che   il   rapporto
giuridico con il concessionario, per quanto non previsto dall'Intesa,
e' regolato dall'ordinamento giuridico provinciale e  che,  pertanto,
l'obbligo del concessionario di fornire gratuitamente  una  quota  di
energia restava disciplinato dall'art. 13 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 670 del 1972. 
    Pertanto l'inserimento delle  concessioni  Val  Schener-Moline  e
Bussolengo-Chievo  nel  secondo   riquadro   dell'Allegato   B   alla
deliberazione n. 1499 del 2022 viola l'art. 2 dell'Intesa  del  2005,
siccome ratificata con legge provinciale n. 1 del 2007  e  con  legge
regionale  n.  26  del  2006  e,  quindi  il   principio   di   leale
collaborazione. 
    1.4.  Nella   denegata   ipotesi   che   codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale ritenga che l'art. 12, comma 1-quinquies, del  decreto
legislativo n. 79 del 1999,  per  gli  impianti  che  interessano  il
territorio di due regioni, debba essere interpretato nel senso che la
quota di energia gratuita spetti ad entrambe le regioni interessate e
che, conseguentemente, debba essere oggetto di intesa, si rileva  che
ne' il  comma  1-quinquies  ne'  il  comma  1-ter,  lettera  p),  nel
rimettere all'intesa tra le regioni  la  disciplina  delle  modalita'
procedimentali da seguire in  caso  di  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico, citano le due province  autonome.  Parimenti  l'alinea
dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 79 del 1999  si
rivolge alle sole  regioni,  e  non  anche  alle  province  autonome.
Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1-octies,   del   decreto
legislativo n. 79 del 1999, il legislatore statale ha inteso comunque
sottrarre all'applicazione del comma  1-quinquies  gli  impianti  che
interessano una delle due province autonome ed un'altra regione. 
    Qualora il comma 1-quinquies fosse ritenuto applicabile anche  in
confronto delle  due  province  autonome,  questo  comporterebbe  una
corrispondente diminuzione della quota gratuita di energia  spettante
alla Provincia autonoma  di  Trento  ovvero,  se  detta  quota  fosse
ritenuta spettante per intero ad entrambe le Regioni  coinvolte,  una
riduzione del valore dell'offerta economica per l'assegnazione  della
grande derivazione a scopo idroelettrico. 
    Dunque,  in   ogni   caso,   l'indicazione,   nell'ambito   della
deliberazione impugnata, degli impianti  di  Val  Schener-  Moline  e
Bussolengo Chievo quali impianti tenuti alla fornitura di  una  quota
gratuita di energia elettrica in  favore  della  Regione  Veneto,  in
quanto viola l'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 lede il
pre-esistente diritto  riconosciuto  dall'art.  13,  comma  3,  dello
statuto e la relativa potesta'  legislativa  e  amministrativa  della
Provincia autonoma di Trento, oltre che dall'art. 2  dell'Intesa  del
2005. 
    1.5. In via tuzioristica, si  aggiunge  che  l'inserimento  delle
concessioni Val Schener-Moline e Bussolengo-Chievo, interferisce  con
l'esercizio, da parte della Provincia autonoma di Trento, del proprio
diritto all'assegnazione gratuita della quota di energia riconosciuto
dall'art. 13 dello statuto, anche in  relazione  all'esercizio  della
relativa  competenza  legislativa  e  amministrativa  in  materia  di
«produzione,  trasporto  e  distribuzionale  nazionale  dell'energia»
riconosciuta  dall'art.  117,  comma  III  e  dell'art.   118   della
Costituzione, se ritenuta di maggior favoreex  art.  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001. 
    1.6. Ne consegue che la Giunta regionale del Veneto, nel  dettare
le disposizioni attuative della  legge  regionale  n.  27  del  2020,
recante l'introduzione dell'obbligo della fornitura gratuita  di  una
quota di energia elettrica e la sua integrale  monetizzazione  e  nel
prevedere  che  questa  legge  si  applica   alle   concessioni   Val
Schener-Moline e Bussolengo-Chievo, interferisce con l'esercizio,  da
parte  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  del  proprio  diritto
all'assegnazione  gratuita  della  quota  di  energia  da  parte  del
concessionario e con l'esercizio della propria competenza legislativa
e amministrativa relativamente all'esercizio  di  questo  diritto  ai
sensi dell'art. 13 e dell'art. 16 dello statuto di autonomia. 
    Risulta  dimostrato  che  non  spetta  alla  Regione  del  Veneto
accertare e dichiarare che i concessionari di  grandi  derivazioni  a
scopo idroelettrico Primiero Energia  S.p.a.  (GDI14BR  impianto  Val
Schener-Moline) e Hydro  Dolomiti  Energia  S.r.l.  (D/0012  impianto
Bussolengo-Chievo)  sono  tenuti  a  versare  a  Regione  Veneto   la
monetizzazione della quota di energia gratuita prevista  dall'art.  1
della legge della stessa Regione n. 27 del 2020. 
2. Illegittimita' della individuazione,  tra  le  concessioni  tenute
alla fornitura gratuita di energia elettrica ex legge regionale n. 27
del 2020, delle concessioni  Val  Schener-Moline,  Bussolengo-Chievo,
Saviner e Collicello. 
    Violazione delle intese del novembre 2005  e  dell'ottobre  2013,
dell'art. 13, commi 1,  3,  4  e  5,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 670/1972 e del principio  di  leale  collaborazione  ex
art. 120 della Costituzione.  Conseguente  lesione  per  interferenza
della competenza legislativa e amministrativa ex art.  13  e  16  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  670  del  1972,  ovvero
dell'art. 117, comma III  e  dell'art.  118  della  Costituzione.  La
Regione Veneto non  puo'  individuare  unilateralmente,  con  propria
deliberazione regionale, le concessioni di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico che interessano anche il  territorio  provinciale  alle
quali si applica la legge regionale  n.  27  del  2020;  pertanto  e'
illegittimo l'inserimento nell'allegato B alla deliberazione n.  1499
dei    concessionari    degli    impianti     Val     Schener-Moline,
Bussolengo-Chievo, Saviner e Collicello. 
    2.1.  Con  questo  secondo  motivo  di  impugnazione  si  intende
dimostrare   che   la   Regione   Veneto   non    puo'    individuare
unilateralmente, con propria deliberazione regionale, le  concessioni
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche  il
territorio provinciale alle quali si applica la legge regionale n. 27
del 2020 e che, pertanto, e' illegittimo l'inserimento  nell'allegato
B alla deliberazione n. 1499 dei  concessionari  degli  impianti  Val
Schener-Moline,  Bussolengo-Chievo,  Saviner  e  Collicello  e   che,
quindi, e' illegittima l'indicazione di detti  impianti,  nell'ambito
dell'allegato B, recante le concessioni  alle  quali  si  applica  la
legge regionale n. 27 del 2020. 
    2.2. In esecuzione della sentenza della Corte  costituzionale  n.
133 del 2005, l'Intesa del novembre 2005 relativa agli  impianti  Val
Schener-Moline e Bussolengo-Chievo, ha stabilito, all'art. 2  che  la
competenza relativamente all'istruttoria  e  all'assunzione  di  atti
amministrativi  relativi  alla  concessione  spetta  alla   Provincia
autonoma di Trento, con il coinvolgimento, in sede istruttoria  della
Regione Veneto e, all'art.  15,  commi  1  e  2,  che  la  competenza
relativa a procedimenti e atti amministrativi  ivi  non  disciplinati
sia definita d'intesa tra i due enti. 
    Posto che l'inserimento degli impianti di  Val  Schener-Moline  e
Bussolengo-Chievo nel secondo elenco dell'allegato B alla delibera n.
1499 del 2022, comporta l'accertamento, da parte della  Giunta  della
Regione Veneto della  sussistenza  dei  presupposti  di  fatto  e  di
diritto per l'applicazione dell'art.  1  della  legge  della  Regione
Veneto  n.  27  del  2020  e  che  detto  accertamento  incide  sulla
regolazione del rapporto giuridico tra concedente  e  concessionario,
il compimento di detto accertamento, in senso  negativo  o  positivo,
avrebbe dovuto essere compiuto dalla Provincia  autonoma  di  Trento,
con il coinvolgimento in sede istruttoria della  Regione  Veneto,  ex
art. 2  dell'Intesa  del  novembre  2005,  ovvero,  qualora  ritenuto
eccedente rispetto  al  perimetro  applicativo  di  questo  articolo,
essere assunto dall'ente individuato come competente d'intesa  tra  i
sottoscrittori, ex art. 15 della stessa  Intesa,  rispetto  a  questo
atto di accertamento. 
    2.3. L'Intesa dell'ottobre 2014, relativa  ai  restanti  impianti
che interessano i territori dei due enti sottoscrittori,  all'art.  2
rimette all'ente competente, individuato in base ai criteri stabiliti
dal comma 1 del medesimo art. 2, lo  svolgimento  dell'istruttoria  e
l'assunzione degli atti amministrativi, con il coinvolgimento in sede
istruttoria dell'altro ente contraente. Ai sensi dell'art. 10,  comma
1, la  Regione  Veneto  e  la  Provincia  autonoma  erano  tenute  ad
effettuare una ricognizione delle  concessioni  oggetto  dell'intesa,
provvedendo  all'individuazione  dell'ente   competente.   La   prima
ricognizione condivisa tra Provincia autonoma  di  Trento  e  Regione
Veneto ha  consentito  di  concludere  che  gli  impianti  Saviner  e
Collicello interessano i territori dei due enti sottoscrittori e sono
pertanto disciplinati dall'Intesa dell'ottobre 2014 (DOCC. 7 e 8). 
    2.3.1. Per quanto riguarda l'impianto Saviner,  la  Giunta  della
Regione Veneto, nell'inserire il concessionario  nel  secondo  elenco
dell'allegato  B  alla   delibera   n.   1499   del   2022,   accerta
unilateralmente che l'impianto interessa sia il  territorio  trentino
che il  territorio  veneto;  ma  a  questa  considerazione  di  fatto
consegue che, in ragione dell'intesa sottoscritta  con  la  Provincia
autonoma di Trento, la Regione Veneto non  avrebbe  potuto  accertare
unilateralmente,  con  proprio  atto  amministrativo,  l'obbligo  del
concessionario di versare alla stessa Regione la monetizzazione della
quota dell'energia elettrica prodotta; detto unilaterale accertamento
e' pertanto contrario all'intesa ratificata con legge regionale n. 35
del 2014 e cio' sebbene nel titolo dell'elenco sia  stato  dato  atto
della necessita' di «sottoporre a  specifici  accordi  con  le  altre
Regioni o province autonome» dette concessioni.  Questa  precisazione
dell'organo esecutivo veneto non  vale  infatti  a  porre  nel  nulla
l'accertamento dell'applicabilita' dell'art. 1 della legge  regionale
n. 27  del  2020,  comunque  compiuto  unilateralmente,  senza  alcun
coinvolgimento istruttorio  e  senza  alcuna  previa  intesa  con  la
Provincia autonoma di Trento. 
    2.3.2. Per quanto riguarda l'impianto Collicello, la Giunta della
Regione Veneto lo inserisce nel primo  elenco  dell'allegato  B  alla
delibera n. 1499 del 2022,  qualificandolo  cosi'  come  impianto  di
propria esclusiva competenza. 
    In realta' l'impianto presenta caratteristiche  tecniche  dettate
dalla traversa di presa che interessano il territorio trentino ed  il
concessionario gia' esegue in  favore  della  Provincia  autonoma  di
Trento  la  fornitura  gratuita  della  quota  di  energia   prevista
dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.  670  del
1972, essendo stata accertata la spettanza di questo diritto in  capo
alla Provincia autonoma di Trento, con sentenza passata in  giudicato
(DOCC. 3-5). In particolare la sentenza del Tribunale Superiore delle
acque pubbliche 39/1992 ha accertato, sulla scorta  della  consulenza
tecnica d'ufficio disposta nel primo grado del giudizio, che  secondo
il criterio del massimo rigurgito stabilito dall'art. 14 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 la concessionaria era
tenuta a prestare alla Provincia  autonoma  di  Trento  la  fornitura
gratuita di energia elettrica prevista dall'art. 13 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. 
    A questi presupposti  di  fatto,  le  cui  conclusioni  risultano
condivise tra le parti con scambio di note nel gennaio-febbraio  2014
(DOCC. 7 e 8), consegue che, in ragione dell'intesa sottoscritta  con
la Provincia autonoma di Trento, la Regione Veneto non avrebbe potuto
accertare  unilateralmente,  con  proprio  atto  amministrativo,  che
l'impianto e' di propria esclusiva competenza e che il concessionario
dell'impianto e' tenuto a versare a Regione Veneto la  monetizzazione
di una quota dell'energia elettrica prodotta. L'accertamento compiuto
dalla  Giunta  veneta  dell'applicabilita'  all'impianto   Collicello
dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  27  del  2020  e'   dunque
illegittimo, perche' viola l'Intesa dell'ottobre 2013, ratificata con
legge regionale  n.  35  del  2014,  in  quanto,  pur  sussistendo  i
presupposti previsti dall'art. 1, e' stato compiuto  unilateralmente,
senza alcun coinvolgimento istruttorio e senza alcuna  previa  intesa
con la Provincia autonoma di Trento. 
    2.4.  In  ogni  caso  il  principio  della  previa  intesa  nella
regolazione  delle  concessioni  delle  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico che interessano il territorio di piu'  regioni  risulta
stabilito dall'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n.  112  del
1998, dall'art. 12, comma 1-ter, del decreto legislativo  n.  79  del
1999 e deriva dal principio di leale collaborazione ex art. 120 della
Costituzione. 
    In violazione di questo principio  procedimentale,  dalla  stessa
Regione  invocato  nel  giudizio  deciso  con  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 133 del  2005,  la  Giunta  della  Regione  Veneto,
invece che limitarsi a  dettare  disposizioni  organizzative  interne
volte a consentire l'avvio delle trattative volte alla definizione di
un'intesa,   ha    provveduto    direttamente    e    unilateralmente
all'individuazione dei concessionari tenuti al versamento in  proprio
favore della monetizzazione dell'obbligo di fornitura gratuita di una
quota di energia ex art. 1 della legge regionale n. 27 del 2020. 
    2.5. Ne consegue che la Giunta regionale del Veneto, nel  dettare
le disposizioni attuative della  legge  regionale  n.  27  del  2020,
recante l'introduzione dell'obbligo della fornitura gratuita  di  una
quota di energia elettrica e la sua integrale  monetizzazione  e  nel
prevedere  unilateralmente  che  questa   legge   si   applica   alle
concessioni  Val   Schener-Moline,   Bussolengo-Chievo,   Saviner   e
Collicello interferisce con l'esercizio,  da  parte  della  Provincia
autonoma  di  Trento,  delle   proprie   competenze   legislative   e
amministrative in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
riconosciute dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 670 del 1972 e,  in  particolare,  con  riferimento  all'istituto,
previsto   dall'ordinamento   provinciale,   dell'obbligo   per    il
concessionario della fornitura gratuita di una quota di energia. 
    Anche in relazione  a  questo  motivo  di  impugnazione,  in  via
tuzioristica si aggiunge che la decisione unilaterale, da parte della
Regione Veneto,  di  inserire  nell'Allegato  B  le  concessioni  Val
Schener-Moline, Bussolengo-Chievo, Saviner e Collicello, interferisce
in ogni caso anche con l'esercizio, da parte della Provincia autonoma
di Trento, della propria competenza legislativa e  amministrativa  in
materia  di  «produzione,  trasporto  e   distribuzionale   nazionale
dell'energia»  dall'art.  117,  comma  III  e  dell'art.  118   della
Costituzione, se ritenuta di maggior favore ex art.  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001. 
    Alla luce delle considerazioni esposte,  risulta  dimostrato  che
non spetta alla Regione del  Veneto  accertare  e  dichiarare  che  i
concessionari di grandi derivazioni a  scopo  idroelettrico  Primiero
Energia  S.p.a.  (concessione  GDI14BR  -  impianto  denominato   Val
Schener-Moline), Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (concessione D/0012  -
impianto  denominato  Bussolengo  Chievo),  Eusebio  Energia   S.r.l.
(concessione  07/BR/GD  -  impianto  denominato  Collicello  e   ENEL
Produzione S.p.a. (concessione G/0022 - impianto denominato  Saviner)
sono tenuti a versare a Regione Veneto la monetizzazione della  quota
di energia gratuita prevista dall'art. 1  della  legge  della  stessa
Regione n. 27 del 2020. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per le esposte ragioni, la Provincia  autonoma  di  Trento,  come
sopra  rappresentata  e  difesa  chiede  che  codesta  Ecc.ma   Corte
costituzionale  voglia  accogliere  il  ricorso  e,  per   l'effetto,
dichiarare che non spetta alla Giunta della Regione Veneto: 
      stabilire che l'art. 1  della  legge  della  Regione  Veneto  3
luglio 2020, n. 27 si applica alla concessione in favore di  Primiero
Energia  S.p.a.  GDI14BR  denominata  Val   Schener-Moline   e   alla
concessione  in  favore  di  Hydro  Dolomiti  Energia  S.r.l.  D/0012
denominata Bussolengo Chievo; 
      individuare, senza previa intesa con la Provincia  autonoma  di
Trento,  tra  le  concessioni   di   grandi   derivazioni   a   scopo
idroelettrico alle quali  si  applica  l'art.  1  della  legge  della
Regione Veneto n. 27 del 2020, la concessione in favore  di  Primiero
Energia S.p.a. GDI14BR denominata Val Schener-Moline, la  concessione
in  favore  di  Hydro  Dolomiti  Energia  S.r.l.  D/0012   denominata
Bussolengo Chievo, la concessione in favore di Eusebio Energia S.r.l.
07/BR/GD, denominata Collicello e la concessione in  favore  di  ENEL
Produzione S.p.a. G/0022 denominata Saviner; 
    nonche' per il conseguente annullamento: 
      1. del primo elenco dell'Allegato B della  deliberazione  della
Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499, nella parte in
cui prevede che e'  soggetta  alla  fornitura  di  energia  elettrica
gratuita ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020  la
concessione Eusebio Energia S.r.l. 07/BR/GD, denominata Collicello; 
      2. del secondo elenco dell'Allegato B della deliberazione della
Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499, nella parte in
cui prevede che sono soggette  alla  fornitura  gratuita  di  energia
elettrica ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27  del  2020,
da sottoporre a specifici accordi, la concessione in favore  di  ENEL
Produzione S.p.a. G/0022 denominata Saviner, la concessione in favore
di Primiero Energia S.p.a. GDI14BR, denominata Val Schener-Moline, la
concessione  in  favore  di  Hydro  Dolomiti  Energia  S.r.l.   D0012
denominata Bussolengo-Chievo. 
    In allegato al ricorso si deposita: 
      1. Giunta P.A.T. - deliberazione di  autorizzazione  alla  lite
del 10 febbraio 2023; 
      2. Giunta Reg. V. - delibera 19 novembre 2022, n. 1499; 
      2.1. Giunta Reg. V. - Allegato A alla delibera 1499/2022; 
      2.2. Giunta Reg. V. - Allegato B alla delibera 1499/2022; 
      3. TRAP sentenza Marzotto 302/1980; 
      4. TSAP sentenza Marzotto 39/1992; 
      5. Corte Cass. sentenza Marzotto 5626/1994; 
      6. PAT e Stato - verbale 31 marzo  2000  -  consegna  documenti
derivazioni P.A.T.; 
      6.1. PAT e Stato - allegato a verbale 31 marzo 2000 -  consegna
documenti derivazioni P.A.T. - impianto Fedaia e Malga Ciapela; 
      7. PAT - nota 14 gennaio 2014 - proposta individuazione  GDI  a
scavalco RV- 2-5; 
      8. Reg.V. - nota 07.02.2014 - condivisione GDI che  interessano
i due territori; 
      9. Giunta P.A.T. - delibera  7  giugno  2022  n.  996  -  piano
cessione energia ex art. 13 statuto. 
        Trento, 13 febbraio 2023 
 
                  Gli Avvocati: Azzolini - Bernardi