N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2021

Ordinanza del 16 marzo 2021 del Tribunale di  Bari  nel  procedimento
civile promosso da F. C. contro  T. P. ed altri. 
 
Processo  civile  -  Consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini  della
  composizione della lite - Possibilita' di richiedere l'espletamento
  della   consulenza   tecnica   in   via    preventiva    ai    fini
  dell'accertamento e  della  determinazione  dei  crediti  derivanti
  dalla mancata o inesatta esecuzione di  obbligazioni  derivanti  da
  ogni altro atto o  fatto  idoneo  a  produrle  in  conformita'  con
  l'ordinamento giuridico (nel caso di specie: credito da  indennizzo
  derivante da arricchimento senza giusta causa) - Omessa previsione. 
- Codice di  procedura  civile,  art.  696-bis,  primo  comma,  primo
  periodo. 
(GU n.8 del 22-2-2023 )
 
                          TRIBUNALE DI BARI 
                       Seconda sezione civile 
 
    Il Presidente delegato, dato atto che il provvedimento viene reso
in esito all'udienza tenuta in data 11 marzo 2021 con le modalita' di
cui all'art. 221, comma 4, decreto-legge n. 34/2020  (convertito  con
modificazioni nella legge n. 77/2020) e successive modifiche,  ovvero
con note  di  trattazione  scritta,  sostitutive  del  verbale,  come
disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori
costituiti; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza letto  il  ricorso  ex  art.
696-bis codice di procedura civile depositato in data 6 novembre 2020
da F C , rappresentata e difesa dagli  avv.ti  Antonella  Di  Mola  e
Domenico  Guglielmi,  in  virtu'  di  procura  in  calce  al  ricorso
introduttivo, ricorrente; 
    contro T F , T P e T M L , tutti  rappresentati  e  difesi  dagli
avv.ti Paolo Emilio  Giuliani  e  Michele  Guglielmi,  in  virtu'  di
procura in calce alla comparsa di costituzione del 7 dicembre 2020 
    nonche' contro T A , rappresentato e difeso  dall'avv.  Francesco
Sperti, in virtu' di procura in calce alla comparsa  di  costituzione
del 5 marzo 2021, resistenti; 
    osserva quanto segue. 
    I.- La ricorrente, allegando di avere acquistato in esito ad  una
vendita forzata esperita in sede esecutiva in danno dei germani T P ,
A , F e M L , l'immobile sito in ,  alla  via  ,  contraddistinto  in
catasto fabbricati al foglio , p.lla , sub. (decreto di trasferimento
del 26 settembre 2017), e di avere  successivamente  sostenuto  spese
per opere di ristrutturazione edilizia  dell'immobile  pari  ad  euro
20.950,00,  Iva  esclusa,  che  tuttavia,  stante   la   buona   fede
determinata verosimilmente dall'erronea immissione nel  possesso  del
bene  da  parte  del  Delegato  della  procedura  esecutiva,  avevano
interessato, invece dell'unita' abitativa  effettivamente  acquistata
(p.lla  ,  sub.  2),  quella  ad   essa   adiacente,   contrassegnata
catastalmente dalla p.lla , sub. 2, e tuttora  di  proprieta'  comune
dei predetti germani T , ha chiesto disporsi, prima del  giudizio  di
merito, una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art.  696-bis
codice di procedura civile al fine  di  quantificare  la  diminuzione
patrimoniale subita, in funzione  del  conseguimento  dell'indennizzo
dovuto     dai     proprietari      dell'immobile      ristrutturato,
ingiustificatamente arricchiti. 
    I  resistenti,  nel   contestare   la   fondatezza   dell'avversa
prospettazione  in  fatto  e  in  diritto,  hanno  eccepito,  in  via
preliminare, l'inammissibilita'  del  ricorso,  dal  momento  che  il
preteso  credito  dedotto  dalla  ricorrente,   come   dalla   stessa
ricondotto alla fattispecie dell'arricchimento senza  causa  ex  art.
2041 codice civile, non discende da un illecito ne' contrattuale, ne'
aquiliano, ed  e'  pertanto  escluso  dal  rimedio  della  consulenza
tecnica preventiva ai sensi dell'art.  696-bis  codice  di  procedura
civile. 
    All'udienza da ultimo celebrata, le parti, mediante  le  note  di
trattazione scritta depositate in via telematica, hanno controdedotto
reciprocamente e hanno  conclusivamente  insistito  nelle  rispettive
domande ed eccezioni. 
    II.- Secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni sorte  nel
contraddittorio,  deve   essere   anzitutto   esaminata   l'eccezione
preliminare dei resistenti,  che  contestano  l'ammissibilita'  della
domanda di consulenza tecnica preventiva, in quanto il credito  fatto
valere dalla ricorrente (indennizzo per l'arricchimento senza  causa)
non rientra tra quelli contemplati dalla  norma  disciplinatrice  del
procedimento speciale nella specie azionato. 
    Premesso che la domanda, proposta espressamente nelle  forme  del
ricorso ex art. 696-bis codice di procedura civile, e'  qualificabile
univocamente, alla luce della causa  petendi  e  del  petitum,  quale
richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione
della lite e che la situazione sostanziale dedotta dalla  ricorrente,
vale a  dire  l'arricchimento  senza  giusta  causa  dei  resistenti,
comproprietari dell'immobile ristrutturato a sue  spese  nell'erronea
convinzione che si trattasse di quello acquistato in sede  esecutiva,
e' sussumibile, altrettanto univocamente, oltre  che  in  conformita'
alla prospettazione di parte, nella previsione dell'art. 2041  codice
civile, deve considerarsi che, a norma dell'art. 696-bis,  1°  comma,
primo periodo, codice di procedura  civile,  «L'espletamento  di  una
consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere richiesto anche al
di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai
fini dell'accertamento e della relativa  determinazione  dei  crediti
derivanti  dalla  mancata  o  inesatta  esecuzione  di   obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito». 
    La formulazione della norma processuale -  alla  cui  stregua  il
giudice, non solo ufficiosamente, ma, nel caso in  esame,  anche  per
effetto della specifica eccezione in proposito sollevata, e' tenuto a
valutare in  via  preliminare  la  sussistenza  delle  condizioni  di
ammissibilita' dell'azione promossa  -  individua  due  tipologie  di
situazioni sostanziali controverse che legittimano  il  ricorso  alla
c.d.  consulenza  preventiva  a  fini  conciliativi:  i  crediti   da
inadempimento di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. 
    Il credito, in forma di indennizzo, che, in forza dell'art.  2041
codice  civile,  puo'  vantare  il  depauperato   verso   chi   abbia
beneficiato dell'arricchimento senza  una  giusta  causa  non  deriva
certamente ne' dall'inadempimento  di  un'obbligazione  contrattuale,
ne' da un fatto illecito dell'arricchito; esso si relaziona invece ad
un'obbligazione d'altro genere, derivante da  un  fatto  determinato,
selezionato dalla legge come idoneo a produrla, secondo la previsione
classificatoria  generale  delle  fonti  delle  obbligazioni  di  cui
all'art. 1173 codice civile. 
    Se ne trae che, alla stregua  del  chiaro  disposto  della  norma
regolativa della  fattispecie  processuale  in  oggetto,  l'eccezione
preliminare   sollevata   dai   resistenti   dovrebbe   qui   trovare
accoglimento, con la conseguenza che la domanda di espletamento della
consulenza tecnica  preventiva  proposta  dalla  ricorrente  dovrebbe
essere definita in  rito  con  la  pronuncia  di  inammissibilita'  e
l'accessoria  statuizione  sulle  spese  (per  la  giurisprudenza  di
legittimita', in sede di ricorso per consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, «il giudice puo'  procedere  alla
liquidazione  delle  spese  processuali  -  a  carico   della   parte
ricorrente  -  solamente  nei  casi  in  cui  dichiari   la   propria
incompetenza o l'inammissibilita' del ricorso oppure lo rigetti senza
procedere  all'espletamento   del   mezzo   istruttorio   richiesto»:
Cassazione n. 26573/2018). 
    Ritiene tuttavia il giudicante, in forza del  consentito  rilievo
ufficioso,  di  dover  dubitare  della  legittimita'   costituzionale
dell'art. 696-bis, 1°  comma,  primo  periodo,  codice  di  procedura
civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, nella parte in
cui non prevede che l'espletamento della consulenza  tecnica  in  via
preventiva possa essere richiesto ai fini dell'accertamento  e  della
determinazione  dei  crediti  derivanti  dalla  mancata  o   inesatta
esecuzione (anche) di obbligazioni derivanti da  ogni  altro  atto  o
fatto idoneo a produrle in conformita' dell'ordinamento giuridico. 
    II.1. La questione di  legittimita'  non  puo'  anzitutto  essere
prevenuta o superata mediante la  ricerca,  sempre  doverosa  per  il
giudice a quo,  di  un'opzione  interpretativa  della  norma  che  ne
consenta una  lettura  differente  da  quella  in  dubio,  oltre  che
passibile di una  valutazione  di  conformita'  a  Costituzione.  Una
siffatta interpretazione «di salvaguardia» risulta invero esclusa dal
tenore letterale della disposizione censurata, che,  nello  stabilire
le ipotesi nelle quali e' ammesso il ricorso alla consulenza  tecnica
preventiva a fini conciliativi,  seleziona  soltanto  due  generi  di
obbligazioni (quelle da  contratto  e  da  fatto  illecito)  dei  tre
conosciuti nella sistematica del diritto  comune  (art.  1173  codice
civile: fonti delle obbligazioni), cosi'  tacitamente,  ma  al  tempo
stesso  inequivocabilmente,   escludendo   il   terzo   (obbligazioni
derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita'
dell'ordinamento giuridico). 
    Ne' la ricerca de qua riceve soccorso dal diritto vivente o, piu'
in generale, dagli orientamenti giurisprudenziali di merito, che, per
quanto consta, non si sono finora  occupati  di  valutare  ne'  quale
possa essere la ratio iuris giustificativa dell'esclusione anzidetta,
ne' se, preso atto della pura e semplice omissione  legislativa,  sia
possibile far rientrare  nell'ambito  applicativo  dell'art.  696-bis
codice di procedura civile le obbligazioni del c.d. terzo genere  per
via di  un'operazione  ermeneutica  lato  sensu  non  testuale  sulla
disposizione codicistica scrutinata; operazione di cui, per vero, non
si ravvisano le condizioni minime di praticabilita', ove si consideri
la precisa indicazione  adottata  dal  legislatore  delle  situazioni
oggettive  legittimanti  (crediti  per  obbligazioni   derivanti   da
contratto o da fatto illecito), che,  in  quanto  non  generica,  ne'
sommaria,  bensi'  puntualmente  riproduttiva  di  una   fondamentale
classificazione normativa civilistica (art. 1173 codice civile),  non
appare  suscettibile  di  alcuna  applicazione  estensiva,   che   si
risolverebbe nella non consentita integrazione da parte  del  giudice
della disposizione legislativa omissiva; integrazione che, viceversa,
puo' avvenire solo  percorrendo  la  via  maestra  del  sindacato  di
costituzionalita'. 
    In definitiva, ritiene il  remittente  che  il  tenore  letterale
della  disposizione  censurata  impedisca  qualunque  interpretazione
diversa da quella, che qui  si  intende  devolvere  all'incidente  di
legittimita' costituzionale, fatta  palese  dal  significato  proprio
delle parole secondo la loro connessione,  trattandosi  peraltro  del
criterio principe di interpretazione della legge (art. 12  preleggi),
che, proprio in virtu' del valore semantico e tecnico-giuridico delle
espressioni nella specie utilizzate nonche' della  loro  successione,
non sembra poter essere infirmato dalla considerazione di  differenti
criteria, quali l'intenzione del legislatore, ipoteticamente idonei a
giustificare  l'esclusione  delle  obbligazioni  de  quibus  o,   per
converso,  a   legittimare   l'estensione   dell'ambito   applicativo
dell'art. 696-bis, 1°  comma,  cit.  a  casi  diversi,  da  esso  non
contemplati. 
    In proposito, e' appena il caso di rammentare che,  per  costante
giurisprudenza della Corte adita, «[a] fronte di adeguata motivazione
circa   l'impedimento   ad   un'interpretazione    costituzionalmente
compatibile,  dovuto  specificamente  al  «tenore   letterale   della
disposizione», [...] la possibilita' di un'ulteriore  interpretazione
alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto  di  fare  propria,
non riveste alcun significativo rilievo ai fini  del  rispetto  delle
regole  del  processo   costituzionale,   in   quanto   la   verifica
dell'esistenza e della legittimita' di tale ulteriore interpretazione
e' questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua
ammissibilita'» (sentenze n. 221/2015, n. 12/2019 e n. 217/2019). 
    II.2. Quanto alla rilevanza, la sussistenza delle  condizioni  di
ammissibilita' della domanda secondo  la  disciplina  codicistica  di
riferimento  ovvero   l'azionabilita'   dello   specifico   strumento
processuale a tutela della situazione sostanziale dedotta costituisce
oggetto di doverosa verifica preliminare (nel caso di  specie,  anche
per effetto dell'eccezione di parte), il  cui  esito  negativo,  come
innanzi acclarato, impone al  giudice  l'adozione  di  una  pronuncia
definitoria in rito (inammissibilita' del ricorso). 
    Ne  deriva  che  la  soluzione  del  dubbio  sulla   legittimita'
costituzionale dell'esclusione dall'art. 696-bis codice di  procedura
civile di un intero genere di obbligazioni, cui appartiene quella  in
concreto fatta valere dalla ricorrente, e' certamente  rilevante  nel
presente giudizio, dipendendo da essa l'ammissibilita' o  meno  della
domanda proposta. 
    II.3. In punto di non  manifesta  infondatezza  della  questione,
giova premettere che la consulenza tecnica preventiva ai  fini  della
composizione della lite viene configurata dall'art. 696-bis codice di
procedura civile principalmente come uno strumento alternativo per la
risoluzione   delle   controversie,   azionabile   con   un   ricorso
introduttivo di un  procedimento  speciale  sommario  non  cautelare,
assistito dalle garanzie del procedimento giurisdizionale (competenza
del  giudice  adito,  terzieta',  contraddittorio).   La   principale
finalita' e' dunque quella deflattiva, che si sostanzia nel favorire,
prima che  sia  dato  corso  al  giudizio  di  merito,  la  soluzione
conciliativa di situazioni controverse  tra  le  parti,  mediante  la
formazione di un processo  verbale,  cui  e'  conferita  dal  giudice
l'efficacia esecutiva (art. 696-bis, comma 2 e 3, codice di procedura
civile). 
    All'istituto si ricollegano altresi', sebbene solo eventualmente,
ovvero per il caso in cui non si realizzi la  primaria  finalita'  di
composizione della lite, finalita'  di  anticipazione  dell'attivita'
istruttoria tecnica  tipica  del  giudizio  di  cognizione  (c.t.u.),
potendo la relazione del consulente essere acquisita nella successiva
sede del merito, a richiesta della parte interessata  (art.  696-bis,
comma 5, codice di procedura civile). 
    L'introduzione  della  consulenza  tecnica  preventiva   a   fini
conciliativi, risalente al decreto legge n. 35/2005, convertito nella
legge  n.  80/2005,  si  iscrive   nella   piu'   generale   tendenza
legislativa, espressa in particolare dagli interventi di riforma  del
rito civile dell'ultimo ventennio circa, a  proporre  con  differenti
schemi procedurali, interni o esterni al  processo,  varie  forme  di
composizione  stragiudiziale  delle  liti,  generali  o   settoriali,
obbligatorie o facoltative,  che,  anche  in  funzione  del  doveroso
allineamento con il diritto dell'Unione europea, risultano  tutte  in
qualche misura complementari rispetto al diritto di adire il  giudice
per ottenere la definizione giudiziale della controversia,  ancorche'
non  sostitutive  ne'  impeditive  dell'esercizio  di  detto  diritto
fondamentale (si considerino esemplificativamente:  le  procedure  di
conciliazione in materia di comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma
11, legge n. 249/1997; il tentativo  di  conciliazione  ex  art.  410
codice di procedura civile, come modificato dal d. lgs.  n.  80/1998;
le procedure di ADR del codice del consumo del 2005; la mediazione ai
sensi del d. lgs.  n.  28/2010;  la  proposta  conciliativa  ex  art.
185-bis codice di procedura civile, introdotta dal  decreto-legge  n.
69/2013, convertito nella legge n. 98/2013; la negoziazione assistita
ai sensi del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  132,  convertito
nella legge n. 162/2014). 
    Al pari dei richiamati istituti consimili, la consulenza  tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite risponde ad evidenti
interessi generali e di sistema, almeno  sotto  un  duplice  profilo:
contenere il contenzioso civile giudiziale  per  evitare  l'eccessivo
carico   dell'apparato   della    Giustizia    e    il    conseguente
malfunzionamento;  assicurare  che  le   pretese   creditorie   (piu'
concretamente,  quelle  in  origine  non   supportate   da   evidenze
probatorie qualificate e connotate da margini di  controvertibilita',
soprattutto  fattuale)  possano,  in  virtu'   del   favor   per   la
composizione stragiudiziale della lite guidata dal un soggetto terzo,
ausiliare del giudice, pervenire ad un soddisfacimento piu'  agile  e
rapido di quello conseguibile attraverso il processo. 
    Come  detto,  tuttavia,  nella  vigente  formulazione   dell'art.
696-bis codice di procedura civile  l'accesso  allo  strumento  della
consulenza  tecnica  preventiva  viene  espressamente   collegato   a
controversie  riguardanti  l'accertamento  e  la  determinazione  dei
crediti non in generale, ma solo di quelli derivanti dalla mancata  o
inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. 
    E' ben noto che nel vigente ordinamento  civile  le  obbligazioni
sono  suddivise  dall'art.  1173  codice  civile  in  tre  gruppi   o
categorie, secondo la fonte, potendo derivare: da contratto, da fatto
illecito  e  da  ogni  altro  atto  o  fatto  idoneo  a  produrle  in
conformita' dell'ordinamento giuridico. 
    Nella tripartizione delle fonti delle  obbligazioni  accolta  dal
codice  vigente,  dunque,  alle  due  categorie  tradizionali   delle
obbligazioni ex contractu ed ex delicto - per  vero,  prevalenti  sul
piano della rilevanza economica e sistematica, oltre  che  su  quello
della  casistica  -  e'   giustapposta   quella,   per   cosi'   dire
indeterminata e «di chiusura», che comprende ogni altro atto o  fatto
idoneo  a  produrle  in   conformita'   dell'ordinamento   giuridico;
categoria che, oltre a rappresentare la sede propria di  collocazione
di figure negoziali tipizzate dallo stesso codice civile  agli  artt.
1987 ss.  (promesse  unilaterali,  titoli  di  credito,  gestione  di
affari, pagamento dell'indebito e arricchimento senza causa),  si  e'
affermata sempre piu' largamente nel diritto vivente, che  se  ne  e'
avvalso  per  risolvere  delicati  problemi   di   inquadramento   di
situazioni atipiche (per  esempio:  in  tema  di  responsabilita'  da
rapporto relazionale o da  contatto  sociale  qualificato,  da  fatto
lecito dannoso, da illecito eurounitario per tardivo  recepimento  di
direttive) generatrici di pretese creditorie non ascrivibili alle due
categorie principali, ma  aventi  comunque  fondamento  nella  legge,
intesa  come  l'insieme  dei  principi  e  dei   criteri   desumibili
dall'ordinamento considerato nella  sua  interezza,  complessita'  ed
evoluzione (cfr. Cassazione n. 25292/2015). 
    Non potendo avanzarsi  dubbio  alcuno  sulla  piena  operativita'
nell'ordinamento del genere di obbligazioni appena menzionato e sulla
coessenzialita' dei crediti che ne scaturiscono, al  pari  di  quelli
derivanti da contratto o da fatto illecito,  alla  realizzazione  del
sistema dei diritti, risulta arduo individuare quale sia la ratio  ad
excludendum che abbia determinato il legislatore a non prevedere  che
anche per l'accertamento e la determinazione di crediti derivanti  da
altri atti o fatti idonei possa farsi ricorso alla consulenza tecnica
preventiva ai fini di  composizione  della  lite  a  norma  dell'art.
696-bis codice di procedura civile. 
    Si tratta allora di una formulazione irragionevolmente  omissiva,
che si risolve in un'evidente aporia,  o  comunque  in  un'incoerenza
interna dell'istituto, tale percio' da dover essere  sindacata  sotto
il profilo della violazione dell'art. 3 Costituzione. 
    Detta  irragionevole  formulazione   ridonda,   vieppiu',   nella
disparita' di trattamento tra titolari di  posizioni  sostanziali  di
eguale natura (diritti di obbligazione), il cui tratto  differenziale
(fonte) non solo e' illogicamente piu' marcato tra le  due  categorie
ammesse (obbligazioni derivanti da contratto e da fatto illecito)  di
quanto  lo  sia  tra  ciascuna  di  esse  e  la   categoria   esclusa
(obbligazioni derivanti da ogni altro atto o  fatto  idoneo),  ma  si
atteggia in modo del tutto neutro per la funzionalita'  e  l'utilita'
dello strumento processuale  ex  art.  696-bis  codice  di  procedura
civile, dal momento che,  ai  fini  della  possibilita'  di  comporre
stragiudizialmente la lite per  il  tramite  del  consulente  tecnico
nominato dal giudice, non e' dato  ravvisare,  per  esempio,  in  una
pretesa di indennizzo per l'arricchimento senza causa, generato dalla
realizzazione di migliorie nella cosa altrui,  criticita'  di  ordine
fattuale o giuridico maggiori di  quelle  che,  in  ipotesi,  possono
accompagnare  la  richiesta  di  garanzia  rivolta  dal   committente
all'appaltatore per i vizi dell'opera o il risarcimento  chiesto  dal
proprietario per i danni subiti dal proprio immobile  a  causa  della
negligente custodia di quello confinante. 
    E'  noto  che,  secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,   il
legislatore dispone di un'ampia discrezionalita' nella  conformazione
degli  istituti  processuali,   con   il   limite   della   manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta' delle scelte compiute (tra le altre,
Corte costituzionale nn.  97/2019  e  58/2020).  E,  per  le  ragioni
anzidette, manifestamente irragionevole  appare,  per  l'appunto,  la
scelta legislativa di non  includere  tra  le  posizioni  sostanziali
legittimanti la proposizione del ricorso ex art.  696-bis  codice  di
procedura civile quella di chi vanti un credito non derivante ne'  da
contratto ne' da  fatto  illecito,  bensi'  da  altri  atti  o  fatti
«idonei» ai sensi dell'art. 1173 codice civile. 
    Sotto ulteriore profilo, non puo' infine omettersi di considerare
che l'ingiustificata restrizione  del  campo  di  applicabilita'  del
ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis  codice  di
procedura  civile  soltanto  ad  alcune  categorie  di   diritti   di
obbligazione incide negativamente sulla pienezza del potere di  agire
in giudizio dei  portatori  dei  diritti  derivanti  dalla  categoria
esclusa, la cui  suscettibilita'  di  una  piu'  pronta  ed  efficace
realizzazione  resta   immotivatamente   priva   di   uno   strumento
alternativo alla ordinaria tutela  giurisdizionale  nonche'  ad  essa
eventualmente   preordinato   (laddove   non   sia    raggiunta    la
conciliazione), con violazione anche dell'art. 24 Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  696-bis,  1°  comma,   primo
periodo, codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24
Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'espletamento della
consulenza tecnica in via preventiva possa essere richiesto  ai  fini
dell'accertamento e della determinazione dei crediti derivanti  dalla
mancata o inesatta esecuzione, oltre che di obbligazioni contrattuali
o da fatto illecito, di obbligazioni derivanti da ogni altro  atto  o
fatto idoneo a produrle in conformita' dell'ordinamento giuridico; 
    Sospende il procedimento in corso; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, il  presente  provvedimento
sia con urgenza notificato al Presidente del Consiglio dei  ministri,
alle parti e al P.M., comunicato ai Presidenti delle due  Camere  del
Parlamento e infine trasmesso alla Corte costituzionale, unitamente a
tutti  gli  atti  del  procedimento  e  alla  prova  delle   suddette
notificazioni e comunicazioni. 
        Bari, 16 marzo 2021 
 
                       Il presidente: Ruffino