N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 febbraio 2023
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 22 febbraio 2023 (del Tribunale di Modena) . Parlamento - Immunita' parlamentari - Processo penale a carico di C.A. G., senatore all'epoca dei fatti, per concorso nei reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 cod. pen.), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 cod. pen.), di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) - Deliberazione di insindacabilita' del Senato della Repubblica. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14).(GU n.9 del 1-3-2023 )
IL TRIBUNALE DI MODENA Collegio I Composto dai magistrati: dott. Pasquale Liccardo, Presidente; dott.ssa Donatella Pianezzi, giudice a latere; dott. Danilo De Padua, giudice a latere. Ha pronunciato la seguente ordinanza: 1. Sulla richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica in sede, di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, in relazione alla delibera di insindacabilita' emessa dal Senato della Repubblica in data 16 febbraio 2022, trasmessa a questo Tribunale in data 18 febbraio 2022, con contestuale proposizione di istanza di prosecuzione del processo; 2. Sulla richiesta avanzata dai difensori dell'imputato Carlo Amedeo Giovanardi di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, in senso adesivo alla prospettazione contenuta nella citata deliberazione d'insindacabilita'. Ritenuto In limine, deve rilevarsi che, in apertura del giudizio, con ordinanza resa in data 12 gennaio 2021, il Tribunale, provvedendo sull'eccezione formulata dalla difesa del sen. Giovanardi, ha trasmesso copia degli atti al Presidente del Senato ai sensi della legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3 («Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato»), contestualmente disponendo la sospensione del procedimento per il termine di giorni novanta, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 5 della citata legge. Nel prosieguo, il Tribunale, nel prendere atto delle successive comunicazioni del Presidente del Senato, on. Casellati, nelle date del 4 marzo 2021 e del 27 maggio 2021, relative a richieste di informazioni e ad aggiornamenti sui lavori della Giunta, ha ordinato la prosecuzione del processo, dando ingresso alle attivita' istruttorie dedotte dalle parti, una volta spirato il termine di novanta giorni di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 5, senza che ne fosse stata disposta proroga. In data 16 febbraio 2022, nella seduta pubblica n. 404, il Senato della Repubblica ha assunto la citata delibera all'esito della discussione del documento «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi», con l'esito di approvare la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari e quindi di deliberare nel senso che le condotte ascritte all'imputato Giovanardi nel presente processo rappresentano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, coperte dalla guarentigia costituzionale di cui all'art. 68 Cost. A seguito di tale deliberazione della camera di appartenenza, nell'odierna udienza la Procura della Repubblica e la difesa dell'imputato Giovanardi hanno avanzato le contrapposte istanze prima indicate. Rilevato in diritto 1. Deve in primo luogo reputarsi irrilevante il decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 3, comma V, legge n. 140/2003. Reputa il Tribunale, conformemente a un costante e mai contraddetto indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, vedasi Cassazione penale 5 febbraio 2007, n. 18672), che il testo della norma non consenta una lettura volta alla predeterminazione dell'arco temporale in cui deve necessariamente intervenire la decisione, a pena d'inefficacia o di decadenza della stessa potesta' costituzionale riservata all'assemblea dall'art. 68 Cost.: militano in tal senso la considerazione di rilevanza costituzionale in ordine alla natura piena della potesta' costituzionale in esame, alle modalita' di concreta sua esplicazione quali la forma assembleare, in esito ad apposita discussione della proposta della Giunta. La fissazione del termine deve pertanto ritenersi rivolta all'organo giudicante ai fini della sospensione necessaria del processo per il tempo ritenuto dal legislatore normalmente necessario al positivo espletamento delle potesta' assembleari, senza comportare alcuna decadenza della Camera d'appartenenza. Decorso inutilmente il termine, il processo penale deve riprendere il suo corso, senza pero' che questo possa significare che la delibera della Camera non possa intervenire in qualsiasi momento, quand'anche successivo alla pronuncia di condanna. La ratio della norma, cosi' individuata, non lascia spazio a soluzioni ermeneutiche alternative, costituendo momento di equilibrato raccordo tra la situazione processuale, determinata dalla pregiudiziale dell'insindacabilita' ed il principio della ragionevole durata del processo, che il legislatore e' obbligato a rispettare in forza del dettato costituzionale dell'art. 3 Cost., comma 2. 2. Ritiene questo Tribunale che non sussistono nella specie, gli estremi di lineare ed immediata riconducibilita' delle condotte descritte nel capo di imputazione alla prerogativa di insindacabilita' deliberata dal Senato della Repubblica (cfr. allegato 1 il capo di imputazione). Ed invero, nelle articolazioni estese del capo di imputazione, risultano ascritte al sen. Giovanardi una serie di condotte rivolte ad ottenere la riammissione nella cd. white list (l'elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante nel contesto dei pubblici appalti post terremoto 2012), di due imprese (la srl Bianchini Costruzioni e l'impresa individuale IOS di Bianchini Alessandro), superando gli esiti dei dinieghi assunti dal Prefetto e dei provvedimenti interinali e/o definitivi assunti dall'autorita' giudiziaria investita delle impugnative. Nel perseguire tali finalita', sempre nell'assunto accusatorio, il sen. Giovanardi avrebbe realizzato oltre a comportamenti genericamente pressori, vere e proprie minacce sia dirette che indirette, tese: i) a turbare le attivita' di un Corpo amministrativo (segnatamente, il prefetto di Modena e il Gruppo interforze costituito con decreto del Ministero dell'interno del 14 marzo 2003); ii) a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tali condotte, a compiere atti contrari all'ufficio, pubblici ufficiali nell'occasione anche oltraggiati. In tale contesto accusatorio, al fine di meglio esercitare l'attivita' di minaccia ascritta, avrebbe adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, aventi ad oggetto i relativi procedimenti amministrativi, allo stesso fornite da appartenenti agli uffici di prefettura, coimputati nel presente processo), cosi' integrando il delitto di cui all'art. 326 del codice penale. Tratteggiati in questi termini i contenuti dell'addebito accusatorio, i fatti per come descritti non appaiono linearmente riconducibili alla scriminante costituzionale affermata nella delibera del 16 febbraio del Senato, in quanto esulano completamente dalla prospettiva di «critica e denuncia politica», non presentano un nesso funzionale con l'attivita' parlamentare svolta (ma semmai solo di colleganza, per analogia tematica), rivolte - come sono nella tesi d'accusa - direttamente agli organi competenti o a loro componenti, al fine specifico di ottenere la modifica puntuale di singoli provvedimenti amministrativi in senso favorevole alle due imprese indicate. Sul punto, la previsione esplicativa di cui al comma 1 dell'art. 3 legge n. 140/2003 asserisce la copertura di «ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica». Se da un lato la disposizione certifica il superamento dei criteri della cd. localizzazione e della tipicita' (da lungo tempo abbandonati dalle piu' recenti elaborazioni del formante giurisprudenziale in quanto mortificanti le attribuzioni del parlamentare), dall'altro ribadisce la rigorosa necessita' del nesso funzionale con l'attivita' parlamentare: per pacifico orientamento della Corte costituzionale, il nesso funzionale si traduce in una copertura della scriminante (in proiezione extralocalizzata) limitata alle opinioni del parlamentare e agli atti che, fuori dal Parlamento, sono destinati alla riproduzione espressiva e alla divulgazione delle opinioni stesse (vedasi, con chiarezza, negli ultimi passaggi motivazionali, la sentenza della Corte costituzionale gia' citata, nonche' la sentenza n. 219 del 2003; vedasi Cassazione penale sez. V, 19 gennaio 2012, n. 17700). Sul punto, in tema di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, risolvendo un conflitto di attribuzione nel senso di censurare la delibera parlamentare d'insindacabilita', la Corte costituzionale ha sottolineato che «la prerogativa parlamentare non puo' infatti essere estesa sino a comprendere gli insulti - di cui e' comunque discutibile la qualificazione conte opinioni - solo perche' collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche; cosi' argomentando, il nesso funzionale, lungi dal tradursi in una corrispondenza tra espressioni verbali e atti parlamentari tipici, si risolverebbe in un generico collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate. A maggior ragione la prerogativa parlamentare di cui all'art. 68 Cost. non puo' essere riferita ai comportamenti materiali che sono stati qualificati come resistenza a pubblico ufficiale. L'art. 68, primo comma, Cost. si riferisce unicamente alle opinioni espresse e ai voti dati dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, mentre gli atti di resistenza e di violenza descritti nel capo di imputazione riprodotto nell'ordinanza della Corte di appello ricorrente non sono in alcun modo qualificabili come tali» (sentenza n. 137 del 2001). Piu' recentemente e con argomentazione ancora piu' netta, la Corte costituzionale ha affermato: «Al riguardo, non puo' qui che ribadirsi il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale le opinioni espresse extra moenia sono coperte da insindacabilita' solo ove assumano una finalita' divulgativa dell'attivita' parlamentare: il che richiede che il loro contenuto risulti sostanzialmente corrispondente alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni «al di la' delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011), non essendo sufficiente ne' un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale (sentenza n. 334 del 2011), ne' un mero «contesto politico» entro cii le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi (sentenza n. 205 del 2012), ne', infine, il riferimento alla generica attivita' parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento» (sentenza n. 144 del 205; nello stesso senso, altresi', ex plurimis, sentenze n. 265, n. 221 e n. 55 del 2014). Una diversa interpretazione della prerogativa dell'insindacabilita', infatti, «dilaterebbe il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un'immunita' non piu' soltanto funzionale ma, di fatto, sostanzialmente «personale», a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento» (sentenze n. 264 e n. 115 del 2014, n. 313 del 2013; nel medesimo senso gia' le sentenze n. 508 del 2002, n. 56, n. 11 e n. 10 del 2000)», (sentenza n. 59 del 2018). 3. Nell'esprimersi con la delibera adottata il 16 febbraio 2022, il Senato della Repubblica opera una lesione delle prerogative giurisdizionali di questo organo, lesione connessa al «principio dell'efficacia inibente» gia' elaborato dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988 (su cui v. anche le sentenze n. 449 del 2002, n. 265 del 1997, n. 129 del 1996, n. 443 del 1993, n. 149 del 2007; principio da ultimo ribadito nella sentenza 27 maggio 2021, n. 110). Con riferimento agli effetti prodotti dalla delibera di insindacabilita' assunta dal Senato in data 16 febbraio 2022 sulla vicenda processuale in esame, va infatti rilevato come la Corte costituzionale gia' a decorrere dalla citata sentenza n. 1150 del 1988, abbia affermato che alla delibera d'insindacabilita' segue necessariamente il riconoscimento del cd. effetto impeditivo nei confronti dei giudizi penali di responsabilita' dei membri del Parlamento, effetto superabile solo per il tramite della proposizione del conflitto di attribuzioni innanzi alla stessa Corte. Di qui la naturale conseguenza per la quale il giudice, a fronte di un'intervenuta delibera di insindacabilita' della Camera di appartenenza di un parlamentare ex art. 68 Cost., conserva i propri poteri giurisdizionali nei limiti del riconoscimento previsto con il rinvio all'art. 129 del codice di procedura penale ovvero della rimozione della preclusione alla sua esplicazione, per il tramite del conflitto eli attribuzione. In altri termini, il cosiddetto «principio della inefficacia inibente» della delibera parlamentare impone al giudice di conformarsi alla suddetta delibera - come oggi risulta testualmente disposto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 140 del 2003 - salvo che non intenda contestarne la correttezza attraverso lo strumento tipico del ricorso per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. La lettura di tale principio deve essere di estremo rigore, in quanto componendo in modo assolutamente elevato le relazioni cd i conflitti tra organi costituzionali, non si presta ad indagini applicative se non quelle connesse alla esatta individuazione della natura del conflitto di attribuzione sollevato: «Dal tale principio consegue semplicemente l'inammissibilita' per il giudice di opporre «una difforme pronuncia di responsabilita'» rispetto alia deliberazione di insindacabilita' adottata dalla camera di appartenenza del parlamentare (sentenza n. 1150 del 1988), con cio' - di fatto - circoscrivendo la limitazione del potere giurisdizionale alla sola adozione di una decisione di assoluzione ex art. 129 del codice di procedura penale o di elevazione del conflitto in relazione alla prerogativa affermata dalle assemblee parlamentari (cfr. in termini, Corte costituzionale 4 maggio 2007, n. 149). In ragione delle ricadute del principio dell'efficacia inibente, nonche' del combinato disposto degli articoli 37 c 23 cpv. della legge 87 del 1953, il processo a carico dell'imputato Giovanardi deve essere sospeso. 4. Ritiene infine il Tribunale che il ricorso debba reputarsi ammissibile tanto sotto il proficuo soggettivo quanto sotto il versante oggettivo. Sul piano soggettivo questo Tribunale e' infatti l'organo competente a decidere, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite, sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria ascritta all'indagato e sulla procedibilita'/punibilita' connessi al giudizio introdotto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volonta' del potere cui appartiene; d'altro lato il Senato della Repubblica e' l'organo deputato a esprimere e cristallizzare formalmente la volonta' del potere legislativo in ordine all'applicazione dell'art. 68 comma I Costituzione. Sul piano oggettivo il conflitto concerne i presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. e la lesione della sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantite, di questo Tribunale.
P.Q.M. Visti gli articoli 68 e 134 Cost. e l'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, Sospeso il giudizio in corso a carico dell'imputato Giovanardi, ordina immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e chiede alla Corte: di dichiarare ammissibile il conflitto; nel merito, di affermare che non spettava al Senato della Repubblica di deliberare nel senso che le condotte ascritte all'imputato Giovanardi nel presente processo rappresentano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, coperte dalla guarentigia costituzionale di cui all'art. 68 Costituzione. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, Ordina che a cura della cancelleria la su estesa ordinanza sia notiticata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Modena, 21 febbraio 2022 Il Presidente: Liccardo L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 1/2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s., n. 2 dell'11 gennaio 2023.