N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2023
Ordinanza del 17 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto da Villa D'Este S.p.a. contro l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Como. Tributi - Deducibilita' dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella misura del 20 per cento (nel caso di specie: periodo di imposta relativo all'anno 2017) - Indeducibilita' della medesima imposta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (nel caso di specie: periodi di imposta relativi agli anni 2017, 2018 e 2019). - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), art. 14, comma 1 [, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147].(GU n.13 del 29-3-2023 )
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI COMO Sezione 3 Riunita in udienza il 28 novembre 2022 alle ore 10,00 con la seguente composizione collegiale: Spera Damiano, Presidente; Mancini Marco, relatore; Fadda Mariano, giudice; in data 28 novembre 2022 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 255/2022 depositato il 22 giugno 2022 proposto da Villa D'Este S.p.a. - 00192900132; difeso da Cristian Fedreghetti - FDRCST73A23F205G, Federico Leone - LNEFRC85C28F205K, Maurizio Leone - LNEMRZ51D05F205Y; rappresentato da Giuseppe Fontana - FNTGPP54H04F704I ed elettivamente domiciliato presso cristian.fedreghetti@milano.pecavvocati.it contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale Como elettivamente domiciliato presso dp.como@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di: diniego rimborso n. 37103 del 24 marzo 2022 IRES - altro 2017; diniego rimborso n. 37103 del 24 marzo 2022 IRAP 2017; diniego rimborso n. 37103 del 24 marzo 2022 IRAP 2018; diniego rimborso n. 37103 del 24 marzo 2022 IRAP 2019; a seguito di discussione in pubblica udienza. Elementi in fatto e diritto La controversia. La societa' Villa D'Este S.p.a. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, notificata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Como, della maggiore imposta IRES per l'anno 2017 ed IRAP per gli anni 2017, 2018 e 2019 versata, a causa della parziale indeducibilita' dell'IMU relativa agli immobili strumentali. A fondamento del ricorso, il contribuente sostiene che la deducibilita' solo parziale dell'IMU dalla base imponibile IRES e l'integrale indeducibilita' dell'IMU dalla base imponibile IRAP siano contrarie alle norme sulla determinazione del reddito imponibile e della produzione netta di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nelle diverse versioni testuali succedutesi per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, dando luogo a violazione di norme costituzionali (articoli 3, 41 e 53 della Costituzione). Oggetto dello scrutinio di costituzionalita' - fonti normative - indirizzi giurisprudenziali. Dal tenore della sollecitazione formulata del contribuente, la questione di illegittimita' costituzionale e' sollevata per contrasto con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 23/2011 nelle varie versioni, succedutesi in particolare per gli anni di imposta 2017, 2018, 2019 in cui la percentuale IMU deducibile ai fini IRES e' stata pari al 20 per cento per gli anni 2017 e 2018 per poi passare al 40 per cento nell'anno 2019 e alla indeducibilita' dell'IMU ai fini IRAP. La disposizione tacciata di incostituzionalita' e' stata oggetto delle seguenti plurime modifiche: con i commi 715 e 716 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», che hanno introdotto, ai fini IRES, una deducibilita' parziale dell'IMU relativa agli immobili strumentali, precisamente nella misura del 30 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e del 20 per cento dal 1° gennaio 2014, ferma restando nei vari anni l'indeducibilita' ai fini IRAP; con le ulteriori modifiche di cui all'art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ha innalzato al 40 per cento la percentuale di deducibilita' dell'IMU ai fini IRES a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 19 della medesima legge n. 145 del 2018), ferma restando nei vari anni l'indeducibilita' ai fini IRAP; percentuale ai fini IRES in seguito ulteriormente rimodulata con l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, e, infine, con l'art. 1, commi 4, 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che hanno stabilito, ferma restando nei vari anni l'indeducibilita' ai fini IRAP, le percentuali di deducibilita' IMU ai fini IRES del: 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; 100 per cento per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021. Pertanto, dal complesso delle argomentazioni formulate dal contribuente, viene sollevata questione di legittimita' costituzionale limitatamente alla parte in cui la norma censurata prevede, ai fini IRES anno 2017 la parziale deducibilita' al 20 per cento dell'IMU e l'indeducibilita' ai fini IRAP per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalita' della citata disposizione, che prevede in sostanza la deducibilita' parziale ai fini IRES e l'indeducibilita' ai fini IRAP, con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione sia rilevante e non manifestamente infondata. Parziale deducibilita' IMU ai fini IRES. Al riguardo, si osserva che: la parziale indeducibilita' dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, dalla base imponibile ai fini IRES confligge con il principio di capacita' contributiva e progressivita' impositiva espresso dall'art. 53 della Costituzione, atteso che l'IRES finisce per gravare, non gia' su di un reddito netto e realmente indicativo della capacita' contributiva, bensi' su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell'IMU gia' versata; la parziale deduzione nell'anno 2017 dall'imponibile IRES del 20 per cento dell'IMU pagata, introdotta dal legislatore con l'art. 14 del decreto legislativo n. 23/2011 al fine di evitare le censure di illegittimita' costituzionale, «non fondandosi su alcun collegamento aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione forfetaria e deduzione analitica» non vale a dissipare i dubbi di legittimita' costituzionale «ma anzi fa cadere in sospetto di incostituzionalita' anche la norma sopravvenuta», in quanto il forfait operato dal legislatore «pare arbitrario, mancando qualsiasi collegamento con la realta' che si vuole forfetizzare». La Corte costituzionale, con ordinanza n. 163 del 4 luglio 2019 aveva dichiarato inammissibile la questione in merito alla legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per vizi di forma inerenti l'ordinanza di rimessione che ometteva di precisare se la richiesta di rimborso oggetto del giudizio principale afferisse, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, alla deduzione percentuale dell'IMU relativa agli immobili strumentali e che aveva l'illegittimita' costituzionale solo in merito alla percentuale prevista per il 2014 (20 per cento) mentre l'oggetto del giudizio riguardava il triennio 2012 - 2013 - 2014, il quale era stato contrassegnato da un triplice diverso regime della deducibilita' dell'IMU (indeducibilita' totale, 30 per cento e 20 per cento) senza entrare nel merito della denunciata lesione del principio di capacita' contributiva. Con sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020, sempre la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nel testo pro tempore vigente, ai sensi del quale l'imposta municipale propria «e' indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive». A tal proposito, la Corte ha rigettato la tesi erariale secondo la quale la questione sarebbe stata inammissibile per analogia a quanto statuito dalla stessa Consulta nella sentenza n. 163/2019 - in cui il giudice a quo non si era confrontato con i regimi normativi relativi ad altri periodi d'imposta altrettanto rilevanti nella fattispecie in esame - dichiarando, al contrario, la questione fondata nel merito, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della coerenza e quindi della ragionevolezza. Sul punto, la Corte ha invero statuito che la deducibilita' di una spesa inerente alla produzione del reddito di un'impresa non sia sussumibile all'interno delle agevolazioni fiscali propriamente dette - nelle quali il legislatore gode di ampia discrezionalita' - bensi', essendo il presupposto dell'IRES espressamente individuato nel possesso di un «reddito complessivo netto» (art. 75, comma 1, TUIR), la deducibilita' in esame assume natura strutturale, «dal momento che la sottrazione all'imposizione (o la sua riduzione) e' resa necessaria dall'applicazione coerente e sistematica del presupposto del tributo». Si e' ribadito come costituisca principio imprescindibile della determinazione del reddito d'impresa quello dell'inerenza del costo da portare in deduzione, da cui deriva l'esclusione dei costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa; da tale principio, il legislatore non puo' prescindere, in quanto esso costituisce «il presidio della verifica della ragionevolezza delle deroghe rispetto all'individuazione di quel reddito netto complessivo che il legislatore stesso ha assunto a presupposto dell'IRES». Ancora la Consulta ha evidenziato come lo stesso principio abbia implicazioni anche sui costi fiscali, con particolare riferimento all'art. 99 TUIR, il quale sancisce in via generale la deducibilita' delle imposte dal reddito; tale criterio e' si' derogabile dal legislatore, ma non quando vengano in considerazione fattispecie come quella in esame, relative a un tributo direttamente e pienamente inerente alla produzione del reddito. Ebbene, in quest'ottica la Corte ha concluso con una censura sull'indeducibilita' dell'IMU relativa ai beni strumentali, i quali costituiscono un costo necessitato che si atteggia a ordinario fattore di produzione, a cui l'imprenditore non puo' sottrarsi. Va sottolineato che la pronuncia in esame trae origine dalla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria di Milano nel giudizio vertente tra la Tecnogas S.r.l. e l'Agenzia delle entrate. In particolare, la Tecnogas S.r.l., operante nel settore immobiliare e proprietaria di diversi immobili, chiedeva il rimborso di quella parte dell'importo dell'IRES, interamente versata per il 2012, corrispondente a quanto pagato in conseguenza dell'indeducibilita' dell'IMU, anche quest'ultima interamente corrisposta nel periodo 2012, in riferimento ad immobili strumentali alla societa' stessa: il caso appare speculare a quello oggetto della presente ordinanza di rimessione e la ratio della ritenuta illegittimita' costituzionale applicabile anche agli anni d'imposta successivi a quello oggetto della pronuncia esaminata, e cioe' al triennio 2017/2019. La CTP di Milano in parte motiva ha sottolineato come il legislatore tributario, nel corso degli anni, si sia parzialmente corretto, fino a giungere alla decisione non piu' procrastinabile della piena deducibilita' dell'IMU a partire dal 2022. Indeducibilita' IMU ai fini IRAP. Seppur la citata sentenza della Corte costituzionale non affronti il tema della deducibilita' IMU ai fini IRAP ne' per l'anno 2012, ne' per gli anni successivi, oggetto della presente questione (ossia gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019) non essendo oggetto dell'ordinanza di rimessione, il Collegio ritiene che, anche sotto questo profilo, la questione di legittimita' non sia manifestamente infondata. La norma in dubbio contenuta nell'art. 14, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle varie versioni per gli anni oggetto di causa prevede: «l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive». Come e' noto, l'IRAP e' un'imposta che si applica sul «valore della produzione netta» (art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 446/1997) e che colpisce l'attivita' produttiva, distintamente considerata, senza fare riferimento alle condizioni economiche complessive del soggetto tassato. Colpire l'attivita' produttiva vuol dire riconoscere alla stessa una capacita' contributiva, impersonale, di natura reale, completamente staccata da quella personale dei singoli percettori di reddito, fondata sulla capacita' produttiva originata dalla combinazione dei fattori della produzione. Riprendendo le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 262/2020, analogamente a quanto affermato in tema di IRES, anche ai fini IRAP, l'IMU sugli immobili strumentali e' un onere certo ed inerente. E' un costo necessitato che si atteggia alla stregua di un ordinario fattore di produzione, dal quale la societa' non puo' sottrarsi. E come tale, anche le imposte indirette e le tasse devono essere ordinariamente deducibili dalla base imponibile dell'IRAP in quanto classificabili tra gli «oneri diversi di gestione» ed imputati alla voce B14 del conto economico, in quanto inerenti (come chiaramente illustrato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 15115/2018). Conseguentemente, se il legislatore ha liberamente individuato quale indice di capacita' contributiva il valore aggiunto tradotto nel «valore della produzione netta» e calcolato come differenza di ricavi e costi dei fattori produttivi (al lordo, in senso lato, di ogni remunerazione), la deduzione di un costo ricompreso nella base imponibile non puo' essere limitato senza le adeguate motivazioni richiamate (dalla Corte costituzionale) in tema di IRES: evitare indebite deduzioni di spese di dubbia inerenza; evitare ingenti costi di accertamento; prevenire fenomeni di evasione o elusione. La rilevanza della questione. La rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale si ricava dall'oggetto del ricorso, atteso che la decisione della presente controversia, in cui la societa' ricorrente chiede il rimborso della maggiore imposta IRES e IRAP versata a causa della parziale deducibilita' dell'imposta IMU dal reddito d'impresa e dall'indeducibilita' ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non puo' prescindere dall'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 23/2011 che negli anni 2017, 2018 e 2019: a) stabilisce la parziale deducibilita' dell'IMU dall'IRES (del 20 per cento per l'anno 2017) e l'indeducibilita' dell'IMU ai fini IRAP (per gli anni 2017, 2018 e 2019) in deroga all'art. 99, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito anche: TUIR), a norma del quale tutte le imposte, diverse da quelle sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa, sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento; b) si applica ratione temporis ai periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019 a cui si riferisce la richiesta di rimborso; c) conduce inevitabilmente al rigetto della richiesta e del ricorso poiche' inibisce il rimborso. Impraticabilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata. Il Collegio e' consapevole del principio che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali" (ex multis, Corte costituzionale n. 356 del 1966 riprodotto da n. 319 del 2000). E nella fattispecie ogni interpretazione adeguatrice e' preclusa sia per l'univoco tenore letterale della disposizione che e' insuperabile sia per l'inapplicabilita' della pronuncia della Corte costituzionale n. 262/2020 ad anni diversi da quelli del 2012 e nemmeno potendosi applicare in via estensiva o analogica la totale deducibilita' dell'IMU, quantomeno ai fini IRES, a partire dal 2022 secondo quanto oggi previsto dall'art. 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019. Non manifesta infondatezza. In punto di non manifesta infondatezza il Collegio ritiene che il censurato art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 violi: a) l'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo dell'effettivita' della capacita' contributiva, in quanto, nel disporre l'indeducibilita' dell'IMU dall'IRES, fa gravare la tassazione su «un reddito d'impresa in parte fittizio, in contrasto con il principio di capacita' contributiva», poiche', da un lato, l'indeducibilita' totale o parziale e' ammissibile soltanto con riguardo a costi che presentano elementi di incertezza nell'inerenza o nella determinazione, o ancora qualora sia fondato il pericolo che la deduzione ditali costi rischi di coprire l'elusione o l'evasione fiscale; d'altra parte, la spesa per il pagamento dell'IMU relativa agli immobili strumentali della societa' stessa deve essere considerata un costo certo e inerente alla produzione del reddito; b) l'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo del divieto della doppia imposizione, atteso che la societa' ricorrente, in ragione della proprieta' degli immobili, sarebbe costretta a pagare, di fatto, due volte un'imposta sulla base del medesimo presupposto, il che potrebbe, peraltro, condurre all'esaurimento della capacita' contributiva, o comunque puo' costituire un carico eccessivo che supera il limite massimo tollerabile per il prelievo tributario; c) gli articoli 3 e 53 della Costituzione, con riferimento al principio di ragionevolezza, poiche' il censurato regime di indeducibilita', in assenza di una valida giustificazione, non pare coerente con la struttura stessa del presupposto" dell'IRES, tributo che, a norma dell'art. 75, comma 1, TUIR, si applica sul reddito complessivo netto: e' vero infatti che il legislatore in materia tributaria gode di una discrezionalita' ampia nel fissare il presupposto d'imposta; tuttavia, nell'individuazione dei singoli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile tale discrezionalita' si restringe in modo considerevole, essendo tenuto a strutturare il tributo in modo coerente con il presupposto prescelto; d) l'art. 3 della Costituzione, quanto al principio di uguaglianza formale, poiche' la mancata deducibilita' impatterrebbe sul piano della cd. equita' orizzontale, sottoponendo irragionevolmente a una maggiore tassazione la societa' che si serve di immobili strumentali di proprieta' rispetto a quella che invece utilizza immobili strumentali che non sono di sua proprieta'; e) l'art. 41 della Costituzione, avuto riguardo al principio di liberta' di iniziativa economica privata, in quanto la norma censurata penalizzerebbe indebitamente la scelta dell'impresa di investire gli utili nell'acquisto degli immobili strumentali, senza che peraltro siano rinvenibili «differenze qualitative apprezzabili del costo in esame rispetto alla generalita' dei costi deducibili» in base alla disciplina generale dell'IRES; f) l'art. 53 della Costituzione, poiche' prevedere l'indeducibilita' dell'IMU ai fini IRAP, significherebbe assoggettare ad imposta una ricchezza non realmente prodotta ma imputata al contribuente per mera fictio iuris e cio' ricorre nel caso di negata deduzione di costi inerenti all'esercizio dell'attivita' di impresa; g) l'art. 3 poiche' l'indeducibilita' dell'IMU ai fini IRAP produce un'ingiustificata disparita' di trattamento tra contribuenti che, a parita' di valore della produzione, sono assoggettati ad un differente e piu' gravoso onere impositivo esclusivamente sulla base dei diversi fattori della produzione utilizzati.
P.Q.M. la Corte di giustizia tributaria di Como, Sezione 3, letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione nonche' art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per violazione degli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione; 2. sospende il presente giudizio; 3. per l'effetto, dispone a cura della segreteria di questa Corte di giustizia tributaria la trasmissione immediata di tutti gli atti alla Corte costituzionale. Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato. Cosi' deciso in Como, nella Camera di consiglio del 28 novembre 2022 Il Presidente: Spera Il giudice relatore: Mancini