N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2023
Ordinanza del 7 febbraio 2023 del Tribunale di Siena nel procedimento civile promosso da M. F. ed altri contro Siena Casa Spa. Edilizia residenziale pubblica - Locazione - Norme della Regione Toscana - Ritardato pagamento del canone e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento - Prevista applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo nel pagamento, senza necessita' di preventiva messa in mora - Applicazione dell'interesse annuo nella misura legale al ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie - Risoluzione del contratto e decadenza dall'assegnazione in caso di morosita' superiore a sei mesi nel pagamento del medesimo canone e delle quote accessorie - Previsione che i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario, ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato. - Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 ("Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)"), art. 30, commi 1 e 2.(GU n.14 del 5-4-2023 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Il credito vantato dall'opposta e' fondato sulla legge regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 che in forza dell'art. 30 (commi 1-2) stabilisce: Art. 30 (Morosita' di pagamento del canone di locazione). - 1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento comporta l'applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessita' di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresi' l'interesse annuo nella misura legale. (6) 2. La morosita' superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie e' causa di risoluzione del contratto e di decadenza dall'assegnazione. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato. Sia la previsione di una penale (di cui al comma 1), sia la responsabilita' solidale dei componenti del nucleo familiare (di cui al comma 2), appaiono in contrasto con norme costituzionali. Ai sensi dell'art. 117: comma 3 - Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; comma 4 - Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. L'applicazione di detta norma regionale porrebbe l'opposta in posizione differente e privilegiata rispetto a tutti i locatori (privati cittadini e societa' commerciali proprietari di immobili concessi in locazione) attribuendo alla societa' Siena Casa S.p.a. il diritto di poter richiedere ai conduttori la penale del 15% sul canone in caso di ritardato pagamento (comma 1) e di poter richiedere in solido il pagamento del canone di locazione anche ai componenti del nucleo familiare del conduttore (comma 2). Invero, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, realizzandosi una disparita' di trattamento per i conduttori degli immobili concessi in locazione da Siena Casa: - in particolare l'art. 1587 del codice civile prevede il dovere del conduttore di pagare il canone di locazione, ma non prevede la solidarieta' del nucleo familiare del medesimo; - la legge n. 108/1996 e' norma penale di competenza esclusiva dello Stato e la previsione di cui al comma 1, dell'art. 30, legge regionale Toscana n. 2/2019 comporterebbe inevitabilmente il superamento del tasso soglia usurario. Dalla violazione dell'art. 3 della Costituzione, deriverebbe altresi' la violazione: - dell'art. 41 della Costituzione (liberta' di iniziativa economica) infatti, l'art. 30 (commi 2-3) legge regionale Toscana attribuendo a Siena Casa S.p.a. un potere superiore, illegittimo, e privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori (privato o societa') limita l'iniziativa economica privata; - dell'art. 42 (tutela della proprieta' privata) infatti, l'art. 30 legge regionale Toscana del 2 gennaio 2019, n. 2 viola tale norma, in quanto attribuisce a Siena Casa S.p.a. un potere superiore, illegittimo, e privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori (privato o societa') per cui limita la proprieta' privata (dei locatori) ponendo una disparita' di trattamento tra i locatori privati (persone fisiche o societa' commerciali) e Siena Casa S.p.a. - dell'art. 47 (tutela del risparmio), infatti, l'art. 30 legge regionale Toscana del 2 gennaio 2019, n. 2 viola tale norma, in quanto attribuisce a Siena Casa S.p.a. un potere di risparmio e di accumulo di incassi da canoni di locazione, superiore, illegittimo, e privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori (privato o societa'); - dell'art. 117, commi 3-4 (delega legislativa alle regioni) infatti, l'art. 30 legge regionale Toscana viola tale norma in quanto la potesta' legislativa della regione verrebbe ad incidere su principi fondamentali del nostro ordinamento.
P. Q. M. Pertanto, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale; Il giudice: Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, commi 1-2, legge regionale Toscana del 2 gennaio 2019, n. 2 con riferimento agli articoli 3, 41, 42, 47 e 117 della Costituzione; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero sede, al Presidente della Giunta regionale Toscana, al Presidente del Consiglio regionale Toscana. Il giudice: Verzillo