N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2023

Ordinanza del 7 febbraio 2023 della Corte dei conti - Sezioni riunite
per la Regione Siciliana nel giudizio di parificazione del Rendiconto
generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  -  Modalita'  di
  finanziamento  -  Assegnazione  di  una  quota   di   finanziamento
  ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale. 
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio  2001,  n.  6  (Disposizioni
  programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), art. 90,  comma  10,
  come sostituito dall'art. 58, comma  2,  della  legge  regionale  7
  maggio 2015, n. 9 (Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per
  l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale). 
(GU n.15 del 12-4-2023 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
              sezioni riunite per la regione siciliana 
 
    Nell'udienza  pubblica  del  3   dicembre   2022   composta   dai
Magistrati: 
        Salvatore Pilato - Presidente Sezione di controllo; 
        Giuseppe  Aloisio  -   Presidente   Sezione   Giurisdizionale
d'Appello; 
        Vincenzo Lo Presti - Presidente Sezione Giurisdizionale; 
        Adriana La Porta - Consigliere relatore; 
        Guido Petrigni - Consigliere; 
        Giuseppe Colavecchio - Consigliere; 
        Alessandro Sperandeo - Consigliere; 
        Francesco Antonino Cancilla - Consigliere; 
        Tatiana Calvitto - Primo Referendario; 
        Antonio Tea - Referendario; 
        Gaspare Rappa - Referendario; 
        Antonino Catanzaro - Referendario; 
        Massimo Giuseppe Urso - Referendario; 
        Emanuele Mio - Referendario relatore. 
    nel giudizio  di  parificazione  del  Rendiconto  generale  della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020; 
    Visti gli artt. 81, 97, primo comma,  100,  secondo  comma,  103,
secondo comma, 117 e 119 della Costituzione; 
    Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato  con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive  modificazioni  e
integrazioni, e, in particolare, gli artt. 39, 40 e 41; 
    Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato  con  decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,   convertito   dalla   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 
    Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6  maggio  1948,
n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per  la  Regione
siciliana),  a  norma  del  quale  «[l]e  Sezioni  regionali  riunite
deliberano sul rendiconto  generale  della  Regione,  in  conformita'
degli articoli 40 e 41 del citato testo unico»; 
    Visto l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge  costituzionale  20
aprile 2012,  n.  1  (Introduzione  del  principio  del  pareggio  di
bilancio nella Carta costituzionale); 
    Visto  l'art.  20  della  legge  24   dicembre   2012,   n.   243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai  sensi  dell'articolo  81,  sesto  comma,   della   Costituzione),
concernente Funzioni di controllo della Corte dei conti  sui  bilanci
delle amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
    Visto l'art. 11 (Applicazione dei principi contabili e schemi  di
bilancio) della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3; 
    Viste le deliberazioni n. 462 del 19 novembre 2021 e n.  600  del
29 dicembre 2021, con cui  la  Giunta  della  Regione  Siciliana  ha,
rispettivamente, approvato e rettificato il Rendiconto generale della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020; 
    Viste le note di  trasmissione  del  Dipartimento  regionale  del
Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della  Regione  siciliana
n. 146170 del 2 dicembre 2021 (prot. n. 272 del 2 dicembre 2021) e n.
1739 del 10 gennaio 2022 (prot. n. 2 dell'11 gennaio 2022); 
    Vista la deliberazione n. 7/2021/SSRR/INPR del 17  dicembre  2021
con la quale le  Sezioni  Riunite  per  la  Regione  siciliana  hanno
approvato il programma di lavoro per la decisione e la relazione  sul
Rendiconto generale della Regione siciliana  per  l'anno  finanziario
2020; 
    Vista l'ordinanza n. 1/SSRR/2022/QMIG di queste Sezioni  riunite,
in data 22 febbraio 2022,  di  rimessione  di  questioni  di  massima
relative allo svolgimento del giudizio di parificazione; 
    Vista la deliberazione n. 5/2022/QMIG delle  Sezioni  riunite  in
sede di controllo, depositata in data 14 aprile 2022, concernente  la
risoluzione delle questioni di massima; 
    Vista la deliberazione n. 113/2022/GEST del 30 giugno 2022  della
Sezione di controllo per la Regione siciliana di  approvazione  degli
esiti della verifica del Rendiconto generale per l'esercizio 2020, ai
sensi dell'art. 2, comma 1,  lett.  b),  del  decreto  legislativo  6
maggio 1948, n. 655; 
    Viste le ordinanze presidenziali  n.  7/  2022/SSRR/PARI  del  17
ottobre  2022  e  n.  8/  2022/SSRR/PARI   del   31   ottobre   2022,
rispettivamente di trasmissione delle bozze  di  relazione  all'esito
dell'attivita' istruttoria e di convocazione dell'adunanza in  camera
di  consiglio  del  21  novembre  2022   per   lo   svolgimento   del
contradditorio con le parti del giudizio; 
    Vista  in  particolare  la   relazione   istruttoria   prot.   7/
2022/ORD/SSRR/ dei Magistrati relatori Adriana La Porta  ed  Emanuele
Mio,  sulla  gestione  della  spesa  sanitaria   che   comprende   il
finanziamento  annuale  dell'Agenzia  Regionale  per  la   Protezione
dell'Ambiente (A.R.P.A. Sicilia) a valere  sulle  risorse  del  Fondo
sanitario regionale; 
    Viste le memorie depositate  dall'Amministrazione  regionale  con
note n. 122080 del 10 novembre 2022 (prot. n.  224  dell'11  novembre
2022), n. 123986 del 15 novembre 2022 (prot. n. 225 del  15  novembre
2022), n. 126803 del 18 novembre 2022 (prot. n. 228 del  18  novembre
2022), n. 131316 del 25 novembre 2022 (prot. n. 234 del  25  novembre
2022) e n. 135416 del 1° dicembre 2022 (prot n. 239 del  1°  dicembre
2022); 
    Vista la requisitoria del Pubblico Ministero (prot. n. 238 del 28
novembre 2022), recante le richieste conclusive per la  dichiarazione
di parifica del Conto del bilancio e del prospetto del  risultato  di
amministrazione, con le eccezioni specificamente individuate,  e  per
la dichiarazione di non parifica dello Stato patrimoniale e del Conto
economico, nonche' di  rimessione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 58, co 2, della legge  regionale  n.  9  del
2015; 
    Uditi nella pubblica udienza del 3 dicembre 2022: 
        i magistrati relatori, Tatiana Calvitto  e  Massimo  Giuseppe
Urso, 
        il Pubblico Ministero nella persona del  Presidente  titolare
della Procura generale presso la  Sezione  Giurisdizionale  d'Appello
per la Regione siciliana, Maria Rachele Anita Aronica, ha  emesso  la
seguente ordinanza; 
    Ritenuto in 
 
                                Fatto 
 
  1. Svolgimento del giudizio. 
    Il Rendiconto generale della Regione  siciliana  per  l'esercizio
finanziario 2020, dopo essere stato approvato dalla Giunta  regionale
con la deliberazione n. 462 del 19 novembre  2021  e  rettificato  in
alcuni allegati  con  la  successiva  deliberazione  n.  600  del  29
dicembre 2021, e' stato presentato a queste Sezioni riunite in data 2
dicembre 2021, ai fini dello svolgimento delle funzioni  disciplinate
dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948,  n.  655
(Istituzione  di  Sezioni  della  Corte  dei  conti  per  la  Regione
siciliana),  a  norma  del  quale  «Le  Sezioni   regionali   riunite
deliberano sul rendiconto  generale  della  Regione,  in  conformita'
degli articoli 40 e 41 del citato  testo  unico»  (ossia,  del  regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante Approvazione del testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti). 
    A seguito del deposito del documento consuntivo,  queste  Sezioni
riunite  della  Corte  dei  conti  per  la  Regione  siciliana,   con
deliberazione n.  7/  2021/SSRR/PARI  del  17  dicembre  2021,  hanno
approvato il programma di lavoro per  la  decisione  e  la  relazione
finale,  in  conformita'  alle  deliberazioni  interpretative  e   di
orientamento consolidate sui criteri e sulle modalita' procedimentali
e processuali del giudizio di parificazione regionale (Sezione  delle
autonomie,  deliberazione  n.  9/SEZAUT/2013/INPR,  Prime  linee   di
orientamento per la parifica dei rendiconti delle regioni,  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  5,  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213;
Sezioni   Riunite   in   sede   di   controllo,   deliberazione    n.
7/SSRRCC/QMIG/13, sugli specifici profili procedimentali del giudizio
di   parifica;   Sezione   delle    autonomie,    deliberazione    n.
14/SEZAUT/2014/INPR,  Linee   di   orientamento   sul   giudizio   di
parificazione del rendiconto generale  della  regione;  indirizzo  di
coordinamento della Procura generale,  PG  CdC  IC/5  del  29  maggio
2014). 
    All'esito delle camere di consiglio svoltesi in data 3  dicembre,
7 dicembre, 13 dicembre, 23 dicembre 2021, 14 gennaio  e  21  gennaio
2022, queste Sezioni riunite, previo contraddittorio preliminare  con
le parti esperito nell'udienza in camera di consiglio del 2  febbraio
2022 (Regione Siciliana e  Ufficio  di  Procura  Generale  presso  la
Sezione Giurisdizionale  d'Appello  della  Corte  dei  conti  per  la
Regione siciliana), hanno ravvisato la ricorrenza dei presupposti per
sollevare alcune questioni di massima contraddistinte da  particolare
complessita' e rilevanza e, pertanto, con l'ordinanza n. 1/2022/QMIG,
hanno deliberato di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la
valutazione dell'opportunita' di deferire  alle  Sezioni  riunite  in
sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge
n. 78 del 2009, o alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6,
comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, la risoluzione di
alcuni quesiti di carattere processuale. 
    Le questioni di massima sono state risolte dalle Sezioni  riunite
in sede di controllo, a norma del citato art. 17, comma 31, del  d.l.
n. 78 del 2009, con la deliberazione n. 5/ 2022/ QMIG, depositata  i1
14 aprile 2022. 
    Preso atto dei principi di diritto ivi enunciati, queste  Sezioni
riunite hanno avviato le  attivita'  istruttorie  successivamente  al
decreto del suo Presidente n. 5 del 10 maggio 2022.  All'esito  delle
camere di consiglio del 10  e  11  ottobre  2022,  con  le  ordinanze
presidenziali  n.  7/2022/SSRR/PARI  del  17  ottobre   2022   e   n.
8/2022/SSRR/PARI del 31 ottobre 2022, queste Sezioni  riunite  hanno,
rispettivamente, trasmesso le bozze  di  relazione  conseguenti  allo
svolgimento delle attivita' istruttorie e hanno convocato  l'adunanza
in camera di consiglio del 21 novembre 2022 per  lo  svolgimento  del
contradditorio  con  le  parti  del   giudizio   (c.d.   udienza   di
pre-parifica). 
    A tal fine, l'Amministrazione regionale ha depositato memorie con
note n. 122080 del 10 novembre 2022 (prot. n.  224  del  11  novembre
2022), n. 123986 del 15 novembre 2022 (prot. n. 225 del  15  novembre
2022) e n. 126803 del 18 novembre 2022 (prot. n. 228 del 18  novembre
2022). 
    In data 3 dicembre 2022 e' stata  celebrata  l'udienza  pubblica,
preliminarmente alla quale sono state acquisite: le ulteriori memorie
dell'Amministrazione regionale n. 131316 del 25 novembre 2022  (prot.
n. 234 del 25 novembre 2022) e n. 135416 del 1° dicembre 2022  (prot.
n. 239 del 1° dicembre 2022); la requisitoria del Pubblico  Ministero
(prot. n. 238 del 28 novembre 2022), recante, sul punto tra le altre,
anche la richiesta di  rimessione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  concernenti  le   modalita'   di
finanziamento dell'ARPA (art. 58, co 2, della legge  regionale  n.  9
del 2015). 
    Con il dispositivo letto in udienza, al quale ha fatto seguito la
decisione n. 2/2022/PARI depositata in data 30 dicembre 2022,  queste
Sezioni riunite hanno accertato talune  specifiche  irregolarita'  in
ordine al Conto del bilancio e al prospetto relativo al Risultato  di
amministrazione  e  hanno  dichiarato  l'irregolarita'  dello   Stato
patrimoniale e del Conto economico. 
    Quanto  ai  restanti  accertamenti,  il  medesimo  Collegio   ha,
altresi', deciso la sospensione del giudizio per sollevare  questione
di legittimita' costituzionale oggetto della presente  ordinanza,  in
ordine alla disposizioni di cui all'art. 90 (Istituzione dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente),  comma  10,  della  legge
regionale n. 6 del  3  maggio  2001  (Disposizioni  programmatiche  e
finanziarie per l'anno 2001), come modificato dall'art. 58 (Misure in
materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente), comma 2, della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9 (Legge  di  stabilita'  regionale),  per  le  spese
destinate nell'esercizio 2020 al finanziamento  annuale  dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Sicilia) a valere
sulle risorse del Fondo sanitario regionale. 
    Con la medesima decisione, queste Sezioni riunite hanno  disposto
la sospensione del giudizio anche al fine di sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale in  ordine  alle  seguenti  disposizioni:
art.  7  (Ripiano  del  disavanzo   derivante   dagli   effetti   del
riaccertamento straordinario) del  decreto  legislativo  27  dicembre
2019, n. 158, nel testo vigente ratione temporis; art.  4  (Disavanzo
finanziario al 31 dicembre 2018), comma 2, della legge  regionale  28
dicembre 2019, n. 30; art. 110 (Abrogazioni e  modifiche  alla  legge
regionale 28 dicembre 2020, n. 33, alla legge regionale  30  dicembre
2020, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1), commi 3, 6
e 9, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. 
    Tale diversa  questione  e'  oggetto  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale con separata e contestuale ordinanza (Sezioni  riunite
per la Regione siciliana, ordinanza n. 1/ 2023/ PARI). 
  2. Il quadro normativo di riferimento. 
    Le Agenzie per la protezione dell'ambiente sono state  istituite,
a livello nazionale, a seguito del referendum del 18 aprile 1993,  in
esito al quale e' conseguita l'abrogazione delle  disposizioni  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 che affidavano alle  Unita'  sanitarie
locali i controlli in materia ambientale. 
    Con decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496  (Disposizioni  urgenti
sulla  riorganizzazione  dei  controlli  ambientali   e   istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione  ambiente),  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e'  stato,  quindi,
istituito il sistema delle Agenzie regionali. 
    Tale  decreto-legge  n.  496  del  1993,  all'art.   3,   prevede
l'attribuzione ai nuovi organismi delle funzioni, del personale,  dei
beni  mobili  e  immobili,  delle  attrezzature  e  della   dotazione
finanziaria  dei  presidi  multizonali  di  prevenzione,  nonche'  il
personale, l'attrezzatura e  la  dotazione  finanziaria  dei  servizi
delle   unita'    sanitarie    locali    adibiti    alle    attivita'
tecnico-scientifiche per la protezione ambientale. 
    Il comma 2 del richiamato art. 3 prevede, poi,  che  "Le  Agenzie
sono istituite senza oneri aggiuntivi per  le  regioni,  utilizzando,
oltre al personale di cui al comma  1,  personale  gia'  in  organico
presso di esse  o  presso  enti  finanziati  con  risorse  regionali.
Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali,  i  relativi
oneri e i trasferimenti destinati agli enti  finanziati  con  risorse
regionali da cui provenga il personale dell' Agenzia" . 
    Sostanzialmente alle  nuove  Agenzie  sono  state  attribuite  le
competenze ambientali in materia di vigilanza e controllo ambientali,
gia' esercitate tramite i Presidi Multizonali  di  Prevenzione  (PMP)
delle Unita' Sanitarie Locali. 
    Da ultimo e' intervenuta, in materia, la  legge  n.  132  del  28
giugno  2016  (Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
protezione dell' ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale). 
    Per quanto riguarda la Sicilia,  l'Agenzia  Regionale  Protezione
Ambiente (ARPA) e' stata istituita con legge regionale  n.  6  del  3
maggio 2001 (Disposizioni programmatiche e finanziarie  per  l'  anno
2001), la quale all'art. 90, I c., dispone  che:  "Per  l'  esercizio
delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di  cui
al  decreto-legge  4  dicembre   1993,   n.   496,   convertito   con
modificazioni dalla  legge  21  gennaio  1994,  n.  61  e  successive
modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel  rispetto  del  decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e' istituita l'  Agenzia  regionale  per  la  protezione
dell' ambiente in sigla (A.R.P.A) ente strumentale della Regione e di
seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo" .  Il  comma  2  di
detto art. 90 ha riconosciuto all'Agenzia la  personalita'  giuridica
pubblica, l'autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile
ed  ha  attribuito  la  vigilanza   all'Assessorato   regionale   del
territorio  e  dell'ambiente,  dal  quale  promanano  gli   indirizzi
programmatici. Per gli aspetti finanziari il comma 10 dell'  art.  90
cit. dispone, infine, che "  salvo  quanto  previsto  dal  successivo
comma 11, al fine di far fronte agli oneri  derivanti  dal  passaggio
del personale dei laboratori di igiene  e  profilassi  e  agli  oneri
inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in  uso
all'Agenzia, con decreto del Presidente della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore regionale per la sanita', sentito l'Assessore  per  il
territorio  e  l'ambiente,  vengono  stabiliti  i  parametri  per  la
definizione della quota di fondo  sanitario  regionale  da  destinare
all'ARPA Sicilia." 
    Il Legislatore regionale e', quindi,  nuovamente  intervenuto  in
materia, con legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 (art. 58)  e  con
legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017 (art 54), come  di  seguito
illustrate. 
    L'art. 58, comma 2, della legge regionale 7  maggio  2015,  n.  9
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.  Legge  di
stabilita'  regionale)  relativamente  alle  risorse  finanziarie  da
destinare all'Agenzia, ha modificato  l'originaria  formulazione  del
comma 10 dell'art. 90 della 1.r.  3  maggio  2001,  n.6  e  assegnato
all'Arpa una quota di finanziamento ordinario annuale  delle  risorse
del fondo sanitario, determinato nell'importo di 29 milioni  di  euro
(da  iscrivere  sul  capitolo  di  bilancio  413372),  "per  svolgere
attivita' tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie". 
    Quindi,  la  legge  regionale  n.  16  dell'11  agosto   2017   (
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017), all'  art.
54, rubricato "Qualificazione ARPA", ha disposto che "All'articolo 90
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono  aggiunti  i  seguenti
commi: "2-ter. L'Agenzia e' definita e  qualificata  quale  ente  del
settore sanitario di cui al  comma  3  dell'articolo  4  della  legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25". 
    Tale  ultima  norma,  oggetto  di  impugnazione  da  parte  della
Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   e'   stata   dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con  sentenza  n.  172  del  5
giugno 2018, con riferimento alla dedotta violazione  dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, in materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica. Infatti, il Giudice delle leggi  ha  affermato  che
"l'attribuzione all'ARPA siciliana della natura di ente  del  settore
sanitario da parte  della  norma  impugnata  viola  il  principio  di
contenimento della spesa pubblica sanitaria, da  ritenersi  principio
di coordinamento della finanza pubblica, sulla base  di  quanto  gia'
rilevato, in  molteplici  occasioni,  da  questa  Corte  (ex  multis,
sentenze n. 203 del 2008 e n. 193 del 2007)",  precisando  che  "  le
funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a
funzioni sanitarie stricto sensu e che, anche alla luce dei  principi
posti dalla recente legge 28 giugno 2016,  n.  132  (Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale),
il sistema di finanziamento, di qualificazione e di  controllo  delle
agenzie ambientali deve considerarsi nettamente  distinto  da  quello
degli enti del settore sanitario". 
  3. Gli  accertamenti  sul  finanziamento  dell'ARPA  nell'esercizio
finanziario 2020. 
    In merito ai fondi destinati all'Agenzia Regionale per l'Ambiente
(ARPA), impegnati sul capitolo di spesa 413372 ai sensi dell'art. 90,
comma 10, della legge 3 maggio 2001, n. 6, come modificato  dall'art.
58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,  che  prevede
espressamente la destinazione annuale di una quota del FSR, pari a 29
milioni di euro, al fine di  far  fronte  agli  oneri  derivanti  dal
passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e  agli
oneri inerenti alle spese di funzionamento e di manutenzione dei beni
in uso all'Agenzia stessa, con circolare n. 13 del 13/09/2021 (avente
ad oggetto Bilancio di previsione per  il  triennio  2022  -  2024  e
disegno di legge di stabilita'  regionale),  la  Ragioneria  Generale
della Regione, tenuto conto della irregolarita' della spesa  rilevata
da queste Sezioni  Riunite  in  sede  di  giudizio  di  Parifica  del
Rendiconto generale della  Regione  Siciliana  per  l'anno  2019  "in
assenza di una qualsivoglia precisa  destinazione  delle  stesse  per
specifiche finalita' afferenti all'erogazione dei LEA",  ha  disposto
che "le previsioni  di  bilancio  2022-2024  dell'Assessorato  Salute
dovranno  tener  conto  dell'entita'  della  somma  eventualmente  da
destinare  alle  attivita'  dell'ARPA  riconducibile  ai  LEA   dando
evidenza  della  quantificazione  dell'importo   e   della   relativa
motivazione in una  apposita  e  dettagliata  relazione.  L'eventuale
differenza rispetto  all'importo  di  29  mln  previsti  dall'attuale
normativa - nell'ipotesi  che  venisse  confermato  dal  nuovo  testo
normativo che dovra' autorizzare la spesa e individuarne la copertura
finanziaria - verra' posta a carico dei fondi ordinari della  Regione
in un capitolo di nuova istituzione." 
    Con nota prot. n 76/2022, queste Sezioni riunite,  quindi,  hanno
inoltrato apposita richiesta istruttoria sul punto. 
    Nel riscontro pervenuto con nota prot. n. 74820/2022  la  Regione
siciliana ha  dichiarato  l'insussistenza  di  proposte  di  modifica
normativa in itinere e che in sede di predisposizione del Bilancio di
previsione, il Dipartimento Pianificazione Strategica (nota prot.  n.
47365 del 27/10/2021 - Allegato  B11)  ha  posto  a  carico  del  FSR
l'onere dell'ARPA, per euro 29 mln, fino all'esercizio 2022. 
    In sede di relazione per il contraddittorio, pertanto,  e'  stato
rilevato che tali  risorse  afferenti  al  FSR,  in  assenza  di  una
qualsivoglia  precisa  destinazione  delle  stesse   per   specifiche
finalita' afferenti all'erogazione dei LEA, risultano  irregolarmente
assegnate ed erogate per finalita' extra sanitarie, con  la  ritenuta
violazione dell'art.  117  Costituzione.  Peraltro,  da  accertamenti
effettuati in sede istruttoria, e  come  gia'  rilevato  in  sede  di
giudizio di parificazione  sul  Rendiconto  dell'esercizio  2019,  e'
stato  rilevato  che  i  contributi  a  valere  sul  Fondo  sanitario
regionale rappresentano  oltre  1'80%  del  valore  della  produzione
dell'ente. Infatti, il bilancio d'esercizio 2020 dell'ARPA,  adottato
con D.D.G.  261  del  30  giugno  2021,  evidenzia  un  valore  della
produzione  pari  a €  35.193.238,00,  di  cui  33,76  milioni   sono
costituiti da contributi in  conto  esercizio.  L'Ente  ha,  inoltre,
chiuso il bilancio d'esercizio 2020 con un utile di €  4.720.508,  00
da portare a nuovo. L'Amministrazione regionale, nelle memorie per il
contraddittorio, confermate in camera di  consiglio  nell'udienza  di
c.d. "pre-parifica", ha dedotto sulla genesi  delle  Agenzie  per  la
protezione ambiente e sulla relativa normativa. 
    Circa  il  finanziamento  a   carico   del   SSR,   la   medesima
amministrazione ha prodotto un prospetto  relativo  ai  finanziamenti
delle diverse Agenzie regionali e, con riferimento ad  ARPA  Sicilia,
un prospetto nel quale l'intero ammontare del  finanziamento  ARPA  a
carico del Fondo Sanitario e'  asseritamente  ricondotto  nell'ambito
dell'erogazione dei LEA. 
    Nel corso del giudizio di parificazione e  su  sollecitazione  di
queste Sezioni Riunite,  l'Amministrazione  regionale  ha  illustrato
che, in applicazione del  citato  art.  90,  comma  10,  della  legge
regionale n. 6  del  2001,  con  cadenza  annuale  e'  effettuato  un
trasferimento di euro 29 milioni  dal  bilancio  regionale  a  quello
dell'ARPA Sicilia  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo
Sanitario Regionale, in  assenza,  da  un  lato,  di  una  preventiva
attivita' di programmazione circa le prestazioni che dovranno  essere
rese  dall'Agenzia  nell'ambito  dei  LEA  durante   l'esercizio   e,
dall'altro lato, di  una  successiva  rendicontazione  dell'effettivo
impiego delle risorse nell'erogazione di servizi sanitari, fondata su
processi di rilevazione economica dei fatti di gestione improntati ai
criteri della contabilita' analitica. E cio' in ragione della carenza
di una prescrizione che,  nell'ambito  dell'enunciato  normativo  che
dispone le modalita' di finanziamento  dell'ARPA  Sicilia,  ponga  un
collegamento immediato e vincolante tra il quantum del  trasferimento
ricevuto e l'erogazione di prestazioni di natura sanitaria  afferenti
ai LEA. 
 
                               Diritto 
 
  1.  La  legittimazione  a  sollevare  questione   di   legittimita'
costituzionale. 
    La legittimazione ad adire la Corte costituzionale da parte delle
Sezioni Riunite e delle Sezioni Regionali di  Controllo  della  Corte
dei conti, in  sede  di  giudizio  di  parificazione  del  rendiconto
generale delle Regioni, e' riconosciuta dalla  Corte  costituzionale,
la cui giurisprudenza  afferma  tale  legittimazione  avverso:  "  le
disposizioni di legge che  determinano,  nell'articolazione  e  nella
gestione del bilancio stesso, effetti  non  consentiti  dai  principi
posti a tutela degli equilibri economico-finanziari" e da  tutti  gli
"altri precetti costituzionali, che  custodiscono  la  sana  gestione
finanziaria ( ex plurimis, sentenze n. 213 del  2008  e  n.  214  del
1995)" ( sentenza n. 146/2019, ed ancora sentenze 138  del  2019,  n.
196 del 2018, n. 89 del 2017, n. 181 del 2015). 
    Nella  parifica  del  rendiconto  regionale  "la  situazione  e',
dunque, analoga a  quella  in  cui  si  trova  un  qualsiasi  Giudice
(ordinario o speciale), allorche' procede a raffrontare i fatti e gli
atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono" (sentenza
n.  226  del  1976).  Pertanto,  pur  non  essendo  un   procedimento
giurisdizionale in senso stretto, "ai limitati fini dell'art. 1 della
legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del  1953,
la [parifica della] Corte dei conti  e',  sotto  molteplici  aspetti,
analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che  assimilabile  a
quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformita' degli
atti che ne formano oggetto alle  norme  del  diritto  oggettivo,  ad
esclusione  di  qualsiasi  apprezzamento  che  non  sia   di   ordine
strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti
e' un controllo esterno,  rigorosamente  neutrale  e  disinteressato,
volto  unicamente  a  garantire  la  legalita'  degli  atti  ad  essa
sottoposti, e cioe'  preordinato  a  tutela  del  diritto  oggettivo"
(sentenza n. 181/2015) 
    Con particolare riferimento alle Sezioni riunite per  la  Regione
siciliana, la legittimazione a sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale, ai sensi dell'art. 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,
nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della
Regione siciliana , e' stata riconosciuta con  sentenza  n.  121  del
1966. 
  2. La norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale. 
    La norma che il Collegio ritiene necessario sottoporre al  vaglio
di costituzionalita' e' l'art. 90  della  legge  regionale  3  maggio
2001, n. 6, comma 10, come sostituito dall'art. 58,  comma  2,  della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 il cui testo recita: « Al fine di
far fronte agli oneri  derivanti  dal  passaggio  del  personale  dai
laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le  spese  di
funzionamento e di manutenzione dei beni in uso  all'  Agenzia,  alla
stessa e' assegnata una  quota  di  finanziamento  ordinario  annuale
delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni  di  euro
per svolgere le  attivita'  tecniche  istituzionali  e  di  controllo
obbligatorie per gli anni 2016 e per quelli successivi,  nonche'  una
quota di finanziamento annuale  delle  risorse  del  Fondo  sanitario
regionale proporzionale al piano della perfomance da  negoziare  anno
per anno con l'Assessorato regionale della salute». 
    La  norma  consente  di  finanziare  con  le  risorse  del  fondo
sanitario, le spese di funzionamento  dell'ARPA  Sicilia,  assegnando
una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del  fondo
sanitario,  determinato  nell'importo  di  29  milioni  di  euro  (da
iscrivere sul capitolo di bilancio 413372), senza  alcun  riferimento
diretto e letterale, oppure  indiretto  e  implicito,  a  prestazioni
rientranti nei LEA. 
    2.1 Detta norma innova l'assetto contabile del bilancio regionale
attraverso l'allocazione della spesa di finanziamento  dell'Arpa,  in
misura fissa e predeterminata, nell'area del  "perimetro  sanitario",
"per far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale  dai
laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le  spese  di
funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'  Agenzia,  (...)
per svolgere le  attivita'  tecniche  istituzionali  e  di  controllo
obbligatorie". In tal modo, qualifica la spesa per  il  finanziamento
dell'Agenzia  alla  stregua  di  una   spesa   «sanitaria»   mediante
inclusione nel perimetro di cui all'art. 20 del  decreto  legislativo
n. 118/2011 e, per altro verso, non ricollega tale quantificazione  a
prestazioni effettivamente afferenti i LEA. 
    Infatti,   la   norma   regionale   prevede   esclusivamente   lo
stanziamento per la spesa di finanziamento a valere sulle risorse del
perimetro sanitario, e non  anche  criteri  di  determinazione  delle
prestazioni afferenti i LEA, con distinzione delle altre  prestazioni
rientranti nei compiti dell'Agenzia e come tale non finanziabili  con
le risorse destinate ai LEA. 
    Ma vi e' di piu', con la successiva legge regionale n. 16 dell'11
agosto 2017,  all'  art.  54,  rubricato  "Qualificazione  ARPA",  il
Legislatore regionale ha attribuito all'ARPA la qualifica di ente del
settore sanitario (di cui al comma  3  dell'articolo  4  della  legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
e di cui alla legge regionale 29  dicembre  2008,  n.  25)  con  cio'
facendo rientrare a tutti gli effetti l'Agenzia nel novero  dell'area
sanitaria. Come gia' anticipato, su detta norma si e' pronunciata  la
Corte costituzionale. 
  3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 5 giugno 2018. 
    A  seguito  dell'impugnazione  da  parte  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri,  il  Giudice  delle   leggi,   dopo   avere
ricostruito  l'assetto  normativo  delle  Agenzie  regionali  per  la
protezione  ambiente,  ha  affermato  che  "l'attribuzione   all'ARPA
siciliana della natura di ente del settore sanitario da  parte  della
norma impugnata  viola  il  principio  di  contenimento  della  spesa
pubblica sanitaria, da ritenersi  principio  di  coordinamento  della
finanza pubblica, sulla base di quanto gia' rilevato,  in  molteplici
occasioni, da questa Corte (ex multis, sentenze n. 203 del 2008 e  n.
193 del 2007)". 
    Ha precisato, quindi, che " Tale conclusione e' avvalorata, da un
lato, dalla considerazione che le funzioni  spettanti  all'ARPA  sono
solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu
e che, anche alla luce dei principi  posti  dalla  recente  legge  28
giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per  la
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per  la
protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento,  di
qualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie   ambientali   deve
considerarsi nettamente distinto da quello  degli  enti  del  settore
sanitario; dall'altro, dal fatto che  la  Regione  Siciliana  risulta
impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e che, quindi,
l'inserimento di un ente, estraneo  alle  prestazioni  di  assistenza
sanitaria, nel novero degli enti di cui al comma 3 dell'art. 4  della
legge reg. Siciliana n. 6 del 2009 e di cui alla legge reg. Siciliana
n. 25  del  2008,  implicando  l'assunzione  a  carico  del  bilancio
regionale di oneri aggiuntivi  in  contrasto  con  gli  obiettivi  di
risanamento del Piano di rientro, viola il principio di  contenimento
della spesa pubblica  sanitaria,  quale  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica e, in definitiva,  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost.  Tale   conclusione   risulta,   inoltre,   convalidata   dalla
circostanza che la  materia  dell'assistenza  sanitaria  rientra  tra
quelle contemplate dall'art. 17  dello  statuto  siciliano,  rispetto
alle  quali  la  Regione  puo'  esercitare  la   propria   competenza
legislativa solo nei limiti dei principi e degli  interessi  generali
cui si informa la legislazione statale". 
    Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 172 del 2018, queste Sezioni riunite ritengono sussistere
dubbi di legittimita' costituzionale della norma che imputa  all'area
del perimetro sanitario, di cui all'art. 20 del  decreto  legislativo
n. 118 del 2011,  il  finanziamento  dell'ARPA,  in  misura  fissa  e
predeterminata che, nel bilancio d'esercizio 2020, e' pari  all'80  %
del valore della produzione dell'ente. 
    Come in precedenza osservato, in applicazione del citato art. 90,
comma 10, della legge regionale n. 6 del 2001, con cadenza annuale e'
effettuato un trasferimento di euro 29 milioni dal bilancio regionale
a quello dell'ARPA Sicilia a valere  sulle  risorse  finanziarie  del
Fondo Sanitario Regionale, in assenza, da un lato, di una  preventiva
attivita' di programmazione circa le prestazioni che dovranno  essere
rese  dall'Agenzia  nell'ambito  dei  LEA  durante   l'esercizio   e,
dall'altro lato, di  una  successiva  rendicontazione  dell'effettivo
impiego delle risorse nell'erogazione di servizi sanitari, fondata su
processi di rilevazione economica dei fatti di gestione improntati ai
criteri della contabilita' analitica. E cio' in ragione della carenza
di una prescrizione che,  nell'ambito  dell'enunciato  normativo  che
dispone le modalita' di finanziamento  dell'ARPA  Sicilia,  ponga  un
collegamento immediato e vincolante tra il quantum del  trasferimento
ricevuto e l'erogazione di prestazioni di natura sanitaria  afferenti
ai LEA. Sul punto in esame si ribadisce che l'ente e' sottoposto alla
vigilanza dell'Assessorato regionale Territorio e  ambiente  "da  cui
promanano gli indirizzi programmatici", senza  alcuna  competenza  in
materia sanitaria. 
  4. L'art. 20 del decreto legislativo  n.  118  del  2011:  il  c.d.
«perimetro sanitario». 
    La trasparenza dei conti del  bilancio  sanitario  e'  assicurata
mediante  la  chiara  e  specifica  individuazione,  all'interno  del
bilancio regionale, delle relative entrate e  spese  finalizzate.  Il
principio  che  regola  il  c.d.  «perimetro   sanitario»,   previsto
dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42),
individua una precisa area del bilancio  regionale,  nel  quale  sono
ricomprese le entrate destinate (vincolate)  al  finanziamento  della
spesa sanitaria, la  cui  disciplina  e'  riservata  alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato, in quanto finalizzate a  garantire
l'erogazione dei LEA. 
    A tal fine, l'art. 20, comma  1,  del  D.lgs.  n.  118  del  2011
dispone  che:  "  Nell'ambito  del  bilancio  regionale  le   regioni
garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate  e  delle  uscite
relative al finanziamento del proprio servizio  sanitario  regionale,
al fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate  e
le spese sanitarie iscritte  nel  bilancio  regionale  e  le  risorse
indicate  negli  atti  di  determinazione  del  fabbisogno  sanitario
regionale standard e di  individuazione  delle  correlate  fonti'  di
finanziamento, nonche' un' agevole verifica delle  ulteriori  risorse
rese disponibili dalle regioni  per  il  finanziamento  del  medesimo
servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso" . 
    Ai sensi dell'art. 39, comma 13,  D.lgs.  n.  118  del  2011,  il
prospetto contenente le previsioni di entrata e spesa, di  competenza
e di cassa, del perimetro sanitario deve essere allegato al  bilancio
di   previsione,   articolato   in   capitoli,   con   la    relativa
classificazione  di  bilancio.  Il  successivo  art.  63,  comma   4,
parimenti, prescrive l'allegazione al rendiconto. 
    Il citato art 20 del d.lgs. n. 118 del  2011  offre,  dunque,  la
duplice garanzia di consentire alle Regioni di  essere  in  grado  di
assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e  di  rispondere
"in modo trasparente dei risultati della  gestione  sanitaria,  senza
confusione con quella ordinaria". 
    La materia e' stata  oggetto  di  plurime  pronunce  della  Corte
costituzionale, oramai consolidata  in  merito  a  LEA  (sentenze  n.
233/2022, n. 142/2021 e 132/2021  ,  n.  62/2020  e  n.  57/2020,  n.
169/2017 ). 
    Come affermato dalla Corte costituzionale, con  recente  sentenza
n. 233 del 21 novembre 2022, l'art. 20 del decreto legislativo n. 118
del 2011 in materia di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  "  e'
specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica della  stessa
(Trasparenza dei conti sanitari e  finalizzazione  delle  risorse  al
finanziamento dei singoli  servizi  sanitari  regionali),  a  evitare
opacita' contabili e indebite distrazioni dei  fondi  destinati  alla
garanzia dei LEA, ovvero proprio quei fenomeni che hanno concorso  al
determinarsi delle gravissime situazioni prima descritte" . 
    Dopo aver messo in luce come le  prescrizioni  dell'art.  20  del
d.lgs. n. 118 del 2011 si sviluppano  in  attuazione  di  un  preciso
criterio direttivo della legge di delega n.  42  del  2009,  volto  a
prescrivere l'introduzione di classificazioni di  bilancio  connesse,
tra le altre, alle «spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della  Costituzione»  (art.  8,  comma  1,
lettera a, numero 1, della legge n. 42 del 2009), la stessa  sentenza
costituzionale ha affermato che "E' in questo senso che l'art. 20, al
comma  1,  richiede  alle  regioni  di  garantire,  nell'ambito   del
bilancio, «un'esatta perimetrazione  delle  entrate  e  delle  uscite
relative al finanziamento del proprio servizio sanitario  regionale»,
al dichiarato «fine di consentire la confrontabilita'  immediata  fra
le entrate e le spese sanitarie iscritte nel, bilancio regionale e le
risorse indicate negli atti» di programmazione finanziaria sanitaria. 
    Per conseguire tale obiettivo nello stesso comma 1  si  prescrive
l'adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio  che  consenta
di garantire «separata evidenza» delle grandezze  ivi  tipizzate,  la
prima delle quali, nella sezione A) «[e]ntrate» (lettera  a),  indica
il «finanziamento  sanitario  "ordinario  corrente  quale  derivante»
dalle richiamate  fonti  di  programmazione,  cui  corrisponde,  alla
lettera a) della sezione B) «[s]pesa», la «spesa  sanitaria  corrente
per il finanziamento dei LEA [...]». Per il perimetro sanitario cosi'
portato ad evidenza, sono poi  fissate  specifiche  regole  contabili
che, come enuncia il successivo comma  2,  sono  volte  a  «garantire
effettivita' al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria»". 
    Gia' in  precedenza,  peraltro,  la  Corte  costituzionale  aveva
puntualizzato  come  il  citato  art.   20   "stabilisce   condizioni
indefettibili  nella  individuazione  e  allocazione  delle   risorse
inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni»  (sentenza  n.  197
del 2019),  con  «l'impossibilita'  di  destinare  risorse  correnti,
specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei  LEA,  a
spese,  pur  sempre  di  natura  sanitaria,  ma  diverse  da   quelle
quantificate per la copertura di questi ultimi" (sentenza n. 132  del
2021), rimarcando sostanzialmente la netta separazione funzionale tra
le prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni  sanitarie,
al fine di evitare il rischio di distrazione delle somme incluse  nel
perimetro sanitario. 
    Su tale separazione funzionale,  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale (sentenza n. 142 del  2021)  afferma  che  il  sistema
italiano di tutela  della  salute  si  sviluppa  su  due  livelli  di
governo: "quello statale, il quale definisce i livelli essenziali  di
assistenza che il Servizio sanitario nazionale e' tenuto a fornire ai
cittadini  e  l'ammontare  complessivo   delle   risorse   economiche
necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui  pertiene  il
compito di  organizzare  sul  territorio  il  rispettivo  servizio  e
garantire l'erogazione delle prestazioni nel  rispetto  dei  suddetti
LEA. La presenza di  due  livelli  di  governo  rende  necessaria  la
definizione di un sistema di regole che ne disciplini i  rapporti  di
collaborazione, nel rispetto delle  reciproche  competenze.  Cio'  al
fine di realizzare una gestione del sistema  sanitario  efficiente  e
capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con  le
regole di bilancio, le  quali  prevedono  la  separazione  dei  costi
"necessari", inerenti alla prestazione dei  LEA,  dalle  altre  spese
sanitarie, assoggettate  invece  al  principio  della  sostenibilita'
economica (sentenza n. 62 del 2020)". 
    Ed  ancora  che  "L'effettivita'  del  diritto  alla  salute   e'
assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace  erogazione
della prestazione, di guisa che il finanziamento  stesso  costituisce
condizione necessaria, ma non sufficiente, del  corretto  adempimento
del precetto costituzionale. (...) In sostanza, la determinazione, il
finanziamento e l'erogazione dei LEA compongono un sistema articolato
il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei
comportamenti di tutti i  soggetti  coinvolti  nella  sua  attuazione
(sentenza n. 62 del 2020)". 
    Al riguardo, con  altra  pronuncia  la  Corte  costituzionale  ha
affermato che  "la  separazione  e  l'evidenziazione  dei  costi  dei
livelli  essenziali  di  assistenza  devono  essere   simmetricamente
attuate, oltre che  nel  bilancio  dello  Stato,  anche  nei  bilanci
regionali e in quelli delle aziende erogatrici secondo  la  direttiva
contenuta nell'art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009.  Cio'  al
fine di garantire l'effettiva programmabilita' e la  reale  copertura
finanziaria dei servizi, la quale - data la natura  delle  situazioni
da tutelare - deve riguardare non  solo  la  quantita'  ma  anche  la
qualita'  e  la  tempistica  delle   prestazioni   costituzionalmente
necessarie" (sentenza n. 169 del 2017). 
  5. La rilevanza della questione nel presente giudizio. 
    La questione del finanziamento dell'ARPA mediante assegnazione di
quote del Fondo sanitario  ha  rilevanza  nel  presente  giudizio  di
parificazione in forza dell'effetto contabile  prodotto  dalla  norma
regionale censurata, che altera il  risultato  di  amministrazione  -
oggetto principale del sindacato di questo  Giudice-,  in  quanto  e'
fatto gravare sul fondo sanitario  ordinario  il  «costo»  dell'ARPA,
consentendo, per l'effetto, nell'ambito delle regole di cui  all'art.
20 del d.lgs. n. 118 del 2011, di ascrivere le  risorse  del  settore
sanitario a spese -  nella  fattispecie,  gli  «oneri  derivanti  dal
passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e  agli
oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione  dei  beni
in uso all'Agenzia» -  che  il  legislatore  regionale  non  pone  in
rapporto di immediata e diretta destinazione a servizi sanitari. 
    Infatti, la disposizione oggetto di scrutinio,  nel  definire  le
modalita' di  finanziamento  dell'ARPA  Sicilia,  correla  a  entrate
indubbiamente sanitarie, definite in misura fissa  e  predeterminata,
spese di  cui  e'  omessa  qualsivoglia  quantificazione,  dotata  di
certezza contabile, in  collegamento  all'erogazione  di  prestazioni
afferenti ai LEA. 
    L'inserimento nel  perimetro  sanitario,  infatti,  determina,  a
prescindere dalla stretta inerenza ai LEA, un  trattamento  contabile
derogatorio per tutte le spese ivi comprese: infatti, l'art. 1, comma
5, decreto legislativo n. 118/2011 stabilisce che gli enti  coinvolti
nella gestione sanitaria sono soggetti alla disciplina  dedicata  del
Titolo II del decreto legislativo n.  118/2011,  che  si  differenzia
dalla  disciplina   contabile   generale,   presidiata   dalla   c.d.
«competenza finanziaria potenziata». 
    La norma regionale, della cui  costituzionalita'  queste  Sezioni
riunite dubitano, consente, quindi, di espandere illegittimamente, in
violazione  dei  principi  costituzionali  in  materia,  l'area   del
perimetro sanitario, tracciato dalla disciplina  contabile  nazionale
di  cui  all'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,
incidendo, innanzitutto sulle modalita' e quantita' del finanziamento
dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e, quindi,  sul  risultato
di amministrazione. 
    Infatti, la disposizione correla a entrate  certamente  sanitarie
(Fondo sanitario) un finanziamento per competenze dell'ARPA che, alla
luce dei principi enunciati nella richiamata sentenza n. 172 del 2018
"sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto
sensu e che, anche alla luce dei principi posti dalla  recente  legge
28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete  per
la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale), il sistema di  finanziamento,
di qualificazione  e  di  controllo  delle  agenzie  ambientali  deve
considerarsi nettamente distinto da quello  degli  enti  del  settore
sanitario". 
    Per  l'effetto,   quindi,   della   diminuzione   delle   risorse
specificatamente destinate a finanziare i LEA,  risulta  ampliata  la
capacita' di spesa nel settore non sanitario (ordinario) del bilancio
regionale sul quale, di contro, dovrebbe  gravare  la  massima  parte
dell'onere  finanziario  relativo  al  funzionamento  dell'ARPA,  con
conseguente elusione del precetto di cui all'art. 20  del  d.lgs.  n.
118 del 2011 sulla armonizzazione contabile. 
    In  questa  prospettiva,  l'art.  20   e',   infatti,   correlato
all'attuazione all'art. 117 della Costituzione, in quanto  stabilisce
«condizioni indefettibili  nell'individuazione  e  allocazione  delle
risorse inerenti ai livelli essenziali delle  prestazioni»  (sentenza
n. 197/2019). Per tale ragione l'allegato che certifica  i  risultati
del «perimetro sanitario»  costituisce  un  elemento  essenziale  del
«rendiconto  generale»  che,  ai  sensi  dell'art.  63  del   decreto
legislativo n. 118 del 2011 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
n. 174 del 2012, costituisce il mezzo documentale su cui si svolge il
giudizio di parificazione. 
    In conclusione, il giudizio di parificazione non potrebbe  essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' della disposizione censurata, in quanto ove quest'ultima
fosse dichiarata  costituzionalmente  illegittima,  ne  conseguirebbe
l'illegittimita'   delle   spese   concernenti    il    finanziamento
dell'Agenzia  nell'anno  2020  (registrate  sul  capitolo  di   spesa
413372), con la  contestuale  esclusione,  dalle  poste  passive  del
perimetro sanitario dell'esercizio, quantomeno della  parte  di  esse
non effettivamente correlate all'erogazione di prestazioni  afferenti
ai LEA e la conseguente rideterminazione  del  totale  delle  entrate
vincolate rispetto al  totale  delle  spese  legittimamente  in  esso
computabili,  con  effetti  sul  ricalcolo  in  aumento  della  parte
vincolata del risultato di amministrazione, ai  sensi  dell'art.  42,
comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 (sul punto, Corte costituzionale,
sentenza n. 233 del 2022, punto 4.1 del considerato in diritto). 
    Pertanto, la rimozione  dall'ordinamento  giuridico  della  norma
della cui legittimita' costituzionale si  dubita,  e  di  cui  queste
Sezioni riunite devono fare applicazione ai fini  degli  accertamenti
oggetto del presente giudizio, rileva, nell'ipotesi  di  accoglimento
della presente questione, sotto il profilo del percorso argomentativo
idoneo a sostenere la decisione del processo principale in termini di
parifica/non parifica di singole partizioni del documento  consuntivo
in esame (sul punto, Corte costituzionale, sentenza n.  215  de12021,
punto 5.1. del considerato in diritto). 
  6. La non manifesta infondatezza della questione. 
    La previsione contenuta nella norma censurata integra, ad  avviso
di  questo  Giudice,  la  violazione  del  principio   generale   del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Costituzione, mediante l'inserimento, nel perimetro sanitario,
di una spesa estranea a tale ambito,  almeno  nella  maggiore  parte,
come gia'  affermato  dalla  Corte  costituzionale  nella  richiamata
sentenza n. 172 del 2018. 
    La Consulta ha, altresi', precisato in  detta  sentenza  che  "la
materia dell'assistenza  sanitaria  rientra  tra  quelle  contemplate
dall'art. 17 dello statuto siciliano, rispetto alle quali la  Regione
puo' esercitare la propria competenza legislativa solo nei limiti dei
principi e degli interessi generali cui si  informa  la  legislazione
statale" . 
    Ne', alla luce dei principi posti dalla richiamata  sentenza,  e'
possibile procedere, a diversa  interpretazione  giacche'  il  chiaro
dettato normativo, oggetto di censura, si  pone  in  antitesi  con  i
principi formulati dal Giudice delle leggi laddove afferma che  "  il
sistema di finanziamento, di  qualificazione  e  di  controllo  delle
agenzie ambientali deve considerarsi nettamente  distinto  da  quello
degli enti del settore sanitario". 
    Peraltro,  come  evidenziato  dalla  Corte  costituzionale  nella
richiamata sentenza n. 172 del 2018 " la  Regione  Siciliana  risulta
impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e (..) quindi,
l'inserimento di un ente, estraneo  alle  prestazioni  di  assistenza
sanitaria, nel novero degli enti di cui al comma 3 dell'art. 4  della
legge reg. Siciliana n. 6 del 2009 e di cui alla legge reg. Siciliana
n. 25  del  2008,  implicando  l'assunzione  a  carico  del  bilancio
regionale di oneri aggiuntivi  in  contrasto  con  gli  obiettivi  di
risanamento del Piano di rientro, viola il principio di  contenimento
della spesa pubblica  sanitaria,  quale  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica". Cio' aggrava ulteriormente lo squilibrio  di
bilancio  dell'area  sanitaria,  impegnata  in   una   procedura   di
risanamento che esclude la possibilita' di ascrivere a  detto  ambito
spese ulteriori rispetto alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  di
assistenza. 
    La Regione siciliana si trova, infatti, nella fase di rientro dal
deficit sanitario (in particolare, nell'esercizio  finanziario  2020,
risulta impegnata nel Piano Operativo 2019- 2021) ed e' precluso alla
Regione  e  agli  enti,  finanziati  per  assicurare  le  prestazioni
sanitarie sul territorio di  riferimento,  di  deliberare  spese  per
l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali. 
    Come ribadito dalla Corte costituzionale, la disciplina dei piani
di rientro dai deficit sanitari e' riconducibile a un duplice  ambito
di potesta' legislativa concorrente, ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Costituzione, concernente le materie della tutela della salute
e  del  coordinamento  della  finanza  pubblica.  A  piena   garanzia
dell'erogazione dei LEA, dall'integrazione tra le due  materie  sopra
richiamate, deriva che nelle Regioni soggette ai piani di rientro non
possono essere previste spese ulteriori rispetto a quelle inerenti ai
livelli essenziali (sentenza n. 142 del 2021; n. 163 del  2011  e  n.
193 del 2007). 
    Nell'opinione di  questo  Giudice,  la  disposizione  oggetto  di
scrutinio, altresi', si pone in contrasto: a) con l'art. 117, secondo
comma, lett. e), Cost., in  materia  di  armonizzazione  dei  bilanci
pubblici, di cui costituisce parametro interposto il citato  art.  20
del decreto legislativo n. 118 del 2011, che definisce il trattamento
contabile  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  dei  singoli
servizi sanitari regionali; b) con gli artt. 81, 97, primo  comma,  e
119, primo comma, Cost. disciplinanti  il  principio  dell'equilibrio
dei bilanci pubblici. 
    Quanto alla violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lett.  e),
Cost., come ampiamente  argomentato  in  precedenza,  la  consolidata
giurisprudenza costituzionale, formatasi anche su altre  norme  della
legislazione della Regione siciliana (cfr. specialmente, sentenza  n.
233 del 2022), ha affermato che la  disciplina  concernente  il  c.d.
«perimetro sanitario» stabilisce le condizioni, non derogabili  dalla
legislazione regionale, per l'individuazione  e  l'allocazione  delle
risorse destinate a garantire i livelli essenziali delle  prestazioni
(sentenza n. 197 del  2019),  da  cui  discende  l'impossibilita'  di
destinare risorse correnti, specificamente allocate in  bilancio  per
il finanziamento dei LEA, a spese diverse da quelle quantificate  per
la copertura di questi ultimi (sentenza n. 132 del 2021). 
    La norma regionale in esame, invece, non pone in  alcun  rapporto
di  immediata  e  diretta  destinazione  all'erogazione  di   servizi
sanitari afferenti ai  LEA  il  trasferimento  di  risorse  dal  FSR,
alterando cosi' la struttura del perimetro sanitario  prescritto  dal
citato art. 20 la cui finalita' di armonizzazione  contabile  risulta
chiaramente elusa. 
    Sotto il profilo della  violazione  del  precetto  costituzionale
dell'equilibrio di bilancio (artt. 81, 97, primo comma, e 119,  primo
comma, Cost.), deve  essere  considerato  che,  attraverso  la  norma
censurata, la Regione realizza  un'operazione  che,  a  fronte  della
diminuzione delle risorse per i LEA, amplia la capacita' di spesa nel
settore non sanitario, cioe' ordinario, del bilancio  regionale,  sul
quale - sul piano degli effetti sostanziali - non vengono  a  gravare
gli oneri delle spese  derivanti  dal  passaggio  del  personale  dai
laboratori  di  igiene  e  profilassi  e  inerenti  alle   spese   di
funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia stessa. 
  7.   La   carenza    dei    presupposti    per    l'interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    Per le ragioni indicate, il chiaro tenore letterale del  precetto
normativo   della   cui   legittimita'   si   dubita   non   consente
un'interpretazione  compatibile  con  il  quadro  costituzionale   di
riferimento: l'art. 90, comma 10, della  legge  regionale  n.  6  del
2001,  infatti,  nel  disciplinare  le  modalita'  di   finanziamento
dell'ARPA Sicilia a carico del  FSR.,  non  opera  alcun  riferimento
all'erogazione di prestazioni di natura sanitaria afferenti ai LEA. 
    Peraltro, non contiene una previsione che subordini la misura del
trasferimento,  da  un  lato,  ad   una   preventiva   attivita'   di
programmazione  circa  le  prestazioni  che  dovranno   essere   rese
dall'Agenzia nell'ambito dei LEA durante l'esercizio  e,  dall'altro,
ad  una  successiva  rendicontazione  dell'effettivo  impiego   delle
risorse destinate all'erogazione  di  servizi  sanitari,  fondata  su
processi di rilevazione economica dei fatti di gestione improntati ai
criteri della contabilita' analitica. 
    Sul punto in esame, non appare superfluo rilevare che  nonostante
lo sforzo ermeneutico operato  sin  dalla  fase  del  contraddittorio
preliminare al giudizio di parificazione, il Collegio  delle  Sezioni
Riunite non ha  trovato  alcuna  soluzione  interpretativa  idonea  a
correlare la quota di finanziamento ordinario annuale  delle  risorse
del fondo sanitario, determinato nell'importo di 29 milioni di euro e
iscritto nel capitolo di  bilancio  413372,  allo  svolgimento  delle
prestazioni rientranti nei LEA,  in  difetto  di  espressi  parametri
normativi di natura vincolante, che consentano  di  individuare  tale
correlazione imperativa da ricondurre alla definizione del  perimetro
finanziario della spesa sanitaria. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Visti l'art. 134 Cost., l'art. 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,
solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   90
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente),
comma 10, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 ( Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno  2001),  come  sostituito
dall'art.  58  (Misure  in  materia  di   assetto   organizzativo   e
finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione  dell'ambiente),
comma 2, della  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9  (Legge  di
stabilita' regionale), in  riferimento  alle  seguenti  disposizioni:
art. 117, terzo comma; art. 117, secondo comma, lett. e);  arti.  81,
97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione. 
    Sospende il giudizio sulla parifica del Rendiconto generale della
Regione siciliana dell'esercizio 2020 
    Dispone: 
        la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per
l'esame della questione; 
        la notifica della presente ordinanza, a cura del Servizio  di
supporto della Sezione, ai sensi dell'art. 23,  ultimo  comma,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, al Presidente della Regione siciliana, al
Presidente  titolare  della  Procura  generale  presso   la   Sezione
Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, nella qualita' di
parti del presente giudizio,  nonche'  al  Presidente  dell'Assemblea
regionale Siciliana e al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
    Dispone,  altresi',  che  l'ordinanza  sia  comunicata  anche  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del  giorno  3
dicembre 2022, con dispositivo letto in pubblica udienza. 
 
                        Il Presidente: Pilato 
 
 
                               I magistrati estensori: La Porta - Mio