N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2023
Ordinanza del 7 febbraio 2023 della Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione Siciliana nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Modalita' di finanziamento - Assegnazione di una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale. - Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), art. 90, comma 10, come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale).(GU n.15 del 12-4-2023 )
LA CORTE DEI CONTI sezioni riunite per la regione siciliana Nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2022 composta dai Magistrati: Salvatore Pilato - Presidente Sezione di controllo; Giuseppe Aloisio - Presidente Sezione Giurisdizionale d'Appello; Vincenzo Lo Presti - Presidente Sezione Giurisdizionale; Adriana La Porta - Consigliere relatore; Guido Petrigni - Consigliere; Giuseppe Colavecchio - Consigliere; Alessandro Sperandeo - Consigliere; Francesco Antonino Cancilla - Consigliere; Tatiana Calvitto - Primo Referendario; Antonio Tea - Referendario; Gaspare Rappa - Referendario; Antonino Catanzaro - Referendario; Massimo Giuseppe Urso - Referendario; Emanuele Mio - Referendario relatore. nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020; Visti gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 103, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione; Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli artt. 39, 40 e 41; Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), a norma del quale «[l]e Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformita' degli articoli 40 e 41 del citato testo unico»; Visto l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale); Visto l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), concernente Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Visto l'art. 11 (Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio) della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3; Viste le deliberazioni n. 462 del 19 novembre 2021 e n. 600 del 29 dicembre 2021, con cui la Giunta della Regione Siciliana ha, rispettivamente, approvato e rettificato il Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020; Viste le note di trasmissione del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione siciliana n. 146170 del 2 dicembre 2021 (prot. n. 272 del 2 dicembre 2021) e n. 1739 del 10 gennaio 2022 (prot. n. 2 dell'11 gennaio 2022); Vista la deliberazione n. 7/2021/SSRR/INPR del 17 dicembre 2021 con la quale le Sezioni Riunite per la Regione siciliana hanno approvato il programma di lavoro per la decisione e la relazione sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l'anno finanziario 2020; Vista l'ordinanza n. 1/SSRR/2022/QMIG di queste Sezioni riunite, in data 22 febbraio 2022, di rimessione di questioni di massima relative allo svolgimento del giudizio di parificazione; Vista la deliberazione n. 5/2022/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo, depositata in data 14 aprile 2022, concernente la risoluzione delle questioni di massima; Vista la deliberazione n. 113/2022/GEST del 30 giugno 2022 della Sezione di controllo per la Regione siciliana di approvazione degli esiti della verifica del Rendiconto generale per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655; Viste le ordinanze presidenziali n. 7/ 2022/SSRR/PARI del 17 ottobre 2022 e n. 8/ 2022/SSRR/PARI del 31 ottobre 2022, rispettivamente di trasmissione delle bozze di relazione all'esito dell'attivita' istruttoria e di convocazione dell'adunanza in camera di consiglio del 21 novembre 2022 per lo svolgimento del contradditorio con le parti del giudizio; Vista in particolare la relazione istruttoria prot. 7/ 2022/ORD/SSRR/ dei Magistrati relatori Adriana La Porta ed Emanuele Mio, sulla gestione della spesa sanitaria che comprende il finanziamento annuale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Sicilia) a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale; Viste le memorie depositate dall'Amministrazione regionale con note n. 122080 del 10 novembre 2022 (prot. n. 224 dell'11 novembre 2022), n. 123986 del 15 novembre 2022 (prot. n. 225 del 15 novembre 2022), n. 126803 del 18 novembre 2022 (prot. n. 228 del 18 novembre 2022), n. 131316 del 25 novembre 2022 (prot. n. 234 del 25 novembre 2022) e n. 135416 del 1° dicembre 2022 (prot n. 239 del 1° dicembre 2022); Vista la requisitoria del Pubblico Ministero (prot. n. 238 del 28 novembre 2022), recante le richieste conclusive per la dichiarazione di parifica del Conto del bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, con le eccezioni specificamente individuate, e per la dichiarazione di non parifica dello Stato patrimoniale e del Conto economico, nonche' di rimessione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, co 2, della legge regionale n. 9 del 2015; Uditi nella pubblica udienza del 3 dicembre 2022: i magistrati relatori, Tatiana Calvitto e Massimo Giuseppe Urso, il Pubblico Ministero nella persona del Presidente titolare della Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, Maria Rachele Anita Aronica, ha emesso la seguente ordinanza; Ritenuto in Fatto 1. Svolgimento del giudizio. Il Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, dopo essere stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 462 del 19 novembre 2021 e rettificato in alcuni allegati con la successiva deliberazione n. 600 del 29 dicembre 2021, e' stato presentato a queste Sezioni riunite in data 2 dicembre 2021, ai fini dello svolgimento delle funzioni disciplinate dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), a norma del quale «Le Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformita' degli articoli 40 e 41 del citato testo unico» (ossia, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti). A seguito del deposito del documento consuntivo, queste Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana, con deliberazione n. 7/ 2021/SSRR/PARI del 17 dicembre 2021, hanno approvato il programma di lavoro per la decisione e la relazione finale, in conformita' alle deliberazioni interpretative e di orientamento consolidate sui criteri e sulle modalita' procedimentali e processuali del giudizio di parificazione regionale (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR, Prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 7/SSRRCC/QMIG/13, sugli specifici profili procedimentali del giudizio di parifica; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR, Linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione; indirizzo di coordinamento della Procura generale, PG CdC IC/5 del 29 maggio 2014). All'esito delle camere di consiglio svoltesi in data 3 dicembre, 7 dicembre, 13 dicembre, 23 dicembre 2021, 14 gennaio e 21 gennaio 2022, queste Sezioni riunite, previo contraddittorio preliminare con le parti esperito nell'udienza in camera di consiglio del 2 febbraio 2022 (Regione Siciliana e Ufficio di Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana), hanno ravvisato la ricorrenza dei presupposti per sollevare alcune questioni di massima contraddistinte da particolare complessita' e rilevanza e, pertanto, con l'ordinanza n. 1/2022/QMIG, hanno deliberato di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunita' di deferire alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, o alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, la risoluzione di alcuni quesiti di carattere processuale. Le questioni di massima sono state risolte dalle Sezioni riunite in sede di controllo, a norma del citato art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, con la deliberazione n. 5/ 2022/ QMIG, depositata i1 14 aprile 2022. Preso atto dei principi di diritto ivi enunciati, queste Sezioni riunite hanno avviato le attivita' istruttorie successivamente al decreto del suo Presidente n. 5 del 10 maggio 2022. All'esito delle camere di consiglio del 10 e 11 ottobre 2022, con le ordinanze presidenziali n. 7/2022/SSRR/PARI del 17 ottobre 2022 e n. 8/2022/SSRR/PARI del 31 ottobre 2022, queste Sezioni riunite hanno, rispettivamente, trasmesso le bozze di relazione conseguenti allo svolgimento delle attivita' istruttorie e hanno convocato l'adunanza in camera di consiglio del 21 novembre 2022 per lo svolgimento del contradditorio con le parti del giudizio (c.d. udienza di pre-parifica). A tal fine, l'Amministrazione regionale ha depositato memorie con note n. 122080 del 10 novembre 2022 (prot. n. 224 del 11 novembre 2022), n. 123986 del 15 novembre 2022 (prot. n. 225 del 15 novembre 2022) e n. 126803 del 18 novembre 2022 (prot. n. 228 del 18 novembre 2022). In data 3 dicembre 2022 e' stata celebrata l'udienza pubblica, preliminarmente alla quale sono state acquisite: le ulteriori memorie dell'Amministrazione regionale n. 131316 del 25 novembre 2022 (prot. n. 234 del 25 novembre 2022) e n. 135416 del 1° dicembre 2022 (prot. n. 239 del 1° dicembre 2022); la requisitoria del Pubblico Ministero (prot. n. 238 del 28 novembre 2022), recante, sul punto tra le altre, anche la richiesta di rimessione della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni concernenti le modalita' di finanziamento dell'ARPA (art. 58, co 2, della legge regionale n. 9 del 2015). Con il dispositivo letto in udienza, al quale ha fatto seguito la decisione n. 2/2022/PARI depositata in data 30 dicembre 2022, queste Sezioni riunite hanno accertato talune specifiche irregolarita' in ordine al Conto del bilancio e al prospetto relativo al Risultato di amministrazione e hanno dichiarato l'irregolarita' dello Stato patrimoniale e del Conto economico. Quanto ai restanti accertamenti, il medesimo Collegio ha, altresi', deciso la sospensione del giudizio per sollevare questione di legittimita' costituzionale oggetto della presente ordinanza, in ordine alla disposizioni di cui all'art. 90 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), comma 10, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come modificato dall'art. 58 (Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilita' regionale), per le spese destinate nell'esercizio 2020 al finanziamento annuale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Sicilia) a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale. Con la medesima decisione, queste Sezioni riunite hanno disposto la sospensione del giudizio anche al fine di sollevare questione di legittimita' costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni: art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo vigente ratione temporis; art. 4 (Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018), comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30; art. 110 (Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33, alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1), commi 3, 6 e 9, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Tale diversa questione e' oggetto di rimessione alla Corte costituzionale con separata e contestuale ordinanza (Sezioni riunite per la Regione siciliana, ordinanza n. 1/ 2023/ PARI). 2. Il quadro normativo di riferimento. Le Agenzie per la protezione dell'ambiente sono state istituite, a livello nazionale, a seguito del referendum del 18 aprile 1993, in esito al quale e' conseguita l'abrogazione delle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che affidavano alle Unita' sanitarie locali i controlli in materia ambientale. Con decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambiente), convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e' stato, quindi, istituito il sistema delle Agenzie regionali. Tale decreto-legge n. 496 del 1993, all'art. 3, prevede l'attribuzione ai nuovi organismi delle funzioni, del personale, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e della dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' tecnico-scientifiche per la protezione ambientale. Il comma 2 del richiamato art. 3 prevede, poi, che "Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale gia' in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell' Agenzia" . Sostanzialmente alle nuove Agenzie sono state attribuite le competenze ambientali in materia di vigilanza e controllo ambientali, gia' esercitate tramite i Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) delle Unita' Sanitarie Locali. Da ultimo e' intervenuta, in materia, la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell' ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Per quanto riguarda la Sicilia, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) e' stata istituita con legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l' anno 2001), la quale all'art. 90, I c., dispone che: "Per l' esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e' istituita l' Agenzia regionale per la protezione dell' ambiente in sigla (A.R.P.A) ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo" . Il comma 2 di detto art. 90 ha riconosciuto all'Agenzia la personalita' giuridica pubblica, l'autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed ha attribuito la vigilanza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal quale promanano gli indirizzi programmatici. Per gli aspetti finanziari il comma 10 dell' art. 90 cit. dispone, infine, che " salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dei laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanita', sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'ARPA Sicilia." Il Legislatore regionale e', quindi, nuovamente intervenuto in materia, con legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 (art. 58) e con legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017 (art 54), come di seguito illustrate. L'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale) relativamente alle risorse finanziarie da destinare all'Agenzia, ha modificato l'originaria formulazione del comma 10 dell'art. 90 della 1.r. 3 maggio 2001, n.6 e assegnato all'Arpa una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del fondo sanitario, determinato nell'importo di 29 milioni di euro (da iscrivere sul capitolo di bilancio 413372), "per svolgere attivita' tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie". Quindi, la legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017 ( Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017), all' art. 54, rubricato "Qualificazione ARPA", ha disposto che "All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi: "2-ter. L'Agenzia e' definita e qualificata quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25". Tale ultima norma, oggetto di impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 172 del 5 giugno 2018, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, il Giudice delle leggi ha affermato che "l'attribuzione all'ARPA siciliana della natura di ente del settore sanitario da parte della norma impugnata viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, da ritenersi principio di coordinamento della finanza pubblica, sulla base di quanto gia' rilevato, in molteplici occasioni, da questa Corte (ex multis, sentenze n. 203 del 2008 e n. 193 del 2007)", precisando che " le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e che, anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario". 3. Gli accertamenti sul finanziamento dell'ARPA nell'esercizio finanziario 2020. In merito ai fondi destinati all'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA), impegnati sul capitolo di spesa 413372 ai sensi dell'art. 90, comma 10, della legge 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede espressamente la destinazione annuale di una quota del FSR, pari a 29 milioni di euro, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti alle spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia stessa, con circolare n. 13 del 13/09/2021 (avente ad oggetto Bilancio di previsione per il triennio 2022 - 2024 e disegno di legge di stabilita' regionale), la Ragioneria Generale della Regione, tenuto conto della irregolarita' della spesa rilevata da queste Sezioni Riunite in sede di giudizio di Parifica del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'anno 2019 "in assenza di una qualsivoglia precisa destinazione delle stesse per specifiche finalita' afferenti all'erogazione dei LEA", ha disposto che "le previsioni di bilancio 2022-2024 dell'Assessorato Salute dovranno tener conto dell'entita' della somma eventualmente da destinare alle attivita' dell'ARPA riconducibile ai LEA dando evidenza della quantificazione dell'importo e della relativa motivazione in una apposita e dettagliata relazione. L'eventuale differenza rispetto all'importo di 29 mln previsti dall'attuale normativa - nell'ipotesi che venisse confermato dal nuovo testo normativo che dovra' autorizzare la spesa e individuarne la copertura finanziaria - verra' posta a carico dei fondi ordinari della Regione in un capitolo di nuova istituzione." Con nota prot. n 76/2022, queste Sezioni riunite, quindi, hanno inoltrato apposita richiesta istruttoria sul punto. Nel riscontro pervenuto con nota prot. n. 74820/2022 la Regione siciliana ha dichiarato l'insussistenza di proposte di modifica normativa in itinere e che in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, il Dipartimento Pianificazione Strategica (nota prot. n. 47365 del 27/10/2021 - Allegato B11) ha posto a carico del FSR l'onere dell'ARPA, per euro 29 mln, fino all'esercizio 2022. In sede di relazione per il contraddittorio, pertanto, e' stato rilevato che tali risorse afferenti al FSR, in assenza di una qualsivoglia precisa destinazione delle stesse per specifiche finalita' afferenti all'erogazione dei LEA, risultano irregolarmente assegnate ed erogate per finalita' extra sanitarie, con la ritenuta violazione dell'art. 117 Costituzione. Peraltro, da accertamenti effettuati in sede istruttoria, e come gia' rilevato in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto dell'esercizio 2019, e' stato rilevato che i contributi a valere sul Fondo sanitario regionale rappresentano oltre 1'80% del valore della produzione dell'ente. Infatti, il bilancio d'esercizio 2020 dell'ARPA, adottato con D.D.G. 261 del 30 giugno 2021, evidenzia un valore della produzione pari a € 35.193.238,00, di cui 33,76 milioni sono costituiti da contributi in conto esercizio. L'Ente ha, inoltre, chiuso il bilancio d'esercizio 2020 con un utile di € 4.720.508, 00 da portare a nuovo. L'Amministrazione regionale, nelle memorie per il contraddittorio, confermate in camera di consiglio nell'udienza di c.d. "pre-parifica", ha dedotto sulla genesi delle Agenzie per la protezione ambiente e sulla relativa normativa. Circa il finanziamento a carico del SSR, la medesima amministrazione ha prodotto un prospetto relativo ai finanziamenti delle diverse Agenzie regionali e, con riferimento ad ARPA Sicilia, un prospetto nel quale l'intero ammontare del finanziamento ARPA a carico del Fondo Sanitario e' asseritamente ricondotto nell'ambito dell'erogazione dei LEA. Nel corso del giudizio di parificazione e su sollecitazione di queste Sezioni Riunite, l'Amministrazione regionale ha illustrato che, in applicazione del citato art. 90, comma 10, della legge regionale n. 6 del 2001, con cadenza annuale e' effettuato un trasferimento di euro 29 milioni dal bilancio regionale a quello dell'ARPA Sicilia a valere sulle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale, in assenza, da un lato, di una preventiva attivita' di programmazione circa le prestazioni che dovranno essere rese dall'Agenzia nell'ambito dei LEA durante l'esercizio e, dall'altro lato, di una successiva rendicontazione dell'effettivo impiego delle risorse nell'erogazione di servizi sanitari, fondata su processi di rilevazione economica dei fatti di gestione improntati ai criteri della contabilita' analitica. E cio' in ragione della carenza di una prescrizione che, nell'ambito dell'enunciato normativo che dispone le modalita' di finanziamento dell'ARPA Sicilia, ponga un collegamento immediato e vincolante tra il quantum del trasferimento ricevuto e l'erogazione di prestazioni di natura sanitaria afferenti ai LEA. Diritto 1. La legittimazione a sollevare questione di legittimita' costituzionale. La legittimazione ad adire la Corte costituzionale da parte delle Sezioni Riunite e delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni, e' riconosciuta dalla Corte costituzionale, la cui giurisprudenza afferma tale legittimazione avverso: " le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari" e da tutti gli "altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria ( ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 214 del 1995)" ( sentenza n. 146/2019, ed ancora sentenze 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 89 del 2017, n. 181 del 2015). Nella parifica del rendiconto regionale "la situazione e', dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi Giudice (ordinario o speciale), allorche' procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono" (sentenza n. 226 del 1976). Pertanto, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, "ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la [parifica della] Corte dei conti e', sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformita' degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti e' un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalita' degli atti ad essa sottoposti, e cioe' preordinato a tutela del diritto oggettivo" (sentenza n. 181/2015) Con particolare riferimento alle Sezioni riunite per la Regione siciliana, la legittimazione a sollevare questione di legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana , e' stata riconosciuta con sentenza n. 121 del 1966. 2. La norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale. La norma che il Collegio ritiene necessario sottoporre al vaglio di costituzionalita' e' l'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, comma 10, come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 il cui testo recita: « Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all' Agenzia, alla stessa e' assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro per svolgere le attivita' tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie per gli anni 2016 e per quelli successivi, nonche' una quota di finanziamento annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della perfomance da negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute». La norma consente di finanziare con le risorse del fondo sanitario, le spese di funzionamento dell'ARPA Sicilia, assegnando una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del fondo sanitario, determinato nell'importo di 29 milioni di euro (da iscrivere sul capitolo di bilancio 413372), senza alcun riferimento diretto e letterale, oppure indiretto e implicito, a prestazioni rientranti nei LEA. 2.1 Detta norma innova l'assetto contabile del bilancio regionale attraverso l'allocazione della spesa di finanziamento dell'Arpa, in misura fissa e predeterminata, nell'area del "perimetro sanitario", "per far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all' Agenzia, (...) per svolgere le attivita' tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie". In tal modo, qualifica la spesa per il finanziamento dell'Agenzia alla stregua di una spesa «sanitaria» mediante inclusione nel perimetro di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e, per altro verso, non ricollega tale quantificazione a prestazioni effettivamente afferenti i LEA. Infatti, la norma regionale prevede esclusivamente lo stanziamento per la spesa di finanziamento a valere sulle risorse del perimetro sanitario, e non anche criteri di determinazione delle prestazioni afferenti i LEA, con distinzione delle altre prestazioni rientranti nei compiti dell'Agenzia e come tale non finanziabili con le risorse destinate ai LEA. Ma vi e' di piu', con la successiva legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017, all' art. 54, rubricato "Qualificazione ARPA", il Legislatore regionale ha attribuito all'ARPA la qualifica di ente del settore sanitario (di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25) con cio' facendo rientrare a tutti gli effetti l'Agenzia nel novero dell'area sanitaria. Come gia' anticipato, su detta norma si e' pronunciata la Corte costituzionale. 3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 5 giugno 2018. A seguito dell'impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Giudice delle leggi, dopo avere ricostruito l'assetto normativo delle Agenzie regionali per la protezione ambiente, ha affermato che "l'attribuzione all'ARPA siciliana della natura di ente del settore sanitario da parte della norma impugnata viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, da ritenersi principio di coordinamento della finanza pubblica, sulla base di quanto gia' rilevato, in molteplici occasioni, da questa Corte (ex multis, sentenze n. 203 del 2008 e n. 193 del 2007)". Ha precisato, quindi, che " Tale conclusione e' avvalorata, da un lato, dalla considerazione che le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e che, anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario; dall'altro, dal fatto che la Regione Siciliana risulta impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e che, quindi, l'inserimento di un ente, estraneo alle prestazioni di assistenza sanitaria, nel novero degli enti di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2009 e di cui alla legge reg. Siciliana n. 25 del 2008, implicando l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, Cost. Tale conclusione risulta, inoltre, convalidata dalla circostanza che la materia dell'assistenza sanitaria rientra tra quelle contemplate dall'art. 17 dello statuto siciliano, rispetto alle quali la Regione puo' esercitare la propria competenza legislativa solo nei limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale". Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 172 del 2018, queste Sezioni riunite ritengono sussistere dubbi di legittimita' costituzionale della norma che imputa all'area del perimetro sanitario, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il finanziamento dell'ARPA, in misura fissa e predeterminata che, nel bilancio d'esercizio 2020, e' pari all'80 % del valore della produzione dell'ente. Come in precedenza osservato, in applicazione del citato art. 90, comma 10, della legge regionale n. 6 del 2001, con cadenza annuale e' effettuato un trasferimento di euro 29 milioni dal bilancio regionale a quello dell'ARPA Sicilia a valere sulle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale, in assenza, da un lato, di una preventiva attivita' di programmazione circa le prestazioni che dovranno essere rese dall'Agenzia nell'ambito dei LEA durante l'esercizio e, dall'altro lato, di una successiva rendicontazione dell'effettivo impiego delle risorse nell'erogazione di servizi sanitari, fondata su processi di rilevazione economica dei fatti di gestione improntati ai criteri della contabilita' analitica. E cio' in ragione della carenza di una prescrizione che, nell'ambito dell'enunciato normativo che dispone le modalita' di finanziamento dell'ARPA Sicilia, ponga un collegamento immediato e vincolante tra il quantum del trasferimento ricevuto e l'erogazione di prestazioni di natura sanitaria afferenti ai LEA. Sul punto in esame si ribadisce che l'ente e' sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale Territorio e ambiente "da cui promanano gli indirizzi programmatici", senza alcuna competenza in materia sanitaria. 4. L'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011: il c.d. «perimetro sanitario». La trasparenza dei conti del bilancio sanitario e' assicurata mediante la chiara e specifica individuazione, all'interno del bilancio regionale, delle relative entrate e spese finalizzate. Il principio che regola il c.d. «perimetro sanitario», previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individua una precisa area del bilancio regionale, nel quale sono ricomprese le entrate destinate (vincolate) al finanziamento della spesa sanitaria, la cui disciplina e' riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto finalizzate a garantire l'erogazione dei LEA. A tal fine, l'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 118 del 2011 dispone che: " Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti' di finanziamento, nonche' un' agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso" . Ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.lgs. n. 118 del 2011, il prospetto contenente le previsioni di entrata e spesa, di competenza e di cassa, del perimetro sanitario deve essere allegato al bilancio di previsione, articolato in capitoli, con la relativa classificazione di bilancio. Il successivo art. 63, comma 4, parimenti, prescrive l'allegazione al rendiconto. Il citato art 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 offre, dunque, la duplice garanzia di consentire alle Regioni di essere in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e di rispondere "in modo trasparente dei risultati della gestione sanitaria, senza confusione con quella ordinaria". La materia e' stata oggetto di plurime pronunce della Corte costituzionale, oramai consolidata in merito a LEA (sentenze n. 233/2022, n. 142/2021 e 132/2021 , n. 62/2020 e n. 57/2020, n. 169/2017 ). Come affermato dalla Corte costituzionale, con recente sentenza n. 233 del 21 novembre 2022, l'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici " e' specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacita' contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA, ovvero proprio quei fenomeni che hanno concorso al determinarsi delle gravissime situazioni prima descritte" . Dopo aver messo in luce come le prescrizioni dell'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 si sviluppano in attuazione di un preciso criterio direttivo della legge di delega n. 42 del 2009, volto a prescrivere l'introduzione di classificazioni di bilancio connesse, tra le altre, alle «spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» (art. 8, comma 1, lettera a, numero 1, della legge n. 42 del 2009), la stessa sentenza costituzionale ha affermato che "E' in questo senso che l'art. 20, al comma 1, richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, «un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al dichiarato «fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel, bilancio regionale e le risorse indicate negli atti» di programmazione finanziaria sanitaria. Per conseguire tale obiettivo nello stesso comma 1 si prescrive l'adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) «[e]ntrate» (lettera a), indica il «finanziamento sanitario "ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B) «[s]pesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]». Per il perimetro sanitario cosi' portato ad evidenza, sono poi fissate specifiche regole contabili che, come enuncia il successivo comma 2, sono volte a «garantire effettivita' al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria»". Gia' in precedenza, peraltro, la Corte costituzionale aveva puntualizzato come il citato art. 20 "stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197 del 2019), con «l'impossibilita' di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi" (sentenza n. 132 del 2021), rimarcando sostanzialmente la netta separazione funzionale tra le prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie, al fine di evitare il rischio di distrazione delle somme incluse nel perimetro sanitario. Su tale separazione funzionale, la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 142 del 2021) afferma che il sistema italiano di tutela della salute si sviluppa su due livelli di governo: "quello statale, il quale definisce i livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale e' tenuto a fornire ai cittadini e l'ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei suddetti LEA. La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Cio' al fine di realizzare una gestione del sistema sanitario efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio, le quali prevedono la separazione dei costi "necessari", inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilita' economica (sentenza n. 62 del 2020)". Ed ancora che "L'effettivita' del diritto alla salute e' assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace erogazione della prestazione, di guisa che il finanziamento stesso costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, del corretto adempimento del precetto costituzionale. (...) In sostanza, la determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei LEA compongono un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione (sentenza n. 62 del 2020)". Al riguardo, con altra pronuncia la Corte costituzionale ha affermato che "la separazione e l'evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali e in quelli delle aziende erogatrici secondo la direttiva contenuta nell'art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009. Cio' al fine di garantire l'effettiva programmabilita' e la reale copertura finanziaria dei servizi, la quale - data la natura delle situazioni da tutelare - deve riguardare non solo la quantita' ma anche la qualita' e la tempistica delle prestazioni costituzionalmente necessarie" (sentenza n. 169 del 2017). 5. La rilevanza della questione nel presente giudizio. La questione del finanziamento dell'ARPA mediante assegnazione di quote del Fondo sanitario ha rilevanza nel presente giudizio di parificazione in forza dell'effetto contabile prodotto dalla norma regionale censurata, che altera il risultato di amministrazione - oggetto principale del sindacato di questo Giudice-, in quanto e' fatto gravare sul fondo sanitario ordinario il «costo» dell'ARPA, consentendo, per l'effetto, nell'ambito delle regole di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, di ascrivere le risorse del settore sanitario a spese - nella fattispecie, gli «oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia» - che il legislatore regionale non pone in rapporto di immediata e diretta destinazione a servizi sanitari. Infatti, la disposizione oggetto di scrutinio, nel definire le modalita' di finanziamento dell'ARPA Sicilia, correla a entrate indubbiamente sanitarie, definite in misura fissa e predeterminata, spese di cui e' omessa qualsivoglia quantificazione, dotata di certezza contabile, in collegamento all'erogazione di prestazioni afferenti ai LEA. L'inserimento nel perimetro sanitario, infatti, determina, a prescindere dalla stretta inerenza ai LEA, un trattamento contabile derogatorio per tutte le spese ivi comprese: infatti, l'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 118/2011 stabilisce che gli enti coinvolti nella gestione sanitaria sono soggetti alla disciplina dedicata del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011, che si differenzia dalla disciplina contabile generale, presidiata dalla c.d. «competenza finanziaria potenziata». La norma regionale, della cui costituzionalita' queste Sezioni riunite dubitano, consente, quindi, di espandere illegittimamente, in violazione dei principi costituzionali in materia, l'area del perimetro sanitario, tracciato dalla disciplina contabile nazionale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, incidendo, innanzitutto sulle modalita' e quantita' del finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e, quindi, sul risultato di amministrazione. Infatti, la disposizione correla a entrate certamente sanitarie (Fondo sanitario) un finanziamento per competenze dell'ARPA che, alla luce dei principi enunciati nella richiamata sentenza n. 172 del 2018 "sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e che, anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario". Per l'effetto, quindi, della diminuzione delle risorse specificatamente destinate a finanziare i LEA, risulta ampliata la capacita' di spesa nel settore non sanitario (ordinario) del bilancio regionale sul quale, di contro, dovrebbe gravare la massima parte dell'onere finanziario relativo al funzionamento dell'ARPA, con conseguente elusione del precetto di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 sulla armonizzazione contabile. In questa prospettiva, l'art. 20 e', infatti, correlato all'attuazione all'art. 117 della Costituzione, in quanto stabilisce «condizioni indefettibili nell'individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197/2019). Per tale ragione l'allegato che certifica i risultati del «perimetro sanitario» costituisce un elemento essenziale del «rendiconto generale» che, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, costituisce il mezzo documentale su cui si svolge il giudizio di parificazione. In conclusione, il giudizio di parificazione non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' della disposizione censurata, in quanto ove quest'ultima fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, ne conseguirebbe l'illegittimita' delle spese concernenti il finanziamento dell'Agenzia nell'anno 2020 (registrate sul capitolo di spesa 413372), con la contestuale esclusione, dalle poste passive del perimetro sanitario dell'esercizio, quantomeno della parte di esse non effettivamente correlate all'erogazione di prestazioni afferenti ai LEA e la conseguente rideterminazione del totale delle entrate vincolate rispetto al totale delle spese legittimamente in esso computabili, con effetti sul ricalcolo in aumento della parte vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 (sul punto, Corte costituzionale, sentenza n. 233 del 2022, punto 4.1 del considerato in diritto). Pertanto, la rimozione dall'ordinamento giuridico della norma della cui legittimita' costituzionale si dubita, e di cui queste Sezioni riunite devono fare applicazione ai fini degli accertamenti oggetto del presente giudizio, rileva, nell'ipotesi di accoglimento della presente questione, sotto il profilo del percorso argomentativo idoneo a sostenere la decisione del processo principale in termini di parifica/non parifica di singole partizioni del documento consuntivo in esame (sul punto, Corte costituzionale, sentenza n. 215 de12021, punto 5.1. del considerato in diritto). 6. La non manifesta infondatezza della questione. La previsione contenuta nella norma censurata integra, ad avviso di questo Giudice, la violazione del principio generale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Costituzione, mediante l'inserimento, nel perimetro sanitario, di una spesa estranea a tale ambito, almeno nella maggiore parte, come gia' affermato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 172 del 2018. La Consulta ha, altresi', precisato in detta sentenza che "la materia dell'assistenza sanitaria rientra tra quelle contemplate dall'art. 17 dello statuto siciliano, rispetto alle quali la Regione puo' esercitare la propria competenza legislativa solo nei limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale" . Ne', alla luce dei principi posti dalla richiamata sentenza, e' possibile procedere, a diversa interpretazione giacche' il chiaro dettato normativo, oggetto di censura, si pone in antitesi con i principi formulati dal Giudice delle leggi laddove afferma che " il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario". Peraltro, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 172 del 2018 " la Regione Siciliana risulta impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e (..) quindi, l'inserimento di un ente, estraneo alle prestazioni di assistenza sanitaria, nel novero degli enti di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2009 e di cui alla legge reg. Siciliana n. 25 del 2008, implicando l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica". Cio' aggrava ulteriormente lo squilibrio di bilancio dell'area sanitaria, impegnata in una procedura di risanamento che esclude la possibilita' di ascrivere a detto ambito spese ulteriori rispetto alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza. La Regione siciliana si trova, infatti, nella fase di rientro dal deficit sanitario (in particolare, nell'esercizio finanziario 2020, risulta impegnata nel Piano Operativo 2019- 2021) ed e' precluso alla Regione e agli enti, finanziati per assicurare le prestazioni sanitarie sul territorio di riferimento, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali. Come ribadito dalla Corte costituzionale, la disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari e' riconducibile a un duplice ambito di potesta' legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Costituzione, concernente le materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica. A piena garanzia dell'erogazione dei LEA, dall'integrazione tra le due materie sopra richiamate, deriva che nelle Regioni soggette ai piani di rientro non possono essere previste spese ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali (sentenza n. 142 del 2021; n. 163 del 2011 e n. 193 del 2007). Nell'opinione di questo Giudice, la disposizione oggetto di scrutinio, altresi', si pone in contrasto: a) con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui costituisce parametro interposto il citato art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che definisce il trattamento contabile delle risorse destinate al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali; b) con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. disciplinanti il principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici. Quanto alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., come ampiamente argomentato in precedenza, la consolidata giurisprudenza costituzionale, formatasi anche su altre norme della legislazione della Regione siciliana (cfr. specialmente, sentenza n. 233 del 2022), ha affermato che la disciplina concernente il c.d. «perimetro sanitario» stabilisce le condizioni, non derogabili dalla legislazione regionale, per l'individuazione e l'allocazione delle risorse destinate a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (sentenza n. 197 del 2019), da cui discende l'impossibilita' di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi (sentenza n. 132 del 2021). La norma regionale in esame, invece, non pone in alcun rapporto di immediata e diretta destinazione all'erogazione di servizi sanitari afferenti ai LEA il trasferimento di risorse dal FSR, alterando cosi' la struttura del perimetro sanitario prescritto dal citato art. 20 la cui finalita' di armonizzazione contabile risulta chiaramente elusa. Sotto il profilo della violazione del precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio (artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.), deve essere considerato che, attraverso la norma censurata, la Regione realizza un'operazione che, a fronte della diminuzione delle risorse per i LEA, amplia la capacita' di spesa nel settore non sanitario, cioe' ordinario, del bilancio regionale, sul quale - sul piano degli effetti sostanziali - non vengono a gravare gli oneri delle spese derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e inerenti alle spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia stessa. 7. La carenza dei presupposti per l'interpretazione costituzionalmente orientata. Per le ragioni indicate, il chiaro tenore letterale del precetto normativo della cui legittimita' si dubita non consente un'interpretazione compatibile con il quadro costituzionale di riferimento: l'art. 90, comma 10, della legge regionale n. 6 del 2001, infatti, nel disciplinare le modalita' di finanziamento dell'ARPA Sicilia a carico del FSR., non opera alcun riferimento all'erogazione di prestazioni di natura sanitaria afferenti ai LEA. Peraltro, non contiene una previsione che subordini la misura del trasferimento, da un lato, ad una preventiva attivita' di programmazione circa le prestazioni che dovranno essere rese dall'Agenzia nell'ambito dei LEA durante l'esercizio e, dall'altro, ad una successiva rendicontazione dell'effettivo impiego delle risorse destinate all'erogazione di servizi sanitari, fondata su processi di rilevazione economica dei fatti di gestione improntati ai criteri della contabilita' analitica. Sul punto in esame, non appare superfluo rilevare che nonostante lo sforzo ermeneutico operato sin dalla fase del contraddittorio preliminare al giudizio di parificazione, il Collegio delle Sezioni Riunite non ha trovato alcuna soluzione interpretativa idonea a correlare la quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del fondo sanitario, determinato nell'importo di 29 milioni di euro e iscritto nel capitolo di bilancio 413372, allo svolgimento delle prestazioni rientranti nei LEA, in difetto di espressi parametri normativi di natura vincolante, che consentano di individuare tale correlazione imperativa da ricondurre alla definizione del perimetro finanziario della spesa sanitaria.
P. Q. M. Visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), comma 10, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 ( Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58 (Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilita' regionale), in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, terzo comma; art. 117, secondo comma, lett. e); arti. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione. Sospende il giudizio sulla parifica del Rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio 2020 Dispone: la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione; la notifica della presente ordinanza, a cura del Servizio di supporto della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, al Presidente della Regione siciliana, al Presidente titolare della Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, nella qualita' di parti del presente giudizio, nonche' al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Dispone, altresi', che l'ordinanza sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2022, con dispositivo letto in pubblica udienza. Il Presidente: Pilato I magistrati estensori: La Porta - Mio