N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2023

Ordinanza del 7 marzo 2023 della Corte  di  giustizia  tributaria  di
secondo grado dell'Umbria sul ricorso proposto da Pallucco Alberto  e
Pallucco Alessandro contro il Comune di Spoleto. 
 
Ambiente - Edilizia e urbanistica -  Norme  della  Regione  Umbria  -
  Interpretazione dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n.  31
  del  1997,  recante  disciplina  della  pianificazione  urbanistica
  comunale - Previsione  che  consente  a  sanatoria  che  il  Comune
  rilasci esso stesso il parere di  compatibilita'  sismica  e  anche
  dopo l'approvazione del Piano regolatore generale (PRG). 
- Legge della Regione  Umbria  4  aprile  2014,  n.  5  (Disposizioni
  collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e  di
  spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), art. 22. 
(GU n.15 del 12-4-2023 )
 
                   LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
               di secondo grado dell'Umbria Sezione 1 
 
    riunita in udienza il 16 gennaio  2023  alle  ore  10,00  con  la
seguente composizione collegiale: 
        Oddi Francesco, Presidente; 
        Magnini Letizia, relatore; 
        Maddaloni Ciro, giudice, 
    in data 16 gennaio 2023  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza
sull'appello n. 171/2022 depositato il 15 luglio 2022; 
    proposto da: 
        Alberto  Pallucco  -  PLLLRT56H11I921U,  difeso  da   Massimo
Marcucci  -  MRCMSM62S20I921J  ed  elettivamente  domiciliato  presso
massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it 
        Alessandro Pallucco -  PLLLSN58C23I921Q,  difeso  da  Massimo
Marcucci  -  MRCMSM62S20I921J  ed  elettivamente  domiciliato  presso
massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it 
    Contro Comune di Spoleto - Piazza del Comune n. 1 - 06049 Spoleto
(PG), difeso da Dina Bugiantelli - BGNDNI59E69A475O ed  elettivamente
domiciliato presso comune.spoleto@postacert.umbria.it 
    avente ad oggetto l'impugnazione di: 
        pronuncia  sentenza  n.  22/2022  emessa  dalla   Commissione
tributaria provinciale Perugia sez. 2  e  pubblicata  il  12  gennaio
2022. 
    Atti impositivi: 
        avviso di accertamento n. 31637 IMU 2017; 
        avviso di accertamento n. 31638 IMU 2019; 
        avviso di accertamento n. 31639 IMU 2017; 
        avviso di accertamento n. 31640 IMU 2019, 
    a seguito di discussione in pubblica udienza. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Pallucco Alberto e Pallucco Alessandro hanno impugnato gli avvisi
di accertamento notificati il 21 novembre 2020 dal Comune di  Spoleto
con i quali e' stato contestato  l'omesso,  insufficiente  o  tardivo
versamento dell'IMU dovuta per gli anni 2017 e 2019 in  relazione  ad
alcune  aree  asseritamente  edificabili  secondo   il   PRG   (parte
strutturale e parte operativa) adottato  nel  2003  e  approvato  con
deliberazione C.C. n. 50 del 14 maggio 2008 (parte strutturale) e  n.
51 del 15 maggio 2008  (parte  operativa),  annullate  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  dell'Umbria  con  sentenza  n.   521/2012,
confermata dal Consiglio di  Stato  con  sentenza  n.  760/2014,  per
l'assenza del parere sulla compatibilita' sismica prescritto dall'art
13 della legge n. 64/1974. 
    I  ricorrenti  in  primo  grado  hanno   dedotto   motivi   cosi'
riassumibili: 
        a) nullita' degli avvisi per  insussistenza  del  presupposto
impositivo, poiche' le aree in questione sono state qualificate  come
fabbricabili   con   PRG   adottato   ed   approvato   dal    comune,
successivamente annullato  in  giudizio  e  ancor  oggi  illegittimo,
nonostante la successiva del deliberazione del consiglio comunale  n.
10/2014 la quale, in forza dell'art. 22  legge  regionale  Umbria  n.
5/2014, esprimeva il parere di compatibilita' sismica in via  postuma
a sanatoria; la suddetta  deliberazione  consiliare  sarebbe  infatti
emanata sulla base di una legge incostituzionale perche' in contrasto
sia con le sentenze del giudice amministrativo, che  con  i  principi
fondamentali della materia; 
        b) illegittimita' degli avvisi di accertamento per violazione
dell'art. 13, comma 13-bis, decreto-legge n. 201/2011 in  materia  di
determinazione e pubblicazione delle aliquote; 
        c) illegittimita' degli avvisi di accertamento per violazione
dell'art. 42, comma 2, lettera f), decreto legislativo  n.  267/2000;
difetto  di  competenza  del  consiglio  comunale  a  determinare  le
aliquote; 
        d)  illegittimita'  di  sanzioni  ed  interessi  per  mancata
trasmissione degli  atti  all'agente  della  riscossione;  violazione
dell'art. 10, legge n. 212/2000; 
        e) illegittimita' delle sanzioni per mancata applicazione del
cumulo giuridico, ai  sensi  dell'art.  12,  decreto  legislativo  n.
472/1997; 
        f) illegittimita' degli avvisi notificati  al  solo  Pallucco
Alessandro, in relazione all'imposta accertata per un  fabbricato  di
civile abitazione, non dovuta in quanto l'immobile e' adibito a prima
casa del comproprietario Pallucco Alessandro. 
    Parte  ricorrente  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 22 legge  regionale  Umbria  n.  5/2014  per
violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. e dell'art. 89,  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  380/2001  TU  edilizia  quale  norma
interposta,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  il   parere   di
compatibilita' sismica per tutti i comuni  situati  in  zona  sismica
vada espresso prima della  delibera  di  adozione  e  dal  competente
ufficio  tecnico  regionale,  quale  principio   fondamentale   della
materia. 
    Si e' costituito in giudizio il Comune di Spoleto  rilevando,  in
sintesi,  la  validita'  del  PRG  del   2008   per   effetto   della
deliberazione del consiglio comunale n. 10 del  10  aprile  2014  con
efficacia sanante e il carattere edificabile delle aree in questione. 
    La Commissione tributaria provinciale (oggi  Corte  di  giustizia
tributaria di primo grado), con sentenza n. 22/2022, ha  respinto  il
ricorso  ritenendo,  in  sintesi,  non  fondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  e,  quindi,  regolarmente  approvato  e
vigente  il  piano  regolatore,  che  ha  qualificato   l'area   come
edificabile. 
    I contribuenti  hanno  proposto  appello  avverso  la  suindicata
sentenza, deducendo erroneita' della sentenza di prime cure sul punto
decisivo della ritenuta  edificabilita'  delle  aree,  nonche'  sulla
ritenuta legittimita' dell'atto di adozione del PRG del 2008,  invece
annullato con sentenza passata in  giudicato  e  sanato  da  delibera
consiliare (n. 10/2014) assunta sulla base di norma (l'art. 22, legge
regionale n. 5/2014) incostituzionale per violazione  dell'art.  117,
comma 3 Cost. 
    L'appellante  specifica  che   il   giudice   amministrativo   ha
annullato, con sentenza passata in  giudicato,  sia  la  delibera  di
approvazione del PRG, sia quella di adozione del PRG, di talche'  non
puo' ritenersi sussistente nemmeno la c.d. edificabilita'  di  fatto,
ricorrente in caso di piano approvato ma non ancora adottato. 
    L'appellate  torna,  quindi,  a   sollevare   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 22, legge regionale  Umbria  n.
5/2014, quale logico presupposto per disapplicare, ex art.  7,  comma
5, decreto legislativo n. 546/1992, la delibera consiliare. 
    A sostegno della incostituzionalita' ha  richiamato  la  sentenza
della  Corte   costituzionale   n.   68/2018,   che   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale «degli articoli 28, comma 10,  e  56,
comma 3, della legge della Regione  Umbria  21  gennaio  2015,  n.  1
(Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte
in cui stabiliscono che sono i  comuni,  anziche'  l'ufficio  tecnico
regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici
generali ed attuativi dei comuni siti in zone sismiche. 
    Richiama inoltre  la  sentenza  n.  5078  del  2021  con  cui  il
Consiglio di  Stato  ha  sollevato,  ritenendola  non  manifestamente
infondata, questione di costituzionalita' dell'art. 24, comma 9 della
legge regionale Umbria n. 11/2005, di contenuto  del  tutto  analogo,
per violazione dell'art. 117, comma 3  Cost.  e  dell'art.  89  testo
unico edilizio quale norma interposta. 
    L'appellante insiste, poi, per l'accoglimento di tutti gli  altri
motivi gia' dedotti in primo grado. 
    Si e' costituito nel giudizio di appello  il  Comune  di  Spoleto
depositando  atto  di  controdeduzioni.  Deduce  che  la   Corte   di
cassazione ha recentemente disapplicato  l'art.  22  legge  regionale
Umbria, limitatamente alla sua retroattiva; dal che si  deve  dedurre
l'infondatezza della questione di legittimita'  costituzionale  e  la
piena legittimita' del piano regolatore adottato, quanto meno per gli
anni successivi al 2014. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Giova premettere  che  ai  fini  dell'imposta  comunale  sugli
immobili e dell'IMU - secondo giurisprudenza  del  tutto  pacifica  -
l'edificabilita' di diritto di un terreno sussiste dal momento in cui
esso viene ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se
non definitivamente approvato dalla Regione e mancante  dei  relativi
strumenti attuativi, anche perche' quello del valore  venale  non  e'
affatto  un  criterio  fisso  e  astratto  consentendo,  invece,   di
attribuire al terreno il  suo  valore  di  mercato  adeguandolo  alle
valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene  e,  quindi,
anche alle piu' o meno rilevanti potenzialita' edificatore  dell'area
(ex multis Cassazione civile  sez.  tribunale,  18  giugno  2021,  n.
17494). 
    Viene dunque dato rilievo anche all'edificabilita' di fatto quale
edificabilita'  giuridicamente  rilevante,  «sempre  che   sussistano
fattori indice quali la vicinanza  al  centro  abitato,  lo  sviluppo
edilizio raggiunto  dalle  zone  adiacenti,  l'esistenza  di  servizi
pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria,
il collegamento con i centri  urbani  gia'  organizzati  e  qualsiasi
altro   elemento   obbiettivo   di   incidenza   sulla   destinazione
urbanistica» (ex multis Cassazione 9 luglio 2019, n. 18368), ma nella
fattispecie non viene allegata, ne' dimostrata la  presenza  di  tali
fattori indice. 
    Trattasi dunque di area divenuta edificabile  esclusivamente  per
effetto del PRG adottato ed  approvato  dal  Comune  di  Spoleto  con
deliberazioni consiliari del 2003  (quanto  all'approvazione)  e  del
2008 (quanto  all'adozione),  entrambe  annullate  con  sentenza  del
Tribunale  amministrativo  regionale  per   l'Umbria   n.   521/2012,
confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.  760/2014  e  dalla
Corte  di  cassazione  con  sentenza   n.   10877/2015.   Il   motivo
dell'annullamento risiedeva  nella  mancata  acquisizione,  ai  sensi
dell'art. 13,  legge  n.  64/1974,  anteriormente  alla  delibera  di
adozione del parere di compatibilita' sismica da parte del competente
ufficio regionale; sentenza  poi  confermata  anche  dalla  Corte  di
cassazione con sentenza n. 10877/2015. 
    Il giudicato amministrativo ha infatti  escluso  l'applicabilita'
ratione temporis della disciplina di  cui  all'art.  13  della  legge
regionale  22  febbraio  2005,  n.  11,  che  demanda  ai  comuni  la
formulazione del parere in sede  di  adozione  del  piano  regolatore
generale, e non assimilabile al suddetto parere lo  studio  geologico
in prospettiva della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico,
non riconducibile all'organo regionale competente. 
    E' dunque decisivo stabilire se vi sia o meno l'edificabilita' di
diritto al fine dell'accertamento della sussistenza  del  presupposto
impositivo, non essendo altrimenti le aree in  questioni  edificabili
al fine dell'imposta comunale sugli immobili. 
    2. L'art. 22 della legge regionale Umbria 4  aprile  2014  n.  5,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  5  aprile  2014  n.  17,  recita
testualmente: 
        «1. L'art. 10, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997,
n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale  e  norme
di modificazione della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, della
legge regionale 18 aprile 1989,  n.  26,  della  legge  regionale  17
aprile 1991, n. 6 e della legge regionale 10 aprile 1995, n.  28)  si
interpreta nel  senso  che  l'approvazione  da  parte  del  consiglio
comunale del Piano regolatore generale -  PRG  ricomprende  anche  il
positivo  rilascio  del  parere  sugli   strumenti   urbanistici   di
compatibilita' sismica. 
        2. I comuni che hanno avviato l'iter di  formazione  del  PRG
prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005,
n. 11 (Norme in materia di  Governo  del  territorio:  pianificazione
urbanistica  comunale)  possono  esprimere  in  via  retroattiva   la
valutazione di compatibilita'  sismica  dello  strumento  urbanistico
entro e non oltre il 31  dicembre  2014.  A  tal  fine  il  consiglio
comunale, relativamente al PRG ed alle  varianti  successive,  previo
parere  della  Commissione  per  la  qualita'  architettonica  e   il
paesaggio ai sensi dell'art. 4,  comma  4,  lettera  c)  della  legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme  per  l'attivita'  edilizia),
sulla base degli elaborati, contenuti  nel  PRG  approvato,  relativi
alle  indagini  geologiche,   idrogeologiche   e   degli   studi   di
microzonazione sismica,  formula  espressamente  e  motivatamente  la
propria valutazione di compatibilita' e conformita'. L'espressione di
tale giudizio conferma in via retroattiva la validita' del PRG  e  di
tutte le sue varianti successive.». 
    Con deliberazione C.C.  n. 10 del 10 aprile 2014 -  approvata  in
seguito alla pubblicazione delle sentenze di primo  e  secondo  grado
del giudice amministrativo - il  Comune  di  Spoleto  ha  sanato  con
effetto retroattivo lo strumento urbanistico adottato, ai sensi oltre
che del richiamato art.  22,  legge  regionale  n.  5/2014  dell'art.
21-nonies, legge n. 241/1990 in tema di convalida  dei  provvedimenti
amministrativi. 
    3. L'amministrazione comunale mediante gli atti  di  accertamento
impugnati ha dunque ritenuto tale atto generale presupposto  valevole
anche ai fini tributari  e  per  quel  che  qui  interessa  dell'IMU,
facendo retroattivamente rivivere la deliberazione  di  adozione  del
PRG  e  dunque  l'edificabilita'   di   diritto   quale   presupposto
impositivo. 
    Come noto ai sensi dell'art. 7, comma 5, decreto  legislativo  n.
546/1992 «5. Le corti di giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo
grado, se ritengono illegittimo un regolamento  o  un  atto  generale
rilevante ai fini della decisione, non  lo  applicano,  in  relazione
all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella
diversa sede competente», si' che nel caso di specie ben potrebbe  il
giudice tributario, in ipotesi, disapplicare la deliberazione C.C. n.
10/2014  quale  atto  generale  presupposto  del  potere   impositivo
comunale (vedi Cassazione sez. tribunale 20  maggio  2021,  n.  13809
resa in riferimento proprio alla delibera C.C. n. 10/2014 del  Comune
di Spoleto). 
    Trattandosi  pero'   di   deliberazione   di   evidente   stretta
applicazione del richiamato art. 22 della legge regionale  n.  5/2014
in tema di sanatoria del PRG adottato senza la preventiva valutazione
di  compatibilita'  sismica,  ritiene  l'adita  Corte  di   giustizia
tributaria di secondo grado pregiudiziale la verifica di legittimita'
costituzionale  della  presupposta  norma  regionale,  non  essendovi
spazio per una lettura costituzionalmente orientata in considerazione
all'univoco e tassativo tenere letterale, come si dira' in prosieguo. 
    4. Al fine della rilevanza della questione  osserva  il  Collegio
come in assenza della predetta normativa  regionale  di  sanatoria  e
della consequenziale deliberazione comunale, l'area di proprieta' dei
contribuenti sarebbe non  edificabile  e  dunque  non  assoggettabile
all'imposta comunale sugli immobili per l'annualita' di riferimento. 
    5. Sempre ai fini del parametro della rilevanza  si  osserva  che
non  sono  stati  dedotti  altri  motivo  di  impugnazione  dell'atto
impositivo che presentano  priorita'  logico  giuridica  (cfr.  Corte
costituzionale 15 luglio 2015, n. 161). 
    6. Quanto alla non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
costituzionalita', deve  in  primo  luogo  rilevarsi  come  la  Corte
costituzionale  e'  peraltro  gia'  intervenuta  in  materia  con  la
sentenza n.  68  del  5  aprile  2018,  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma  12,  legge  regionale  Umbria  n.
1/2015, il quale prevedeva che il parere sulla compatibilita' sismica
venisse espresso dal comune  stesso  in  sede  di  adozione  del  PRG
(quindi modificando, rispetto all'art. 22, legge regionale Umbria  n.
5/2014, il momento in cui doveva intervenire il parere  ma  lasciando
la  relativa  competenza  in  capo  all'ente  comunale).  Con  questa
sentenza la Corte costituzionale ha  ribadito  che  l'art.  89  testo
unico edilizia e' norma di principio,  in  quanto  volta  a  tutelare
l'incolumita'  pubblica,  e  che  essa  «si  impone  al   legislatore
regionale nella parte in cui: prescrive  a  tutti  i  Comuni  ...  di
richiedere il parere del competente ufficio tecnico  regionale  sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati ...; disciplina le
modalita' e i tempi entro cui deve pronunciarsi detto ufficio». 
    La Corte costituzionale ha  conseguentemente  affermato  che  «le
disposizioni regionali impugnate di cui agli articoli 28, comma 10, e
56, comma 3, pertanto, nella parte  in  cui  assegnano  ai  comuni  -
piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale - il compito di
rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali  ed  attuativi
dei comuni siti in zone sismiche, si  pongono  in  contratto  con  il
principio fondamentale posto dell'art. 89 del decreto del  Presidente
della Repubblica  n.  380  del  2001»,  dichiarando  quindi  la  loro
illegittimita' costituzionale «nella parte in  cui  stabiliscono  che
sono i comuni, anziche' l'ufficio  tecnico  regionale  competente,  a
rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali  ed  attuativi
dei comuni siti in zone sismiche». 
    Conseguentemente   non   puo'   che    essere    sospettato    di
incostituzionalita' anche l'art. 22, legge regionale n.  5/2014  che,
come detto, oltre a  conferire  al  comune  e  non  alla  regione  la
competenza sul parere di compatibilita' sismica, addirittura  prevede
che questo possa essere  reso  dopo  l'approvazione  del  PRG  e  con
efficacia retroattiva. 
    Anche il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 5078  del
2  luglio  2021  ha  affrontato  l'eccezione  di  incostituzionalita'
dell'art. 24, comma  9,  della  legge  regionale  Umbria  n.  11/2005
(recante «Norme in materia di governo del territorio:  pianificazione
urbanistica comunale»), il quale cosi' recita: «Il comune, in sede di
adozione  del  piano  attuativo  e  tenuto  conto   della   relazione
geologica,   idrogeologica   e   geotecnica,   relativa   alle   aree
interessate,  nonche'  degli  studi  di  microzonazione  sismica   di
dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti,  esprime  parere
ai fini dell'art. 89 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
380/2001 ed ai fini idrogeologici  e  idraulici,  sentito  il  parere
della commissione comunale  per  la  qualita'  architettonica  ed  il
paesaggio». 
    Trattasi all'evidenza  di  una  norma  pressoche'  sovrapponibile
all'art.  22,  legge  regionale  Umbria  n.  5/2014,  con  il  potere
conferito al comune di esprime il parere, in questo  caso  sul  Piano
attuativo, di cui all'art. 89 decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001. 
    Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata  e
rilevante la questione di legittimita' costituzionale, ribadendo che:
- l'art. 89 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001
costituisce principio fondamentale e inderogabile in  materia;  -  il
parere di compatibilita' sismica deve pervenire necessariamente dalla
regione e non dal comune; - anche in questo caso  valgono  le  stesse
argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.
68/2018 che aveva dichiarato incostituzionale l'art.  28,  comma  10,
legge regionale Umbria 1/2015; - l'art. 24, comma 9, legge  regionale
Umbria n. 11/2005 e' in contrasto insanabile con l'art. 117, comma 3,
Cost. per  violazione  dell'art.  89  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001 (interposta norma rafforzata). 
    7. Ritiene il Collegio che seppur  il  denunziato  contrasto  con
l'art. 117, comma 3 Cost. e con l'art. 89 testo unico edilizia  quale
norma interposta appaia piu' che sufficiente al fine  della  verifica
di non manifesta infondatezza da parte del giudice remittente, non di
meno sussistono ulteriori profili  di  illegittimita'  costituzionale
della citata legge regionale in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e
113 Cost. 
    8. La norma regionale di sanatoria  e'  infatti  intervenuta  nel
2014 a distanza di ben undici anni dall'adozione  dell'atto  invalido
ovvero dalla delibera di adozione del PRG del 2003, con il  malcelato
fine di eludere retroattivamente gli effetti tipici della sentenza di
annullamento del giudice amministrativo. 
    Se e' vero che il citato  art.  22,  legge  regionale  n.  5/2014
presenta  un  contenuto  apparentemente  generale  ed  astratto,   e'
altrettanto vero che il legislatore ha di fatto azzerato il giudicato
di annullamento del PRG del Comune di  Spoleto  da  parte  del  g.a.,
cosi' interferendo con l'esercizio della funzione giurisdizionale  in
corso e con il  giudicato  (Corte  cost.  sentenze  n.  267/2007,  n.
94/2009, n. 137/2009, n. 85/2013). 
    Cio' dissimula  la  natura  di  «legge-provvedimento»  ovvero  di
previsione di contenuto particolare  e  concreto  che  incide  su  un
numero limitato di  destinatari,  attraendo  alla  sfera  legislativa
quanto e' normalmente affidato  all'autorita'  amministrativa  (Corte
cost. sentenze n. 114/2017, n. 214/2016, n. 282/2005),  in  contrasto
con i limiti da tempo tracciati in argomento dalla Consulta,  dovendo
le   leggi-provvedimento   rispettare   oltre   al    limite    della
ragionevolezza e non arbitrarieta', il limite del giudicato  e  della
non interferenza con l'esercizio della  funzione  giurisdizionale  in
corso (Corte cost. sentenze n. 267/2007, n. 94/2009, n. 137/2009,  n.
85/2013). 
    L'art. 22 della legge regionale n. 5/2014 pare  invero  porsi  in
aperto  contrasto  con  vari  principi  di   valenza   costituzionale
dell'attivita' amministrativa (imparzialita' e buon andamento) che si
traducono nell'arbitrarieta' e nella manifesta irragionevolezza della
disciplina  denunciata,  desumibili  anche  dalla  carenza  di   ogni
valutazione degli elementi in ordine alla situazione  concreta  sulla
quale la legge e' chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del
provvedimento  legislativo  in   relazione   all'interesse   pubblico
perseguito. 
    9. Non conforme agli articoli  3  e  97  Cost.  appare  anche  la
previsione nella  norma  regionale  di  acquisizione  del  parere  di
compatibilita'  sismica   in   via   postuma,   ovvero   anche   dopo
l'approvazione dello strumento urbanistico mediante una brusca quanto
irragionevole inversione procedimentale. 
    Se e' vero che in riferimento ad altri pareri, anche a tutela  di
interessi sensibili, e' eccezionalmente ammessa  la  formulazione  in
via postuma (vedi quanto al vincolo paesistico  ex  multis  Tribunale
amministrativo regionale Lazio Roma, sez.  II,  9  ottobre  2002,  n.
8437; Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2006, n. 3216; quanto alla
valutazione di compatibilita' ambientale Corte giustizia UE sez.  VI,
28 febbraio 2018, n. 117), la rilevanza  dell'interesse  pubblico  in
gioco, costituito dalla tutela  dell'incolumita'  pubblica,  dovrebbe
far propendere per l'inutilita' di un parere postumo e dunque per  la
sua irragionevolezza. 
    L'art. 13 della legge n. 64 del 1974, nel prevedere l'obbligo del
comune, ricadente in zona dichiarata sismica, di richiedere il parere
all'ufficio  del  genio  civile  (o  regione)  sui  piani  regolatori
anteriormente all'adozione della relativa deliberazione, non puo' che
essere interpretato nel senso che tale parere deve anche  intervenire
anteriormente all'adozione medesima (cosi' Consiglio di  Stato,  sez.
IV, 8 maggio 2000, n. 2643; Id. sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). La
norma  si  conforma  infatti  all'esigenza  per  cui,  in   sede   di
programmazione di primo (ed anche di secondo  livello),  deve  essere
valutata la compatibilita' della destinazione impressa alla  zona  ed
alle aree nella stessa ricomprese, con la struttura, la morfologia  e
l'andamento del territorio. 
    10. Preme sottolineare, infine, quanto ancora al parametro  della
rilevanza (Corte cost. 17 marzo 2017, n. 58) in relazione a  tutti  i
profili  sospetta  incostituzionalita'  dell'art.  22   della   legge
regionale n. 5 del  2014,  l'impossibilita'  per  questo  giudice  di
risolvere   in   via   interpretativa   gli   ipotizzati   dubbi   di
compatibilita'  costituzionale,  in  relazione   all'univoco   tenore
letterale della legge, che segna il confine in presenza del quale  il
tentativo  interpretativo  deve  cedere  il  passo  al  sindacato  di
legittimita'  costituzionale  (ex  multis  Corte  costituzionale   n.
26/2010). 
    Anche di recente la Consulta ha affermato  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale deve essere esaminata anche  nell'ipotesi
in  cui  l'interpretazione  conforme  sia  difficile,  pur   se   non
impossibile (Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 43). 
    In particolare, l'art. 22 della legge regionale Umbria n.  5  del
2014 nel sanare l'illegittimita' dello strumento urbanistico generale
adottato  nel   2003   lo   ha   fatto   rivivere   retroattivamente,
ripristinando la ivi prevista edificabilita' delle aree di proprieta'
dei contribuenti, fungendo da presupposto dell'imposizione. 
    Va inoltre ribadita l'impossibilita' per il giudice remittente di
disapplicazione (ai sensi dell'art. 7, comma 5,  decreto  legislativo
n. 546/1992) della deliberazione consiliare  sanante  del  Comune  di
Spoleto n. 10/2014, per le considerazioni gia' espresse. 
    11. Alla luce delle considerazioni sopra svolte,  deve  ritenersi
rilevante e non manifestamente infondata la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 22 della  legge  della  Regione
Umbria n. 5 del 2014, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97, 113 e
117 comma 3 della Costituzione e art. 81 testo unico edilizia  (quale
norma interposta), nella parte in cui consente  a  sanatoria  che  il
comune rilasci esso stesso il  parere  di  compatibilita'  sismica  e
anche  dopo  l'approvazione  del  PRG  e  va  pertanto  disposta   la
sospensione del presente giudizio e la  trasmissione  degli  atti  di
causa alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti  di
legge indicati in dispositivo. 
 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte di giustizia tributaria di secondo  grado  per  l'Umbria
(prima sezione), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
visti l'art. 134, comma 1, della Costituzione, gli articoli  1  della
legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,
solleva, ritenendola rilevante  e  non  manifestamente  infondata  in
relazione  agli  articoli  3,  24,  97,  113  e  117  comma  3  della
Costituzione e art. 81 testo unico edilizia (quale norma interposta),
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della  legge
della Regione Umbria n. 5/2014, nella parte in cui  consente  che  il
comune rilasci esso stesso a sanatoria il  parere  di  compatibilita'
sismica e anche dopo l'approvazione del PRG e, per l'effetto, dispone
la sospensione del giudizio e la rimessione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Ordina che a cura  della  segreteria  della  Corte  di  giustizia
tributaria di secondo grado la presente ordinanza sia notificata alle
parti, al presidente della  giunta  regionale  e  al  presidente  del
consiglio regionale dell'Umbria. 
        Perugia, 6 aprile 2023 
 
                         Il Presidente: Oddi 
 
 
                                                 Il relatore: Magnini