N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2023

Ordinanza dell'8 febbraio  2023  della  Corte  dei  conti  -  sezione
giurisdizionale per la Regione Calabria nel procedimento contabile  a
carico di B. Z. ed altri. 
 
Responsabilita' amministrativa e contabile - Agenti contabili - Norme
  della Regione Calabria -  Societa'  a  partecipazione  regionale  -
  Previsione che individua i  soggetti  nominati  o  designati  dalla
  Regione  o  proposti  dai  rappresentanti   della   Regione   nelle
  assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione  o  dei
  collegi sindacali, a tutti gli effetti,  come  agenti  contabili  a
  materia che rispondono, in tale qualita', della  corretta  gestione
  societaria. 
- Legge della Regione Calabria  5  ottobre  2007,  n.  22  (Ulteriori
  disposizioni di carattere  ordinamentale  e  finanziario  collegate
  alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per  l'anno
  2007 ai sensi  dell'art.  3,  comma  4,  della  legge  regionale  4
  febbraio 2002, n. 8), art. 8. 
(GU n.16 del 19-4-2023 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria 
 
    Nelle persone dei seguenti magistrati: 
        Luigi Cirillo, Presidente relatore; 
        Natale Longo, Giudice; 
        Guido Tarantelli, Giudice; 
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nei  giudizi  di   conto
riuniti,  iscritti  ai   numeri   22952-22953-22957-22958-22959   del
registro di segreteria, relativi ai conti  giudiziali  riferiti  alla
medesima  gestione  contabile  -  consegnatario   delle   azioni   di
Fincalabra S.p.a., esercizio: ... -  presentati  separatamente  dagli
amministratori e componenti del collegio sindacale della societa'  ed
iscritti con separati numeri di giudizio, in specie: 
        1. conto giudiziale n. ...  (giudizio  n.  22957)  presentato
dall'agente   contabile   B   Z   (componente   del   consiglio    di
amministrazione della S.p.a., nominato  con  decreto  del  Presidente
della Regione Calabria n. .../...); 
        2. conto giudiziale n. ...  (giudizio  n.  22958)  presentato
dall'agente   contabile   C   S   (Presidente   del   consiglio    di
amministrazione della S.p.a., nominato  con  decreto  del  Presidente
della Regione Calabria n. .../...); 
    entrambi rappresentati  e  difesi  dall'avvocato  Cosimo  Damiano
Libonati   (con   domicilio   pec:    avv.libonati@pecstudio.it)    e
dall'avvocato   prof.   Aristide   Police    (con    domicilio    pec
aristicepolice@ordineavvocatiroma.org), giusta procura allegata  alla
memoria depositata il 23 luglio 2021; 
        3. conto giudiziale n. ... (giudizio  n.  22959),  presentato
dall'agente   contabile   G   B   (componente   del   consiglio    di
amministrazione della S.p.a., nominata  con  decreto  del  Presidente
della Regione Calabria n. .../... , del ...); 
    rappresentata e  difesa  dall'avvocato  Paolo  Davide  Barberi  e
dall'avvocato   prof.   Aristide   Police    (con    domicilio    pec
aristicepolice@ordineavvocatiroma.org), giusta procura allegata  alla
memoria depositata il 23 luglio 2021; 
convenuti; 
        4. conto giudiziale n. ...  (giudizio  n.  22952)  presentato
dall'agente contabile A N (componente del  collegio  sindacale  della
S.p.a., nominata con decreto del Presidente della Regione Calabria n.
... del ...); 
        5. conto giudiziale n. ...  (giudizio  n.  22953)  presentato
dall'agente contabile D F G, (componente del collegio sindacale della
S.p.a., nominato con decreto del Presidente della Regione Calabria n.
... del ...); 
contumaci; 
    Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; 
    Uditi, all'udienza del 9 febbraio  2022,  l'avvocato  Libonati  e
l'avvocato Raimondo D'Aquino per delega dell'avvocato Police, nonche'
l'avvocato Barberi e la sua  assistita  comparsa  in  udienza  -  che
chiedevano dichiararsi la regolarita' del conto ed il  discarico  dei
convenuti, ed affermavano l'irrilevanza della posizione del  revisore
deceduto P D - , nonche' il  pubblico  ministero  nella  persona  del
S.P.G. dott.ssa Federica Pallone - che insisteva per la riunione  dei
giudizi ex art. 84 c.g.c., affermava la procedibilita' dei conti,  si
rimetteva  al  collegio  sul  discarico  del  convenuti,  richiamando
l'osservazione del Magistrato relatore di trasmettere gli  atti  alla
Procura per accertare eventuali responsabilita' erariali,  ed  infine
chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con riferimento ad  un
agente contabile deceduto - ; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    1. I giudizi in epigrafe precisati (ed il giudizio n. 22954,  per
il quale si e' provveduto separatamente) si riferiscono ad una  serie
di conti giudiziali delle azioni di Fincalabra S.p.a. (partecipata in
house della Regione Calabria), tutti di identico contenuto e relativi
alla medesima  gestione  contabile  (esercizio  ...),  presentati  da
ognuno dei convenuti in qualita' di amministratori o  componenti  del
collegio sindacale della societa'. 
    2. Nelle relazioni del 12 maggio 2021 relative a questi conti (ed
al conto oggetto  del  giudizio  22954,  separatamente  definito)  il
magistrato istruttore rimetteva al  collegio  «le  valutazioni  sulla
regolarita' o  meno  della  gestione  dell'agente  contabile»,  sulla
scorta delle considerazioni seguenti. 
    a) I consegnatari delle azioni, che sono  beni  mobili  ai  sensi
dell'art.  20,  lettera  c),  del  regolamento  per  la  contabilita'
generale dello Stato, regio decreto  n.  827/1924  (d'ora  in  avanti
abbreviato in «R.c.g.S.»), sono assoggettati all'obbligo di conto  ex
art. 32, comma 1, R.c.g.S e sono tenuti a  presentarlo  alla  propria
amministrazione ex art.  624  R.c.g.S.  (eccezion  fatta  per  alcuni
soggetti,  come  i  consegnatari  di  beni  mobili  «per  debito   di
vigilanza», esclusi dall'obbligo di conto ex art. 32, comma 2  e  624
R.c.g.S.) e «rispondono delle variazioni dei crediti  loro  affidati»
ex art. 29 ult. co. R.c.g.S..; 
    b) Con la sentenza n. 7390/2007 (relativa proprio ai consegnatari
delle azioni della Regione Calabria, in un esercizio precedente),  le
sezioni unite della Cassazione avevano precisato che: 
        aa) tra i consegnatari «per debito di custodia» o «per debito
di vigilanza» (art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica n.
254/2002) rientrano anche i consegnatari delle azioni, a  prescindere
da espressa  previsione  di  legge  o  regolamento,  in  applicazione
diretta dell'art. 103 Cost.; 
        bb) nel giudizio sui conti giudiziali dei titoli  di  credito
il sindacato della Corte dei conti «non e' limitato alla custodia  ed
alla gestione dei titoli originari nella  loro  materialita',  ma  si
estende alle variazioni del loro valore ed agli utili e ai  dividendi
distribuiti, dovendo il consegnatario risponderne ai sensi  dell'art.
29, ultimo comma, del regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827»;  fermo
restando che oggetto del giudizio  sono  il  conto  e  le  operazioni
effettuate dall'agente  contabile  sulla  base  delle  direttive  del
socio, non gli atti di  esercizio  dei  poteri  del  socio  da  parte
dell'amministrazione (ex 2350, 2351,  2408,  2409  c.c.),  dei  quali
ovviamente rispondono i funzionari amministrativi nella diversa  sede
del giudizio di responsabilita'. 
    c) La Regione Calabria, a seguito della suddetta pronunzia  della
Cassazione, con l'art. 8 della legge regionale n. 22  del  5  ottobre
2007, aveva attribuito «a tutti gli effetti» la qualifica di  «agenti
contabili  a   materia»   ai   suoi   delegati   «negli   organi   di
amministrazione  o   nei   collegi   sindacali   delle   societa'   a
partecipazione regionale», prevedendo che essi devono  «adeguatamente
supportare la Regione nell'esercizio dei suoi diritti di azionista» e
«rendere il conto» e che essi «sono assoggettati  alla  giurisdizione
della Corte dei conti nel  rispetto  della  legislazione  statale  in
materia»; norma rimasta vigente, sebbene successivamente fosse  stato
creato un apposito  «Dipartimento  Controlli»  (con  la  delibera  di
Giunta regionale n. 308/2011) e fossero stati definiti sia i  compiti
dei vari settori regionali  interessati  alla  gestione  e  controllo
della societa' a partecipazione regionale (con delibera della  Giunta
regionale n. 12 del 10 gennaio 2012) sia i rapporti  tra  le  diverse
strutture regionali che esercitano funzioni di vigilanza e  controllo
sulle societa' e sulle fondazioni in  house  della  Regione  Calabria
(decreto del dirigente del Dipartimento «Controlli» n.  4854  del  28
marzo 2013). 
    d) Il magistrato relatore  evidenziava,  altresi',  che  con  gli
«indirizzi di coordinamento organizzativo» resi dalle sezioni riunite
in sede consultiva della Corte dei conti allegati al parere n. 2/2015
si era ritenuto che il  consegnatario  delle  azioni  fosse  non  chi
custodisce materialmente detti titoli di credito (ovvero,  di  norma,
il tesoriere), bensi' il soggetto responsabile della  gestione  delle
azioni stesse, e quindi - a seconda di quanto  prevede  l'ordinamento
interno dell'ente  -  il  titolare  dell'ufficio  cui  riferiscono  i
soggetti che partecipano  all'assemblea  esercitando  i  diritti  del
socio, oppure il sindaco (o un suo delegato) quando la partecipazione
all'assemblea e' riservata a quest'ultimo (o a  un  soggetto  da  lui
delegato). 
    e) Nella concreta fattispecie, i conti qui in esame  erano  stati
presentati dagli agenti contabili individuati dalla legge (componenti
del consiglio di  amministrazione  e  del  collegio  sindacale  della
Fincalabra  S.p.a.)  e  approvati  e  parificati   dal   Dipartimento
regionale  delle  finanze;  essi  presentavano  tutti   la   medesima
problematica, ovvero (come risultante dai conti e dal  libro  soci  e
dalle delibere del  c.d.a.)  una  riduzione  del  valore  (formale  e
sostanziale) della partecipazione regionale, a causa di una  delibera
dell'assemblea dei soci che riduceva  il  capitale  sociale  di  euro
5.127.238,00 a copertura di maggiori perdite  di  esercizio  di  euro
6.627.238,00 (in parte coperte con versamento di cassa delle  Regione
di euro 1.500.000,00). 
    f)  Sulla  base  di  quanto  sopra  dettagliato,  il   magistrato
istruttore del conto concludeva come segue: 
        aa) Quanto ai componenti del collegio dei revisori dei conti,
si chiedeva di dichiarare estinto il giudizio di conto nei  confronti
del P in quanto deceduto (trattasi del giudizio n. 22954 per il quale
si e' provveduto separatamente) ed improcedibile il giudizio di conto
nei confronti di N e G, per mancanza dell'obbligo di resa  del  conto
in capo ai convenuti, desunta: 
          dall'oggetto  del  diritto  di  conto,  che  comprende   le
variazioni di valore della partecipazione (ex articoli 20 lettera c e
29  R.c.g.S.),  ovvero  operazioni  finanziarie  riconducibili   alle
direttive rese dalla Regione nell'esercizio dei diritti  di  socio  e
non alla condotta del revisore; 
          dall'incompatibilita' dei compiti del revisore (2403  c.c.,
2409-bis c.c.) con la gestione del sistema azionario; 
          dalla  impossibilita'  di  qualificare  il  revisore   come
«consegnatario per debito  di  custodia»  (custodia  in  realta'  mai
effettuata) ma al limite come «consegnatario per debito di vigilanza»
(in quanto tale  non  tenuto  alla  resa  del  conto,  per  i  motivi
predetti), non essendo l'art. 8 della legge regionale citata ostativo
a tale qualificazione (sia per la prevalenza della normativa  statale
su quella regionale nella materia del giudizio di conto, sia  perche'
la legge regionale attribuiva a detti convenuti solo la qualifica  di
«consegnatario» senza specificarne la natura). 
        bb) Quanto ai componenti del consiglio di amministrazione (Z,
S e B) si chiedeva al collegio  di  pronunziare  (oltre  al  parziale
difetto di legittimazione passiva della B, subentrata ad altri, senza
passaggio di consegne, solo il ..., in corso d'anno) la irregolarita'
del conto e della gestione, adottando  i  provvedimenti  al  riguardo
(tra cui  la  trasmissione  degli  atti  al  P.M.).  A  tal  fine  si
richiamava la pregressa giurisprudenza secondo cui: 
          da un lato, consegnatario delle azioni e' colui che in base
all'ordinamento dell'ente esercita i diritti del socio nella societa'
partecipata («maneggia» le azioni in senso tecnico: sez.  Molise,  15
novembre 2017 n. 64; sez.  Veneto,  18  ottobre  2017  n.  122,  sez.
Veneto,  25  giugno  2019  n.  99,  sez.  controllo   Toscana,   del.
17/2010/PAR); 
          dall'altro, il conto deve considerare anche  le  variazioni
di valore subite dalla partecipazione a causa di utili e perdite  (ex
art. 20, lettera c e art. 29 regio  decreto  n.  827/1924),  per  cui
vanno documentate anche le modalita' di gestione  societaria  e  come
sono state applicate le direttive del socio pubblico (sez. Veneto, 10
febbraio 2012 n. 62; sez.  Molise,  15  novembre  2017  n.  64;  sez.
Veneto, 18 ottobre 2017 n. 122; Cassazione  sezioni  unite,  ord.,  6
febbraio 2007 n. 7390), fermo restando che eventuali danni da cattiva
gestione esulerebbero dal giudizio di conto e  potrebbero  al  limite
dar luogo ad ordinario giudizio  di  responsabilita'  amm.va  per  il
mancato esercizio dei diritti di socio, a cura del  P.M.  (Corte  dei
conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR). 
    3. A seguito della fissazione dell'udienza di discussione del  14
settembre 2021, in data 23 luglio 2021 si costituivano gli epigrafati
difensori dei convenuti componenti del consiglio  di  amministrazione
(Z, S, B), depositando memorie difensive nelle quali riepilogavano le
vicende  finanziarie  della  Fincalabra  e  le  sopravvenute   regole
relative al controllo del Dipartimento regionale sulla gestione della
societa' e chiedevano dichiararsi regolare il conto con  vittoria  di
spese, per i seguenti motivi. 
    a) La riduzione di  valore  delle  partecipazioni  riportata  nel
conto ... era da un lato giustificata (la  riduzione  di  valore  del
capitale sociale era discaricabile, essendo  dovuta  a  copertura  di
perdite regolarmente approvate in assemblea),  dall'altro  imputabile
non  ai  convenuti  revisori  o  amministratori,  bensi'  a   precise
direttive del socio-Regione (che aveva deliberato  la  riduzione  del
capitale sociale); 
    b) la perdita era in parte dipesa dalla nota  vicenda  «M  ...  »
(investimenti in strumenti finanziari  dannosi  per  1,6  milioni  di
euro: cfr. sentenza 428/2018 di questa sezione giurisdizionale); 
    c) l'art. 8 della legge regionale n. 22/2007  non  poteva  essere
inteso  nel  senso  che  il  consiglio  di  amministrazione   potesse
discostarsi dalle indicazioni del socio-azionista unico (a  meno  che
non fossero illegittime, il che non era); 
    d) il conto era stato approvato e parificato dalla Regione e, dal
punto  di  vista  economico-finanziario,  perfettamente   ragionevole
attesa la natura non  lucrativa  della  societa'  in  house  e  della
situazione finanziaria. 
    4. All'esito dell'udienza del 14 settembre 2021, si  rinviava  la
trattazione dei giudizi n. 22952, n. 22953 e n. 22954 all'udienza  di
discussione del 9 febbraio 2022,  per  la  mancanza  di  prova  della
notificazione ai convenuti N , G e P (con le ordinanze n. 74/2021, n.
78/2021 e n. 79/2021); e, per ovvi motivi di  litisconsorzio  (attesa
l'identita' di oggetto), si rinviava alla  stessa  udienza  anche  la
trattazione degli altri giudizi n. 22957, n. 22958 e  n.  22959  (con
ordinanze n. 76/2021, n.  75/2021  e  n.  77/2021,  tutte  comunicate
all'amministrazione  ed  ai  difensori  gia'  costituitisi  in   quei
processi). 
    5. Pervenute le prove dalla  notificazione  della  relazione  del
magistrato istruttore e delle ordinanze  di  fissazione  della  nuova
udienza alla N ed al G  (nonche'  gli  avvisi  di  ricevimento  della
notificazione al P  da  cui  risultava  il  decesso  del  convenuto),
all'udienza del 9 febbraio 2022,  sentiti  i  difensori  delle  parti
costituite  ed  il  pubblico  ministero,  che  concludevano  come  in
epigrafe, i giudizi passavano in decisione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Deve preliminarmente evidenziarsi che  con  separata  sentenza
non definitiva in data odierna si e' provveduto,  da  un  lato,  alla
riunione dei giudizi epigrafati,  attesa  l'identita'  di  oggetto  e
titolo dei conti giudiziali posti a base degli stessi; dall'altro,  a
dichiarare la contumacia dei convenuti N e G (non costituitisi) ed  a
definire separatamente il giudizio di conto n.  22954  nei  confronti
del contabile P , dichiarato improcedibile in  quanto  -  sebbene  vi
fosse identita' di oggetto e titolo del giudizio con i giudizi qui in
esame - il convenuto era deceduto  prima  della  notificazione  della
relazione del magistrato istruttore. 
    2. Oggetto dei giudizi qui in esame sono alcuni conti  giudiziali
di analogo contenuto e  riferiti  alla  medesima  gestione  contabile
(consegnatario delle azioni di Fincalabra S.p.a. - partecipata  della
Regione Calabria - nell'esercizio ...), separatamente  presentati  da
ognuno dei convenuti epigrafati in qualita' o di amministratore o  di
componente del collegio dei revisori della societa'. 
    3. In via preliminare, la decisione su detti conti non  puo'  che
partire  dall'accertamento   dell'obbligo   di   rendere   il   conto
giudiziale, essendo privo di rilevanza giuridica un conto  presentato
da un soggetto su cui  non  incombano  gli  obblighi  della  gestione
contabile di beni dell'amministrazione pubblica (in forza di un  atto
di incarico formale o del «maneggio» di fatto: art. 178  R.c.g.S.)  e
quindi la responsabilita' delle entrate non riversate e delle  uscite
prive di valido titolo (articoli 74 e 85 L.c.g.S. e 45 e 54 del regio
decreto n. 1214/1934). 
    3.1. In merito a  tale  questione,  anzitutto,  e'  pacifico  che
sussiste l'obbligo di rendere il conto  delle  azioni  di  proprieta'
della Regione, in base alle  norme  generali  di  contabilita'  dello
Stato (art. 20, lettera c, 29 ultimo comma  e  32  regio  decreto  n.
827/1924), applicabili alle regioni ai sensi del  combinato  disposto
dell'art. 1, comma 3, decreto-legge n. 453/1993 e degli articoli 3  e
6, comma 2, legge n. 658/1984 (nonche' dell'art. 93, comma 2, decreto
legislativo n. 267/2000 e degli articoli 137 e  18,  lettera  a,  del
codice della giustizia contabile). 
    Del resto, la sussistenza dell'obbligo di  conto  -  proprio  con
riferimento ad un giudizio per resa del conto dei consegnatari  delle
azioni della Regione  Calabria  -  e'  stata  affermata  anche  dalle
sezioni unite della Cassazione, che con la sentenza n. 7390/2007  del
27 marzo 2007 hanno posto i seguenti principi. 
    a) La riserva di giurisdizione della Corte dei conti ex art.  103
Cost., in materia di giudizio  di  conto,  trova  fondamento  in  una
«indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile
e  patrimoniale,  la  quale  rende   necessario   l'esercizio   della
giurisdizione  di  conto  in  relazione   a   tutte   le   componenti
patrimoniali  e  finanziarie»;  pertanto  -  a  prescindere  da   una
specifica disposizione di legge - tale giurisdizione  deve  ritenersi
radicata  in  capo  alla  Corte  dei  conti  in  forza  delle   norme
ordinamentali di carattere generale  (articoli  73  -  75  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 20 e ss. regio decreto 28
maggio 1924, n. 827, art. 44 del regio decreto  12  luglio  1934,  n.
1214), che non tollerano deroghe in forza  di  fonti  sublegislative,
che ove esistenti vanno disapplicate (in specie l'art. 6, decreto del
Presidente della Repubblica n. 254/2002). 
    b) L'obbligo di rendere il conto giudiziale si estende  anche  ai
soggetti che abbiano la  custodia  di  partecipazioni  societarie  in
possesso dell'ente pubblico, ed in tal caso il sindacato della  Corte
dei conti «non puo' essere limitato al titolo  originario  nella  sua
materialita', ma deve riguardare anche le variazioni del  valore  dei
titoli e gli utili o dividendi distribuiti», dovendo il consegnatario
risponderne ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827.  Tuttavia  -  essendo   nettamente   distinte
l'amministrazione attiva, spettante agli organi titolari dei  diritti
e  poteri  connessi  all'uso  dei  beni,  e  la  gestione  contabile,
spettante a coloro che hanno il maneggio e la custodia dei beni (cfr.
art. 76 regio decreto n. 2440/1923) - nel giudizio di conto  l'agente
contabile puo' essere chiamato a rispondere solo delle operazioni  da
lui effettuate sulla base  di  direttive  dell'amministrazione-socio,
non degli atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare
di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione  del
patto di sindacato, l'esercizio di un diritto  di  opzione),  la  cui
valutazione e' demandata al giudizio di responsabilita'. 
    c)  La  mancata  adozione  di  misure  organizzative  idonee   ad
assicurare  un  corretto  adempimento  dell'obbligo  di   conto   non
giustifica l'utilizzazione  del  giudizio  per  resa  del  conto  con
finalita'  meramente  esplorativa,  come  una  sorta   di   strumento
istruttorio diretto ad individuare i soggetti tenuti  alla  resa  del
conto. Infatti, e' compito del pubblico  ministero  individuare  tali
soggetti; sulla base  della  normativa  di  settore,  trattandosi  di
figure organiche tipiche,  preposte  all'esercizio  di  una  pubblica
funzione, laddove non puo' ammettersi un'azione per  resa  del  conto
nei confronti di  qualsiasi  amministratore  o  dipendente  dell'ente
pubblico, soltanto a causa della difficolta'  d'individuare  l'agente
consegnatario. In applicazione di tale principio,  la  Cassazione  ha
dichiarato il difetto di  giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in
ordine al giudizio di conto promosso  nei  confronti  del  Presidente
della   Regione   Calabria   relativamente   alla   gestione    delle
partecipazioni societarie in possesso  dell'ente,  rilevando  che  ai
sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge reg. 26 agosto 1992, n.
15,  l'amministrazione  di  tali  beni  spettava   all'assessore   al
bilancio, mentre la custodia degli stessi spettava al tesoriere della
Regione. 
    3.2. Quanto poi all'individuazione dell'agente contabile,  ovvero
il soggetto tenuto alla presentazione del conto sulle azioni,  subito
dopo la predetta sentenza della Cassazione il  legislatore  regionale
e' intervenuto con l'art. 8 della legge della Regione Calabria n.  22
del 2007, il quale - in deroga  al  previgente  art.  5  della  legge
regionale Calabria n. 15/1992 sopra  citato  -  ha  previsto  che  «I
soggetti  nominati  o  designati  dalla  Regione   o   proposti   dai
rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti  degli
organi di amministrazione o dei collegi sindacali  delle  societa'  a
partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti  contabili
a materia e rispondono, in tale  qualita',  della  corretta  gestione
societaria. Gli stessi devono  supportare  adeguatamente  la  Regione
nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto
con le modalita' e termini stabiliti dalla Giunta  regionale  e  sono
assoggettati alla giurisdizione della Corte dei  conti  nel  rispetto
della  legislazione   statale   in   materia,   ferme   restando   le
responsabilita' previste dal codice civile.» 
    4. Tanto premesso in generale, nella concreta  fattispecie,  come
si e' detto, i convenuti hanno separatamente presentato  il  medesimo
conto giudiziale, relativo alla  gestione  ...  delle  partecipazioni
regionali nella Fincalabra S.p.a., in qualita'  di  amministratori  e
sindaci pro tempore  della  societa',  proprio  in  applicazione  del
predetto art. 8 della legge regionale n. 22/2007. 
    Risulta quindi evidente che la applicazione della norma di  legge
regionale e' di pregiudiziale  e  imprescindibile  rilevanza  per  la
decisione dei giudizi  riuniti  qui  in  esame,  in  specie  ai  fini
dell'individuazione del soggetto tenuto alla presentazione del  conto
e quindi della procedibilita' del giudizio su quest'ultimo. 
    5.  Orbene,  ad  avviso  del  collegio  vi  sono   questioni   di
costituzionalita' non  manifestamente  infondate  sull'art.  8  della
legge regionale Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007, che ostano ad  una
applicazione immediata  della  disposizione  (con  il  riconoscimento
della  qualifica  di  agente   contabile   ai   convenuti   e   della
procedibilita' del giudizio di conto), per i seguenti motivi. 
    5.1. Va anzitutto evidenziato che, secondo  l'insegnamento  della
Corte costituzionale, la riserva  di  giurisdizione  alla  Corte  dei
conti in materia di «contabilita' pubblica» (art. 103, comma 2 Cost.)
comprende,  da  un  lato,  la  giurisdizione  sulla   responsabilita'
amministrativo-contabile per danno all'amministrazione (sui  soggetti
che «dispongono»,  nell'esercizio  della  loro  discrezionalita',  di
denaro o beni pubblici, con atti amministrativi o di diritto civile);
dall'altro, la giurisdizione sui conti giudiziali resi  dai  soggetti
che hanno «maneggio» di valori o beni (ovvero sui soggetti che  hanno
in semplice custodia valori o beni  dell'amministrazione,  della  cui
conservazione  e/o  dispersione  devono  rispondere).  Tuttavia,   il
giudice delle leggi non ha equiparato del tutto le due ipotesi, ed in
materia di giudizio di  conto  ha  affermato  che  l'art.  103  Cost.
attribuisce alla Corte dei conti  una  giurisdizione  tendenzialmente
necessaria e generalizzata, in un duplice senso. 
    5.1.1. In primo luogo,  si  e'  ritenuto  che  l'art.  103  Cost.
implichi la «necessarieta'» dell'assoggettamento a giudizio di  conto
di coloro che «maneggiano» denaro e valori dell'ente, in funzione  di
garanzia obiettiva dell'ordinamento. Infatti, fin dalla  sentenza  n.
114/1975, si e' affermato  che  «e'  principio  generale  del  nostro
ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalita'  dei
contribuenti e destinato  al  soddisfacimento  dei  pubblici  bisogni
debba  esser  assoggettato   alla   garanzia   costituzionale   della
correttezza  della  sua  gestione,  garanzia  che  si  attua  con  lo
strumento del rendiconto  giudiziale.  Requisito  indispensabile  del
giudizio sul conto e' quello della necessarieta' in virtu' del  quale
a nessun ente gestore di mezzi di provenienza  pubblica  e  a  nessun
agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro  e  valori  di
proprieta' dell'ente e' consentito sottrarsi  a  questo  fondamentale
dovere. Se la giurisdizione contabile non avesse tale  carattere  non
potrebbe assolvere alla sua obbiettiva funzione di garanzia ed e' per
questo che nel nostro sistema  l'obbligo  del  rendiconto  giudiziale
(salvo deroghe temporanee ed eccezionali per i conti consuntivi degli
enti locali tassativamente disposte con leggi per il periodo  bellico
e post-bellico fino alle gestioni relative all'esercizio  finanziario
1953) ha trovato  costante  applicazione».  Sulla  scorta  di  questo
principio - e della ingiustificata disparita' di trattamento  che  le
norme impugnate venivano a creare rispetto ad altre  regioni  -  sono
state dichiarate incostituzionali (in relazione agli articoli 3 e 103
Cost.) alcune disposizioni di legge regionale che rendevano eventuale
l'esame dei  rendiconti  di  soggetti  aventi  maneggio  di  pubblico
denaro, cosi' limitando la giurisdizione contabile  (cfr.  la  citata
sentenza n. 114 del 1975, sugli articoli 6 e 7 della legge  regionale
del T.A.A. 1° giugno 1954, n. 11). 
    Principi del tutto analoghi sono stati affermati  dalla  sentenza
n. 1007 del  1988,  che  ha  dichiarato  l'incostituzionalita'  delle
disposizioni  dettate  da  un'altra   legge   regionale   (art.   122
dell'Ordinamento regionale degli enti locali nella  Regione  Sicilia,
riapprovato con legge 15 marzo 1963, n.  16)  in  forza  delle  quali
l'approvazione del conto consuntivo operata  dal  consiglio  comunale
sostituiva «integralmente la decisione relativa al giudizio sul conto
consuntivo spettante alla Corte dei conti, rendendo cosi'  del  tutto
eventuale quest'ultimo giudizio e sottraendo,  conseguentemente,  gli
amministratori e i tesorieri dei  comuni  siciliani  al  fondamentale
dovere di rispondere, nelle forme costituzionalmente previste,  della
gestione del denaro  pubblico  da  essi  svolta.  Si  tratta,  com'e'
evidente, di una diretta  violazione  di  un  principio  fondamentale
dello "Stato di diritto", recepito dalla Costituzione all'art. 103  e
riaffermato da questa Corte nella sentenza prima  ricordata»  (ovvero
la sentenza n. 114/1975). In particolare, la sentenza n. 1007/1988 ha
precisato che  l'articolo  di  legge  regionale  impugnato,  rendendo
eventuale  il  giudizio  di  conto  e  sostituendo  un  giudizio  del
controllato su quello del controllore, «svuoti del tutto la  garanzia
costituzionale relativa alla regolarita'  e  alla  correttezza  della
gestione del denaro pubblico e, in  particolare,  la  garanzia  della
necessarieta' del giudizio sul conto.  Esso  va  pertanto  dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 103,  secondo
comma, della Costituzione.» 
    5.1.2. In secondo luogo, e' indubbio che la Corte  costituzionale
ha affermato che l'art. 103, comma  2,  Cost.  non  attribuisce  alla
Corte dei conti una giurisdizione  generalizzata  ed  automatica,  ma
solo tendenziale, nella materia della responsabilita'  amministrativa
degli  agenti  amministrativi  per  danno  all'amministrazione  (che,
storicamente, in alcune  materie  era  stata  attribuita  al  giudice
ordinario, nell'esercizio della discrezionalita' legislativa: cfr. ad
esempio sentenze n. 102/1977, n. 189/1984, n. 773/1988, n.  641/1987,
n.   46/2008),   rendendo   quindi   necessaria   una    interpositio
legislatoris,  ovvero  norme  espresse   che   attuino   la   riserva
costituzionale delimitando l'ambito della giurisdizione  della  Corte
dei conti. 
    Tuttavia,   la   medesima   giurisprudenza   costituzionale    ha
espressamente riconosciuto che l'art. 103, comma 2, Cost.  assoggetta
tutti gli «agenti contabili» alla giurisdizione in materia  di  conti
giudiziali della Corte dei  conti  (di  cui  all'art.  44  del  regio
decreto n. 1214/1934) in  maniera  generalizzata  (nei  confronti  di
qualsivoglia amministrazione: sentenza n. 68/1971)  ed  immediata  (a
prescindere  da  apposita  interpositio  legislatoris),  fatti  salvi
alcuni  «particolari  settori»  e  sempre  che   «ricorra   identita'
oggettiva di materia, e beninteso entro i  limiti  segnati  da  altre
norme e principi costituzionali»  (cfr.  in  tal  senso  sentenza  n.
115/1970). 
    In particolare, sono state  escluse  dall'applicazione  immediata
dell'art. 103 Cost. (ai fini della giurisdizione di  conto)  solo  le
ipotesi in cui - per la collocazione costituzionale dei soggetti  che
svolgono l'attivita' di «maneggio» di denaro  o  valori  quest'ultima
assuma una valenza  «politica»  (piu'  che  amministrativo-contabile)
rientrante nelle guarentigie di  altri  organi  statali  o  regionali
(Presidenza della Repubblica, Camere  etc.:  cfr.  in  tal  senso  le
sentenze della Corte costituzionale  n.  110/1970,  n.  129/1981,  n.
46/2008, n. 130/2014,  n.  107/2015,  n.  30/2018,  n.  169/2018,  n.
43/2019). 
    Viceversa,   e'   stata   sempre   pacificamente   affermata   la
giurisdizione di conto sulle gestioni amministrative  che  non  siano
coperte da guarentigie costituzionali o da norme statutarie di  rango
costituzionale (comprese le gestioni  degli  agenti  contabili  della
Regione), in quanto, con il  giudizio  di  conto,  non  si  viene  ad
impingere nelle «scelte» riservate all'autonomia  regionale  ex  art.
122, comma 4 Cost. ed  ai  funzionari  amministrativi,  ma  si  va  a
sindacare solo l'attivita' materiale di custodia di valori o beni  da
parte dell'agente contabile (cfr. in tal senso Corte  cost.  sentenza
n. 292/2001). Proprio in quest'ottica si e'  ritenuto  che  anche  in
assenza di norma espressa - alla luce dell'art. 103  Cost.  qualunque
soggetto  abbia  maneggio  di  denaro   o   valori   della   pubblica
amministrazione sia comunque obbligato a rendere il conto alla  Corte
dei conti ai fini dell'assoggettamento al relativo giudizio, ai sensi
dell'art. 44 del regio decreto n. 1214/1934, che deve ritenersi norma
di  applicazione  generale  (beninteso  nei  limiti  di  altre  norme
costituzionali e della identita' di  materia),  prevalente  anche  su
presunte esigenze di autonomia delle regioni anche a statuto speciale
(respingendo sulla base  di  queste  considerazioni  i  conflitti  di
attribuzione sollevati da varie regioni: cfr.  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 110 del 1970, n. 211 del 1972, n. 63 del 1973). 
    5.2. Sotto diverso profilo, va evidenziato che, con  una  recente
sentenza (n. 189/2020), la Corte  costituzionale  ha  avuto  modo  di
precisare  (sia  pure  incidentalmente)   che,   mentre   i   profili
«pubblicistico-organizzativi» afferenti al rapporto di servizio degli
amministratori regionali rientrano nella competenza  residuale  delle
Regioni (art. 117, comma 4 Cost.), rientrano invece nella  competenza
statale (ex art. 117, comma 1, lettera  1,  Cost.)  tanto  i  profili
«civilistici» come i diritti ed  obblighi  dell'impiego  privatizzato
dei pubblici dipendenti, quanto i profili «giurisdizionali» come  «la
disciplina  della  responsabilita'  amministrativa,  nella  quale   i
profili sostanziali della stessa sono strettamente intrecciati con  i
poteri del giudice chiamato ad accertarla» e quindi  «e'  materia  di
competenza dello Stato e non rientra tra le  attribuzioni  regionali»
(nella fattispecie, si e'  ritenuto  che  afferisse  al  rapporto  di
servizio, e  non  invadesse  la  competenza  statale  in  materia  di
giurisdizione, una previsione di legge provinciale che  prevedeva  il
rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia  sostenute
per la difesa nelle fasi preliminari  di  giudizi  civili,  penali  e
contabili). 
    5.3. Alla luce di questa  giurisprudenza,  l'art.  8  della legge
regionale Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007  appare  non  compatibile
con i principi costituzionali, per i seguenti motivi. 
    5.3.1. Risulta anzitutto evidente, in base a quanto detto, che la
funzione dell'obbligo di rendere il conto e del giudizio di conto  e'
responsabilizzare il soggetto che detiene un bene pubblico  alla  sua
custodia, onde evitare di disperderne il  valore  (a  garanzia  delle
pubbliche finanze); pertanto, qualora si tratti non di beni dotati di
valore proprio (come il denaro o le materie), bensi' di beni  il  cui
valore e' dato dai diritti in  essi  cartolarizzati  (come  nel  caso
delle azioni), tale responsabilita' non puo' che essere imposta a chi
ha la giuridica e concreta possibilita' di evitare  che  questi  beni
perdano di  valore:  nella  fattispecie,  l'ente  proprietario  della
partecipazione, che puo'  esercitare  i  diritti  del  socio  (ed  in
particolare il soggetto che in base all'ordinamento interno dell'ente
ha l'incarico relativo) al fine di evitare una dispersione del valore
sociale per mala gestio degli amministratori. 
    In quest'ottica, secondo consolidata giurisprudenza  (sez.  giur.
Toscana  sent/ord  n.  127/2020  e  sentenza  302/2019;  sez.  Veneto
sentenze n. 99/2019 n. 8/2019, n. 124/2017, n. 131/2016, n. 139/2016;
sez.  giur.  Calabria  n.  221/2021;  sez.  Molise  n.  53/2018),  il
«maneggio» di una quota o di una azione non puo' intendersi che  come
disponibilita' dei relativi diritti di socio: soprattutto  attesa  la
possibile «dematerializzazione» dei  titoli  azionari,  che  comunque
vanno riportati nel conto giudiziale  (cfr.  sez.  giur.  Toscana  n.
127/2020, sez. giur. Calabria n. 221/2021, sez. Toscana n.  302/2019,
sez. Veneto 122/2017). 
    Ovviamente, cio' non significa  che  all'agente  contabile  possa
automaticamente addebitarsi, all'esito  del  giudizio  di  conto,  la
diminuzione di valore delle azioni derivanti non dalla  sua  gestione
contabile ma da scelte amministrative  (che  sono  espressione  della
discrezionalita' amministrativa e che trovano la loro  sede  naturale
nel  diverso  giudizio  di   responsabilita'   amministrativa);   ma,
comunque, a  «rendere  conto»  della  gestione  deve  necessariamente
essere il soggetto che  la  effettua,  non  un  terzo,  vanificandosi
altrimenti del tutto la funzione «di  garanzia»  del  giudizio  della
Corte dei conti. 
    5.3.2. Orbene, l'art. 8  in  esame  individua  come  consegnatari
delle  azioni  soggetti  che  non  hanno  il  «maneggio»  (nel  senso
predetto) delle azioni, ovvero gli amministratori o  (addirittura)  i
sindaci delle societa' partecipate: soggetti che per definizione  non
possono esercitare i  diritti  del  socio,  non  solo  in  base  alle
generali norme codicistiche, ma anche del medesimo art. 8, che -  pur
qualificandoli «agenti contabili a materia»  e  prevedendo  che  essi
«rispondono, in tale qualita', della corretta gestione societaria»  -
tuttavia precisa che «gli stessi devono supportare  adeguatamente  la
Regione nell'esercizio dei diritti di azionista», diritti  del  resto
riservati ad organi dell'ente in base all'ordinamento  interno  della
Regione (cfr. la parte in fatto,  §  2,  lettera  c,  della  presente
decisione). 
    Cosi' facendo, con una evidente fictio iuris, la disposizione  in
esame finisce per depotenziare il giudizio di conto, in quanto, da un
lato, gli «agenti contabili» da essa individuati non  hanno  maneggio
delle azioni (nel senso predetto) e  quindi  non  possono  essere  in
alcun  modo  chiamati  a  risponderne  all'esito  del  giudizio   (si
tratterebbe di responsabilita' per fatto altrui);  dall'altro  -  per
converso - finisce per deresponsabilizzare del tutto la regione e gli
organi regionali, i cui agenti contabili dovrebbero  provvedere  alla
conservazione del valore delle azioni in base all'ordinamento interno
dell'ente. 
    Pertanto, la disposizione in esame appare in contrasto: 
        a) con l'art. 103, comma 2,  Cost.,  in  particolare  con  la
funzione di garanzia della legalita' contabile riservata al  giudizio
di conto intestato alla Corte dei conti; 
        b) con l'art. 117, comma 2, lettera  1  Cost.,  in  quanto  -
ferma restando la facolta' dell'ente, nell'ambito dei suoi poteri  di
autorganizzazione, di  individuare  gli  uffici  ed  i  soggetti  cui
affidare la custodia dei  propri  beni  -  limitando  l'ambito  della
giurisdizione contabile finisce per incidere su una materia riservata
alla legge dello Stato (cfr. sopra, § 5.2); 
        c) con l'art. 3 Cost.,  in  quanto  crea  una  disparita'  di
trattamento rispetto  alle  altre  amministrazioni  in  cui  l'agente
contabile (avendo effettivo maneggio del bene-azione) risponde  della
propria gestione (cfr. ad esempio, negli enti locali, il sindaco o il
suo delegato, ai sensi dell'art. 9, decreto legislativo n. 175/2016). 
    5.4. Infine, diversamente  da  quanto  affermato  dal  magistrato
istruttore (con riferimento ai soli revisori dei  conti)  ritiene  il
collegio che l'art. 8 della legge regionale n. 22/2007 non possa  ne'
disapplicarsi in forza delle norme statali (attesi i nuovi criteri di
riparto della competenza legislativa fissati dall'art. 117 Cost. dopo
la  riforma  costituzionale),   ne'   interpretarsi   come   semplice
attribuzione ai convenuti (in specie, ai revisori) della qualifica di
agente contabile «per debito di vigilanza», che non  e'  tenuto  alla
presentazione del conto giudiziale (ai sensi dell'art. 32 R.c.g.S.). 
    Infatti, la disposizione in esame manifesta  un'univoca  volonta'
legislativa di esonerare gli uffici regionali dall'obbligo di rendere
il  conto  delle  azioni,  traslandolo  sugli  amministratori   della
societa' partecipata: tanto per la lettera dell'art. 8  medesimo  (in
cui si prevede che sia i revisori  sia  gli  amministratori  sono  «a
tutti gli effetti,  agenti  contabili  a  materia»,  devono  «rendere
annualmente il conto» e «sono assoggettati alla  giurisdizione  della
Corte dei conti»), quanto per la  genesi  della  norma  in  questione
(intervenuta immediatamente dopo la pronunzia della Cassazione del 27
marzo 2007, che affermava sussistere la giurisdizione contabile sulla
gestione delle partecipazioni societarie in  possesso  dell'ente,  ma
individuava come agenti  contabili  non  gli  organi  della  societa'
partecipata, bensi'  soggetti  diversi  aventi  effettivo  «maneggio»
della partecipazione). 
    In altri termini,  non  puo'  accedersi  ad  una  interpretazione
«costituzionalmente  orientata»  della  disposizione  regionale,  che
renda superfluo il giudizio di costituzionalita'. 
    5.5. Pertanto, la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  8
della legge regionale Calabria n. 22/2007 risulta non  manifestamente
infondata. 
    6.  E'  altresi'  evidente   che   la   predetta   questione   di
costituzionalita' dell'art. 8 citato e' di innegabile  rilevanza  nel
presente giudizio. 
    6.1. Anzitutto, come sopra precisato, l'applicazione della  norma
in esame e' condizione pregiudiziale di  procedibilita'  dei  giudizi
sui conti qui in esame, in quanto i convenuti non  possono  ritenersi
agenti contabili (il giudizio non e' procedibile) se non in forza  di
tale norma, non avendo essi «maneggio» delle azioni in senso tecnico. 
    Dunque, la questione di costituzionalita' della norma  condiziona
la stessa possibilita' di addivenire ad una  pronunzia  del  giudice,
dovendosi in  caso  di  incostituzionalita'  richiedere  il  conto  a
soggetti diversi, aventi l'effettivo «maneggio» delle azioni. 
    6.2. Inoltre, nel merito,  allo  stato  degli  atti  risulta  una
diminuzione del valore della partecipazione  (cfr.  sopra,  parte  in
fatto, § 2 lettera e). 
    Tale circostanza non  consente  di  addivenire  ad  un  immediato
discarico, e di ritenere irrilevante il problema della legittimazione
passiva nel giudizio di conto (della  procedibilita')  in  forza  del
principio   della   «ragione   piu'    liquida»:    occorre    invece
preliminarmente accertare chi fosse l'agente  contabile  tenuto  alla
custodia delle azioni e verificare se la diminuzione del loro  valore
sia addebitabile a sue condotte o a scelte dell'amministrazione. 
    7. In conclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli  134
Costituzione  e  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,   devono
dichiararsi rilevanti e non manifestamente infondate le questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, della legge regionale  della
Calabria  5  ottobre  2007  n.  22  sopra  prospettate,  e  deve   di
conseguenza disporsi la sospensione dei giudizi riuniti  in  epigrafe
indicati, ordinando l'immediata trasmissione degli  atti  alla  Corte
costituzionale e gli altri adempimenti a cura  della  Cancelleria  di
cui al dispositivo. 
    8. Le spese  del  giudizio  saranno  liquidate  alla  definizione
integrale del merito della presente controversia. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti  -  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione
Calabria -  non  definitivamente  pronunziando  nei  giudizi  riuniti
numeri 22952-22953-22957-22958-22959 cosi' provvede: 
        Visti l'art. 134 Costituzione e  l'art.  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
        Dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente   infondate,   in
riferimento agli  articoli  3,  117  e  103  della  Costituzione,  le
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della  legge
della Regione Calabria n. 22 del  5  ottobre  2007,  prospettate  nei
termini di cui in motivazione. 
        Ordina la sospensione dei giudizi riuniti; 
        Ordina alla segreteria della sezione di provvedere: 
          all'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
costituzionale; 
          alla notificazione della presente ordinanza alle  parti  in
causa, al pubblico ministero ed al Presidente della Giunta  regionale
della Calabria; 
          alla comunicazione della presente ordinanza  al  Presidente
del Consiglio regionale della Calabria; 
          ad ogni altro adempimento di competenza. 
    Spese del giudizio al definitivo. 
        Catanzaro, li 9 febbraio 2022 
 
                                     Il Presidente estensore: Cirillo