N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2023

Ordinanza dell'8 febbraio  2023  della  Corte  dei  conti  -  sezione
giurisdizionale per la Regione Calabria nel procedimento contabile  a
carico di C. S. ed altri. 
 
Responsabilita' amministrativa e contabile - Agenti contabili - Norme
  della Regione Calabria -  Societa'  a  partecipazione  regionale  -
  Previsione che individua i  soggetti  nominati  o  designati  dalla
  Regione  o  proposti  dai  rappresentanti   della   Regione   nelle
  assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione  o  dei
  collegi sindacali, a tutti gli effetti,  come  agenti  contabili  a
  materia che rispondono, in tale qualita', della  corretta  gestione
  societaria. 
- Legge della Regione Calabria  5  ottobre  2007,  n.  22  (Ulteriori
  disposizioni di carattere  ordinamentale  e  finanziario  collegate
  alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per  l'anno
  2007 ai sensi  dell'art.  3,  comma  4,  della  legge  regionale  4
  febbraio 2002, n. 8), art. 8. 
(GU n.16 del 19-4-2023 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria 
 
    Nelle persone dei seguenti magistrati: 
        Luigi Cirillo, Presidente; 
        Natale Longo, Giudice; 
        Guido Tarantelli, Giudice relatore; 
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nei  giudizi  di  conto
riuniti, iscritti ai numeri 22950-22951-22955-22956 del  registro  di
segreteria, relativi  ai  conti  giudiziali  riferiti  alla  medesima
gestione contabile - consegnatario delle azioni di Fincalabra S.p.a.,
esercizio -   presentati   separatamente   dagli   amministratori   e
componenti del collegio sindacale  della  societa'  ed  iscritti  con
separati numeri di giudizio, in specie: 
        1.  conto  giudiziale  n. (giudizio  n.   22955)   presentato
dall'agente   contabile   C   S   (Presidente   del   consiglio    di
amministrazione della S.p.a.  nominato  con  decreto  del  Presidente
della Regione Calabria n. del , ratificato con decreto n. del ; 
        2.  conto  giudiziale  n.  (giudizio  n.  22956)   presentato
dall'agente  contabile  P  B   Z   (Componente   del   consiglio   di
amministrazione della S.p.a., nominato  con  decreto  del  Presidente
della Regione Calabria n. del ,  ratificato  con  decreto  n.  del  ;
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cosimo Damiano Libonati
(con domicilio PEC: avv.libonati@pecstudio.it) e dall'avvocato  prof.
Aristide         Police          (con          domicilio          PEC
aristicepolice@ordineavvocatiroma.org), giusta procura allegata  alla
memoria depositata il 23 luglio 2021; 
convenuti 
        3.  conto  giudiziale  n.  (giudizio  n.  22950)   presentato
dall'agente contabile G I (componente del  collegio  sindacale  della
S.p.a., nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  della
Regione Calabria n. del ; 
        4.  conto  giudiziale  n.  (giudizio  n.  22951)   presentato
dall'agente contabile B B (componente del  collegio  sindacale  della
S.p.a., nominata con delibera della Giunta  regionale  della  Regione
Calabria n. del ; 
contumaci 
    Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; 
    Uditi, all'udienza del 9 febbraio  2022,  l'avvocato  Libonati  e
l'avvocato Raimondo D'Aquino per delega dell'avvocato Police - che si
riportavano agli atti scritti ed alle  conclusioni  rassegnate  nella
precedente udienza e quindi chiedevano dichiararsi la regolarita' del
conto ed il discarico dei convenuti - nonche' il  pubblico  ministero
nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone -  che  confermava
le  conclusioni  rese  in  separati  giudizi  discussi  nella  stessa
udienza, sui conti delle azioni  di  Fincalabra  S.p.a.  del  diverso
esercizio , per i quali aveva chiesto la riunione dei giudizi ex art.
84 del codice di giustizia contabile e la procedibilita'  dei  conti,
rimettendosi al Collegio sul  discarico  del  convenuti,  richiamando
l'osservazione del Magistrato relatore di trasmettere gli  atti  alla
Procura per accertare eventuali responsabilita' erariali - ; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    1. I giudizi in epigrafe precisati si riferiscono ad una serie di
conti giudiziali delle azioni di Fincalabra  S.p.a.  (partecipata  in
house della Regione Calabria), tutti di identico contenuto e relativi
alla medesima gestione contabile (esercizio ), presentati  da  ognuno
dei convenuti in qualita' di amministratori o componenti del collegio
sindacale della societa'. 
    2. Nelle relazioni dell'11-12 maggio 2021 relative a questi conti
il magistrato istruttore rimetteva al collegio «le valutazioni  sulla
regolarita' o  meno  della  gestione  dell'agente  contabile»,  sulla
scorta delle considerazioni seguenti. 
    a) I consegnatari delle azioni, che sono  beni  mobili  ai  sensi
dell'art. 20, lettera c) del Regolamento per la contabilita' generale
dello Stato, regio decreto n. 827/1924 (d'ora in avanti abbreviato in
«R.c.g.S.»), sono assoggettati all'obbligo di conto ex art. 32, comma
1  del  R.c.g.S  e   sono   tenuti   a   presentarlo   alla   propria
amministrazione ex art. 624 del R.c.g.S. (eccezion fatta  per  alcuni
soggetti,  come  i  consegnatari  di  beni  mobili  «per  debito   di
vigilanza», esclusi dall'obbligo di conto ex art. 32, comma 2  e  624
del  R.c.g.S.)  e  «rispondono  delle  variazioni  dei  crediti  loro
affidati» ex art. 29, ultimo comma del R.c.g.S. 
    b) Con la sentenza n. 7390/2007 (relativa proprio ai consegnatari
delle azioni della Regione Calabria, in un esercizio precedente),  le
Sezioni Unite della Cassazione avevano precisato che: 
        aa) tra i consegnatari «per debito di custodia» o «per debito
di vigilanza» (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
254/2002) rientrano anche i consegnatari delle azioni, a  prescindere
da espressa  previsione  di  legge  o  regolamento,  in  applicazione
diretta dell'art. 103 della Costituzione; 
        bb) nel giudizio sui conti giudiziali dei titoli  di  credito
il sindacato della Corte dei conti «non e' limitato alla custodia  ed
alla gestione dei titoli originari nella  loro  materialita',  ma  si
estende alle variazioni del loro valore ed agli utili e ai  dividendi
distribuiti, dovendo il consegnatario risponderne ai sensi  dell'art.
29, ultimo comma, del regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827»;  fermo
restando che oggetto del giudizio  sono  il  conto  e  le  operazioni
effettuate dall'agente  contabile  sulla  base  delle  direttive  del
socio, non gli atti di  esercizio  dei  poteri  del  socio  da  parte
dell'amministrazione (ex 2350, 2351, 2408, 2409 del  codice  civile),
dei quali ovviamente rispondono  i  funzionari  amministrativi  nella
diversa sede del giudizio di responsabilita'. 
    c) La Regione Calabria, a seguito della suddetta pronunzia  della
Cassazione, con l'art. 8 della legge regionale n. 22  del  5  ottobre
2007, aveva attribuito «a tutti gli effetti» la qualifica di  «agenti
contabili  a   materia»   ai   suoi   delegati   «negli   organi   di
amministrazione  o   nei   collegi   sindacali   delle   societa'   a
partecipazione regionale», prevedendo che essi devono  «adeguatamente
supportare la Regione nell'esercizio dei suoi diritti di azionista» e
«rendere il conto» e che essi «sono assoggettati  alla  giurisdizione
della Corte dei conti nel  rispetto  della  legislazione  statale  in
materia»; norma rimasta vigente, sebbene successivamente fosse  stato
creato un apposito  «Dipartimento  Controlli»  (con  la  delibera  di
Giunta regionale n. 308/2011) e fossero stati definiti sia i  compiti
dei vari settori regionali  interessati  alla  gestione  e  controllo
della societa' a partecipazione regionale (con delibera della  Giunta
regionale n. 12 del 10 gennaio 2012) sia i rapporti  tra  le  diverse
strutture regionali che esercitano funzioni di vigilanza e  controllo
sulle societa' e sulle fondazioni in  house  della  Regione  Calabria
(decreto del dirigente del Dipartimento «Controlli» n.  4854  del  28
marzo 2013). 
    d) Il magistrato relatore  evidenziava,  altresi',  che  con  gli
«indirizzi di coordinamento organizzativo» resi dalle Sezioni Riunite
in sede consultiva della Corte dei conti allegati al parere n. 2/2015
si era ritenuto che il  consegnatario  delle  azioni  fosse  non  chi
custodisce materialmente detti titoli di credito (ovvero,  di  norma,
il tesoriere), bensi' il soggetto responsabile della  gestione  delle
azioni stesse, e quindi - a seconda di quanto  prevede  l'ordinamento
interno dell'ente  -  il  titolare  dell'ufficio  cui  riferiscono  i
soggetti che partecipano  all'assemblea  esercitando  i  diritti  del
socio, oppure il sindaco (o un suo delegato) quando la partecipazione
all'assemblea e' riservata a quest'ultimo (o a  un  soggetto  da  lui
delegato). 
    e) Nella concreta fattispecie, i conti qui in esame  erano  stati
presentati dagli agenti contabili individuati dalla legge (componenti
del consiglio di  amministrazione  e  del  collegio  sindacale  della
Fincalabra  S.p.a.)  e  approvati  e  parificati   dal   Dipartimento
regionale  delle  finanze;  essi  presentavano  tutti   la   medesima
problematica, ovvero (come risultante dai conti e dal  libro  soci  e
dalle delibere del  c.d.a.)  una  riduzione  del  valore  (formale  e
sostanziale) della partecipazione regionale, a causa di una  delibera
dell'assemblea dei soci che riduceva  il  capitale  sociale  di  euro
7.883.964,00 a copertura di maggiori perdite  di  esercizio  di  euro
8.683.017,00 (in parte coperte mediante utilizzo ed azzeramento delle
riserve disponibili per euro 799.053,00). 
    f)  Sulla  base  di  quanto  sopra  dettagliato,  il   magistrato
istruttore del conto concludeva come segue: 
        aa) quanto ai componenti del collegio dei revisori dei conti,
si chiedeva di dichiarare improcedibile  il  giudizio  di  conto  nei
confronti di I e B , per mancanza dell'obbligo di resa del  conto  in
capo ai convenuti, desunta: 
dall'oggetto del diritto di conto, che  comprende  le  variazioni  di
valore della partecipazione (ex articoli 20,  lettera  c)  e  29  del
R.c.g.S.), ovvero operazioni finanziarie riconducibili alle direttive
rese dalla Regione nell'esercizio dei diritti di  socio  e  non  alla
condotta del revisore; 
dall'incompatibilita' dei  compiti  del  revisore  (2403  del  codice
civile, 2409-bis del codice  civile)  con  la  gestione  del  sistema
azionario; 
dalla impossibilita' di qualificare il revisore  come  «consegnatario
per debito di custodia» (custodia in realta' mai  effettuata)  ma  al
limite come «consegnatario per debito di vigilanza» (in  quanto  tale
non tenuto alla resa del conto, per i motivi predetti),  non  essendo
l'art. 8 della legge regionale citata ostativo a tale  qualificazione
(sia per la prevalenza della normativa statale  su  quella  regionale
nella materia del giudizio di conto, sia perche' la  legge  regionale
attribuiva a detti convenuti solo  la  qualifica  di  «consegnatario»
senza specificarne la natura); 
        bb) quanto ai componenti del consiglio di amministrazione  (Z
e S ) si chiedeva al  Collegio  di  pronunziare  (oltre  al  parziale
difetto di legittimazione passiva in quanto -  nominati  con  decreto
del Presidente della Regione Calabria n. del , ratificato con decreto
n. del -  avevano  partecipato  nell'esercizio  alla  sola  Assemblea
straordinaria del nella quale, in parte ordinaria, l'assemblea  aveva
preso atto della nomina del nuovo consiglio  di  amministrazione)  la
irregolarita' del conto e della gestione, adottando  i  provvedimenti
al riguardo (tra cui la trasmissione degli atti al P.M.). A tal  fine
si richiamava la pregressa giurisprudenza secondo cui: 
da  un  lato,  consegnatario  delle  azioni  e'  colui  che  in  base
all'ordinamento dell'ente esercita i diritti del socio nella societa'
partecipata («maneggia» le azioni in senso tecnico:  Sezione  Molise,
15 novembre 2017 n. 64; Sezione  Veneto,  18  ottobre  2017  n.  122,
Sezione Veneto, 25 giugno 2019 n. 99, Sezione controllo Toscana, del.
17/2010/PAR); 
dall'altro, il conto deve considerare anche le variazioni  di  valore
subite dalla partecipazione a causa di utili e perdite (ex  art.  20,
lettera c) e art. 29 del regio decreto n. 827/1924),  per  cui  vanno
documentate anche le modalita' di gestione  societaria  e  come  sono
state applicate le direttive del socio pubblico (Sezione  Veneto,  10
febbraio 2012 n. 62; Sezione Molise, 15 novembre 2017 n. 64;  Sezione
Veneto, 18 ottobre 2017 n. 122; Cassazione  Sezioni  Unite,  ord.,  6
febbraio 2007 n. 7390), fermo restando che eventuali danni da cattiva
gestione esulerebbero dal giudizio di conto e  potrebbero  al  limite
dar luogo ad ordinario giudizio  di  responsabilita'  amm.va  per  il
mancato esercizio dei diritti di socio, a cura del  P.M.  (Corte  dei
conti, Sezione controllo Toscana, del. 17/2010/PAR). 
    3. A seguito della fissazione dell'udienza di discussione del  14
settembre 2021, in data 23 luglio 2021 si costituivano gli epigrafati
difensori dei convenuti componenti del consiglio  di  amministrazione
(Z , S ), depositando memorie difensive nelle quali riepilogavano  le
vicende  finanziarie  della  Fincalabra  e  le  sopravvenute   regole
relative al controllo del Dipartimento regionale sulla gestione della
societa' e chiedevano dichiararsi regolare il conto con  vittoria  di
spese, per i seguenti motivi: 
        a) la riduzione di valore delle partecipazioni riportata  nel
conto era da  un  lato  giustificata  (la  riduzione  di  valore  del
capitale sociale era discaricabile, essendo  dovuta  a  copertura  di
perdite regolarmente approvate in assemblea),  dall'altro  imputabile
non  ai  convenuti  revisori  o  amministratori,  bensi'  a   precise
direttive del socio-Regione (che aveva deliberato  la  riduzione  del
capitale sociale); 
        b) l'abbattimento del capitale sociale di euro 8.683.017  era
dipeso dalla necessita' di copertura di  perdite  di  euro  6.705.507
riferite  all'esercizio  finanziario  per  l'esercizio  e  per   euro
1.977.510 per perdite riferite agli anni pregressi e portate a nuovo; 
        c) l'art. 8 della  legge  regionale  n.  22/2007  non  poteva
essere inteso nel senso che il consiglio di  amministrazione  potesse
discostarsi dalle indicazioni del socio-azionista unico (a  meno  che
non fossero illegittime, il che non era); 
        d) il conto era stato approvato e parificato dalla Regione e,
dal punto di vista economico-finanziario,  perfettamente  ragionevole
attesa la natura non  lucrativa  della  societa'  in  house  e  della
situazione finanziaria. 
    3. All'esito dell'udienza del 14 settembre 2021, si  rinviava  la
trattazione  dei  giudizi  n.  22950,  e  n.  22951  all'udienza   di
discussione del 9 febbraio 2022,  per  la  mancanza  di  prova  della
notificazione ai convenuti I e B (con le ordinanze n. 81/2021,  e  n.
83/2021); e, per ovvi motivi di litisconsorzio (attesa l'identita' di
oggetto), si rinviava alla stessa udienza anche la trattazione  degli
altri giudizi n. 22955 e n. 22956 (con  ordinanze  n.  82/2021  e  n.
84/2021, tutte comunicate all'amministrazione ed  ai  difensori  gia'
costituitisi in quei processi). 
    4. Pervenute le prove dalla  notificazione  della  relazione  del
magistrato istruttore e delle ordinanze  di  fissazione  della  nuova
udienza a I ed alla B , all'udienza del 9 febbraio  2022,  sentiti  i
difensori delle  parti  costituite  ed  il  pubblico  ministero,  che
concludevano come in epigrafe, i giudizi passavano in decisione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Deve preliminarmente procedersi alla riunione dei  giudizi  in
esame ai sensi dell'art. 84 del codice di giustizia contabile, attesa
l'identita' di  oggetto  e  titolo  (gestione  contabile)  dei  conti
giudiziali posti a base degli stessi. 
    Infatti,  tutti  i  giudizi  in  esame  si  riferiscono  a  conti
giudiziali aventi ad oggetto la medesima gestione contabile -  quella
relativa alle azioni di Fincalabra S.p.a. (partecipata della  Regione
Calabria) nell'esercizio - separatamente  presentati  da  ognuno  dei
convenuti epigrafati in qualita' o di amministratore o di  componente
del  collegio   dei   revisori   della   societa',   soggetti   tutti
indistintamente  qualificati  «consegnatari»   delle   azioni   delle
societa' partecipate regionali  dall'art.  8  della  legge  regionale
Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007. 
    2. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la contumacia  dei
convenuti I e B , in  quanto  non  costituitisi  benche'  ritualmente
citati. 
    3. In via preliminare, la decisione su detti conti non  puo'  che
partire  dall'accertamento   dell'obbligo   di   rendere   il   conto
giudiziale, essendo privo di rilevanza giuridica un conto  presentato
da un soggetto su cui  non  incombano  gli  obblighi  della  gestione
contabile di beni dell'amministrazione pubblica (in forza di un  atto
di incarico formale o del «maneggio» di fatto: art. 178 del R.c.g.S.)
e quindi la responsabilita'  delle  entrate  non  riversate  e  delle
uscite prive di valido titolo (articoli 74 e 85 L.c.g.S. e  45  e  54
del regio decreto n. 1214/1934). 
    3.1. In merito a  tale  questione,  anzitutto,  e'  pacifico  che
sussiste l'obbligo di rendere il conto  delle  azioni  di  proprieta'
della Regione, in base alle  norme  generali  di  contabilita'  dello
Stato (articoli 20, lettera c), 29,  ultimo  comma  e  32  del  regio
decreto n. 827/1924), applicabili alle regioni ai sensi del combinato
disposto dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 453/1993 e  degli
articoli 3 e 6, comma 2, della legge n. 658/1984  (nonche'  dell'art.
93, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e degli articoli  137
e 18, lettera a), del codice della giustizia contabile). 
    Del resto, la sussistenza dell'obbligo di  conto  -  proprio  con
riferimento ad un giudizio per resa del conto dei consegnatari  delle
azioni della Regione  Calabria  -  e'  stata  affermata  anche  dalle
Sezioni Unite della Cassazione, che con la sentenza n. 7390/2007  del
27 marzo 2007 hanno posto i seguenti principi. 
    a) La riserva di giurisdizione della Corte dei conti ex art.  103
della Costituzione, in materia di giudizio di conto, trova fondamento
in una «indefettibile funzione di garanzia  della  regolare  gestione
contabile e patrimoniale, la quale rende necessario l'esercizio della
giurisdizione  di  conto  in  relazione   a   tutte   le   componenti
patrimoniali  e  finanziarie»;  pertanto  -  a  prescindere  da   una
specifica disposizione di legge - tale giurisdizione  deve  ritenersi
radicata  in  capo  alla  Corte  dei  conti  in  forza  delle   norme
ordinamentali di carattere generale  (articoli  73  -  75  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 20 e seguenti  del  regio
decreto 28 maggio 1924, n. 827, art. 44 del regio decreto  12  luglio
1934,  n.  1214),  che  non  tollerano  deroghe  in  forza  di  fonti
sublegislative, che  ove  esistenti  vanno  disapplicate  (in  specie
l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2002). 
    b) L'obbligo di rendere il conto giudiziale si estende  anche  ai
soggetti che abbiano la  custodia  di  partecipazioni  societarie  in
possesso dell'ente pubblico e, in tal caso, il sindacato della  Corte
dei conti «non puo' essere limitato al titolo  originario  nella  sua
materialita', ma deve riguardare anche le variazioni del  valore  dei
titoli e gli utili o dividendi distribuiti», dovendo il consegnatario
risponderne ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827.  Tuttavia  -  essendo   nettamente   distinte
l'amministrazione attiva, spettante agli organi titolari dei  diritti
e  poteri  connessi  all'uso  dei  beni,  e  la  gestione  contabile,
spettante a coloro che hanno il maneggio e la custodia dei beni (cfr.
art. 76 del regio decreto n.  2440/1923)  -  nel  giudizio  di  conto
l'agente contabile puo'  essere  chiamato  a  rispondere  solo  delle
operazioni   da   lui   effettuate   sulla    base    di    direttive
dell'amministrazione-socio, non degli atti di esercizio  dei  diritti
dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali  l'espressione
del voto, la stipulazione del patto di sindacato, l'esercizio  di  un
diritto di opzione), la cui valutazione e' demandata al  giudizio  di
responsabilita'. 
    c)  La  mancata  adozione  di  misure  organizzative  idonee   ad
assicurare  un  corretto  adempimento  dell'obbligo  di   conto   non
giustifica l'utilizzazione  del  giudizio  per  resa  del  conto  con
finalita'  meramente  esplorativa,  come  una  sorta   di   strumento
istruttorio diretto ad individuare i soggetti tenuti  alla  resa  del
conto. Infatti, e' compito del pubblico  ministero  individuare  tali
soggetti, sulla base  della  normativa  di  settore,  trattandosi  di
figure organiche tipiche,  preposte  all'esercizio  di  una  pubblica
funzione, laddove non puo' ammettersi un'azione per  resa  del  conto
nei confronti di  qualsiasi  amministratore  o  dipendente  dell'ente
pubblico, soltanto a causa della difficolta'  d'individuare  l'agente
consegnatario. In applicazione di tale principio,  la  Cassazione  ha
dichiarato il difetto di  giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in
ordine al giudizio di conto promosso  nei  confronti  del  Presidente
della   Regione   Calabria   relativamente   alla   gestione    delle
partecipazioni societarie in possesso  dell'ente,  rilevando  che  ai
sensi dell'art. 5, comma secondo, della  legge  regionale  26  agosto
1992, n. 15, l'amministrazione di tali beni spettava all'assessore al
bilancio, mentre la custodia degli stessi spettava al tesoriere della
Regione. 
    3.2. Quanto poi all'individuazione dell'agente contabile,  ovvero
il soggetto tenuto alla presentazione del conto sulle azioni,  subito
dopo la predetta sentenza della Cassazione il  legislatore  regionale
e' intervenuto con l'art. 8 della legge della Regione Calabria n.  22
del 2007, il quale - in deroga  al  previgente  art.  5  della  legge
regionale Calabria n. 15/1992 sopra  citato  -  ha  previsto  che  «I
soggetti  nominati  o  designati  dalla  Regione   o   proposti   dai
rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti  degli
organi di amministrazione o dei collegi sindacali  delle  societa'  a
partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti  contabili
a materia e rispondono, in tale  qualita',  della  corretta  gestione
societaria. Gli stessi devono  supportare  adeguatamente  la  Regione
nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto
con le modalita' e termini stabiliti dalla Giunta  regionale  e  sono
assoggettati alla giurisdizione della Corte dei  conti  nel  rispetto
della  legislazione   statale   in   materia,   ferme   restando   le
responsabilita' previste dal codice civile.». 
    4. Tanto premesso in generale, nella concreta  fattispecie,  come
si e' detto, i convenuti hanno separatamente presentato  il  medesimo
conto  giudiziale,  relativo  alla  gestione   delle   partecipazioni
regionali nella Fincalabra S.p.a., in qualita'  di  amministratori  e
sindaci pro tempore  della  societa',  proprio  in  applicazione  del
predetto art. 8 della legge regionale n. 22/2007. 
    Risulta quindi evidente che l'applicazione della norma  di  legge
regionale e' di pregiudiziale  e  imprescindibile  rilevanza  per  la
decisione dei giudizi  riuniti  qui  in  esame,  in  specie  ai  fini
dell'individuazione del soggetto tenuto alla presentazione del  conto
e quindi della procedibilita' del giudizio su quest'ultimo. 
    5.  Orbene,  ad  avviso  del  Collegio  vi  sono   questioni   di
costituzionalita' non  manifestamente  infondate  sull'art.  8  della
legge regionale Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007, che ostano ad  una
applicazione immediata  della  disposizione  (con  il  riconoscimento
della  qualifica  di  agente   contabile   ai   convenuti   e   della
procedibilita' del giudizio di conto), per i seguenti motivi. 
    5.1. Va anzitutto evidenziato che, secondo  l'insegnamento  della
Corte costituzionale, la riserva  di  giurisdizione  alla  Corte  dei
conti in materia di «contabilita' pubblica» (art. 103, comma 2  della
Costituzione)  comprende,  da  un  lato,   la   giurisdizione   sulla
responsabilita'       amministrativo-contabile       per        danno
all'amministrazione (sui soggetti  che  «dispongono»,  nell'esercizio
della loro discrezionalita', di denaro  o  beni  pubblici,  con  atti
amministrativi o di diritto civile); dall'altro, la giurisdizione sui
conti giudiziali resi dai soggetti che hanno «maneggio» di  valori  o
beni (ovvero sui soggetti che hanno in  semplice  custodia  valori  o
beni dell'amministrazione, della cui  conservazione  e/o  dispersione
devono  rispondere).  Tuttavia,  il  giudice  delle  leggi   non   ha
equiparato del tutto le due ipotesi, ed in  materia  di  giudizio  di
conto ha affermato che l'art. 103 della Costituzione attribuisce alla
Corte  dei  conti  una  giurisdizione  tendenzialmente  necessaria  e
generalizzata, in un duplice senso. 
    5.1.1. In primo luogo,  si  e'  ritenuto  che  l'art.  103  della
Costituzione  implichi  la  «necessarieta'»  dell'assoggettamento   a
giudizio  di  conto  di  coloro  che  «maneggiano»  denaro  e  valori
dell'ente,  in  funzione  di  garanzia  obiettiva   dell'ordinamento.
Infatti, fin dalla sentenza n. 114/1975,  si  e'  affermato  che  «e'
principio generale del nostro  ordinamento  che  il  pubblico  denaro
proveniente  dalla  generalita'  dei  contribuenti  e  destinato   al
soddisfacimento dei pubblici bisogni debba  esser  assoggettato  alla
garanzia  costituzionale  della  correttezza  della   sua   gestione,
garanzia che si attua con lo  strumento  del  rendiconto  giudiziale.
Requisito indispensabile del  giudizio  sul  conto  e'  quello  della
necessarieta' in virtu' del quale a nessun ente gestore di  mezzi  di
provenienza pubblica e a nessun agente contabile che  abbia  comunque
maneggio di denaro e valori di  proprieta'  dell'ente  e'  consentito
sottrarsi a questo fondamentale dovere. Se la giurisdizione contabile
non avesse tale carattere non potrebbe assolvere alla sua  obbiettiva
funzione di  garanzia  ed  e'  per  questo  che  nel  nostro  sistema
l'obbligo del rendiconto  giudiziale  (salvo  deroghe  temporanee  ed
eccezionali per i conti consuntivi degli enti  locali  tassativamente
disposte con leggi per il periodo bellico e  post-bellico  fino  alle
gestioni relative all'esercizio finanziario 1953) ha trovato costante
applicazione».  Sulla  scorta  di  questo   principio   -   e   della
ingiustificata disparita'  di  trattamento  che  le  norme  impugnate
venivano a creare rispetto ad altre regioni - sono  state  dichiarate
incostituzionali  (in  relazione  agli  articoli  3   e   103   della
Costituzione) alcune disposizioni di legge  regionale  che  rendevano
eventuale l'esame dei  rendiconti  di  soggetti  aventi  maneggio  di
pubblico denaro, cosi' limitando la giurisdizione contabile (cfr.  la
citata sentenza n. 114 del 1975, sugli articoli 6  e  7  della  legge
regionale del T.A.A. 1° giugno 1954, n. 11). 
    Principi del tutto analoghi sono stati affermati  dalla  sentenza
n. 1007 del  1988,  che  ha  dichiarato  l'incostituzionalita'  delle
disposizioni  dettate  da  un'altra   legge   regionale   (art.   122
dell'Ordinamento regionale degli enti locali nella  Regione  Sicilia,
riapprovato con legge 15 marzo 1963, n.  16)  in  forza  delle  quali
l'approvazione del conto consuntivo operata  dal  Consiglio  comunale
sostituiva «integralmente la decisione relativa al giudizio sul conto
consuntivo spettante alla Corte dei conti, rendendo cosi'  del  tutto
eventuale quest'ultimo giudizio e sottraendo,  conseguentemente,  gli
amministratori e i tesorieri dei  comuni  siciliani  al  fondamentale
dovere di rispondere, nelle forme costituzionalmente previste,  della
gestione del denaro  pubblico  da  essi  svolta.  Si  tratta,  com'e'
evidente, di una diretta  violazione  di  un  principio  fondamentale
dello "Stato di diritto", recepito dalla Costituzione all'art. 103  e
riaffermato da questa Corte nella sentenza prima  ricordata»  (ovvero
la sentenza n. 114/1975). In particolare, la sentenza n. 1007/1988 ha
precisato che  l'articolo  di  legge  regionale  impugnato,  rendendo
eventuale  il  giudizio  di  conto  e  sostituendo  un  giudizio  del
controllato su quello del controllore, «svuoti del tutto la  garanzia
costituzionale relativa alla regolarita'  e  alla  correttezza  della
gestione del denaro pubblico e, in  particolare,  la  garanzia  della
necessarieta' del giudizio sul conto.  Esso  va  pertanto  dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 103,  secondo
comma, della Costituzione.». 
    5.1.2. In secondo luogo, e' indubbio che la Corte  costituzionale
ha  affermato  che  l'art.  103,  comma  2,  della  Costituzione  non
attribuisce alla Corte dei conti una giurisdizione  generalizzata  ed
automatica, ma solo tendenziale, nella materia della  responsabilita'
amministrativa    degli    agenti    amministrativi     per     danno
all'amministrazione (che, storicamente, in alcune materie  era  stata
attribuita    al    giudice    ordinario,    nell'esercizio     della
discrezionalita' legislativa: cfr. ad esempio sentenze  n.  102/1977,
n. 189/1984, n. 773/1988, n. 641/1987, n. 46/2008),  rendendo  quindi
necessaria una interpositio legislatoris, ovvero norme  espresse  che
attuino  la  riserva  costituzionale   delimitando   l'ambito   della
giurisdizione della Corte dei conti. 
    Tuttavia,   la   medesima   giurisprudenza   costituzionale    ha
espressamente  riconosciuto  che   l'art.   103,   comma   2,   della
Costituzione   assoggetta   tutti   gli   «agenti   contabili»   alla
giurisdizione in materia di conti giudiziali della  Corte  dei  conti
(di cui all'art. 44  del  regio  decreto  n.  1214/1934)  in  maniera
generalizzata  (nei  confronti   di   qualsivoglia   amministrazione:
sentenza  n.  68/1971)  ed  immediata  (a  prescindere  da   apposita
interpositio legislatoris), fatti salvi alcuni «particolari  settori»
e sempre che «ricorra identita' oggettiva  di  materia,  e  beninteso
entro i limiti segnati da  altre  norme  e  principi  costituzionali»
(cfr. in tal senso sentenza n. 115/1970). 
    In particolare, sono state  escluse  dall'applicazione  immediata
dell'art. 103 della Costituzione  (ai  fini  della  giurisdizione  di
conto) solo le ipotesi in cui - per  la  collocazione  costituzionale
dei soggetti che svolgono  l'attivita'  di  «maneggio»  di  denaro  o
valori  -  quest'ultima  assuma  una  valenza  «politica»  (piu'  che
amministrativo-contabile)  rientrante  nelle  guarentigie  di   altri
organi statali o regionali (Presidenza della Repubblica, Camere etc.:
cfr. in tal senso le sentenze della Corte costituzionale n. 110/1970,
n. 129/1981, n. 46/2008, n. 130/2014, n.  107/2015,  n.  30/2018,  n.
169/2018, n. 43/2019). 
    Viceversa,   e'   stata   sempre   pacificamente   affermata   la
giurisdizione di conto sulle gestioni amministrative  che  non  siano
coperte da guarentigie costituzionali o da norme statutarie di  rango
costituzionale (comprese le gestioni  degli  agenti  contabili  della
Regione), in quanto, con il  giudizio  di  conto,  non  si  viene  ad
impingere nelle «scelte» riservate all'autonomia  regionale  ex  art.
122, comma 4 della Costituzione e ai funzionari amministrativi, ma si
va a sindacare solo l'attivita' materiale di  custodia  di  valori  o
beni  da  parte  dell'agente  contabile  (cfr.  in  tal  senso  Corte
costituzionale sentenza n. 292/2001). Proprio in quest'ottica  si  e'
ritenuto che - anche  in  assenza  di  norma  espressa  -  alla  luce
dell'art. 103 della Costituzione qualunque soggetto abbia maneggio di
denaro o valori della pubblica amministrazione sia comunque obbligato
a rendere il conto alla Corte dei conti ai fini  dell'assoggettamento
al relativo giudizio, ai sensi dell'art.  44  del  regio  decreto  n.
1214/1934,  che  deve  ritenersi  norma  di   applicazione   generale
(beninteso nei limiti di altre norme costituzionali e della identita'
di materia), prevalente anche su presunte esigenze di autonomia delle
regioni anche a statuto speciale (respingendo sulla  base  di  queste
considerazioni  i  conflitti  di  attribuzione  sollevati  da   varie
regioni: cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 110 del 1970, n.
211 del 1972, n. 63 del 1973). 
    5.2. Sotto diverso profilo, va evidenziato che, con  una  recente
sentenza (n. 189/2020), la Corte  costituzionale  ha  avuto  modo  di
precisare  (sia  pure  incidentalmente)   che,   mentre   i   profili
«pubblicistico-organizzativi» afferenti al rapporto di servizio degli
amministratori regionali rientrano nella competenza  residuale  delle
Regioni (art. 117, comma  4  della  Costituzione),  rientrano  invece
nella competenza statale (ex art. 117, comma  1,  lettera  l),  della
Costituzione) tanto  i  profili  «civilistici»,  come  i  diritti  ed
obblighi dell'impiego privatizzato dei pubblici dipendenti, quanto  i
profili «giurisdizionali» come «la disciplina  della  responsabilita'
amministrativa, nella quale i profili sostanziali della  stessa  sono
strettamente  intrecciati  con  i  poteri  del  giudice  chiamato  ad
accertarla» e quindi «e' materia di  competenza  dello  Stato  e  non
rientra tra le attribuzioni  regionali»  (nella  fattispecie,  si  e'
ritenuto che afferisse al rapporto di servizio, e  non  invadesse  la
competenza statale in materia di  giurisdizione,  una  previsione  di
legge provinciale che prevedeva il rimborso anche delle spese legali,
peritali  e  di  giustizia  sostenute  per  la  difesa   nelle   fasi
preliminari di giudizi civili, penali e contabili). 
    5.3. Alla luce di questa giurisprudenza,  l'art.  8  della  legge
regionale Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007  appare  non  compatibile
con i principi costituzionali, per i seguenti motivi. 
    5.3.1. Risulta anzitutto evidente, in base a quanto detto, che la
funzione dell'obbligo di rendere il conto e del giudizio di conto  e'
responsabilizzare il soggetto che detiene un bene pubblico  alla  sua
custodia, onde evitare di disperderne il  valore  (a  garanzia  delle
pubbliche finanze); pertanto, qualora si tratti non di beni dotati di
valore proprio (come il denaro o le materie), bensi' di beni  il  cui
valore e' dato dai diritti in  essi  cartolarizzati  (come  nel  caso
delle azioni), tale responsabilita' non puo' che essere imposta a chi
ha la giuridica e concreta possibilita' di evitare  che  questi  beni
perdano di  valore:  nella  fattispecie,  l'ente  proprietario  della
partecipazione, che puo'  esercitare  i  diritti  del  socio  (ed  in
particolare il soggetto che in base all'ordinamento interno dell'ente
ha l'incarico relativo) al fine di evitare una dispersione del valore
sociale per mala gestio degli amministratori. 
    In  quest'ottica,  secondo  consolidata  giurisprudenza  (Sezione
giurisdizionale Toscana sent/ord n. 127/2020 e sentenza n.  302/2019;
Sezione Veneto sentenze  n.  99/2019,  n.  8/2019,  n.  124/2017,  n.
131/2016, n. 139/2016; Sezione giurisdizionale Calabria n.  221/2021;
Sezione Molise n. 53/2018), il «maneggio»  di  una  quota  o  di  una
azione non puo'  intendersi  che  come  disponibilita'  dei  relativi
diritti    di    socio:    soprattutto    attesa     la     possibile
«dematerializzazione»  dei  titoli  azionari,  che   comunque   vanno
riportati nel conto giudiziale (cfr. Sezione giurisdizionale  Toscana
n. 127/2020, Sezione giurisdizionale Calabria  n.  221/2021,  Sezione
Toscana n. 302/2019, Sezione Veneto n.  122/2017).  Ovviamente,  cio'
non  significa  che  all'agente   contabile   possa   automaticamente
addebitarsi, all'esito del  giudizio  di  conto,  la  diminuzione  di
valore delle azioni derivanti non dalla sua gestione contabile ma  da
scelte amministrative (che sono  espressione  della  discrezionalita'
amministrativa e che  trovano  la  loro  sede  naturale  nel  diverso
giudizio di responsabilita' amministrativa); ma, comunque, a «rendere
conto» della gestione deve necessariamente essere il soggetto che  la
effettua,  non  un  terzo,  vanificandosi  altrimenti  del  tutto  la
funzione «di garanzia» del giudizio della Corte dei conti. 
    5.3.2. Orbene, l'art. 8  in  esame  individua  come  consegnatari
delle  azioni  soggetti  che  non  hanno  il  «maneggio»  (nel  senso
predetto) delle azioni, ovvero gli amministratori o  (addirittura)  i
sindaci delle societa' partecipate: soggetti che per definizione  non
possono esercitare i  diritti  del  socio,  non  solo  in  base  alle
generali norme codicistiche, ma anche del medesimo art. 8, che -  pur
qualificandoli «agenti contabili a materia»  e  prevedendo  che  essi
«rispondono, in tale qualita', della corretta gestione societaria»  -
tuttavia precisa che «gli stessi devono supportare  adeguatamente  la
Regione nell'esercizio dei diritti di azionista», diritti  del  resto
riservati ad organi dell'ente in base all'ordinamento  interno  della
Regione (cfr. la parte in fatto, §  2,  lettera  c),  della  presente
decisione). 
    Cosi' facendo, con una evidente fictio iuris, la disposizione  in
esame finisce per depotenziare il giudizio di conto, in quanto, da un
lato, gli «agenti contabili» da essa individuati non  hanno  maneggio
delle azioni (nel senso predetto) e  quindi  non  possono  essere  in
alcun  modo  chiamati  a  risponderne  all'esito  del  giudizio   (si
tratterebbe di responsabilita' per fatto altrui);  dall'altro  -  per
converso - finisce per deresponsabilizzare del tutto la regione e gli
organi regionali, i cui agenti contabili dovrebbero  provvedere  alla
conservazione del valore delle azioni in base all'ordinamento interno
dell'ente. 
    Pertanto, la disposizione in esame appare in contrasto: 
        a)  con  l'art.  103,  comma  2,   della   Costituzione,   in
particolare con la funzione di  garanzia  della  legalita'  contabile
riservata al giudizio di conto intestato alla Corte dei conti; 
        b) con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, in
quanto - ferma restando la facolta' dell'ente, nell'ambito  dei  suoi
poteri di autorganizzazione, di individuare gli uffici ed i  soggetti
cui affidare la custodia dei propri beni - limitando  l'ambito  della
giurisdizione contabile finisce per incidere su una materia riservata
alla legge dello Stato (cfr. sopra, § 5.2); 
        c) con l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  crea  una
disparita' di trattamento rispetto alle altre amministrazioni in  cui
l'agente  contabile  (avendo  effettivo  maneggio  del   bene-azione)
risponde della propria gestione (cfr. ad esempio, negli enti  locali,
il sindaco o il suo  delegato,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
legislativo n. 175/2016). 
    5.4. Infine, diversamente  da  quanto  affermato  dal  Magistrato
istruttore (con riferimento ai soli revisori dei  conti)  ritiene  il
Collegio che l'art. 8 della legge regionale n. 22/2007 non possa  ne'
disapplicarsi in forza delle norme statali (attesi i nuovi criteri di
riparto della competenza  legislativa  fissati  dall'art.  117  della
Costituzione dopo la riforma costituzionale), ne' interpretarsi  come
semplice attribuzione ai convenuti (in  specie,  ai  revisori)  della
qualifica di agente contabile «per debito di vigilanza», che  non  e'
tenuto alla presentazione del conto giudiziale (ai sensi dell'art. 32
del R.c.g.S.). 
    Infatti, la disposizione in esame manifesta  un'univoca  volonta'
legislativa di esonerare gli uffici regionali dall'obbligo di rendere
il  conto  delle  azioni,  traslandolo  sugli  amministratori   della
societa' partecipata: tanto per la lettera dell'art. 8  medesimo  (in
cui si prevede che sia i revisori  sia  gli  amministratori  sono  «a
tutti gli effetti,  agenti  contabili  a  materia»,  devono  «rendere
annualmente il conto» e «sono assoggettati alla  giurisdizione  della
Corte dei conti»), quanto per la  genesi  della  norma  in  questione
(intervenuta immediatamente dopo la pronunzia della Cassazione del 27
marzo 2007, che affermava sussistere la giurisdizione contabile sulla
gestione delle partecipazioni societarie in  possesso  dell'ente,  ma
individuava come agenti  contabili  non  gli  organi  della  societa'
partecipata, bensi'  soggetti  diversi  aventi  effettivo  «maneggio»
della partecipazione). 
    In altri termini,  non  puo'  accedersi  ad  una  interpretazione
«costituzionalmente  orientata»  della  disposizione  regionale,  che
renda superfluo il giudizio di costituzionalita'. 
    5.5. Pertanto, la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  8
della legge regionale Calabria n. 22/2007 risulta non  manifestamente
infondata. 
    6.  E'  altresi'  evidente   che   la   predetta   questione   di
costituzionalita' dell'art. 8 citato e' di innegabile  rilevanza  nel
presente giudizio. 
    6.1. Anzitutto, come sopra precisato, l'applicazione della  norma
in esame e' condizione pregiudiziale di  procedibilita'  dei  giudizi
sui conti qui in esame, in quanto i convenuti non  possono  ritenersi
agenti contabili (il giudizio non e' procedibile) se non in forza  di
tale norma, non avendo essi «maneggio» delle azioni in senso tecnico. 
    Dunque, la questione di costituzionalita' della norma  condiziona
la stessa possibilita' di addivenire ad una  pronunzia  del  giudice,
dovendosi in  caso  di  incostituzionalita'  richiedere  il  conto  a
soggetti diversi, aventi l'effettivo «maneggio» delle azioni. 
    6.2. Inoltre, nel merito,  allo  stato  degli  atti  risulta  una
diminuzione del valore della partecipazione  (cfr.  sopra,  parte  in
fatto, § 2, lettera e)). 
    Tale circostanza non  consente  di  addivenire  ad  un  immediato
discarico, e di ritenere irrilevante il problema della legittimazione
passiva nel giudizio di conto (della  procedibilita')  in  forza  del
principio   della   «ragione   piu'    liquida»:    occorre    invece
preliminarmente accertare chi fosse l'agente  contabile  tenuto  alla
custodia delle azioni e verificare se la diminuzione del loro  valore
sia addebitabile a sue condotte o a scelte dell'amministrazione. 
    7. In conclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli  134
della Costituzione e 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  devono
dichiararsi rilevanti e non manifestamente infondate le questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge  regionale  della
Calabria 5  ottobre  2007,  n.  22,  sopra  prospettate,  e  deve  di
conseguenza disporsi la sospensione dei giudizi riuniti  in  epigrafe
indicati, ordinando l'immediata trasmissione degli  atti  alla  Corte
costituzionale e gli altri adempimenti a cura  della  cancelleria  di
cui al dispositivo. 
    8. Le spese  del  giudizio  saranno  liquidate  alla  definizione
integrale del merito della presente controversia. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti  -  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione
Calabria non definitivamente pronunziando nei giudizi riuniti  numeri
22950-22951-22955-22956 cosi' provvede: 
        Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23  della  legge
11 marzo 1953, n. 87; 
        Dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente   infondate,   in
riferimento agli  articoli  3,  117  e  103  della  Costituzione,  le
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della  legge
della Regione Calabria n. 22 del  5  ottobre  2007,  prospettate  nei
termini di cui in motivazione; 
        Ordina la sospensione dei giudizi riuniti; 
        Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere: 
all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
alla notificazione della presente ordinanza alle parti in  causa,  al
pubblico ministero ed al  Presidente  della  Giunta  regionale  della
Calabria; 
alla  comunicazione  della  presente  ordinanza  al  Presidente   del
Consiglio regionale della Calabria; 
ad ogni altro adempimento di competenza. 
    Spese del giudizio al definitivo. 
        Catanzaro, 9 febbraio 2022 
 
                                     Il Presidente estensore: Cirillo