N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 2022

Ordinanza del 4 ottobre 2022 del Tribunale di Terni nel  procedimento
penale a carico di P. G.. 
 
Reati e pene - Codice delle leggi antimafia -  Violazioni  al  codice
  della strada - Previsione della pena dell'arresto da sei mesi a tre
  anni nel caso di  guida  di  un  autoveicolo  o  motoveicolo  senza
  patente, o  dopo  che  la  patente  sia  stata  negata,  sospesa  o
  revocata,  qualora  si  tratti  di  persona  gia'  sottoposta,  con
  provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
  antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
  in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1  e
  2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 73. 
(GU n.16 del 19-4-2023 )
 
                         TRIBUNALE DI TERNI 
 
    Il Got dott. Helenia Ercoli, alla pubblica udienza del 4  ottobre
2022, nel procedimento in epigrafe indicato, nei confronti  di  P.G.,
in atti generalizzato; sentite le conclusioni  formulate  all'odierna
udienza dalle parti, pronuncia la seguente ordinanza. 
1. Oggetto della questione di legittimita' costituzionale. 
    Il tribunale, consideratane la non manifesta  infondatezza  e  la
rilevanza nel caso concreto, ritiene di dover accogliere la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, in relazione agli  articoli  3,  25,  secondo
comma, e 27, terzo comma della Costituzione, sollevata dall'imputato. 
2. Rilevanza della questione. 
    La questione di legittimita' che viene rimessa  al  sindacato  di
costituzionalita' ha rilevanza nel procedimento in corso,  in  quanto
il procedimento in esame verte sulla contestazione del reato p. e  p.
dal citato art. 73. 
    In particolare, dagli atti  di  indagine  acquisiti  al  giudizio
emerge che l'imputato e' stato sottoposto alla misura di  prevenzione
della sorveglianza  speciale  con  decreto  del  Tribunale  di  Terni
depositato il 5 ottobre 2016. 
    In data ... veniva sottoposto ad un  controllo  dagli  agenti  di
P.G. in servizio presso la Questura di Terni, mentre era  alla  guida
dell'autovettura targata ... dopo che la patente  di  guida  gli  era
stata revocata con provvedimento del ... della Prefettura di Terni. 
    Le  emergenze  processuali   comprovano   dunque   una   condotta
riconducibile a quella sanzionata dalla citata norma  incriminatrice,
che, come noto, punisce con la pena dell'arresto da sei  mesi  a  tre
anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o  dopo
che la patente sia stata negata,  sospesa  o  revocata,  commessa  da
persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una  misura
di prevenzione personale. 
    Al riguardo,  la  giurisprudenza  di  legittimita'  ha  da  tempo
chiarito che «la depenalizzazione del reato di guida senza patente di
cui all'art. 116 del  codice  della  strada  a  seguito  del  decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all'ipotesi in  cui
la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta  a
misura di prevenzione personale, in relazione alla  quale  l'art.  73
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede un autonomo
reato» (Cassazione I, 6 agosto  2019,  n.  35772;  Cassazione  V,  12
dicembre 2017, n. 8223/2018; Cassazione I, 13 giugno 2013, n.  27828;
Cassazione I, 18 febbraio 2013, n. 13626). 
    Nella specie, l'infrazione (guida con patente revocata)  sussiste
ed  e'  stata  commessa  dall'imputato,  sottoposto  alla  misura  di
prevenzione della sorveglianza speciale. 
    Cio' posto, il presente giudizio  non  puo'  essere  definito  in
assenza   della   soluzione   della   questione    di    legittimita'
costituzionale in ordine  alla  qualificazione  giuridica  del  fatto
ascritto all'imputato. 
3. Non manifesta infondatezza. 
    Ad avviso del tribunale, anche alla luce  della  ordinanza  della
Corte  di  cassazione  -  sezione  VI  penale   n.   33749/2021,   la
disposizione censurata viola l'art. 3 della Costituzione, in  quanto,
a seguito della depenalizzazione attuata con  l'art.  1  del  decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la  conduzione  di  veicoli  senza
aver conseguito la corrispondente patente di guida e la  guida  senza
patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza  dei  requisiti
fisici e psichici, non e' piu' prevista dalla legge come reato (salvo
il caso di recidiva nel biennio),  perche'  trasformata  in  illecito
amministrativo e oggi punita dall'art. 116, comma 15,  primo  periodo
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con sola la  sanzione
amministrativa da 5.100 a 30.599 euro. 
    Ne deriva che, nell'attuale  sistema  normativo,  l'essere  stato
sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione
personale, pur essendo circostanza del tutto estranea al  fatto-reato
(guida con patente revocata), rende punibile  una  condotta  che,  se
posta in  essere  da  qualsiasi  altro  soggetto,  non  assume  alcun
disvalore sul piano penale (salvo il caso di recidiva nel biennio). 
    Posto  cio',  richiamando   quanto   affermato   dalla   suddetta
ordinanza, «quanto ai parametri costituzionali e alla  non  manifesta
infondatezza» si ritiene «che l'art. 73 violi, anzi tutto, i principi
costituzionali di legalita' della pena e di orientamento  della  pena
stessa all'emenda del condannato ai quali in base agli  articoli  25,
secondo comma e 27, terzo comma, della costituzione,  deve  attenersi
la legislazione penale in relazione ai  criteri  di  selezione  delle
fattispecie incriminatrici ed alla loro ragionevolezza (art. 3  della
Costituzione)». 
    La norma incriminatrice finisce, quindi, con il punire non  tanto
la guida con patente revocata in se', quanto una  qualita'  personale
del  soggetto  che  dovesse  incorrervi,  in  aperta  violazione  del
principio  di  offensivita'  del  reato  che,  nella  sua   accezione
astratta, costituisce un limite alla discrezionalita' legislativa  in
materia penale posto sotto il presidio della Corte costituzionale. 
    Sotto altro profilo, la disposizione e' infine  in  frizione  con
l'art.  27,  comma  3  della  Costituzione,  nella  misura   in   cui
l'irrogazione  di  una  sanzione  penale  determina  un   trattamento
punitivo sproporzionato rispetto al fatto commesso  (sanzionato  come
illecito amministrativo se commesso da altro soggetto),  che  sarebbe
percepito come  ingiusto  dal  condannato  e,  percio',  risulterebbe
inidoneo a svolgere la funzione rieducativa prescritta dall'art.  27,
terzo comma della Costituzione, sul rilievo che una pena  palesemente
sproporzionata e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal
condannato, vanifica, gia'  a  livello  di  comminatoria  legislativa
astratta, la finalita' rieducativa. 
    In conclusione, e' evidente l'illegittimita' costituzionale della
disposizione censurata sia  per  la  disparita'  di  trattamento  che
introduce, sia sotto il  profilo  strettamente  logico-giuridico,  in
omaggio ai principi di legalita', offensivita' e  materialita'  della
legge penale e del finalismo rieducativo della pena. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il giudice, letto l'art. 23 della legge n. 87/1953,  ritenuta  la
rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza,  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 73 del decreto  legislativo  n.
159 del 6 settembre 2011  per  contrasto,  nei  termini  indicati  in
motivazione, con gli articoli 3, 25, secondo comma e 27, terzo  comma
della Costituzione; 
    Sospende  il  presente   procedimento   e   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Da' atto che l'ordinanza e' letta all'udienza del 04 ottobre 2022
alla presenza delle parti e che, ai sensi dell'art. 148, comma 5  del
codice di procedura penale, e' intesa come notificata  a  coloro  che
sono o devono considerarsi presenti. 
    Dispone la notifica, a cura  della  cancelleria,  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
      Terni, 4 ottobre 2022 
 
                     Il Giudice onorario: Ercoli