N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 2022
Ordinanza del 4 ottobre 2022 del Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di P. G.. Reati e pene - Codice delle leggi antimafia - Violazioni al codice della strada - Previsione della pena dell'arresto da sei mesi a tre anni nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora si tratti di persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 73.(GU n.16 del 19-4-2023 )
TRIBUNALE DI TERNI Il Got dott. Helenia Ercoli, alla pubblica udienza del 4 ottobre 2022, nel procedimento in epigrafe indicato, nei confronti di P.G., in atti generalizzato; sentite le conclusioni formulate all'odierna udienza dalle parti, pronuncia la seguente ordinanza. 1. Oggetto della questione di legittimita' costituzionale. Il tribunale, consideratane la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel caso concreto, ritiene di dover accogliere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma della Costituzione, sollevata dall'imputato. 2. Rilevanza della questione. La questione di legittimita' che viene rimessa al sindacato di costituzionalita' ha rilevanza nel procedimento in corso, in quanto il procedimento in esame verte sulla contestazione del reato p. e p. dal citato art. 73. In particolare, dagli atti di indagine acquisiti al giudizio emerge che l'imputato e' stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del Tribunale di Terni depositato il 5 ottobre 2016. In data ... veniva sottoposto ad un controllo dagli agenti di P.G. in servizio presso la Questura di Terni, mentre era alla guida dell'autovettura targata ... dopo che la patente di guida gli era stata revocata con provvedimento del ... della Prefettura di Terni. Le emergenze processuali comprovano dunque una condotta riconducibile a quella sanzionata dalla citata norma incriminatrice, che, come noto, punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimita' ha da tempo chiarito che «la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 del codice della strada a seguito del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede un autonomo reato» (Cassazione I, 6 agosto 2019, n. 35772; Cassazione V, 12 dicembre 2017, n. 8223/2018; Cassazione I, 13 giugno 2013, n. 27828; Cassazione I, 18 febbraio 2013, n. 13626). Nella specie, l'infrazione (guida con patente revocata) sussiste ed e' stata commessa dall'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Cio' posto, il presente giudizio non puo' essere definito in assenza della soluzione della questione di legittimita' costituzionale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato. 3. Non manifesta infondatezza. Ad avviso del tribunale, anche alla luce della ordinanza della Corte di cassazione - sezione VI penale n. 33749/2021, la disposizione censurata viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto, a seguito della depenalizzazione attuata con l'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la conduzione di veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e la guida senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, non e' piu' prevista dalla legge come reato (salvo il caso di recidiva nel biennio), perche' trasformata in illecito amministrativo e oggi punita dall'art. 116, comma 15, primo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con sola la sanzione amministrativa da 5.100 a 30.599 euro. Ne deriva che, nell'attuale sistema normativo, l'essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, pur essendo circostanza del tutto estranea al fatto-reato (guida con patente revocata), rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale (salvo il caso di recidiva nel biennio). Posto cio', richiamando quanto affermato dalla suddetta ordinanza, «quanto ai parametri costituzionali e alla non manifesta infondatezza» si ritiene «che l'art. 73 violi, anzi tutto, i principi costituzionali di legalita' della pena e di orientamento della pena stessa all'emenda del condannato ai quali in base agli articoli 25, secondo comma e 27, terzo comma, della costituzione, deve attenersi la legislazione penale in relazione ai criteri di selezione delle fattispecie incriminatrici ed alla loro ragionevolezza (art. 3 della Costituzione)». La norma incriminatrice finisce, quindi, con il punire non tanto la guida con patente revocata in se', quanto una qualita' personale del soggetto che dovesse incorrervi, in aperta violazione del principio di offensivita' del reato che, nella sua accezione astratta, costituisce un limite alla discrezionalita' legislativa in materia penale posto sotto il presidio della Corte costituzionale. Sotto altro profilo, la disposizione e' infine in frizione con l'art. 27, comma 3 della Costituzione, nella misura in cui l'irrogazione di una sanzione penale determina un trattamento punitivo sproporzionato rispetto al fatto commesso (sanzionato come illecito amministrativo se commesso da altro soggetto), che sarebbe percepito come ingiusto dal condannato e, percio', risulterebbe inidoneo a svolgere la funzione rieducativa prescritta dall'art. 27, terzo comma della Costituzione, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, vanifica, gia' a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalita' rieducativa. In conclusione, e' evidente l'illegittimita' costituzionale della disposizione censurata sia per la disparita' di trattamento che introduce, sia sotto il profilo strettamente logico-giuridico, in omaggio ai principi di legalita', offensivita' e materialita' della legge penale e del finalismo rieducativo della pena.
P. Q. M. Il giudice, letto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 per contrasto, nei termini indicati in motivazione, con gli articoli 3, 25, secondo comma e 27, terzo comma della Costituzione; Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Da' atto che l'ordinanza e' letta all'udienza del 04 ottobre 2022 alla presenza delle parti e che, ai sensi dell'art. 148, comma 5 del codice di procedura penale, e' intesa come notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti. Dispone la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Terni, 4 ottobre 2022 Il Giudice onorario: Ercoli