N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2023

Ordinanza del 14 marzo 2023 della Corte dei conti - Sezione regionale
di  controllo  per  il  Molise  nel  giudizio  di  parificazione  del
Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio  finanziario
2021. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Rendiconto  generale   della   Regione   Molise   per   l'esercizio
  finanziario 2020 - Residui attivi provenienti dagli esercizi 2019 e
  precedenti  -   Residui   attivi   alla   chiusura   dell'esercizio
  finanziario 2020 - Risultato di amministrazione - Allegati - Omessa
  considerazione, nella rappresentazione  delle  grandezze  contabili
  riguardanti   l'accertamento   dei   residui,   il   risultato   di
  amministrazione  e  gli  allegati  obbligatori,   delle   eccezioni
  accertate nella decisione della Corte dei  conti  di  parificazione
  del  Rendiconto  generale  della  Regione  Molise  per  l'esercizio
  finanziario 2020 (del. 80/2021/PARI). 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 - Residui  attivi
  e  passivi  risultanti  dal  rendiconto  generale  -  Risultato  di
  amministrazione al 31 dicembre 2020 -  Stato  di  previsione  delle
  entrate e delle spese - Allegati all'assestamento e  variazione  al
  bilancio 2021-2023 - Omessa considerazione, nella  rappresentazione
  delle grandezze contabili riguardanti i residui e il  risultato  di
  amministrazione, delle eccezioni accertate  nella  decisione  della
  Corte dei conti di  parificazione  del  Rendiconto  generale  della
  Regione   Molise   per   l'esercizio   finanziario    2020    (del.
  80/2021/PARI). 
- Legge della Regione Molise  29  dicembre  2021,  n.  6  (Rendiconto
  generale della Regione Molise per  l'esercizio  finanziario  2020),
  artt. 4, comma 1; 6, comma 1;  9  e  1  (recte:  12);  legge  della
  Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di
  previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali), artt. 1, 3, 4
  e 5. 
(GU n.18 del 3-5-2023 )
 
                           CORTE DEI CONTI 
            Sezione regionale di controllo per il Molise 
 
    Composta dai magistrati: 
      Lucilla Valente, Presidente; 
      Domenico Cerqua, primo referendario, estensore; 
      Ruben D'Addio, referendario; 
      Emanuele Petronio, referendario; 
    ha  pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di
parificazione del rendiconto della  Regione  Molise  per  l'esercizio
finanziario 2021; 
    Visti gli articoli 81,  97,  100,  103,  117,  119  e  134  della
Costituzione, nonche' gli articoli 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con  il  regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e   successive
modificazioni; 
    Visto il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni  di
controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite  con
la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio 2012», convertito dalla legge 7  dicembre
2012, n. 213; 
    Vista la legge regionale Molise 7 maggio 2002, n. 4,  in  materia
di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale; 
    Vista la proposta di legge avente per oggetto l'approvazione  del
rendiconto  generale  per  l'esercizio  2021  della  Regione  Molise,
adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 30 giugno 2022,  n.
213, rettificata con deliberazione  di  Giunta  regionale  18  luglio
2022, n. 240; 
    Viste le leggi regionali 29 dicembre 2021, n. 6 e n. 7; 
    Vista l'ordinanza n. 53/PRES/2022, del 2 dicembre  2022,  con  la
quale  il  Presidente  di  questa  Sezione  ha  fissato  la  data  di
trattazione del giudizio di parificazione; 
    Uditi, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2022, il Presidente
della  Sezione  regionale   Lucilla   Valente,   i   relatori   Primo
referendario  Domenico   Cerqua,   referendario   Ruben   D'Addio   e
Referendario Emanuele Petronio, il Pubblico ministero  nella  persona
del Procuratore regionale, Presidente Salvatore Nicolella, e, per  la
Regione Molise, il Presidente della Giunta  regionale,  dott.  Donato
Toma; 
    Vista la decisione n. 192/2022/PARI di pari data con la quale  il
Collegio, dichiarata  la  mancata  regolarita'  di  alcune  grandezze
contabili, ha sospeso il giudizio  e,  per  l'effetto,  la  decisione
definitiva sulla parificazione del Rendiconto generale della  Regione
Molise  per  l'esercizio  finanziario  2021,  rinviando  a   separata
ordinanza la proposizione delle questioni di legittimita' riguardanti
la legge di rendiconto 2020, la legge di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023 e la legge di assestamento del medesimo bilancio
di previsione 2021-2023. 
 
                              In fatto 
 
Premessa 
    1. L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
convertito con modificazioni nella legge 7  dicembre  2012,  n.  213,
dispone che «il rendiconto generale della regione e' parificato dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai  sensi  degli
articoli 39, 40 e 41 del testo unico  di  cui  al  regio  decreto  12
luglio 1934, n. 1214. Alla decisione  di  parifica  e'  allegata  una
relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue  osservazioni
in merito alla legittimita' ed  alla  regolarita'  della  gestione  e
propone le misure di correzione  e  gli  interventi  di  riforma  che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio
del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza  della  spesa
[...]». 
    L'istituto della parifica rientra nelle competenze assegnate alla
Corte dei  conti,  comprendenti  -  tra  le  altre  -  il  «controllo
successivo sulla gestione dei bilanci degli  enti»  territoriali  «ai
fini del coordinamento della finanza pubblica e  dell'equilibrio  dei
bilanci di cui all'art. 97 della Costituzione»  (art.  20,  comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243; il successivo comma 2 dell'art.
20 riserva alla «legge dello Stato» il  compito  di  disciplinare  le
forme e le modalita' di siffatto controllo). 
    In attuazione dei vincoli normativi, con  deliberazione  n.  213,
del 30 giugno 2022, la Giunta regionale ha adottato  la  proposta  di
legge avente ad oggetto il rendiconto generale della  Regione  Molise
per l'esercizio 2021. 
    Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 240,  del  18
luglio 2022, la proposta e' stata  rettificata  con  la  sostituzione
degli allegati n. 8 - Stato Patrimoniale Passivo al 31 dicembre 2021,
n. 17 - Prospetto dei costi per missione e n. 30 - Relazione al Conto
del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, poi trasmessi al
Collegio dei Revisori  dei  conti  per  l'acquisizione  del  relativo
parere. 
    Al fine di consentire l'avvio del procedimento  di  parificazione
la Regione Molise, dopo un'iniziale comunicazione  irregolare  datata
1° agosto 2022  (prot.  Sezione  n.  1723),  con  nota  del  Servizio
Segreteria della Giunta regionale n.  138336,  dell'11  agosto  2022,
inoltrata a mezzo p.e.c., ha provveduto a un primo  incompleto  invio
delle deliberazioni e degli allegati.  Infine,  il  26  agosto  2022,
unitamente alla nota prot. 145757 (acquisita nella medesima  data  al
n.  0001806  di  prot.  della  Sezione),  ha  provveduto  all'inoltro
dell'integrale documentazione del progetto di rendiconto, inclusa  la
relazione del Collegio dei revisori dei conti, resa  con  verbale  n.
34. 
    Gli accertamenti svolti hanno immediatamente evidenziato  la  non
veridicita' del saldo negativo inziale riportato  nella  proposta  di
rendiconto (risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021, come  da
conto del bilancio 2020, approvato con legge regionale n. 6/2021), su
cui  si  sono  sviluppate  le  scritture  di  competenza   del   2021
(accertamenti ed impegni), rispetto al valore al 31 dicembre 2020 che
avrebbe  dovuto  determinarsi   nel   rispetto   degli   accertamenti
definitivi di cui alla decisione n. 80/2021/PARI,  in  cui  e'  stata
dettagliatamente  evidenziata   la   reale   condizione   finanziaria
dell'Ente a quella  data,  segnalando  puntualmente  i  gravi  errori
contabili contenuti nella proposta di rendiconto, non a caso  oggetto
di parziale parificazione (cfr. infra, da par. 2 a par. 2.2). 
    Il  dato,  gravemente  sottostimato  (come  si  evidenziera')   e
corrispondente a un disavanzo di euro 494.258.381,92, e' riportato  -
tra l'altro - a  pagg.  7-8  della  nota  integrativa  allegata  alla
proposta di rendiconto 2021 (all. 30). 
    La rilevata  incongruenza  si  traduce,  pertanto,  in  un  vizio
preliminare, in grado di arrecare pregiudizio immediato e  definitivo
all'attendibilita' del risultato  di  amministrazione  finale  al  31
dicembre  2021,  su  cui  si  ribaltano  i  vizi  del  risultato   di
amministrazione 2020. Infatti, la legge (n. 6/2021)  di  approvazione
del rendiconto 2020, presupposto dei conteggi del 2021, non ha tenuto
conto di numerose «eccezioni di parificazione» di cui alla richiamata
decisione, evidenziando uno scarto  latente  tra  il  saldo  espresso
dalle scritture dell'Ente e il risultato di amministrazione accertato
alla data del 31 dicembre 2020. 
    Tale   scarto   si   quantifica,   complessivamente,   in    euro
94.861.449,11 in relazione alle eccezioni che saranno richiamate  per
ogni  «riga»  rilevante  tra   le   componenti   del   risultato   di
amministrazione ai sensi dell'allegato n. 10, lettera a) del  decreto
legislativo n. 118/2011 (cfr. infra, da par. 3 a par. 3.3). 
  Misura della sottostima del disavanzo al 31 dicembre 2020. 
    2. Schema di rendiconto 2020: errato  calcolo  del  risultato  di
Amministrazione. 
    Come anticipato, la Sezione  regionale  della  Corte  dei  conti,
pronunciandosi sullo schema di Giunta sottoposto al suo esame, con la
decisione n. 80/2021/PARI, passata in  giudicato,  ha  parificato  il
Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2020 con una
serie di rilevanti eccezioni. 
    2.1 Errato calcolo del saldo di riga a del prospetto dimostrativo
del risultato di Amministrazione. 
    In  primo  luogo,  l'importo  della  riga  A  del  risultato   di
amministrazione al 31 dicembre 2020 era stato sottostimato per almeno
euro 21.192.134,61, quale sommatoria delle  seguenti  illegittimita',
accertate con la decisione di parifica passata in giudicato: 
      a) conservazione e  conteggio,  tra  i  residui  attivi  al  31
dicembre 2020, di due risalenti, presunti crediti per euro 735.797,17
in accertata assenza delle ragioni del mantenimento; 
      b) mancata rappresentazione di impegni  di  spesa  obbligatori,
connessi a fiscalita' da trasferire al SSR  per  gli  anni  d'imposta
2016-2018, per un totale di euro  13.612.916,00  (se  computati,  gli
importi avrebbero diminuito il saldo di amministrazione, riducendo il
fondo cassa - in caso di trasferimento dei fondi agli enti del SSR  -
ovvero confluendo tra i residui passivi); 
      c) mancata rilevazione contabile di spese obbligatorie, il  cui
stanziamento e' imposto dalla legge regionale n. 11, del 28 settembre
2016,  per   il   trasferimento   all'Azienda   sanitaria   regionale
(A.S.Re.M.) delle rate 2017-2018 (ciascuna di euro 3.421.710,72,  per
complessivi euro 6.843.421,44) di pagamento dell'ingente debito verso
l'INPS sorto per  l'illegittima  sospensione  (risalente  al  periodo
2002-2005) del versamento di contributi previdenziali (il  debito  e'
stato quantificato nel 2019 dall'Istituto Nazionale di previdenza  in
oltre 78 milioni di euro). 
    2.2 Errata determinazione degli accantonamenti. 
    Anche il valore della Riga B del risultato di amministrazione  e'
stato sottostimato  per  molte  decine  di  milioni  di  euro,  quale
sommatoria delle seguenti illegittimita', accertate con la  decisione
di parifica: 
      a) rideterminazione del fondo crediti di  dubbia  esigibilita',
dal cui calcolo erano stati indebitamente esclusi  i  residui  attivi
conservati in numerosi capitoli di cui al Titolo III, tipologie  100,
200 e 500. 
    Al  riguardo,  nella  decisione  di  parificazione   2020   (del.
80/2021/PARI, par. 3.1.1.) la Sezione  ha  ampiamente  chiarito  che,
malgrado le incertezze circa l'esatta quantificazione dei valori  per
i mancati riscontri di parte nonostante l'ampia  istruttoria  svolta,
la quota aggiuntiva da accantonare poteva  determinarsi  muovendo  da
euro 64.450.682,99, corrispondente al  calcolo  del  FCDE  effettuato
secondo i criteri indicati dall'allegato 4/2 al  decreto  legislativo
23  giugno  2011,  n.  118  (paragrafo  n.  3.3  ed  esempio   n.   5
dell'appendice). 
    Tuttavia  tale  importo,  per  evitare  possibili   duplicazioni,
avrebbe dovuto essere ridotto tenendo conto della scelta regionale di
istituire (tra gli «Altri accantonamenti») uno specifico  fondo  «per
residui attivi  con  anzianita'  superiore  a  dieci  anni»  di  euro
7.605.010,48,  pari  al   45%   del   totale   dei   residui   attivi
ultradecennali (euro 16.900.023,29): per quanto ancora rileva,  nella
proposta di rendiconto la Regione, prevedendo tale peculiare fondo  a
fronte di residui attivi cosi' vetusti, aveva  evitato  di  procedere
all'integrale  cancellazione  (nei  casi   di   crediti   palesemente
insussistenti) e/o all'integrale accantonamento a FCDE dei crediti da
assoggettare al calcolo (perche' da anni quasi non  movimentati,  non
vantati  verso  altre  amministrazioni  pubbliche  ne'  garantiti  da
fideiussioni), in tal modo eludendo l'impatto  aggiuntivo  sui  conti
che sarebbe derivato dalle dovute cancellazioni o dal computo, per  i
crediti risalenti e non movimentati nel tempo, di ulteriori quote  di
fondo tendenti al restante 55,00% del valore dei residui interessati; 
      b)  ampia  e   grave   sottostima   del   «Fondo   contenzioso»
(accantonato per un solo milione), del tutto svincolato dal  cospicuo
contenzioso esistente, alla cui ricognizione (con  la  valorizzazione
delle connesse  passivita'  potenziali)  la  Regione  non  aveva  mai
proceduto, nonostante i costanti moniti della Sezione; 
      c) rideterminazione del «Fondo residui perenti» e  delle  quote
vincolate. 
    Infatti, in contrasto con i principi contabili, la Regione  aveva
attuato  un'operazione  di  eliminazione  dei  vincoli  iscritti  nei
pregressi  rendiconti  in  relazione  a  residui  perenti  di   parte
vincolata, prevedendo poi accantonamenti in misura (50,00%) inferiore
a quella dovuta ex lege (70,00%).  Con  tale  manovra  contabile,  in
chiusura del rendiconto 2020 aveva ridotto  di  oltre  la  meta'  gli
importi dei fondi in esame: nel rendiconto 2019 (in  continuita'  con
tutti i pregressi rendiconti) erano  iscritti  -  tra  accantonamento
specifico e quota vincolata - complessivi euro 36.925.104,30,  mentre
nel  2020  il  valore  era  stato  inopinatamente  ridotto   a   euro
16.213.768,04 (secondo i corretti criteri seguiti dalla Regione  fino
al 2019, il totale di tali  poste  accantonate  e  vincolate  sarebbe
stato di euro 31.732.356,11). 
    3. Modifica schema di rendiconto e approvazione  legge  regionale
29 dicembre 2021, n. 6. 
    Gli scarti su cui si sono appuntati i rilievi della decisione  di
parifica  2020  non  sono  stati  corretti   dagli   atti   contabili
amministrativi e legislativi successivamente  approvati.  Difatti,  a
seguito del  giudizio  di  parificazione  la  Giunta  regionale,  con
deliberazione 30 novembre 2021, n.  404,  ha  proposto  al  Consiglio
regionale alcune «misure correttive», confluite nella legge regionale
29 dicembre 2021, n. 6 («Rendiconto generale della Regione Molise per
l'esercizio  finanziario  2020»),  non  sufficienti  a  ricondurre  a
legittimita' il rendiconto per l'esercizio 2020. 
    Considerata la  rilevanza  per  i  profili  di  contrasto  con  i
principi costituzionali, di seguito saranno riassunte almeno le  piu'
gravi  illegittimita'  giuscontabili   contenute   nella   legge   di
approvazione del rendiconto 2020,  dettagliatamente  esaminate  nella
deliberazione n. 192/2022/PARI (paragrafi da 3.2 a 3.2.3). 
    3.1 Riguardo alle criticita' riferite ai residui attivi  inseriti
nella riga A del prospetto dimostrativo del saldo di  amministrazione
e agli impegni di spesa non  contabilizzati  (supra,  par.  2.1),  la
legge regionale ha recepito le  seguenti  modifiche,  proposte  dalla
Giunta all'originario schema di rendiconto: 
      a)  sebbene  i  residui  attivi  indicati  dalla  Sezione  come
connotati  da  piu'  che  dubbia  esigibilita'   (in   totale,   euro
735.797,17) non siano stati direttamente stralciati, il loro peso sul
saldo  finale  e'   stato   totalmente   sterilizzato   mediante   un
accantonamento (non piu' - come nello schema originario di rendiconto
- al 45,00%, bensi')  integrale  nel  ricordato  fondo  «per  residui
attivi con anzianita' superiore a dieci anni», assicurando almeno sul
piano sostanziale il superamento della  criticita'  rilevata  con  la
parifica. 
    Tuttavia, nel rendiconto definitivamente approvato, salvo che per
il valore di euro 735.797,17 corrispondente ai menzionati residui, il
citato  accantonamento  per  i  crediti  piu'  remoti   (si   ripete,
nell'originario progetto di rendiconto pari a euro  7.605.010,48)  e'
stato interamente azzerato, nel quadro di una manovra  contabile  con
effetti elusivi delle conclusioni  della  Sezione,  a  breve  evocata
(infra, par. 3.2, sub a); 
      b) in  relazione  agli  importi  connessi  alla  fiscalita'  da
trasferire al SSR per gli anni d'imposta 2016-2018,  per  complessivi
euro 13.612.916,00, la Regione  non  ha  ritenuto  di  peggiorare  il
risultato di  amministrazione  «nella  misura  in  cui  in  legge  di
assestamento 2021-2023 si identifichino, con carattere di  priorita',
le  necessarie  modalita'  di  copertura»,  di  fatto  rinviando   la
contabilizzazione agli esercizi successivi; 
      c) anche gli impegni di  spesa  dovuti  ex  lege  a  titolo  di
trasferimenti  2017-2018   in   favore   di   A.S.Re.M.   (per   euro
6.843.421,44) non sono  stati  contabilizzati  nel  disavanzo  al  31
dicembre  2020,  rimandando  agli  stanziamenti  per   gli   esercizi
2022-2023 in assenza del comprovato assenso dell'Azienda sanitaria al
pagamento  rateizzato  (la  scelta  dilatoria  e'  stata   codificata
nell'art. 7 della legge n. 7/2021). 
    3.2  E'  stata  ampiamente  disattesa,   negli   atti   approvati
successivamente al giudizio di parifica  (deliberazione  di  G.R.  n.
404/2021 e conseguente legge regionale n. 6/2021),  anche  l'esigenza
di intervenire sulle componenti della parte accantonata del prospetto
«Allegato a) - Risultato di amministrazione» di cui  la  Corte  aveva
segnalato l'esigenza di riconduzione nell'alveo della legalita'. 
    Con limitato riferimento agli accantonamenti gia' citati  (supra,
par. 2.2), nel rendiconto approvato sono state  confermate  numerose,
rilevanti violazioni: 
      a)  il  fondo  crediti  di   dubbia   esigibilita'   e'   stato
incrementato di soli euro 8.806.116,75 rispetto al  valore  riportato
nel progetto di rendiconto originario. 
    Tuttavia, gli effetti della restrizione  della  distanza  tra  il
valore del fondo inserito  negli  atti  contabili  e  i  dati  reali,
inscrivendosi all'interno di un complesso di  contestuali  variazioni
contabili  preordinate  a  determinare  una   variazione   pressoche'
irrilevante dei saldi presentati, a suo tempo, alla Corte ai fini del
giudizio di parificazione, sono risultati solo apparenti. 
    Infatti, in primo luogo, nella base di calcolo del fondo  crediti
di dubbia esigibilita' la  Regione  ha  continuato  a  non  includere
residui attivi per importi cospicui, che  la  normativa  imponeva  di
considerare. Valga, per tutti, il caso del residuo da 32  milioni  di
euro («Recupero  somme  relative  ad  interventi  finanziari  tramite
FINMOLISE - incarico fiduciario») conservato  dal  lontano  esercizio
2012, su cui si tornera' nell'esporre i motivi della remissione delle
questioni di costituzionalita'. 
    Oltre a risultare ab imis inficiato dall'ampia  sottostima  della
base di calcolo, il parziale  incremento  dell'importo  del  FCDE  e'
stato in massima parte bilanciato  dalla  contestuale,  quasi  totale
falcidia  del  citato  fondo  «per  residui  attivi  con   anzianita'
superiore a dieci anni» (ridotto da euro  7.605.010,48  a  soli  euro
735.797,17), operata nel quadro dello stravolgimento del  trattamento
giuscontabile dei residui ultradecennali, che -  si  ripete  -  nello
schema di rendiconto sottoposto a parifica erano pari nel complesso a
euro 16.900.023,29. Sul punto, giova  premettere  che  il  prolungato
mancato smaltimento  di  tali  risalenti,  presunti  crediti  avrebbe
imposto, conformemente alla legge, un accantonamento quasi  integrale
a FCDE (cioe' per importi corrispondenti a circa il 100,00%), cui  la
Regione era sfuggita inserendo nel progetto di rendiconto  il  citato
fondo specifico, quantificato nel solo 45,00% dell'importo totale. 
    Come anticipato, le operazioni contabili meglio  descritte  nella
deliberazione n. 192/2022/PARI e recepite nella legge di approvazione
del rendiconto n. 6/2021 hanno, da un lato, quasi azzerato  il  fondo
speciale proposto nel progetto di rendiconto,  dall'altro  totalmente
sottratto oltre otto milioni di euro di presunti  crediti  di  remota
iscrizione e di accertata incapacita' di smaltimento al calcolo della
corrispondente quota di fondo crediti, in  violazione  di  elementari
obblighi legali di accantonamento. 
    Dunque, la Regione Molise, in sede di approvazione del rendiconto
2020 in contrasto con gli accertamenti contenuti nella  decisione  di
parifica della Corte dei conti,  ha  illegittimamente  pretermesso  i
principi   contabili   preordinati   alla   corretta    e    adeguata
quantificazione del fondo crediti, la cui finalita' di  tutela  degli
equilibri - in particolare futuri - dell'ente territoriale condiziona
la stessa veridicita' del risultato di amministrazione, preservandolo
da potenziali squilibri (anche di cassa, allorche'  siano  utilizzate
quote del risultato di amministrazione fondate su residui attivi  che
si rivelino poi non esigibili). Pertanto, sul  punto  la  Sezione  di
controllo, nel giudizio di parifica del rendiconto 2021, ha proceduto
alla  quantificazione  degli  scostamenti,  costantemente  ostacolata
dalle   carenti   allegazioni   regionali   nel   corso    dell'ampio
contraddittorio istruttorio nonche' dall'estrema  parcellizzazione  e
sovrapposizione delle successive elaborazioni  dell'Ente.  Gli  esiti
dell'ulteriore analisi sono compendiati nella decisione cui accede la
presente ordinanza (192/2022/PARI, par. 3.2.2, lettera d). In estrema
sintesi, applicando criteri di massimo favore per l'Ente  e  muovendo
dal valore del FCDE calcolato - nel  rispetto  di  cogenti  parametri
normativi - sulle sole tipologie di entrata  oggetto  dell'iscrizione
di  residui  di  quantomeno  incerta  esigibilita'   (pari   a   euro
64.450.682,99), assoggettato  poi  alle  riduzioni  utili  a  evitare
duplicazioni, e' emersa una  sottostima  del  fondo  accantonato  nel
rendiconto  2020  pari   ad   almeno   euro   52.193.712,31,   valore
sostanzialmente confermato dalla stessa  Regione  quantificando  tale
posta in sede di adozione dello schema di rendiconto per il 2021. 
      b) Riguardo alla quantificazione del fondo contenzioso (per  il
quale nello schema di rendiconto 2020 risultava  accantonato  -  cfr.
supra, par. 2.2, sub b) - un solo milione di euro) la Regione non  ha
effettuato alcuna correzione, ne' ha operato alcuna ricognizione  dei
giudizi in corso, nonostante i costanti solleciti  della  Sezione  (e
pur dichiarando di essere pienamente  «consapevoli  delle  criticita'
evidenziate  dall'Organismo  di  controllo»),  perpetuando  la  grave
sottostima della posta. 
    Anche sul punto nella decisione 192/2022/PARI (par.  3.2.2),  cui
accede la presente ordinanza, la Sezione, dopo aver segnalato che,  a
ulteriore conferma della fondatezza dei rilievi della Corte, in  sede
di predisposizione del rendiconto 2021 la Regione ha fatto  lievitare
l'importo  da  accantonare  a  euro   18.902.148,79,   ha   accertato
espressamente che, in una prospettiva di calcolo favorevole  all'Ente
e pur escludendo le quote riferite ai giudizi introdotti nel 2021, il
fondo contenzioso 2020 e' stato notevolmente sottostimato, almeno per
euro 13.536.232,73. 
      c) Ugualmente, in relazione al fondo  residui  perenti  e  alle
quote vincolate la legge di rendiconto 2020 ha recepito -  in  totale
assenza di  giustificazioni  -  l'indebita  riduzione  degli  importi
complessivi da euro 36.925.104,30 a euro 16.213.768,04, a fronte  del
totale di euro 31.732.356,11 che sarebbe  derivato  dall'applicazione
delle corrette regole  di  computo,  peraltro  puntualmente  recepite
dalla  Regione  fino  all'esercizio  2019   (per   un   differenziale
pretermesso di euro 15.518.588,07). 
    3.3. In definitiva, le  piu'  rilevanti  criticita'  che  avevano
giustificato la  parziale  parificazione  del  rendiconto  2020,  mai
contestate dalla Regione, non  sono  state  superate  nel  corso  del
procedimento di approvazione della legge n. 6/2021, confluendo  nella
grave sottostima del disavanzo al 31  dicembre  2020,  riassunto  nel
valore  del  saldo  di  «totale   parte   disponibile»   -   rigo   E
dell'«Allegato a) - Risultato di amministrazione». 
    A conferma del disinteresse per gli accertamenti della Corte,  le
presunte «misure correttive» adottate con la deliberazione di G.R. 30
novembre 2021, n. 404, di aggiornamento dello  schema  di  rendiconto
2020 poi approvato,  hanno  infatti  determinato  la  variazione  del
disavanzo da euro 492.939.940,12 a euro 494.258.381,92, in aumento di
soli euro 1.318.441,80 rispetto alla proposta originaria. 
    Al contrario, il  rendiconto  avrebbe  dovuto,  per  superare  le
lacune accertate da questa Sezione, registrare un disavanzo  di  gran
lunga piu' elevato che, nonostante la ribadita,  estrema  difficolta'
di  esatta  determinazione  delle  singole  poste  per  l'assenza  di
informazioni e delle dovute ricognizioni  dei  dati  da  parte  degli
uffici regionali, corrisponde  -  senza  pretesa  di  esaustivita'  -
quantomeno a: 
      mancati  impegni  per   fiscalita'   da   trasferire   al   SSR
(complessivi  euro  13.612.916,00)  e  per  trasferimenti  dovuti  ad
A.S.Re.M. (euro 6.843.421,44); 
      mancati  accantonamenti  a  titolo  di  FCDE  per  almeno  euro
52.193.712,31; 
      sottostima  del  fondo  contenzioso  2020   per   almeno   euro
13.536.232,73; 
    mancata allegazione  dei  presupposti  della  riduzione  di  euro
15.518.588,07   delle   quote   vincolate,   in   collegamento    con
l'accantonamento per residui perenti.  Complessivamente,  dunque,  la
sottostima  risulta  quantomeno   pari   -   escludendo   i   mancati
trasferimenti ad A.S.Re.M. - a euro 94.861.449,11. 
    Effetti  della  violazione  dei   principi   giuridico-contabili.
Oggetto delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    4. I dati  contabili  non  veritieri,  erroneamente  assunti  dal
Legislatore  regionale  e  condotti   nell'alveo   della   normazione
primaria, hanno concorso alla lesione dei principi costituzionali  in
materia di equilibrio dei bilanci da parte della legge di  rendiconto
2020 e - nella misura in cui risultano tuttora vigenti - delle  leggi
che hanno regolato la programmazione degli esercizi successivi. 
    Pertanto,    questa    Sezione    dubita    della    legittimita'
costituzionale, per violazione dei principi di equilibrio e di sana e
corretta gestione del bilancio presidiati dagli articoli 81, commi  1
e 3, 97, comma 1 e 119, comma 1, della Costituzione, rilevanti sia in
via autonoma che in combinato disposto con gli articoli 117, comma 2,
lettera e), 100, comma 2, e 103, comma 2, della  Costituzione,  delle
seguenti leggi: 
      a)  innanzitutto,  della  legge  29   dicembre   2021,   n.   6
(«Rendiconto  generale   della   Regione   Molise   per   l'esercizio
finanziario  2020»),  con  riferimento  agli  articoli  4,  comma   1
(«Residui attivi 2019 e precedenti»), 6,  comma  1  («Residui  attivi
alla   chiusura   dell'esercizio    2020»),    9    («Risultato    di
amministrazione»)  e  12  («Elenco  allegati»),  in  cui  sono  stati
erroneamente accertati i residui e il risultato  di  amministrazione,
nonche'  approvati  gli  allegati  obbligatori  recanti  la   deviata
quantificazione delle grandezze contabili. 
    Infatti, il disavanzo non contabilizzato, gia'  significativo  in
valori assoluti, ha determinato un impatto particolarmente  sensibile
sul bilancio della Regione Molise, tenuto conto del volume di entrate
e spese gestite. Di conseguenza, risulta particolarmente evidente che
«il discostamento da quanto certificato dalla  Corte  dei  conti  sia
idoneo a pregiudicare gli equilibri  di  bilancio  e  i  principi  di
stabilita' finanziaria posti dai precetti costituzionali», integrando
«i presupposti per un'eventuale  impugnativa  della  legge  regionale
davanti a questa Corte  (...)  in  via  incidentale  da  parte  della
medesima sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della
Corte dei conti in speciale composizione  in  sede  di  parifica  del
successivo  rendiconto  generale,   qualora   si   ritenga   che   il
discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia  idoneo
a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi  di  stabilita'
finanziaria posti dai precetti costituzionali» (Corte costituzionale,
sentenza 22 luglio 2022, n. 184); 
      b) inoltre, della legge 29 dicembre 2021, n.  7  («Assestamento
del  bilancio  di  previsione  2021-  2023  e  modifiche   di   leggi
regionali»), con riferimento  agli  articoli  1  («Residui  attivi  e
passivi  risultanti  dal  rendiconto  generale»),  3  («Risultato  di
amministrazione al 31 dicembre 2020»), 4 («Stato di previsione  delle
entrate e delle spese») e 5 («Allegati all'assestamento e  variazione
al bilancio 2021-2023»). 
    Infatti,  le  vigenti  regole  in  materia  di  risanamento   del
disavanzo regionale comportavano l'obbligo di «applicare»  (cioe'  di
iscrivere alla voce «Disavanzo  di  amministrazione»  prima  di  ogni
spesa)  quote  di  ripiano  ampiamente  maggiori  di  quelle   invece
applicate a partire dall'esercizio 2021 del  bilancio  di  previsione
2021-2023 come assestato. 
    La mancata, corretta determinazione del disavanzo  ha,  in  altri
termini, illegittimamente consentito alla Regione di  beneficiare  di
cospicui spazi  di  spesa  aggiuntiva  autorizzata  nel  bilancio  di
previsione e oggetto  della  gestione  dell'esercizio  2021  (la  cui
proposta di rendiconto e' sottoposta al giudizio di parificazione nel
corso del quale e' depositata la presente ordinanza). 
    5. Le questioni di costituzionalita' sono  state  tempestivamente
delineate da questo Giudice, sia nell'udienza di parifica  che  nella
precedente adunanza pubblica  del  2  dicembre  2022,  e  ritualmente
sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101  del
codice di procedura civile. 
    I rappresentanti della Regione  Molise,  pur  osservando  di  non
ritenere sussistenti profili di costituzionalita',  non  hanno  mosso
argomentazioni nel merito delle questioni giuridiche evidenziate.  In
particolare,  secondo   il   Presidente   della   Giunta   regionale,
intervenuto nell'adunanza del 2 dicembre 2022, l'Ente non ha  accolto
le prescrizioni della Corte per l'esistenza  di  imprecisate  ragioni
alla base della condotta contabile seguita o per l'impossibilita'  di
procedere in tale senso. 
    Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il
Molise, con memoria del 12 dicembre 2022, ha,  fra  l'altro,  chiesto
alla scrivente Sezione di «sollevare questione di  costituzionalita',
per contrasto con gli artt. 81, comma 1, 97, comma 1, e 119, comma 1,
della Costituzione: 
      della legge regionale  n.  6/2021  «Rendiconto  generale  della
Regione Molise per l'esercizio  finanziario  2020»,  in  ragione  del
discostamento delle risultanze ivi rappresentate  rispetto  all'esito
dell'attivita'  di  parifica  svolta  dalla  Sezione  sul  Rendiconto
Generale dell'esercizio 2020; 
      [per le illegittimita' che ne conseguono] della legge regionale
n.  3/2021  «Bilancio  di  previsione  pluriennale  per  il  triennio
2021-2023» e  della  legge  regionale  n.  7/2021  «Assestamento  del
bilancio di previsione 2021-2023  e  modifiche  di  leggi  regionali»
(pag. 39). 
    Il Collegio in sede di parifica, con decisione n.  192/PARI/2022,
premessa  la  dichiarazione  di  mancata  regolarita'  del  prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione allegato allo schema di
rendiconto della gestione alla data del 31 dicembre 2021 nella  parte
in cui alcune poste, nei termini e con gli effetti sul  saldo  finale
indicati in motivazione, presentavano autonome criticita', ha sospeso
il  giudizio  e,  per  l'effetto,  la  decisione   definitiva   sulla
parificazione  del  Rendiconto  generale  della  Regione  Molise  per
l'esercizio finanziario 2021 «considerati gli ulteriori effetti sugli
equilibri di bilancio in ragione dell'incidenza immediata e  diretta,
sulla determinazione del risultato di  amministrazione,  dell'erronea
quantificazione del disavanzo al 31 dicembre 2020». 
 
                       Considerato in diritto 
 
  Sulla  legittimazione  della  remittente   Sezione   regionale   di
controllo in sede di parifica. 
    6. La legittimazione delle Sezioni regionali di  controllo  della
Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita'  costituzionale
e' riconosciuta tutte le volte in cui e' accertato lo svolgimento  di
una  funzione  nella  sostanza   giurisdizionale.   In   tali   casi,
analogamente a qualsiasi altro giudice  (ordinario  o  speciale),  il
Giudice contabile e' chiamato, terzo e imparziale, a  «raffrontare  i
fatti e  gli  atti  dei  quali  deve  giudicare  alle  leggi  che  li
concernono»   (Corte   costituzionale,   sentenza    n.    226/1976),
enunciandone con metodo sillogistico i precipitati che, per le parti,
costituiranno la regola del caso concreto. 
    Il giudizio di parificazione, in particolare, si  svolge  con  le
formalita' della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione
del Procuratore contabile in  contraddittorio  con  i  rappresentanti
dell'amministrazione e si conclude  con  una  pronunzia  adottata  in
esito a pubblica udienza. 
    Per questi motivi,  la  consolidata  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale, formatasi in riferimento al giudizio di parifica  del
rendiconto  dello  Stato  e  delle  regioni  ad  autonomia   speciale
(sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968,  n.  244/1995  e  n.
213/2008), da tempo riconosce «alla  Corte  dei  conti,  in  sede  di
giudizio  di  parificazione  del  bilancio,   la   legittimazione   a
promuovere, in riferimento all'art. 81 della Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale, avverso tutte quelle disposizioni  di
legge che determinino  effetti  modificativi  dell'articolazione  del
bilancio per il fatto stesso di incidere,  in  senso  globale,  sulle
unita' elementari, vale a  dire  sui  capitoli,  con  riflessi  sugli
equilibri  di  gestione,  disegnati  con  il  sistema  dei  risultati
differenziali» (sentenza n. 213/2008). 
    Piu'  recentemente,  tali  conclusioni  sono   state   confermate
riconoscendo  anche  alle   Sezioni   regionali   di   controllo   la
legittimazione a sollevare questioni di  legittimita'  costituzionale
in sede di parifica dei rendiconti  regionali:  «nella  parifica  del
rendiconto regionale «la situazione e', dunque, analoga a  quella  in
cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o  speciale),  allorche'
procede a raffrontare i fatti e gli atti  dei  quali  deve  giudicare
alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del  1976).  Pertanto,
pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, «ai
limitati fini dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948  e
dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la  [parifica  della]  Corte
dei  conti  e',  sotto  molteplici  aspetti,  analoga  alla  funzione
giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella  amministrativa,
risolvendosi nel valutare la conformita' degli atti  che  ne  formano
oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di  qualsiasi
apprezzamento che  non  sia  di  ordine  strettamente  giuridico.  Il
controllo effettuato dalla Corte dei conti e' un  controllo  esterno,
rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire
la legalita' degli atti ad essa sottoposti,  e  cioe'  preordinato  a
tutela del diritto oggettivo» (sentenza  n.  181  del  2015)»  (Corte
costituzionale, sentenza 27 aprile 2017, n. 89). 
    A sua volta, esaminando la  questione  della  legittimazione  con
espresso riferimento alle piu' recenti  fonti  normative,  la  citata
decisione 181/2015 osserva che «Fino all'entrata in vigore  dell'art.
1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012) [...], la parificazione del bilancio era prevista solo  per  lo
Stato e per le  autonomie  speciali.  Per  effetto  della  richiamata
disposizione, la  stessa  e'  oggi  estesa  alle  regioni  a  statuto
ordinario [...]. In definitiva, non v'e' dubbio che  la  novella  del
2012 abbia esteso alle regioni a statuto ordinario  l'istituto  della
parifica del rendiconto e  la  conseguente  disciplina  di  carattere
processuale  e  sostanziale.   Dal   che   discende   automaticamente
l'ammissibilita' delle questioni in  esame  sotto  il  profilo  della
legittimazione   dell'organo   rimettente   a   sollevarle»    (Corte
costituzionale, sentenza 23 luglio 2015, n. 181). 
    Approfondendo  l'indagine,   la   giurisprudenza   costituzionale
(sentenza  9  novembre   2018,   n.   196)   ha   sottolineato   che,
«nell'esercizio di una tale ben definita funzione giurisdizionale, le
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate
a sollevare questione di legittimita'  costituzionale  avverso  tutte
«le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella
gestione del bilancio stesso, effetti  non  consentiti  dai  principi
posti a tutela degli equilibri economico-finanziari» e da  tutti  gli
«altri precetti costituzionali, che  custodiscono  la  sana  gestione
finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213  del  2008  e  n.  244  del
1995)» (sentenza n. 181 del 2015)» e che il  riconoscimento  di  tale
legittimazione soddisfa altresi' la fondamentale «esigenza di  fugare
zone d'ombra nel controllo di costituzionalita', affermata da  questa
Corte   quale   tratto   costitutivo   del   sistema   di   giustizia
costituzionale,  con  particolare  riguardo  alla  specificita'   dei
compiti assegnati alla Corte  dei  conti  nel  quadro  della  finanza
pubblica (sentenza n. 18 del 2019)», la cui  rilevanza  «e'  tale  da
riflettersi, anche ai limitati fini del caso di cui qui  si  discute,
sui criteri di valutazione  dei  requisiti  di  ammissibilita'  delle
questioni». 
    Non a caso, proprio con riferimento alle  questioni  connesse  al
controllo della spesa pubblica la Corte costituzionale aveva da tempo
auspicato (sentenza 14 luglio 1989, n. 406) che quando  l'accesso  al
suo sindacato risulti poco agevole -  come  accade  in  relazione  ai
profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela  della  sana
gestione finanziaria e degli equilibri - occorra assicurarne maggiore
effettivita'. E l'esercizio delle competenze della  Corte  dei  conti
costituisce  la  sede  piu'  adatta  alla  devoluzione  al  sindacato
costituzionale delle violazioni del diritto del bilancio, in  ragione
del  ruolo  assegnato  dalla  Costituzione  al   giudice   contabile,
finalizzato  alla  verifica  della  gestione  secundum  legem   delle
risorse. In particolare, il giudizio  di  parificazione,  allo  stato
della legislazione vigente, costituisce l'unica possibilita'  offerta
dall'ordinamento per sottoporre a scrutinio di  costituzionalita'  in
via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia
di finanza pubblica, le disposizioni legislative statali e  regionali
in contrasto con la corretta articolazione del bilancio e  idonee  ad
alterarne gli equilibri complessivi. 
    In conclusione, ritiene questa Sezione di controllo per il Molise
di  essere  legittimata  a  sollevare   questioni   di   legittimita'
costituzionale per violazione degli  articoli  81,  97  e  119  della
Costituzione, anche in relazione agli articoli 100, 103 e 117,  comma
2,  lettera  e)  della  Costituzione,  considerato  il  loro   legame
teleologico-funzionale con  i  primi  per  i  profili  nel  prosieguo
evidenziati. 
  Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita'  nel  giudizio
di parificazione. 
    7. La rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalita' e'
strettamente  connessa  all'attuale  conformazione  del  giudizio  di
parifica, che trova fondamento nella natura  e  nella  finalita'  del
bilancio pubblico, interessate nel corso del tempo  da  una  profonda
evoluzione. 
    In origine inteso come mero strumento descrittivo di fenomeni  di
erogazione finanziaria, poi divenuto strumento  di  realizzazione  di
«nuove funzioni di governo [...]  e  piu'  in  generale  di  politica
economica e finanziaria», la cui disciplina «persegue, tra le  altre,
la finalita' di meglio programmare, definire e controllare le entrate
e le spese pubbliche» (sentenza 14 giugno 1995, n. 244),  nel  quadro
della nuova cornice costituzionale seguita  alla  riforma  introdotta
dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, al bilancio e' stata
finalmente riconosciuta la natura di «bene pubblico nel senso che  e'
funzionale  a  sintetizzare  e  rendere  certe  le  scelte  dell'ente
territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia  alla
individuazione degli interventi attuativi delle politiche  pubbliche»
(ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 184/2022, cit.). 
    Nel nuovo sistema, il diritto del bilancio  svolge  un  ruolo  di
fondamentale presidio procedurale, funzionale a rendere responsabili,
nonche' fondate su basi cognitive complete e controllabili, le scelte
di priorita' in materia di politica di bilancio (entrate e spese)  da
parte  del  legislatore  anche  regionale,  da  assumere  curando  di
preservare (o ristabilire) l'equilibrio tenendo conto  degli  effetti
delle decisioni di allocazione delle risorse. 
    Coerentemente, l'istituto della parificazione di competenza della
Corte  dei  conti  ha  acquistato  un  ruolo  rinnovato  e  decisivo,
nitidamente chiarito della giurisprudenza costituzionale. 
    In particolare, tale giudizio assicura non solo la verifica delle
riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) ma  anche,
e soprattutto, la verifica, a consuntivo, degli equilibri sulla  base
del bilancio preventivo e di tutte le disposizioni  sopravvenute  che
ne hanno modificato  la  struttura,  sintetizzati  dal  risultato  di
amministrazione, la cui esatta determinazione costituisce,  pertanto,
l'oggetto principale del procedimento. In tal modo,  il  giudizio  di
parificazione risulta naturalmente strumentale al  ruolo  di  garante
imparziale   dell'equilibrio   economico-finanziario   del    settore
pubblico, attribuito dal legislatore alla Corte dei conti. 
    Sul piano dei contenuti, l'art. 39, primo comma, del R.D. n. 1214
del 1934 chiarisce che, nell'ambito della «decisione», la  Corte  dei
conti deve effettuare un esame di conformita' articolato in due fasi: 
      la prima attiene al riscontro della corretta ricostruzione  del
fatto («La Corte [...] confronta i risultati tanto  per  le  entrate,
quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio»)
e  soddisfa  l'esigenza  di  accertare  la   regolare   e   veritiera
rappresentazione, nel rendiconto, della  reale  situazione  contabile
sia dal punto di vista finanziario che economico/patrimoniale; 
      la seconda attivita' consiste in una «verificazione» («La Corte
verifica   il    rendiconto    generale»),    occorrendo    procedere
all'accertamento    della    conformita'    al    «diritto»     della
rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato  e  riscontrato.
In questa fase acquisiscono rilevanza ulteriori interessi finanziari,
adespoti, orientati al pieno funzionamento e alla  continuita'  delle
istituzioni repubblicane tramite il bilancio, veicolati dal  Pubblico
ministero contabile. 
    7.1 Nell'ottica descritta, la legge di rendiconto  dell'esercizio
precedente (nella specie, relativa all'esercizio  2020)  rientra  nei
parametri di cui questo giudice deve fare doverosa  applicazione  nel
giudizio di parificazione per il 2021 per due motivi: 
      (a) la legge di rendiconto e' fonte dell'obbligo  di  procedere
con le variazioni  di  bilancio,  come  espressamente  indicato,  tra
l'altro, dagli articoli 50 e (per i casi di emersione del  disavanzo)
42, comma 12, del decreto legislativo n. 118/2011; 
      (b) i «risultati» del  rendiconto  2021  sono  costruiti  nella
premessa logica e contabile del risultato di amministrazione 2020. 
    Infatti, quanto al primo profilo la legge 29 dicembre 2021, n. 7,
ha adottato le variazioni di assestamento di bilancio necessarie  per
adeguarsi alla legge di approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio
2020 (n. 6/2021);  rispetto  al  secondo  profilo,  il  risultato  di
amministrazione 2021 puo' calcolarsi, come noto, anche  muovendo  dal
risultato 2020, da incrementare o diminuire tenendo conto  del  saldo
in aumento o in diminuzione dei residui e della cassa nel periodo  1°
gennaio - 31 dicembre 2021 (ai fini del saldo finale  dovranno,  poi,
sottrarsi sia il FPV per spese rinviate  a  futuri  esercizi  che  le
quote accantonate e vincolate o destinate). 
    In buona sostanza, la legge di rendiconto e' rilevante  tanto  in
astratto (art. 39 del R.D.  n.  1214  del  1934,  riferibile  sia  ai
documenti previsionali che di rendiconto)  quanto  in  concreto,  con
riferimento alle variazioni adottate  con  legge  n.  7/2021  e  alla
conseguente  redazione  degli  allegati  al  progetto  di  conto  del
bilancio  per   l'esercizio   2021,   sottoposti   al   giudizio   di
parificazione a quo per  la  verifica  della  correttezza  dei  saldi
aggiornati. 
    Tale rilevanza si traduce in una pregiudizialita' delle questioni
di legittimita' sollevate con la presente ordinanza. 
    Infatti, considerato che l'essenza del giudizio di  parificazione
muove dall'esame degli esiti della gestione annuale  sulla  base  del
previo confronto fra gli stanziamenti di  entrata  e  di  spesa  e  i
relativi presupposti  di  diritto,  nei  casi  di  riscontro  di  una
condizione di disavanzo di amministrazione (oggetto  di  obbligatorio
ripiano secondo cadenze temporali e quote di  recupero  rigorosamente
vincolate dal dettato legislativo) ne risulta  influenzata  anche  la
gestione finanziaria dei successivi esercizi. 
    Cio'  posto,  nella  fattispecie  la  Corte  dei  conti,  Sezione
regionale,  ove  procedesse  alla  parifica   applicando   le   norme
rivenienti  dal  quadro  ordinamentale   vigente,   con   particolare
riferimento  alla  legge  n.  6/2021  (recante   l'approvazione   del
Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio  2020),  che
ha erroneamente quantificato il disavanzo di  amministrazione  al  31
dicembre 2020,  e  alla  legge  n.  7/2021,  che  ha  definitivamente
assestato gli stanziamenti di  entrata  e  spesa  regionale  relativi
all'esercizio  2021,   finirebbe   inammissibilmente   per   validare
risultanze contabili (in primis,  il  risultato  di  amministrazione)
derivanti dall'indebito allargamento degli spazi di spesa al di fuori
dei vincoli di bilancio  risultanti  dalle  disposizioni  in  materia
economico-finanziaria. 
    In tal senso, per quanto particolarmente interessa  in  relazione
al requisito della rilevanza, appare chiaro che l'esito del  giudizio
di  compatibilita'  costituzionale  delle   disposizioni   di   legge
regionali  indubbiate  condiziona  decisivamente   il   giudizio   di
parificazione della Sezione sul Rendiconto della Regione  Molise  per
l'esercizio 2021. 
    Infatti,  qualora  le  norme  sospettate  di  incostituzionalita'
dovessero essere espunte  dall'ordinamento  giuridico,  la  posta  di
disavanzo  iscritta  in  spesa  nel  bilancio  preventivo  2021-2023,
esercizio 2021, come assestato si appaleserebbe illegittima per grave
sotto-stima, con l'immediata  conseguenza  della  compromissione  del
principale saldo finanzirio, ovvero il risultato di amministrazione a
fine esercizio. Prima ancora, a  ben  vedere,  le  conseguenze  della
rilevante sottostima della rata annuale di rientro dal disavanzo, che
trova il suo fondamento e antecedente logico-giuridico nella  mancata
emersione delle  reali  dimensioni  del  disavanzo  regionale  al  31
dicembre 2020, travolgerebbero l'intera programmazione di  entrata  e
di spesa, nella misura in cui non ha tenuto conto degli incrementi di
entrata e/o riduzioni di spesa altrimenti necessari a  perseguire  il
pareggio in tutte le fasi  del  ciclo  di  bilancio,  consentendo  un
considerevole,  illegittimo  incremento  della  capacita'  di   spesa
dell'amministrazione regionale, incidente in maniera determinante sui
saldi finali della gestione oggetto del giudizio di parificazione. 
    D'altra parte, se l'oggetto del  giudizio  di  parificazione  dei
rendiconti  regionali  risiede,  ormai  pacificamente,  anche   nella
verifica del perseguimento  degli  obiettivi  intermedi  di  recupero
previsti dai piani di rientro in essere, e' evidente che  la  Sezione
remittente risulti impossibilitata a compiere tale controllo  laddove
permanga incertezza sulla compatibilita' costituzionale  delle  norme
di  legge  regionali  che  quegli  stessi  obiettivi   concorrono   a
determinare. 
    Sotto altro ma connesso profilo, le norme  censurate  si  pongono
altresi' in contrasto con le risultanze del giudizio di parificazione
2020, al termine del quale la Corte dei  conti,  esercitando  compiti
costituzionalmente presidiati, aveva consegnato alla Regione Molise i
dati illustrativi della reale situazione finanziaria, mai contestati,
il cui recepimento avrebbe correttamente indirizzato la  politica  di
bilancio, declinata nelle attivita' di programmazione delle entrate e
delle spese fin dall'esercizio 2021. 
    In particolare, il disavanzo al 31 dicembre  2020  della  Regione
Molise, che nel rendiconto approvato con la legge regionale n. 6/2021
era pari  a  euro  494.258.381,92,  presentava  dimensioni  ben  piu'
elevate,  dovendo  incrementarsi,  come   illustrato   (cfr.   supra,
paragrafi da 3-1 a 3.3), per decine di milioni  di  euro  (secondo  i
calcoli di questa Sezione, di almeno euro 94.861.449,11). 
    Conseguentemente, il disavanzo 2020 non era diminuito rispetto  a
quanto  accertato  per  il  2019  (pari   a   euro   533.485.728,21),
derivandone  l'obbligo  di  imputare  al  2021,   oltre   ai   valori
programmati in via ordinaria, sia la quota 2019 non ripianata  che  -
secondo la prospettazione oggetto del ricorso costituzionale  accolto
con la sentenza 268/2022 - quella corrispondente al maggior disavanzo
derivante dalla gestione 2019,  come  aggiornati  tenendo  conto  dei
reali dati contabili al 31 dicembre 2020. 
    Infatti, si avra' occasione di ricordare che  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri aveva gia' proposto ricorso per  questione  di
legittimita' costituzionale nei  confronti  della  legge  3/2021,  di
approvazione del bilancio di  previsione  2021-2023,  contestando  la
mancata «applicazione» nell'esercizio 2021 di una quota di  disavanzo
- aggiuntiva rispetto a quella gia' prevista - riveniente  dal  saldo
negativo 2019 (quota 2019 non ripianata e maggior disavanzo 2019, per
complessivi euro 41.387.988,70). Intervenuto, nelle more, il giudizio
di parificazione del  rendiconto  2020,  la  Regione  Molise  avrebbe
dovuto, contrariamente a quanto accaduto, da  un  lato  approvare  la
legge di rendiconto tenendo conto  dei  dati  contabili  veritieri  e
corretti indicati dalla Sezione regionale di controllo, dall'altro (e
conseguentemente) provvedere in sede di assestamento del bilancio  di
previsione per l'esercizio 2021 ad aggiornare la quota  di  disavanzo
da applicare tenendo, appunto,  conto  delle  condizioni  finanziarie
dell'Ente  riferite  alla  chiusura   dell'esercizio   piu'   recente
(annualita' 2020). 
    Sul  piano  dei  saldi  finanziari  la  Regione  avrebbe   dovuto
considerare che il  disavanzo  2020  risultava  addirittura  maggiore
rispetto all'esercizio precedente e pari,  secondo  i  calcoli  della
Sezione, a euro (494.258.381,92 +  94.861.449,11  =)  589.119.831,03.
Quindi, tra le quote di ripiano  2021  -  da  computare,  secondo  la
sentenza  n.  268/2022,  nei  termini  richiesti  nel   ricorso   del
Presidente del Consiglio dei Ministri  -  avrebbe  dovuto  includersi
l'importo differenziale da maggior disavanzo derivante dalla gestione
2020 rispetto al 2019, pari a euro (589.119.831,03  -  533.485.728,21
=) 55.634.102,82 (cfr. infra, par. 9.3.3, tabb. 1 e 2). 
    In  conclusione,  questa  Sezione  rileva  che  il  giudizio   di
parificazione  non  puo'  essere  definito  indipendentemente   dalla
risoluzione delle questioni prospettate, che attengono a disposizioni
di  leggi  regionali  che,  stravolgendo  i  saldi   annuali,   hanno
consentito - si ripete - una rilevante espansione della capacita'  di
spesa,  in  violazione  del  principio  di  equilibrio  di  bilancio,
declinato  anche  sub  specie  dell'assenza  di  copertura   (dunque,
illegittimita') delle spese effettuate nel quadro  del  principio  di
continuita' degli  esercizi  finanziari  pubblici,  che  e'  uno  dei
parametri teleologicamente  collegati  al  principio  dell'equilibrio
pluriennale del bilancio di cui agli articoli  81,  97  e  119  della
Costituzione. 
    Per questi motivi, la Sezione ritiene le questioni «rilevanti» ai
sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della legge n. 87  del
1953. 
  Segue.   Conferma    della    rilevanza    delle    questioni    di
costituzionalita' riguardanti la legge regionale 29 dicembre 2021, n.
7, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 268/2022. 
    7.2 Con particolare  riferimento  al  requisito  della  rilevanza
delle questioni di costituzionalita' riferite alla legge regionale n.
7/2021 (recante l'assestamento del bilancio di previsione 2021-2023),
appare indispensabile soffermarsi  sulla  vigente  cornice  normativa
regolante la programmazione di bilancio per l'esercizio  2021,  ossia
sul  parametro  di  legittimita'  della   gestione   finanziaria   ed
economico-patrimoniale svolta dalla Regione Molise in tale  esercizio
e  la  cui  rendicontazione  e'  stata  sottoposta  al  giudizio   di
parificazione. 
    La Sezione regionale di controllo, nella Camera di consiglio  del
12 dicembre 2022, ha  deliberato  due  distinti  atti:  la  decisione
parziale e «interlocutoria» con la  quale,  dopo  aver  censurato  la
mancata  regolarita'  di  alcune  poste  di  bilancio  per  le  quali
sussistevano autonomi elementi di giudizio, ha sospeso  «il  presente
giudizio - e, per l'effetto, la decisione definitiva - sulla parifica
del  Rendiconto  generale  della  Regione  Molise   per   l'esercizio
finanziario 2021» sollevando «con separata ordinanza e per i  profili
ivi  evidenziati»,  questione  di  legittimita'  costituzionale;   la
presente ordinanza di rimessione, di sottoposizione al  vaglio  della
Corte costituzionale delle questioni di legittimita'  riguardanti  la
legge di rendiconto 2020, n. 6/2021, e la legge di  approvazione  del
bilancio di previsione 2021-2023 come integrato  e  aggiornato  dalla
successiva legge di assestamento n. 7/2021  (decisione  n.  192/2022/
PARI, depositata il 23 dicembre 2022). 
    Si e' quindi determinata, come accade  nel  procedimento  seguito
per la proposizione di questioni di costituzionalita'  dalle  Sezioni
Riunite e  dalle  Sezioni  regionali  di  controllo  nell'ambito  del
peculiare giudizio di parificazione della Corte dei conti  (talvolta,
anche nell'ambito di altri  giudizi:  cfr.  Corte  costituzionale  16
dicembre  1993,  n.  440),  una  separazione  tra  l'atto  produttivo
dell'effetto  sospensivo  (la  decisione  parziale-interlocutoria)  e
l'atto produttivo dell'effetto rimessivo (l'ordinanza con la quale e'
instaurato il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale). 
    E' tuttavia accaduto che, nelle more del deposito dell'ordinanza,
la sentenza della Corte  costituzionale  23  dicembre  2022,  n.  268
(pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  il  28  dicembre  2022),  ha
definito  i  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  proposti   in
relazione alla legge della Regione Molise 30  dicembre  2020,  n.  17
(Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario
2019),  con  particolare  riferimento  alla   Tabella   1   contenuta
nell'Allegato 30 alla medesima legge,  e  alla  legge  della  Regione
Molise 4 maggio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale per il
triennio  2021-2023),  con  particolare  riferimento   alle   Tabelle
contenute nella Nota integrativa (Allegato 16), di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera p), della medesima legge. 
    Orbene, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, per i  motivi
dettagliatamente    esposti    nella    sentenza    ha     dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'intera  legge  della   Regione
Molise 4 maggio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale per il
triennio   2021-2023).    Cio'    posto,    la    dichiarazione    di
incostituzionalita' delle disposizioni della legge regionale  3/2021,
i cui articoli il Collegio aveva individuato come  ulteriore  oggetto
di sindacato, integra un evento sopravvenuto che  incide  sull'esatta
delimitazione del «devolutum» dalla presente ordinanza al giudizio di
costituzionalita'. 
    La costante giurisprudenza, con particolare riferimento  ai  casi
in cui le disposizioni censurate  siano  dichiarate  incostituzionali
successivamente all'instaurazione del giudizio di  costituzionalita',
dovendo considerarsi rimosse dall'ordinamento con efficacia ex  tunc,
evidenzia  il  connesso  venir   meno   dell'oggetto   del   giudizio
incidentale  (o  principale),  con   conseguente   dichiarazione   di
manifesta inammissibilita' delle relative questioni (ex  plur.  Corte
costituzionale, ordinanze n. 105 del 2020, n. 220 del 2019, n. 206  e
n. 186 del 2014, n. 321 e 177 del 2013, n. 222 e n. 76 del 2012). 
    Le  coordinate   interpretative   rivenienti   dalla   richiamata
giurisprudenza costituzionale  appaiono  pienamente  accoglibili  nel
particolare  caso  in  esame,   in   cui   l'incostituzionalita'   e'
intervenuta dopo il momento della deliberazione  collegiale  e  prima
del deposito del testo dell'ordinanza, occorrendo applicare  principi
generali che integrano ineludibili vincoli alle decisioni giudiziali. 
    Infatti, anche in applicazione del principio iura novit curia  il
giudice e' vincolato alla costante verifica di corrente vigenza delle
fonti del  diritto  oggettivo,  i  cui  precetti  sono  connotati  da
normativita'  e  giuridicita'   e   non   comprendono,   quindi,   le
prescrizioni di carattere normativo ma non giuridico (come le  regole
della morale o del costume)  o  aventi  carattere  giuridico  ma  non
normativo in senso tecnico (atti di autonomia privata,  provvedimenti
amministrativi, ecc.). Pertanto, un'ordinanza  che  censurasse  leggi
ormai espunte dal mondo giuridico  pretenderebbe  di  sollecitare  il
vaglio di costituzionalita' su disposizioni non piu'  in  vigore,  in
assenza di ogni interesse giuridico al ricorso. 
    Inoltre, in ragione della natura  stessa  del  «giudizio»  inteso
come  procedimento  preordinato   alla   risoluzione   di   questioni
controverse,   nonche'   di   elementari   esigenze    di    economia
procedimentale  e   processuale,   l'attivazione   di   un   giudizio
costituzionale colliderebbe  con  la  fondamentale  esigenza  di  non
evocare l'intervento del Giudice delle leggi per sottoporre questioni
di cui, gia' al momento  del  deposito  dell'atto  che  determina  la
pendenza, sia nota l'inesistenza dell'oggetto. 
    7.2.1 La sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita'  della
legge  regionale  4  maggio  2021,  n.  3  (Bilancio  di   previsione
pluriennale per il triennio 2021-2023), non  priva  di  rilevanza  la
questione di legittimita' riguardante la legge regionale 29  dicembre
2021, n. 7 («Assestamento del  bilancio  di  previsione  2021-2023  e
modifiche di leggi regionali»), e succ. mod., considerato  che,  allo
stato, anche le relative disposizioni dovrebbero trovare applicazione
nel giudizio di parificazione. 
    Infatti, gia' sul piano  della  tecnica  normativa  la  legge  n.
7/2021 non si e' limitata ad apportare modifiche al testo della legge
n. 3/2021, avendo al contrario introdotto  autonome  disposizioni  la
cui  caducazione  non   sembra   potersi   predicare   come   effetto
direttamente collegato  al  venir  meno  di  quest'ultima  fonte  del
diritto. 
    Del resto, l'art. 50 («Assestamento del  bilancio»)  del  decreto
legislativo 118/2011 prevede che entro  il  31  luglio  ogni  regione
approvi, con legge,  l'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio,
«anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi  e  passivi,
del fondo  pluriennale  vincolato  e  del  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio  scaduto
il 31 dicembre precedente», fermi restando i vincoli di cui  all'art.
40. La legge di assestamento da' atto del permanere  degli  equilibri
generali di bilancio e, in caso di accertamento  negativo,  assume  i
necessari provvedimenti di riequilibrio. Infine, e' previsto che alla
legge di assestamento sia allegata una nota integrativa  nella  quale
sono indicate, tra l'altro, «le modalita' di copertura dell'eventuale
disavanzo di amministrazione». In altri termini,  con  l'assestamento
generale di bilancio l'ente  territoriale  interessato  e'  tenuto  a
effettuare la verifica complessiva di tutte  le  voci  in  entrata  e
uscita,  al  fine  di  consentire  la   verifica   intermedia   degli
stanziamenti e il mantenimento  degli  equilibri.  La  sua  funzione,
dunque,  consiste  nel  proiettare  la  gestione  nel  quadro   degli
andamenti  attesi  considerando  anche  il  periodo   mancante   alla
conclusione dell'esercizio, garantendo  le  eventuali  disponibilita'
necessarie ad assicurare la corretta gestione finanziaria.  Pertanto,
tale fondamentale strumento di  flessibilita'  consente  di  modulare
l'impiego delle risorse  utilizzabili  tenendo  conto  dei  possibili
spazi di spesa e procedendo con le conseguenti,  opportune  modifiche
degli stanziamenti, connotati - come ben noto - da  una  fondamentale
funzione autorizzatoria. 
    In concreto, nel caso delle Regioni, la legge di assestamento  di
un esercizio conserva la sua autonomia, pur collegandosi  alla  legge
di  approvazione  del  relativo  bilancio  di  previsione,  cui  sono
apportate eventuali variazioni necessarie  a  governare  la  gestione
finanziaria  tenendo  conto  degli  esiti  di  quella  dell'esercizio
pregresso,   anche   imponendo   -   se   approvata   dopo   l'esatta
determinazione dell'entita' del disavanzo confluito nel risultato  di
amministrazione,   appunto,   dell'esercizio    precedente    -    un
comportamento correttivo (sub specie di tempistica e importi  oggetto
di ripiano)  da  innestare  negli  atti  di  programmazione  relativi
innanzitutto all'annualita' in corso. 
    Nella fattispecie in esame  la  legge  n.  7/2021  della  Regione
Molise ha recepito, in estremo ritardo rispetto al  termine  previsto
dal legislatore  (come  accaduto,  del  resto,  per  tutti  gli  atti
legislativi concernenti il ciclo di bilancio dell'Ente), la  proposta
di legge approvata con deliberazione della Giunta regionale  n.  407,
del 30  novembre  2021  («Assestamento  del  Bilancio  di  Previsione
2021-2023 e modifiche a leggi regionali»). E,  poiche'  il  contenuto
della proposta e' risultato  fondarsi  su  una  rappresentazione  non
veritiera della situazione al 31 dicembre 2020, ha concorso - con  la
legge  di  approvazione  del  bilancio  n.  3/2021,   nel   frattempo
dichiarata incostituzionale - ad autorizzare indebite  operazioni  di
spesa, violando nel contempo gli  obblighi  di  determinazione  delle
corrette quote di ripiano del disavanzo esistente. 
    La circostanza  conferma,  una  volta  ancora,  che  la  ritenuta
illegittimita' costituzionale della legge  di  assestamento  acquista
rilevanza nel giudizio di parificazione del rendiconto 2021,  dovendo
altrimenti  questa  Corte  validare  dati  contabili  (risultato   di
gestione, risultato  di  amministrazione,  singole  poste  aggregate)
conseguenti a un'attivita' svoltasi  in  contrasto  con  i  parametri
costituzionali che presidiano i canoni di sana gestione  finanziaria,
ridondanti in termini di squilibrio sui conti a consuntivo. 
    8.   Non    manifesta    infondatezza    delle    questioni    di
costituzionalita'. 
    Superato il vaglio di ammissibilita' e rilevanza delle  questioni
di costituzionalita', riguardo alla non manifesta infondatezza  della
valutazione di incostituzionalita' delle  norme  indubbiate,  imposto
dall'art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale), risultano evidenti, ad avviso di questa Sezione,  le
ragioni del contrasto con i parametri di seguito evidenziati. 
    In particolare, a carico degli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 9
e 12 della legge 29 dicembre 2021, n. 6, e degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge  29  dicembre  2021,  n.  7,  si  ravvisa  la  violazione
dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria  del  bilancio,  in
contrasto con gli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1, e 119, comma
1, rilevanti sia in via autonoma che in combinato disposto con l'art.
117, comma 2, lettera e), della Costituzione (cfr. infra, par. 9). 
    Sotto un diverso ma concorrente profilo,  le  leggi  29  dicembre
2021, n. 6 (articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 9 e 12), e  29  dicembre
2021, n. 7 (articoli 1, 3, 4  e  5),  sono  oggetto  di  censura  per
violazione dei principi di equilibrio e di sana e  corretta  gestione
del bilancio, presidiati dagli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma  1
e 119, comma 1, della Costituzione, anche in combinato  disposto  con
gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della  Costituzione  (cfr.
infra, par. 10). 
A) Violazione degli articoli 81, commi 1 e 3, 97,  comma  1,  e  119,
comma 1, rilevanti sia in via autonoma che in combinato disposto  con
l'art. 117, comma 2, lettera E), della Costituzione. 
    A.1) Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 («rendiconto generale
della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020»), articoli  4,
comma 1, 6, comma 1, 9 e 12. 
    9. Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  investono,  in
primo luogo, la legge regionale 29 dicembre 2021, n.  6  («Rendiconto
generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020»). 
    Il ciclo di bilancio degli  enti  che  adottano  la  contabilita'
finanziaria affiancata dalla contabilita'  economico-patrimoniale  si
conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel  quale
e' data rappresentazione contabile dei risultati conseguiti nel corso
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. 
    In particolare, il legislatore ha imposto agli enti  territoriali
di determinare il contenuto del conto  del  bilancio,  relativo  alla
gestione  finanziaria  (che   concorre,   unitamente   ai   prospetti
riguardanti il  quadro  generale  riassuntivo  e  la  verifica  degli
equilibri,  al  conto  economico  e  allo  stato  patrimoniale,  alla
composizione del rendiconto della gestione),  nel  rigoroso  rispetto
del  principio  di  veridicita',  rappresentando  attraverso  i  dati
contabili le «reali condizioni delle operazioni di gestione di natura
economica,  patrimoniale  e  finanziaria  di   esercizio»   (par.   5
dell'allegato  1  -  Principi  generali  o   postulati   al   decreto
legislativo 23 giugno 2011,  n.  118).  E  giova  ricordare  che  dal
legislatore  il  principio  di  veridicita'  («da   considerarsi   un
obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali»:
par. 5,  cit.)  e'  declinato  richiamando  gli  ulteriori  postulati
dell'attendibilita', della correttezza e della comprensibilita'. 
    Sono stati ampiamente richiamati, sia pur per sintesi, i  profili
di illegittimita' del rendiconto della gestione per l'esercizio  2020
conseguenti alla mancata veridicita' del suo contenuto.  Quindi,  non
puo' consentirsi  la  perdurante  vigenza  della  relativa  legge  di
approvazione regionale: non  rappresentando  correttamente  lo  stato
degli equilibri dell'Ente, costituisce sicuro strumento di violazione
dell'obbligo di rispettare i canoni di sana  gestione  finanziaria  e
appare inesorabilmente in contrasto con  i  principi  costituzionali.
Infatti, il quadro ordinamentale conseguente alla riforma  introdotta
dalla legge 20 aprile 2012, n. 1  («Introduzione  del  principio  del
pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), e'  caratterizzato
da una trama  normativa  che  codifica  sul  piano  costituzionale  i
principi dell'equilibrio  di  bilancio  e  della  sostenibilita'  del
debito  pubblico  per  Stato,  Regioni  e  Pubblica   amministrazione
(articoli 97, 81, 119 della Costituzione), da cui derivano stringenti
vincoli anche per il legislatore regionale,  di  portata  piu'  ampia
rispetto a quelli nascenti dalla precedente formulazione dell'art. 81
della Costituzione. 
    In tale contesto e sul piano generale, la vigente disciplina  sul
controllo dei bilanci  pubblici  risponde  all'esigenza  di  renderli
funzionali al rispetto dei limiti nazionali ed  europei,  nonche'  di
ricondurli al vaglio unitario di una magistratura  specializzata  (la
Corte dei conti) posta a presidio della sana gestione finanziaria e -
ove necessario  -  del  trasparente  ripristino  degli  equilibri  di
bilancio, «elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art.
97  primo  comma,  della  Costituzione  collega  alla   garanzia   di
legalita', imparzialita' ed  efficienza  dell'azione  amministrativa»
(Corte costituzionale, sentenza 14 febbraio 2019, n. 18). 
    Nell'ambito della nuova cornice costituzionale il legislatore  ha
approvato una complessa serie di norme attuative,  tra  le  quali  e'
bene ricordare la «legge organica» integrata dal decreto  legislativo
n. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di  armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche  e  integrazioni,
oltre alle leggi di stabilita' e di bilancio  succedutesi  a  partire
dal 2012. 
    Esse, nel loro  complesso,  configurano  disposizioni  interposte
ascrivibili,  tra  l'altro,  sotto  il  profilo   teleologico,   alla
disciplina degli equilibri di  cui  agli  articoli  81  e  119  della
Costituzione  e  ai  principi  di  buon   andamento   finanziario   e
programmazione di cui  all'art.  97  della  Costituzione  Confermando
l'indispensabile ancoraggio ai delineati  vincoli  ordinamentali  con
specifico riferimento ai contenuti delle leggi  di  rendiconto  delle
regioni,  da  tempo  la  Corte  costituzionale  evidenzia   in   modo
inequivoco  l'indispensabile  esigenza  che  «gli  elementi  basilari
inerenti alla dimostrazione  della  situazione  economico-finanziaria
siano espressi con  chiarezza  e  coerenza  anche  in  rapporto  alla
fondamentale  interdipendenza  con  il  principio  di  legittimazione
democratica, indefettibile raccordo tra  la  gestione  delle  risorse
della collettivita' e il mandato elettorale degli amministratori. 
    In  definitiva,  la  legge  di  approvazione  del  rendiconto   -
indipendentemente  dalla  compilazione  e  redazione  dei   complessi
allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011
- deve contenere, in coerenza con le risultanze  di  detti  allegati,
tre elementi fondamentali: 
    a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del
decreto in questione; 
      b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; 
      c) lo stato dell'indebitamento  e  delle  eventuali  passivita'
dell'ente applicate agli esercizi futuri. 
    Infatti,   il   primo   risultato   chiarisce    la    situazione
economico-finanziaria al termine dell'esercizio in modo comparabile a
quella dell'anno precedente e a  quella  che  sara'  determinata  per
l'esercizio successivo. Il secondo enuclea - dal contesto complessivo
di cui al precedente punto a) - le risultanze della gestione  annuale
integralmente imputabile agli  amministratori  in  carica.  Il  terzo
fornisce il quadro pluriennale  dell'indebitamento,  consentendo  una
prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli Europei, sia  in
relazione all'equita'  intergenerazionale,  strumento  servente  alla
determinazione dei costi-benefici afferenti alle  generazioni  future
con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate. 
    Tali elementi, indipendentemente dalla tecnicita' degli  allegati
al bilancio, costituiscono appunto  la  necessaria  attuazione  degli
evocati  precetti  costituzionali  di  natura   finanziaria»   (Corte
costituzionale, sentenza 5 marzo 2018, n. 49). 
    La decisiva rilevanza della  corretta  determinazione  dei  saldi
emerge   richiamando   la   stretta   connessione   sussistente   tra
rendicontazione e bilancio di previsione: l'accertata  esistenza,  in
sede di rendiconto della gestione  aggiornata  alla  chiusura  di  un
determinato esercizio  annuale,  di  residue  risorse  non  impiegate
ovvero di un  disavanzo  da  recuperare,  concorrendo  a  definire  i
margini di spesa autorizzabile in sede di  previsioni  per  i  futuri
esercizi, condiziona e vincola in concreto le decisioni di bilancio. 
    Ne  consegue  la  centralita'  dell'obiettivo  di  verificare  la
correttezza e la «sincerita'» dei saldi (in primis, del risultato  di
amministrazione) nonche', a monte, la  necessita'  che  le  scritture
contabili  rispondano  a  requisiti  di  chiarezza,   veridicita'   e
trasparenza. 
    In altri termini, occorre innanzitutto assicurare  l'esigenza  di
conformita' dei fatti di gestione  rappresentati  nel  rendiconto  al
«diritto    del    bilancio»     mediante     il     controllo     di
legittimità-regolarita'   (la   «validazione»)   del   risultato   di
amministrazione e delle altre  risultanze  contabili  della  gestione
finanziaria e patrimoniale su cui si basa il  rendiconto,  alla  luce
dei principi costituzionali di tutela della stabilita' finanziaria. 
    A sua volta, la rappresentazione contabile  di  un  risultato  di
amministrazione «insincero» pregiudica  anche  gli  esercizi  futuri,
quindi, in caso di disavanzi, le politiche di risanamento pluriennali
e il conseguimento dell'equilibrio. Infatti,  sul  piano  finanziario
l'attivita' di rendicontazione (relativa alle risorse utilizzate e  a
quelle  disponibili  in  chiusura  di  un  esercizio)  si  salda  con
l'attivita' di programmazione, in ragione del fondamentale  principio
di  continuita'  tra  gli  esercizi,  che  integra  un  «collegamento
genetico» tra i bilanci secondo la  loro  sequenza  temporale  (Corte
costituzionale, sentenza n. 49/2018, cit.). 
    Pertanto, nella  fattispecie,  la  mancata  rappresentazione  del
corretto  risultato  di  amministrazione  2020,  con  sottostima  del
disavanzo accertato in chiusura dell'esercizio dovuta all'illegittima
determinazione degli elementi - che inscindibilmente ne compongono la
struttura - aggregati per il suo calcolo, integra il contrasto con la
Costituzione sia della legge di rendiconto 2020 che della  legge  (di
approvazione del bilancio di previsione, nonche') di assestamento del
bilancio di previsione 2021-2023. 
    L'illegittimita' delle  disposizioni  della  legge  regionale  29
dicembre 2021, n. 6, di approvazione del «Rendiconto  generale  della
Regione Molise per l'esercizio finanziario  2020»,  consegue  in  via
immediata e diretta all'accertamento che  «[l]'efficacia  di  diritto
sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai
quali scaturisce la gestione finanziaria successiva  e  l'invalidita'
delle partite destinate, attraverso  la  necessaria  aggregazione,  a
determinarne le risultanze, pregiudicano irrimediabilmente  l'armonia
logica e matematica che caratterizza funzionalmente il  perseguimento
dell'equilibrio del bilancio» nell'esercizio 2020  e  negli  esercizi
successivi (Corte costituzionale, sentenza 20 dicembre 2017, n. 274). 
    Con tale atto normativo la Regione Molise ha attribuito forza  di
legge  al  contenuto  della  proposta  di  rendiconto  adottata   con
deliberazione di Giunta regionale n. 256, del  4  agosto  2021,  come
rettificata dalla successiva deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
404, del 30 novembre 2021. 
    Tuttavia,  come  ampiamente  acclarato,   i   dati   relativi   a
fondamentali poste da aggregare  ai  fini  della  determinazione  del
disavanzo  di   amministrazione,   estesamente   sottostimati   nella
deliberazione n. 256/2021, non  sono  stati  corretti  neanche  nella
versione aggiornata dalla deliberazione n.  404/2021  definitivamente
approvata  dal  Consiglio   regionale,   nonostante   le   analitiche
indicazioni contenute nella decisione di  parificazione  n.  80/2021/
PARI, mai contestate ne' oggetto di ricorso. 
    Ne e' derivata l'inattendibilita'  delle  rilevazioni  regionali,
dovuta a cospicue quote latenti di disavanzo  che  la  Sezione  ha  -
finanche   prudentemente   -   quantificato   quantomeno   in    euro
94.861.449,11,  sommando  le  poste  sinteticamente   riassunte   nel
precedente par. 3.3. Conseguentemente, la legge regionale 29 dicembre
2021, n. 6 risulta in aperto contrasto con gli articoli 81, 97, comma
1, e 119, comma 1 della Costituzione, nella misura in cui e'  mancata
la  rappresentazione  veritiera  e  corretta  delle  condizioni   del
bilancio al 31  dicembre  2020,  derivandone  l'inattendibilita'  dei
documenti predisposti al fine di rappresentare il reale  stato  degli
equilibri tra le entrate e le spese della Regione Molise. 
    E'  risultata,  dunque,  violata   la   condizione   e   premessa
indispensabile di ogni possibile  azione  tendente  ad  «assicura[re]
l'equilibrio dei bilanci» (art.  97  della  Costituzione),  ossia  il
«rispetto dell'equilibrio dei [...] bilanci» della Regione (art.  119
della Costituzione), non in grado di correttamente e  consapevolmente
«assicura[re] l'equilibrio tra le entrate  e  le  spese  del  proprio
bilancio» (art.  81  della  Costituzione),  con  collegata  incidenza
negativa sull'obiettivo di osservare in concreto i vincoli  economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    Infatti, l'errata rappresentazione delle  condizioni  finanziarie
dell'Ente  ha  travolto  in  radice  la  possibilita'  di   adottare,
consapevolmente,  condotte  realmente  funzionali  al  ripiano  degli
squilibri emersi, mediante il ripristino  del  corretto  rapporto  di
equilibrio tra le risorse disponibili e il loro impiego  al  fine  di
soddisfare i bisogni della comunita' rappresentata. 
    9.1 Le disposizioni indubbiate della legge 29 dicembre  2021,  n.
6, in quanto viziate nei termini e per i motivi finora esposti,  sono
individuate nelle seguenti: 
      art. 4, comma 1 («Residui attivi 2019 e precedenti»); 
      art., 6, comma 1 («Residui attivi alla chiusura  dell'esercizio
2020»); 
      art. 9 («Risultato di amministrazione»); 
      art. 12 («Elenco allegati»). 
    9.1.1 Gli articoli 4 e 6 della legge  29  dicembre  2021,  n.  6,
dispongono quanto segue: «Art. 4 (Residui attivi 2019 e  precedenti).
- 1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2020,  provenienti
dagli esercizi 2019 e precedenti risultavano stabiliti in: 
      Residui attivi al 01.01.2020 - euro 699.142.014,20; 
      Riscossi nell'esercizio 2020 - euro 340.207.285,90; 
      Cancellati per insussistenza - euro 16.686.238,65; 
      Da riscuotere alla fine dell'anno 2020 - euro 342.248.489,65; 
    [...]. 
    Art. 6 (Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2020). - 1. I
residui  attivi  alla  chiusura   dell'esercizio   finanziario   2020
risultano complessivamente stabiliti dal  Conto  del  Bilancio  nelle
seguenti somme: 
  Residui attivi formatisi sulla competenza 
    Dell'esercizio 2020 - euro 192.457.681,56 
    Residui attivi esercizio 2019 e precedenti - euro 342.248.489,65 
    Residui attivi AL 31.12.2020 - euro 534.706.171,21» 
    Le richiamate previsioni normative  sono  censurate  perche'  nel
relativo valore  (indicato  in  euro  342.248.489,65  per  i  residui
rivenienti  dalle  annualita'  antecedenti  al   2020   e   in   euro
192.457.681,56  per  quelli  di  competenza,  per  complessivi   euro
534.706.171,21) sono confluiti importi corrispondenti a poste la  cui
veridicita' e' stata smentita nella decisione n. 80/2021/PARI. 
    I rilievi sono stati riferiti, in particolare, alla conservazione
di residui attivi ultradecennali in assenza di dimostrata sussistenza
delle ragioni del mantenimento. 
    Nel  dettaglio,  tali  poste  ammontavano  a   complessivi   euro
16.900.023,29 e in gran parte risultavano non movimentate da anni. Le
gravissime incertezze in ordine  alla  loro  originaria  e/o  attuale
esigibilita' avevano indotto la Regione, nel progetto  di  rendiconto
2020  sottoposto  alla  parifica  della   Corte,   a   prevedere   un
accantonamento «per residui attivi con anzianita' superiore  a  dieci
anni» di euro 7.605.010,48 (pari al 45,00% del loro totale). 
    Questa Sezione, nella decisione di parifica,  aveva  sottolineato
l'incongruita' del relativo trattamento contabile,  nella  misura  in
cui taluni residui attivi erano risultati palesemente  insussistenti,
mentre per altri presunti crediti, particolarmente  risalenti  e  dei
quali  restava  incerta  la  sussistenza,  era  stata  censurata   la
conservazione  di  un  fondo  «per  residui  attivi  con   anzianita'
superiore a dieci anni» che mirava a contenerne  surrettiziamente  la
sterilizzazione al 45,00%, anziche' in misura quasi pari  al  100,00%
(che  avrebbe  almeno  assicurato  effetti   assimilabili   al   loro
stralcio), segnalando quantomeno la necessita', in  alternativa  alla
cancellazione, del  loro  conteggio  tra  le  poste  da  assoggettare
all'accantonamento a fondo crediti di  dubbia  esigibilita'.  Infine,
per ulteriore residuo da euro 32.000.000,00 («Recupero somme relative
ad interventi finanziari tramite FINMOLISE -  incarico  fiduciario»),
risalente al 2012, era mancata ogni allegazione circa la  sussistenza
dei presupposti  per  il  mantenimento,  in  contestuale  assenza  di
accantonamenti a fondo rischi finalizzato a escluderne  o  attenuarne
gli effetti sul saldo di amministrazione 2020. Come ricordato, con la
legge regionale n. 6/2021, sono stati integralmente sterilizzati solo
due residui di accertata insussistenza, mentre i  restanti  segnalati
residui sono stati in  misura  rilevante  conservati  in  assenza  di
comprovata attestazione della persistente esigibilita' ne' di  alcuna
neutralizzazione mediante il calcolo di  quote  di  FCDE  (si  rinvia
ancora, per dettagli sul punto, al  par.  3.1.1  della  decisione  n.
80/2021/PARI e al par. 3.2.2 della decisione n. 192/2022/PARI). 
    E' opportuno ricordare che, nonostante  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 6, del decreto  legislativo  n.  118/2011  la  Relazione  sulla
gestione allegata al rendiconto deve, in particolare,  «illustra[re]:
[...] e) le ragioni della  persistenza  dei  residui  con  anzianita'
superiore ai cinque anni e di maggiore  consistenza»,  sul  punto  il
documento e' risultato del tutto carente. 
    Riguardo ai riflessi delle violazioni esposte sulla  legittimita'
della legge in esame, e' sufficiente richiamare l'insegnamento  della
risalente giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui  «il
principio della previa dimostrazione analitica dei  crediti  e  delle
somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui  attivi  e
computabili ai fini dell'avanzo  d'amministrazione,  e',  nel  nostro
ordinamento,  principio  risalente,  in  ragione  della  sua  stretta
inerenza  ai  concetti  di  certezza  e  attendibilita'  che   devono
caratterizzare le risultanze della gestione economica e  finanziaria»
e «la definizione dei residui attivi [...] come  «somme  accertate  e
non riscosse» ha un implicito valore deontologico cogente, nel  senso
che il legislatore ha voluto che del conto consuntivo possano entrare
a far parte solo somme accertate e non presunte» (sentenza 13  giugno
2013, n. 138). 
    Per completezza, si osserva che i profili di  illegittimita'  che
interessano gli articoli 4  e  6  della  legge  di  approvazione  del
rendiconto  sono  complementari  a  quelli  emersi  in  relazione  ai
successivi articoli 9 e 12 (oggetto di esame nel seguente paragrafo),
concorrendo  le  richiamate  disposizioni,  nel  loro  complesso,   a
rappresentare in modo  non  veritiero,  sul  piano  sia  formale  che
sostanziale, lo stato degli equilibri di bilancio rappresentati nella
legge  regionale.  Infatti,  ai  fini  in   esame,   i   profili   di
illegittimita' attengono sia all'incerta computabilita'  delle  poste
evidenziate tra  i  residui  attivi  quantificati  (nel  loro  valore
complessivo)  negli  articoli  4  e  6,  sia  alla  comunque  mancata
sterilizzazione delle somme,  da  effettuare  -  se  ritenute  ancora
esigibili - nel rispetto delle regole in materia di calcolo del fondo
crediti di dubbia esigibilita'. 
    9.1.2 L'art. 9 della legge regionale  29  dicembre  2021,  n.  6,
dispone quanto segue: «Art. 9 (Risultato di amministrazione). - 1. Il
risultato di amministrazione al 31  dicembre  2020  e'  pari  a  euro
59.825.099,30 (Allegato 2 - Prospetto Dimostrativo del  Risultato  di
Amministrazione - Lettera A). 
    2. Il risultato di amministrazione e' cosi' composto: 
      Parte accantonata pari a euro 371.504.074,87; 
      Parte vincolata pari a euro 182.579.406,35; 
      Parte destinata agli investimenti euro 0,00. 
    3.  Totale  parte  disponibile  pari  a  euro  -   494.258.381,92
(Allegato 2 - Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione
- Lettera E).». 
    La perdurante vigenza dell'articolo riportato, in  assenza  della
sollevata questione di costituzionalita', imporrebbe alla Sezione  di
controllo di fondare la propria decisione  di  parifica  degli  esiti
della gestione al 31 dicembre 2021 su un risultato di amministrazione
per l'esercizio  2020  non  veritiero,  destinato  inesorabilmente  a
pregiudicare gli equilibri economico-finanziari della Regione. 
    Infatti, gli avanzi o disavanzi di ciascun ente  si  accertano  -
per quel che riguarda la gestione annuale - attraverso  il  risultato
di  amministrazione,  che  costituisce   l'epilogo   del   rendiconto
finanziario e rende conto dello stato degli equilibri complessivi. 
    Ora,  la  verifica  a  consuntivo  2020  di  una  sottostima  del
disavanzo - la cui esistenza, giova  ricordare,  segnala  sempre  una
condizione di  instabilita'  che  impone  urgenti  misure  legali  di
risanamento - implica il riscontro di un'alterazione del risultato di
amministrazione che non solo connota  le  condizioni  finanziarie  in
conclusione di tale esercizio,  ma  comporta  anche  un  allargamento
degli  spazi  di  spesa  autorizzata  nei  successivi  esercizi   (in
conseguenza dell'applicazione di minori  quote  annuali  di  ripiano)
oltre i limiti consentiti dalle entrate  disponibili  e  dai  vincoli
comunitari e nazionali. 
    Come dettagliatamente riportato nella premessa in fatto  (nonche'
nel par. 3.2.3 della decisione n. 192/2022/PARI),  il  rendiconto  di
esercizio 2020 avrebbe dovuto registrare un disavanzo di  gran  lunga
piu'  elevato  di  quello  oggetto  di  rappresentazione   contabile.
Infatti, nonostante la  sostanziale  impossibilita'  di  quantificare
l'esatto ammontare di alcuni valori aggregati nell'importo di sintesi
rappresentato dal risultato di amministrazione, dovuta alla  costante
carenza di informazioni  contabili  non  colmata  nonostante  la  pur
dettagliata istruttoria svolta, la Sezione  e'  comunque  riuscita  a
quantificare, peraltro in via prudenziale (in applicazione del  favor
per  l'Ente  oggetto  della  decisione),  un  maggior  disavanzo  non
contabilizzato corrispondente, quantomeno: 
      a mancati impegni per fiscalita' da  trasferire  al  SSR  (euro
13.612.916,00 complessivi); 
      a mancati accantonamenti a  titolo  di  FCDE  per  almeno  euro
52.193.712,31, salvi maggiori importi per  insussistenze  di  residui
attivi; 
      alla sottostima del  fondo  contenzioso  2020  di  almeno  euro
13.536.232,73; 
      alla mancata dimostrazione del fondamento della sottrazione  di
euro 15.518.588,07 per quote vincolate collegate agli  accantonamenti
per residui perenti. 
    In definitiva, il disavanzo 2020 (ritenuto pari, dalla Regione, a
euro 494.258.381,92) e' risultato affetto da sottostima  per  importi
dalla Sezione  determinati  in  oltre  novanta  milioni  di  euro,  o
comunque di entita'  idonea  a  incidere  in  misura  particolarmente
significativa sui fragili equilibri dell'Ente e ad  imporre  obblighi
di ripiano negli esercizi 2021 e successivi ben  superiori  a  quelli
contenuti nelle manovre di bilancio approvate. 
    Conseguentemente, la sottostima del risultato di  amministrazione
ha  determinato  la  lesione  dei   parametri   costituzionali,   con
particolare riferimento agli articoli 97,  primo  comma,  119,  primo
comma, e 81, primo comma, il cui rispetto e' assicurato  anche  dalle
regole giuscontabili emanate nell'esercizio delle competenze  statali
in  materia  di  «armonizzazione  dei  bilanci  pubblici»  presidiate
dall'art. 117, comma due, lettera e), della Costituzione, a sua volta
- per quanto osservato - oggetto di violazione. 
    Si aggiunge che l'irregolare determinazione del saldo negativo di
amministrazione  al  31  dicembre  2020,  se  riguardata   sotto   il
particolare profilo dell'incidenza  sulla  corretta  copertura  delle
spese stanziate nei successivi esercizi, risulta altresi' lesiva  del
parametro  finanziario  di  cui  all'art.  81,  terzo  comma,   della
Costituzione. 
    9.1.3 L'art. 12 della legge regionale 29  dicembre  2021,  n.  6,
dispone quanto segue: «Art. 12 (Elenco allegati). - 1. Sono approvati
i seguenti allegati: 
      a) Allegato 1 - Conto del  Bilancio  riepilogo  generale  delle
Entrate e delle Spese; 
      b)  Allegato  2  -  Prospetto  Dimostrativo  del  Risultato  di
Amministrazione; 
      c)  Allegato   3   -   Modello   allegato   a1   Risultato   di
amministrazione quote accantonate; 
      d) Allegato 4  -  Modello  allegato  a2  Elenco  delle  risorse
vincolate nel risultato di amministrazione; 
      e) Allegato 5 - Modello  allegato  a3  Elenco  analitico  delle
risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione; 
      f) Allegato 6 - Conto Economico; 
      g) Allegato 7 - Stato Patrimoniale Attivo al 31 dicembre 2020; 
      h) Allegato 8 - Stato Patrimoniale Passivo al 31 dicembre 2020; 
      i) Allegato 9 - Prospetto Quadro Generale Riassuntivo; 
      j) Allegato 10 - Prospetto Equilibri di Bilancio; 
      k) Allegato 11 - Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato; 
      l) Allegato 12 -  Composizione  del  Fondo  Crediti  di  dubbia
esigibilita'; 
      m) Allegato 13  -  Prospetto  degli  accertamenti  per  titoli,
tipologie e categorie; 
      n)  Allegato  14  -  Prospetto  degli  impegni  per   missioni,
programmi e macroaggregati; 
      o)  Allegato  15  -  Prospetto   degli   accertamenti   assunti
nell'esercizio in corso e negli  esercizi  precedenti  imputati  agli
esercizi successivi; 
      p) Allegato 16 - Prospetto degli impegni assunti nell'esercizio
in  corso  e  negli  esercizi  precedenti  imputati   agli   esercizi
successivi; 
      q) Allegato 17 - Prospetto dei costi per missione; 
      r) Allegato 18 - Prospetto della ripartizione  per  missioni  e
programmi della politica regionale unitaria; 
      s) Allegato 19 - Conto del Bilancio Gestione delle Entrate; 
      t) Allegato 20 - Conto del Bilancio Gestione delle Spese; 
      u) Allegato 21 - Riepilogo Spese per Missioni; 
      v) Allegato 22 - Riepilogo Spese per Macroaggregati; 
      w) Allegato 23 - Prospetto delle Spese per missioni,  programmi
e macroaggregati - rimborso prestiti; 
      x) Allegato 24 - Prospetto delle Spese per missioni,  programmi
e macroaggregati - Spese per servizi per conto  terzi  e  partite  di
giro; 
      y) Allegato 25 - Prospetto SIOPE Entrata; 
      z) Allegato 26 - Prospetto SIOPE Spesa; 
      aa) Allegato 27 - Elenco dei residui attivi  provenienti  dagli
esercizi anteriori a quello di competenza; 
      bb) Allegato 28 - Elenco dei residui passivi provenienti  dagli
esercizi anteriori a quello di competenza; 
      cc) Allegato 29 - Elenco dei  crediti  inesigibili,  stralciati
dal conto del bilancio; 
      dd) Allegato 30 -  Relazione  al  Conto  del  Bilancio  e  alla
gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa
sugli strumenti finanziari derivati della Regione; 
      ee) Allegato 31 - Attestazione tempi di pagamento.». 
    Al   fine   di   soddisfare   compiutamente   le   finalita'   di
rendicontazione   degli   esiti   della   gestione   finanziaria   ed
economico-patrimoniale dell'ente territoriale, l'art.  11,  comma  1,
lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011 rinvia all'allegato 10
al  decreto  per  lo  schema  «del  rendiconto  della  gestione,  che
comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi,  i  prospetti
riguardanti il  quadro  generale  riassuntivo  e  la  verifica  degli
equilibri, lo stato patrimoniale e il  conto  economico»  oggetto  di
obbligatoria redazione. Il medesimo art. 11 elenca poi, al  comma  4,
allegati obbligatori ulteriori (prospetto dati SIOPE, relazione sulla
gestione, relazione del collegio dei revisori, ecc.). 
    La Regione Molise, con il  riportato  art.  12,  ha  approvato  i
contenuti del rendiconto della gestione come riprodotti nei documenti
allegati (sebbene questi ultimi non  seguano  rigorosamente  l'ordine
indicato dal legislatore). 
    Cio'  posto,  e'  evidente  che  tali  documenti,  concorrendo  a
illustrare le condizioni contabili dell'Ente  al  31  dicembre  2020,
formano un complesso inscindibile  in  cui  i  contenuti  di  ciascun
allegato richiamano e/o dettagliano e/o commentano i  dati  contenuti
negli  altri.  Pertanto,  le  risultanze  esposte   nell'allegato   2
(prospetto  dimostrativo  del  risultato  di  amministrazione)  hanno
costituito, a un tempo, l'esito e il  fondamento  delle  elaborazioni
contenute negli altri allegati. 
    Conseguentemente, la caducazione del prospetto dimostrativo - che
riporta  un  saldo   di   amministrazione   non   veritiero   perche'
sensibilmente  inferiore  a  quello  reale  -  in  conseguenza  della
violazione dei parametri costituzionali in questa sede  espressamente
richiamati (articoli 81,  97  e  119,  in  relazione  all'art.  117),
investe inevitabilmente tutti gli altri documenti,  nella  misura  in
cui il loro contenuto e' riferito  a  risultanze  giuridico-contabili
contrarie alle reali evidenze finanziarie. 
    In definitiva, l'illegittima applicazione dei principi  contabili
e  il   conseguente   pregiudizio   arrecato   alla   correttezza   e
all'attendibilita' dei valori contabili assunti a riferimento per  la
costruzione delle varie partizioni del rendiconto 2020 (a sua  volta,
lesiva degli equilibri  degli  esercizi  successivi  in  ragione  del
principio di continuita' tra  gli  esercizi  finanziari),  comportano
l'illegittimita'  costituzionale  dell'intero  art.  12  della  legge
regionale n. 6 del 2021. 
    9.1.4 Per mere esigenze di  completezza  appare  utile  precisare
che, in esito all'esame delle disposizioni  della  legge  n.  6/2021,
questa  Corte  non  ritiene  indispensabile  sollevare  questione  di
costituzionalita'  in  relazione   ai   relativi   articoli   1   (di
approvazione  delle  risultanze   meramente   riepilogative   esposte
nell'allegato 1  -  «Conto  del  Bilancio  riepilogo  generale  delle
Entrate e delle Spese» - alla legge), 2 («Entrate di competenza»),  3
(«Spese di competenza»), 5 («Residui passivi 2019 e  precedenti»),  7
(«Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2020»), 8 («Situazione
di cassa»), 10 («Operazioni di raccordo» tra le  scritture  contabili
della ragioneria e la tesoreria regionali), 11  («Gestione  Economica
Patrimoniale») e 13 («Entrata in vigore»). 
    Infatti,  in  disparte  l'assenza  di  rilevanza,  ai  fini   che
interessano, degli articoli 10 e 13, le  richiamate  disposizioni  si
sono limitate a «fotografare», rispettivamente: 
      gli  articoli  2  e  3,  l'andamento  di  entrate  e  spese  di
competenza, esponendo il  mero  valore  numerico  di  accertamenti  e
riscossioni e di impegni e pagamenti intervenuti nel 2020; 
      gli articoli 5 e 7, il mero dato  dei  residui  passivi  al  1°
gennaio 2020 conservati al 31 dicembre 2020 al  netto  dei  pagamenti
intervenuti (art. 5) e dei residui passivi complessivi,  comprendenti
quelli di competenza (art. 7); 
      l'art. 10, l'importo del  fondo  cassa  al  31  dicembre  2020,
riveniente dal fondo cassa al 1° gennaio al netto  di  riscossioni  e
pagamenti dell'esercizio; 
      l'art. 1, i dati contenuti nella mera esposizione del riepilogo
generale di entrate e spese di cui ai prospetti  sintetici  contenuti
nell'allegato 1 alla legge, specificamente approvato (unitamente agli
altri trenta allegati) dal successivo art. 12  della  medesima  legge
regionale, oggetto del  presente  ricorso  e  la  cui  illegittimita'
costituzionale travolgerebbe la portata dispositiva dell'art. 1; 
      l'art. 11, il valore  numerico  del  risultato  della  gestione
economico-patrimoniale,  le  cui  irregolarita',  evidenziate   nella
decisione  di  parziale  parifica  n.  80/2021/PARI,   non   appaiono
integrare il  requisito  della  rilevanza  richiesto  ai  fini  della
proposizione della questione di costituzionalita'. 
    Si tratta, in definitiva,  di  disposizioni  su  cui  non  appare
riverberarsi in via immediata  e  diretta  l'effetto  delle  rilevate
violazioni dei principi contabili, pur concorrendo con  gli  articoli
censurati  ad  articolare,  nel  loro  complesso,  i  contenuti   del
«Rendiconto generale» per l'esercizio 2020 della Regione Molise. 
    A.2) Legge regionale 29 dicembre 2021, n.  7  («Assestamento  del
bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche  di  leggi  regionali»),
articoli 1, 3, 4 e 5 in generale, delimitazione  dei  motivi  di  non
manifesta infondatezza delle questioni. 
    9.2 L'approvazione di un rendiconto contenente dati contabili  in
contrasto con quelli che avrebbero rappresentato in modo veritiero la
situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Regione al  31
dicembre 2020 ha impedito di perseguire una  gestione  ancorata  alla
corretta attivita'  di  programmazione  di  bilancio  nel  successivo
esercizio 2021, i cui risultati sono stati sottoposti al giudizio  di
parificazione della Sezione regionale della Corte dei conti. 
    Pertanto,   preso   atto   dell'intervenuta   dichiarazione    di
incostituzionalita' della  legge  regionale  4  maggio  2021,  n.  3,
residua  la  necessita'  di  sollevare  questione   di   legittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  29  dicembre  2021,   n.   7
(«Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023  e  modifiche  di
leggi regionali»), che ha  concorso  a  delineare  la  portata  delle
autorizzazioni di spesa dell'esercizio 2021. 
    9.2.1 Misura e termini di risanamento del disavanzo accertato  in
chiusura dell'esercizio 2019 (limitatamente a quote non recuperate  e
aggiuntive). 
    Allo scopo di evidenziare i profili di incostituzionalita'  della
legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2021
(n. 7/2021) appare indispensabile ripercorrere, in  estrema  sintesi,
le criticita' riguardanti  l'evoluzione  della  situazione  contabile
della Regione Molise tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2020. 
    Infatti, il principio di continuita' dei bilanci  implica  che  i
dati, nel quadro della naturale successione temporale  delle  singole
annualita' oggetto di esame, devono essere rilevati  e  rappresentati
con  correttezza  nelle  situazioni  contabili  di  chiusura   e   di
riapertura dei conti e  in  tutti  i  documenti  contabili  (par.  11
dell'all. 1 al decreto legislativo n. 118/2011), di guisa  che  dalle
condizioni finanziarie al termine di un esercizio occorre prendere le
mosse nel disegnare i contenuti dei bilanci di previsione riferiti ai
seguenti  esercizi,  la  cui  programmazione  risulta  in  tal  senso
condizionata   in   modo   decisivo,   atteso   che   le   risultanze
dell'annualita' precedente, esaminate  sotto  altro  angolo  visuale,
concretano le risorse disponibili all'inizio del successivo orizzonte
temporale. 
    Si tratta di connotati  fondamentali  del  diritto  del  bilancio
pubblico, che la giurisprudenza della Corte costituzionale non a caso
da tempo lumeggia con la massima chiarezza: «il richiamato  principio
di continuita' del  bilancio  e'  una  specificazione  del  principio
dell'equilibrio   tendenziale   contenuto    nell'art.    81    della
Costituzione, in quanto  «collega  gli  esercizi  sopravvenienti  nel
tempo in modo ordinato e concatenato» (ex plurimis, sentenza  n.  181
del  2015),  consentendo  di  inquadrare  in   modo   strutturale   e
pluriennale la stabilita' dei bilanci preventivi e successivi» (Corte
costituzionale, sentenza 5 marzo 2018, n. 49). 
    Orbene, declinando i richiamati principi all'evoluzione 2019-2020
dei saldi contabili della Regione Molise, giova ricordare che  l'Ente
e' astretto da  un  programma  legale  di  ripiano  di  un  risalente
disavanzo, articolato in specifici obiettivi annuali. All'interno  di
tale contesto, in chiusura dell'esercizio 2019 e' stato registrato un
disavanzo di euro 533.485.728,21,  attestante  non  solo  il  mancato
recupero delle quote di disavanzo  applicate  al  medesimo  esercizio
2019 del bilancio di previsione 2019-2021, pari a euro 19.647.433,60,
ma anche un peggioramento rispetto al saldo negativo accertato con il
rendiconto 2018 (euro 511.745.173,11) pari a euro 21.740.555,10. 
    Quindi, il  complessivo  scostamento  rispetto  all'obiettivo  di
recupero 2019 e' risultato pari a euro (21.740.555,10 + 19.647.433,60
=) 41.387.988,70. 
    Ricorrendo la fattispecie  descritta,  le  norme  codificate  nel
principio contabile applicato di  cui  all'Allegato  4/2  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011  (paragrafo  9.2.26)  imponevano  precisi
obblighi giuridico-contabili di risanamento, distinti in ragione  del
tempo di approvazione del rendiconto per il 2019. 
    Infatti, in  caso  di  tempestiva  approvazione  della  legge  di
rendiconto 2019, nelle annualita' successive (in aggiunta alle  quote
di recupero previste dai piani di risanamento a suo tempo  approvati)
il dovuto cronoprogramma di ripiano sarebbe risultato il seguente: 
      applicazione al previsionale 2020 delle sole quote di disavanzo
imputate all'esercizio 2019 del bilancio di  previsione  2019-2021  e
non recuperate (si ripete, euro 19.647.433,60); 
      ripiano, negli esercizi considerati dal bilancio di previsione,
ossia nel triennio 2020- 2022, dell'ulteriore  disavanzo  emerso  (si
ripete, euro  21.740.555,10),  con  contestuale  delibera  consiliare
avente per oggetto il piano di rientro  dal  disavanzo  ex  art.  42,
comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011. 
    Tuttavia, il rendiconto 2019 e' stato approvato con  ritardo:  il
30 dicembre 2020, quando era ormai quasi concluso  l'esercizio  2020,
il cui bilancio di  previsione  non  aveva  previsto  l'applicazione,
neanche parziale, delle citate quote  di  disavanzo  (ossia,  ne'  la
quota 2019 non ripianata ne' parte del nuovo disavanzo formatosi). 
    La Regione Molise ha, pertanto, ritenuto di invocare il contenuto
del par. 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo n.  118  del
2011 («Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non  applicato
al bilancio e non ripianato a causa della  tardiva  approvazione  del
rendiconto [...] e' assimilabile al disavanzo non  ripianato  di  cui
alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed  e'  ripianato  applicandolo
per  l'intero  importo  all'esercizio   in   corso   di   gestione»),
programmando il ripiano non a decorrere dal 2020, ma dal 2021. 
    Infatti, la nota integrativa allegata al bilancio  di  previsione
2021-2023, approvato con la legge regionale 3/2021, recava (pag.  17)
una tabella  nella  quale  era  previsto  il  seguente  programma  di
rientro: 
      a) nel 2021, in aggiunta alle quote di ripiano gia' programmate
(di euro 19.822.650,66), era indicato il ripiano della quota 2019 non
recuperata (euro 19.647.433,60); 
      b) il recupero del maggior disavanzo - euro 21.740.555,10 - era
programmato nel biennio 2022-2023 (in misura, rispettivamente, pari a
euro 11.740.555,10 ed euro 10.000.000,00). Promuovendo  questione  di
legittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 4 maggio
2021, n. 3, il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato il
citato cronoprogramma, prospettando una diversa  interpretazione  del
par. 9.2.28 e ritenendo che «ai  sensi  dei  su  richiamati  principi
applicati, considerata la tardiva approvazione del  rendiconto  2019,
che non ha consentito l'applicazione del disavanzo 2019 all'esercizio
2020, entrambe le suddette quote di disavanzo (mancato  ripiano  2019
[euro 19.647.433,60] e ulteriore disavanzo 2019 [euro 21.740.555,10])
devono essere applicate all'esercizio 2021, in  aggiunta  alle  quote
del recupero previste dai piani di rientro in corso di  gestione  con
riferimento a tale esercizio». 
    Come ricordato, con la sentenza 23  dicembre  2022,  n.  268,  e'
stata  condivisa   la   prospettazione   governativa   e   dichiarata
l'incostituzionalita' della  richiamata  legge  di  approvazione  del
bilancio di previsione 2021-2023, annualita' 2021. 
    9.2.2  Incidenza  dei   risultati   dell'esercizio   2020   sulla
quantificazione delle quote da applicare nell'esercizio 2021. 
    Ai fini della  definizione  del  giudizio  di  parificazione  del
rendiconto 2021, tenuto  conto  che  la  legge  di  approvazione  del
bilancio di previsione  2021-2023  nelle  more  e'  stata  dichiarata
incostituzionale,  la  Sezione  e'  chiamata  ad  accertare  se   gli
stanziamenti previsionali dell'esercizio 2021, come  confluiti  nella
legge di assestamento,  abbiano  perpetuato  le  illegittimita'  gia'
rilevate nel ricorso presentato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri (n. 36/2021 Reg. ric., nella Gazzetta Ufficiale n.  35/2021)
e confermate dalla Corte costituzionale, continuando a permettere  un
indebito ampliamento degli spazi  di  spesa  dovuti  alla  sottostima
delle quote di disavanzo da applicare. 
    Infatti, come ben  noto,  la  contabilita'  finanziaria  per  sua
stessa natura implica che, nel succedersi dei  diversi  esercizi,  il
saldo  di  amministrazione  accertato  in  chiusura   dell'annualita'
precedente (che, se negativo, misura il grado di  squilibrio  tra  il
complesso delle risorse disponibili a quella data e il  totale  degli
impieghi) «confluisce» nel risultato di amministrazione accertato  al
termine del successivo esercizio, che registrera' un miglioramento  o
un peggioramento a seconda che il saldo nuove risorse-nuovi  impieghi
dell'esercizio risulti positivo o negativo. 
    Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame: 
      1 - ove l'entita' del disavanzo non ripianato accertato  al  31
dicembre 2019, sia per  quote  2019  non  recuperate  che  per  nuovo
disavanzo (per il citato totale di euro 41.387.988,70)  fosse  stato,
in tutto  o  in  parte,  nel  frattempo  «assorbito»  dalla  gestione
dell'esercizio 2020, la Regione Molise sarebbe stata legittimata  dai
principi dettati  dall'ordinamento  a  tenerne  conto  apportando  le
conseguenti  variazioni  alla   legge   regionale   n.   3/2021   (di
approvazione del previsionale 2021-2023), considerato che  il  dovere
di riferire al solo esercizio 2021 gli obblighi di rientro rivenienti
dal  2019  -  segnalato  nel  citato   ricorso   per   illegittimita'
costituzionale - avrebbe  potuto  essere  rimodulato,  «alleggerendo»
l'ammontare delle quote applicate grazie  ai  valori  recuperati  nel
2020; 
      2  -   nell'opposta   ipotesi   di   emersione,   in   chiusura
dell'esercizio 2020, di ulteriori  quote  di  disavanzo,  la  Regione
Molise avrebbe dovuto aggiornare la quota di ripiano prevista per  il
2021 dalla legge regionale n. 3/2021,  dovendo  imputare  l'eventuale
saldo  negativo  aggiuntivo   gia'   all'annualita'   2021   mediante
l'approvazione della legge  di  assestamento  o  specifica  legge  di
variazione. 
    A quest'ultimo riguardo giova sottolineare che nella  fattispecie
in  esame  non  avrebbero  potuto  trovare  applicazione  le   regole
giuscontabili invocate per l'assorbimento dei 41.387.988,70  euro  di
disavanzo 2019 (rinvio dell'onere di ripiano  all'esercizio  2022  ai
sensi del  par.  9.2.28  dell'all.  4/2  al  decreto  legislativo  n.
118/2011), poiche' il presupposto  su  cui  si  fondano  le  relative
disposizioni - tardiva approvazione del rendiconto - va  interpretato
rispettando  il  principio  generale  dell'ordinamento  secondo   cui
nessuno puo' trarre vantaggio dal proprio comportamento  illecito.  E
la Regione, tenuta a  presentare  per  la  parifica  il  progetto  di
rendiconto 2020 entro il termine (prorogato) del 30 giugno  2021,  ha
provveduto in tal  senso  solo  il  10  agosto;  poi,  nonostante  la
deliberazione di parifica fosse intervenuta il 12 novembre, ha atteso
fino al 29 dicembre per l'approvazione della  legge  di  assestamento
7/2021. 
    A  confermare   l'obbligo   di   tempestivo   aggiornamento   era
intervenuta, con decorrenza 1° gennaio 2021, la previsione del  comma
3-bis del decreto legislativo n. 118/2011  (introdotta  dall'art.  1,
comma 787, lettera a), legge 30 dicembre 2020, n. 178),  secondo  cui
nelle more  della  conclusione  del  giudizio  di  parificazione  del
rendiconto dell'esercizio precedente il Consiglio  regionale  avrebbe
potuto approvare la legge di assestamento del  bilancio  anche  sulla
base delle risultanze del rendiconto approvato  dalla  Giunta,  fermo
l'obbligo  di  apportare   le   variazioni   necessarie   a   seguito
dell'approvazione definitiva del  rendiconto  dopo  la  decisione  di
parificazione.  Dunque,  gli   obblighi   di   immediata   variazione
incombevano a fortiori sulla Regione Molise, che al 12  novembre  non
aveva ancora approvato la legge di assestamento. 
    Cio' posto e concludendo sul punto, evidentemente  l'accertamento
della  ricorrenza  dell'una  o  dell'altra  ipotesi  evidenziata  nel
presente paragrafo  era  rimesso  alla  corretta  determinazione  dei
risultati  finanziari  della  gestione  2020,  da  rappresentare  nel
relativo  rendiconto  approvato   con   legge   6/2021,   della   cui
illegittimita' si evidenzia, una volta ancora, la  diretta  incidenza
sulla legittimita' delle leggi  di  programmazione  innanzitutto  per
l'esercizio successivo. 
    9.2.3 Segue. Radicale violazione dei  principi  giuscontabili  in
sede di approvazione della manovra di  assestamento  contenuta  nella
legge 29 dicembre 2021, n. 7. 
    La Regione, pur disponendo da tempo dei dati  illustrativi  della
reale situazione finanziaria dell'Ente, con la legge di  assestamento
29 dicembre 2021, n. 7, ha  provveduto  a  effettuare  variazioni  di
bilancio riferite - per quanto in questa sede rileva -  all'esercizio
2021  fondate  sull'assunto,  totalmente  errato,  che  la   gestione
dell'esercizio 2020 aveva assicurato un miglioramento particolarmente
significativo rispetto al disavanzo 2019 (di euro -533.485.728,21). 
    Infatti, ritenendo erroneamente corretto il saldo al 31  dicembre
2020 riportato nella relativa  legge  di  rendiconto  n.  6/2021  (in
questa sede censurata per gli illustrati  profili  di  illegittimita'
connessi   all'ampia   sottostima    del    disavanzo),    di    euro
-494.258.381,92, l'Ente ha - del tutto  impropriamente  -  tratto  la
conseguenza che  la  gestione  finanziaria  dell'annualita'  2020  ha
consentito il raggiungimento di obiettivi  palesemente  inverosimili:
al ripiano delle quote 2020, gia' oggetto  dell'originario  programma
di recupero (euro  19.734.165,28),  si  sarebbe  infatti  sommato  il
recupero  di   ulteriori   euro   19.493.181,01,   assorbendo   quasi
integralmente la quota non ripianata nel 2019, di euro  19.647.433,60
(cfr. infra, tab. 1, colonna B). 
    Conseguentemente,   confidando    nell'inverosimile    perfomance
assicurata  dalla  gestione  2020  e  adottando  le   variazioni   di
assestamento al previsionale 2021 (approvate con la legge n. 7/2021),
la Regione: 
      (a) ferma la necessita' di recuperare le quote  ordinarie  gia'
previste per il 2021, per euro 19.822.650,66, 
      (b)  da  un  lato  ha,  apparentemente,  aderito   ai   rilievi
governativi, anticipando all'esercizio 2021 il  ripiano  dell'importo
di euro 21.740.555,10, che  la  legge  3/2021  (tabella  di  pag.  17
dell'allegato 16 - nota integrativa, per questo motivo impugnata  dal
Governo) aveva programmato nel biennio 2022-2023; 
      (c) dall'altro, ha  ridimensionato  l'importo  della  quota  di
mancato ripiano 2019 imputata al 2021 a soli  euro  (19.647.433,60  -
19.493.181,01 =) 154.252,59. 
    Tale  manovra  ha  consentito  di  «assestare»  il  bilancio   di
previsione 2021-2023 aggiornando la quota di disavanzo  applicata  al
2021,  quantificata  in  euro  (19.822.650,66   +   21.740.555,10   +
154.252,59 =) 41.717.458,35 (cfr. infra, tab. 2, colonna B). 
    Tuttavia,  come  gia'  chiarito  (cfr.  supra,  par.   7.1),   la
situazione finanziaria al 31  dicembre  2020  si  caratterizzava  per
l'emersione di un disavanzo di euro 589.119.831,03,  complessivamente
superiore agli euro 533.485.728,21 cristallizzati  nei  documenti  di
rendiconto dell'esercizio 2019 e non contabilizzato  nella  legge  n.
6/2021 (in questa  sede  pertanto  impugnata),  in  ragione  sia  del
mancato recupero del maggior disavanzo 2019 e della  quota  2020  che
dell'emersione di un ulteriore saldo negativo. 
    In particolare,  l'importo  differenziale  da  maggior  disavanzo
derivante dalla gestione  2020  rispetto  al  2019  risulta  di  euro
(589.119.831,03 - 533.485.728,21 =) 55.634.102,82. 
    Per i profili in esame, nella tabella sono sintetizzati gli esiti
della gestione 2020 sul percorso di ripiano, confrontati con l'errata
rappresentazione esposta nella legge n. 6/2021: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    I vizi di legittimita' della legge di rendiconto  2020  si  sono,
quindi,  riverberati  sulle  leggi  di  programmazione  di   bilancio
dell'esercizio successivo, compresa la legge di assestamento 2021. 
    Infatti, si sono  determinati  gravi  scostamenti  rispetto  alle
corrette quote di ripiano da «applicare»,  che  si  dettagliano  come
segue: 
      a) innanzitutto, poiche' la gestione  2020  non  aveva  segnato
miglioramenti, non poteva essere diminuito l'ammontare delle quote di
maggior disavanzo 2019 imputabili  all'esercizio  2021  (dal  ricorso
governativo avverso la legge 3/2021 quantificate  nell'intero  valore
di  euro  41.387.988,70,  dalla  Regione  inizialmente  spalmato  nel
triennio 2021-2023: cfr. par. 9.2.1). 
      Pertanto,  coerentemente  con  l'interpretazione  dei  principi
contabili riassunta nel ricorso governativo, i 41.387.988,70 di  euro
andavano applicati al bilancio di previsione  2021  come  prima  voce
della spesa, in aggiunta alle  quote  ordinariamente  previste  (euro
19.822.650,66); 
      b) poiche', inoltre, per quanto ampiamente esposto nel giudizio
di parificazione per l'esercizio 2020, la reale situazione  contabile
2020 attestava un disavanzo anche superiore a  quello  del  2019  (di
euro   533.485.728,21),   dalla   corretta   rappresentazione   della
situazione  contabile  al  31  dicembre  2020  emergevano  quote   di
disavanzo aggiuntivo da applicare immediatamente all'annualita'  2021
del bilancio di previsione assestato 2021- 2023,  corrispondenti  sia
alla quota 2020 non ripianata che all'ulteriore disavanzo  emerso  in
quest'ultimo esercizio. 
    La successiva tabella indica le singole  quote  di  disavanzo  da
applicare nell'esercizio 2021, confrontate  con  quelle  erroneamente
esposte nella legge 7/2021 (assumendo l'obbligo di imputare  al  2021
l'intero maggior disavanzo emerso nel 2019, secondo quanto  stabilito
dalla sentenza 268/2022): 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    9.2.4.   Segue.   Autonoma   rilevanza   delle    questioni    di
costituzionalita' riguardanti la legge regionale 4 maggio 2021, n.  3
e la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7. 
    Tenuto conto dei profili  di  illegittimita'  delle  disposizioni
della  legge  di  assestamento   interessate   dalle   questioni   di
costituzionalita', ne appare evidente la  totale  autonomia  rispetto
alle  censure  sollevate  nel  ricorso  contro  la  nota  integrativa
allegata alla  legge  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione
2021-2023 (n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Prima  serie
speciale - Corte costituzionale n. 35/2021). 
    Quest'ultimo e' stato proposto per avere la Regione, nell'assunto
governativo, spalmato nel triennio 2021-2023 l'imputazione  di  quote
di disavanzo emerse al termine dell'annualita' 2019 che (per  effetto
dell'approvazione tardiva del relativo rendiconto)  avrebbero  dovuto
essere interamente applicate all'esercizio 2021. 
    In questa sede, al contrario, sono censurate le disposizioni  che
dovevano correttamente recepire gli effetti del  successivo  segmento
temporale di gestione, tenendo conto delle dimensioni aggiornate  del
disavanzo da rilevare in chiusura dell'esercizio 2020. 
    Il relativo saldo negativo, da  accertare  negli  atti  normativi
regionali in modo veritiero  e  corretto,  metteva  capo  a  obblighi
legali di recupero da includere gia', provvisoriamente,  nella  legge
di bilancio 4 maggio 2021, n. 3 (da approvare sulla base di  dati  di
preconsuntivo, necessariamente emersi  a  oltre  quattro  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio precedente). Peraltro,  e'  evidente  che,  a
prescindere dai contenuti della legge di previsione, a fortiori se  -
nelle more - eliminata dall'ordinamento,  la  legge  di  assestamento
integrava la sede normativa privilegiata in cui apportare  variazioni
ai documenti di bilancio per  assicurarne  la  conformita'  a  legge,
considerato che la sua approvazione  era  stata  rinviata  e  che  il
giudizio di parificazione aveva, nel frattempo,  reso  disponibili  i
dati contabili reali. 
    Di  conseguenza,  la  falsa  rappresentazione  della   situazione
finanziaria regionale alla data del 31  dicembre  2020,  sintetizzata
dalla  cospicua  sottovalutazione  del  disavanzo,   ha   determinato
l'illegittimita'  della  legge  7/2021,  in  ragione  della  connessa
sottostima delle quote di disavanzo  da  applicare  nel  2021  e  del
conseguente, indebito ampliamento degli spazi di spesa. 
  In particolare, disposizioni  della  legge  regionale  29  dicembre
2021, n. 7, oggetto di censura. 
    9.2.5   Non    appare    doveroso    sollevare    questioni    di
costituzionalita'  in  relazione  all'intero  contenuto  della  legge
regionale 29 dicembre 2021, n. 7, tenuto conto  che  alcuni  articoli
hanno ad oggetto - come esplicitato fin dalla rubrica della  legge  -
modifiche di natura ordinamentale (articoli 6 e 8) ovvero  (nel  caso
dell'art. 7) stanziamenti in massima  parte  riferiti  agli  esercizi
2022  e  2023  (non   rilevanti   nel   giudizio   di   parificazione
dell'esercizio 2021), in ogni caso travolti dalle illegittimita'  che
attingevano la legge di approvazione del bilancio di previsione 2021,
espunta  dall'ordinamento,  ovvero  gli  articoli  della   legge   di
assestamento  (e  relativi  allegati)   indubbiati   nella   presente
ordinanza. Anche  l'art.  2  non  risulta  rilevante,  limitandosi  a
riportare il fondo cassa al 1° gennaio 2021. 
    Sono invece sospettati  di  incostituzionalita'  gli  articoli  1
(«Residui attivi e passivi risultanti dal  rendiconto  generale»),  3
(«Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020»),  4  («Stato  di
previsione delle  entrate  e  delle  spese»)  e  5,  come  modificato
dall'art.   5   della   legge   regionale   n.   8/2022    («Allegati
all'assestamento e variazione al bilancio 2021-2023»). 
    9.2.6 L'art. 1 della legge regionale  29  dicembre  2021,  n.  7,
dispone quanto segue: 
      «Art. 1 (Residui attivi e  passivi  risultanti  dal  rendiconto
generale). -  1.  I  dati  presunti  dei  residui  attivi  e  passivi
riportati rispettivamente nello stato di previsione delle  entrate  e
delle spese  del  bilancio  per  l'esercizio  finanziario  2021  sono
rideterminati  in  conformita'  ai  corrispondenti  dati   definitivi
risultanti  dal  rendiconto  generale  per  l'esercizio   finanziario
2020.». 
    La previsione, provvedendo ad aggiornare il  valore  dei  residui
attivi e passivi tenuto conto dei dati contenuti nel rendiconto 2020,
si espone alla medesima censura sopra  gia'  formulata,  riguardo  ai
residui attivi, in relazione agli articoli  4  e  6  della  legge  n.
6/2021, nella misura in cui nel totale sono confluiti importi la  cui
veridicita'  e'  stata  ampiamente  smentita   dalla   decisione   n.
80/2021/PARI, con particolare riferimento alla conservazione  sia  di
residui attivi ultradecennali  che  di  un  residuo  attivo  di  euro
32.000.000,00 («Recupero  somme  relative  ad  interventi  finanziari
tramite FINMOLISE - incarico fiduciario») in  assenza  di  dimostrata
sussistenza delle ragioni del mantenimento. 
    In questa sede appare, quindi, sufficiente richiamare i rilievi e
le  osservazioni  svolte  nel  precedente  paragrafo  9.1.1,  i   cui
contenuti sono espressamente estesi all'art. 1 della legge in esame. 
    9.2.7 Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2021, n. 7, e'
il seguente: 
      «Art. 3 (Risultato di amministrazione al 31 dicembre  2020).  -
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 e' determinato
in euro 59.825.099,30 in conformita' con quanto disposto dalla  legge
di approvazione del rendiconto generale per  l'esercizio  finanziario
2020. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a
euro 371.504.074,87, mentre la quota vincolata a euro 182.579.406,35.
Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il  disavanzo
accertato  al  31  dicembre  2020   e'   quantificato   in   euro   -
494.258.381,92.». 
    Anche in questo caso, la Regione si e' limitata ad aggiornare  il
valore di dati contabili che nella legge di bilancio erano stati solo
provvisoriamente  quantificati,  con   particolare   riferimento   ai
contenuti del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
oggetto della legge di approvazione del rendiconto  generale  per  il
2020. Non a caso, i dati in esame  corrispondono  a  quelli  inseriti
nell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6. 
    Conseguentemente, l'articolato si espone  alle  medesime  censure
sopra  formulate  con  riferimento  al  citato  art.  9.  Si  rinvia,
pertanto, per economia argomentativa, ai rilievi e alle  osservazioni
contenuti  nel  precedente  paragrafo  9.1.2,  espressamente   estesi
all'art. 3 della legge di assestamento  2021,  evidenziando  che,  in
assenza della sollevata questione di costituzionalita', la Sezione di
controllo sarebbe  costretta  a  decidere  il  giudizio  di  parifica
tenendo conto di una gestione finanziaria che,  nel  2021,  e'  stata
condizionata dalla grave sottostima del risultato di  amministrazione
per l'esercizio 2020, la cui alterazione ha  comportato,  si  ripete,
l'illegittimo  ampliamento  degli  spazi  di  spesa:  in  conseguenza
dell'applicazione di quote annuali  di  ripiano  inferiori  a  quelle
dovute, gli stanziamenti autorizzati  nei  successivi  esercizi  -  a
partire appunto dal 2021 - si sono attestati  ben  al  di  sopra  dei
limiti consentiti dalle entrate disponibili e dai vincoli  comunitari
e nazionali. 
    In altri termini, l'art. 3 della legge 29 dicembre 2021, n. 7, si
pone in diretto contrasto con gli  articoli  97,  primo  comma,  119,
primo comma, e  81,  comma  primo  e  comma  terzo  (considerato  che
«copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono  due
facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio  presuppone
che  ogni  intervento   programmato   sia   sorretto   dalla   previa
individuazione  delle  pertinenti  risorse»:  Corte   costituzionale,
sentenza n.  274/2017),  della  Costituzione,  come  declinati  nelle
regole giuscontabili emanate esercitando  le  competenze  statali  in
materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» presidiate dall'art.
117, comma secondo, lettera e), della Costituzione (in  primo  luogo,
disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 come successivamente
modificate e integrate). 
    9.2.8 L'art. 4 della legge di assestamento presenta  il  seguente
contenuto: 
      «Art. 4 (Stato di previsione delle entrate e delle spese). - 1.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato  di  previsione
delle spese per  l'esercizio  finanziario  2021  sono  introdotte  le
variazioni di cui all'allegato 1 per le entrate e per le  spese.  Per
effetto  delle  variazioni  apportate,  l'ammontare  dello  stato  di
previsione delle entrate e delle  spese  risulta  aumentato  di  euro
25.122.403,55, quanto alla previsione di competenza, e  diminuito  di
euro 4.478.965,94, quanto alla previsione di cassa per le entrate, ed
aumentato di euro 22.086.343,04 quanto alla previsione di  cassa  per
le spese. 
    2. Nello stato di previsione  delle  entrate  e  nello  stato  di
previsione  delle  spese  per  l'esercizio  finanziario   2022   sono
introdotte le variazioni di cui all'allegato 1 per le entrate  e  per
le spese. Per effetto delle variazioni apportate,  l'ammontare  dello
stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito  di
euro 1.736.050,52, quanto alla previsione di competenza. 
    3. Nello stato di previsione  delle  entrate  e  nello  stato  di
previsione  delle  spese  per  l'esercizio  finanziario   2023   sono
introdotte le variazioni di cui all'allegato 1 per le entrate  e  per
le spese. Per effetto delle variazioni apportate,  l'ammontare  dello
stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito  di
euro 1.736.050,52, quanto alla previsione di competenza. 
    4. Per effetto delle variazioni di cui al presente articolo  sono
rinnovate  le  autorizzazioni  di  spesa  negli  importi  e  per  gli
interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.». 
    Con la normativa in esame la Regione ha, in sostanza,  effettuato
una serie di variazioni degli stanziamenti, sia di competenza che  di
cassa,   per   il   triennio   2021-2023,   analiticamente   elencate
nell'allegato 1 alla legge di assestamento, assicurando nel  contempo
il pareggio meramente formale  (o  numerico)  tra  le  variazioni  di
entrata e di uscita di ciascun esercizio. Coerentemente, nel comma  4
del medesimo articolo e' sottolineato (a ben vedere, con precisazione
superflua) il collegamento esistente, sul piano delle  autorizzazioni
di spesa, tra gli stanziamenti e le leggi vigenti implicanti oneri in
uscita. 
    Pertanto,  la  disposizione  si  e'  limitata  a  richiamare   le
variazioni ritenute indispensabili e riportate nel relativo  allegato
1,  confermando  nel  modo  piu'  evidente   l'illegittimita'   della
programmazione della spesa, che non ha tenuto conto della  necessita'
di ripianare maggiori quote del disavanzo emerso al 31 dicembre  2020
rispetto a quelle applicate, beneficiando del surrettizio ampliamento
dei relativi stanziamenti. 
    Ancora una volta, risulta palese il contrasto con  l'esigenza  di
preservare gli equilibri di bilancio, presidiata dagli  articoli  97,
primo comma, 119, primo comma, 81, primo  e  terzo  comma,  anche  in
relazione all'art. 117, comma secondo, lett. e), della  Costituzione,
la cui violazione si e' manifestata nei termini gia' esaminati. 
    9.2.9 Infine, l'art.  5,  nel  testo  vigente  dopo  la  modifica
apportata dall'art. 5 della legge n. 8/2022, dispone quanto segue: 
      «Art. 5 (Allegati all'assestamento  e  variazione  al  bilancio
2021-2023). - 1. Sono approvati i seguenti allegati: 
        a) Allegato 1 - Tabella 1 prospetto  variazioni  modello  a1,
a2, a3 ed a4 - prospetto delle variazioni alle entrate e  alle  spese
di  bilancio  per  ciascuno  degli  anni  considerati  nel   bilancio
triennale; 
        b) Allegato 2  -  Riepilogo  generale  entrate  e  spese  per
titoli; 
        c) Allegato 3 - Quadro generale riassuntivo delle  variazioni
alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli); 
        d)   Allegato   4   -   Prospetto   dimostrativo   aggiornato
dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni  considerati  nel
bilancio triennale; 
        e)  Allegato  5  -  Prospetto   aggiornato   concernente   la
composizione del fondo crediti di dubbia  esigibilita'  per  ciascuno
degli anni considerati nel bilancio triennale; 
        f) Allegato 6  -  Prospetto  dimostrativo  del  rispetto  dei
vincoli di indebitamento; 
        g)  Allegato  7  -  Nota   integrativa   all'assestamento   e
variazione generale del bilancio 2021-2023; 
        h) Allegato 8 - Elenco dei capitoli che riguardano  le  spese
obbligatorie; 
        i) Allegato 9  -  Modello  8.1  variazioni  di  bilancio  per
tesoriere. 
    2. E'  altresi'  allegato  alla  presente  legge  il  parere  del
Collegio dei revisori dei conti reso in data 13 dicembre 2021.». 
    Similmente a quanto accaduto con la legge 29 dicembre 2021, n. 6,
con il riportato art.  5  sono  stati  approvati  i  contenuti  della
manovra di assestamento come riprodotti nei documenti allegati. 
    Cio'  posto,  considerato  che  ciascuno  degli  stanziamenti  di
entrata e spesa del bilancio di previsione concorre,  con  tutti  gli
altri, alla determinazione dei valori delle singole  poste  contabili
e, nel contempo, all'articolazione complessiva del medesimo bilancio,
e' evidente che le illegittimita' che incidono sulla  quantificazione
di una grandezza contabile si riverberano in via immediata  su  tutte
le altre, determinando la comune  necessita'  di  caducazione  di  un
complesso inscindibile. 
    Anche nel caso in esame la quantificazione delle poste  contenute
negli allegati  e'  collegata  ai  contenuti  degli  altri  allegati,
sovente richiamati. 
    Conseguentemente,  la  violazione  dei  parametri  costituzionali
determina l'illegittimita' di tutti i documenti allegati all'art.  5,
la cui redazione e' stata effettuata  con  riferimento  a  risultanze
giuridico-contabili contrarie alle reali evidenze finanziarie. 
B) Violazione dei  principi  di  equilibrio  e  di  sana  e  corretta
gestione del bilancio, presidiati dagli articoli 81, commi 1 e 3, 97,
comma 1 e 119,  comma  1,  della  Costituzione,  anche  in  combinato
disposto con gli articoli  100,  comma  2,  e  103,  comma  2,  della
Costituzione. 
    10. E' stato gia' richiamato l'art. 1, comma 5, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174 (convertito dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213), che ha esteso l'istituto  del  giudizio  di  parificazione  del
rendiconto generale, gia' previsto  per  Stato  e  alcune  regioni  a
statuto speciale, alle regioni  a  statuto  ordinario  in  attuazione
dell'interesse,  costituzionalmente  rilevante,  ad  assicurare  alla
Corte dei conti le funzioni  di  garante  imparziale  dell'equilibrio
economico-finanziario, della sana  gestione  finanziaria  degli  enti
territoriali piu' rilevanti e della corretta gestione delle  risorse,
nel quadro  di  una  visione  unitaria  e  coordinata  della  finanza
pubblica. 
    E'   stata,   inoltre,   evocata   la   rilevante    distinzione,
normativamente codificata negli articoli 39-41 del regio  decreto  n.
1214 del 1934, tra  la  deliberazione  di  parifica  e  la  relazione
allegata, redatta ai sensi del citato art. 41 del T.U.,  evidenziando
che la deliberazione assume il carattere di «decisione»,  pronunciata
nella forma contenziosa tipica della «sentenza», e ha per oggetto  le
risultanze dell'analisi riguardante i risultati della gestione  e  la
loro rappresentazione giuscontabile,  nel  confronto  con  il  quadro
normativo di  riferimento  (oggi,  in  prevalenza,  costituito  dalle
previsioni del decreto legislativo n. n. 118 del  2011).  Ovviamente,
e' prospettabile un esito «dicotomico»  di  tale  procedimento,  «nel
senso di ammettere od escludere dalla parifica le singole partite  di
spesa e di entrata che compongono il bilancio (sull'esito  dicotomico
dei controlli  di  legittimità-regolarita'  sui  bilanci  degli  enti
territoriali,  sentenza  n.  40  del  2014)»  (Corte  costituzionale,
sentenza 89/2017, cit.). 
    Le forme e i contenuti del peculiare  sindacato  attribuito  alla
Corte hanno consentito di qualificare il  giudizio  di  parificazione
dei  rendiconti  come  espressione  di  un'attivita'  dai   connotati
nettamente giurisdizionalizzati, essendo funzionale  all'applicazione
obiettiva del diritto nelle forme della giurisdizione  contenziosa  e
nell'interesse esclusivo della legalita' costituzionale finanziaria. 
    Cio' posto e  con  particolare  riferimento  agli  effetti  della
decisione   di   parifica,    appare    indispensabile    soffermarsi
sull'idoneita' dei contenuti della pronuncia a vincolare  l'autonomia
regionale, entro i limiti segnati dal rapporto con  il  controllo  di
costituzionalita' spettante alla Corte costituzionale. 
    Il giudizio di parificazione si sostanzia in  un  rito  complesso
consistente, tra  l'altro,  nell'accertamento  di  conformita'  della
rappresentazione dei dati contabili  ai  parametri  costituzionali  e
alle    norme    dell'ordinamento     giuridico-contabile     vigenti
nell'esercizio analizzato. 
    Si tratta, all'evidenza, di un contenuto funzionale a  perseguire
la funzione centrale che l'ordinamento  assegna  alla  parificazione:
concorrere ad assicurare l'attuazione del principio di equilibrio  di
bilancio, presidiato dagli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione e
declinato come equilibrio tendenziale,  consistente  «nella  continua
ricerca  di  un  armonico  e  simmetrico  bilanciamento  tra  risorse
disponibili e spese necessarie per il perseguimento  delle  finalita'
pubbliche» (Corte costituzionale, sentenza 25 ottobre 2013,  n.  250;
Id., sentenza 11 gennaio 2017, n. 6). 
    Il principio  di  equilibrio  comporta  anche  la  necessita'  di
evitare la formazione di disavanzi e, ove si  manifestino,  l'obbligo
di provvedere al ripiano, in tal modo garantendo la corretta gestione
delle risorse pubbliche. 
    Coerentemente, le norme  che  regolano  la  rendicontazione,  nel
prescrivere le modalita' di determinazione sia  delle  grandezze  che
esprimono i fatti di gestione sul piano contabile, sia dei vincoli  e
degli accantonamenti rilevanti sul risultato finale, concorrono  alla
definizione dei  saldi  contabili  di  un  dato  esercizio,  i  quali
individuano,  a  loro  volta,  i  margini  di   spesa   autorizzabili
nell'ambito della programmazione per i  successivi  esercizi,  tenuto
conto della rigorosa connessione sussistente  tra  rendicontazione  e
previsione, che si staglia  sull'ineludibile  esigenza  di  fondo  di
garantire, si ripete,  l'equilibrio  di  bilancio  nella  continuita'
della gestione. 
    L'oggetto e la funzione dell'istituto della parificazione,  sotto
i profili in esame, sono da tempo nitidamente delineati  dalla  Corte
costituzionale: «[i]l nucleo della sana gestione finanziaria consiste
[...]    nella    corretta    determinazione     della     situazione
economico-finanziaria   da   cui   prende   le   mosse   e   a   cui,
successivamente, approda la gestione finanziaria. 
    Tale determinazione e' strettamente  correlata  al  principio  di
continuita' degli esercizi finanziari, per  effetto  del  quale  ogni
determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera
a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta  cosi'  coinvolto  in
modo durevole l'equilibrio del  bilancio:  quest'ultimo,  considerato
nella sua prospettiva dinamica, la  quale  «consiste  nella  continua
ricerca  di  un  armonico  e  simmetrico  bilanciamento  tra  risorse
disponibili e spese necessarie per il perseguimento  delle  finalita'
pubbliche» (sentenza n. 266 del 2013; in senso conforme, sentenza  n.
250 del 2013), esige che la base di tale  ricerca  sia  salda  e  non
condizionata  da  perturbanti  potenzialita'   di   indeterminazione.
Proprio la costanza e la continuita'  di  tale  ricerca  ne  spiegano
l'operativita' nell'arco di piu' esercizi finanziari;  al  contrario,
prendere le  mosse  da  infedeli  rappresentazioni  delle  risultanze
economiche  e  patrimoniali   provoca   un   effetto   «domino»   nei
sopravvenienti   esercizi,   pregiudicando   irrimediabilmente   ogni
operazione di risanamento come quella rivendicata dalla Regione [...]
attraverso le norme censurate e la legge sopravvenuta»  (sentenza  27
aprile 2017, n. 89). 
    Si tratta di enunciazioni coerenti con la declinazione,  piu'  in
generale, dei contenuti del principio costituzionale  dell'equilibrio
ex articoli 81 e 97 della Costituzione, che «non  corrisponde  ad  un
formale pareggio contabile, essendo  intrinsecamente  collegato  alla
continua ricerca di una stabilita' economica di media e lunga durata»
(sentenza n. 18 del 2019), di cui costituisce fondamentale corollario
il principio di continuita' degli esercizi finanziari «essenziale per
garantire   nel   tempo   l'equilibrio   economico,   finanziario   e
patrimoniale», e richiede che «si rimedi  con  modalita'  diacroniche
agli eventuali squilibri» (sentenza 18 gennaio 2018, n. 5). 
    In altri termini, il principio dell'equilibrio di  bilancio  deve
intendersi sia in senso statico (ogni misura  di  spesa  deve  essere
disposta nel rispetto dell'obbligo della  previa  copertura)  che  in
senso dinamico, proiettato su un arco temporale pluriennale: sotto il
profilo in esame, esso impone il rigoroso accertamento del  risultato
di amministrazione, che esprime la  misura  delle  eventuali  risorse
residue dall'esercizio finanziario precedente,  la  cui  ricognizione
(al pari del riscontro di condizioni di  disavanzo)  rileva  ai  fini
delle decisioni di bilancio da assumere nei successivi esercizi. 
    In particolare, dal principio dell'equilibrio, come attuato dalle
norme contenute soprattutto nella legge n.  243/2012  e  nel  decreto
legislativo n. 118/2011, deriva la  necessita'  di  fronteggiare  gli
squilibri adottando misure di salvaguardia o correttive,  consistenti
in primo luogo in «appropriate variazioni del bilancio di previsione»
(sentenza  n.  250/2013),   evitando   comportamenti   abdicativi   o
soprassessori.  Sotto  quest'ultimo  profilo,  «gli  scostamenti  dai
principi  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  in  tema  di
armonizzazione dei conti  pubblici  non  costituiscono  solamente  un
vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad
una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri  del  bilancio
regionale presidiati dall'art.  81  della  Costituzione.  La  manovra
elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a
quella consentita dalle risorse disponibili»  (Corte  costituzionale,
sentenza 16 dicembre 2016, n.  279,  riguardante  la  stessa  Regione
Molise). 
    La  violazione  di  tali  fondamentali  precetti  determina   una
condizione di insanabile illegittimita'  della  legge  che  recepisca
l'erronea determinazione del saldo di amministrazione. 
    Infatti, «non puo' essere condiviso l'assunto [...]  secondo  cui
un incongruo risultato di  amministrazione  possa  costituire  solida
base di partenza per i successivi esercizi  [...],  l'assenza  di  un
risultato univoco di amministrazione, l'incongruita'  degli  elementi
aggregati  per  il  suo  calcolo  e   l'inderogabile   principio   di
continuita'  tra  gli  esercizi  finanziari   -   che   richiede   il
collegamento  genetico  tra  i  bilanci  secondo  la  loro   sequenza
temporale - coinvolgono la legge di approvazione del rendiconto [...]
nella sua interezza, non essendo utilmente  scindibili  gli  elementi
che ne compongono la struttura. 
    L'efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto  riveste  in
riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria
successiva e l'invalidita' delle  partite  destinate,  attraverso  la
necessaria aggregazione, a determinarne le  risultanze,  pregiudicano
irrimediabilmente l'armonia  logica  e  matematica  che  caratterizza
funzionalmente il perseguimento dell'equilibrio del bilancio»  (Corte
cost., sentenza 20 dicembre 2017, n. 274). 
    In definitiva, nella prospettiva valorizzata dalla giurisprudenza
costituzionale,  il  rendiconto  costituisce   uno   dei   principali
strumenti di valutazione del rispetto dell'equilibrio: esso, infatti,
deve  fornire  una  «trasparente,  corretta,  univoca,  sintetica   e
inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione  e  delle
relative componenti di legge» (Corte costituzionale, sentenza 274/17,
cit.), che fungono da parametro anche per gli esercizi successivi. 
    Ne  consegue  che  il  rendiconto,  e  il  relativo  giudizio  di
parificazione, costituiscono il principale strumento per garantire la
legalita' finanziaria nell'ambito della  continuita'  degli  esercizi
finanziari. 
    10.1.  Considerato  l'effetto  di  natura  prescrittiva  che   si
sostanzia nel divieto, per l'Ente, di discostarsi dagli  esiti  degli
accertamenti  recepiti  nella  decisione  di   parifica   in   virtu'
dell'effetto di giudicato conseguente alla  pronuncia,  la  legge  di
approvazione del rendiconto che, del tutto immotivatamente, non tenga
conto dell'effetto conformativo derivante dalla decisione che impegna
l'amministrazione a porre rimedio  alle  irregolarita'  accertate  si
connota come costituzionalmente viziata. 
    E' opportuno chiarire  i  contenuti  del  richiamo  all'efficacia
conformativa, ossia  (sia  pure  indirettamente)  «vincolante»  della
decisione di parifica, precisando che essa non puo' certo  intendersi
nel senso che la pronuncia della Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti  possa  vincolare  direttamente  il  contenuto  della
produzione  legislativa  delle  Regioni,  espressione  di  una  piena
autonomia politica derivante dall'assetto dei poteri stabilito  dalla
Costituzione. 
    Piuttosto, deve constatarsi che con la decisione di  parifica  la
Corte dei conti - intervenendo sul progetto di  rendiconto  approvato
dalla Giunta regionale e sottoposto all'esame della Sezione - espone,
in esito a un procedimento contenzioso caratterizzato da approfondito
contraddittorio, i valori delle poste  contabili  che,  ove  la  loro
ricognizione sia ancorata  al  rispetto  delle  norme  giuscontabili,
consentono di assicurare la fedele rappresentazione delle  risultanze
finanziarie, economiche e patrimoniali di esercizio,  rispettando  il
principio di veridicita'. 
    L'efficacia   certativa   delle   statuizioni   contenute   nella
pronuncia, ove la stessa acquisti valore di giudicato per la  mancata
proposizione  del  ricorso  previsto  dall'art.  11  del  codice   di
giustizia contabile o per il suo  rigetto,  concorre  a  delineare  i
contorni delle «reali condizioni  delle  operazioni  di  gestione  di
natura  economica,   patrimoniale   e   finanziaria   di   esercizio»
(«principio di veridicita'» come enunciato nel par. 5 dell'all. 1  al
decreto legislativo n. 118/2011) che la Regione deve  necessariamente
recepire adottando  la  legge  di  rendiconto,  trattandosi  di  dati
preesistenti alla sua attivita' di produzione normativa. 
    Entro questo perimetro interpretativo, deve appunto  riconoscersi
l'efficacia «conformativa» della decisione di parificazione. 
    Infatti,  l'ovvia  constatazione  che  la  potesta'   legislativa
regionale e' libera nel fine non  implica  che  tale  liberta'  possa
esplicarsi senza alcun vincolo, dovendo trovare  applicazione  -  con
riferimento al caso in esame - i principi generali, le  norme  e  gli
obblighi che conformano la fattispecie su cui  la  legge  avente  per
oggetto il sistema  di  informazioni  a  una  certa  data  denominato
«rendiconto generale» e'  chiamata  a  intervenire.  Nonostante  tale
peculiarita', che piu' in generale  connota  l'attivita'  legislativa
esercitata in materia finanziaria, resta comunque  fermo  che  ci  si
trova al cospetto, «nel caso delle scelte di bilancio,  di  decisioni
di natura  politico-economica  che,  proprio  in  ragione  di  questo
carattere, sono costituzionalmente affidate alla  determinazione  dei
governi e delle assemblee parlamentari», e  che  con  tali  decisioni
«anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle  leggi  di
bilancio e nei relativi  allegati  possono  essere  prodotti  effetti
novativi dell'ordinamento» (Corte costituzionale, sentenza 29 gennaio
2016, n. 10). E tali effetti sono costituiti dalle scelte  allocative
delle risorse disponibili, la cui corretta determinazione e'  appunto
affidata  alla  rendicontazione  (che  concorre,   in   sostanza,   a
individuare  i  limiti   della   successiva   programmazione,   nella
prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per  le
quali e' costituita l'amministrazione pubblica). 
    10.2. L'esistenza di  vincoli  quantomeno  indiretti  conseguenti
alla decisione di parifica, consistenti nel dovere, per  la  Regione,
di esercitare il potere  legislativo  nel  rispetto  delle  grandezze
contabili accertate  dalla  Corte  dei  conti,  e'  confermata  dalla
giurisprudenza risalente. 
    Infatti, la Corte costituzionale, gia'  nella  sentenza  6  marzo
2014, n. 39, pur ribadendo che la potesta' legislativa  dei  Consigli
regionali,  in  base   all'assetto   dei   poteri   stabilito   dalla
Costituzione, e' esercitata in piena autonomia politica,  introduceva
un limite («salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalita' delle
leggi  regionali  spettante  alla  Corte  costituzionale»)  che,  nel
contesto in cui era espresso,  riconosceva  la  possibilita'  che  la
decisione  di   parifica   determini   effetti   sulla   legittimita'
costituzionale della legislazione successiva che se ne discosti. 
    Con la sentenza 22 luglio 2022, n. 184, la  Corte  costituzionale
ha limpidamente confermato che dalla decisione  di  parifica  possono
conseguire effetti in termini di  legittimita'  costituzionale  della
legislazione regionale successiva che non tenga in alcun conto - come
accaduto nella fattispecie in esame - degli esiti «dell'esercizio  di
una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico  (parifica/non
parifica), [...] in vista dell'obiettivo di assicurare la conformita'
dei fatti di gestione rappresentati nel  rendiconto  al  diritto  del
bilancio e, in specie, ai principi della legalita' costituzionale  in
tema di finanza pubblica». 
    In  particolare,  a  evitare   ogni   possibile   fraintendimento
interpretativo, la sentenza 184/2022  ha  chiarito  innanzitutto  che
l'accertamento della regolarita' e legittimita'  dei  dati  contabili
oggetto della decisione di parifica determina «l'effetto di mettere a
disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti  che
riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul
suo ciclo, in modo tale  che  il  medesimo  ente  possa  decidere  di
intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci  di
previsione  e  rendicontazioni,  in  linea  con   il   principio   di
continuita' del bilancio». 
    Con specifico riferimento ai  lumeggiati  effetti  ulteriori,  di
natura «indiretta» (ancorche' solo  eventuali),  della  decisione  di
parifica, altrettanto inequivoca e'  la  seguente  precisazione:  «Se
l'ente territoriale  dovesse  ritenere  di  non  adottare  interventi
correttivi, potranno, in  ipotesi,  determinarsi  i  presupposti  per
un'eventuale impugnativa  della  legge  regionale  davanti  a  questa
Corte, in via principale, su  ricorso  del  Governo,  ovvero  in  via
incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo  o
delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale  composizione
in sede di parifica del successivo rendiconto  generale,  qualora  si
ritenga che il discostamento da quanto certificato  dalla  Corte  dei
conti sia idoneo  a  pregiudicare  gli  equilibri  di  bilancio  e  i
principi   di   stabilita'    finanziaria    posti    dai    precetti
costituzionali». 
    Dunque, la legge regionale con cui e' approvato un rendiconto non
conforme alla decisione di parifica  definitiva  -  che  illustra  la
situazione di bilancio al termine di un dato esercizio - non  risulta
costituzionalmente legittima. E  tale  illegittimita',  «a  cascata»,
vizia  la  legislazione  relativa  al  ciclo   di   bilancio   (legge
previsionale, legge di assestamento, eventuali leggi  di  variazione,
legge che approva il rendiconto) riguardante innanzitutto l'esercizio
finanziario immediatamente successivo (nella fattispecie, l'esercizio
2021). In altri  termini,  la  decisione  di  parifica  consegna  dei
vincoli in capo al legislatore regionale, che conserva intatta la sua
«liberta' politica», cui tuttavia non puo' corrispondere  un'assoluta
«liberta' giuridica»,  atteso  che  la  decisione  di  parifica  puo'
condizionare  -  in  termini  di  legittimita'  costituzionale  -  la
legislazione finanziaria successiva. 
    11. Impossibilita' di interpretazioni adeguatrici. 
    Occorre, infine,  dare  conto  della  radicale  esclusione  della
possibilita' di conferire ai testi legislativi  regionali  indubbiati
un significato compatibile con gli evocati parametri costituzionali. 
    Sotto questo profilo, la formulazione delle previsioni contestate
risulta incompatibile con qualsiasi interpretazione diversa da quella
letterale (Corte costituzionale, sentenza n. 36/2016),  tenuto  anche
conto della particolare natura degli enunciati normativi, chiamati  a
rappresentare,  in  massima  parte  mediante  sintesi  numerica,   le
condizioni finanziarie dell'Ente e gli spazi di spesa consentiti. 
    Non  appare  quindi  predicabile  la  possibilita'   di   offrire
un'interpretazione  diversa  e  conforme   ai   precetti   di   rango
costituzionale richiamati nella presente ordinanza. 
    Alla stregua di quanto sopra, questo Giudice  ritiene  dimostrata
l'assoluta violazione, da parte delle leggi 29 dicembre  2021,  n.  6
(articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 9 e 12) e 29 dicembre  2021,  n.  7
(articoli 1, 3, 4 e 5), dei canoni di cui agli articoli 81, commi 1 e
3, 97, comma 1 e 119, comma 1, della Costituzione, rilevanti  sia  in
via autonoma che in combinato disposto con gli articoli 117, comma 2,
lettera e), 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11  marzo  1953,
n. 87, 1, comma  5,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito con modificazioni dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,
nonche' 81, 97, 100, 103, 117 e 119 della Costituzione: 
      solleva   questione   di   legittimita'   costituzionale,    in
riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 81, commi  1  e  3,
97, comma 1 e 119, comma 1, della Costituzione, rilevanti sia in  via
autonoma che in combinato disposto con gli  articoli  117,  comma  2,
lettera e), 100, comma 2, e 103, comma 2, della  Costituzione,  delle
seguenti disposizioni di legge: 
        A) articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 9  e  1  della  legge  29
dicembre 2021, n. 6 («Rendiconto generale della  Regione  Molise  per
l'esercizio finanziario 2020»); 
        B) articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 29 dicembre  2021,  n.  7
(«Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023  e  modifiche  di
leggi regionali»); 
      sospende il  giudizio  di  parificazione  in  corso  e  dispone
l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  per
l'esame della questione; 
      rinvia,  all'esito,  l'esame  in  parte  qua   del   rendiconto
regionale; 
      ordina che, a cura della segreteria  della  Sezione,  ai  sensi
dell'art. 23, ultimo comma della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente   della   Giunta
regionale del Molise e al Procuratore regionale della Corte dei conti
presso la Sezione giurisdizionale  per  la  Regione  Molise,  nonche'
comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Molise. 
        Cosi' deciso in Campobasso, nella Camera di consiglio del  12
dicembre 2022 - 13 marzo 2023 
 
                       Il Presidente: Valente 
 
 
                                                  L'estensore: Cerqua