N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2023
Ordinanza del 17 gennaio 2023 del Tribunale di Firenze sul ricorso promosso da G. S.. Adozione e affidamento - Adozione di persone maggiori di eta' - Condizioni - Differenza di eta' di almeno diciotto anni tra adottante e adottato - Preclusione per il giudice di dichiarare l'adozione del maggiorenne, derogando al limite del divario di eta' tra adottante e adottato stabilito in diciotto anni, nei casi di esigua differenza di eta'. - Codice civile, art. 291.(GU n.20 del 17-5-2023 )
TRIBUNALE FIRENZE Sezione I civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori, presidente; dott. Monica Tarchi, giudice relatore; dott. Serena Alinari, giudice; ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14357/2022 promossa da: G... S..., nata a ... il ..., residente in ..., via ..., con l'assistenza dell'avv. Barbara Nincheri, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore che la rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso adottante nei confronti di A... M..., nato a ... il ..., residente in ..., via ..., adottando avente ad oggetto: adozione di maggiorenne; 1. Con ricorso regolarmente notificato, G... S... ha chiesto che il Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 del codice civile, procedersi alla dichiarazione di adozione di A... M... da parte dell'istante; a fondamento dell'istanza, la ricorrente ha rappresentato che in data ... ha contratto matrimonio con G... M..., padre di A... M..., nato da suo precedente matrimonio e rimasto orfano di madre; ha, altresi', dedotto altresi', che A... ha sempre vissuto con il padre e la S..., la quale lo ha accudito e cresciuto come un figlio, senza alcuna differenza rispetto alla figlia biologica P..., nata in data ... dal matrimonio con il G...; ha, quindi, espresso la volonta' di ottenere un riconoscimento giuridico per il rapporto genitoriale e di affetto sussistente con A...; la adottante ha, altresi', evidenziato che la differenza di eta' con il figlio del coniuge e' di diciassette anni e tre mesi e che, pertanto, nel caso di specie non risulta pienamente rispettato il requisito di eta', ma che il legame affettivo che esiste con l'adottando merita tutela nel rispetto di principi costituzionali, tra cui quello dell'unita' familiare (art. 30 della Costituzione) e del rispetto della vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), atteso che l'adozione di maggiorenne assume la funzione giuridica di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, avente la finalita' di consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da solidi vincoli personali, morali e civili, tanto che la stessa Corte di cassazione ha riconosciuto al giudice il potere di ridurre il divario di eta' al fine di tutelare la situazione familiare gia' consolidata (sentenza n. 7667 del 3 aprile 2020); infine, ha evidenziato che sia il coniuge G... che la figlia P... hanno prestato il consenso all'adozione di A... da parte dell'istante, cosi' come nulla ha opposto G... R..., moglie dell'adottando. 2. All'udienza camerale avanti al giudice relatore, svoltasi in data 7 dicembre 2022, sono comparsi l'adottante e l'adottando, i quali hanno espresso il consenso all'adozione; il marito dell'adottante G... M..., la figlia comune P... M... e la moglie dell'adottando G... R... hanno prestato il consenso all'adozione; di tal che' il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio. 3. Appare preliminare, ai fini della decisione, l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'eta', che, ai sensi dell'art. 291 del codice civile, permette l'adozione «...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendono adottare»: rileva il Collegio che, nel caso in esame, risulta oggettivamente non rispettato il differenziale di eta' richiesto dalla norma, atteso che la ricorrente e' nata nel 1946 e l'adottando nel 1963, sussistendo, quindi, una differenza di eta' tra le parti pari a diciassette anni e tre mesi, inferiore ad anni diciotto; osserva, tuttavia, il Collegio che, nonostante non sia pienamente rispettato il requisito di eta', risulta pacifica la sussistenza di un concreto legame affettivo sussistente, da piu' di cinquanta anni, tra l'adottante e l'adottando, atteso che entrambi, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 del codice civile, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega, di tal che' la richiesta di adozione appare essere stata formalizzata al termine di un oltre cinquantennale percorso di affetto e di solidarieta', tipico del rapporto genitoriale; appare, altresi', incontestata la pienezza e la validita' del consenso e dei necessari assensi all'adozione, atteso che le dichiarazioni rese dall'adottante che dall'adottando, oltre che dalle altre parti interessate, hanno tutte come presupposto l'esistenza del predetto duraturo rapporto affettivo, di tal che' le stesse costituiscono un chiaro indice e riscontro delle volonta' di tutti gli interessati di procedere all'adozione richiesta; infine, appare evidente il requisito della convenienza all'adozione da parte del figlio del coniuge dell'adottante di cui all'art. 312, n. 2), del codice civile, convenienza che sussiste allorquando - come nel caso in esame - l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cassazione sezione civile n. 2426/2006). Tutto cio' premesso, rileva il Collegio come l'istituto dell'adozione di maggiorenni, anche alla luce della mutata configurazione sociologica intervenuta negli ultimi decenni, abbia da ultimo assunto la funzione giuridica di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonche' di una storia personale, di adottante e adottato, in quanto strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da solidi vincoli personali, morali e civili, in ossequio ai principi costituzionali dell'unita' familiare (art. 30 della Costituzione) e del rispetto della vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Alla luce delle predette considerazioni si ritiene, pertanto, che l'art. 291 del codice civile pare presentare profili di possibile illegittimita' costituzionale nella parte in cui non consente al giudice alcuna discrezionalita' nel derogare al limite del divario di eta' e, di conseguenza, non permette di dar luogo ad adozione del maggiorenne anche se il difetto della differenza di eta' richiesta tra adottante e adottando sia minimo (come nel caso di specie, pari a nove mesi), per violazione 1) degli articoli 2 e 30 della Costituzione in relazione alla capacita' di autodeterminarsi sia come singolo individuo (diritto al nome, alla liberta' d'espressione ecc.), sia nelle formazioni sociali nelle quali rientra anche la famiglia, e, al contempo, al diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli, atteso che nel caso in esame appare evidente il profondo legame tra l'adottante ed il figlio del coniuge che la prima ha allevato ed educato sin da quando questi aveva cinque anni (avendone ad oggi cinquantanove), del tutto parificabile ad un rapporto di filiazione; 2) dell'art. 3 della Costituzione per lesione del diritto di uguaglianza, atteso che in materia di adozione del minore in casi particolari ex art. 44, comma 1, lettera b), e comma 5, della legge n. 184/1983 il Legislatore ha previsto che il giudice possa ridurre il divario di eta' tra adottante ed adottando in presenza di validi motivi che garantiscano l'unita' familiare, con conseguente irragionevole disparita' di trattamento tra maggiorenne e minorenni, a fronte della affinita' assiologica dei due istituti; 3) dell'art. 10 della Costituzione per mancato rispetto delle normativa europea ed internazionale cui l'ordinamento giuridico italiano e' tenuto a conformarsi (art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ed art. 7 della Carta europea diritti fondamentali, secondo cui il diritto di ciascuno «al rispetto della propria vita privata e familiare» ha come corollario il divieto di «ingerenza di una autorita' pubblica», art. 16 Dichiarazione universale diritti dell'uomo secondo cui «uomini e donne in eta' adatta hanno il diritto... di fondare una famiglia», la quale e' definita dallo stesso articolo come «il nucleo naturale e fondamentale della societa'» che «ha diritto ad essere protetta dalla societa' e dallo Stato»). Questo Tribunale non ignora, peraltro, la recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione, n. 7667/2020, la quale ha statuito che «in materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell'applicare la norma che contempla il divario minimo d'eta' di (Omissis) anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 291 del codice civile, al fine di evitare il contrasto con l'art. 30 della Costituzione», si' da evitare il contrasto con l'art. 30 della Costituzione alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, adottando un rivisitazione storico-sistematica dell'istituito che, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di eta' al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata «affectio familiaris»; tuttavia, se e' vero che il giudice interpreta la norma per dettare le soluzioni del caso, l'art. 101 della Costituzione sottopone l'attivita' del giudice soltanto alla legge: pertanto, stante l'assenza di una specifica norma, desumibile dall'art. 291 del codice civile, idonea a regolare il caso di specie, non appare corretto applicare l'analogia legis o l'analogia iuris di cui all'art. 12, comma 2, delle preleggi cui si fa ricorso per colmare possibili lacune legislative, di tal che' appare precluso al giudice, di merito e di legittimita', svincolarsi dal precetto legislativo; appare, quindi, necessario, al fine di decidere, sospendere il presente giudizio previo sollevamento di questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile «nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l'adozione di maggiorenne derogando al limite del divario di eta' tra adottante e adottando imposto in diciotto anni nei casi di esigua differenza di eta', in violazione degli articoli 2, 3, 10 e 30 della Costituzione», questione che appare, per quanto sopra rappresentato, rilevante in quanto il giudizio non puo' essere deciso senza l'applicazione della norma censurata di incostituzionalita' e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Il Tribunale come sopra composto, visto l'art. 53 della legge n. 87/1953, cosi' provvede: 1. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile «nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l'adozione di maggiorenne derogando al limite del divario di eta' tra adottante e adottando imposto in diciotto anni nei casi di esigua differenza di eta', in violazione degli articoli 2, 3, 10 e 30 della Costituzione»; 2. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria e che il presente provvedimento venga notificato alle parti e al PM; 3. Dispone la sospensione del presente giudizio. Cosi' deciso in Firenze nella camera di consiglio del 22 dicembre 22 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi. La presidente: Governatori La giudice est.: Tarchi