N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2023

Ordinanza del 1° febbraio 2023 del  G.I.P.  del  Tribunale  di  Santa
Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di P. S. . 
 
Processo penale - Incompatibilita'  del  giudice  -  Giudice  per  le
  indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di emissione  di
  decreto   penale   per   ritenuta   illegalita'   della   pena    -
  Incompatibilita' a pronunciarsi su una nuova richiesta di emissione
  di decreto penale avanzata dal pubblico ministero in conformita' ai
  rilievi precedentemente formulati dal giudice - Mancata previsione. 
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. 
(GU n.20 del 17-5-2023 )
 
                TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
             sezione giudice per le indagini preliminari 
 
    Il giudice  per  le  indagini  preliminari,  dott.ssa  Alessandra
Grammatica; 
    Visti gli atti del procedimento in epigrafe; 
 
                               Osserva 
 
    In  data  17  novembre  2022,  il  pubblico  ministero   chiedeva
emettersi decreto penale di condanna alla  pena  di  euro  780,00  di
ammenda nei confronti di P. S., in atti generalizzato,  in  relazione
al reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, essendo stato lo stesso
colto nel portare «fuori  dalla  propria  abitazione  una  pistola  a
salve, cal. 8, priva di tappo rosso» (cfr. capo  di  imputazione,  in
atti). 
    Con provvedimento del 2 dicembre  2022,  questo  giudice  per  le
indagini  preliminari  rigettava  la  richiesta,  ritenendo  la  pena
illegale: ed invero, la pena base individuata dal pubblico  ministero
era pari a giorni  trenta  di  arresto  ed  euro  90,00  di  ammenda,
inferiore  al  limite  edittale  minimo   del   reato   oggetto   del
procedimento, punito con l'arresto da sei  mesi  a  due  anni  e  con
l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. 
    Con atto depositato il 20 dicembre 2022,  il  pubblico  ministero
formulava nuova richiesta di emissione di decreto penale di  condanna
nei confronti dell'indagato, alla pena, stavolta, di euro  500,00  di
ammenda. 
    Nella  predetta  richiesta   il   pubblico   ministero   deduceva
l'incompatibilita' della scrivente, che aveva rigettato la precedente
richiesta di decreto penale,  richiamando  la  pronuncia  n.  16/2022
della Corte costituzionale di  illegittimita'  dell'art.  34, secondo
comma, del codice di procedura penale. 
    Cio' posto, ritiene questo giudice che nel  caso  di  specie  non
ricorra  l'ipotesi  di  incompatibilita'   adombrata   dal   pubblico
ministero, non avendo la scrivente rigettato la precedente  richiesta
di decreto penale  di  condanna  per  mancata  contestazione  di  una
circostanza aggravante (fattispecie  oggetto  della  pronuncia  sopra
richiamata), ma che tuttavia  sussista  la  propria  incompatibilita'
sotto altro profilo. 
    Ed invero, il rigetto del giudice  per  le  indagini  preliminari
comporta, anche in questo caso, una valutazione di merito  sulla  res
iudicanda, essendo insito in  tale  provvedimento  il  riconoscimento
che, alla luce delle risultanze degli atti di indagine, il fatto  per
cui si procede sussiste ed e' addebitabile all'imputato. Difatti,  in
caso contrario, il giudice non  avrebbe  rigettato  la  richiesta  di
decreto penale per illegalita' della pena e restituito  gli  atti  al
pubblico ministero ai sensi dell'art. 459, terzo comma, del codice di
procedura penale,  ma  avrebbe  emesso  sentenza  ex  art.  129  cpp,
dichiarando la relativa causa di non punibilita'. 
    Questo giudice, quindi, ritiene che l'art. 34, secondo comma, del
codice di procedura penale, sia incostituzionale per violazione degli
articoli 3, 24 e 111 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
prevede l'incompatibilita' del giudice per  le  indagini  preliminari
che abbia rigettato la richiesta di emissione di decreto  penale  per
illegalita' della pena, a pronunciarsi  su  una  nuova  richiesta  di
emissione di decreto  penale,  avanzata  dal  pubblico  ministero  in
conformita' ai rilievi precedentemente formulati dal giudice. 
    Le norme sulla incompatibilita' del giudice,  derivante  da  atti
compiuti nel procedimento, infatti, sono poste a  tutela  dei  valori
della terzieta' e della imparzialita' della giurisdizione, presidiati
per l'appunto dagli articoli 3,  24  e  111  della  Costituzione,  in
quanto finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa
«possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione -
ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione gia' presa o
mantenere un atteggiamento gia' assunto - scaturente  da  valutazioni
cui il giudice sia stato  precedentemente  chiamato  in  ordine  alla
medesima res iudicanda» (cfr. Corte costituzionale  n.  16/2022):  al
giudice per le indagini preliminari, investito della prima  richiesta
di decreto  penale,  e'  stato  demandato  un  controllo  nel  merito
dell'ipotesi accusatoria, implicante una verifica del fatto storico e
della responsabilita' dell'imputato, che risulta compiuto - con esito
positivo in ordine a entrambi  gli  aspetti  -,  poiche'  presupposto
della decisione di rigetto per illegalita' della pena. 
    Inoltre, il rigetto della richiesta di decreto  penale  determina
la restituzione degli  atti  al  pubblico  ministero  e,  quindi,  la
regressione del procedimento nella fase delle  indagini  preliminari,
con la conseguenza che la successiva riproposizione  della  richiesta
di decreto penale  apre  una  nuova  fase  di  giudizio,  distinta  e
ulteriore, nella quale la  valutazione  insita  (di  sussistenza  del
fatto  e  di   attribuibilita'   dello   stesso   all'imputato)   nel
provvedimento di rigetto della prima  richiesta  esplica  la  propria
efficacia pregiudicante. 
    Da queste argomentazioni deriva che, a parere della scrivente, la
nuova fase di giudizio, introdotta con la  successiva  riproposizione
della richiesta di  decreto  penale,  debba  essere  demandata  a  un
diverso giudice. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  del  codice
di procedura penale, in relazione agli articoli 3,  24  e  111  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede  l'incompatibilita'  del
giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la  richiesta
di emissione di decreto penale per ritenuta illegalita' della pena  a
pronunciarsi su nuova  richiesta  di  emissione  di  decreto  penale,
avanzata  dal  pubblico   ministero   in   conformita'   ai   rilievi
precedentemente formulati dal giudice. 
    Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti  di  cui  all'art.  23
della legge n. 87/1953. 
      S. Maria C.V., 1° febbraio 2023 
 
                       Il giudice: Grammatica