N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2023
Ordinanza del 1° febbraio 2023 del G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di P. S. . Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale per ritenuta illegalita' della pena - Incompatibilita' a pronunciarsi su una nuova richiesta di emissione di decreto penale avanzata dal pubblico ministero in conformita' ai rilievi precedentemente formulati dal giudice - Mancata previsione. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.(GU n.20 del 17-5-2023 )
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE sezione giudice per le indagini preliminari Il giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Alessandra Grammatica; Visti gli atti del procedimento in epigrafe; Osserva In data 17 novembre 2022, il pubblico ministero chiedeva emettersi decreto penale di condanna alla pena di euro 780,00 di ammenda nei confronti di P. S., in atti generalizzato, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, essendo stato lo stesso colto nel portare «fuori dalla propria abitazione una pistola a salve, cal. 8, priva di tappo rosso» (cfr. capo di imputazione, in atti). Con provvedimento del 2 dicembre 2022, questo giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta, ritenendo la pena illegale: ed invero, la pena base individuata dal pubblico ministero era pari a giorni trenta di arresto ed euro 90,00 di ammenda, inferiore al limite edittale minimo del reato oggetto del procedimento, punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con atto depositato il 20 dicembre 2022, il pubblico ministero formulava nuova richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'indagato, alla pena, stavolta, di euro 500,00 di ammenda. Nella predetta richiesta il pubblico ministero deduceva l'incompatibilita' della scrivente, che aveva rigettato la precedente richiesta di decreto penale, richiamando la pronuncia n. 16/2022 della Corte costituzionale di illegittimita' dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale. Cio' posto, ritiene questo giudice che nel caso di specie non ricorra l'ipotesi di incompatibilita' adombrata dal pubblico ministero, non avendo la scrivente rigettato la precedente richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante (fattispecie oggetto della pronuncia sopra richiamata), ma che tuttavia sussista la propria incompatibilita' sotto altro profilo. Ed invero, il rigetto del giudice per le indagini preliminari comporta, anche in questo caso, una valutazione di merito sulla res iudicanda, essendo insito in tale provvedimento il riconoscimento che, alla luce delle risultanze degli atti di indagine, il fatto per cui si procede sussiste ed e' addebitabile all'imputato. Difatti, in caso contrario, il giudice non avrebbe rigettato la richiesta di decreto penale per illegalita' della pena e restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 459, terzo comma, del codice di procedura penale, ma avrebbe emesso sentenza ex art. 129 cpp, dichiarando la relativa causa di non punibilita'. Questo giudice, quindi, ritiene che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sia incostituzionale per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di emissione di decreto penale per illegalita' della pena, a pronunciarsi su una nuova richiesta di emissione di decreto penale, avanzata dal pubblico ministero in conformita' ai rilievi precedentemente formulati dal giudice. Le norme sulla incompatibilita' del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, infatti, sono poste a tutela dei valori della terzieta' e della imparzialita' della giurisdizione, presidiati per l'appunto dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa «possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione gia' presa o mantenere un atteggiamento gia' assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda» (cfr. Corte costituzionale n. 16/2022): al giudice per le indagini preliminari, investito della prima richiesta di decreto penale, e' stato demandato un controllo nel merito dell'ipotesi accusatoria, implicante una verifica del fatto storico e della responsabilita' dell'imputato, che risulta compiuto - con esito positivo in ordine a entrambi gli aspetti -, poiche' presupposto della decisione di rigetto per illegalita' della pena. Inoltre, il rigetto della richiesta di decreto penale determina la restituzione degli atti al pubblico ministero e, quindi, la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che la successiva riproposizione della richiesta di decreto penale apre una nuova fase di giudizio, distinta e ulteriore, nella quale la valutazione insita (di sussistenza del fatto e di attribuibilita' dello stesso all'imputato) nel provvedimento di rigetto della prima richiesta esplica la propria efficacia pregiudicante. Da queste argomentazioni deriva che, a parere della scrivente, la nuova fase di giudizio, introdotta con la successiva riproposizione della richiesta di decreto penale, debba essere demandata a un diverso giudice.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di emissione di decreto penale per ritenuta illegalita' della pena a pronunciarsi su nuova richiesta di emissione di decreto penale, avanzata dal pubblico ministero in conformita' ai rilievi precedentemente formulati dal giudice. Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953. S. Maria C.V., 1° febbraio 2023 Il giudice: Grammatica