N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 2023
Ordinanza del 17 aprile 2023 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di L. E.P. ed altri. Reati e pene - Reato di invasione di terreni o edifici - Disciplina - Applicabilita' anche all'invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da piu' anni. - Codice penale, art. 633.(GU n.23 del 7-6-2023 )
TRIBUNALE DI FIRENZE Prima sezione penale Il giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di: A) L... E... P..., nata in ..., il ... elettivamente domiciliata presso l'avv. Erika Eleonora Vidrich del foro di Firenze; libera gia' presente; difesa dall'avv. di fiducia Erika Eleonora Vidrich del foro di Firenze; B) G... S..., nata in ..., il ..., residente in via ...; libera assente; difeso dall'avv. di fiducia Fabiola Garigliano del foro di Firenze; C) M... I..., nato in ..., il ..., elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosa Todisco del foro di Firenze; libero assente; difeso dall'avv. di fiducia Rosa Todisco del foro di Firenze; D) I... L..., nata in ..., il ...; libera gia' presente; difesa dall'avv. di fiducia Rosa Todisco del foro di Firenze; Imputuati dei seguenti reati: (in concorso con G... M... C..., T... A... I..., B... E..., S... M..., L... R..., P... L... A..., B... F..., G... M..., C... M... S..., M... M..., C... C... F..., C... M..., C... V..., G... M..., G... I... V... G..., D... G... M..., S... D... e F... M...). Del delitto di cui agli articoli 633, comma 2, del codice penale, perche', in concorso materiale e morale tra loro, fissandovi la propria dimora occupavano l'immobile «...» sito in ..., via ... . In ... il ... . Osserva 1. Premessa. Il procedimento a quo 1.1 L... E... P... G... S..., M... I... e I... L... erano citati a giudizio davanti al Tribunale di Firenze - unitamente a diciannove altri soggetti - per rispondere del reato di invasione di edifici, in ipotesi accertato il ... . All'udienza del 13 aprile 2018 la posizione dei predetti quattro imputati (e di altri soggetti nella medesima posizione) era stralciata dal procedimento principale e per gli stessi era disposta la sospensione del processo. In data 28 febbraio 2020, in ragione dell'intervenuto rintraccio dei quattro attuali imputati, l'ordinanza di sospensione del processo per i medesimi era revocata. All'udienza del 7 maggio 2021 erano ammesse le prove ed era assunta la deposizione del maresciallo A... V... . Essendo il procedimento riassegnato al presente magistrato, in data 28 novembre 2022 era rinnovata l'apertura del dibattimento. All'udienza del 16 gennaio 2023 era sentita l'imputata L... . L'istruttoria proseguiva in data 27 febbraio 2023 con la deposizione del teste M... C... e con una nuova audizione di V... . All'udienza odierna le parti illustravano le rispettive conclusioni. In particolare, il PM chiedeva l'assoluzione degli imputati (per L... e G... perche' il fatto non sussiste; per M... e I... per mancanza dell'elemento soggettivo in ragione dello stato di abbandono dell'edificio). Le Difese si sono associate. 1.2 Dall'istruttoria svolta e' emersa chiaramente la commissione dei fatti ascritti da parte degli imputati G... S..., M... I... e I... L..., potendo sussistere dei dubbi solo in ordine all'imputata L... E... P... (forse presente occasionalmente nello stabile al momento dell'intervento dei Carabinieri). Il maresciallo V... - all'epoca dei fatti comandante della stazione dei Carabinieri di ... - ha riferito in merito all'intervento effettuato in data ... presso l'area di «...», un immobile enorme in stato di abbandono, con un grande terreno circostante; all'interno dell'edificio erano rinvenute numerose persone, tra cui gli attuali imputati, oltre a masserizie varie (materassi, pentole, scatolame vario, ecc.). Il teste ha precisato che le persone presenti all'interno dell'edificio si erano ricavate nell'ambito dello stesso dei veri e propri spazi abitativi, divisi per famiglie; erano presenti in particolare sette nuclei familiari. comprensivi di bambini in tenera eta' (due anni, tre anni, cinque anni); al momento dell'intervento le persone rinvenute si mostravano tranquille e collaboranti, semplicemente manifestavano di non avere altro posto in cui potersi recare. Non era eseguito immediatamente uno sgombero, ma veniva lasciato qualche giorno perche' le persone presenti lasciassero l'immobile, cosa che le stesse facevano spontaneamente dopo qualche giorno. Lo stesso maresciallo V... accompagnava alcuni di loro presso il comune di... per verificare se fosse possibile rinvenire una sistemazione abitativa per i medesimi (il teste non ha saputo riferire l'esito di tale tentativo). 1.3 Il maresciallo V... ha altresi' precisato che l'immobile in questione era di proprieta' di una societa' immobiliare romana, ma di fatto da parecchi anni - indicativamente dal 2000 - versava in stato di abbandono. Il teste M... C... - all'epoca liquidatore della citata societa' immobiliare (I... V... S.r.l.) e querelante - ha dichiarato di non avere mai visionato l'edificio in questione e di avere appreso dalla Digos di Firenze dell'occupazione abusiva; su esortazione della stessa Digos, egli sporgeva denuncia-querela. 1.4 Alla luce di quanto precede si deve ritenere che quanto meno gli imputati G... S..., M... I... e I... L... abbiano commesso i fatti in contestazione. 1.5 Per poter addivenire ad una corretta decisione circa la responsabilita' degli stessi appare pero' necessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 633 del codice penale, nella parte in cui si applica anche all'invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da piu' anni, per violazione degli articoli 2, 3, 42 e 47 della Costituzione. 2. Rilevanza della questione 2.1 Nel caso in esame gli imputati (ad eccezione di L...) - e numerosi altri soggetti separatamente giudicati - hanno invaso un immobile privato altrui al fine di occuparlo. 2.2 Si trattava di un edificio («...») - di grandi dimensioni e con terreno circostante - da circa quindici anni in stato di abbandono (cosi' il maresciallo V... «c'era un rudere enorme, grande, abbandonata che era l'ex scuola ... credo intorno agli anni '80, anni '70-'80. Poi erano stabile abbandonato molto grande con tanto terreno attorno e praticamente e' stato un po' la casa di tutti coloro che passavano [...] io sono arrivato a ... nel 2010 e gia' era credo una decina d'anni che era abbandonato quel posto»). 2.3 ... era di proprieta' di una societa' immobiliare romana (I... V... S.r.l.) che era titolare di vari immobili e il cui liquidatore dell'epoca - il dott. C... - non aveva mai neppure visionato l'edificio in questione, ne' sapeva che lo stesso fosse stato occupato (lo apprendeva dalla polizia di Stato e si determinava a sporgere querela su sollecitazione di quest'ultima). Secondo quanto riferito dallo stesso dott. C..., l'edificio in questione astrattamente aveva destinazione abitativa (concretamente il testimone ignorava il periodo a cui risalisse l'ultimo utilizzo effettivo del bene). 2.4 Gli imputati e gli altri soggetti separatamente giudicati hanno invaso e occupato l'immobile in questione - pur in assenza di uno stato di necessita' ex art. 54 del codice penale (cfr. infra) - per ricavarvi all'interno degli spazi abitativi, divisi per nuclei familiari, e far cosi' fronte al proprio disagio abitativo (cosi' il maresciallo ...: «Furono assolutamente tranquille, collaboranti e non hanno fatto nessun segno di... cioe' non hanno fatto nulla, [...] hanno semplicemente chiesto "noi non abbiamo dove andare... "solite cose che evito di dire perche' mi sembrano scontate... [...] qualche giorno dopo, qualche settimana dopo, adesso non ricordo esattamente i tempi poiche' non l'ho riportato, di iniziativa con alcuni di loro, li portai in comune per cercare una sistemazione, cioe' di fargli lasciare quella struttura, se c'erano delle disponibilita' di case, di qualcuno attraverso il comune, se potevano dargli una mano»). Avevano allestito il citato edificio si' da separare adeguatamente i vari «alloggi» interni e assicurare cosi' ad ogni nucleo un minimo di riservatezza (cosi' maresciallo V...: «ogni nucleo familiare viveva in apposite, chiamiamolo cosi', stanze che avevano ricavato dove si erano create delle forme di privacy con mezzi di fortuna pero' ognuno stava per conto proprio»). 2.5 Ricorre anche il necessario elemento soggettivo. La Corte di Cassazione (sentenza Sezione 2, n. 29710/2017 indicata dal pubblico ministero a supporto della propria richiesta di assoluzione) ha affermato che l'integrazione del reato in questione richiede altresi' la consapevolezza dell'altruita' del bene immobile invaso. Detta consapevolezza si ricava pero' dalla circostanza che gli immobili appartengono necessariamente al patrimonio di qualcuno (pubblico o privato), anche qualora in stato di abbandono (non pare possibile la dismissione per abbandono del diritto di proprieta' di un immobile): per quanto l'immobile fosse in stato di abbandono, in considerazione delle notevoli dimensioni dell'edificio e della relativa posizione (nelle immediate vicinanze del capoluogo toscano) e quindi del relativo valore commerciale, era inoltre impensabile che il proprietario del bene avesse voluto dismetterne la proprieta': in ogni caso il dolo specifico e' possibile anche nella l'orma del dolo eventuale. Nel caso di specie e' evidente come gli imputati non potessero ritenere che l'immobile fosse proprio. La citata sentenza della Corte di Cassazione - per quanto e' possibile ricavare dalla motivazione - si riferisce viceversa al caso del tutto peculiare in cui l'autore dell'invasione si trovi nell'oggettiva incertezza circa l'appartenenza ad altri o a se' dell'immobile, cio' che puo' verificarsi ad esempio in casi di controversie di vicinato in cui taluno «sconfini» eventualmente in buona fede. 2.6 Gli imputati non versavano in uno stato di necessita', per come descritto dall'art. 54 del codice penale e costantemente inteso dalla giurisprudenza di legittimita'. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, - «l'illecita occupazione di un bene immobile e' scriminata dallo stato di necessita' conseguente al danno grave alla persona, che ben puo' consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, sempre che ricorrano, pero', per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessita' della condotta e l'inevitabilita' del pericolo [...] tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate [...] lo stato di necessita' puo' essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessita' di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (cosi' Cassazione Sezione 2, sentenza n. 10694 del 2020, in un caso di occupazione di un bene privato). Nello stesso senso, in un caso viceversa di occupazione di un alloggio popolare, Cassazione Sezione 2, sentenza n. 9655 del 16 gennaio 2015: «per la configurabilita' dello stato di necessita' (la cui prova spetta all'imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia "attuale". Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cassazione 3310/1981 rv 148374). L'attualita' del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicita' essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilita' dello stato di necessita', si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualita' del pericolo con quello della permanenza, alterando cosi il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Invero, il pericolo non sarebbe piu' attuale (rectius: imminente) bensi' permanente proprio perche' l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessita' "di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" - necessariamente e' destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprieta', un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 del codice penale alla luce dell'art. 42 della Costituzione, non puo' che pervenire ad una nozione che concili l'attualita' del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprieta' del terzo che non puo' essere compresso in permanenza perche', in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo, comunque, un'alterazione della destinazione della proprieta' al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale: cfr. sul punto, Cassazione 35580/2007, riv. 237305; Cassazione 7183/2008, riv. 239447. Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessita', nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, puo' essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessita' di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa» (nello stesso senso si vedano anche Cassazione Sezione 2, sentenza n. 19147 del 16 aprile 2013, Rv. 255412 - 01, Cassazione Sezione 6, sentenza n. 28115 del 5 luglio 2012, Rv. 253035 - 01, Cassazione Sezione 2, sentenza n. 4292 del 21 dicembre 2011, Rv. 251800 - 01, Cassazione Sezione 2, sentenza n. 8724 dell'11 febbraio 2011, Rv. 249915 - 01). Cosi' inteso, lo stato di necessita' certamente non sussiste nella fattispecie in esame, in cui gli imputati non hanno inteso far fronte ad una situazione eccezionale e assolutamente transitoria, bensi' a risolvere in via duratura la propria esigenza abitativa; d'altro canto, non e' stata dimostrata l'inevitabilita' del pericolo, anche in termini di impercorribilita' di altre soluzioni. 2.7 Si dovrebbe quindi affermare la responsabilita' dei prevenuti, eccettuata l'imputata L... (per effetto della sospensione del processo per un lungo periodo, non e' ancora decorso il termine massimo di prescrizione, essendo lo stesso rimasto corrispondentemente sospeso per il periodo massimo di anni uno e mesi sei). L'auspicata dichiarazione d'incostituzionalita' dell'art. 633 del codice penale - nella parte in cui si applica anche all'invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da piu' anni - renderebbe viceversa possibile un giudizio di tipo assolutorio per tutti gli imputati per insussistenza del fatto. 3. Non manifesta infondatezza 3.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 633 del codice penale, nella parte in cui si applica anche all'invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da piu' anni, per violazione degli articoli 2, 3, 42 e 47 della Costituzione (non si reputa rilevante ai fini della presente questione la modifica normativa dell'art. 633 del codice penale intervenuta con il decreto-legge n. 113/2018, convertito con legge n. 132/2018). 3.2 Viene in primo luogo in rilievo il diritto all'abitazione. La giurisprudenza della Corte costituzionale ormai da parecchi anni afferma che «il "diritto all'abitazione" rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialita' cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione... In breve, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini passibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignita' umana, sono compiti cui lo Stato non puo' abdicare in nessun caso», riconoscendo come «indubbiamente doveroso da parte della collettivita' intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione» (sentenza n. 404 del 1988). Si e' inoltre evidenziato (stessa sentenza gia' citata) che «Tali statuizioni, pur espresse in ordine allo specifico favor, di cui all'art. 47, secondo comma, della Costituzione, per l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione, hanno una portata piu' generale ricollegandosi al fondamentale diritto umano all'abitazione riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale della Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881)»: «il dovere collettivo di "impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione", [...] connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall'altro riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione». In numerose successive sentenze la Corte costituzionale ha affermato e costantemente ribadito che «il diritto all'abitazione "rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialita' cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" ed e' compito dello Stato garantirlo, contribuendo cosi' "a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignita' umana" (sentenza n. 217 del 1988: nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benche' non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010) e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi «bene di primaria importanza» (sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009)» (in questi termini la sentenza n. 44 del 2020). 3.3 A fronte di tale diritto all'abitazione viene in rilievo, in posizione contrapposta, il diritto di proprieta' privata, tutelato dall'art. 42 della Costituzione e dall'art. 1 Protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Con plurime sentenze in materia di sospensione delle procedure esecutive di sfratto, la Corte costituzionale ha sottolineato che solo in presenza di circostanze eccezionali, e comunque per periodi di tempo limitati, il Legislatore puo' accordare la prevalenza alle esigenze del conduttore di continuare a disporre dell'immobile, a fini abitativi o per l'esercizio di un'impresa, rispetto a quelle del locatore (sentenze n. 213 del 2021, n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003). Si e' cioe' chiarito che, nel contemperare il diritto del conduttore (in particolare il diritto di abitazione, ma anche la liberta' di iniziativa economica) con il diritto de] locatore che attivi la procedura di rilascio dell'immobile (la proprieta' privata), il Legislatore puo' solo in situazioni eccezionali e per brevi periodi di tempo far gravare la tutela delle particolari condizioni del conduttore sui singoli locatori, in virtu' della solidarieta' economica e sociale cui ciascuno e' chiamato; superato pero' il citato limite dell'eccezionalita' e della temporaneita', rimane solo la solidarieta' collettiva, in ragione della quale il Legislatore deve farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, ricorrendo ad iniziative del settore pubblico o accordando agevolazioni o ricorrendo ad ammortizzatori sociali. 3.4 Tali principi indubbiamente valgono in relazione a proprietari che traggano dal proprio bene un'utilita' economica e al tempo stesso utilizzino il medesimo - personalmente o concedendolo in uso a terzi - conformemente alla relativa destinazione. Vi e' da chiedersi se gli stessi siano applicabili anche con riguardo a beni immobili che, viceversa, siano lasciati per un lungo periodo di tempo in condizioni di abbandono. 3.5 Innanzi tutto, occorre rilevare che la proprieta' privata e' si tutelata dall'art. 42 della Costituzione; quest'ultimo pero' aggiunge che la legge «ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Il Legislatore deve cioe' disciplinare l'istituto della proprieta' privata al fine di assicurarne la funzione sociale. Nel caso di immobili per tanto tempo inutilizzati, lasciati in totale stato di abbandono, tale funzione sociale scompare. Non solo il titolare del diritto non trae dal bene alcun giovamento, si' da rendere scarsamente giustificata la relativa tutela, che finisce per essere fine a se stessa; ma certamente l'immobile finisce per non essere di alcuna utilita' (ne' direttamente ne' indirettamente) per la collettivita'. Anzi, generalmente simili immobili in stato di abbandono finiscono per essere fonte di rischi e pregiudizi per l'ambiente circostante, in termini di sviluppo incontrollato della vegetazione e/o di diffusione di roditori e/o di generale degrado estetico per effetto dell'assenza di manutenzione, ecc. Si aggiunga che, in caso di immobili di dimensioni significative, per effetto dell'abbandono e quindi dell'inutilizzo si puo' determinare anche un'alterazione dell'assetto urbanistico del territorio programmato dalle autorita'. 3.6 In secondo luogo, occorre considerare che tale stato di abbandono degli immobili - ed in particolare di quelli a destinazione abitativa - appare tanto piu' irrispettoso della prevista funzione sociale della proprieta' privata ove si consideri la persistente emergenza abitativa che connota la realta' italiana. La carenza di soluzioni abitative dignitose per le fasce meno abbienti della popolazione, specialmente nei piu' grandi agglomerati urbani, e' confermata dai plurimi interventi legislativi volti a fronteggiare il disagio abitativo. Si ricordi in proposito il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), di poco precedente i fatti ora in esame e nei cui incipit si citano quali ragioni giustificatrici dell'intervento d'urgenza «l'attuale eccezionale situazione di crisi economica e sociale che impone l'adozione di misure urgenti volte a fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure volte a rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni; [...] la necessita' di intervenire in via d'urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre piu' famiglie impoverite dalla crisi e di fornire immediato sostegno economico alle categorie meno abbienti che risiedono prevalentemente in abitazioni in locazione; [...] l'esigenza di adottare con misure di urgenza l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali». In realta' il carattere non eccezionale e transitorio, bensi' cronico, di tale situazione e' testimoniato dal susseguirsi degli interventi emergenziali: si ricordino - prima del gia' citato decreto-legge n. 47/2014 - il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 (Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio), la legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo), il decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitativa), il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitativa) e il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa). Quanto alla situazione attuale, e' emblematico il quadro dell'emergenza abitativa ritratto dall'Istat (1) : nel 2021 l'11.1% delle famiglie residenti in Italia abitava in strutture danneggiate (tetti, soffitti, finestre o pavimenti) e il 20.2% delle famiglie viveva in condizioni di sovraffollamento (la percentuale raggiungeva il 48.1% tra le famiglie di stranieri); nello stesso anno il 9,4% delle famiglie era in ritardo almeno una volta nel pagamento del canone di locazione. 3.7 In tale contesto, se e' forse legittimo accordare comunque una tutela sul piano civilistico ai proprietari di immobili lasciati in stato di abbandono contro eventuali occupazioni abusive, appare irragionevole perseguire queste ultime anche penalmente. L'individuazione dei beni meritevoli di tutela penale e delle condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento sanzionatorio rientrano pacificamente nella discrezionalita' del Legislatore, il cui esercizio puo' formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimita' costituzionale, solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie. Nel caso di specie, per l'appunto, pare irragionevole incriminare la condotta di chi - per soddisfare un bisogno fondamentale, oggetto di un diritto inviolabile che il nostro Stato democratico dovrebbe garantire - occupi un immobile (eventualmente anche a destinazione teorica abitativa, come nel caso di specie), ma concretamente lasciato dal proprietario da anni in stato di abbandono. In tal caso, infatti, il Legislatore - anziche' bilanciare congruamente gli interessi in gioco ed in particolare assicurare che la proprieta' privata abbia una funzione sociale e operarsi per impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione - accorda una tutela cieca e incondizionata al diritto di proprieta', a discapito del diritto all'abitazione, anche in ambito penale, ove le norme dovrebbero tutelare i valori essenziali della societa' e limitarsi agli interventi piu' necessari, venendo in rilievo la liberta' delle persone. 4. Impossibilita' di un'interpretazione conforme Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, ostandovi il tenore letterale dell'art. 633 del codice penale. Del resto, la giurisprudenza di legittimita' - per quanto non risulti avere mai affrontato espressamente la questione - in piu' occasioni, implicitamente, ha ritenuto penalmente rilevante condotta di chi occupi edifici in stato di abbandono (non attribuendo rilievo a tale condizione): si vedano ad es. Cassazione Sezione 2, sentenza n. 47856 del 2019 e Cassazione Sezione 5, sentenza n. 30515 del 2021, nonche' - con riguardo ad immobili pubblici - Cassazione Sezione 2, sentenza n. 35535 del 2021 e Cassazione Sezione 7, ordinanza n. 15850 del 2021. (1) Si veda il documento relativo all'audizione del 6 settembre 2022 della direttrice della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare dell'Istat al Ministero del lavoro e delle politiche sociali https: //www.istatit/itiarchivio/274246
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633 del codice penale, nella parte in cui si applica anche all'invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da piu' anni, per violazione degli articoli 2, 3, 42 e 47 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, della legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5, del codice di procedura civile. Firenze, 17 aprile 2023 Il giudice: Attina'