N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 2023

Ordinanza  del  17  aprile  2023  del  Tribunale   di   Firenze   nel
procedimento penale a carico di L. E.P. ed altri. 
 
Reati e pene - Reato di invasione di terreni o edifici - Disciplina -
  Applicabilita' anche all'invasione a scopo abitativo di edifici  in
  stato di abbandono da piu' anni. 
- Codice penale, art. 633. 
(GU n.23 del 7-6-2023 )
 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima sezione penale 
 
    Il giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di: 
        A)  L...  E...  P...,  nata  in  ...,  il  ...  elettivamente
domiciliata presso l'avv. Erika Eleonora Vidrich del foro di Firenze; 
        libera gia' presente; 
        difesa dall'avv. di fiducia Erika Eleonora Vidrich  del  foro
di Firenze; 
        B) G... S..., nata in ..., il ..., residente in via ...; 
        libera assente; 
        difeso dall'avv. di fiducia Fabiola Garigliano  del  foro  di
Firenze; 
        C) M... I..., nato in ..., il ..., elettivamente  domiciliata
presso l'avv. Rosa Todisco del foro di Firenze; 
        libero assente; 
        difeso dall'avv. di fiducia Rosa Todisco del foro di Firenze; 
        D) I... L..., nata in ..., il ...; 
        libera gia' presente; 
        difesa dall'avv. di fiducia Rosa Todisco del foro di Firenze; 
    Imputuati dei seguenti reati: 
        (in concorso con G... M... C..., T... A... I...,  B...  E...,
S... M..., L... R..., P... L... A..., B... F..., G... M..., C... M...
S..., M... M..., C... C... F..., C... M...,  C...  V...,  G...  M...,
G... I... V... G..., D... G... M..., S... D... e F... M...). 
    Del delitto di cui agli articoli 633, comma 2, del codice penale,
perche', in concorso materiale  e  morale  tra  loro,  fissandovi  la
propria dimora occupavano l'immobile «...» sito in ..., via ... . 
    In ... il ... . 
 
                               Osserva 
 
1. Premessa. Il procedimento a quo 
    1.1 L... E... P... G... S..., M... I... e I... L... erano  citati
a giudizio davanti al Tribunale di Firenze - unitamente a  diciannove
altri soggetti - per rispondere del reato di invasione di edifici, in
ipotesi accertato il ... . 
    All'udienza del 13 aprile 2018 la posizione dei predetti  quattro
imputati  (e  di  altri  soggetti  nella  medesima   posizione)   era
stralciata dal procedimento principale e per gli stessi era  disposta
la sospensione del processo. 
    In data 28 febbraio 2020, in ragione dell'intervenuto  rintraccio
dei quattro attuali imputati, l'ordinanza di sospensione del processo
per i medesimi era revocata. 
    All'udienza del 7 maggio 2021  erano  ammesse  le  prove  ed  era
assunta la deposizione del maresciallo A... V... . 
    Essendo il procedimento riassegnato al  presente  magistrato,  in
data 28 novembre 2022 era rinnovata l'apertura del dibattimento. 
    All'udienza del 16 gennaio 2023 era sentita l'imputata L... . 
    L'istruttoria  proseguiva  in  data  27  febbraio  2023  con   la
deposizione del teste M... C... e con una nuova audizione di V... . 
    All'udienza  odierna  le   parti   illustravano   le   rispettive
conclusioni. In  particolare,  il  PM  chiedeva  l'assoluzione  degli
imputati (per L... e G... perche' il fatto non sussiste; per  M...  e
I... per mancanza dell'elemento soggettivo in ragione dello stato  di
abbandono dell'edificio). Le Difese si sono associate. 
    1.2 Dall'istruttoria svolta e' emersa chiaramente la  commissione
dei fatti ascritti da parte degli imputati G...  S...,  M...  I...  e
I... L..., potendo sussistere dei dubbi solo in  ordine  all'imputata
L... E... P...  (forse  presente  occasionalmente  nello  stabile  al
momento dell'intervento dei Carabinieri). 
    Il maresciallo  V...  -  all'epoca  dei  fatti  comandante  della
stazione  dei  Carabinieri  di  ...   -   ha   riferito   in   merito
all'intervento effettuato in data ...  presso  l'area  di  «...»,  un
immobile  enorme  in  stato  di  abbandono,  con  un  grande  terreno
circostante;  all'interno  dell'edificio  erano  rinvenute   numerose
persone, tra cui gli  attuali  imputati,  oltre  a  masserizie  varie
(materassi, pentole, scatolame vario, ecc.). 
    Il  teste  ha  precisato  che  le  persone  presenti  all'interno
dell'edificio si erano ricavate nell'ambito dello stesso dei  veri  e
propri spazi  abitativi,  divisi  per  famiglie;  erano  presenti  in
particolare sette nuclei familiari. comprensivi di bambini in  tenera
eta' (due anni, tre anni, cinque anni); al momento dell'intervento le
persone  rinvenute   si   mostravano   tranquille   e   collaboranti,
semplicemente manifestavano di non avere altro posto in  cui  potersi
recare. Non era  eseguito  immediatamente  uno  sgombero,  ma  veniva
lasciato qualche  giorno  perche'  le  persone  presenti  lasciassero
l'immobile, cosa che le stesse facevano spontaneamente  dopo  qualche
giorno. Lo stesso maresciallo V... accompagnava alcuni di loro presso
il comune di... per  verificare  se  fosse  possibile  rinvenire  una
sistemazione abitativa  per  i  medesimi  (il  teste  non  ha  saputo
riferire l'esito di tale tentativo). 
    1.3 Il maresciallo V... ha altresi' precisato che  l'immobile  in
questione era di proprieta' di una societa' immobiliare romana, ma di
fatto da parecchi anni - indicativamente dal 2000 - versava in  stato
di abbandono. 
    Il teste M... C... - all'epoca liquidatore della citata  societa'
immobiliare (I... V... S.r.l.) e querelante - ha  dichiarato  di  non
avere mai visionato l'edificio in questione e di avere appreso  dalla
Digos di  Firenze  dell'occupazione  abusiva;  su  esortazione  della
stessa Digos, egli sporgeva denuncia-querela. 
    1.4 Alla luce di quanto precede si deve ritenere che quanto  meno
gli imputati G... S..., M... I... e  I...  L...  abbiano  commesso  i
fatti in contestazione. 
    1.5 Per poter addivenire  ad  una  corretta  decisione  circa  la
responsabilita'   degli   stessi   appare   pero'    necessario    il
pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimita'
costituzionale della norma di cui all'art.  633  del  codice  penale,
nella parte in cui si applica anche all'invasione a  scopo  abitativo
di edifici in stato di abbandono da piu' anni, per  violazione  degli
articoli 2, 3, 42 e 47 della Costituzione. 
2. Rilevanza della questione 
    2.1 Nel caso in esame gli imputati (ad eccezione  di  L...)  -  e
numerosi altri soggetti separatamente giudicati  -  hanno  invaso  un
immobile privato altrui al fine di occuparlo. 
    2.2 Si trattava di un edificio («...») - di grandi  dimensioni  e
con terreno  circostante  -  da  circa  quindici  anni  in  stato  di
abbandono (cosi' il maresciallo V... «c'era un rudere enorme, grande,
abbandonata che era l'ex scuola ... credo intorno agli anni '80, anni
'70-'80. Poi erano stabile abbandonato molto grande con tanto terreno
attorno e praticamente e' stato un po' la casa di  tutti  coloro  che
passavano [...] io sono arrivato a ... nel 2010 e gia' era credo  una
decina d'anni che era abbandonato quel posto»). 
    2.3 ... era di proprieta'  di  una  societa'  immobiliare  romana
(I... V... S.r.l.) che  era  titolare  di  vari  immobili  e  il  cui
liquidatore dell'epoca - il  dott.  C...  -  non  aveva  mai  neppure
visionato l'edificio in questione, ne' sapeva  che  lo  stesso  fosse
stato occupato (lo apprendeva dalla polizia di Stato e si determinava
a sporgere querela su sollecitazione di quest'ultima). 
    Secondo quanto riferito dallo stesso dott.  C...,  l'edificio  in
questione astrattamente aveva destinazione  abitativa  (concretamente
il testimone ignorava il periodo a cui  risalisse  l'ultimo  utilizzo
effettivo del bene). 
    2.4 Gli imputati e gli  altri  soggetti  separatamente  giudicati
hanno invaso e occupato l'immobile in questione - pur in  assenza  di
uno stato di necessita' ex art. 54 del codice penale (cfr.  infra)  -
per ricavarvi all'interno degli spazi abitativi,  divisi  per  nuclei
familiari, e far cosi' fronte al proprio disagio abitativo (cosi'  il
maresciallo ...: «Furono assolutamente tranquille, collaboranti e non
hanno fatto nessun segno di... cioe' non  hanno  fatto  nulla,  [...]
hanno semplicemente chiesto "noi non abbiamo dove  andare...  "solite
cose che evito di dire perche' mi sembrano scontate... [...]  qualche
giorno dopo, qualche settimana dopo, adesso non ricordo esattamente i
tempi poiche' non l'ho riportato, di iniziativa con alcuni  di  loro,
li portai in comune per cercare una  sistemazione,  cioe'  di  fargli
lasciare quella struttura, se c'erano delle disponibilita'  di  case,
di qualcuno attraverso il comune,  se  potevano  dargli  una  mano»).
Avevano allestito il citato edificio si' da separare adeguatamente  i
vari «alloggi» interni e assicurare cosi' ad ogni nucleo un minimo di
riservatezza (cosi' maresciallo V...: «ogni nucleo  familiare  viveva
in apposite, chiamiamolo cosi', stanze che avevano ricavato  dove  si
erano create delle forme di privacy con mezzi di fortuna pero' ognuno
stava per conto proprio»). 
    2.5 Ricorre anche il necessario elemento soggettivo. 
    La  Corte  di  Cassazione  (sentenza  Sezione  2,  n.  29710/2017
indicata dal pubblico ministero a supporto della propria richiesta di
assoluzione) ha affermato che l'integrazione del reato  in  questione
richiede altresi' la consapevolezza dell'altruita' del bene  immobile
invaso. Detta consapevolezza si ricava pero'  dalla  circostanza  che
gli immobili appartengono necessariamente al patrimonio  di  qualcuno
(pubblico o privato), anche qualora in stato di abbandono  (non  pare
possibile la dismissione per abbandono del diritto di  proprieta'  di
un immobile): per quanto l'immobile fosse in stato di  abbandono,  in
considerazione  delle  notevoli  dimensioni  dell'edificio  e   della
relativa posizione (nelle immediate vicinanze del capoluogo  toscano)
e quindi del relativo valore commerciale, era inoltre impensabile che
il proprietario del bene avesse voluto dismetterne la proprieta':  in
ogni caso il dolo specifico e' possibile anche nella l'orma del  dolo
eventuale. 
    Nel caso di specie e' evidente come gli  imputati  non  potessero
ritenere che l'immobile fosse proprio. 
    La citata sentenza della Corte di  Cassazione  -  per  quanto  e'
possibile ricavare dalla motivazione - si riferisce viceversa al caso
del  tutto  peculiare  in  cui  l'autore  dell'invasione   si   trovi
nell'oggettiva incertezza circa  l'appartenenza  ad  altri  o  a  se'
dell'immobile, cio' che  puo'  verificarsi  ad  esempio  in  casi  di
controversie di vicinato in cui taluno  «sconfini»  eventualmente  in
buona fede. 
    2.6 Gli imputati non versavano in uno stato  di  necessita',  per
come descritto dall'art. 54 del codice penale e costantemente  inteso
dalla giurisprudenza di legittimita'. 
    Secondo  la  Corte  di   Cassazione,   infatti,   -   «l'illecita
occupazione  di  un  bene  immobile  e'  scriminata  dallo  stato  di
necessita' conseguente al danno grave  alla  persona,  che  ben  puo'
consistere anche  nella  compromissione  del  diritto  di  abitazione
ovvero di altri diritti fondamentali  della  persona  riconosciuti  e
garantiti dall'art.  2  della  Costituzione,  sempre  che  ricorrano,
pero', per  tutto  il  tempo  dell'illecita  occupazione,  gli  altri
elementi costitutivi della scriminante, quali  l'assoluta  necessita'
della condotta e l'inevitabilita' del  pericolo  [...]  tenuto  conto
delle esigenze di tutela dei  diritti  dei  terzi,  involontariamente
coinvolti, diritti  che  non  possono  essere  compressi  se  non  in
condizioni eccezionali e chiaramente comprovate  [...]  lo  stato  di
necessita' puo' essere  invocato  solo  per  un  pericolo  attuale  e
transitorio e  non  per  sopperire  alla  necessita'  di  trovare  un
alloggio al fine di risolvere in via definitiva la  propria  esigenza
abitativa» (cosi' Cassazione Sezione 2, sentenza n. 10694  del  2020,
in un caso di occupazione di un bene privato). Nello stesso senso, in
un caso viceversa di occupazione di un alloggio popolare,  Cassazione
Sezione  2,  sentenza  n.  9655  del  16  gennaio   2015:   «per   la
configurabilita' dello stato  di  necessita'  (la  cui  prova  spetta
all'imputato che la invoca), occorre che il pericolo  sia  "attuale".
Tale ultimo requisito presuppone che, nel  momento  in  cui  l'agente
agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla  persona"
- il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel
tempo e nello spazio (Cassazione 3310/1981 rv  148374).  L'attualita'
del pericolo, per  argumentum  a  contrario,  esclude,  in  linea  di
massima,  tutte  quelle  situazioni  di  pericolo   non   contingenti
caratterizzate da una sorta di cronicita' essendo datate e  destinate
a protrarsi nel tempo. Infatti, ove, nelle  suddette  situazioni,  si
ritenesse  la  configurabilita'  dello  stato   di   necessita',   si
effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo  in
quanto si opererebbe una  inammissibile  sostituzione  del  requisito
dell'attualita' del pericolo con quello della  permanenza,  alterando
cosi il significato e la ratio della norma  che,  essendo  di  natura
eccezionale,  necessariamente  va  interpretata  in  senso   stretto.
Invero, il pericolo non sarebbe  piu'  attuale  (rectius:  imminente)
bensi' permanente proprio perche' l'esigenza abitativa - ove non  sia
transeunte e derivante dalla  stretta  ed  immediata  necessita'  "di
salvare se' od altri dal pericolo attuale  di  un  danno  grave  alla
persona" - necessariamente e' destinata a prolungarsi nel tempo.  Va,
poi, osservato che, venendo in  rilievo  il  diritto  di  proprieta',
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  dell'art.  54  del
codice penale alla luce dell'art. 42 della Costituzione, non puo' che
pervenire ad una nozione che concili l'attualita'  del  pericolo  con
l'esigenza di tutela del diritto di proprieta' del terzo che non puo'
essere  compresso  in  permanenza  perche',  in  caso  contrario,  si
verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio  senza  indennizzo,
comunque, un'alterazione della destinazione della  proprieta'  al  di
fuori di ogni procedura  legale  o  convenzionale:  cfr.  sul  punto,
Cassazione  35580/2007,  riv.  237305;  Cassazione  7183/2008,   riv.
239447. Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo  stato
di necessita', nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di
beni altrui, puo' essere invocato solo  per  un  pericolo  attuale  e
transitorio non certo per sopperire alla  necessita'  di  trovare  un
alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza
abitativa» (nello stesso senso si vedano anche Cassazione Sezione  2,
sentenza n. 19147 del 16 aprile 2013, Rv.  255412  -  01,  Cassazione
Sezione 6, sentenza n. 28115 del 5 luglio  2012,  Rv.  253035  -  01,
Cassazione Sezione 2, sentenza n. 4292  del  21  dicembre  2011,  Rv.
251800 - 01, Cassazione Sezione 2, sentenza n. 8724 dell'11  febbraio
2011, Rv. 249915 - 01). 
    Cosi' inteso, lo stato  di  necessita'  certamente  non  sussiste
nella fattispecie in esame, in cui gli imputati non hanno inteso  far
fronte ad una situazione  eccezionale  e  assolutamente  transitoria,
bensi' a risolvere in via duratura  la  propria  esigenza  abitativa;
d'altro canto, non e' stata dimostrata l'inevitabilita' del pericolo,
anche in termini di impercorribilita' di altre soluzioni. 
    2.7  Si  dovrebbe  quindi  affermare   la   responsabilita'   dei
prevenuti, eccettuata l'imputata L... (per effetto della  sospensione
del processo per un lungo periodo, non e' ancora decorso  il  termine
massimo    di    prescrizione,    essendo    lo    stesso     rimasto
corrispondentemente sospeso per il periodo massimo di anni uno e mesi
sei). 
    L'auspicata dichiarazione d'incostituzionalita' dell'art. 633 del
codice penale - nella parte in cui si applica anche  all'invasione  a
scopo abitativo di edifici in stato  di  abbandono  da  piu'  anni  -
renderebbe viceversa possibile un giudizio di  tipo  assolutorio  per
tutti gli imputati per insussistenza del fatto. 
3. Non manifesta infondatezza 
    3.1 Si dubita della legittimita' costituzionale  della  norma  di
cui all'art. 633 del codice penale, nella parte  in  cui  si  applica
anche  all'invasione  a  scopo  abitativo  di  edifici  in  stato  di
abbandono da piu' anni, per violazione degli articoli 2, 3, 42  e  47
della Costituzione (non si reputa rilevante ai  fini  della  presente
questione la modifica  normativa  dell'art.  633  del  codice  penale
intervenuta con il decreto-legge n. 113/2018, convertito con legge n.
132/2018). 
    3.2 Viene in primo luogo in rilievo il diritto all'abitazione. 
    La giurisprudenza della Corte costituzionale  ormai  da  parecchi
anni afferma che «il "diritto all'abitazione" rientra fra i requisiti
essenziali caratterizzanti la socialita' cui  si  conforma  lo  Stato
democratico  voluto  dalla  Costituzione...  In  breve,   creare   le
condizioni minime di uno Stato sociale,  concorrere  a  garantire  al
maggior  numero  di  cittadini  passibile  un  fondamentale   diritto
sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che  la  vita  di
ogni persona rifletta ogni giorno e  sotto  ogni  aspetto  l'immagine
universale della dignita' umana, sono compiti cui lo Stato  non  puo'
abdicare in nessun caso», riconoscendo come  «indubbiamente  doveroso
da parte  della  collettivita'  intera  impedire  che  delle  persone
possano rimanere prive di abitazione» (sentenza n. 404 del 1988). 
    Si e' inoltre evidenziato (stessa sentenza gia' citata) che «Tali
statuizioni, pur espresse in ordine  allo  specifico  favor,  di  cui
all'art. 47, secondo comma, della  Costituzione,  per  l'accesso  del
risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione, hanno una portata
piu'  generale   ricollegandosi   al   fondamentale   diritto   umano
all'abitazione  riscontrabile  nell'art.   25   della   Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo  (New  York,  10  dicembre  1948)  e
nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici,  sociali
e culturali (approvato il 16 dicembre  1966  dall'Assemblea  generale
della Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in
seguito ad autorizzazione disposta con  legge  25  ottobre  1977,  n.
881)»: «il dovere collettivo di "impedire che delle  persone  possano
rimanere prive di abitazione", [...] connota da  un  canto  la  forma
costituzionale di Stato sociale, e dall'altro  riconosce  un  diritto
sociale  all'abitazione  collocabile  fra   i   diritti   inviolabili
dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione». 
    In  numerose  successive  sentenze  la  Corte  costituzionale  ha
affermato e costantemente ribadito  che  «il  diritto  all'abitazione
"rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialita' cui
si conforma lo Stato democratico voluto  dalla  Costituzione"  ed  e'
compito dello Stato garantirlo, contribuendo cosi' "a che la vita  di
ogni persona rifletta ogni giorno e  sotto  ogni  aspetto  l'immagine
universale della dignita' umana" (sentenza n.  217  del  1988:  nello
stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014,  n.  209  del
2009 e n. 404 del 1988). Benche'  non  espressamente  previsto  dalla
Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo
dei diritti inviolabili (fra le altre, sentenze n. 161 del  2013,  n.
61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010)  e  il  suo
oggetto,  l'abitazione,   deve   considerarsi   «bene   di   primaria
importanza» (sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n.
38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009)» (in  questi  termini
la sentenza n. 44 del 2020). 
    3.3 A fronte di tale diritto all'abitazione viene in rilievo,  in
posizione contrapposta, il diritto di  proprieta'  privata,  tutelato
dall'art. 42 della Costituzione e dall'art. 1 Protocollo  addizionale
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali.  Con  plurime  sentenze  in  materia  di
sospensione  delle  procedure  esecutive   di   sfratto,   la   Corte
costituzionale ha sottolineato che solo in  presenza  di  circostanze
eccezionali, e comunque per periodi di tempo limitati, il Legislatore
puo'  accordare  la  prevalenza  alle  esigenze  del  conduttore   di
continuare  a  disporre  dell'immobile,  a  fini  abitativi   o   per
l'esercizio di un'impresa, rispetto a quelle del  locatore  (sentenze
n. 213 del 2021, n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003). 
    Si e'  cioe'  chiarito  che,  nel  contemperare  il  diritto  del
conduttore (in particolare il diritto  di  abitazione,  ma  anche  la
liberta' di iniziativa economica) con il  diritto  de]  locatore  che
attivi  la  procedura  di  rilascio  dell'immobile   (la   proprieta'
privata), il Legislatore puo' solo in situazioni  eccezionali  e  per
brevi periodi di  tempo  far  gravare  la  tutela  delle  particolari
condizioni del conduttore  sui  singoli  locatori,  in  virtu'  della
solidarieta' economica e sociale cui ciascuno e'  chiamato;  superato
pero' il citato limite  dell'eccezionalita'  e  della  temporaneita',
rimane solo la solidarieta' collettiva, in  ragione  della  quale  il
Legislatore deve farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano
in particolari situazioni di disagio, ricorrendo  ad  iniziative  del
settore  pubblico  o  accordando   agevolazioni   o   ricorrendo   ad
ammortizzatori sociali. 
    3.4  Tali  principi  indubbiamente   valgono   in   relazione   a
proprietari che traggano dal proprio bene un'utilita' economica e  al
tempo stesso utilizzino il medesimo - personalmente o concedendolo in
uso a terzi - conformemente alla relativa destinazione. 
    Vi e' da chiedersi se gli  stessi  siano  applicabili  anche  con
riguardo a beni immobili che, viceversa, siano lasciati per un  lungo
periodo di tempo in condizioni di abbandono. 
    3.5 Innanzi tutto, occorre rilevare che la proprieta' privata  e'
si tutelata  dall'art.  42  della  Costituzione;  quest'ultimo  pero'
aggiunge che la legge «ne determina i modi di acquisto, di  godimento
e i limiti allo  scopo  di  assicurarne  la  funzione  sociale  e  di
renderla accessibile a tutti». 
    Il  Legislatore  deve   cioe'   disciplinare   l'istituto   della
proprieta' privata al fine di assicurarne la funzione sociale. 
    Nel caso di immobili per tanto tempo  inutilizzati,  lasciati  in
totale stato di abbandono, tale funzione sociale scompare.  Non  solo
il titolare del diritto non trae dal bene alcun  giovamento,  si'  da
rendere scarsamente giustificata la relativa tutela, che finisce  per
essere fine a se stessa; ma certamente  l'immobile  finisce  per  non
essere di alcuna utilita' (ne' direttamente ne'  indirettamente)  per
la collettivita'. 
    Anzi,  generalmente  simili  immobili  in  stato   di   abbandono
finiscono per essere fonte di  rischi  e  pregiudizi  per  l'ambiente
circostante, in termini di sviluppo incontrollato  della  vegetazione
e/o di diffusione di roditori e/o di generale  degrado  estetico  per
effetto dell'assenza di manutenzione, ecc. Si aggiunga che,  in  caso
di immobili di dimensioni significative, per effetto dell'abbandono e
quindi  dell'inutilizzo  si  puo'  determinare  anche  un'alterazione
dell'assetto urbanistico del territorio programmato dalle autorita'. 
    3.6 In secondo luogo,  occorre  considerare  che  tale  stato  di
abbandono degli immobili - ed in particolare di quelli a destinazione
abitativa - appare tanto piu' irrispettoso  della  prevista  funzione
sociale della proprieta' privata  ove  si  consideri  la  persistente
emergenza abitativa che connota la realta' italiana. 
    La carenza di soluzioni abitative dignitose  per  le  fasce  meno
abbienti della popolazione, specialmente nei piu' grandi  agglomerati
urbani, e' confermata dai  plurimi  interventi  legislativi  volti  a
fronteggiare il disagio abitativo. 
    Si ricordi in proposito il decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47
(Misure urgenti per  l'emergenza  abitativa,  per  il  mercato  delle
costruzioni e per Expo 2015), di poco precedente i fatti ora in esame
e  nei  cui  incipit  si   citano   quali   ragioni   giustificatrici
dell'intervento d'urgenza «l'attuale eccezionale situazione di  crisi
economica e sociale che impone l'adozione di misure urgenti  volte  a
fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure
volte a rilanciare in modo efficace  il  mercato  delle  costruzioni;
[...] la necessita' di intervenire in via d'urgenza per far fronte al
disagio abitativo che interessa sempre piu' famiglie impoverite dalla
crisi e di fornire immediato sostegno economico alle  categorie  meno
abbienti che risiedono prevalentemente in  abitazioni  in  locazione;
[...] l'esigenza di adottare  con  misure  di  urgenza  l'offerta  di
alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali». 
    In realta' il carattere non  eccezionale  e  transitorio,  bensi'
cronico, di tale situazione e'  testimoniato  dal  susseguirsi  degli
interventi  emergenziali:  si  ricordino  -  prima  del  gia'  citato
decreto-legge n. 47/2014 - il decreto-legge 20 ottobre 2008,  n.  158
(Misure urgenti per contenere il  disagio  abitativo  di  particolari
categorie sociali), il decreto-legge 27 maggio 2005,  n.  86  (Misure
urgenti di sostegno nelle aree  metropolitane  per  i  conduttori  di
immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a
provvedimenti esecutivi di rilascio), la legge 8 febbraio 2001, n. 21
(Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per  aumentare
l'offerta di alloggi in  locazione),  il  decreto-legge  25  febbraio
2000, n.  32  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  locazioni  per
fronteggiare il disagio abitativo), il decreto-legge 2 febbraio 1998,
n. 7 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza  di
disponibilita' abitativa), il decreto-legge 19 giugno  1997,  n.  172
(Misure   urgenti   per   fronteggiare   l'eccezionale   carenza   di
disponibilita' abitativa) e il decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.  12
(Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa). 
    Quanto  alla  situazione  attuale,  e'  emblematico   il   quadro
dell'emergenza abitativa ritratto dall'Istat (1) : nel  2021  l'11.1%
delle famiglie residenti in Italia abitava in  strutture  danneggiate
(tetti, soffitti, finestre o pavimenti) e  il  20.2%  delle  famiglie
viveva in condizioni di sovraffollamento (la percentuale  raggiungeva
il 48.1% tra le famiglie di stranieri); nello  stesso  anno  il  9,4%
delle famiglie era in ritardo almeno  una  volta  nel  pagamento  del
canone di locazione. 
    3.7 In tale contesto, se e' forse  legittimo  accordare  comunque
una tutela sul piano civilistico ai proprietari di immobili  lasciati
in stato di abbandono contro eventuali  occupazioni  abusive,  appare
irragionevole perseguire queste ultime anche penalmente. 
    L'individuazione dei beni meritevoli di  tutela  penale  e  delle
condotte  punibili  e  la  configurazione  del  relativo  trattamento
sanzionatorio  rientrano  pacificamente  nella  discrezionalita'  del
Legislatore, il cui esercizio puo' formare oggetto di sindacato,  sul
piano della legittimita'  costituzionale,  solo  ove  si  traduca  in
scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie. 
    Nel caso di specie, per l'appunto, pare irragionevole incriminare
la condotta di chi - per soddisfare un bisogno fondamentale,  oggetto
di un diritto inviolabile che il nostro  Stato  democratico  dovrebbe
garantire - occupi un immobile (eventualmente  anche  a  destinazione
teorica  abitativa,  come  nel  caso  di  specie),  ma  concretamente
lasciato dal proprietario da anni in stato di abbandono. 
    In tal  caso,  infatti,  il  Legislatore  -  anziche'  bilanciare
congruamente gli interessi in gioco ed in particolare assicurare  che
la proprieta' privata abbia  una  funzione  sociale  e  operarsi  per
impedire che delle persone possano rimanere  prive  di  abitazione  -
accorda una tutela cieca e incondizionata al diritto di proprieta', a
discapito del diritto all'abitazione, anche in ambito penale, ove  le
norme dovrebbero  tutelare  i  valori  essenziali  della  societa'  e
limitarsi agli interventi  piu'  necessari,  venendo  in  rilievo  la
liberta' delle persone. 
4. Impossibilita' di un'interpretazione conforme 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione,  ostandovi
il tenore letterale dell'art. 633 del codice penale. 
    Del resto, la giurisprudenza di legittimita'  -  per  quanto  non
risulti avere mai affrontato espressamente la  questione  -  in  piu'
occasioni, implicitamente, ha ritenuto penalmente rilevante  condotta
di chi occupi edifici in stato di abbandono (non attribuendo  rilievo
a tale condizione): si vedano ad es. Cassazione Sezione  2,  sentenza
n. 47856 del 2019 e Cassazione Sezione 5, sentenza n. 30515 del 2021,
nonche' - con riguardo ad immobili pubblici - Cassazione  Sezione  2,
sentenza n. 35535 del 2021 e Cassazione Sezione 7, ordinanza n. 15850
del 2021. 

(1) Si veda il documento relativo all'audizione del 6 settembre  2022
    della direttrice della  Direzione  centrale  per  le  statistiche
    sociali e il welfare dell'Istat al Ministero del lavoro  e  delle
    politiche sociali https: //www.istatit/itiarchivio/274246 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge  n.  87/1953,   ritenuta   la   questione   rilevante   e   non
manifestamente infondata, solleva d'ufficio questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 633 del codice penale, nella parte in cui si
applica anche all'invasione a scopo abitativo di edifici in stato  di
abbandono da piu' anni, per violazione degli articoli 2, 3, 42  e  47
della Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, della  legge
n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata  letta  in  udienza  e
che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro  che  sono  o
devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma  5,  del  codice  di
procedura civile. 
        Firenze, 17 aprile 2023 
 
                         Il giudice: Attina'