N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2023

Ordinanza del 27 marzo  2023  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da S. G. contro la Camera di commercio di Taranto. 
 
Trasporto pubblico - Servizio di  noleggio  con  conducente  -  Norme
  della  Regione  Puglia  -  Esame  di  idoneita'  all'esercizio  del
  relativo  servizio  -  Prevista  allegazione,   alla   domanda   di
  partecipazione,  di  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
  notorieta', attestante, tra l'altro, l'assenza di carichi pendenti. 
- Legge della Regione Puglia 3  aprile  1995,  n.  14  (Modalita'  di
  attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge-quadro per  il
  trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di  linea»),
  art. 8, comma 3. 
(GU n.24 del 14-6-2023 )
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (sezione quinta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 590 del 2022, proposto da G.  S.,  rappresentato  e
difeso dall'avvocato Giorgia Calella, con domicilio digitale come  da
PEC da registri di Giustizia; 
    Contro Camera di commercio di  Taranto,  in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Gianluca Prete, con domicilio digitale come da  PEC  da  registri  di
Giustizia; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (sezione terza)  n.
... relativa all'impugnativa della determinazione dirigenziale n. ...
del ..., a firma del vice segretario generale vicario della Camera di
commercio  industria  artigianato  e  agricoltura   (C.C.I.A.A.)   di
Taranto, ricevuta in data ..., con cui veniva disposto nei  confronti
del sig. S. G. l'annullamento/decadenza in  via  di  autotutela,  con
effetto ex tunc, del superamento dell'esame di  idoneita'  (sostenuto
con esito  positivo  il  ...  finalizzato  all'iscrizione  nel  ruolo
provinciale  dei  conducenti  dei  veicoli  e  natanti   adibiti   ad
autoservizi pubblici non di linea  istituito  presso  la  C.C.I.A.A.,
quale effetto derivante dalla decadenza dai benefici conseguiti sulla
scorta delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese nel ... e
nel ..., ritenute non veritiere, ex articoli 46, 47 e 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e per l'accertata carenza
dei requisiti morali previsti  dall'art.  8,  comma  3,  della  legge
regionale pugliese n. 14/1995 e di tutti i provvedimenti presupposti,
consequenziali e/o connessi; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera  di  commercio
di Taranto; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  20  ottobre  2022,  il
cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati; 
    Viste le conclusioni delle parti come da verbale; 
I. Fatto e svolgimento del processo di primo grado. 
    1. Con atto notificato in data 12 gennaio 2022  e  depositato  il
successivo 24 gennaio G. S. ha interposto appello avverso la sentenza
del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Puglia,   sezione
staccata di Lecce, sezione terza, n. ... con cui si e'  rigettato  il
ricorso da Egli  proposto  per  l'annullamento  della  determinazione
dirigenziale n. ... del ..., a firma  del  vice  segretario  generale
vicario della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
(C.C.I.A.A.) di Taranto, con cui veniva disposto nei  suoi  confronti
l'annullamento/decadenza in via di autotutela, con effetto  ex  tunc,
del superamento dell'esame di idoneita' (sostenuto con esito positivo
il  ...,  finalizzato  all'iscrizione  nel  ruolo   provinciale   dei
conducenti dei veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici  non
di linea, istituito presso la  C.C.I.A.A.,  quale  effetto  derivante
dalla  decadenza  dai  benefici   conseguiti   sulla   scorta   delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese nel  ...  e  nel  ...,
ritenute non veritiere, ex articoli 46,  47  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e per l'accertata carenza dei
requisiti morali previsti dall'art. 8, comma 3, della legge regionale
pugliese n. 14/1995. 
    2. Con il ricorso di primo grado il ricorrente deduceva in  punto
di fatto: 
        in data ... presentava alla  Camera  di  commercio  industria
artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.)  di  Taranto  la  domanda  per
essere ammesso a sostenere l'esame  di  idoneita'  all'esercizio  del
servizio di taxi e di noleggio con conducente, dichiarando, ai  sensi
e per gli effetti di cui all'art.  46,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di non avere carichi pendenti e di  non
avere condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 
        sostenuto e superato l'esame suindicato (il ...), in data ...
presentava la domanda di  iscrizione  nel  ruolo  dei  conducenti  di
veicoli e natanti adibiti  ad  autoservizi  pubblici  non  di  linea,
istituito presso la  Camera  di  commercio  industria  artigianato  e
agricoltura, nuovamente attestando, sotto la propria responsabilita',
ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, di non avere carichi penali pendenti e di non
avere condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici; 
        con due  distinte  comunicazioni,  datate  entrambe  ...,  la
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura  di  Taranto,
dando atto che in seguito ad accertamenti effettuati era  emerso  che
dal certificato dei carichi pendenti risultava nei suoi confronti  un
decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 1 della legge
n. 211/1994 (decreto penale dell'..., opposto in data  ...),  nonche'
altro decreto penale di condanna per il reato di  cui  all'art.  388,
comma 4, codice penale  (decreto  penale  del  ...),  lo  invitava  a
presentare deduzioni difensive entro  il  termine  di  dieci  giorni,
scaduti  inutilmente  i  quali,  preannunciava  l'adozione  nei  suoi
confronti del provvedimento di annullamento/decadenza del superamento
dell'esame  di  idoneita'   suindicato   e   del   provvedimento   di
annullamento/decadenza dell'iscrizione nell'albo provinciale; 
        con determinazione dirigenziale n. ... del ..., notificata in
data ..., il  vice  segretario  vicario  della  Camera  di  commercio
industria artigianato  e  agricoltura  di  Taranto  disponeva  dunque
l'annullamento/decadenza in via di autotutela, con effetto  ex  tunc,
del superamento dell'esame di  idoneita'  finalizzato  all'iscrizione
nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti ad
autoservizi pubblici non di  linea,  quale  effetto  derivante  dalla
decadenza dai benefici conseguiti sulla  scorta  delle  dichiarazioni
sostitutive di atto notorio, rese nel ... e  nel  ...,  ritenute  non
veritiere, ex articoli 46, 47 e 76, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 e per l'accertata carenza dei requisiti morali
previsti dall'art. 8,  comma  3,  della  legge  regionale  Puglia  n.
14/1995. 
    3. A sostegno del gravame G. S. con  il  ricorso  di  prime  cure
articolava le censure di seguito rubricate: 
    I - Violazione e/o falsa applicazione di  legge,  in  particolare
degli articoli 46 e 76, del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000, nonche' delle disposizioni  sugli  effetti  dei  decreti
penali di condanna, di cui  agli  articoli  459  e  seguenti,  codice
procedura  penale  -  falsa  applicazione  dell'art.  8  della  legge
regionale n. 14/1995 - Carenza  di  istruttoria,  contraddittorieta',
falsa presupposizione ed erroneita' dei presupposti. 
    II  -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della  legge
Regione  Puglia  n.  14/1995,  per  contrasto  con  il  principio  di
presunzione  di  innocenza  di  cui  all'art.  27,   secondo   comma,
Costituzione - Irrazionalita' ed illogicita' manifesta. 
    4.  Il  primo  giudice  ha  rigettato   il   ricorso,   ritenendo
l'infondatezza  del  primo  motivo  sulla  base   del   rilievo   che
l'amministrazione  resistente  si  era  doverosamente   attenuta   al
disposto dell'art. 8, comma 3, n. 1, della legge regionale  Puglia  3
aprile 1995, n. 14 recante «Modalita' di attuazione  della  legge  15
gennaio 1992, n. 21 -  legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone
mediante autoservizi pubblici non di linea» che prevede,  a  pena  di
esclusione dall'esame, che alla  domanda  per  sostenere  l'esame  di
idoneita' all'esercizio del servizio taxi e noleggio con  conducente,
debba essere allegata, fra gli  altri  documenti,  una  dichiarazione
sostitutiva di notorieta' attestante «l'assenza di carichi pendenti». 
    Segnatamente, secondo il giudice  di  prime  cure,  l'istruttoria
compiuta  dalla  Camera  di   commercio   industria   artigianato   e
agricoltura  di  Taranto  aveva  evidenziato  un  decreto  penale  di
condanna dell'... e un coevo decreto dell'... per  il  reato  di  cui
all'art. 1 della legge n. 211 del 1994, oltre ad altro decreto penale
del ... per il reato di cui all'art. 388, codice penale, accertato il
.... 
    Il ricorrente aveva pertanto  espresso  in  entrambe  le  domande
(rispettivamente:  di  ammissione  all'esame  della  idoneita'  e  di
iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli e  natanti
adibiti  ad  autoservizi  pubblici  non  di   linea),   dichiarazioni
sostitutive di atto  notorio  mendaci  -  rilevanti  ai  sensi  degli
articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
445/2000 - attestando  l'insussistenza  (non  veritiera)  di  carichi
pendenti (invece esistenti come dimostrato, infine,  dal  certificato
della Procura della Repubblica  di  ...  il  ...),  non  rilevando  i
successivi  sviluppi  dei  procedimenti  penali  e  la   (successiva)
depenalizzazione del reato per  l'omesso  versamento  delle  ritenute
previdenziali, ai sensi di quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  2,
lettera c), legge n. 67/2014  «tanto  piu'  che,  comunque,  ai  fini
dell'annullamento/decadenza della idoneita' in  questione,  risultava
sufficiente la sussistenza dell'ulteriore carico penale - relativo al
decreto penale del ... per il  reato  di  cui  all'art.  388,  codice
penale -pendente alla data  della  domanda  di  iscrizione  al  ruolo
predetto  e,  quindi   al   momento   della   dichiarazione   mendace
suindicata». 
    Quanto al secondo motivo di ricorso, il giudice di prime cure, ha
ritenuto la dedotta questione di costituzionalita' dell'art. 8  della
legge regionale Puglia n. 14/1995,  per  asserito  contrasto  con  il
principio di presunzione di innocenza (rectius di  non  colpevolezza)
di cui  all'art.  27,  secondo  comma,  Costituzione,  manifestamente
infondata, essendo del tutto estraneo alla  presente  fattispecie  il
principio  sancito  dall'art.  27   della   Costituzione   circa   la
presunzione di non colpevolezza fino a  sentenza  definitiva,  atteso
che la controversia in  esame  concerne  i  requisiti  di  ammissione
all'esame di idoneita' e  di  iscrizione  al  ruolo  provinciale  dei
conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi  pubblici  non
di  linea,  la  cui  individuazione  «non  attiene  ad   ipotesi   di
affermazione di responsabilita' penale», oltre ad essere «estranea al
perimetro delle garanzie innanzi  ricordate»;  peraltro,  secondo  il
giudice di prime cure, il  requisito  predetto  risulterebbe  dettato
dalla ragionevole  esigenza  di  bilanciamento  tra  la  liberta'  di
iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 della  Costituzione  e
l'interesse pubblico alla salvaguardia della  sicurezza  nel  settore
dei trasporti pubblici e quindi del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione,  nell'ambito  della  discrezionalita'  spettante  al
legislatore regionale nello stabilire i requisiti morali. 
II. Il giudizio di appello. 
    5. Con il presente appello G. S. ha formulato le seguenti censure
avverso la sentenza di prime cure: 
    I - Erroneita' della sentenza di I° grado  ed  ingiustizia  della
motivazione per il mancato accoglimento del primo motivo di ricorso -
Violazione e/o falsa applicazione  di  legge,  in  particolare  degli
articoli 46 e 75 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000,  nonche'  delle  disposizioni  relative  agli  effetti  dei
decreti penali di condanna, di cui  agli  articoli  459  e  seguenti,
codice procedura civile  -  Falsa  applicazione  dell'art.  8,  legge
regionale della Regione Puglia n. 14/05  -  Carenza  di  istruttoria,
contraddittorieta',   falsa   presupposizione   ed   erroneita'   dei
presupposti. 
    L'appellante lamenta l'erroneita' della sentenza di  primo  grado
nel punto in cui fa  riferimento  alla  sussistenza  di  tre  decreti
penali di condanna anziche' di due, evidenziando peraltro che l'unico
carico penale realmente esistente alla data del ..., ovvero alla data
della prima dichiarazione di non avere carichi pendenti (resa ai fini
dell'ammissione all'esame di idoneita' oggetto del  provvedimento  di
autotutela gravato), riguardava il  procedimento  penale  per  omesso
versamento delle ritenute previdenziali, per un importo inferiore  ad
euro 10.000,00 e come tale successivamente depenalizzato con legge n.
67/2014, ovvero in data antecedente alla data in cui era  intervenuto
il provvedimento oggetto di impugnativa. 
    Infatti, esaminando il certificato dei carichi pendenti  prodotto
in  primo  grado  da  parte  dell'amministrazione   resistente,   era
possibile  constatare  che  alla  data  del  ...  nei  confronti  del
ricorrente risultava il procedimento contraddistinto con il numero PM
... GIP ... DIB ... - con le seguenti scansioni: ... richiesta del PM
di emissione di decreto penale; ... emissione del decreto  penale  da
parte del GIP con applicazione della  multa  di  euro  3.950,00;  ...
opposizione da parte del sig. S. G.; ...  decreto  che  disponeva  il
giudizio immediato - riguardante l'omesso  versamento  di  contributi
previdenziali,  gia'  a   tale   data   depenalizzato;   nonche'   il
procedimento con il numero PM ... GIP  ...,  per  la  fattispecie  di
reato di cui all'art. 388 codice penale, (successivamente estinto per
remissione di querela, accettata in data ... come  da  certificazione
in atti), in relazione al quale solo la richiesta da parte del P.M. -
risalente al ... - era antecedente alla dichiarazione  resa  ai  fini
dell'iscrizione nell'albo provinciale,  mentre  la  sua  adozione  ad
opera del giudice per  le  indagini  preliminari  era  avvenuta  solo
successivamente, ovvero in data ... maggio ... . 
    Diversamente da quanto ritenuto dal TAR, pertanto, l'unico carico
penale realmente esistente nei confronti del ricorrente alla data del
..., in cui questi aveva reso la dichiarazione di non  avere  carichi
pendenti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneita' in questione,
riguardava  il  procedimento  penale  per  omesso  versamento   delle
ritenute previdenziali, per un importo inferiore ad euro 10.000,00  e
come tale successivamente depenalizzato con legge  n.  67/2014.  Gia'
per tale motivo, quindi,  la  sentenza  risulta,  in  tesi  di  parte
appellante, viziata per aver dato rilievo  a  fatti  in  realta'  non
esistenti. 
    L'appellante censura inoltre la  motivazione  della  sentenza  in
quanto dettata  da  un  rigido  formalismo  nella  valutazione  della
dichiarazione resa ai fini dell'ammissione  all'esame  di  idoneita',
tra l'altro su di un modulo prestampato della C.C.I.A.A. di  Taranto,
del tutto sproporzionato rispetto al fatto materiale non  dichiarato,
trattandosi di una fattispecie depenalizzata  e  al  suo  significato
sociale e  giuridico,  evidenziando  come  secondo  l'interpretazione
della Corte costituzionale per la decadenza  o  per  il  diniego  del
beneficio non sarebbe determinante il profilo formale della  falsita'
della dichiarazione,  bensi'  quello  sostanziale,  costituito  dalla
mancanza  del  requisito  falsamente  dichiarato  e  come   all'esito
dell'opposizione, proposta in data ..., ovvero  in  data  antecedente
alla prima dichiarazione, gli effetti del decreto penale erano venuti
meno. 
    Assume pertanto che alla data della dichiarazione, resa  ai  fini
dell'iscrizione all'esame di abilitazione (..., non esisteva  neanche
la richiesta di emissione del secondo decreto penale da parte del  PM
- proc. PM ... GIP ... - e che in ogni caso  anche  alla  data  della
seconda dichiarazione egli era del  tutto  ignaro  dell'esistenza  di
tale procedimento, tant'e' che il decreto penale  veniva  emesso  dal
GIP solo in data ..., e depositato in cancelleria in data ..., vale a
dire, addirittura, due mesi dopo la presentazione della  sua  domanda
di iscrizione nell'elenco provinciale  in  questione  (datata  ...  e
protocollata il ... seguente). 
    Invoca pertanto la figura del  falso  innocuo,  vertendo  l'unica
dichiarazione falsa su un reato nelle more depenalizzato. 
    II - Erroneita'  ed  ingiustizia  della  sentenza  impugnata  per
mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso - omessa pronunzia
- illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della  legge  Regione
Puglia n. 14/1995, per contrasto con il principio di  presunzione  di
innocenza, di cui all'art. 27, secondo comma,  Costituzione,  nonche'
con  i  principi  in  materia  di  potesta'  legislativa  concorrente
spettante alle regioni, ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione  -
irrazionalita' ed ingiustizia manifesta. 
    L'appellante evidenzia inoltre come la sentenza impugnata,  oltre
ad essere erronea nel punto in cui  aveva  ritenuto  non  fondata  la
questione di costituzionalita' per contrasto con l'art. 27 Cost.,  si
era   trincerata   dietro    un'omessa    pronunzia,    relativamente
all'ulteriore rilievo di illegittimita' costituzionale  dell'art.  8,
comma 3, legge regionale Puglia n. 14/1995 per contrasto  con  l'art.
117, terzo comma della Costituzione, rilevando  come,  nonostante  la
stessa fosse stata sollevata solo con la memoria  conclusiva  del  24
aprile, riguardasse una questione di incostituzionalita' della  legge
regionale, applicata nel caso di specie, rilevabile anche  d'ufficio.
Lamenta in particolare come la normativa regionale aveva  finito  per
introdurre un requisito di accesso  all'iscrizione  nel  ruolo  della
figura professionale in esame  e,  cioe',  l'inesistenza  di  carichi
pendenti a carico  del  richiedente  l'ammissione  all'esame,  ovvero
richiedente l'iscrizione nell'elenco provinciale, non previsto  dalla
legge quadro statale ed in ogni caso del tutto irragionevole. 
    6.  Si  e'  costituita  la  Camera  di  commercio  industria   ed
artigianato   di    Taranto,    eccependo    in    via    preliminare
l'improcedibilita' del ricorso in appello dal momento che  era  stata
successivamente adottata la determinazione dirigenziale  n.  ...  del
..., con  cui  la  stessa  Camera  di  commercio  aveva  disposto  in
autotutela l'annullamento, ex  art,  21-nonies,  legge  n.  241/1990,
dell'iscrizione dell'appellante nel ruolo provinciale dei  conducenti
dei veicoli e natanti adibiti ad autoservizi non di linea, stante  la
decadenza dei benefici conseguiti per  effetto  della  mendacio  reso
nella dichiarazione sostitutiva ex art. 75,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, relativamente  all'assenza  di  carichi
penali pendenti, nonche' in ogni caso l'assenza dei requisiti  morali
prescritti dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 14/1995  ed
infine l'intervenuta decadenza del superamento dell'esame. 
    6.1. L'istanza cautelare, presentata da parte appellante ai  fini
dell'ottenimento della sospensione dell'esecutivita'  della  sentenza
gravata, e' stata accolta dalla sezione con  ordinanza  n.  1387/2022
alla stregua dei seguenti rilievi «Ritenuto  preliminarmente,  ad  un
primo sommario esame della presente fase cautelare, salvo  successivi
approfondimenti nella fase di  merito,  che  non  sia  meritevole  di
accoglimento l'eccezione di improcedibilita' dell'odierna impugnativa
sollevata   dall'amministrazione   appellata,   motivata    con    la
sopravvenuta adozione della determina dirigenziale n.  ...  del  ...,
con cui il segretario generale f.f.  della  Camera  di  commercio  di
Taranto ha adottato il provvedimento di cancellazione del  ricorrente
dal ruolo provinciale dei conducenti di veicoli e natanti adibiti  ad
autoservizi pubblici  non  di  linea,  trattandosi  di  provvedimento
meramente consequenziale rispetto al provvedimento  di  annullamento,
con effetto ex tunc del superamento dell'esame di idoneita', ai  fini
dell'iscrizione  nel   predetto   ruolo   provinciale,   oggetto   di
impugnativa  in  prime  cure,  con  la  conseguenza  che  l'eventuale
accoglimento del  presente  appello  avverso  la  sentenza  reiettiva
dell'impugnativa  dell'atto  presupposto  farebbe  venire  meno,  con
effetto  caducante  automatico,   il   provvedimento   consequenziale
sopravvenuto. 
    Ritenuto peraltro che proprio  detto  provvedimento  sopravvenuto
radichi il periculum in mora fatto valere  da  parte  appellante,  da
ritenersi provato in  via  presuntiva  secondo  l'id  quod  plerumque
accidit, venendo  meno  il  titolo  abilitativo  per  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa; 
    Ritenuto pertanto, nell'indubbia sussistenza di  detto  periculum
in mora e nel contemperamento degli opposti interessi, che  l'istanza
di sospensiva sia  meritevole  di  accoglimento,  avuto  tra  l'altro
riguardo alla circostanza che l'unico  procedimento  penale  pendente
non dichiarato dall'appellante, da ritenersi conosciuto all'epoca  in
cui sono state rese le dichiarazioni mendaci, atteneva  ad  un  reato
gia' depenalizzato alla data in cui e' intervenuto  il  provvedimento
di autotutela oggetto di impugnativa in prime cure». 
    7. In vista della trattazione del merito  dell'appello  le  parti
hanno prodotto memoria difensiva diretta  e  parte  appellante  anche
memoria di replica, ex art. 73, comma 1, c.p.a. 
    8.  La  causa  e'  stata  trattenuta   in   decisione   all'esito
dell'udienza pubblica del 20 ottobre 2022. 
III. Il  rilievo  della  questione  di  leggittimita'  costituzionale
dell'art. 8, comma 3, della legge  regione  Puglia  n.  14/1995,  con
riferimento agli articoli 3 e 117, comma 3, della Costituzione. 
    9. Questa sezione, avuto riguardo al secondo motivo  di  appello,
con cui parte  appellante  censura  la  sentenza  di  prime  cure  in
relazione  al  capo  che  ha  ritenuto  manifestamente  infondata  la
prospettata questione di costituzionalita', intende  sottoporre  alla
Corte costituzionale  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 8, comma 3, della legge Regione Puglia n. 14/1995,  laddove
dispone che «Alla domanda, a pena di  esclusione,  oltre  alla  copia
autenticata del titolo di  studio  posseduto  e  del  certificato  di
abilitazione professionale di cui al comma 1,  deve  essere  allegata
una dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  attestante:
l'assenza di carichi pendenti» per contrasto  l'art.  117,  comma  3,
Cost., nonche' per  contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza
sotteso all'art. 3 Cost. 
    Non rileva al riguardo la circostanza che parte ricorrente  abbia
dedotto in prime cure solo con memoria  difensiva  il  contrasto  con
l'art. 117, comma 3 Cost - avendo in ogni caso fatto riferimento  nel
ricorso all'assenza della previsione sospetta di  incostituzionalita'
nella legge quadro nazionale -  ne'  la  circostanza  che  non  abbia
expressis verbis lamentato il contrasto con l'art.  3  Cost.,  avendo
del  pari  sempre  in  ricorso  lamentato  l'irragionevolezza   della
disposizione  legislativa  regionale,  reiterando  detta  censura  in
appello  -   spettando   la   qualificazione   della   questione   di
costituzionalita', alla  luce  di  quanto  dedotto  dalle  parti,  al
giudice, per il principio iura novit curia ed essendo in ogni caso la
questione  di  legittimita'  costituzionale,  come  noto,  rilevabile
d'ufficio ai sensi dell'art. 1, legge Cost. n. 1/1948 e dell'art. 23,
comma 3, legge n. 87/1953,  laddove  il  giudice  a  quo  la  ritenga
rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata,  ai
sensi del comma 2 del medesimo disposto normativo. 
IV. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    10. Ai fini della disamina della  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita'  va  delibata  in  limine  litis   l'eccezione   di
improcedibilita'    dell'appello    sollevata    dall'Amministrazione
appellata, fondata sul  rilievo  che  parte  appellante  non  avrebbe
impugnato la determinazione dirigenziale n. ... del ..., con  cui  la
medesima  Camera  di   commercio   aveva   disposto   in   autotutela
l'annullamento, ex art. 21-nonies, legge n. 241/1990, dell'iscrizione
dell'appellante nel ruolo provinciale dei conducenti  dei  veicoli  e
natanti adibiti ad autoservizi non di linea. 
    10.1. L'eccezione, come gia' evidenziato in  sede  cautelare,  e'
infondata,  essendo  il  provvedimento  sopravvenuto  atto  meramente
consequenziale a quello oggetto del presente giudizio  di  appello  -
ovvero la determinazione dirigenziale n. ... del  ...,  a  firma  del
vice segretario generale vicario della Camera di commercio  industria
artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di  Taranto,  con  cui  veniva
disposto nei confronti del sig. S. G. l'annullamento/decadenza in via
di autotutela, con effetto ex tunc,  del  superamento  dell'esame  di
idoneita',  finalizzato  all'iscrizione  nel  ruolo  provinciale  dei
conducenti dei veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici  non
di  linea  -  come   evidenziato   dall'afferenza   di   entrambi   i
provvedimenti  ad   un   unico   contesto   procedimentale,   seppure
formalmente avviato con due  distinte,  ma  coeve,  comunicazioni  di
avvio del procedimento e dalla medesimezza delle contestazioni,  come
di seguito precisato; per cui in ipotesi di accoglimento dell'appello
e pertanto di consequenziale accoglimento del giudizio di primo grado
con annullamento del provvedimento gravato, verrebbe meno con effetto
caducante automatico anche la determinazione dirigenziale n. ...  del
..., con cui  la  Camera  di  commercio  ha  disposto  in  autotutela
l'annullamento, ex art. 21-nonies, legge n. 241/1990, dell'iscrizione
del ricorrente nel ruolo provinciale dei  conducenti  dei  veicoli  e
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 
    10.1.1. Ed invero le  contestazioni  mosse  con  la  sopravvenuta
determinazione si fondano per  un  verso  sull'intervenuta  decadenza
dall'ammissione  all'esame  di  cui  al  provvedimento  oggetto   del
presente giudizio - che pertanto si appalesa come atto presupposto  -
per altro verso sul carattere mendace delle dichiarazioni rese sia ai
fini  dell'ammissione   all'esame   di   idoneita',   sia   ai   fini
dell'iscrizione nell'albo provinciale dei conducenti  dei  veicoli  e
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, e  sull'assenza
dei requisiti  morali,  avuto  riguardo  ai  due  decreti  penali  di
condanna innanzi  menzionati,  ovvero  sulle  medesime  contestazioni
contenute nella  determinazione  oggetto  del  presente  giudizio  di
appello. 
    10.1.2. Infatti, come emergente ex actis, in data ...  la  Camera
di commercio di Taranto adottava due distinti  avvisi  di  avvio  del
procedimento, finalizzati rispettivamente  all'annullamento/decadenza
dell'ammissione all'esame di idoneita'  e  all'annullamento/decadenza
dell'iscrizione  nel  ruolo  provinciale,  fondati   sulle   medesime
contestazioni quanto alla sussistenza di due  carichi  pendenti  -  e
dunque all'insussistenza delle richieste qualita' morali -  derivanti
da due distinti decreti  penali  di  condanna  -  nonche'  l'una  sul
carattere mendace della  dichiarazione  circa  l'assenza  di  carichi
pendenti, resa in  sede  di  richiesta  di  ammissione  all'esame  di
idoneita', e l'altra sul carattere del pari mendace di quella resa in
sede di richiesta di iscrizione nell'albo provinciale. 
    10.1.3. Peraltro, nonostante le due distinte  comunicazioni,  con
la determinazione dirigenziale n. ... del ..., oggetto  del  presente
giudizio,  pur  disponendosi  la  decadenza/annullamento  della  sola
ammissione all'esame di idoneita', viene contestato all'appellante il
carattere   mendace   sia   della   dichiarazione   resa   ai    fini
dell'ammissione all'esame di idoneita', che di quella  resa  ai  fini
dell'iscrizione nell'albo  provinciale  nonche'  la  sussistenza  dei
carichi pendenti derivanti da entrambi i decreti penali di  condanna,
sebbene alla data della dichiarazione resa  ai  fini  dell'ammissione
all'esame di idoneita' non  fosse  stato  richiesto  ed  adottato  il
secondo decreto penale di condanna, come di seguito precisato. 
    10.1.4. Appare, pertanto, evidente come, stante per un  verso  la
medesimezza delle contestazioni poste  a  base  della  determinazione
dirigenziale n. ... del ... - concernenti  (al  contrario  di  quanto
dedotto dall'amministrazione appellata) non solo la mendacita'  della
prima dichiarazione, ma anche della seconda dichiarazione, nonche' in
ogni  caso  la  sussistenza  di  carichi  pendenti,  derivanti  dagli
indicati due decreti  penali  di  condanna  -  e  della  sopravvenuta
determinazione dirigenziale n. ... del ..., che si differenzia  dalla
prima   solo   per   l'ulteriore    contestazione    dell'intervenuto
annullamento/decadenza dell'ammissione all'esame,  derivante  proprio
dalla precedente determinazione, oggetto del presente giudizio,  come
l'annullamento di tale prima determinazione non possa che  far  venir
meno,  con   effetto   caducante   automatico,   anche   la   seconda
determinazione non gravata. 
    Il provvedimento oggetto del  presente  giudizio  di  appello  si
configura, in  definitiva,  alla  stregua  di  atto  presupposto  del
secondo atto non gravato, essendo entrambi gli  atti  avvinti  in  un
unico contesto procedimentale, come  palesato  dal  coevo  avvio  del
procedimento e dalla medesimezza delle contestazioni  e  dal  rilievo
che  l'ammissione  all'esame,   avvenuta   in   forza   della   prima
dichiarazione  mendace,  e'  finalizzata   all'iscrizione   nell'albo
provinciale, per cui vi e' un indubbio e  stretto  nesso  teleologico
fra l'ammissione  all'esame  e  la  successiva  iscrizione  nell'albo
provinciale; ne' rileva in  senso  autonomo  la  circostanza  che  la
richiesta  di  iscrizione  sia  stata  asseritamente   inficiata   da
ulteriore falsita' circa l'assenza di carichi pendenti, essendo stata
anche  detta  falsita'  -  nonche'  in  ogni  caso   la   sussistenza
dell'ulteriore carico pendente - gia' oggetto di contestazione con il
provvedimento di cui e' causa. 
    Puo'   pertanto   applicarsi   alla   fattispecie   de   qua   la
giurisprudenza in materia secondo la quale, pur in presenza  di  vizi
accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi tra invalidita'  a
effetto caducante e invalidita' a effetto viziante, nel senso che nel
primo  caso   l'annullamento   dell'atto   presupposto   si   estende
automaticamente all'atto consequenziale, anche quando questo non  sia
stato impugnato, mentre nel secondo  caso  l'atto  conseguenziale  e'
affetto solo da illegittimita' derivata, e  pertanto  resta  efficace
ove non impugnato nel termine di rito. Per la prima  ipotesi,  quella
appunto dell'effetto caducante, ricorre nella sola evenienza  in  cui
l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della  medesima  sequenza
procedimentale  a  guisa   di   inevitabile   conseguenza   dell'atto
anteriore, il che  comporta,  dunque,  la  necessita'  di  verificare
l'intensita' del rapporto di conseguenzialita' tra l'atto presupposto
e l'atto successivo, con riconoscimento dell'effetto  caducante  solo
qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel  senso
che l'atto successivo si ponga,  nell'ambito  dello  stesso  contesto
procedimentale,  come  conseguenza  ineluttabile  rispetto   all'atto
precedente, senza necessita' di nuove valutazioni di interessi (cfr.,
tra le tante: Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2611  e  20  gennaio
2015, n. 163; IV, 6 dicembre 2013, n. 5813, 13 giugno 2013, n. 3272 e
24 maggio 2013, n. 2823; VI, 27 novembre 2012, n. 5986 e 5  settembre
2011, n. 4998; V, 25 novembre 2010, n. 8243). 
    Nell'ipotesi di specie, applicando tali coordinate  ermeneutiche,
si  ravvisa  l'indicato  vincolo  di  presupposizione,  in  grado  di
comportare, in ipotesi di annullamento del provvedimento oggetto  del
presente contenzioso, da  qualificarsi  quale  atto  presupposto,  un
effetto caducante automatico dell'atto consequenziale,  ovvero  della
seconda    determinazione,    relativa     all'annullamento/decadenza
dell'iscrizione nell'albo provinciale, non gravata. 
    10.2. Ai fini della disamina della rilevanza della  questione  di
costituzionalita'   e'   necessario   altresi'    fare    riferimento
all'indispensabilita' della stessa, non potendo le ulteriori censure,
formulate nel primo  motivo  di  appello,  condurre  all'accoglimento
dello stesso e al consequenziale accoglimento del  ricorso  di  primo
grado e dunque all'annullamento della determinazione  gravata,  avuto
riguardo al carattere plurimotivato della stessa determinazione. 
    10.3. L'atto gravato in prime cure e' stato infatti  adottato  in
asserita applicazione del disposto dell'art. 8  (rubricato  Esame  di
idoneita' all'esercizio del  servizio  di  taxi  e  di  noleggio  con
conducente) comma 3 della legge Regione Puglia n. 14/1995,  la  quale
dispone sic et simpliciter, senza prevedere un  correlativo  giudizio
valutativo ad opera della commissione provinciale per  l'accertamento
dei  requisiti  di  idoneita'  all'esercizio  del  servizio,  di  cui
all'art. 7 della medesima legge regionale, che «Alla domanda, a  pena
di esclusione, oltre alla copia  autenticata  del  titolo  di  studio
posseduto e del certificato di abilitazione professionale di  cui  al
comma 1, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' attestante: 
        l'assenza di carichi pendenti; 
        l'assenza  di  condanne  che  comportino  l'interdizione  dai
pubblici uffici; 
        l'assenza di procedimenti fallimentari; 
        l'assenza  di  provvedimenti  di  revoca   o   decadenza   di
precedenti licenze o autorizzazioni; 
        la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai  sensi
della legge  31  maggio  1965,  n.  575  e  successive  modifiche  ed
integrazioni». 
    10.3.1. Da tale disposto normativo si evince, claris verbis, come
l'assenza dei carichi pendenti, al pari delle  altre  condizioni  ivi
elencate,  da  indicarsi  a  pena  di  esclusione  nella  domanda  di
ammissione all'esame, risulti un  requisito  necessario  ai  fini  di
detta ammissione e pertanto come, correlativamente, la sussistenza di
carichi pendenti risulti ostativa alla stessa. 
    La dichiarazione da rendersi al riguardo, ove risultata  poi  non
veritiera,  comporta  pertanto,  come  nella  presente   fattispecie,
l'applicazione del disposto dell'art. 75 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, il quale dispone  che  «Fermo  restando
quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di  cui  all'art.
71 afferente alle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli
46 e 47 emerga la non veridicita' della dichiarazione, il dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al   provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». 
    10.3.2. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la  ratio
del citato art. 75, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445
del 2000 e' quella di semplificare l'azione  amministrativa,  facendo
leva sul principio di autoresponsabilita'  del  dichiarante;  con  la
conseguenza che la non veridicita' di  quanto  autodichiarato  rileva
sotto un profilo oggettivo e  conduce  alla  decadenza  dei  benefici
ottenuti con la dichiarazione  non  veritiera,  indipendentemente  da
ogni  indagine  dell'Amministrazione  sull'elemento  soggettivo   del
dichiarante, giacche' non vi sono particolari  risvolti  sanzionatori
in gioco, ma solo la necessita' di una spedita esecuzione della legge
sottesa al sistema di semplificazione (ex multis, di  recente,  Cons.
Stato, VI, 20 agosto 2019, n. 5761; 20 dicembre 2013, n. 6145). 
    Ne  consegue,  ulteriormente,  che  la  disposizione  non  lascia
margini di discrezionalita' alle amministrazioni e non chiede  alcuna
valutazione circa il dolo o la colpa  grave  del  dichiarante  (Cons.
Stato, V, 15 marzo 2017, n. 1172; 27 aprile 2012, n. 2447). 
    10.4. Ci in disparte dalla  considerazione,  che,  a  prescindere
dalla falsita' della dichiarazione  e  quindi  dalla  conoscenza  del
carico pendente, l'accertamento successivo  della  sussistenza  dello
stesso,  in  quanto  ostativa  all'ammissione   all'esame   ed   alla
consequenziale iscrizione nell'albo provinciale,  puo'  essere  posta
dall'amministrazione alla base di un atto di annullamento  d'ufficio,
ex art. 21-nonies,  legge  n.  241/1990,  del  pari  applicato  dalla
C.C.I.A.A. di Taranto nell'adozione dell'atto gravato in prime cure. 
    10.5. La questione di costituzionalita'  si  presenta,  pertanto,
come  rilevante,  posto  che  il   suo   accoglimento,   determinando
l'eliminazione  della  norma  incostituzionale  dall'ordinamento  con
effetto ex tunc, farebbe venir meno il requisito  richiesto  ai  fini
dell'ammissione all'esame di idoneita' ed ai fini dell'iscrizione nel
registro provinciale. 
    Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale  spiegano,
infatti, effetto retroattivo, inficiando ab origine  la  validita'  e
l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo
il limite delle situazioni giuridiche  «consolidate»  (cd.  «rapporti
esauriti»)  per  effetto  di  eventi  che   l'ordinamento   giuridico
riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le  sentenze  passate
in  giudicato,  l'atto  amministrativo  non  piu'   impugnabile,   la
prescrizione e la decadenza. (Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997,  n.
7057). 
    10.5.1. Pertanto in ipotesi di accoglimento  della  questione  di
costituzionalita' per un verso verrebbe meno la  condizione  ostativa
all'ammissione all'esame e  all'iscrizione  nell'albo  provinciale  -
ovvero la presenza di carichi pendenti - per altro verso  verrebbe  a
perdere rilievo la dichiarazione mendace, posto  che  la  stessa  non
avrebbe dovuto neppure essere resa in parte qua, dovendo al  riguardo
applicarsi alla presente fattispecie la giurisprudenza del  Consiglio
di Stato secondo la quale ci che rileva  non  e'  tanto  la  falsita'
formale della dichiarazione ma la sussistenza o  meno  del  requisito
dichiarato (Consiglio di Stato, sezione quinta, 17 gennaio  2018,  n.
257 e 23 gennaio 2018, n. 418), per cui per la  decadenza  o  per  il
diniego del beneficio non sarebbe  determinante  il  profilo  formale
della  falsita'  della  dichiarazione,  bensi'  quello   sostanziale,
costituito dalla mancanza del requisito falsamente dichiarato. 
    Pertanto  l'accoglimento  della  questione  di  costituzionalita'
dovrebbe necessariamente condurre all'accoglimento dell'appello,  con
consequenziale  accoglimento  del  giudizio   di   primo   grado   ed
annullamento della determinazione  gravata,  laddove  per  contro  la
mancata rimessione della questione di costituzionalita' non  potrebbe
che condurre al  suo  rigetto,  stante  l'inidoneita'  delle  censure
sollevate con il primo motivo di appello  a  determinare  un  diverso
esito del giudizio. 
    10.5.2. Ed invero seppure e' vero che erroneamente il giudice  di
prime cure aveva fatto menzione di tre decreti  penali  di  condanna,
anziche' a due - considerando anche la data della richiesta del primo
decreto penale di condanna, risultante dal  certificato  dei  carichi
pendenti - e che abbia fatto riferimento,  nell'indicare  il  secondo
decreto penale di condanna, alla data della sua richiesta - ...  (cui
del pari fa riferimento l'atto gravato) - anziche'  alla  data  della
sua adozione, avvenuta in data ..., risulta evidente come  alla  data
della prima dichiarazione, ..., relativa alla richiesta di ammissione
all'esame di idoneita', sussistesse il carico pendente derivante  dal
primo decreto penale di condanna  e  come  alla  data  della  seconda
dichiarazione, ..., sussistesse comunque  la  richiesta  del  secondo
decreto  penale  di  condanna  (anche  se  non  conosciuta),  cui  va
correlata la qualita' di imputato, ex art, 60 codice procedura penale
- e pertanto il carico  pendente,  comunque  ostativo  all'iscrizione
nell'albo provinciale - con conseguente possibilita' di  applicazione
del disposto dell'art. 21-nonies legge n. 241/1990, come avvenuto  ad
opera dell'amministrazione appellata con l'atto oggetto di gravame in
prime cure; cio' in disparte dalla considerazione che  sarebbe  stato
onere del dichiarante, in base al principio  di  autoresponsabilita',
prima di rendere la  dichiarazione,  richiedere  il  certificato  dei
carichi pendenti, dal  quale  risultava  comunque  la  richiesta  del
secondo decreto penale di condanna. 
    10.6. Ne' rileva la circostanza che il primo  decreto  penale  di
condanna sia stato opposto dall'appellante ancor prima di rendere  la
prima dichiarazione, in quanto l'opposizione  al  decreto  penale  di
condanna fa venire meno la condanna, ma non il  carico  pendente,  da
correlarsi all'assunzione della qualita'  di  imputato,  ex  art.  60
codice procedura penale,  comportando  detta  opposizione  la  (sola)
possibilita' per l'imputato di richiedere il giudizio  immediato,  il
giudizio abbreviato oppure l'applicazione  della  pena  su  richiesta
delle parti, ex art. 461 comma 3, codice procedura penale. 
    E, invero, la qualita' di imputato - e dunque la  sussistenza  di
carichi pendenti rilevante ai fini dell'ammissione all'esame  secondo
l'indicata norma  regionale  sospetta  di  incostituzionalita'  -  e'
connessa alla richiesta del decreto penale di condanna da  parte  del
pubblico ministero e non alla sua adozione da parte del Giudice delle
indagini preliminari, come  claris  verbis  evincibile  dal  disposto
dell'art.  60,  codice  procedura  penale,  secondo  cui  «assume  la
qualita' di imputato la persona alla quale  e'  attribuito  il  reato
nella richiesta di rinvio  a  giudizio,  di  giudizio  immediato,  di
decreto penale di  condanna,  di  applicazione  della  pena  a  norma
dell'articolo 447, comma  1,  nel  decreto  di  citazione  diretta  a
giudizio e nel giudizio direttissimo». 
    10.7. Del pari irrilevante si palesa il rilievo che il  reato  di
cui all'art. 1 dellalegge n. 211 del 1994 di  cui  al  primo  decreto
penale di condanna, sia stato depenalizzato  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 2, lettera c), legge n. 67/2014 e che all'esito del giudizio di
opposizione l'appellante sia stato dunque  assolto,  posto  che  alla
data  della  prima  dichiarazione,  resa  ai   fini   dell'ammissione
all'esame  di  idoneita',  sussisteva  senza  dubbio   detto   carico
pendente, relativo  a  reato  non  ancora  depenalizzato  e  ostativo
all'ammissione  all'esame,  per  cui,  in   assenza   dalla   mendace
dichiarazione  -  rispetto  alla  quale  non  rileva,  come   innanzi
precisato, la colpa  -  l'appellante  non  avrebbe  potuto  sostenere
l'esame. 
    Questo solo rilievo rende  evidente  pertanto  come,  in  assenza
dalla rimessione della questione di costituzionalita', l'appello  non
potrebbe trovare accoglimento. 
    10.8.  Cio'  in  disparte  dalla  considerazione  che   parimenti
irrilevante   si   palesa,   come   innanzi   precisato,   ai    fini
dell'accoglimento dell'appello,  la  deduzione  di  parte  appellante
circa la mancata conoscenza, alla data della  dichiarazione  resa  ai
fini dell'iscrizione all'albo provinciale (...), del secondo  decreto
penale di condanna in quanto a tale data neppure adottato, posto  che
all'epoca sussisteva la richiesta del decreto penale di  condanna  da
parte del P.M. e dunque il carico pendente. 
    11.  Ci  posto,  ad  avviso  del  collegio,   la   questione   di
costituzionalita' appare rilevante, potendo incidere  sull'esito  del
giudizio, ne' potendo  pervenirsi  ad  una  diversa  interpretazione,
costituzionalmente orientata, della norma regionale, a  cio'  ostando
il suo chiaro tenore letterale, per cui non residuano  dubbi  che  la
sussistenza  di  qualsivoglia  carico  pendente  sia  una  condizione
ostativa  all'ammissione  all'esame  di  idoneita',   laddove   detta
condizione ostativa contrasta con le previsioni  della  legge  quadro
nazionale e viola i criteri di razionalita'  e  proporzionalita'  che
costituiscono un  limite  all'esercizio  della  discrezionalita'  del
legislatore, secondo  quanto  di  seguito  specificato  in  punto  di
disamina  della  non  manifesta  infondatezza  della   questione   di
costituzionalita'. 
V. Sulla non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art.  8,  comma  3,  legge  regionale  Puglia  n.
14/1995, per contrasto con gli articoli 117, comma 3 e 27 Cost. 
    12. La questione di costituzionalita' per contrasto con l'art. 27
Cost,   quale   articolata   da   parte   appellante,   si   appalesa
manifestamente infondata. 
    12.1.  Cio'  in  quanto  deve  escludersi  in  radice  la  natura
sanzionatoria della non ammissione  all'esame  per  il  conseguimento
dell'abilitazione di cui e'  causa  per  la  sussistenza  di  carichi
pendenti, in quanto la fissazione legislativa delle  qualita'  morali
necessarie per il rilascio dei titoli assume una  natura  latu  sensu
cautelare e  non  certamente  sanzionatoria,  come  evincibile  dalla
corposa giurisprudenza attinente i titoli di polizia. 
    12.1.1. Pertanto deve ritenersi sul punto corretta la statuizione
del giudice di prime cure, non risultando pertinente l'evocazione del
riferimento all'art. 27 Cost., quale dedotta da parte appellante, non
potendo pervenirsi  all'applicabilita'  di  tale  disposto  normativo
all'ipotesi di specie, neppure per il  tramite  della  giurisprudenza
della Corte europea  sui  criteri  per  l'attribuibilita'  di  natura
sostanzialmente penale a «sanzioni» non formalmente tali. 
    E'  infatti  vero  che,  secondo  quanto  precisato  dalla  Corte
costituzionale  «rispetto  a  singole  sanzioni  amministrative   che
abbiano natura e finalita'  "punitiva",  il  complesso  dei  principi
enucleati dalla  Corte  di  Strasburgo  a  proposito  della  "materia
penale" non potra' che estendersi anche a tali sanzioni»  (da  ultimo
sentenza n. 198 del 2022; nello stesso senso sentenze n. 68 del 2021,
n. 63 del 2019, e n. 193  del  2016).  Peraltro,  laddove  la  misura
prevista dal legislatore non assuma,  come  nella  specie,  carattere
sanzionatorio,  non  potranno  applicarsi  i  principi  propri  delle
sanzioni penali (in tal senso Corte costituzionale, sentenza  n.  198
del   2022,   relativamente   al    carattere    non    sanzionatorio
dell'escussione  della  fideiussione   nell'ipotesi   di   esclusione
dell'operatore economico dalla procedura  evidenziale,  ex  art.  48,
comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e pertanto alla non
applicabilita' del principio della retroattivita' della lex mitior di
cui all'art. 2, comma 2, codice penale). 
    13. La questione di costituzionalita' deve invece  ritenersi  non
manifestamente infondata con riferimento  alla  violazione  dell'art.
117, comma 3 Cost, relativo alla legislazione concorrente,  spettando
in tale ambito allo Stato la  determinazione  dei  principi,  cui  la
normativa di  dettaglio  regionale  si  deve  attenere,  nonche'  con
riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza, ex  art.
3 Cost. 
    14. Ad avviso della sezione nella logica (appunto  non  punitiva,
ma individuativa delle condizioni soggettive ostative  all'ammissione
all'esame per il conseguimento del titolo abilitativo de quo, nonche'
per l'iscrizione all'albo provinciale) rileva in primis il  contrasto
della normativa regionale con l'art. 117, comma 3 Cost. 
    14.1. Ed  invero,  come  evidenziato  da  parte  appellante,  dal
confronto tra la normativa statale di riferimento,  adottata  con  la
legge n. 21/1992 «Legge quadro per il trasporto di  persone  mediante
autoservizi pubblici non di linea»,  che  all'art.  6  istituisce  il
ruolo dei conducenti di veicoli  o  natanti  adibiti  ad  autoservizi
pubblici non di linea, e l'art. 8, comma  3,  della  legge  Regionale
Puglia  n.  14/1995,   recante   attuazione   della   prima,   emerge
all'evidenza come la normativa regionale pugliese  abbia  finito  per
introdurre un requisito di accesso  all'iscrizione  nel  ruolo  della
figura professionale in esame,  e,  cioe'  l'inesistenza  di  carichi
pendenti  a  carico  del  richiedente  l'ammissione  all'esame,   non
previsto dalla legge quadro statale. 
    14.2. Il trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea  e'
infatti a tutt'oggi disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21. 
    L'art. 1 definisce, al comma 1, gli autoservizi pubblici  non  di
linea «quelli che provvedono al trasporto collettivo  od  individuale
di persone, con funzione  complementare  e  integrativa  rispetto  ai
trasporti pubblici di linea ferroviari,  automobilistici,  marittimi,
lacuali  ed  aerei,  e  che  vengono  effettuati,  a  richiesta   dei
trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o  periodico,
su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta»;  il  comma
2, stabilisce poi: «Costituiscono autoservizi pubblici non di  linea:
a) il servizio di taxi con autovettura,  motocarrozzetta,  natante  e
veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente
e  autovettura,  motocarrozzetta,  natante  e  veicoli   a   trazione
animale». 
    Il successivo  art.  4  definisce,  al  comma  1,  le  competenze
regionali in materia, stabilendo che «Le regioni esercitano  le  loro
competenze in materia di trasporto di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di linea ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  delle
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi  fissati
dalla presente legge». 
    A sua volta, l'art. 6 della stessa legge-quadro n. 21  del  1992,
prevede l'istituzione  presso  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, del ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  o
natanti adibiti ad autoservizi  pubblici  non  di  linea  (comma  1),
stabilendo, in particolare, che il ruolo e' istituito  dalle  regioni
(comma 4)  e  che:  «L'iscrizione  nel  ruolo  costituisce  requisito
indispensabile per il rilascio  della  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio
di noleggio con conducente» (comma 5). 
    L'art. 6 della citata legge n. 21/1992, richiede  peraltro  quale
«requisito  indispensabile»  per  l'ammissione  all'esame   solo   il
certificato di abilitazione professionale  alla  guida  dei  veicoli,
secondo il codice della strada - al cui rilascio  risultano  comunque
ostative le fattispecie previste dall'art. 120, comma 1, del medesimo
codice  -  e  il  superamento  dell'esame  finalizzato  ad  accertare
l'idoneita' all'esercizio del servizio, «con particolare  riferimento
alla conoscenza geografica e toponomastica». Nessun riferimento vi e'
invece  nella  legge  statale  alla  necessita'  che  nei   confronti
dell'aspirante  all'esercizio  della  professione  di  conducente  di
veicoli e natanti per autoservizi non di linea non sussistano carichi
pendenti. 
    14.2.1. Rientrando la materia in esame tra quelle riguardanti  le
«professioni», per le quali le regioni hanno  competenza  legislativa
concorrente, ai sensi dell'art.  117,  comma  3,  Cost.,  la  Regione
Puglia, con la propria  legge  non  poteva  pertanto  introdurre,  ad
avviso della sezione, requisiti ulteriori di accesso alla professione
in esame rispetto a quelli stabiliti con la legge quadro adottata con
legge n. 21/1992. 
    14.2.2. Ci in applicazione dell'orientamento piu' volte  espresso
dalla Corte  costituzionale  secondo  cui  «la  potesta'  legislativa
regionale  nella  materia  concorrente   delle   "professioni"   deve
rispettare il principio secondo  cui  l'individuazione  delle  figure
professionali,  con  i  relativi  profili  e  titoli  abilitanti,  e'
riservata per il suo carattere necessariamente unitario, allo  Stato,
rientrando nella competenza delle regioni  la  disciplina  di  quegli
aspetti che presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta'
regionale;  e  che  tale  principio,  al  di  la'  della  particolare
attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura [...]
quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale.»
(cfr. Corte costituzionale  sentenza  n.  209  del  9  ottobre  2020;
sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300  del
2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005). 
    Pertanto  in  ossequio  ai   principi   enucleati   dalla   Corte
costituzionale con riferimento alla potesta' legislativa  concorrente
spettante alle regioni nella materia  delle  «professioni»,  indicata
dall'art. 117, comma, 3, Costituzione, la normativa regionale di  cui
all'art. 8, comma 3, legge regionale Puglia n.  14/1995,  non  poteva
prescrivere il requisito dell'assenza di carichi pendenti in capo  al
richiedente l'iscrizione all'esame di abilitazione, in contrasto  con
i principi fissati dalla legge quadro statale, e, in particolare, con
l'art. 6 della legge quadro n. 21/1992, che  richiede,  invece,  come
requisiti di accesso alla suddetta professione solo il possesso della
patente di guida - il cui rilascio e  la  cui  revoca  sono  comunque
sottoposti alla disciplina dell'art. 120 del codice della strada,  da
leggersi   anche   alla   stregua   delle   pronunce   della    Corte
costituzionale, che sono intervenute  a  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale del comma 2, relativamente alla revoca della  patente,
sotto distinti profili - nonche'  il  superamento  di  un  esame  che
accerti i requisiti di  idoneita'  all'esercizio  del  servizio,  con
particolare riferimento alla conoscenza geografica  e  toponomastica,
non potendosi avere, con riferimento ai requisiti per l'accesso  alla
professione de qua, una  disciplina  differenziata  a  seconda  delle
regioni. 
    15. Parimenti non manifestamente infondata si palesa la questione
di costituzionalita' con riferimento alla violazione del principio di
ragionevolezza. 
    15.1. Detto principio, sotteso al  disposto  dell'art.  3  Cost.,
come noto rappresenta infatti un naturale corollario del principio di
uguaglianza, ed esige che le norme dell'ordinamento, in tutte le loro
forme, siano adeguate al fine perseguito. Esso  rappresenta  pertanto
uno stringente limite alla discrezionalita' del legislatore. 
    La  ragionevolezza  e'  il  canone  di  valutazione  proprio  del
giudizio  di  costituzionalita'.  La  Corte  stessa  ha  definito  la
ragionevolezza «razionalita' pratica» (sentenza  n.  172  del  1996),
potendosi intendere con cio' un uso della ragione che si avvicina  al
«senso comune» per moderare la discrezionalita' del legislatore. 
    Nella giurisprudenza piu' recente, talvolta la ragionevolezza  e'
declinata nella formula  della  «ragionevolezza  e  proporzionalita'»
ovvero del «ragionevole e proporzionato bilanciamento». 
    Queste  formulazioni  piu'  recenti  trovano  peraltro   i   loro
antecedenti in risalenti sentenze. 
    La  sentenza  n.  1130  del  1988  definisce   il   giudizio   di
ragionevolezza  come  giudizio  di  proporzionalita',  distinguendolo
espressamente dal giudizio di merito. 
    Infatti con tale sentenza la Corte ha expressis verbis  affermato
che «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a
criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge
attraverso ponderazioni  relative  alla  proporzionalita'  dei  mezzi
prescelti dal legislatore nella  sua  insindacabile  discrezionalita'
rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle  finalita'  che
intende  perseguire,  tenuto  conto   delle   circostanze   e   delle
limitazioni concretamente sussistenti». E tuttavia  «l'impossibilita'
di fissare in astratto un punto  oltre  il  quale  scelte  di  ordine
quantitativo  divengono  manifestamente  arbitrarie  e,  come   tali,
costituzionalmente illegittime, non puo' essere  validamente  assunta
come elemento connotativo di un giudizio di merito, essendo un tratto
che si riscontra [...] anche nei giudizi di ragionevolezza». 
    Con la sentenza n.  220  del  1995  la  Corte  costituzionale  ha
chiarito  che  il  principio  di  proporzionalita'  «rappresenta  una
diretta espressione del generale canone di ragionevolezza». 
    La stretta relazione tra  ragionevolezza  e  proporzionalita'  e'
evidente inoltre nella sentenza n. 227 del 2010, in cui i due termini
si  presentano  in  rapporto  invertito:  ovverosia  il  difetto   di
ragionevole  giustificazione  rende  non   proporzionata   la   norma
impugnata. 
    Il  parametro  di  ragionevolezza  e'  stato  inoltre  preso   in
considerazione dalla  Corte  costituzionale  nelle  recenti  sentenze
dichiarative  dell'illegittimita'  costituzionale  di  diverse  parti
dell'art. 120, comma 2, del codice della  strada,  che  individua  le
fattispecie di revoca della patente di guida. 
    15.1.1. Ed invero con  la  sentenza  n.  22  del  2018  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285 («Nuovo codice della strada»), come sostituito dall'art. 3, comma
52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94  («Disposizioni  in
materia di sicurezza pubblica»), nella parte in cui  -  con  riguardo
all'ipotesi di condanna per reati di cui agli articoli 73  e  74  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309
(«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei
relativi  stati  di  tossicodipendenza»),  che  intervenga  in   data
successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone  che
il prefetto «provvede» - invece che «puo' provvedere» -  alla  revoca
della patente, cio' sulla base del  rilievo  della  fondatezza  della
devoluta questione di costituzionalita' per violazione  dei  principi
di eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza di cui  all'art.  3
Cost. 
    Cio' in quanto «la disposizione denunciata - sul  presupposto  di
una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di  una  condizione
ostativa al mantenimento del titolo  di  abilitazione  alla  guida  -
ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca
di quel titolo, ad una varieta' di fattispecie,  non  sussumibili  in
termini di omogeneita', atteso che  la  condanna,  cui  la  norma  fa
riferimento, puo' riguardare reati di diversa, se non addirittura  di
lieve, entita'. Reati che, per di piu' possono  (come  nella  specie)
essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data  di  definizione
del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare,  nei
confronti del condannato,  dopo  un  tale  intervallo  temporale,  un
giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del
titolo di abilitazione  alla  guida,  riferito,  in  via  automatica,
all'attualita'. 
    Ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione in esame
e', poi, ravvisabile nell'automatismo della  «revoca»  amministrativa
rispetto alla discrezionalita' della parallela  misura  del  «ritiro»
della patente che, ai sensi dell'art. 85 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  309  del  1990,  il  giudice  che  pronuncia  la
condanna per i reati in questione «puo' disporre», motivandola,  «per
un periodo non superiore a tre anni». 
    E' pur vero che tali due misure - come gia' evidenziato - operano
su piani diversi e rispondono a diverse finalita'. 
    Ma la contraddizione non sta nel fatto che la condanna per  reati
in materia di stupefacenti possa rilevare come condizione  soggettiva
ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida,  agli
effetti   della   sua   revocabilita'   da    parte    dell'autorita'
amministrativa, anche quando il giudice  penale  (non  ritenendo  che
detto titolo sia strumentale al reato commesso o che possa  agevolare
la commissione  di  nuovi  reati,  decida  di  non  disporre  (ovvero
disponga per un piu' breve periodo) la sanzione accessoria del ritiro
della patente. 
    La contraddizione  sta,  invece,  in  cio'  che  -  agli  effetti
dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur  si
ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in
senso identicamente  negativo  sulla  titolarita'  della  patente)  -
mentre il giudice penale ha la «facolta'» di disporre, ove lo ritenga
opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il «dovere»
di disporne la revoca». 
    15.1.2. Con la successiva sentenza n.  24  del  2020,  lo  stesso
comma 2 dell'art. 120 del codice della  strada  e'  stato  dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  dalla  Corte  costituzionale  «nella
parte in cui dispone che il prefetto "provvede" -  invece  che  "puo'
provvedere" - alla revoca della patente di  guida  nei  confronti  di
coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale». 
    Anche in questo caso l'automatismo della revoca della patente, da
parte del prefetto, e' stato, infatti, ritenuto contrario a  principi
di eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza, attesa la varieta'
(per contenuto, durata e  prescrizioni)  delle  misure  di  sicurezza
irrogabili, oltreche' contradditorio rispetto al potere  riconosciuto
al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre  la  misura  di
sicurezza, «puo'» consentire al soggetto  che  vi  e'  sottoposto  di
continuare - in presenza di determinate condizioni - a fare uso della
patente di guida. 
    15.1.3.  Infine  con  la  sentenza  n.  99  del  2020  la   Corte
costituzionale ha dichiarato illegittimita' costituzionale  dell'art.
120, comma 2, del codice della strada, come sostituito  dall'art.  3,
comma  52,  lettera  a),  della  legge  15   luglio   2009,   n.   94
(«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica») e  come  modificato
dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29  luglio  2010,
n. 120 («Disposizioni in materia di sicurezza stradale») e  dall'art.
8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida),  nella  parte  in  cui  dispone  che  il  prefetto
«provvede» - invece che «puo' provvedere» - alla revoca della patente
di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati  sottoposti
a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159  («Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136»), del pari per contrasto con l'art. 3  Cost,  assorbita  ogni
altra questione. Ci sulla  base  del  rilievo  che  opossono  essere,
infatti, sottoposti a misure di  prevenzione  soggetti  condannati  o
indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravita' -  che  vanno
dai reati di elevato allarme sociale (come  quelli  di  terrorismo  e
associativi di stampo mafioso)  a  reati  di  meno  intenso  pericolo
sociale - ovvero anche «coloro che per la condotta ed  il  tenore  di
vita debba ritenersi, sulla base di elementi  di  fatto,  che  vivono
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose»
(art. 1, lettera b, del decreto legislativo n. 159 del 2011). 
    E tale diversita' delle fattispecie, che rilevano come indice  di
pericolosita'  sociale,  coerentemente   si   riflette,   sul   piano
giudiziario, nella diversa durata (da uno  a  cinque  anni)  e  nella
differente modulabilita' della misura  di  prevenzione  adottata  dal
Tribunale (articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011). 
    Dal che, anche riguardo a  tali  misure,  l'irragionevolezza  del
meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma  2,  codice  della
strada, che ricollega in via automatica a  tale  varieta'  e  diversa
gravita' di ipotesi di pericolosita' sociale, l'identico  effetto  di
revoca prefettizia della patente  di  guida.  Effetto,  quest'ultimo,
suscettibile, per di piu' di innescare un corto circuito  all'interno
dell'ordinamento, nel  caso  in  cui  l'utilizzo  della  patente  sia
funzionale alla «ricerca di un  lavoro»  che  al  destinatario  della
misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art.
8, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011». 
    16. La sezione ritiene al  riguardo  che  la  previsione  di  cui
all'art. 8, comma 3, della legge Regione  Puglia  n.  14/1995,  nella
parte in cui richiede ai fini dell'ammissione  all'esame  abilitativo
l'assenza  di  carichi  pendenti,  contrasti   con   il   canone   di
ragionevolezza e proporzionalita', sotteso all'art.  3  Cost.,  sotto
vari punti di vista. 
    16.1. In primo luogo occorre evidenziare come sia irragionevole e
non proporzionata allo scopo di assicurare la sicurezza dei trasporti
pubblici non di  linea  -  anche  avendo  riguardo  all'affidabilita'
morale dei  soggetti  esercenti  -  la  previsione  di  un'automatica
ostativita' all'ammissione all'esame di  idoneita'  dipendente  dalla
mera pendenza di un  carico  penale,  a  prescindere  dalla  gravita'
dell'ipotesi di reato contestata, al  suo  eventuale  riflesso  sulla
professione che si intende esercitare e in  assenza  di  qualsivoglia
motivata valutazione da parte  della  deputata  commissione  di  tali
aspetti. 
    16.2. Parimenti irragionevole appare  il  riferimento  alla  mera
pendenza del carico penale, da connettersi, come  innanzi  precisato,
anche al mero esercizio dell'azione penale da parte del P.M., ex art.
60 codice di procedura penale, in assenza di qualsivoglia  vaglio  da
parte dell'organo giudicante, anche di tipo sommario -  quale  quello
espresso in sede di rinvio a giudizio o in sede di  adozione  di  una
misura cautelare personale - ovvero in assenza  di  una  sentenza  di
condanna anche di primo grado. 
    16.3. Non proporzionato deve inoltre ritenersi  il  requisito  de
quo -  che  prescinde  peraltro  dall'adozione  di  una  sentenza  di
condanna - avendo riguardo agli altri requisiti  pure  richiesti  dal
disposto normativo in esame. 
    16.3.1. Ed invero mentre detta proporzionalita' e' da ravvisarsi,
avuto riguardo alla professione che si intende esercitare  a  seguito
del   superamento   dell'esame   di   idoneita',   nella   previsione
«dell'assenza di condanne che comportino l'interdizione dai  pubblici
uffici» - venendo in rilievo comunque lo svolgimento di  un  pubblico
servizio, cui risultano ostative dette condanne, ex art. 28, comma 2,
n. 2, codice  penale  nonche',  avendo  riguardo  all'inaffidabilita'
(anche  di  tipo  economico)  gia'   dimostrata,   nella   previsione
«dell'assenza di provvedimenti di revoca o  decadenza  di  precedenti
licenze  o  autorizzazioni»  nonche'  in  relazione  alla  previsione
«dell'assenza  di  procedimenti  fallimentari»,  ed   infine,   avuto
riguardo alla gravita' della contestazione,  nella  previsione  della
«non appartenenza» - da intendersi di  necessita'  sottoposta  ad  un
previo vaglio giudiziale o comunque ad un previo giudizio valutativo,
a seguito di segnalazioni  di  polizia,  da  parte  della  competente
commissione - «ad associazioni di tipo mafioso ai sensi  della  legge
31 maggio 1965, n.  575  e  successive  modifiche  ed  integrazioni»,
alcuna proporzionalita' e' da ravvisarsi, proprio nel  confronto  con
le altre previsioni, nel requisito de quo e nel  correlativo  profilo
ostativo di carattere automatico; ci  avuto  altresi'  riguardo  alla
varieta' di fattispecie di reato che possono essere ricomprese  nella
previsione dei «carichi pendenti» e all'assenza di un previo giudizio
valutativo circa la  loro  offensivita'  e  il  loro  riflesso  sullo
svolgimento  della  professione,  e  a   prescindere   sinanche   dal
riferimento alla pena massima in astratto irrogabile  in  riferimento
alla fattispecie di  reato  contestata,  che,  anche  in  ipotesi  di
condanna,   potrebbe    eventualmente    non    comportare    neanche
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ai sensi dell'art.  29
codice penale o di altre disposizione di legge. 
    Appare pertanto irragionevole che in ipotesi di gia'  intervenuto
vaglio giudiziale, sia pure non definitivo, sia ritenuta ostativa  la
sola condanna che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, mentre
ancora prima della condanna, alcun rilievo assuma il riferimento alla
tipologia di reato contestata e/o la relativa gravita', anche  avendo
riguardo alla pena massima in astratto irrogabile e alla possibilita'
di  applicare,  in  ipotesi   di   condanna,   la   pena   accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici. 
    16.4.       La       violazione       del       criterio       di
ragionevolezza/proporzionalita',  avuto  riguardo   alle   precedenti
considerazioni,  e'  da  ravvisarsi   anche   nel   non   ragionevole
contemperamento degli interessi di rilievo costituzionale, se solo si
consideri che la liberta' di iniziativa  economica,  cui  si  correla
l'esercizio  delle  professioni,  e'  garantita  dall'art.  41  Cost,
purche' non sia in contrasto con l'utilita' sociale o  si  svolga  in
modo da non recare danno alla salute, all'ambiente,  alla  sicurezza,
alla liberta', alla dignita' umana e con la  possibilita'  di  essere
assoggettata a programmi e controlli opportuni affinche' «l'attivita'
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata  a
fini  sociali  e   ambientali»,   apparendo   irragionevole   e   non
adeguatamente  proporzionale  alle  predette  esigenze  che  la  mera
pendenza di un carico penale, riferibile a  qualsivoglia  fattispecie
di reato, possa ex se ostacolare l'ammissione all'esame abilitativo. 
    17. Alla  stregua  di  tutte  le  considerazioni  espresse,  deve
ritenersi pertanto violata la «clausola generale di  ragionevolezza»,
quale criterio «omnipervasivo della  misurazione  della  legalita'  e
della  adeguatezza  della  scelta   politica»   ex   art.   3   della
Costituzione, avendo riguardo anche al contemperamento degli  opposti
interessi di rilievo costituzionale. 
    18. Cio' posto, in considerazione della  rilevanza  e  della  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
della previsione dell'art.  8,  comma  3,  legge  Regione  Puglia  n.
14/1995, nella parte in cui fa  riferimento  all'assenza  di  carichi
pendenti, per contrasto con gli articoli  117,  comma  3  e  3  della
Costituzione, il presente giudizio va sospeso e gli atti  processuali
trasmessi alla Corte costituzionale. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta); 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, coma 3, della legge  Regione
Puglia n. 14/1995, con riferimento agli articoli 3 e  117,  comma  3,
della Costituzione, nella parte in cui fa riferimento all'assenza  di
carichi pendenti; 
    Dispone  pertanto  la  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che a cura della segreteria la presente  ordinanza  venga
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
regionale della Puglia nonche' comunicata al Presidente del Consiglio
regionale; 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  dell'art.  10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignita' della parte
interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalita' nonche' di qualsiasi altro dato  idoneo  ad  identificare
parte appellante, ivi compresa l'indicazione della sentenza di  primo
grado. 
        Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno  20
ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati: 
          Francesco Caringella, Presidente; 
          Giuseppina Luciana Barreca, consigliere; 
          Anna Bottiglieri, consigliere; 
          Giorgio Manca, consigliere; 
          Diana Caminiti, consigliere-estensore; 
 
                      Il Presidente: Caringella 
 
 
                                                L'estensore: Caminiti