N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 2023

Ordinanza del 15 maggio 2023  del  Giudice  di  pace  di  Forli'  nel
procedimento civile promosso da S. E. contro la Prefettura di  Forli'
- Cesena. 
 
Circolazione   stradale   -   Sanzioni   amministrative    -    Fermo
  amministrativo del veicolo -  Previsione  in  base  alla  quale  si
  applica la sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della
  patente  nei  confronti  del  custode   del   mezzo   che   circoli
  abusivamente con il medesimo  o  comunque  consenta  che  altri  vi
  circolino abusivamente. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 214, comma 8. 
(GU n.28 del 12-7-2023 )
 
                     IL GIUDICE DI PACE DI FORLI' 
 
    Il giudice di pace, nella persona dell'avv. Guglielmo Giuliano, a
scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 aprile  2023;
nel ricorso avverso l'ordinanza di  revoca  della  patente  di  guida
promosso da S. E. contro Prefettura di Forli-Cesena,  ha  pronunciato
la seguente Ordinanza. 
    Il ricorrente ha  proposto  opposizione  avverso  l'ordinanza  di
revoca della patente di guida fasc. ... Area ...  prot.  n.  ...  del
..., emessa dal Prefetto di Forli-Cesena in data in forza del verbale
n. ... del ...  con  il  quale  la  Polizia  stradale  di  ...  aveva
accertato e contestato al ricorrente  la  violazione  dell'art.  214,
comma  8,  c.d.s.  dal  momento  che  il  ricorrente  medesimo  aveva
consentito la circolazione del veicolo tg. .., di proprieta' del sig.
A. A., nonostante detto veicolo, affidato in custodia al  ricorrente,
fosse stato sottoposto a fermo amministrativo con verbale n. ...  del
... della Questura di ... 
    Il ricorrente, impugnando l'ordinanza ingiunzione  del  Prefetto,
sopra   richiamata,   ha   sollevato   questione   di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  214,  comma  8,  decreto  legislativo   n.
285/1992 e successive modificazioni per contrasto con l'art. 3  della
Costituzione. 
    Si  osserva  che  effettivamente  l'art.  214,  comma  8,  citato
prevede: 
        «Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante  il
periodo  in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto   al   fermo,   circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937. Si  applicano  le  sanzioni
amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca
del veicolo. L'organo di polizia dispone  l'immediata  rimozione  del
veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti  di  cui  all'art.
214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui  e'
consegnato, senza oneri per l'erario». 
    Pertanto,  l'autore  della  condotta  descritta  dalla  norma  e'
soggetto alla sanzione pecuniaria,  alla  sanzione  accessoria  della
revoca della patente di guida e, inoltre, il veicolo  di  cui  ha  la
custodia  viene  trasferito  in  proprieta'  ad  uno   dei   soggetti
individuati dall'art. 214-bis c.d.s. Queste ultime conseguenze  della
violazione sono previste in via automatica. 
    Cio' premesso si dubita della costituzionalita' della  norma  per
il contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    Infatti, se e' vero che la sanzione accessoria della revoca della
patente e' prevista con finalita' preventiva  e  di  deterrenza  allo
scopo di scongiurare il rischio  della  circolazione  abusiva  di  un
veicolo posto in  fermo  amministrativo,  si  ritiene  tale  sanzione
eccessivamente afflittivi  e  sproporzionata  rispetto  all'effettiva
offensivita' della fattispecie  sanzionata  e  con  riferimento  alle
condotte - per le quali e'  prevista  la  sanzione  accessoria  della
revoca della patente - che si presentano, almeno in  astratto,  molto
piu' gravi per  il  pericolo  che  ne  deriva  alla  sicurezza  della
circolazione e all'incolumita' dell'individuo. 
    Va infatti tenuto presente che la ratio della  norma  di  cui  si
chiede  il  sindacato  di  costituzionalita'  risiede  nella   tutela
dell'osservanza degli obblighi del  custode  a  cui  e'  affidato  il
veicolo posto sotto sequestro. 
    Quale tertium comparationis,  valga  il  richiamo  all'art.  186,
comma 2, del codice  della  strada  che  nelle  tre  fattispecie  ivi
sanzionate a diverso livello (tutte da ritenersi piu' gravi di quella
oggetto della presente controversia e, peraltro, le  ipotesi  di  cui
alla lettera b) ed  alla  lettera  c)  costituiscono  fattispecie  di
reato), pur rappresentando degli obiettivi pregiudizi alla  sicurezza
della circolazione di gravita' crescente, sono punite con la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida.  Solo  l'ipotesi
piu'  grave  di  cui  alla  lettera  c),  unitamente   all'aggravante
dell'aver provocato un incidente stradale di cui al comma 2-bis o  in
caso di recidiva o per le qualita' soggettive del trasgressore  (art.
186-bis), comporta la revoca della patente di guida. 
    Pertanto,  si  puo'  agevolmente  concludere  che,  a  fronte  di
fattispecie obiettivamente molto piu'  gravi  di  quella  oggetto  di
esame, cioe' aver contravvenuto all'obbligo di custodia  mediante  la
messa in circolazione del veicolo sequestrato, ipotesi  di  ben  piu'
lieve gravita', e' prevista la piu' severa delle sanzioni  accessorie
quale e' la revoca della patente di guida,  con  la  possibilita'  di
conseguirne una nuova solo dopo due anni. 
    La sanzione della revoca deve  ritenersi,  inoltre,  ancora  piu'
afflittiva laddove prevede un'applicazione assolutamente  automatica,
senza che il giudice possa  valutare  in  concreto  la  condotta  del
trasgressore,  consentendogli  una  graduazione  della  sanzione   da
applicare (sotto questo profilo, la sanzione della sospensione  della
patente di guida da un periodo minimo  ad  uno  massimo  risulterebbe
idonea ad adeguare la fattispecie astratta al caso concreto da  parte
di chi ne deve curare l'applicazione). 
    Del resto, nella fattispecie del rifiuto di assumere la  custodia
di cui allo stesso art. 214  c.d.s.,  al  comma  1,  e'  prevista  la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3
mesi. 
    Vi e', quindi, il dubbio che vi  sia  contrasto  della  norma  di
legge sottoposta al  sindacato  di  legittimita'  costituzionale  con
l'art. 3 della Costituzione. 
    Come detto, la previsione  dell'art.  214,  comma  8,  stabilisce
l'applicazione automatica di una  sanzione  accessoria  prevista  per
condotte affatto eterogenee e connotate da un maggiore disvalore. 
    Cio' contrasta con il principio  di  uguaglianza  che  impone  di
trattare in modo  diverso  condotte  o  situazioni  differenti,  come
innumerevoli pronunce della Corte costituzionale hanno stabilito.  Ne
deriva che la disposizione censurata  (art.  214,  comma  8,  secondo
periodo, «Si applicano le sanzioni  amministrative  accessorie  della
revoca  della  patente  [..]»)  si  presenta  come  irragionevole   e
sproporzionata nella parte in  cui  prevede  la  sanzione  accessoria
della revoca della patente di guida in luogo della sospensione  della
patente di guida, o, in alternativa, ove la  stessa  non  prevede  il
potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della  gravita'
del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida. 
    Un  simile  ragionamento  e'   stato   effettuato   dalla   Corte
costituzionale gia' con riferimento all'art. 222, comma 2, c.d.s. con
la nota sentenza n. 88/2019, la quale, pur esprimendosi in materia di
sanzione  amministrativa  della  revoca  della   patente   di   guida
conseguente a reati, ha ritenuto:  «[...]  Invece,  per  la  sanzione
amministrativa  della  revoca  della  patente  di  guida  vi  e'   un
indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce  possibile
indice di disparita' di trattamento e irragionevolezza intrinseca. 
    In generale, questa Corte (sentenza n. 50 del 1980) ha  affermato
che «in linea  di  principio,  previsioni  sanzionatorie  rigide  non
appaiono ... in armonia con il  "volto  costituzionale"  del  sistema
penale; ed il dubbio d'illegittimita' costituzionale  potra'  essere,
caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito
sanzionato e per la  misura  della  sanzione  prevista,  quest'ultima
appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera  gamma  di
comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato». 
    Piu' recentemente, tali principi sono stati  ribaditi  da  questa
Corte (sentenza n. 222  del  2018)  che,  con  riferimento  ai  reati
fallimentari, ha evidenziato che  la  gravita'  dei  fatti  concreti,
riconducibili  alle  fattispecie  penali,  puo'  essere  marcatamente
differente, censurando proprio  la  «rigidita'  applicativa»  di  una
sanzione accessoria fissa. 
    In particolare, un profilo  di  irragionevolezza  e'  gia'  stato
rilevato da questa Corte in un'ipotesi di automatismo della  «revoca»
amministrativa della patente di guida, prevista dall'art. 120,  comma
2, codice della strada (sentenza n. 22 del 2018). 
    Orbene, nell'art. 222 codice  della  strada  l'automatismo  della
risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle  peculiarita'
del caso, puo'  giustificarsi  solo  per  le  piu'  gravi  violazioni
contemplate dalle  due  citate  disposizioni,  quali  previste,  come
ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente piu' gravi,
dal secondo e dal terzo comma sia dell'art.  589-bis,  sia  dell'art.
590-bis del codice penale. Porsi alla  guida  in  stato  di  ebbrezza
alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo  e
dal terzo comma sia dell'art.  589-bis,  sia  dell'art.  590-bis  del
codice penale) o  sotto  l'effetto  di  stupefacenti  costituisce  un
comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumita'  delle
persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali  beni
fondamentali;  e,  pertanto,  si  giustifica  una   radicale   misura
preventiva per  la  sicurezza  stradale  consistente  nella  sanzione
amministrativa  della  revoca  della  patente  nell'ipotesi  sia   di
omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. 
    Al  di  sotto  di  questo  livello  vi  sono  comportamenti   pur
gravemente  colpevoli,  ma  in  misura  inferiore  sicche'   non   e'
compatibile con i  principi  di  eguaglianza  e  proporzionalita'  la
previsione della  medesima  sanzione  amministrativa.  In  tal  caso,
l'automatismo della sanzione amministrativa piu' non si giustifica  e
deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. [...]». 
    Il caso affrontato in detta sentenza  puo'  essere  assimilato  a
quello  di  specie  in  relazione  alle  considerazioni  in  tema  di
automatismo della applicazione  della  sanzione  della  revoca  della
patente e di soluzione adottata  dalla  stessa  Corte  costituzionale
(sentenza cd. «manipolativa» additiva). 
    La Corte costituzionale, del resto, di recente, con la  pronuncia
n. 246/2022, sulla base dei principi  sopra  esposti,  ha  dichiarato
l'incostituzionalita' dell'art. 213, comma 8, c.d.s., nella parte  in
cui questo dispone «si applica» la  revoca  della  patente,  anziche'
«puo' essere applicata». 
    Nella sentenza, in particolare, si rilevava  che  «Si  ha  quindi
che,  sul  presupposto  di  una  indifferenziata  valutazione   della
condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a  sequestro,
la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e  automatico,  non
graduabile secondo la gravita' del fatto, il medesimo effetto,  ossia
la sanzione accessoria della revoca  del  titolo  di  guida,  pur  in
presenza di una possibile  eterogeneita'  di  ragioni,  sottese  alla
condotta integrante l'illecito amministrativo, senza che  cio'  possa
essere valutato dall'organo preposto alla applicazione della sanzione
accessoria medesima. 
    Il denunciato automatismo preclude al prefetto, e al  giudice  in
sede di impugnazione, di valutare la necessita'  della  revoca  della
patente, sia in  riferimento  alle  circostanze  del  caso  concreto,
impedendo di considerare la gravita' della violazione dei  doveri  di
custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni  che
la revoca della patente ha su aspetti essenziali  della  vita,  nella
sua quotidianita', e del lavoro. 
    Cio' costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione  sotto
il profilo del difetto di necessaria proporzionalita' della  sanzione
amministrativa. 
    La reductio ad legitimitatem, come  soluzione  costituzionalmente
adeguata, non puo' che  essere  individuata  -  come  nei  precedenti
citati (sentenze n.  22  del  2018,  n.  24  e  n.  99  del  2020)  -
nell'eliminazione dell'automatismo, si' che la revoca  della  patente
«puo'», e non gia'  necessariamente  «deve»,  essere  applicata  come
sanzione accessoria in aggiunta a quella principale. 
    E' rimesso alla  discrezionalita'  del  legislatore  affinare  la
flessibilita'  di  questa  sanzione  accessoria,  in  ipotesi   anche
modulando maggiormente la durata nel tempo dell'inabilita' alla guida
secondo  la  gravita'  del  fatto;  durata  che  attualmente  ha  una
modulazione temporale assai limitata (due e tre  anni  nelle  ipotesi
rispettivamente previste dai commi 3-bis e 3-ter  dell'art.  219  del
codice della strada). 
    12.- In conclusione, la sanzione accessoria  della  revoca  della
patente del custode  che  abbia  posto  in  circolazione  il  veicolo
sequestrato, a lui affidato, non puo' essere  automatica  conseguenza
accessoria   della   sanzione   principale,    dovendo    consentirsi
all'autorita' amministrativa  preposta  di  valutare  le  complessive
circostanze del caso concreto, affinche' tale  sanzione  non  risulti
essere sproporzionata rispetto al fatto di cui all'art. 213, comma 8,
del codice della strada». 
    La norma di cui si solleva la questione di  costituzionalita'  e'
sovrapponibile alla previsione di cui all'art. 213, comma 8,  decreto
legislativo n. 285/1992, riguardando entrambe le fattispecie previste
dagli  articoli  213  e  214  c.d.s.  le  sanzioni  conseguenti  alla
violazione  dei   doveri   di   custodia   del   veicolo   sottoposto
rispettivamente a sequestro o a fermo amministrativo. 
    La questione e' rilevante, giacche' dalla sua  soluzione  dipende
evidentemente la decisione della controversia,  non  essendovi  altre
possibili   soluzioni   giuridiche   adottabili   neppure   in    via
interpretativa. 
    Invero,  ritiene  questo  giudice   che   il   ricorrente   possa
beneficiare di  un  trattamento  sanzionatorio  piu'  favorevole  con
l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione  della
patente di guida, atteso che egli non  aveva  direttamente  posto  in
circolazione il veicolo ponendosi alla guida di esso  e  che  occorre
indagare, eventualmente, in merito al grado della colpa nel non  aver
adottato accorgimenti idonei ad evitare che il veicolo fosse messo in
circolazione per mezzo di altri soggetti. 
    Tali accertamenti in ordine alla  rilevanza  della  condotta  del
ricorrente ed alla sua diligenza nell'adempimento dei suoi doveri  di
custodia e' impedito dalla  norma  che  impone  l'applicazione  della
revoca della patente di guida in via automatica e a  prescindere  dal
concreto esprimersi della condotta dell'agente. 
    La questione, inoltre, non e'  manifestamente  infondata  per  le
ragioni sopra esposte. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei   termini   dianzi   indicati,    questione    di    legittimita'
costituzionale: 
        dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo n.  285/1992,
come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b),  decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, art.  23-bis  -  Modifiche  al  codice  della
strada, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n. 132,  nella  parte  in  cui  prevede  «Si  applicano  le  sanzioni
amministrative accessorie della revoca della patente  [...]», per  la
violazione dell'art. 3 della Costituzione; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri  e  che  sia  anche
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Forli' in data 12 maggio 2023. 
 
                                         Il Giudice di pace: Giuliano