N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2023

Ordinanza del 21 marzo 2023 del Tribunale di Lecce  nel  procedimento
penale a carico di C. M.. 
 
Reati e pene - Danneggiamento - Reato di danneggiamento  commesso  su
  cose esposte alla  pubblica  fede  -  Regime  di  procedibilita'  -
  Mancata previsione della procedibilita'  a  querela  della  persona
  offesa. 
- Codice penale, art. 635, quinto comma, aggiunto dall'art. 2,  comma
  1, lettera n), del decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150
  (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,  recante  delega
  al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia
  di giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione
  dei procedimenti giudiziari). 
(GU n.28 del 12-7-2023 )
 
                         TRIBUNALE DI LECCE 
                          II Sezione penale 
 
    Il Tribunale in composizione monocratica; 
    Decidendo sulla richiesta  avanzata  dalla  difesa  dell'imputato
all'udienza del 14 febbraio 2023 ed avente ad oggetto la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 635 ult. comma c.p.; 
    Visti gli atti del procedimento; 
 
                               Osserva 
 
1. Svolgimento del processo. 
    Con decreto di citazione a giudizio emesso in data  22  settembre
2021  C.  M.  veniva  tratto  innanzi  al  Tribunale  di   Lecce   in
composizione monocratica per rispondere del «reato  di  cui  all'art.
635 cpv. n. 1 ult. parte richiamante  l'art.  625  n.  7  del  codice
penale perche', in tempi diversi  e  con  una  pluralita'  di  azioni
esecutive di un medesimo disegno  criminoso,  danneggiava,  rigandola
con strumenti appuntiti, l'autovettura... tg... in sosta su  pubblica
via... in... dal... al... ». 
    A seguito di un rinvio dell'udienza del 28 giugno  2022  disposto
per adesione del difensore  all'astensione  dall'attivita'  d'udienza
proclamata  dalle  Unioni  Nazionali  delle   Camere   Penali,   alla
successiva udienza del 14 febbraio 2023  il  difensore  dell'imputato
produceva  remissione  di  querela   con   contestuale   accettazione
effettuate dalla denunciante C. M. e dall'imputato C. M.  in  data...
presso la Stazione dei Carabinieri di....  Contestualmente  le  parti
prestavano il consenso all'acquisizione di tutti gli atti di indagine
presenti nel fascicolo del p.m. con rinuncia all'esame dei  testi  di
lista.  A  questo  punto  il  difensore  dell'imputato  chiedeva   al
Tribunale  di  sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 635  ult.  comma  del  codice  penale  per  le  motivazione
indicate nella memoria versata agli atti, evidenziando  il  contrasto
con l'art. 3 Cost. 
2. La vicenda in esame. 
    Dalla lettura  degli  atti  acquisiti  sull'accordo  delle  parti
emerge che in data... C. M. sporgeva denuncia per  il  danneggiamento
del veicolo..., parcato sulla pubblica via, mediante graffi praticati
su  tutta  la  carrozzeria  dell'autovettura  tg....  La  denunciante
precisava che, a seguito dei primi atti vandalici,  sul  veicolo  del
marito era stata montata una  telecamera  a  batteria  puntata  verso
l'autovettura oggetto di danneggiamenti. Nelle date..., ..., del... e
la predetta telecamera aveva immortalato l'autore dei graffi, che  la
denunciante individuava nella persona di C. M., a lei noto in  quanto
frequentatore della medesima palestra di... 
    In particolare la C. spiegava di essere stata piu' volte invitata
dall'odierno imputato a bere un  caffe'  al  di  fuori  del  contesto
ginnico, inviti sempre dalla donna declinati. A seguito dello scambio
di numeri telefonici il C. aveva poi iniziato a inviarle  almeno  tre
volte al giorno immagini e gif animate con saluti vari. Poiche' la C.
non ricambiava tali attenzioni il C. aveva iniziato  ad  innervosirsi
sino ad indurre la C. a chiedergli espressamente di  interrompere  il
suo comportamento petulante.  Dall'...  la  denunciante  si  era  poi
iscritta ad altra palestra, pur continuando a  ricevere  messaggi  ad
opera del C.. Nel medesimo periodo erano iniziati gli atti  vandalici
ai danni della sua autovettura. 
    A seguito di approfondimenti investigativi la polizia giudiziaria
accertava che C. M. era intestatario di veicolo  Modello...  tg.  ...
compatibile con l'auto immortalata dalle immagini riprese in  data...
mediante la  telecamera  montata  sulla  vettura  del  coniuge  della
denunciante. La medesima telecamera aveva altresi'  ripreso  l'autore
dei danneggiamenti operati nelle date del..., ..., e che,  nonostante
le immagini non particolarmente nitide, veniva dalla C.  riconosciuto
con certezza nella persona dell'odierno imputato. 
    Si acquisivano le stampe delle immagini estrapolate  dal  sistema
di  videoregistrazione   nonche'   copia   degli   screenshot   della
messagistica inviata dal C. alla C.. 
    In  sede  di  interrogatorio  espletato  in  data...  dinanzi  ai
Carabinieri della Stazione di... C. M., alla presenza del difensore e
dopo gli avvertimenti di legge, si avvaleva  della  facolta'  di  non
rispondere. 
    Infine, come gia' rilevato, in data 10 febbraio  2023  presso  la
Stazione dei Carabinieri di...  C.  M.  dichiarava  di  rimettere  la
querela sporta nei confronti di C. M., che contestualmente  accettava
la remissione. 
    Detta  circostanza,  tuttavia,  allo  stato   non   consente   di
addivenire ad alcuna pronuncia di improcedibilita' in ordine al reato
di danneggiamento di cosa  esposta  alle  fede  pubblica  oggetto  di
contestazione in quanto la predetta fattispecie, nell'attuale assetto
normativo, risulta procedibile d'ufficio. 
3. La riforma Cartabia ed il nuovo regime di procedibilita'. 
    E' noto che con il decreto legislativo 10 ottobre  2022  n.  150,
intitolato: «Attuazione  della  legge  27  settembre  2021,  n.  134,
recante delega al  Governo  per  l'efficienza  del  processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti  giudiziari»  e'  stato  previsto
agli articoli 2 e 3 un ampliamento del novero dei reati procedibili a
querela, cosi' radicalmente mutando il regime  di  procedibilita'  di
otto delitti (quelli previsti dagli articoli 582, 590-bis, 605,  610,
614, 624, 634 e 635, comma 1  c.p.)  e  due  contravvenzioni  (quelle
previste  dagli  articoli  659  e  660  c.p.).  Il   citato   decreto
legislativo e' stato emanato in attuazione della legge  27  settembre
2021, n. 134, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  237  del  4
ottobre 2021 e  recante  «Delega  al  Governo  per  l'efficienza  del
processo  penale  nonche'  in  materia  di  giustizia  riparativa   e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». 
    Particolare  rilievo,  nell'ambito  del  presente   procedimento,
assume la  lettera  n)  dell'art.  2,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo, che dispone che «all'art. 635, dopo il quarto comma,  e'
aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dal primo comma  il  delitto
e' punibile a querela  della  persona  offesa.  Si  procede  tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del  delitto  previsto
dall'art. 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per
infermita'". 
    In relazione a tale  modifica  nella  relazione  illustrativa  si
legge «L'intervento rende procedibile a querela di parte  il  delitto
di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma
dell'art. 635  (fatto  commesso  con  violenza  alla  persona  o  con
minaccia). Mentre nel primo  comma  viene  in  rilievo  un'offesa  di
natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale
(violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art.  635  del  codice
penale vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni  pubblici
o, comunque, di interesse o utilita' pubblica. Di qui  l'opportunita'
di  conservare  la  procedibilita'  d'ufficio  in   tali   casi.   La
procedibilita' d'ufficio resta altresi' ferma, nei casi previsti  dal
primo comma, quando la persona offesa e'  incapace  per  eta'  o  per
infermita', nonche' nell'ipotesi in cui  il  fatto  sia  commesso  in
occasione del  delitto  previsto  dall'art.  331  del  codice  penale
(interruzione di un pubblico servizio). In  tale  ultima  ipotesi  il
fatto  di  reato  si  colloca  nel   contesto   di   una   dimensione
pubblicistica che giustifica la  procedibilita'  d'ufficio,  prevista
anche  per  il  concorrente  delitto  di  interruzione  di   pubblico
servizio». 
    Si tratta di disposizioni poste  in  attuazione  dei  principi  e
criteri di delega fissati  dall'art.  1,  comma  15  della  legge  27
settembre 2021, n. 134, a  mente  del  quale:  «Nell'esercizio  della
delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche  al
codice  penale  e  al  codice  di  procedura  penale  in  materia  di
condizioni di procedibilita', per le parti di seguito indicate,  sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri  direttivi:  a)
...; b) prevedere l'estensione del regime di procedibilita' a querela
di parte a ulteriori specifici reati contro la persona  o  contro  il
patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena  edittale  detentiva
non superiore nel minimo a due anni;  prevedere  che  ai  fini  della
determinazione  della  pena  detentiva  non  si  tenga  conto   delle
circostanze, facendo salva  la  procedibilita'  d'ufficio  quando  la
persona offesa sia incapace per eta' o per infermita'...». 
    Per  completezza  va  osservato  che,  con  riguardo  al   regime
transitorio, l'art. 85 del decreto legislativo n.  150/2022,  siccome
integrato dal decreto-legge n. 162/2022 convertito nella legge n. 199
del  30  dicembre  2022,  in  merito  alla  modifica  del  regime  di
procedibilita', presupponendone l'immediata applicabilita' ex art. 2,
comma 4 del codice penale (cfr. sul  punto  Cassazione,  Sez.  V,  17
aprile 2019, n. 22143; Cassazione, Sez. II, 17 aprile 2019, n. 21700;
Cassazione, Sez. II, 8 novembre 2018, n.  225;  nonche'  argomentando
dalle motivazioni di Cassazione  SS.UU.  del  7  settembre  2018,  n.
40150), stabilisce che «per i  reati  perseguibili  a  querela  della
persona offesa  in  base  alle  disposizioni  del  presente  decreto,
commessi prima della data di  entrata  in  vigore  dello  stesso,  il
termine per la presentazione della  querela  decorre  dalla  predetta
data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia  del  fatto
costituente reato». 
    Dunque, a seguito della riforma, il reato  di  danneggiamento  e'
divenuto procedibile a querela, sempre che: 
        la  persona  offesa  non  sia  incapace,  per  eta'   o   per
infermita'; 
        non sia commesso in occasione del delitto di cui all'art. 331
c.p. 
        non ricorrano le ipotesi di cui ai comma 2 e 3 dell'art.  635
c.p. 
4.  Profili  di   illegittimita'   costituzionale   della   normativa
applicabile e loro rilevanza nel caso di specie. 
    Ai sensi del comma 2 dell'art. 635 del codice penale  il  delitto
in esame e', pertanto, rimasto procedibile d'ufficio nel caso in  cui
abbia ad oggetto: 
        1.  edifici  pubblici  o   destinati   a   uso   pubblico   o
all'esercizio di un culto  o  immobili  compresi  nel  perimetro  dei
centri storici, ovvero immobili  i  cui  lavori  di  costruzione,  di
ristrutturazione, di recupero  o  di  risanamento  sono  in  corso  o
risultano  ultimati  o  altre  delle  cose  indicate  nel  numero  7)
dell'art. 625; 
        2. opere destinate all'irrigazione; 
        3. piantate di  viti,  di  alberi  o  arbusti  fruttiferi,  o
boschi,  selve  o  foreste,  ovvero  vivai  forestali  destinati   al
rimboschimento; 
        4. attrezzature e impianti sportivi al  fine  di  impedire  o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 
    Le cose indicate nel numero 7) dell'art. 625 c.p.,  com'e'  noto,
sono costituite da «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici,
o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o
per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a
pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza». 
    Ebbene, se la ratio legis appare assolutamente condivisibile  con
riguardo al complessivo novero di beni aventi vocazione pubblicistica
elencati nella  citata  disposizione  -  rispetto  ai  quali  ben  si
comprende la necessita' di un regime di procedibilita'  rafforzato  -
piu' difficile appare cogliere la ragionevolezza  del  richiamo  alle
cose esposte alla pubblica fede, insuscettibile ex se  di  attribuire
alla res un'intrinseca connotazione  pubblicistica  o  di  concretare
un'offesa al patrimonio pubblico. 
    Cio' soprattutto se si considera che, come espressamente indicato
nella Relazione illustrativa, «la legge delega ha individuato  l'area
di estensione della procedibilita' a querela in rapporto a reati,  di
non  particolare  gravita',  posti  a  tutela  di  beni  individuali,
personali  e  patrimoniali.  Il  bene  giuridico  tutelato,  in   via
esclusiva o prevalente dalla norma  incriminatrice,  e'  pertanto  il
criterio  guida  per  l'individuazione  degli  specifici  reati   cui
estendere il regime di  procedibilita'  a  querela.  Si  e'  pertanto
conservata la procedibilita' d'ufficio nelle ipotesi in cui viene  in
rilievo una dimensione sovraindividuale dell'offesa (beni pubblici  o
a titolarita' diffusa) o vi e' una  particolare  esigenza  di  tutela
delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere  nella
scelta  processuale  di  presentare  una  querela.  Si  e'   ritenuto
opportuno, in linea con gli obiettivi di efficienza  del  processo  e
del sistema penale, fissati dalla legge  delega,  estendere  in  modo
significativo il regime di procedibilita' a querela,  in  particolare
per reati che si presentano con una certa frequenza  nella  prassi  e
che si prestano a condotte  risarcitorie  e  riparatorie.  Una  delle
linee  di  fondo  della  legge  n.  134/2021  e'  infatti  quella  di
incentivare tali condotte in vista della estinzione del  reato  prima
della celebrazione del processo,  a  beneficio  dell'imputato,  della
vittima e del sistema  giudiziario.  Estendere  la  procedibilita'  a
querela a  reati  contro  la  persona  e  contro  il  patrimonio,  di
frequente contestazione, come  ad  esempio  nel  caso  delle  lesioni
personali  e  del  furto,  rappresenta  un   forte   incentivo   alla
riparazione  dell'offesa  nonche'  alla  definizione  anticipata  del
procedimento  penale  attraverso  la  remissione  della   querela   o
l'attivazione della causa  estintivi  di  cui  all'art.  162-ter  del
codice penale (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie  in
sede  dibattimentale,  come  si  legge  nella  Relazione  del   Primo
Presidente della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno
giudiziario 2021 - ivi, pag. 61). In un sistema come quello italiano,
in cui il numero dei procedimenti  penali  e'  notevolmente  elevato,
anche in ragione dell'obbligatorieta' dell'azione  penale,  estendere
il regime di procedibilita' a  querela  il  piu'  possibile,  tenendo
conto delle necessarie esigenze di  tutela  della  persona  offesa  e
della collettivita', nonche' dei beni pubblici coinvolti  nel  reato,
e' del tutto ragionevole e rispondente a criteri di efficienza. [...]
In non pochi casi (emblematici i casi  dei  furti  aggravati,  magari
solo per la destrezza o l'esposizione della cosa alla pubblica fede),
infatti, lo Stato e' costretto oggi a celebrare  procedimenti  penali
che potrebbero essere definiti anticipatamente  con  il  risarcimento
del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione
del reato». 
    Ci si deve, pertanto, domandare se l'omessa estensione del regime
di procedibilita' a querela all'ipotesi  di  danneggiamento  di  cosa
esposta alla pubblica fede  non  costituisca  un  vulnus  all'interno
dell'ordinamento,  determinato  da  un   difetto   di   coordinamento
incidente  sulla  complessiva   coerenza   del   sistema   normativo,
contrastante con norme aventi rango costituzionale. 
    Naturalmente l'eventuale risposta positiva alla questione avrebbe
diretta rilevanza nel presente procedimento incidendo sul  suo  esito
in quanto, attesa l'intervenuta remissione  della  querela  da  parte
della  persona  offesa  con   contestuale   accettazione   ad   opera
dell'imputato, l'estensione del regime di  procedibilita'  a  querela
nel  caso  di  danneggiamento  di  bene  esposto  a   pubblica   fede
determinerebbe la definizione del presente processo con pronuncia  di
improcedibilita' dell'azione penale. 
5.  Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale. 
    Cio' posto, ritiene il Tribunale che la mancata previsione  della
procedibilita' a querela nel caso di cui all'art. 635,  comma  2  del
codice  penale  in  relazione  all'art.  625,  comma  1  n.  7  c.p.,
limitatamente all'ipotesi  di  cose  esposte  per  necessita'  o  per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, risulti  violare,
innanzitutto,  l'art.  3   della   Costituzione,   creando   evidente
disparita' di trattamento  rispetto  a  chi,  responsabile  di  furto
aggravato del medesimo bene esposto a pubblica fede - fatto di  certo
dotato di maggiore disvalore, come comprovato non soltanto  dai  piu'
alti limiti edittali, ma altresi' dall'ontologico  danno  determinato
dalla perdita del bene  (che  nel  caso  di  danneggiamento  permane,
invece, nella disponibilita' della persona  offesa)  -  ben  potrebbe
agevolarsi del piu' mite regime di procedibilita'. 
    Va, invero, evidenziato che, ai sensi dell'art. 2, lettera i) del
decreto legislativo n. 150/2022 sono state  ampliate  le  ipotesi  di
procedibilita' a querela del furto, prevedendosi che «il  delitto  e'
punibile  a  querela  della  persona  offesa.  Si  procede   tuttavia
d'ufficio  se  la  persona  offesa  e'  incapace,  per  eta'  o   per
infermita',  ovvero  se  ricorre  taluna  delle  circostanze  di  cui
all'art. 625, numeri 7, salvo che  il  fatto  sia  commesso  su  cose
esposte alla pubblica fede, e 7-bis». 
    In  merito  nella  Relazione  illustrativa  specificatamente   si
afferma che  «una  dimensione  pubblicistica  dell'oggetto  materiale
della condotta e  dell'offesa  patrimoniale  non  e'  necessariamente
propria della  mera  esposizione  della  res  alla  pubblica  fede  -
situazione per la quale si prevede la procedibilita' a querela: basti
pensare al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una
bicicletta lasciata nella pubblica via». 
    Ed allora, se  per  stessa  affermazione  del  legislatore  della
riforma l'esposizione a pubblica fede non consente  di  ammantare  di
pubblicistico rilievo il bene oggetto della condotta penale,  non  si
comprende il motivo per il quale il danneggiamento  di  siffatta  res
debba mantenere un regime di procedibilita' rafforzata. 
    Invero  -  come  correttamente  argomentato  dalla  difesa  -  si
configurerebbe l'anomala situazione per cui, ad esempio, chi  sottrae
a scopo di lucro un'auto parcheggiata  sulla  pubblica  via  potrebbe
beneficiare di un regime di procedibilita' piu' favorevole  di  colui
che quell'auto si limiti a danneggiarla. 
    Tale  scelta  legislativa  appare,  tra  l'altro,  manifestamente
irragionevole anche con riferimento alla ratio sottesa all'estensione
dei casi di procedibilita' a querela operata dalla Riforma  Cartabia,
indirizzata a quei reati che si prestano a  condotte  risarcitorie  e
riparatorie, tra i quali senza dubbio puo'  sussumersi  l'ipotesi  di
danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede. 
    E cio' anche a fronte  dell'esigenza  di  non  sovraccaricare  la
macchina giudiziaria dell'onere  di  celebrare  processi  penali  non
funzionali alle istanze di tutela  della  vittima  nella  prospettiva
dell'ampio disegno riformatore coltivato dalla legge  n.  134/2021  e
volto a ridurre i tempi del processo penale e a  favorirne  forme  di
definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell'offesa. 
    Tra l'altro e' noto che estendere la procedibilita' a  querela  a
reati contro la persona e contro il patrimonio rappresenta  un  forte
incentivo  alla  riparazione  dell'offesa  proprio  ai  fini  di  una
definizione  anticipata  del  procedimento   penale   attraverso   la
possibilita' di remissione della querela o l'attivazione della  causa
estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. 
    Ed ancora, la previsione legislativa di cui all'art.  2,  lettera
n) del decreto legislativo n. 150/2022 sembrerebbe porsi  addirittura
in contrasto  con  i  principi  sanciti  dalla  legge  delega  -  con
conseguente violazione dell'art. 76 Cost. per violazione  del  dovere
del  legislatore  delegato  di  inserirsi  in   modo   coerente   nel
complessivo quadro normativo di  riferimento,  rispettando  la  ratio
della delega e gli indirizzi generali desumibili da essa (cfr.  Corte
costituzionale sentenze nn. 20/2018,  127/2017,  250/2016,  237/2013,
293/2010 e 230/2010) - se si considera  che  nella  stessa  Relazione
illustrativa si da' atto che «la legge delega ha  individuato  l'area
di estensione della procedibilita' a querela in rapporto a reati,  di
non  particolare  gravita',  posti  a  tutela  di  beni  individuali,
personali  e  patrimoniali.  Il  bene  giuridico  tutelato,  in   via
esclusiva o prevalente dalla norma  incriminatrice,  e'  pertanto  il
criterio  guida  per  l'individuazione  degli  specifici  reati   cui
estendere il regime di  procedibilita'  a  querela.  Si  e'  pertanto
conservata la procedibilita' a d'ufficio nelle ipotesi in  cui  viene
in  rilievo  una  dimensione  sovra-individuale   dell'offesa   (beni
pubblici o a titolarita' diffusa) o vi e' una particolare esigenza di
tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere
nella scelta processuale di presentare una querela». 
    E' invero noto che la discrezionalita' del  legislatore  delegato
e' correttamente esercitata allorche' dia luogo a scelte conformi  al
generale principio di ragionevolezza  e  proporzionalita'  desumibile
dall'art. 3 Cost. Quando vi e', infatti, la possibilita' di scegliere
fra piu' mezzi per realizzare l'obiettivo  indicato  nella  legge  di
delegazione, la soluzione adottata deve rispettare  il  canone  della
ragionevolezza (Corte costituzionale sentenza n.  59/2016).  Infatti,
anche nel silenzio della legge di delega, il legislatore delegato  e'
comunque   tenuto   all'osservanza   dei   precetti   costituzionali,
indipendentemente da ogni  richiamo  che  di  essi  faccia  la  norma
delegante (Corte costituzionale sentenza n. 401/2007). 
    Proprio in considerazione  dell'assoluta  irragionevolezza  della
disparita' di trattamento riservata sul crinale della  procedibilita'
dal legislatore delegato nelle ipotesi di furto e  di  danneggiamento
di beni esposti a pubblica fede verrebbe, dunque, a  configurarsi  la
violazione del dovere di rispetto del tracciato segnato  dalla  legge
delega con conseguente contrasto con l'art. 76 Cost. 
    Pertanto questo Giudice chiede  a  Codesta  Corte  di  dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  635  ult.  comma   c.p.,
siccome introdotto dall'art. 2, lettera  n)  decreto  legislativo  n.
150/2022 intitolato: «Attuazione della legge 27  settembre  2021,  n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari», per violazione degli
articoli 3 e 76 Cost. nella parte in cui non prevede che  il  delitto
sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui  al
comma 2 n. 1) del medesimo articolo quando il fatto sia  commesso  su
cose esposte alla pubblica fede.  
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti  della  legge  n.  87
dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio
1948 ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza; 
    Dispone trasmettersi gli atti del presente  giudizio  alla  Corte
costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 635  ult.  comma  c.p.,  siccome  introdotto
dall'art. 2, lettera n) decreto legislativo n.  150/2022  intitolato:
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari», per violazione degli articoli 3 e 76  Cost.
nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a  querela
della persona offesa anche nel caso di cui  al  comma  2  n.  1)  del
medesimo articolo quando il fatto sia commesso su cose  esposte  alla
pubblica fede; 
    Sospende  il  procedimento  in  corso   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che a cura della cancelleria sia notificata  la  presente
ordinanza all'indagato, al p.m.,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e che della stessa  sia  data  comunicazione  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Lecce, 21 marzo 2023 
 
                         Il Giudice: Todaro