N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2023
Ordinanza del 21 marzo 2023 del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di C. M.. Reati e pene - Danneggiamento - Reato di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede - Regime di procedibilita' - Mancata previsione della procedibilita' a querela della persona offesa. - Codice penale, art. 635, quinto comma, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).(GU n.28 del 12-7-2023 )
TRIBUNALE DI LECCE II Sezione penale Il Tribunale in composizione monocratica; Decidendo sulla richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato all'udienza del 14 febbraio 2023 ed avente ad oggetto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635 ult. comma c.p.; Visti gli atti del procedimento; Osserva 1. Svolgimento del processo. Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 22 settembre 2021 C. M. veniva tratto innanzi al Tribunale di Lecce in composizione monocratica per rispondere del «reato di cui all'art. 635 cpv. n. 1 ult. parte richiamante l'art. 625 n. 7 del codice penale perche', in tempi diversi e con una pluralita' di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, danneggiava, rigandola con strumenti appuntiti, l'autovettura... tg... in sosta su pubblica via... in... dal... al... ». A seguito di un rinvio dell'udienza del 28 giugno 2022 disposto per adesione del difensore all'astensione dall'attivita' d'udienza proclamata dalle Unioni Nazionali delle Camere Penali, alla successiva udienza del 14 febbraio 2023 il difensore dell'imputato produceva remissione di querela con contestuale accettazione effettuate dalla denunciante C. M. e dall'imputato C. M. in data... presso la Stazione dei Carabinieri di.... Contestualmente le parti prestavano il consenso all'acquisizione di tutti gli atti di indagine presenti nel fascicolo del p.m. con rinuncia all'esame dei testi di lista. A questo punto il difensore dell'imputato chiedeva al Tribunale di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635 ult. comma del codice penale per le motivazione indicate nella memoria versata agli atti, evidenziando il contrasto con l'art. 3 Cost. 2. La vicenda in esame. Dalla lettura degli atti acquisiti sull'accordo delle parti emerge che in data... C. M. sporgeva denuncia per il danneggiamento del veicolo..., parcato sulla pubblica via, mediante graffi praticati su tutta la carrozzeria dell'autovettura tg.... La denunciante precisava che, a seguito dei primi atti vandalici, sul veicolo del marito era stata montata una telecamera a batteria puntata verso l'autovettura oggetto di danneggiamenti. Nelle date..., ..., del... e la predetta telecamera aveva immortalato l'autore dei graffi, che la denunciante individuava nella persona di C. M., a lei noto in quanto frequentatore della medesima palestra di... In particolare la C. spiegava di essere stata piu' volte invitata dall'odierno imputato a bere un caffe' al di fuori del contesto ginnico, inviti sempre dalla donna declinati. A seguito dello scambio di numeri telefonici il C. aveva poi iniziato a inviarle almeno tre volte al giorno immagini e gif animate con saluti vari. Poiche' la C. non ricambiava tali attenzioni il C. aveva iniziato ad innervosirsi sino ad indurre la C. a chiedergli espressamente di interrompere il suo comportamento petulante. Dall'... la denunciante si era poi iscritta ad altra palestra, pur continuando a ricevere messaggi ad opera del C.. Nel medesimo periodo erano iniziati gli atti vandalici ai danni della sua autovettura. A seguito di approfondimenti investigativi la polizia giudiziaria accertava che C. M. era intestatario di veicolo Modello... tg. ... compatibile con l'auto immortalata dalle immagini riprese in data... mediante la telecamera montata sulla vettura del coniuge della denunciante. La medesima telecamera aveva altresi' ripreso l'autore dei danneggiamenti operati nelle date del..., ..., e che, nonostante le immagini non particolarmente nitide, veniva dalla C. riconosciuto con certezza nella persona dell'odierno imputato. Si acquisivano le stampe delle immagini estrapolate dal sistema di videoregistrazione nonche' copia degli screenshot della messagistica inviata dal C. alla C.. In sede di interrogatorio espletato in data... dinanzi ai Carabinieri della Stazione di... C. M., alla presenza del difensore e dopo gli avvertimenti di legge, si avvaleva della facolta' di non rispondere. Infine, come gia' rilevato, in data 10 febbraio 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di... C. M. dichiarava di rimettere la querela sporta nei confronti di C. M., che contestualmente accettava la remissione. Detta circostanza, tuttavia, allo stato non consente di addivenire ad alcuna pronuncia di improcedibilita' in ordine al reato di danneggiamento di cosa esposta alle fede pubblica oggetto di contestazione in quanto la predetta fattispecie, nell'attuale assetto normativo, risulta procedibile d'ufficio. 3. La riforma Cartabia ed il nuovo regime di procedibilita'. E' noto che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, intitolato: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e' stato previsto agli articoli 2 e 3 un ampliamento del novero dei reati procedibili a querela, cosi' radicalmente mutando il regime di procedibilita' di otto delitti (quelli previsti dagli articoli 582, 590-bis, 605, 610, 614, 624, 634 e 635, comma 1 c.p.) e due contravvenzioni (quelle previste dagli articoli 659 e 660 c.p.). Il citato decreto legislativo e' stato emanato in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 e recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». Particolare rilievo, nell'ambito del presente procedimento, assume la lettera n) dell'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo, che dispone che «all'art. 635, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'". In relazione a tale modifica nella relazione illustrativa si legge «L'intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art. 635 del codice penale vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilita' pubblica. Di qui l'opportunita' di conservare la procedibilita' d'ufficio in tali casi. La procedibilita' d'ufficio resta altresi' ferma, nei casi previsti dal primo comma, quando la persona offesa e' incapace per eta' o per infermita', nonche' nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 del codice penale (interruzione di un pubblico servizio). In tale ultima ipotesi il fatto di reato si colloca nel contesto di una dimensione pubblicistica che giustifica la procedibilita' d'ufficio, prevista anche per il concorrente delitto di interruzione di pubblico servizio». Si tratta di disposizioni poste in attuazione dei principi e criteri di delega fissati dall'art. 1, comma 15 della legge 27 settembre 2021, n. 134, a mente del quale: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilita', per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ...; b) prevedere l'estensione del regime di procedibilita' a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilita' d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita'...». Per completezza va osservato che, con riguardo al regime transitorio, l'art. 85 del decreto legislativo n. 150/2022, siccome integrato dal decreto-legge n. 162/2022 convertito nella legge n. 199 del 30 dicembre 2022, in merito alla modifica del regime di procedibilita', presupponendone l'immediata applicabilita' ex art. 2, comma 4 del codice penale (cfr. sul punto Cassazione, Sez. V, 17 aprile 2019, n. 22143; Cassazione, Sez. II, 17 aprile 2019, n. 21700; Cassazione, Sez. II, 8 novembre 2018, n. 225; nonche' argomentando dalle motivazioni di Cassazione SS.UU. del 7 settembre 2018, n. 40150), stabilisce che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Dunque, a seguito della riforma, il reato di danneggiamento e' divenuto procedibile a querela, sempre che: la persona offesa non sia incapace, per eta' o per infermita'; non sia commesso in occasione del delitto di cui all'art. 331 c.p. non ricorrano le ipotesi di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 635 c.p. 4. Profili di illegittimita' costituzionale della normativa applicabile e loro rilevanza nel caso di specie. Ai sensi del comma 2 dell'art. 635 del codice penale il delitto in esame e', pertanto, rimasto procedibile d'ufficio nel caso in cui abbia ad oggetto: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Le cose indicate nel numero 7) dell'art. 625 c.p., com'e' noto, sono costituite da «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza». Ebbene, se la ratio legis appare assolutamente condivisibile con riguardo al complessivo novero di beni aventi vocazione pubblicistica elencati nella citata disposizione - rispetto ai quali ben si comprende la necessita' di un regime di procedibilita' rafforzato - piu' difficile appare cogliere la ragionevolezza del richiamo alle cose esposte alla pubblica fede, insuscettibile ex se di attribuire alla res un'intrinseca connotazione pubblicistica o di concretare un'offesa al patrimonio pubblico. Cio' soprattutto se si considera che, come espressamente indicato nella Relazione illustrativa, «la legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilita' a querela in rapporto a reati, di non particolare gravita', posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, e' pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilita' a querela. Si e' pertanto conservata la procedibilita' d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovraindividuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarita' diffusa) o vi e' una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela. Si e' ritenuto opportuno, in linea con gli obiettivi di efficienza del processo e del sistema penale, fissati dalla legge delega, estendere in modo significativo il regime di procedibilita' a querela, in particolare per reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie. Una delle linee di fondo della legge n. 134/2021 e' infatti quella di incentivare tali condotte in vista della estinzione del reato prima della celebrazione del processo, a beneficio dell'imputato, della vittima e del sistema giudiziario. Estendere la procedibilita' a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso delle lesioni personali e del furto, rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell'offesa nonche' alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'attivazione della causa estintivi di cui all'art. 162-ter del codice penale (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie in sede dibattimentale, come si legge nella Relazione del Primo Presidente della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 - ivi, pag. 61). In un sistema come quello italiano, in cui il numero dei procedimenti penali e' notevolmente elevato, anche in ragione dell'obbligatorieta' dell'azione penale, estendere il regime di procedibilita' a querela il piu' possibile, tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettivita', nonche' dei beni pubblici coinvolti nel reato, e' del tutto ragionevole e rispondente a criteri di efficienza. [...] In non pochi casi (emblematici i casi dei furti aggravati, magari solo per la destrezza o l'esposizione della cosa alla pubblica fede), infatti, lo Stato e' costretto oggi a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato». Ci si deve, pertanto, domandare se l'omessa estensione del regime di procedibilita' a querela all'ipotesi di danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede non costituisca un vulnus all'interno dell'ordinamento, determinato da un difetto di coordinamento incidente sulla complessiva coerenza del sistema normativo, contrastante con norme aventi rango costituzionale. Naturalmente l'eventuale risposta positiva alla questione avrebbe diretta rilevanza nel presente procedimento incidendo sul suo esito in quanto, attesa l'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione ad opera dell'imputato, l'estensione del regime di procedibilita' a querela nel caso di danneggiamento di bene esposto a pubblica fede determinerebbe la definizione del presente processo con pronuncia di improcedibilita' dell'azione penale. 5. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Cio' posto, ritiene il Tribunale che la mancata previsione della procedibilita' a querela nel caso di cui all'art. 635, comma 2 del codice penale in relazione all'art. 625, comma 1 n. 7 c.p., limitatamente all'ipotesi di cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, risulti violare, innanzitutto, l'art. 3 della Costituzione, creando evidente disparita' di trattamento rispetto a chi, responsabile di furto aggravato del medesimo bene esposto a pubblica fede - fatto di certo dotato di maggiore disvalore, come comprovato non soltanto dai piu' alti limiti edittali, ma altresi' dall'ontologico danno determinato dalla perdita del bene (che nel caso di danneggiamento permane, invece, nella disponibilita' della persona offesa) - ben potrebbe agevolarsi del piu' mite regime di procedibilita'. Va, invero, evidenziato che, ai sensi dell'art. 2, lettera i) del decreto legislativo n. 150/2022 sono state ampliate le ipotesi di procedibilita' a querela del furto, prevedendosi che «il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis». In merito nella Relazione illustrativa specificatamente si afferma che «una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta e dell'offesa patrimoniale non e' necessariamente propria della mera esposizione della res alla pubblica fede - situazione per la quale si prevede la procedibilita' a querela: basti pensare al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una bicicletta lasciata nella pubblica via». Ed allora, se per stessa affermazione del legislatore della riforma l'esposizione a pubblica fede non consente di ammantare di pubblicistico rilievo il bene oggetto della condotta penale, non si comprende il motivo per il quale il danneggiamento di siffatta res debba mantenere un regime di procedibilita' rafforzata. Invero - come correttamente argomentato dalla difesa - si configurerebbe l'anomala situazione per cui, ad esempio, chi sottrae a scopo di lucro un'auto parcheggiata sulla pubblica via potrebbe beneficiare di un regime di procedibilita' piu' favorevole di colui che quell'auto si limiti a danneggiarla. Tale scelta legislativa appare, tra l'altro, manifestamente irragionevole anche con riferimento alla ratio sottesa all'estensione dei casi di procedibilita' a querela operata dalla Riforma Cartabia, indirizzata a quei reati che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie, tra i quali senza dubbio puo' sussumersi l'ipotesi di danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede. E cio' anche a fronte dell'esigenza di non sovraccaricare la macchina giudiziaria dell'onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima nella prospettiva dell'ampio disegno riformatore coltivato dalla legge n. 134/2021 e volto a ridurre i tempi del processo penale e a favorirne forme di definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell'offesa. Tra l'altro e' noto che estendere la procedibilita' a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell'offesa proprio ai fini di una definizione anticipata del procedimento penale attraverso la possibilita' di remissione della querela o l'attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. Ed ancora, la previsione legislativa di cui all'art. 2, lettera n) del decreto legislativo n. 150/2022 sembrerebbe porsi addirittura in contrasto con i principi sanciti dalla legge delega - con conseguente violazione dell'art. 76 Cost. per violazione del dovere del legislatore delegato di inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento, rispettando la ratio della delega e gli indirizzi generali desumibili da essa (cfr. Corte costituzionale sentenze nn. 20/2018, 127/2017, 250/2016, 237/2013, 293/2010 e 230/2010) - se si considera che nella stessa Relazione illustrativa si da' atto che «la legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilita' a querela in rapporto a reati, di non particolare gravita', posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, e' pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilita' a querela. Si e' pertanto conservata la procedibilita' a d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarita' diffusa) o vi e' una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela». E' invero noto che la discrezionalita' del legislatore delegato e' correttamente esercitata allorche' dia luogo a scelte conformi al generale principio di ragionevolezza e proporzionalita' desumibile dall'art. 3 Cost. Quando vi e', infatti, la possibilita' di scegliere fra piu' mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, la soluzione adottata deve rispettare il canone della ragionevolezza (Corte costituzionale sentenza n. 59/2016). Infatti, anche nel silenzio della legge di delega, il legislatore delegato e' comunque tenuto all'osservanza dei precetti costituzionali, indipendentemente da ogni richiamo che di essi faccia la norma delegante (Corte costituzionale sentenza n. 401/2007). Proprio in considerazione dell'assoluta irragionevolezza della disparita' di trattamento riservata sul crinale della procedibilita' dal legislatore delegato nelle ipotesi di furto e di danneggiamento di beni esposti a pubblica fede verrebbe, dunque, a configurarsi la violazione del dovere di rispetto del tracciato segnato dalla legge delega con conseguente contrasto con l'art. 76 Cost. Pertanto questo Giudice chiede a Codesta Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 635 ult. comma c.p., siccome introdotto dall'art. 2, lettera n) decreto legislativo n. 150/2022 intitolato: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», per violazione degli articoli 3 e 76 Cost. nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui al comma 2 n. 1) del medesimo articolo quando il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.
P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza; Dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635 ult. comma c.p., siccome introdotto dall'art. 2, lettera n) decreto legislativo n. 150/2022 intitolato: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», per violazione degli articoli 3 e 76 Cost. nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui al comma 2 n. 1) del medesimo articolo quando il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede; Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza all'indagato, al p.m., al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lecce, 21 marzo 2023 Il Giudice: Todaro