N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2023
Ordinanza del 31 maggio 2023 della Corte d'appello di Firenze sul ricorso proposto da Poste Vita spa contro R. P. . Assicurazione - Contratto di assicurazione sulla vita - Prescrizione - Previsione che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda. - Codice civile, art. 2952, secondo comma, nel testo sostituito dal comma 2-ter dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 22 [, comma 14,] del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.(GU n.35 del 30-8-2023 )
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Seconda sezione civile La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini, Presidente; dott. Luigi Nannipieri, consigliere relatore; dott. Fabrizio Nicoletti, consigliere; Poste Vita S.p.a. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. De Luca Tamajo e dell'avv. Coccia Maria Stella, appellante; contro: R. P. (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzetti Francesca e dall'avv. Grassi Maria Teresa, appellato; dopo che la causa era stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 marzo 2023 ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso: che in data ... il sig. O. P. stipulava con la societa' Poste Vita S.p.a. un contratto qualificato "polizza di assicurazione sulla vita di tipo index linked n. ... denominata Classe 3 a Valore Reale" con durata di dieci anni e versamento di un premio unico pari a euro 5.164,57 ed indicava quale beneficiario della polizza in caso di morte il figlio R. P.; in data ..., su sollecitazione della societa' Poste Vita S.p.a., la suddetta polizza veniva trasformata nella polizza n. ... «Postafuturo ad hoc», con scadenza fissata al ... e beneficiario in caso di morte sempre il figlio; il sig. O. P. decedeva il ...; in data ..., poco prima della scadenza contrattuale, il figlio R. P. presentava richiesta di liquidazione della polizza, ma Poste Vita S.p.a. comunicava l'impossibilita' di dar seguito alla richiesta, stante l'intervenuta prescrizione biennale ex 2952, comma secondo, codice civile nel testo applicabile ratione temporis, con decorrenza dalla morte del contraente e obbligo di devolvere gli importi al Fondo relativo ai rapporti "dormienti" di cui all'art. 1, comma 343 della legge n. 266 del 2005; che R. P. promuoveva giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, chiedendo dichiararsi la nullita' della prima polizza "index linked n. ...", da qualificarsi non come contratto assicurativo ma come investimento finanziario, con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), compresa la necessita' di sottoscrizione di un «contratto quadro» ex art. 23 TUF quale integrato dal regolamento Consob; chiedeva in ipotesi la liquidazione degli importi spettanti in base alla seconda polizza, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse essere decennale, come per gli altri rapporti «dormienti» o che dovesse farsi decorrere dall'effettiva conoscenza che aveva avuto della polizza sottoscritta dal padre; che Poste Vita S.p.a. si costituiva in giudizio, contestando le domande attoree ed evidenziando che, comunque, a seguito della trasformazione consensuale, doveva farsi riferimento solo alla seconda polizza e che legittimamente era stata eccepita la prescrizione ex 2952, comma secondo, codice civile, essendo decorso il termine biennale con decorrenza dalla morte previsto dalla disposizione nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 166 del 2008 («Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda»), anteriore alle modifiche solo successivamente introdotte dall'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 («Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni»), con conseguente obbligo per l'impresa assicuratrice di devolvere gli importi al Fondo dei "rapporti dormienti" ex art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005; che il Tribunale di Lucca dichiarava la nullita' della prima polizza vita, da riqualificare come investimento in uno strumento finanziario, con necessita' di previa sottoscrizione di un "contratto quadro" o "contratto generale di investimento" ex art. 23 TUF come integrato dal regolamento Consob e l'inefficacia-nullita' anche della seconda polizza, qualificando la "trasformazione" quale novazione relativa a obbligazione inesistente, ai sensi dell'art. 1234 codice civile, con condanna di Poste Vita S.p.a. alla restituzione del premio inizialmente versato, oltre interessi; che Poste Vita S.p.a. ha proposto tempestivo appello, contestando quanto ritenuto dal Tribunale circa la nullita' della prima polizza e la nullita' anche della seconda polizza a seguito della "trasformazione" consensuale e chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto delle domande avanzate del sig. R. P. in forza dell'eccezione di prescrizione; che si e' costituito R. P., contestando la fondatezza dell'appello e comunque riproponendo tutte le domande gia' formulate in primo grado, comprese quelle relative alla liquidazione degli importi della seconda polizza. Ritenuto: di dover sollevare d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 2952, secondo comma, codice civile - nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui e' causa, ovvero nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 3, comma 2-ter del decreto-legge n. 143 del 2008, come convertito («Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda») ed anteriore alle modifiche solo successivamente introdotte dall'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito («Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni») - onde ottenerne l'ablazione limitatamente al contratto di assicurazione sulla vita, con conseguente applicazione del termine generale di prescrizione previsto dall'art. 2946 codice civile («Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni») anche per il periodo anteriore alla novella del 2012, in linea con l'intervento normativo in cui essa e' consistita; Considerato quanto alla rilevanza: che parte appellante, contestato quanto ritenuto dal giudice di prime cure in ordine alla nullita' della prima polizza con qualificazione come novazione inefficace ex art. 1234 codice civile della successiva trasformazione nella seconda, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda di liquidazione degli importi dovuti in ragione di quest'ultima per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, codice civile, essendo decorso il termine biennale, con conseguente obbligo per le imprese assicuratrici di devolvere gli importi al Fondo cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005; che i motivi di appello, con i quali e' contestata la decisione del Tribunale di ritenere nulla la prima polizza sottoscritta, qualificando come novazione inefficace ex art. 1234 codice civile la successiva sottoscrizione della seconda polizza, risultano fondati (la prima polizza di assicurazione sulla vita di tipo index linked n. ... denominata Classe 3 a Valore Reale sottoscritta dal sig. O. P. rientra tra le polizze assicurative disciplinate dall'art. 2 del decreto legislativo n. 209 del 2005, ramo III; tale disciplina nazionale e' attuativa di previsioni di diritto dell'Unione europea: da ultimo, sentenza della Corte di giustizia, terza sezione, 24 febbraio 2022 nelle cause riunite C 143/20 e C 213/20, paragrafo 76: «per quanto riguarda la nozione di "contratto d'assicurazione" ai sensi della medesima disposizione, occorre rilevare che la Corte ha gia' dichiarato che i contratti unit-linked rientrano nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2002/83 (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2012, Gonzalez Alonso, C 166/11, EU:C:2012:119, punto 29)»; la polizza, in caso di premorienza dell'assicurato, prevedeva la garanzia di restituzione integrale del premio unico versato: art. 3, lettera c, delle condizioni di polizza; all'assicurato era comunque garantita una determinata prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria; la polizza del ... e' stata sottoscritta anteriormente alle modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) introdotte con legge n. 262 del 2005 e decreto legislativo n. 303 del 2006; la sottoscrizione di un "contratto quadro" o "contratto generale di investimento" e' prescritta dall'art. 37 del regolamento intermediari CONSOB adottato con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 unicamente per i "servizi ed attivita' di investimento" di cui all'art. 1, comma 5, TUF; la polizza del ... e' stata redatta per iscritto con compiuta indicazione delle condizioni applicabili; con la seconda polizza «Postafuturo ad hoc» del ..., di ramo I, sono state in ogni caso disciplinate le obbligazioni esistenti, anche restitutorie, correlate alla precedente polizza, con riconoscimento integrale del capitale inizialmente investito); che conseguentemente questa Corte rimettente, nell'ambito dei motivi di appello proposti, dovra' necessariamente esaminare la richiesta di parte appellante Poste Vita S.p.a. di rigetto delle domande avanzate del sig. R. P. di liquidazione della seconda polizza, di ramo I, per l'intervenuta prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, codice civile, nella versione applicabile ratione temporis; che detta disposizione prevede, anche per le polizze vita, un termine di prescrizione breve di due anni decorrente comunque «dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda»; che, atteso il chiaro e univoco tenore letterale della disposizione - insuscettibile di diversa interpretazione, neppure costituzionalmente conforme - la prescrizione breve per le polizze vita decorre dal decesso dell'assicurato, come chiarito anche dalla Corte di cassazione (tra le altre, in parte motiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, 18 giugno 1998, n. 6062: «e' di tutta evidenza che nella specie il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere e' quello in cui si e' verificato il fatto su cui esso si fondava e cioe' la morte [...]. Ed e' del pari indubbio che se si ancorasse il decorso della prescrizione alla conoscenza dell'esistenza del diritto in capo al terzo (ed alla prova che di tale conoscenza possa fornirsi) si finirebbe con l'introdurre un principio assolutamente in contrasto con lo stesso istituto della prescrizione e con la funzione di certezza nei rapporti giuridici, collegata al decorso del tempo, allo stesso connessa»); che non puo' trovare applicazione, alla fattispecie per cui e' causa, il piu' lungo termine decennale di prescrizione, introdotto per le polizze vita dall'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, posto che tale disposizione e' entrata in vigore quando il precedente termine di prescrizione biennale era gia' interamente maturato (il decesso del sig. O. P. risale al ...; in applicazione della norma censurata la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, e' maturata il 10 settembre 2011, quindi prima della vigenza della novella) e, in carenza di specifica disciplina transitoria, non puo' retroattivamente incidere su rapporti gia' estinti (principio pacifico nella giurisprudenza: tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza civile, 14 settembre 2022, n. 27015: «qualora sopravvenga una nuova norma che prolunga un termine di prescrizione originariamente previsto, essa e' applicabile se il termine risulta gia' avviato ma non ancora consumato, mentre non lo e' al termine gia' consumato»; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione lavoro, 3 marzo 1992, n. 2575); che, dunque, questa Corte, in forza dell'atto di appello e della specifica eccezione formulata da parte appellante, e' chiamata a dare applicazione all'art. 2952, secondo comma, codice civile nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito; che quindi sussiste un nesso di obbiettiva pregiudizialita' tra la questione di costituzionalita' sollevata e la decisione del caso concreto sottoposto a questa Corte, non essendo possibile definire il giudizio a prescindere dalla soluzione della prima; che, infatti, ove la questione venisse accolta e l'art. 2952, secondo comma, codice civile, nella versione applicabile ratione temporis, fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento alle polizze vita, troverebbe applicazione il regime prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 codice civile, la cui portata normativa si riespanederebbe fino a ricomprendere la fattispecie all'odierno esame; ne deriverebbe che il diritto vantato dal sig. P., fatto valere prima del decorso del termine decennale, non sarebbe prescritto e l'eccezione sollevata al riguardo da Poste Vita S.p.a. andrebbe rigettata; viceversa, ove la questione fosse giudicata non fondata, il termine prescrizionale biennale previsto dalla norma censurata, ormai trascorso al momento della richiesta di liquidazione della polizza nel novembre del ..., condurrebbe all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione; che, dunque, dall'eventuale accoglimento della questione di costituzionalita' discenderebbe un diverso esito del giudizio; Considerato circa la non manifesta infondatezza: che la disciplina della prescrizione applicabile ratione temporis presenta profili di irragionevolezza e di contrasto con la tutela del risparmio, in violazione degli articoli 3 e 47 Cost.; che il testo originario dell'art. 2952, secondo comma, codice civile disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda»; che l'irragionevolezza della previsione di un termine breve di prescrizione con riferimento alle polizze vita era gia' stata evidenziata dall'ISVAP, che, con apposita circolare, aveva sottolineato le varie ragioni per le quali il periodo temporale previsto era tale da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto e aveva invitato le imprese assicuratrici a procedere comunque alla liquidazione degli importi anche in caso di richieste tardive (vedi circolare ISVAP 403/D del 16 marzo 2000 «qualita' del servizio offerto agli assicurati dalle imprese di assicurazione sulla vita», art. 8: «Dall'esame di taluni esposti relativi a richieste di liquidazione di capitali caso morte e' emerso il problema dell'applicazione dell'art. 2952, comma secondo, codice civile [...]. E' stato infatti rilevato che nella maggior parte dei casi la tardiva richiesta dipendeva dal fatto che i beneficiari non erano a conoscenza dell'esistenza della polizza, avendo ritrovato la documentazione solo in un momento successivo al decesso dell'assicurato. Al riguardo, questo Istituto rileva come invocare il decorso del termine prescrizionale non sia un obbligo ma una mera facolta' per l'impresa, posta a presidio, tra l'altro, della certezza dei rapporti giuridici. Alla riportata osservazione si aggiunga che il termine previsto dall'art. 2952, comma secondo, e' di estrema brevita' e che esigenze di tutela della privacy dell'assicurato in ordine alla identita' della persona del beneficiario della prestazione assicurativa impediscono di fissare regole quanto alla comunicazione, da parte delle imprese, ai beneficiari della attribuzione del diritto alla prestazione assicurativa (la quale, tra l'altro, e' revocabile sino al momento della morte dell'assicurato). Appare pertanto opportuno che le imprese si dispongano, nella valutazione di richieste di liquidazione eventualmente tardive, in un'ottica di ragionevolezza onde evitare che il beneficio previsto dalla legge a loro favore in ordine alla certezza dei rapporti assicurativi si tramuti in un trattamento che puo' rivelarsi punitivo per il beneficiario, in ispecie quando questi - in condizioni umane non ideali a causa della perdita di uno stretto congiunto e/o per ragioni le piu' varie - non abbia potuto avere tempestiva conoscenza del proprio diritto ad una prestazione assicurativa la quale ha, tra l'altro, rilevante funzione previdenziale»); che le imprese assicuratrici successivamente al 2000 si erano allineate alle indicazioni dell'ISVAP, non eccependo la prescrizione breve, liquidando anche richieste tardive, nella maggior parte dei casi ritenendo sufficiente che la richiesta di liquidazione fosse stata avanzata nell'ambito del termine ordinario di prescrizione decennale; che preciso riscontro di tale adeguamento delle imprese assicuratici alle indicazioni dell'istituto di vigilanza del settore, con accoglimento delle richieste di liquidazione pervenute entro il decennio dall'evento, puo' rinvenirsi anche negli atti di causa: nella prima polizza sottoscritta nel ..., all'art. 10 delle condizioni, si legge: «L'art. 2952 del codice civile dispone che, se non e' stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si e' verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, Poste Vita S.p.a. rinuncia a tale diritto e corrisponde il capitale caso morte, indicato al punto 3 c) della presente nota informativa, purche' la richiesta sia inoltrata entro il termine di dieci anni (termine della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile)»; che tale rinunzia preventiva a eccepire la prescrizione, al di la' della sua invalidita' ex art. 2937, secondo comma, codice civile, attesta comunque che, di fatto, le imprese assicuratrici - e, nelle intenzioni dichiarate, la stessa Poste Vita S.p.a. - per le polizze vita procedevano comunque alla liquidazione di istanze formulate entro dieci anni dal decesso; che nel contesto in precedenza delineato (istituto di vigilanza che aveva evidenziato l'irragionevolezza della previsione di un termine breve di prescrizione per le polizze vita, con concreto rischio di un «trattamento punitivo» del beneficiario, sostanzialmente privato del diritto a una prestazione assicurativa di «rilevante funzione previdenziale»; imprese assicurative che, adeguandosi alle espresse indicazioni dell'ente pubblico, non eccepivano la maturazione del termine breve di prescrizione, liquidando comunque, anche ex art. 2940 codice civile, le richieste pervenute entro l'ordinario termine decennale) e' intervenuto l'art. 3 del decreto-legge n. 134 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 2008, che: A) ha previsto l'immediata e obbligatoria devoluzione al fondo afferente ai "rapporti dormienti" di tutti gli importi relativi alle polizze vita non richiesti entro il termine di prescrizione (comma 2-bis: «Per garantire la sollecita operativita' del fondo di cui al citato comma 343 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto art. 1 sono inseriti i seguenti: [...] 345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343»); B) ha mantenuto il termine breve di prescrizione previsto in generale dall'art. 2952, secondo comma, codice civile per tutti «gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione» (senza quindi una previsione specifica per le polizze vita), sia pure elevandolo da uno a due anni (comma 2-ter: «Il secondo comma dell'art. 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda"»); che tale intervento normativo, pur avendo previsto un (limitato) allungamento del termine di prescrizione, ha comportato in realta' conseguenze gravemente e ingiustificatamente pregiudizievoli per i beneficiari delle prestazioni delle polizze vita, assoggettandoli a un trattamento deteriore rispetto ad altri consumatori, i cui risparmi erano parimenti devoluti al medesimo fondo: a) in primo luogo, il termine di prescrizione introdotto (due anni) era comunque di estrema brevita', di per se' irragionevole, non rendeva effettiva la possibilita' di esercizio del diritto, specie in caso di decesso dell'assicurato, per le circostanze tutte gia' evidenziate anche dall'ISVAP nella circolare in precedenza richiamata e, come di seguito esposto, riconosciuto dallo stesso legislatore con intervento normativo d'urgenza successivo; b) inoltre l'obbligo per le imprese assicuratrici di procedere al versamento degli importi nel fondo statale relativo ai "rapporti dormienti" ha precluso alle imprese stesse, come invece di fatto avveniva anche a seguito di indicazione espressa dell'ente di vigilanza, di procedere al pagamento dei medesimi importi ai beneficiari anche dopo il maturare del termine (prolungato, si', ma comunque sempre irragionevolmente) breve di prescrizione; preciso riscontro di cisi rinviene anche nei documenti di causa: la seconda polizza del ... non reca la pur invalida rinunzia preventiva da parte dell'assicuratore Poste Vita alla prescrizione breve con impegno a liquidare in ogni caso le richieste pervenute entro il termine ordinario decennale ex art. 2946 codice civile; c) infine, l'obbligatoria devoluzione al fondo "rapporti dormienti" avveniva, almeno nel periodo per cui e' causa, con termini e modalita' deteriori e penalizzanti, senza alcuna valida giustificazione, per i beneficiari delle polizze vita rispetto ad altri consumatori, sia con riferimento al termine (due anni rispetto ai dieci anni in generale previsti per i "rapporti dormienti" ex art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007), sia con riferimento alla carenza di qualsiasi preventivo obbligo di avviso o di verifiche preliminari da parte delle imprese assicuratrici (mentre, in generale, per gli altri rapporti dormienti era obbligatorio, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2007, il preventivo invio, tramite raccomandata di «invito ad impartire disposizioni entro il termine di centottanta giorni dalla data della ricezione», con espresso avviso che solo «decorso tale termine, il rapporto verra' estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo»), sia infine per la mancata previsione in ordine alla possibilita' di rivolgere le proprie istanze al fondo decorso il termine di prescrizione (vedi l'art. 1, comma 345-ter, con riferimento agli assegni circolari: «Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto [...] sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo»); che in dottrina, commentando la normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui e' causa, era stato significativamente osservato: «per effetto dell'intervento legislativo, quindi, avviene un mutamento nella posizione delle imprese di assicurazione verso le loro controparti che non si riscontra in termini generali dove, all'assenza di un onere di avviso, corrisponde il sorgere (almeno) di un'obbligazione naturale verso i titolari dei diritti prescritti. Nel caso in esame, infatti, questi ultimi si vedono privati anche dell'aspettativa a ottenere il "riconoscimento" dell'obbligazione naturale poiche' le imprese di assicurazione hanno perso la capacita' di essere soggetti passivi di quest'obbligazione, ne' a esse si sostituisce lo Stato»; «la scelta compiuta dal legislatore italiano e' in antitesi a ciche si registra in altri ordinamenti, dove il fenomeno della mancata richiesta delle prestazioni derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e' contrastato imponendo l'obbligo alle imprese di assicurazione d'informarsi sul decesso degli assicurati e di ricercare i beneficiari delle prestazioni affinche' possano ottenerle, non gia' "espropriandoli" dei loro diritti»; che solo successivamente al periodo per cui e' causa con l'art. 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, e' stato introdotto il comma 1-bis nel citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, che attualmente impone alle imprese assicuratrici, ogni anno, di verificare, con strumenti informatici, «l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita», attivando in ipotesi «la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza»; che quindi l'intervento normativo attuato nel 2008 non solo non ha risolto il problema, gia' segnalato dall'ISVAP, dell'irragionevolezza intrinseca del termine di prescrizione breve per i diritti nascenti dalle polizze vita (posto che il modesto allungamento da uno a due anni era comunque incongruo e insufficiente a garantire, nelle circostanze concrete, specie con riferimento al caso del decesso dell'assicurato, l'effettivo esercizio del diritto), ma lo ha anzi ulteriormente accentuato e reso ancora piu' grave, introducendo una sorta di automatico e irreversibile "esproprio", a favore di un fondo statale, delle somme spettanti ai beneficiari al maturare di tale ingiustificatamente ristretto lasso temporale, senza alcun previo avviso, senza alcuna possibilita' di adempimento ex 2940 codice civile da parte delle imprese assicuratrici, come invece avveniva generalmente in precedenza; che l'intrinseca irragionevolezza del previgente termine breve anche biennale e la disparita' di trattamento con riferimento ad altri casi di devoluzione al fondo statale sono state riconosciute in modo espresso dal legislatore con successivo intervento normativo: il comma 14 dell'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, ha disposto: «Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'art. 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni"»; nella relazione illustrativa del decreto-legge si legge che il termine di due anni era «del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilita' di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario. Il termine viene cosi' riallineato con i termini di prescrizione ordinari, in modo da un lato di garantire maggiormente i consumatori - soprattutto gli eredi che devono riscuotere le polizze vita dei lori cari ed ai quali, molto spesso, il termine prescrizionale dei due anni inibiva la possibilita' di riceverle date anche le difficolta' pratiche legate all'eredita' - e, dall'altro, di evitare possibili eccezioni di illegittimita' costituzionale per disparita' di trattamento, ex art. 3 della Costituzione, ad esempio rispetto alle polizze cd "dormienti" dei conti correnti bancari»; che, come chiarito da codesta Corte costituzionale, con riferimento alla fissazione dei termini di prescrizione dei singoli diritti, «il legislatore gode di ampia discrezionalita', con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza, qualora "esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso" (ex plurimis, ordinanze n. 16 del 2006 e n. 153 del 2000)" (sentenza n. 234 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 10 del 1970)» (sentenza n. 216 del 2015); che nella fattispecie l'irragionevolezza del termine breve di prescrizione (allora annuale) con specifico riferimento alle polizze vita era gia' stata da tempo evidenziata dall'ISVAP (una «estrema brevita'», con rischio di «trattamento [...] punitivo per il beneficiario») e, a seguito di espresso invito dell'ente pubblico di sorveglianza del settore, le imprese assicuratrici, di fatto, per lungo tempo non si sono avvalse di tale irragionevole prescrizione breve, liquidando le prestazioni a fronte di richieste avanzate entro il termine ordinario decennale ex art. 2946 codice civile; che tale irragionevolezza non e' stata superata dall'intervento normativo attuato con il decreto-legge n. 134 del 2008 con il modesto allungamento a due anni del termine prescrizionale, posto che esso e' rimasto incongruamente breve ed e' stata contemporaneamente introdotta una disciplina di automatica devoluzione a un fondo statale, con modalita' ingiustificatamente "punitive" e deteriori per i beneficiari delle polizze vita, anche rispetto agli altri consumatori, con perdita definitiva di ogni possibilita' di ottenere le somme maturate, possibilita' invece di fatto generalmente consentita in precedenza; che il legislatore, con il successivo intervento normativo d'urgenza, ha espressamente riconosciuto sia i profili di trattamento deteriore (vedi il testo normativo in precedenza trascritto: «Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i consumatori») sia l'irragionevolezza specifica del previgente termine breve biennale, che, concretamente, non rendeva comunque effettiva la possibilita' di esercizio del diritto e di conseguenza sostanzialmente inoperante la tutela (vedi la relazione governativa al decreto-legge in precedenza trascritta: «termine del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilita' di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario [...] gli eredi che devono riscuotere le polizze vita dei lori cari ed ai quali, molto spesso, il termine prescrizionale dei due anni inibiva la possibilita' di riceverle»); che, tuttavia il legislatore, pur riconoscendo che l'intervento muoveva dalla necessita' di evitare disparita' di trattamento e irragionevolezza, non ha dettato alcuna disciplina transitoria, eventualmente in deroga alla generale previsione dell'art. 11 disp. prel. codice civile; che quindi i beneficiari di polizze vita per i quali i termini di prescrizione sono maturati tra il 2008 (entrata in vigore dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 134 del 2008 di obbligo di devoluzione al Fondo) e il 2012 (entrata in vigore dell'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito) sono stati incongruamente penalizzati senza alcuna ragionevole giustificazione, anche alla luce - lo si ripete - sia della situazione precedente (nella quale comunque le imprese assicuratrici, anche a seguito di sollecitazione ISVAP, di fatto liquidavano le prestazioni anche in caso di domande tardive, entro il piu' ampio termine decennale ordinario: vedi condizioni generali della prima polizza per cui e' causa, sottoscritta nel ...), sia della situazione successiva, nella quale il legislatore, con la dichiarata finalita' di evitare disparita' e irragionevolezza ha introdotto il termine decennale ma omettendo una previsione espressa per il periodo anteriore; che, inoltre, il termine prescrizionale breve, in un'ottica di comparazione degli interessi delle parti del rapporto assicurativo con riferimento alle polizze vita, non trova alcuna particolare giustificazione che ne fondi altrimenti la ragionevolezza al di la' del gia' illustrato effetto di eccessiva compressione per l'esercizio del diritto: da un lato, esso e' stato successivamente riportato al termine ordinario decennale, a dimostrazione dell'insussistenza di una particolare esigenza di celerita' e di certezza in capo dell'assicuratore, con riferimento alla specifica categoria di polizze, tale da giustificare una previsione di deroga alla regola generale ex art. 2946 codice civile; dall'altro, non e' accompagnato dalla previsione di alcuna misura volta a temperarne gli effetti, a tutto danno dei beneficiari delle prestazioni - a fronte di premi gia' corrisposti - cosi' finendo per delineare un assetto ingiustificatamente sbilanciato a vantaggio dell'una parte a discapito dell'altra; che tale assetto ingiustificatamente sbilanciato e' di particolare evidenza con riferimento all'ipotesi maggiormente frequente e diffusa di polizze vita in funzione di risparmio previdenziale, ovvero quelle a premio unico a fronte di un capitale o una rendita a una certa scadenza o alla morte dell'assicurato, come nella fattispecie per cui e' causa; che la disciplina in precedenza esposta e applicabile ratione temporis, oltre che con l'art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza, si pone altresi' in contrasto con l'art. 47 della Costituzione, comportando la perdita irreversibile del risparmio di tipo previdenziale a seguito del maturare di un termine incongruamente breve, con decorrenza anche in assenza di conoscenza effettiva da parte del beneficiario, assenza di qualsiasi avviso e impossibilita' per l'impresa assicuratrice di corrispondere gli importi ex 2940 codice civile per la definitiva devoluzione a un fondo statale; che il termine breve di prescrizione e' ingiustificatamente penalizzante per i beneficiari ed e' in patente contraddizione con la speciale protezione che il legislatore, in attuazione del dovere della Repubblica di tutelare il risparmio previdenziale, assicura invece alle stesse polizze vita in altri ambiti, quali l'impignorabilita' e l'insequestrabilita' delle somme dovute dall'assicuratore al contraente e al beneficiario ex art. 1923 codice civile, l'esclusione delle indennita' dall'asse ereditario ex art. 12 del decreto legislativo n. 346 del 1990, la speciale disciplina fiscale (vedi art. 13 del decreto legislativo n. 47 del 2000); che, in conclusione, l'intervento - meramente ablativo - richiesto alla stregua delle ragioni che precedono ha ad oggetto l'art. 2952, comma secondo, codice civile nel testo anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, con riguardo precipuo alle polizze vita; l'eventuale dichiarazione d'incostituzionalita' del termine breve comporterebbe l'applicazione del termine ordinario decennale ex art. 2946 codice civile anche per il periodo precedente, in linea con l'intervento legislativo successivo.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 2952, secondo comma, codice civile nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui e' causa, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito, laddove si riferisce ai contratti di assicurazione sulla vita; sospende il giudizio in corso; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due camere del Parlamento; manda alla cancelleria per gli adempimenti. Firenze, 31 maggio 2023 Il Presidente: Delle Vergini Il consigliere relatore: Nannipieri