N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2023
Ordinanza del 20 giugno 2023 del Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di P. M.. Reati e pene - Sottrazione e trattenimento di minore all'estero - Regime di procedibilita' - Mancata previsione della punibilita' a querela. - Codice penale, art. 574-bis.(GU n.35 del 30-8-2023 )
TRIBUNALE DI CUNEO Con decreto emesso dal P.M. in data 24 febbraio 2021 P. M. veniva citata direttamente a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 574-bis del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero) in danno di B. A. In data 27 ottobre 2020 il B. rimetteva, per quanto rimettibile, la denuncia - querela. Si procedeva all'apertura del dibattimento e all'assunzione delle prove orali nonche' all'acquisizione dei documenti indicati dalle parti, atteso che allo stato attuale della legislazione il delitto di cui all'art. 574-bis del codice penale e' perseguibile d'ufficio. Dall'istruzione dibattimentale e' emerso che l'imputata, originaria della..., ha effettivamente trattenuto in detto Stato i figli minori B. C. e B. W. (gemelli nati a... il ...) dall'inizio di settembre... (data prevista per il rientro in Italia) sino al mese di maggio... contro la volonta' del B., padre esercente, unitamente alla P. la responsabilita' genitoriale sui suddetti minori. All'esito dell'istruzione dibattimentale questo Giudice intende sollevare, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 574-bis del codice penale nella parte in cui tale ultima norma, a differenza dell'art. 574 del codice penale, non prevede la punibilita' a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore. La norma incriminatrice di cui all'art. 574.bis, comma 1, del codice penale, come e' noto, e' stata inserita dall'art. 3, comma 29, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94, ed ha inasprito il trattamento sanzionatorio (pena della reclusione da uno a quattro anni) dettato dall'art. 574, comma 1, del codice penale (reclusione da uno a tre anni), prevedendo anche la procedibilita' d'ufficio del delitto cosi' introdotto. Le condotte attualmente punite dall'art. 574-bis, comma 1, del codice penale ricadevano prima nell'ambito di applicazione dell'art. 574, comma 1, del codice penale. La ragione dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio e' verosimilmente da ravvisare nella maggiore difficolta', per il genitore illecitamente privato dell'esercizio della responsabilita' sul figlio minore, di «recuperare» quest'ultimo, condotto o trattenuto fuori dai confini dello Stato italiano. Tale «ratio», ad avviso di questo Giudice, giustifica, tuttavia, solo la previsione di una pena piu' grave, ma non anche la previsione della punibilita' d'ufficio anziche' a querela, come, invece, stabilito dall'art. 574 del codice penale, norma da cui, come si e' detto, l'art. 574-bis, e' derivato. Il bene giuridico tutelato dall'art. 574 del codice penale e quello protetto dall'art. 574-bis del codice penale sono, invero, identici. Detto bene consiste nella possibilita' di effettivo esercizio della responsabilita' sul minore da parte del soggetto legalmente investito (genitore, tutore). Sia l'art. 574 del codice penale sia l'art. 574-bis del codice penale sono posti a tutela del preminente interesse della famiglia. Di tale preminente interesse ha tenuto conto la Corte d'Appello di..., la quale, nel disporre il rientro dei due minori in Italia, ha contestualmente imposto al B. «di compiere tutti gli atti necessari a decriminalizzare la "P" in Italia, nei limiti delle sue facolta', e di compiere ... tutto quel che possa impedire un ulteriore inasprimento dei rapporti reciproci» (e, come si e' riferito, in data 27 ottobre 2020, il B. ha effettivamente dichiarato di rimettere, per quanto rimettibile, la denuncia - querela presentata contro la P.). Dell'interesse all'armonia familiare (preminente su quello meramente «punitivo») ha tenuto conto anche la Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 102 del 29 maggio 2020, la quale ha dichiarato illegittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 574-bis del codice penale nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta automaticamente la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale, anziche' la possibilita' per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale. Questo Giudice dubita, pertanto, della legittimita' costituzionale dell'art. 574-bis del codice penale nella parte in cui non prevede la punibilita' a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero e cio' per ingiustificata disparita' di trattamento ed irragionevolezza rispetto a quanto stabilito dall'art. 574 del codice penale («tertium comparationis») con riferimento al delitto, per cosi' dire «base», di sottrazione di persone incapaci. La questione di costituzionalita' sollevata e' sicuramente rilevante, posto che, cosi e' anticipato, l'imputata ha trattenuto all'estero i due figli minori contro la volonta' del di loro padre e la perseguibilita' d'ufficio del delitto contestato dal P.M. impedisce di addivenire ad una sentenza di proscioglimento per intervenuta remissione di querela.
P. Q. M. Visti gli articoli 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 1 del Decr. Pres. Corte costituzionale 21 luglio 2004, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574-bis del codice penale con riferimento all'art. 3 della Costituzione nei termini di cui in parte motiva; dispone che la presente ordinanza (di cui e' stata lettura alle parti all'odierna udienza dibattimentale) sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone che la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle prescritte notificazioni e comunicazioni; sospende il giudizio in corso sino alla pronuncia della Corte costituzionale. Cuneo, 20 giugno 2023 Il Giudice: Cavallo