N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2023

Ordinanza del 20 giugno 2023 del Tribunale di Cuneo nel  procedimento
penale a carico di P. M.. 
 
Reati e pene - Sottrazione e trattenimento  di  minore  all'estero  -
  Regime di procedibilita' - Mancata previsione della  punibilita'  a
  querela. 
- Codice penale, art. 574-bis. 
(GU n.35 del 30-8-2023 )
 
                         TRIBUNALE DI CUNEO 
 
    Con decreto emesso dal P.M. in data 24 febbraio 2021 P. M. veniva
citata  direttamente  a  giudizio  davanti  a  questo  Tribunale   in
composizione monocratica per rispondere del reato previsto  e  punito
dall'art. 574-bis del codice penale (sottrazione e  trattenimento  di
minore all'estero) in danno di B. A. 
    In data 27 ottobre 2020 il B. rimetteva, per quanto  rimettibile,
la denuncia - querela. 
    Si procedeva all'apertura del dibattimento e all'assunzione delle
prove orali nonche' all'acquisizione  dei  documenti  indicati  dalle
parti, atteso che allo stato attuale della legislazione il delitto di
cui all'art. 574-bis del codice penale e' perseguibile d'ufficio. 
    Dall'istruzione  dibattimentale   e'   emerso   che   l'imputata,
originaria della..., ha effettivamente trattenuto in  detto  Stato  i
figli minori B. C. e B. W. (gemelli nati a... il ...) dall'inizio  di
settembre... (data prevista per il rientro in Italia) sino al mese di
maggio... contro la volonta' del B., padre esercente, unitamente alla
P. la responsabilita' genitoriale sui suddetti minori. 
    All'esito dell'istruzione dibattimentale questo  Giudice  intende
sollevare, d'ufficio, la questione  di  legittimita'  costituzionale,
con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 574-bis  del
codice penale nella parte in cui  tale  ultima  norma,  a  differenza
dell'art. 574 del codice penale, non prevede la punibilita' a querela
del delitto di sottrazione e trattenimento di minore. 
    La norma incriminatrice di cui all'art.  574.bis,  comma  1,  del
codice penale, come e' noto, e' stata inserita dall'art. 3, comma 29,
lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94,  ed  ha  inasprito  il
trattamento sanzionatorio (pena della reclusione  da  uno  a  quattro
anni) dettato dall'art. 574, comma 1, del codice  penale  (reclusione
da uno a tre anni), prevedendo anche la procedibilita' d'ufficio  del
delitto cosi' introdotto. 
    Le condotte attualmente punite dall'art. 574-bis,  comma  1,  del
codice penale ricadevano prima nell'ambito di applicazione  dell'art.
574, comma 1, del codice penale. 
    La ragione dell'inasprimento  del  trattamento  sanzionatorio  e'
verosimilmente  da  ravvisare  nella  maggiore  difficolta',  per  il
genitore illecitamente privato dell'esercizio  della  responsabilita'
sul  figlio  minore,  di  «recuperare»   quest'ultimo,   condotto   o
trattenuto fuori dai confini dello Stato italiano. 
    Tale «ratio», ad avviso di questo Giudice, giustifica,  tuttavia,
solo la previsione di una pena piu' grave, ma non anche la previsione
della  punibilita'  d'ufficio  anziche'  a  querela,  come,   invece,
stabilito dall'art. 574 del codice penale, norma da cui, come  si  e'
detto, l'art. 574-bis, e' derivato. 
    Il bene giuridico tutelato dall'art.  574  del  codice  penale  e
quello protetto dall'art. 574-bis del  codice  penale  sono,  invero,
identici.  Detto  bene  consiste  nella  possibilita'  di   effettivo
esercizio della responsabilita' sul  minore  da  parte  del  soggetto
legalmente investito (genitore, tutore). 
    Sia l'art. 574 del codice penale sia l'art.  574-bis  del  codice
penale sono posti a tutela del preminente interesse  della  famiglia.
Di tale preminente interesse  ha  tenuto  conto  la  Corte  d'Appello
di..., la quale, nel disporre il rientro dei due minori in Italia, ha
contestualmente imposto al B. «di compiere tutti gli atti necessari a
decriminalizzare la "P" in Italia, nei limiti delle sue  facolta',  e
di  compiere  ...  tutto  quel  che  possa  impedire   un   ulteriore
inasprimento dei rapporti reciproci» (e, come si e' riferito, in data
27 ottobre 2020, il B. ha effettivamente dichiarato di rimettere, per
quanto rimettibile, la denuncia - querela presentata contro la P.). 
    Dell'interesse  all'armonia  familiare  (preminente   su   quello
meramente «punitivo») ha tenuto conto anche la  Corte  costituzionale
italiana nella sentenza n. 102  del  29  maggio  2020,  la  quale  ha
dichiarato  illegittimita'  costituzionale  del  comma  3   dell'art.
574-bis del codice penale nella parte in cui prevede che la  condanna
pronunciata contro il  genitore  per  il  delitto  di  sottrazione  e
mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta
automaticamente la sospensione dall'esercizio  della  responsabilita'
genitoriale, anziche' la possibilita' per il giudice di  disporre  la
sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale. 
    Questo   Giudice    dubita,    pertanto,    della    legittimita'
costituzionale dell'art. 574-bis del codice penale nella parte in cui
non prevede la punibilita' a querela del  delitto  di  sottrazione  e
trattenimento  di  minore  all'estero  e  cio'   per   ingiustificata
disparita' di  trattamento  ed  irragionevolezza  rispetto  a  quanto
stabilito dall'art. 574 del codice penale  («tertium  comparationis»)
con riferimento al delitto, per cosi' dire «base», di sottrazione  di
persone incapaci. 
    La  questione  di  costituzionalita'  sollevata  e'   sicuramente
rilevante, posto che, cosi e' anticipato,  l'imputata  ha  trattenuto
all'estero i due figli minori contro la volonta' del di loro padre  e
la  perseguibilita'  d'ufficio  del  delitto  contestato   dal   P.M.
impedisce di  addivenire  ad  una  sentenza  di  proscioglimento  per
intervenuta remissione di querela. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 23 della legge 11 marzo 1953 n.  87  e  1  del
Decr. Pres. Corte costituzionale 21 luglio 2004, 
    solleva  questione  di  legittimita'   costituzionale   dell'art.
574-bis  del  codice  penale  con  riferimento   all'art.   3   della
Costituzione nei termini di cui in parte motiva; 
    dispone che la presente ordinanza (di cui e' stata  lettura  alle
parti all'odierna udienza  dibattimentale)  sia  notificata,  a  cura
della cancelleria, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  sia
comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due  Camere  del
Parlamento; 
    dispone che  la  presente  ordinanza  sia  trasmessa  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti e con la prova  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni; 
    sospende il giudizio in corso sino  alla  pronuncia  della  Corte
costituzionale. 
      Cuneo, 20 giugno 2023 
 
                         Il Giudice: Cavallo