N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2023

Ordinanza  del  12  maggio  2023  del  Tribunale   di   Bolzano   nei
procedimenti civili riuniti promossi da B. M. e  Ristorante  Pizzeria
B. sas di B. D. & Co contro Provincia autonoma di Bolzano. 
 
Salute (Tutela della) - Norme della Provincia autonoma  di  Bolzano -
  Misure di contenimento  della  diffusione  del  virus  SARS-COV-2 -
  Misure per la ripresa delle attivita' -  Sanzioni  per  il  mancato
  rispetto delle misure previste. 
- Legge della Provincia autonoma di  Bolzano  8  maggio  2020,  n.  4
  (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella
  fase di ripresa delle attivita'). 
(GU n.39 del 27-9-2023 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO 
                          II sezione civile 
 
    Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott. Morris Recla
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 516/2022 promosso  da  B.
M., rappresentato e difeso, giusta procura in  atti,  dall'avv.  Mark
Antonio De Giuseppe del Foro di Bolzano e con domicilio eletto presso
il suo studio in Merano (BZ),  Via  Alois  Kuperion  n.  30  -  parte
opponente; 
    nei confronti di Provincia Autonoma di Bolzano,  in  persona  del
Presidente dott. Arno  Kompatscher  rappresentata  e  difesa,  giusta
procura agli atti, dagli avvocati  Laura  Fadanelli,  Jutta  Segna  e
Luckas   Plancker   con   domicilio   eletto   presso   gli    uffici
dell'Avvocatura della Provincia Autonoma di Bolzano - parte opposta; 
    a cui e' stato riunito il procedimento civile iscritto al n. r.g.
517/2022 promosso da Ristorante Pizzeria B. s.a.s di  B.  D.  &  Co.,
rappresentata e  difesa,  giusta  procura  in  atti,  dall'avv.  Mark
Antonio De Giuseppe del Foro di Bolzano e con domicilio eletto presso
il suo studio in Merano (BZ),  via  Alois  Kuperion  n.  30  -  parte
opponente; 
    nei confronti di Provincia Autonoma di Bolzano,  in  persona  del
Presidente dott. Arno Kompatscher,  rappresentata  e  difesa,  giusta
procura agli atti, dagli avvocati  Laura  Fadanelli,  Jutta  Segna  e
Luckas   Plancker   con   domicilio   eletto   presso   gli    uffici
dell'Avvocatura della Provincia Autonoma di Bolzano - parte opposta; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    1. Con ricorso ex art. 6, decreto legislativo n. 150/2011 e  art.
22, legge n. 689/1981 il sig. B. M. ha proposto  opposizione  avverso
il verbale di contestazione della  Guardia  di  Finanza  -  Compagnia
di..., nonche' dell'ordinanza ingiunzione n...  del...  emessa  dalla
Provincia Autonoma di Bolzano con la quale,  nella  sua  qualita'  di
socio accomandatario e legale rappresentante della societa'  Pizzeria
B. S.a.s di B. D. & Co., gli e' stato ingiunto di  pagare  in  solido
con la detta societa' la sanzione amministrativa di euro 400,00 e  le
spese sostenute dall'ente che ha emesso il  citato  verbale  di  euro
12,00, entro trenta giorni dalla notifica del  provvedimento,  e  con
cui  veniva  altresi'  applicata  la  sospensione  per  dieci  giorni
dell'attivita' esercitata dal trasgressore,  con  effetto  a  partire
dal... al... 
    L'opposizione e' stata iscritta al n. r.g. 516/2022. 
    Con ricorso ex art. 6, decreto legislativo n. 150/2011 e art. 22,
legge n. 689/1981 la societa' Pizzeria B. S.a.s di B.  D.  &  Co.  ha
proposto  opposizione  avverso  il  verbale  di  contestazione  della
Guardia  di  Finanza  -  Compagnia  di...,   nonche'   dell'ordinanza
ingiunzione n... del... emessa dalla Provincia  Autonoma  di  Bolzano
con la quale le e' stato ingiunto di pagare in solido con il sig.  B.
M. la sanzione amministrativa di euro 400,00  e  le  spese  sostenute
dall'ente che ha emesso il citato verbale di euro 12,00, entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento e  con  cui  veniva  altresi'
applicata la sospensione per dieci giorni  dell'attivita'  esercitata
dal trasgressore, con effetto a partire dal... al... 
    L'opposizione e' stata iscritta al n. r.g. 517/2022. 
    Le ordinanze ingiunzione richiamate sono state emesse  a  seguito
del verbale di accertamento n... della Guardia di Finanza - Compagnia
di M. di data..., in quanto in data... alle ore... i  militari  hanno
accertato che il sig. M. non aveva richiesto  ai  propri  clienti  di
presentare il c.d. Green Pass necessario per  il  consumo  al  tavolo
all'interno del locale. 
    Nello specifico, le sanzioni sono state comminate per  violazione
delle seguenti norme: 
      art. 3 e 4 del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19; 
      legge provinciale della Provincia  Autonoma  di  Bolzano  n.  4
dell'8 maggio 2020; 
      ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano n. 28 del 30 luglio 2021. 
    In entrambi i procedimenti riuniti gli opponenti hanno contestato
la legittimita' delle ordinanze ingiunzione  impugnate  sollevando  i
seguenti motivi di impugnazione: 
      nullita' dell'ordinanza per asserita mancata audizione del sig.
B. ai sensi dell'art. 7 legge provinciale  n.  9/1977  e  per  omessa
traduzione del verbale di contestazione in lingua tedesca; 
      difetto di legittimazione attiva della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano per competenza del Commissariato del Governo  di  Bolzano  in
relazione alla comminazione di  sanzioni  in  materia  di  violazione
delle disposizioni  nazionali  a  contrasto  della  diffusione  della
pandemia Covid-19; 
      difetto di legittimazione passiva del sig. B. in relazione alla
comminata sospensione dell'attivita' in  quanto  non  titolare  della
stessa; 
      nullita' dell'ordinanza ingiunzione per minaccia della sanzione
della revoca della licenza, non prevista dalla legge statale; 
      difetto di nomina del sig. B.  da  parte  del  Ministero  della
Salute quale responsabile della trattazione di dati sensibili ai fini
del controllo dei Green Pass; 
      prevalenza delle norme europee  e  del  diritto  internazionale
rispetto alle disposizioni statali in materia di obbligo vaccinale  e
certificazione verde; 
      illegittimita' costituzionale della declaratoria dello stato di
emergenza del Consiglio dei ministri disposto con  provvedimento  del
31 gennaio 2020  per  contrasto  con  gli  articoli  78  e  95  della
Costituzione; 
      illegittimita' costituzionale della  certificazione  verde  per
contrasto con l'art. 13 della Costituzione; 
      illegittimita' della sanzione  perche'  avente  ad  oggetto  un
comportamento commesso in stato di necessita' e dunque scriminato  ex
art. 4, legge n. 698/1981; 
      mancata sussistenza della  reiterazione  delle  violazioni  che
possano giustificare la sospensione dell'attivita'; 
      mancata sussistenza dei presupposti  per  l'applicazione  della
sanzione della sospensione dell'attivita' per dieci  giorni  previsti
dagli articoli 9-bis e 13 del decreto-legge n. 52/2021. 
    A seguito della fissazione  della  prima  udienza,  la  Provincia
Autonoma di Bolzano si  e'  costituita  in  entrambi  i  procedimenti
contestando in fatto e in diritto  le  numerose  eccezioni  sollevate
dagli opponenti. 
    In  data  9  giugno  2023  le  cause  sono  state  chiamate  alla
trattazione avanti al Presidente del Tribunale al fine dell'eventuale
riunione ex art. 274 del codice di procedura civile, riunione che  e'
stata disposta dal Giudice Istruttore del procedimento  pendente  sub
rg. 516/2022 con provvedimento reso all'udienza del 30 giugno 2022. 
    All'udienza del 12 gennaio 2023 il Giudice ha concesso alle parti
termine sino al 13 febbraio 2023 per  prendere  posizione  in  ordine
alla sollevata questione di possibile  illegittimita'  costituzionale
della legge provinciale 4/2020. 
    Le parti hanno depositato le proprie note ex art.  101,  comma  2
del codice di procedura civile  e  il  Giudice  si  e'  riservato  la
decisione. 
    3. Ad avviso  del  Tribunale,  nel  caso  in  esame  si  pone  la
questione della legittimita' costituzionale della  legge  provinciale
della Provincia Autonoma di Bolzano n. 4/2020  rubricata  «Misure  di
contenimento della diffusione del  virus  SARS-COV-2  nella  fase  di
ripresa delle attivita'» in quanto la materia oggetto dell'intervento
legislativo provinciale ricade nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato  a  titolo  di  «profilassi  internazionale»  (art.  117,
secondo comma, lettera q, della Costituzione), che e' comprensiva  di
ogni misura atta a  contrastare  una  pandemia  sanitaria  in  corso,
ovvero a prevenirla. 
    La legge provinciale n. 4/2020, costituisce la cornice  normativa
in forza della quale  e'  stata  emessa  l'ordinanza  contingibile  e
urgente n. 28 del 30  luglio  2021  del  Presidente  della  Provincia
Autonoma  di  Bolzano  che  al  punto  7)  sezione  «Ristorazioni   e
Alberghi», prevede quanto segue: 
      «le  attivita'  della  ristorazione  di  cui   al   capo   II.D
dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n.  4,  svolte
da qualsiasi esercizio sono consentite  con  consumazione  seduti  al
tavolo, o al banco, nel rispetto delle misure  di  sicurezza  di  cui
all'allegato A della suddetta legge provinciale. La  consumazione  al
tavolo  al  chiuso  e'  ammessa  solo  previa   presentazione   della
certificazione verde di cui al punto 33)». 
    Il menzionato punto 33) stabilisce: 
      «ai fini della presente ordinanza per certificazione  verde  si
intende quella emessa ai sensi del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87,  e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, comprovanti
una delle seguenti fattispecie: 
        a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; 
        b) la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2; 
        c)  l'effettuazione  di  un  test  per  la  rilevazione   del
SARS-CoV-2  con   esito   negativo;   L'esibizione   delle   predette
certificazioni e' richiesta dagli esercenti le attivita' per cui esse
sono previste». 
    4. Tanto premesso, in punto rilevanza della questione  sollevata,
osserva il Tribunale che, come sopra gia' evidenziato,  la  norma  in
questa sede censurata risulta la base giuridica  su  cui  si  fondano
entrambe le due ordinanze ingiunzione impugnate. 
    In particolare, le sanzioni si fondano in  via  principale  sulle
disposizioni della  legge  provinciale  n.  4/2020  e  sull'Ordinanza
contingibile e urgente del Presidente  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano n. 28/2021, con  mero  richiamo  alla  normativa  statale  in
relazione  alle  sanzioni  pecuniarie   di   cui   all'art.   4   del
decreto-legge n. 19/2020. 
    Si  riportano  per  chiarezza   alcuni   stralci   dell'ordinanza
ingiunzione: 
      «...omissis... 
    ...Visto l'art.  4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito con legge del 22 maggio 2020, n. 35, il quale prevede  per
la contestata violazione una  sanzione  amministrativa  da  400,00  a
1.000,00 euro, aumentata  fino  ad  un  terzo  se  commessa  mediante
l'utilizzo  di  un  veicolo,  nonche'  la   sanzione   amministrativa
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita'; 
    Viste le disposizioni della legge provinciale del 7 gennaio 1977,
n. 9, secondo le quali  deve  essere  determinato  l'ammontare  della
somma dovuta per la violazione e ingiunto il pagamento della stessa; 
    ...omissis... 
    ...Visto l'art. 1,  comma  37,  della  legge  provinciale  dell'8
maggio 2020, n. 4, il quale prevede per la contestata  violazione  la
sospensione per dieci giorni delle attivita' produttive  industriali,
artigianali, e commerciali; 
    Visto il decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2020, n.
25,   «Regolamento   concernente   la   disciplina   delle   sanzioni
amministrative accessorie Covid-19» il  quale  disciplina,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 37, della legge provinciale 8 maggio 2020,  n.  4,
l'applicazione  della  sanzione   amministrativa   accessoria   della
sospensione delle attivita'  produttive  industriali,  artigianali  e
commerciali esercitate sul territorio provinciale; 
    Considerato  che  la  sanzione  amministrativa  accessoria  viene
comminata con ordinanza ingiunzione dal Presidente della Provincia  o
da organo da esso delegato; 
    ...omissis... 
    ...ingiunge... 
    Omissis...» 
    Nello specifico, ai sensi  dell'art.  1,  comma  36  della  legge
provinciale n. 4/2020 «Il mancato rispetto delle misure di  cui  alla
presente legge e' sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4  del
decreto- legge 25 marzo 2020, n.  19»,  che  disciplina  le  sanzioni
pecuniarie,  mentre  la   sanzione   accessoria   della   sospensione
dell'attivita' e' disciplinata dall'art. art. 1, comma 37 della legge
provinciale oltre che dal decreto del Presidente della  Provincia  n.
25/2020. 
    L'eventuale  declaratoria  di  incostituzionalita'  della   norma
determinerebbe l'immediata caducazione dei provvedimenti sanzionatori
emessi dalla Provincia Autonoma di Bolzano, risultando gli stessi per
l'effetto  privi  di  base  normativa  e  dunque  in  violazione  del
principio di legalita' ai sensi dell'art. 1 della legge  n.  689/1981
con  conseguente  diritto  degli  opponenti  a  ripetere   le   somme
eventualmente gia' corrisposte e ad agire al  fine  di  proporre  una
domanda  di  risarcimento  del   danno   derivante   dall'illegittima
sospensione dell'attivita' disposta. 
    5. La questione  di  illegittimita'  costituzionale  si  appalesa
inoltre come fondata. 
    La Corte costituzionale nella pronuncia  n.  37/2021,  avente  ad
oggetto la disciplina emergenziale della Regione  Valle  d'Aosta,  ha
osservato: 
      «... A fronte di malattie  altamente  contagiose  in  grado  di
diffondersi  a  livello  globale,   «ragioni   logiche,   prima   che
giuridiche»  (sentenza  n.  5  del  2018)  radicano  nell'ordinamento
costituzionale l'esigenza di una disciplina  unitaria,  di  carattere
nazionale,  idonea   a   preservare   l'uguaglianza   delle   persone
nell'esercizio del fondamentale diritto  alla  salute  e  a  tutelare
contemporaneamente l'interesse della collettivita' (sentenze  n.  169
del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). 
    Accade, infatti, che ogni decisione in tale materia,  per  quanto
di efficacia circoscritta all'ambito di competenza locale,  abbia  un
effetto  a  cascata,  potenzialmente   anche   significativo,   sulla
trasmissibilita' internazionale  della  malattia,  e  comunque  sulla
capacita' di contenerla. Omettere, in  particolare,  di  spezzare  la
catena  del  contagio  su  scala  territoriale  minore,  mancando  di
dispiegare le misure a cio' necessarie, equivale a permettere che  la
malattia dilaghi ben oltre i confini locali e nazionali. 
    Ne' si tratta soltanto di questo. Un'azione  o  un  coordinamento
unitario puo' emergere come corrispondente alla  distribuzione  delle
competenze costituzionali e alla selezione  del  livello  di  governo
adeguato ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, per ogni  profilo
di gestione di una crisi  pandemica,  per  il  quale  appaia  invece,
secondo il non irragionevole apprezzamento del  legislatore  statale,
inidoneo  il  frazionamento  su  base  regionale   e   locale   delle
attribuzioni. 
    Tale conclusione puo' dunque concernere non soltanto le misure di
quarantena  e  le  ulteriori  restrizioni  imposte   alle   attivita'
quotidiane,  in  quanto  potenzialmente  fonti  di   diffusione   del
contagio, ma anche l'approccio terapeutico; i criteri e le  modalita'
di rilevamento del contagio  tra  la  popolazione;  le  modalita'  di
raccolta e di elaborazione dei dati; l'approvvigionamento di  farmaci
e vaccini, nonche' i piani per la somministrazione di questi  ultimi,
e cosi' via. In particolare, i piani di  vaccinazione,  eventualmente
affidati a presidi regionali,  devono  svolgersi  secondo  i  criteri
nazionali che la normativa statale abbia fissato per  contrastare  la
pandemia in corso. 
    Ognuno di tali profili e' solo in apparenza  confinabile  ad  una
dimensione territoriale piu' limitata. Qualora  il  contagio  si  sia
diffuso sul territorio nazionale, e mostri di potersi diffondere  con
tali caratteristiche anche oltre di esso, le scelte compiute a titolo
di profilassi internazionale si intrecciano le une con le altre, fino
a disegnare un quadro che puo' aspirare alla razionalita', solo se  i
tratti che lo compongono  sono  frutto  di  un  precedente  indirizzo
unitario,  dotato  di  una  necessaria  visione  di  insieme  atta  a
sostenere misure idonee e proporzionate... 
    ...  Allo  stato,  il  quadro  normativo  vigente   si   articola
soprattutto sul decreto-legge n. 19 del 2020 e sul  decreto-legge  n.
33 del 2020, con i quali  una  tale  sequenza  ha  trovato  ulteriore
specificazione. 
    L'art. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 reca un  vasto  insieme
di misure precauzionali e limitative, la cui applicazione continua ad
essere affidata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
assunti, dopo aver acquisito il parere dei Presidenti  delle  Regioni
interessate, o,  nel  caso  in  cui  riguardino  l'intero  territorio
nazionale, del Presidente della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province autonome (art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020). 
    Nelle more dell'approvazione di tali decreti,  per  contenere  un
aggravamento della crisi, il Ministro della salute  puo'  intervenire
mediante il citato potere di ordinanza attribuito dall'art. 32  della
legge n. 833 del 1978. 
    L'art. 1 del  decreto-legge  n.  33  del  2020  ha  poi  reputato
opportuno attribuire uno spazio  di  intervento  d'urgenza  anche  ai
sindaci (comma 9), e, soprattutto,  alle  Regioni  (comma  16),  alle
quali, nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, compete l'introduzione di «misure derogatorie
restrittive rispetto a quelle disposte» dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero anche "ampliative", ma, per queste
ultime, d'intesa con il Ministro della salute,  e  nei  soli  casi  e
nelle forme previsti dai decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    9.1. - E' percio' precipuamente in tali fonti statali ad  hoc,  e
nella successiva produzione legislativa  ad  esse  affine  (quale  il
decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: «Ulteriori  disposizioni
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19»), che si rende  necessario  rinvenire  il
fondamento giuridico dei poteri esercitati da Stato, Regioni ed  enti
locali per rispondere alla pandemia. 
    Non e' in discussione in questo giudizio, che riguarda il riparto
di competenze  nel  contrasto  alla  pandemia,  la  legittimita'  dei
decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  adottati  a  tale
scopo - comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo
- ma e', invece, da affermare il divieto per  le  Regioni,  anche  ad
autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina
fissata dal competente legislatore statale.  Difatti,  «cio'  che  e'
implicitamente  escluso  dal  sistema  costituzionale   e'   che   il
legislatore regionale (cosi' come  il  legislatore  statale  rispetto
alle leggi regionali) utilizzi la potesta' legislativa allo scopo  di
rendere inapplicabile nel proprio territorio una  legge  dello  Stato
che ritenga costituzionalmente illegittima, se non  addirittura  solo
dannosa o inopportuna [...]. Dunque  ne'  lo  Stato  ne'  le  Regioni
possono  pretendere,  al  di  fuori  delle  procedure   previste   da
disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli  eventuali
conflitti  tra  i  rispettivi  atti   legislativi   tramite   proprie
disposizioni di legge» (sentenza n. 198 del 2004). 
    10.  -  Sulla  base  di  queste   premesse,   le   questioni   di
costituzionalita' degli articoli 1, 2 e 4, commi  1,  2  e  3,  della
legge regionale impugnata sono fondate, con riferimento all'art. 117,
secondo comma, lettera q), della Costituzione. 
    Tali disposizioni, infatti, surrogano la sequenza di  regolazione
disegnata dal legislatore statale appositamente per la  lotta  contro
la malattia generata dal nuovo Covid-19, imponendone una  autonoma  e
alternativa, che fa invece capo alle previsioni legislative regionali
e alle ordinanze del Presidente della Giunta. 
    E'  percio'  evidente  l'invasione  della  sfera  di   competenza
legislativa  esclusiva  dello   Stato.   Essa   non   dipende   dalla
manifestazione di un effettivo contrasto tra  le  singole  misure  in
concreto applicabili  sulla  base  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e quelle  imposte  in  forza  della  normativa
regionale. Infatti, una simile antinomia potrebbe sorgere ad un  dato
tempo e venire meno in un tempo successivo, o viceversa, a seconda di
come  evolvano  diacronicamente  l'ordinamento   statale   e   quello
regionale per effetto dei decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da un lato, e delle ordinanze del Presidente  della  Regione
dall'altro. Non e' quindi questione di soffermarsi sulle censure  che
il ricorso  rivolge  specificamente  a  talune  previsioni  contenute
nell'art. 2 impugnato, in forza della divergenza che  esse  avrebbero
rispetto al contenuto del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri vigente al tempo  di  promulgazione  della  legge  regionale
censurata. 
    Cio' che rileva, prima ancora e in via assorbente, e'  invece  la
sovrapposizione della catena di regolazione della  Regione  a  quella
prescelta dalla competente normativa  dello  Stato,  con  conseguente
invasione di una sfera di attribuzione sottratta  all'intervento  del
legislatore regionale... 
    La Corte si e' espressa  in  senso  conforme  con  la  successiva
pronuncia n. 164/2022, decidendo sul ricorso presentato il 26  agosto
2021 (reg. confl. enti n. 2 del 2021), con cui la Provincia  Autonoma
di Bolzano ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  nei
confronti dello Stato, in  riferimento  al  provvedimento  18  giugno
2021, n. 244 (Provvedimento di limitazione definitiva  in  merito  ai
trattamenti previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano in  tema  di
certificazione verde per Covid-19 - 18 giugno 2021) e alla nota del 6
luglio 2021, prot. n. 0035891, del Garante per la protezione dei dati
personali, chiedendo alla Corte di dichiarare  che  non  spettava  al
Garante adottare tali atti, e conseguentemente di annullarli. 
    Nella pronuncia menzionata la  Corte  ha  evidenziato:  «...  Per
altro verso, giova sottolineare che la disciplina del Green  Pass  e'
estranea all'ambito di competenze poste dalla  ricorrente  alla  base
del conflitto». 
    Questa Corte ha gia' affermato che va ricondotta alla  competenza
esclusiva statale in tema di  profilassi  internazionale  (art.  117,
secondo comma, lettera q, della Costituzione), «ogni  misura  atta  a
contrastare una pandemia sanitaria in corso,  ovvero  a  prevenirla»,
poiche' non vi puo' essere in definitiva alcuno spazio di adattamento
della normativa statale alla realta' regionale,  che  non  sia  stato
preventivamente   stabilito   dalla   legislazione   statale;   unica
competente  sia  a  normare,  la  materia  in   via   legislativa   e
regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione  ammnistrativa,
anche in  forza,  quanto  alle  autonomie  speciali,  del  perdurante
principio del parallelismo (sentenza n. 37 del 2021). 
    Non vi e' dubbio che la certificazione verde abbia  la  finalita'
di limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime,
in quanto  vaccinate,  guarite,  o  testate  con  esito  negativo  al
Covid-19, si offrano a vettori della malattia con un minor  tasso  di
probabilita'. 
    A fronte di tale obiettivo, la competenza provinciale in tema  di
tutela della salute e' recessiva (sentenza n. 37 del 2021). 
    Tantomeno la Provincia autonoma di Bolzano  puo'  a  buon  titolo
appellarsi al  margine  di  intervento  riconosciuto  alla  autonomia
regionale dalla sentenza n.  271  del  2005  di  questa  Corte.  Tale
margine  di  intervento  non  e'  configurato   con   riguardo   alla
attribuzione di «organizzare e disciplinare a livello  regionale  una
rete  informativa  sulle  realta'  regionali»,   sia   perche'   essa
presuppone a monte che tale  intervento  avvenga  con  riferimento  a
«materie di propria competenza legislativa», cio'  che  nel  caso  di
specie si e' gia' negato essere,  sia  perche'  e'  evidente  che  la
gestione dei dati che ineriscono ad una  pandemia  sanitaria  globale
trascende nettamente il respiro della sfera decentrata, per  esigere,
invece, una uniforme disciplina statale... 
    ... La sentenza n. 37 del 2021 ha aggiunto che  tali  conclusioni
valgono anche con  riguardo  all'esercizio  del  potere  di  adottare
ordinanze contingibili e urgenti in  materia  sanitaria.  Del  resto,
l'art. 52, secondo comma, dello statuto di autonomia, attribuendo  al
Presidente della Giunta un potere emergenziale «nell'interesse  delle
popolazioni di due o piu' Comuni», conferma, in accordo con il limite
territoriale, che si tratta di  un'attribuzione  calibrata  su  crisi
sanitarie di carattere non pandemico o comunque i cui effetti possano
ancora reputarsi circoscritti a tale  ambito  limitato;  mentre,  nel
caso del nuovo coronavirus, e'  palese  il  carattere  globale  della
pandemia, e,  quindi,  la  necessita'  di  interventi  assunti  dalla
competente autorita' centrale. 
    Ne' puo' ritenersi che, in tema di Green  Pass,  le  attribuzioni
costituzionali e  statutarie  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
trovino aggancio in «fonti di rango sub-costituzionale»... 
    Si osserva inoltre che alla data della promulgazione della  legge
provinciale n. 4/2020 (8 maggio 2020), era in vigore il decreto-legge
n 19/2020 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19» che costituisce la  cornice  normativa  in  forza  della
quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del medesimo decreto-legge, sono
stati emessi i seguenti decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri: 
      decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  aprile
2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
      decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10  aprile
2020 «Ulteriori disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  da  Covid-19,  applicabili   sull'intero   territorio
nazionale». 
    Ai sensi dell'art. 3 «Misure urgenti  di  carattere  regionale  o
infra-regionale»  del  decreto-legge  richiamato,  era  prevista   la
possibilita' per le regioni, «in relazione  a  specifiche  situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario  verificatesi  nel
loro territorio o  in  una  parte  di  esso»  di  «introdurre  misure
ulteriormente restrittive ((rispetto a quelle attualmente  vigenti)),
tra quelle di cui all'art. 1,  comma  2,  esclusivamente  nell'ambito
delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle  attivita'
produttive  e  di  quelle  di  rilevanza  strategica  per  l'economia
nazionale»,  tuttavia,  unicamente  «nelle  more  dell'adozione   dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  2,
comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento». 
    All'epoca della promulgazione della legge provinciale  n.  4/2020
il potere legislativo e regolamentare residuale previsto in capo alle
Regioni dal citato art. 3, decreto-legge  n.  19/2020  doveva  quindi
considerarsi esaurito, stante l'avvenuta  adozione  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati,  sicche'  non
vi era spazio per un intervento della Provincia Autonoma di  Bolzano.
Non puo' dunque sostenersi che il potere legislativo della  Provincia
trovasse fondamento nella stessa previsione della norma statale. 
    Infine,  per  mera  completezza  si  osserva  che  nemmeno   puo'
affermarsi che la norma provinciale  si  sia  limitata  a  riproporre
pedissequamente quella statale. 
    Si e' visto sopra che ai sensi dell'art. 1, comma 36 della  legge
provinciale n. 4/2020 «Il mancato rispetto delle misure di  cui  alla
presente legge e' sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», mentre  la  sanzione  accessoria
della sospensione dell'attivita' di cui all'art. 1,  comma  37  della
legge provinciale e' disciplinata dal decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 25/2020. 
    In relazione alla disciplina della sanzione accessoria  la  norma
provinciale prevede una diversa cornice edittale  rispetto  a  quella
statale. 
    Infatti, mentre l'art. 4, comma 2 del  decreto-legge  n.  19/2020
prevede  la  sanzione  amministrativa   accessoria   della   chiusura
dell'esercizio o dell'attivita' da cinque a trenta giorni, l'art.  1,
comma 37 della legge provinciale n.  4/2020  prevede  la  sospensione
dell'esercizio per dieci giorni («La sospensione delle  attivita'  di
cui al comma 19 e' disposta, per dieci giorni, dal  Presidente  della
Provincia. Tale sospensione e' disposta anche in caso  di  violazione
delle misure di cui all'allegato A»). 
    Non pare pertanto possibile operare una interpretazione  conforme
a Costituzione della legge provinciale n. 4/2020 essendo  chiaramente
in contrasto con il disposto dell'art. 17, secondo comma, lettera  q,
della Costituzione. 
    6. Considerato che il procedimento, nel corso del quale viene ora
sollevata la questione di legittimita' costituzionale  e'  in  lingua
tedesca, ai sensi dell'art. 25,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 574/1988, come  sostituito  dall'art.  12  del  decreto
legislativo 29 maggio 2001 n. 283, va disposta, a cura  dell'ufficio,
la traduzione in lingua italiana  di  tutti  i  provvedimenti  e  dei
verbali d'udienza, mentre gli altri atti processuali ed  i  documenti
contenuti nel fascicolo d'ufficio andranno tradotti, a cura  e  spese
dell'ufficio  solo  su  specifica  richiesta  dei  destinatari  della
presente ordinanza. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, 
    solleva questione  di  legittimita'  costituzionale  della  legge
provinciale  n.  4/2020  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per
violazione  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   q,   della
Costituzione; 
    sospende, per l'effetto, il presente procedimento; 
    dispone  la  traduzione,  a  cura  dell'ufficio,   di   tutti   i
provvedimenti e di tutti i verbali d'udienza in lingua italiana e  la
successiva trasmissione alla Corte  costituzionale,  unitamente  alla
prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte; 
    manda alla cancelleria di notificare la presente  ordinanza  alle
parti,  al  Presidente  della  Giunta  Provinciale  della   Provincia
Autonoma di Bolzano, nonche' al Presidente del Consiglio  Provinciale
della Provincia Autonoma di Bolzano, a cura della Cancelleria. 
      Cosi' deciso in Bolzano, 12 maggio 2023 
 
                          Il Giudice: Recla