N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 settembre 2023
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 settembre 2023 (della Regione Campania) . Trasporto - Trasporto marittimo - Disposizioni in materia di lavoro marittimo - Istituzione di un fondo destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi - Previsione che demanda la definizione delle modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza e revoca a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Previsione che i medesimi contributi sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita' di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato, e che i corsi di formazione siano svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. - Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, art. 36, comma 1-bis.(GU n.40 del 4-10-2023 )
Ecc.ma Corte costituzionale, ricorso per la Regione Campania (codice fiscale 80011990636), in persona del presidente della giunta regionale, on. Vincenzo De Luca, quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Almerina Bove (codice fiscale: BVOLRN70C46I262Z) dell'avvocatura regionale (PEC: almerinabove@pec.regione.campania.it - fax 0817963684 presso cui desidera ricevere ogni comunicazioneex art. 136 de codice di procedura civile) domiciliata in Roma, alla Via Poli n. 29, in virtu' di procura speciale allegata in atti e provvedimento autorizzativo DGRC n. 511 del 30 agosto 2023; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 1-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 («Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2023, n. 153, per violazione degli articoli 5, 117, terzo comma e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, nella parte in cui, nell'istituire il Fondo destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, dispone che la definizione delle modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza e revoca e' demandata a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza la previa intesa della Conferenza permanente Stato-regioni e comunque senza alcun coinvolgimento delle regioni; nonche' nella parte in cui prevede che l'assegnazione dei contributi alle imprese armatoriali sia disposta con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle attivita' di formazione rendicontate, e previa assunzione di almeno il 60% del personale formato; e altresi' nella parte in cui dispone che i corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 1. L'art. 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 maggio 2023, n. 103), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2023, n. 153 - al comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, dispone che «Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita' di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 33 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.» (1) . 2. Il menzionato comma 1-bis ha, dunque, istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con dotazione, per l'anno 2023, di 1 milione di euro e, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 2 milioni di euro demandando a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza e revoca e dettando essa stessa (ai periodi secondo, terzo e quarto) alcune disposizioni di dettaglio in merito ai presupposti, condizioni e modalita' di assegnazione dei contributi. L'art. 36, comma 1-bis del menzionato decreto afferisce, a tutta evidenza, alle materie del «trasporto pubblico locale», della «formazione professionale», del «lavoro», delle «grandi reti di trasporto e navigazione», della «tutela e sicurezza del lavoro», tutte chiaramente riconducibili alla titolarita' delle regioni, a mente degli articoli 117 e 118 della Costituzione, a titolo di competenza legislativa concorrente e/o residuale; e, tuttavia, in patente violazione delle prerogative costituzionali riconosciute alle regioni, non ne prevedono alcuna forma di coinvolgimento nella disciplina del fondo medesimo. 3. Le disposizioni di cui all'art. 36, comma 1-bis, periodo secondo, terzo e quarto del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono costituzionalmente illegittime e gravemente lesive delle attribuzioni della regione ricorrente per i seguenti, Motivi Violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della costituzione nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione. Come sopra rilevato, il comma 1-bis dell'art. 36 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazione, dalla legge n. 85/2023, al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo, istituisce (primo periodo) un fondo destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione professionale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. La norma dispone che il fondo venga ripartito secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (secondo periodo del comma 1-bis), e detta essa stessa (terzo e quarto periodo) una disciplina attuativa di dettaglio, definendo presupposti, condizioni e modalita' sia dell'assegnazione dei contributi che dello svolgimento dell'attivita' di formazione. Le disposizioni dei menzionati periodi secondo, terzo e quarto del comma 1-bis dell'art. 36 cit. sono gravemente lesivi delle attribuzioni delle regioni, come riconosciuti dalle norme costituzionali indicate in epigrafe, in quanto pretermettono il necessario coinvolgimento delle autonomie territoriali, pur afferendo ad ambiti che la Costituzione assegna alla competenza regionale. Ed invero, la materia del trasporto pubblico locale appartiene, come noto, ai sensi dell'art. 117, quarto comma della Costituzione, alla competenza legislativa residuale regionale (cfr. sentenza n. 163/2021; sentenza n. 129/2021; sentenza n. 38/2021; sentenza n. 74/2019), cosi' come da ricondurre alla legislazione residuale regionale e' la materia della formazione professionale (cfr. sentenza n. 287/2012; sentenza n. 50/2005) ed anche la materia del lavoro. A tal riguardo si rileva che, per costante insegnamento di codesta Corte, il legislatore statale non puo' porsi in contrasto con i criteri e limiti del sistema di autonomia finanziaria regionale delineato dall'art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalita' non riconducibili a funzioni di spettanza statale (cfr. sentenza n. 423 del 2004). Eccezioni a tale divieto sono possibili soltanto nell'ambito e stretti limiti di quanto previsto dagli articoli 118, primo comma, 119, quinto comma e 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. In particolare, il quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, autorizza due specifiche e tipizzate forme di intervento finanziario nelle materie di competenza delle regioni ed enti locali: l'erogazione di risorse aggiuntive rispetto all'ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale, a condizione che lo Stato abbia previamente attuato le previsioni dei primi quattro commi del medesimo articolo, cosi' da garantire alle autonomie locali che le loro entrate finanzino integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; oppure la realizzazione di interventi speciali in favore di determinati comuni, province, citta' metropolitane e regioni. Ebbene con specifico riferimento all'istituzione di fondi con destinazione vincolata in materia regionale, con sentenza n. 254 del 2013, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha chiarito che «l'art. 119 della Costituzione, vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonche' di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (cfr. anche sentenza n. 168 del 2008, nonche', in termini sostanzialmente coincidenti, ex plurimis, sentenze n. 50 del 2008, n. 201 del 2007 en. 118 del 2006). Con plurime pronunce codesta Corte costituzionale ha, ulteriormente, precisato che «nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia e' nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimita' del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi e' una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006); strumenti che possono assumere, rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell'intervento finanziario statale sulle competenze regionali (sentenza n. 6 del 2004)». Nel caso di specie, il legislatore statale interviene nelle materie, sopra indicate, di competenza residuale delle regioni; e incide, altresi', sulle materie delle «grandi reti di trasporto e di navigazione» e «tutela e sicurezza del lavoro», oggetto di competenza regionale concorrente, tuttavia pretermettendo ogni coinvolgimento delle autonomie territoriali. Ne deriva, chiara, la violazione delle norme indicate in rubrica. Tale violazione, d'altronde, appare tanto piu' grave tenuto conto che nel dossier n. 35 del 22 giugno 2023 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimita' costituzionale, prodotto dal servizio studi -Dipartimento istituzioni della Camera dei deputati nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 48/2023 (2) , e' espressamente richiamata la giurisprudenza costituzionale in merito al necessario coinvolgimento delle regioni (anche)laddove vi sia un intreccio tra competenze statali e regionali, in virtu' del principio di leale collaborazione che ritrova nello strumento dell'intesa la sua cristallizzazione. Tra l'altro, il citato dossier proprio con riferimento alla disposizione di cui all'art. 36, comma 1-bis, «alla luce di questo intreccio di competenze», segnala la necessita' di valutare ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (cfr. pag. 6). Indicazione, del tutto, disattesa dal legislatore. Codesta Corte ha piu' volte affermato che nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, incidente su materie di competenza regionale (residuale o concorrente), il principio di leale collaborazione impone, ai fini della salvaguardia di tali competenze, che la legge statale preveda strumenti di coinvolgimento delle regioni nella fase di attuazione della normativa, nella forma dell'intesa o del parere, in particolare quanto alla determinazione dei criteri e delle modalita' del riparto delle risorse destinate agli enti territoriali (da ultimo, sentenze n. 123 e n. 114 del 2022) e, a piu' riprese, ha precisato che «l'esercizio unitario, che consente di attrarre insieme alla funzione amministrativa anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, che devono essere condotte in base al principio di lealta'» (in tal senso, cfr. sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 383 del 2005, n. 331 del 2010, n. 182 del 2013, n. 261/2015, n. 21/2016, e le sentenze n. 211/2016 e n. 61/2018 emesse su ricorsi in via principale per questione di legittimita' costituzionale promossi dalla Regione Campania avverso rispettivamente l'art. 1, comma 224, ed il comma 202 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»). La necessita' di predisporre simili strumenti e' stata affermata «in primo luogo, quando vi sia un intreccio (ovvero una interferenza o concorso) di competenze legislative, che non permetta di individuare un «ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri» (sentenza n. 71 del 2018; in senso analogo, sentenze n. 114 e n. 40 del 2022, n. 104 del 2021, n. 74 e n. 72 del 2019 e n. 185 del 2018); in secondo luogo, nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarieta' della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 123, n. 114 e n. 40 del 2022, n. 74 del 2019, n. 71 e n. 61 del 2018)»; Peraltro, proprio con specifico riferimento alla materia del trasporto pubblico locale, la richiamata sentenza del 14 giugno 2016, n. 211, ha chiarito che «[...] proprio perche' tale finanziamento interessa materia comunque di competenza residuale regionale quale e' il trasporto pubblico locale, occorre assicurare il pi ampio coinvolgimento del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie in oggetto; coinvolgimento che si realizza attraverso lo strumento della «previa intesa», con la Conferenza permanente Stato-regioni». Gli indicati principi, elaborati da copiosa giurisprudenza costituzionale, trovano applicazione anche in materia di formazione professionale e lavoro - parimenti di competenza residuale regionale - nonche' con riferimento a tutte le ulteriori materie, sopra indicate, di competenza regionale concorrente, e risultano del tutto disattese dalle norme impugnate. (1) La norma e' immediatamente preceduta dalla disposizione di cui al comma 1, a mente della quale «Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, si puo' derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale». (2) Il dossier e' reperibile al link: https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1238
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 1-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nella parte in cui - con riferimento al Fondo istituito per l'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, previsto al primo periodo del comma 1-bis - demanda la definizione delle modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza e revoca ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle regioni; nonche' nella parte in cui stabilisce esso stesso - invece di prevederne la definizione previo coinvolgimento delle regioni - una disciplina attuativa di dettaglio, disponendo, al terzo e quarto periodo, che i contributi sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita' di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato e che i corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Napoli-Roma, 1° settembre 2023 L'avvocato: Bove