N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 settembre 2023

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 settembre 2023 (della Regione Campania) . 
 
Trasporto - Trasporto marittimo - Disposizioni in materia  di  lavoro
  marittimo - Istituzione di un  fondo  destinato  all'erogazione  di
  contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale  del
  personale  impiegato  sulle  navi  -  Previsione  che  demanda   la
  definizione delle modalita'  di  presentazione  delle  domande  per
  l'accesso al contributo, i criteri per la selezione  delle  stesse,
  le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le
  modalita' di verifica, controllo  e  rendicontazione  delle  spese,
  nonche' le cause di decadenza e revoca a un  decreto  del  Ministro
  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministro
  dell'economia  e  delle  finanze  -  Previsione  che   i   medesimi
  contributi sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto  del
  Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulla  base  delle
  attivita' di formazione rendicontate, ivi compresi  gli  oneri  per
  l'acquisizione delle relative certificazioni,  qualora  si  proceda
  all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale  formato,  e
  che i corsi di formazione siano svolti avvalendosi  dei  centri  di
  addestramento autorizzati dal  Comando  generale  del  Corpo  delle
  capitanerie di porto. 
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione
  sociale  e  l'accesso  al  mondo  del  lavoro),   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n.  85,  art.  36,  comma
  1-bis. 
(GU n.40 del 4-10-2023 )
    Ecc.ma Corte costituzionale,  ricorso  per  la  Regione  Campania
(codice fiscale 80011990636), in persona del presidente della  giunta
regionale, on. Vincenzo De  Luca,  quale  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Almerina  Bove  (codice
fiscale:   BVOLRN70C46I262Z)    dell'avvocatura    regionale    (PEC:
almerinabove@pec.regione.campania.it  -  fax  0817963684  presso  cui
desidera  ricevere  ogni  comunicazioneex  art.  136  de  codice   di
procedura civile) domiciliata in Roma, alla Via Poli n. 29, in virtu'
di procura speciale allegata in atti  e  provvedimento  autorizzativo
DGRC n. 511 del 30 agosto 2023; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; 
    Per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
36, comma 1-bis del decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48  («Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo  del  lavoro»),
convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  luglio  2023,  n.  85
(«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48,  recante  misure  urgenti  per  l'inclusione  sociale  e
l'accesso al mondo del lavoro»), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 3 luglio 2023, n. 153, per violazione degli
articoli 5, 117, terzo comma e quarto comma, 118,  119  e  120  della
Costituzione, nella parte in cui, nell'istituire il  Fondo  destinato
all'erogazione  di  contributi  alle  imprese  armatoriali   per   la
formazione iniziale del personale impiegato sulle navi,  dispone  che
la definizione delle modalita' di  presentazione  delle  domande  per
l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse,  le
spese ammissibili, le modalita'  di  erogazione  del  contributo,  le
modalita' di  verifica,  controllo  e  rendicontazione  delle  spese,
nonche' le cause di decadenza e revoca e'  demandata  a  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, senza la previa intesa  della
Conferenza  permanente   Stato-regioni   e   comunque   senza   alcun
coinvolgimento delle regioni; nonche' nella parte in cui prevede  che
l'assegnazione dei contributi alle imprese armatoriali  sia  disposta
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla
base delle attivita' di formazione rendicontate, e previa  assunzione
di almeno il 60% del personale formato; e altresi' nella parte in cui
dispone che i corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei  centri
di addestramento autorizzati dal Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto. 
    1. L'art. 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.  48  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 maggio 2023,  n.
103), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  3
luglio 2023, n. 153 - al  comma  1-bis,  introdotto  dalla  legge  di
conversione, dispone che «Al fine di incrementare  la  sicurezza  del
trasporto marittimo e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  un  fondo  con  una
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di
contributi alle imprese armatoriali per la  formazione  iniziale  del
personale impiegato sulle  navi,  con  particolare  riferimento  alle
figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina
e camera.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definiti  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  per
l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse,  le
spese ammissibili, le modalita'  di  erogazione  del  contributo,  le
modalita' di  verifica,  controllo  e  rendicontazione  delle  spese,
nonche' le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al  primo
periodo sono assegnati  alle  imprese  armatoriali  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sulla  base  delle
attivita' di formazione rendicontate,  ivi  compresi  gli  oneri  per
l'acquisizione delle  relative  certificazioni,  qualora  si  proceda
all'assunzione di almeno il 60 per cento  del  personale  formato.  I
corsi  di  formazione  sono  svolti   avvalendosi   dei   centri   di
addestramento  autorizzati  dal  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2023  e  a  2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'art. 3, comma 33 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244.» (1) . 
    2. Il menzionato comma  1-bis  ha,  dunque,  istituito  un  fondo
destinato all'erogazione di contributi alle imprese  armatoriali  per
la formazione  iniziale  del  personale  impiegato  sulle  navi,  con
dotazione, per l'anno 2023, di 1 milione  di  euro  e,  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, di 2 milioni di  euro  demandando  a  un
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   la
definizione  delle  modalita'  di  presentazione  delle  domande  per
l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse,  le
spese ammissibili, le modalita'  di  erogazione  del  contributo,  le
modalita' di  verifica,  controllo  e  rendicontazione  delle  spese,
nonche' le cause di decadenza e revoca e  dettando  essa  stessa  (ai
periodi secondo, terzo e quarto) alcune disposizioni di dettaglio  in
merito ai presupposti, condizioni e  modalita'  di  assegnazione  dei
contributi. L'art. 36, comma 1-bis del menzionato decreto  afferisce,
a tutta evidenza, alle materie del «trasporto pubblico locale», della
«formazione professionale»,  del  «lavoro»,  delle  «grandi  reti  di
trasporto e navigazione», della  «tutela  e  sicurezza  del  lavoro»,
tutte chiaramente riconducibili alla  titolarita'  delle  regioni,  a
mente degli articoli 117  e  118  della  Costituzione,  a  titolo  di
competenza legislativa concorrente e/o  residuale;  e,  tuttavia,  in
patente violazione delle prerogative costituzionali riconosciute alle
regioni, non  ne  prevedono  alcuna  forma  di  coinvolgimento  nella
disciplina del fondo medesimo. 
    3. Le disposizioni di  cui  all'art.  36,  comma  1-bis,  periodo
secondo, terzo e quarto del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono
costituzionalmente illegittime e gravemente lesive delle attribuzioni
della regione ricorrente per i seguenti, 
 
                               Motivi 
 
Violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119  della
costituzione nonche' del principio di  leale  collaborazione  di  cui
agli articoli 5 e 120 della Costituzione. 
    Come  sopra  rilevato,  il   comma   1-bis   dell'art.   36   del
decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazione, dalla  legge
n. 85/2023, al  fine  di  incrementare  la  sicurezza  del  trasporto
marittimo,   istituisce   (primo   periodo)   un   fondo    destinato
all'erogazione  di  contributi  alle  imprese  armatoriali   per   la
formazione professionale del  personale  impiegato  sulle  navi,  con
particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni
di coperta, macchine, cucina e camera. La norma dispone che il  fondo
venga ripartito secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  (secondo  periodo  del  comma
1-bis), e detta essa stessa (terzo e quarto periodo)  una  disciplina
attuativa di dettaglio, definendo presupposti, condizioni e modalita'
sia  dell'assegnazione   dei   contributi   che   dello   svolgimento
dell'attivita' di formazione. Le disposizioni dei menzionati  periodi
secondo, terzo e quarto  del  comma  1-bis  dell'art.  36  cit.  sono
gravemente lesivi delle attribuzioni delle regioni, come riconosciuti
dalle  norme  costituzionali  indicate   in   epigrafe,   in   quanto
pretermettono   il   necessario   coinvolgimento   delle    autonomie
territoriali, pur afferendo ad ambiti  che  la  Costituzione  assegna
alla competenza  regionale.  Ed  invero,  la  materia  del  trasporto
pubblico locale appartiene, come noto, ai sensi dell'art. 117, quarto
comma  della  Costituzione,  alla  competenza  legislativa  residuale
regionale (cfr. sentenza n. 163/2021; sentenza n. 129/2021;  sentenza
n. 38/2021; sentenza n.  74/2019),  cosi'  come  da  ricondurre  alla
legislazione residuale  regionale  e'  la  materia  della  formazione
professionale (cfr. sentenza n. 287/2012;  sentenza  n.  50/2005)  ed
anche la materia del lavoro.  A  tal  riguardo  si  rileva  che,  per
costante insegnamento di codesta Corte, il  legislatore  statale  non
puo' porsi in contrasto  con  i  criteri  e  limiti  del  sistema  di
autonomia  finanziaria  regionale  delineato  dall'art.   119   della
Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalita'
non riconducibili a funzioni di spettanza statale (cfr.  sentenza  n.
423 del 2004). Eccezioni  a  tale  divieto  sono  possibili  soltanto
nell'ambito e stretti limiti di quanto previsto dagli  articoli  118,
primo comma, 119, quinto comma e 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione. In particolare, il quinto  comma  dell'art.  119  della
Costituzione,  autorizza  due  specifiche  e   tipizzate   forme   di
intervento finanziario nelle materie di competenza delle  regioni  ed
enti   locali:   l'erogazione   di   risorse   aggiuntive    rispetto
all'ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale, a  condizione
che lo Stato  abbia  previamente  attuato  le  previsioni  dei  primi
quattro  commi  del  medesimo  articolo,  cosi'  da  garantire   alle
autonomie locali che  le  loro  entrate  finanzino  integralmente  le
funzioni  pubbliche  loro  attribuite;  oppure  la  realizzazione  di
interventi speciali in favore di determinati comuni, province, citta'
metropolitane   e   regioni.   Ebbene   con   specifico   riferimento
all'istituzione  di  fondi  con  destinazione  vincolata  in  materia
regionale, con  sentenza  n.  254  del  2013,  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale ha chiarito che «l'art. 119 della Costituzione,  vieta
al  legislatore  statale  di  prevedere,  in  materie  di  competenza
legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti  a
destinazione vincolata, anche a  favore  di  soggetti  privati.  Tali
misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma  pervasivi,
di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle  regioni
e degli enti locali, nonche' di sovrapposizione  di  politiche  e  di
indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle
regioni negli ambiti materiali di  propria  competenza»  (cfr.  anche
sentenza  n.  168  del  2008,  nonche',  in  termini  sostanzialmente
coincidenti, ex plurimis, sentenze n. 50 del 2008, n.  201  del  2007
en. 118 del 2006). Con plurime pronunce codesta Corte  costituzionale
ha, ulteriormente, precisato che «nel caso in cui un fondo  istituito
con legge statale incida su  ambiti  non  riconducibili  ad  un'unica
materia,  devono  distinguersi  due  ipotesi.  Se  una   materia   e'
nettamente prevalente  sulle  altre,  essa  determina  la  competenza
legislativa  e,  qualora  questa  sia  statale,  determina  anche  la
legittimita' del fondo con vincolo di destinazione. Se,  invece,  non
vi  e'  una  materia  sicuramente  prevalente,   riconducibile   alla
competenza  dello  Stato,  si   applica   il   principio   di   leale
collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati
strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle  loro
competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n.  211
e n. 133 del 2006); strumenti che possono assumere,  rispettivamente,
la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore  impatto
dell'intervento  finanziario  statale  sulle   competenze   regionali
(sentenza n. 6 del 2004)». Nel caso di specie, il legislatore statale
interviene nelle materie, sopra  indicate,  di  competenza  residuale
delle regioni; e incide, altresi', sulle materie delle  «grandi  reti
di trasporto e di navigazione» e «tutela  e  sicurezza  del  lavoro»,
oggetto di competenza regionale concorrente, tuttavia  pretermettendo
ogni coinvolgimento delle autonomie territoriali. Ne deriva,  chiara,
la violazione delle  norme  indicate  in  rubrica.  Tale  violazione,
d'altronde, appare tanto piu' grave tenuto conto che nel  dossier  n.
35 del 22 giugno 2023 - Elementi per la valutazione degli aspetti  di
legittimita'   costituzionale,   prodotto    dal    servizio    studi
-Dipartimento istituzioni della Camera dei  deputati  nel  corso  del
procedimento di conversione del decreto-legge n.  48/2023  (2)  ,  e'
espressamente richiamata la giurisprudenza costituzionale  in  merito
al necessario coinvolgimento delle regioni (anche)laddove vi  sia  un
intreccio tra competenze statali e regionali, in virtu' del principio
di leale collaborazione che ritrova nello  strumento  dell'intesa  la
sua cristallizzazione. Tra l'altro, il  citato  dossier  proprio  con
riferimento alla disposizione di cui all'art. 36, comma 1-bis,  «alla
luce di questo intreccio di competenze»,  segnala  la  necessita'  di
valutare  ulteriori  forme  di  coinvolgimento  del   sistema   delle
autonomie  territoriali  (cfr.  pag.  6).  Indicazione,  del   tutto,
disattesa dal legislatore. Codesta Corte ha piu' volte affermato  che
nei casi in cui lo Stato preveda un  finanziamento,  con  vincolo  di
destinazione, incidente su materie di competenza regionale (residuale
o concorrente), il principio di leale collaborazione impone, ai  fini
della salvaguardia di tali competenze, che la legge  statale  preveda
strumenti di coinvolgimento delle regioni nella  fase  di  attuazione
della normativa, nella forma dell'intesa o del parere, in particolare
quanto alla determinazione dei criteri e delle modalita' del  riparto
delle risorse destinate agli enti territoriali (da  ultimo,  sentenze
n. 123 e n. 114 del  2022)  e,  a  piu'  riprese,  ha  precisato  che
«l'esercizio unitario, che consente di attrarre insieme alla funzione
amministrativa anche quella legislativa, puo' aspirare a superare  il
vaglio  di  legittimita'  costituzionale  solo  in  presenza  di  una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attivita' concertative e di  coordinamento  orizzontale,  che  devono
essere condotte in base al principio di lealta'» (in tal senso,  cfr.
sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 383 del 2005, n. 331  del
2010, n. 182 del 2013, n. 261/2015, n.  21/2016,  e  le  sentenze  n.
211/2016 e n.  61/2018  emesse  su  ricorsi  in  via  principale  per
questione  di  legittimita'  costituzionale  promossi  dalla  Regione
Campania avverso rispettivamente l'art. 1, comma 224, ed il comma 202
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2015)»). La necessita'  di  predisporre  simili  strumenti  e'  stata
affermata «in primo luogo, quando vi sia  un  intreccio  (ovvero  una
interferenza o concorso) di competenze legislative, che non  permetta
di individuare un «ambito materiale che possa considerarsi nettamente
prevalente sugli altri» (sentenza n. 71 del 2018; in  senso  analogo,
sentenze n. 114 e n. 40 del 2022, n. 104 del 2021, n. 74 e n. 72  del
2019 e n. 185 del 2018);  in  secondo  luogo,  nei  casi  in  cui  la
disciplina del finanziamento trovi giustificazione  nella  cosiddetta
attrazione in  sussidiarieta'  della  stessa  allo  Stato,  ai  sensi
dell'art. 118, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n.  123,  n.
114 e n. 40 del 2022, n. 74 del 2019, n.  71  e  n.  61  del  2018)»;
Peraltro,  proprio  con  specifico  riferimento  alla   materia   del
trasporto pubblico locale, la richiamata sentenza del 14 giugno 2016,
n. 211, ha chiarito che «[...]  proprio  perche'  tale  finanziamento
interessa materia comunque di competenza residuale regionale quale e'
il  trasporto  pubblico  locale,  occorre  assicurare  il  pi   ampio
coinvolgimento del sistema  regionale  in  ordine  al  riparto  delle
risorse  finanziarie  in  oggetto;  coinvolgimento  che  si  realizza
attraverso lo strumento della  «previa  intesa»,  con  la  Conferenza
permanente Stato-regioni». 
    Gli  indicati  principi,  elaborati  da  copiosa   giurisprudenza
costituzionale, trovano applicazione anche in materia  di  formazione
professionale e lavoro - parimenti di competenza residuale  regionale
- nonche'  con  riferimento  a  tutte  le  ulteriori  materie,  sopra
indicate, di competenza regionale concorrente, e risultano del  tutto
disattese dalle norme impugnate. 

(1) La norma e' immediatamente preceduta dalla disposizione di cui al
    comma 1, a mente della quale «Al fine  di  mitigare  gli  effetti
    negativi  derivanti  dalla  contingente  carenza   di   marittimi
    comunitari e  per  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'
    essenziali   marittime,   la   continuita'    territoriale,    la
    competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via
    mare, limitatamente  alle  navi  traghetto  ro-ro  e  ro-ro  pax,
    iscritte  nel  registro  internazionale,   adibite   a   traffici
    commerciali  tra  porti  appartenenti  al  territorio  nazionale,
    continentale e insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un
    viaggio proveniente da o diretto verso un altro  Stato,  si  puo'
    derogare,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  mesi,   alle
    limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter del
    decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.   457,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,  attraverso
    accordi  collettivi  nazionali  stipulati  dalle   organizzazioni
    sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori  comparativamente
    piu' rappresentativi a livello nazionale». 

(2) Il       dossier       e'       reperibile        al        link:
    https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1238 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in  accoglimento  del
presente   ricorso,   dichiarare   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 36, comma 1-bis del decreto-legge 4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85,
nella  parte  in  cui  -  con  riferimento  al  Fondo  istituito  per
l'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione
iniziale del  personale  impiegato  sulle  navi,  previsto  al  primo
periodo del comma 1-bis - demanda la definizione delle  modalita'  di
presentazione delle domande per l'accesso al  contributo,  i  criteri
per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita'  di
erogazione del contributo, le  modalita'  di  verifica,  controllo  e
rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza  e  revoca
ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  senza
prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle regioni; nonche' nella
parte in cui  stabilisce  esso  stesso  -  invece  di  prevederne  la
definizione previo coinvolgimento  delle  regioni  -  una  disciplina
attuativa di dettaglio, disponendo, al terzo e quarto periodo, che  i
contributi sono assegnati alle imprese armatoriali  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sulla  base  delle
attivita' di formazione rendicontate,  ivi  compresi  gli  oneri  per
l'acquisizione delle  relative  certificazioni,  qualora  si  proceda
all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato e  che
i  corsi  di  formazione  sono  svolti  avvalendosi  dei  centri   di
addestramento  autorizzati  dal  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto. 
      Napoli-Roma, 1° settembre 2023 
 
                          L'avvocato: Bove