N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2023
Ordinanza del 12 luglio 2023 del Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di B.S.. Reati e pene - Danneggiamento - Reato di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede - Regime di procedibilita' - Mancata previsione della procedibilita' a querela della persona offesa. - Codice penale, art. 635, quinto comma, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).(GU n.42 del 18-10-2023 )
IL GIUDICE Nel procedimento RG 62/ 2023 a carico di B... S..., sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata all'udienza del 21 giugno 2023 dalla difesa dell'imputato, osserva quanto segue. In seguito alla c.d. riforma Cartabia, il reato di cui all'art. 635 del codice penale, con l'introduzione del nuovo quinto comma, e' divenuto perseguibile a querela di parte nei casi ivi previsti al comma 1 (salvo che i fatti non siano accaduti in occasione del delitto previsto dall'art. 331 del codice penale). Per le restanti ipotesi previste dai commi 2 e 3 la procedibilita' del reato e' ancora prevista d'ufficio. La questione di legittimita' sollevata dalla difesa dell'imputato attiene al fatto che, a seguito di tale riforma, il reato in oggetto rimane procedibile d'ufficio nell'ipotesi in cui si verifichino le circostanze previste dall'art. 625, comma 1, n. 7, del codice penale, riguardante nello specifico i casi di aggravamento del reato di furto previsto dal precedente art. 624 del codice penale. Cio' sarebbe in contrasto con il dettato dell'art. 3 della Costituzione in quanto non tutte le circostanze previste da tale ipotesi dell'art. 625 del codice penale, sempre in seguito della riforma Cartabia, renderebbero procedibile d'ufficio il reato di furto, dal momento che il caso di commissione del reato su cose esposte alla pubblica fede e' stato espressamente escluso. Dunque, risulterebbe anzitutto illogico e comunque contrario al principio di parita' di trattamento il fatto che l'anzidetta circostanza aggravante non determinerebbe piu' la prosecuzione d'ufficio del reato di furto, mentre agirebbe in tal senso per il reato di danneggiamento, da ritenersi peraltro meno grave, in quanto punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre il furto aggravato e' punito con la pena da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro. Per quanto anzidetto, puo' affermarsi che, in linea di principio, fa questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato non risulta manifestamente infondata. Rimane ora da verificare se la questione anzidetta puo' effettivamente influire sul presente giudizio. Si deve allora rilevare che la difesa dell'imputato ha sollevato eccezione sull'effettiva configurabilita' della notizia di reato da cui il presente procedimento prende le mosse quale querela, in quanto la denuncia dei presunti fatti di danneggiamento presentata dall'odierna parte offesa presso la stazione Carabinieri di ... (aldila' del nomen iuris attribuito allo stesso), risulterebbe priva di ogni elemento che possa permettere di riportare l'atto anzidetto alla figura anzidetta, non comparendo, a detta dell'eccepente, la richiesta di perseguire il reato e/o quella di punire il colpevole. Dunque, il presente processo, qualora l'introdotta questione di legittimita' costituzionale venisse accolta e qualora dovesse rilevarsi l'effettiva mancanza dei necessari requisiti nella notizia di reato onde questa possa essere considerata quale valido atto di querela (questione su cui va riconosciuta la presenza di un effettivo fumus boni iuris), dovrebbe essere immediatamente data sentenza di non doversi procedere; soluzione oggi non praticabile in quanto, ricorrendo l'aggravante contestata di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, del codice penale, il processo risulta procedibile d'ufficio.
P. Q. M. Il giudice, ritenendo per le ragioni suesposte la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato non manifestamente infondata chiede alla Corte costituzionale, previa trasmissione del fascicolo e della presente ordinanza, di pronunciarsi sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635 u.c. del codice penale, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 150/2022 (art. 2, lettera n) per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il delitto di cui all'art. 635 sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui al comma 2 n. 1 del medesimo articolo, quando il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione dell'anzidetta questione di legittimita' costituzionale. Sospende il procedimento in corso. Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria del dibattimento, all'imputato, al PM e al Presidente del Consiglio dei ministri in carica, oltre alla comunicazione della stessa ai Presidenti di Camera e Senato. Terni, 12 luglio 2023 Il giudice: Di Tullio