MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 8 maggio 2023, n. 90 

Regolamento recante inserimento  del  legno  lamellare  in  forma  di
cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (23G00098) 
(GU n.165 del 17-7-2023)
 
 Vigente al: 1-8-2023  
 

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 281, comma 5, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, che recita:  «Le  integrazioni  e  le  modifiche  degli
allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della  riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono  adottate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro della salute, con  il  Ministro
dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n.  152  del
2006 il  quale  dispone  che,  negli  impianti  produttivi  e  civili
previsti dalla parte quinta  del  medesimo  decreto,  possono  essere
utilizzati  come   combustibili   soltanto   i   materiali   elencati
nell'Allegato X a tale parte quinta; 
  Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n.  152  del
2006, secondo cui alla modifica e  all'integrazione  dell'Allegato  X
alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le
modalita' previste dall'articolo  281,  commi  5  e  6  dello  stesso
decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 298,  comma  2-ter,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 il quale prevede che:  «Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo  economico  ed
il Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e'  istituita,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per
l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato
X  alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   presentate   dalle
amministrazioni dello Stato e dalle regioni.»; 
  Visto l'Allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152
del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione  4,  che  elenca  le
biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche
e le condizioni di utilizzo; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in  particolare,
l'articolo 2 che  ridenomina  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione
ecologica», e attribuisce al Ministero della transizione ecologica le
funzioni e i compiti spettanti  allo  Stato  relativi  allo  sviluppo
sostenibile con riferimento, tra l'altro,  all'adozione  di  piani  e
misure in materia di  combustibili  alternativi  e  relative  reti  e
strutture di distribuzione per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici,
qualita'  dell'aria,  politiche  per  il  contrasto  dei  cambiamenti
climatici e per la finanza climatica e  sostenibile  e  il  risparmio
ambientale,  anche  attraverso  tecnologie  per  la  riduzione  delle
emissioni dei gas a effetto serra; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   e,   in
particolare,  l'articolo  4,  che  ridenomina  il  «Ministero   della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per  estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  147  del  25  giugno
2016, che ha istituito la  Commissione  prevista  dall'articolo  298,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerato che e' stata  piu'  volte  rappresentata  al  Ministero
della transizione ecologica  (ora  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica), da  enti  pubblici  e  da  operatori  privati,
l'esigenza di valutare l'inserimento dei residui di legno provenienti
da processi di lavorazione del legno,  trattati  con  colle,  tra  le
biomasse combustibili di cui all'Allegato X,  parte  II,  sezione  4,
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali  tra
le biomasse combustibili sottoposta  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare alla citata Commissione  nelle
riunioni del 12 dicembre 2016 e dell'8 febbraio 2017; 
  Considerato che, nell'istruttoria  della  Commissione,  sono  stati
acquisiti e valutati i documenti prodotti da una  serie  di  soggetti
pubblici e privati e sono state commissionate apposite prove; 
  Considerato  che,  mediante  l'esame  e  lo  sviluppo  di  tutti  i
contributi prodotti nell'ambito della Commissione, e' stato possibile
individuare, per i materiali in esame, caratteristiche  merceologiche
e condizioni  idonee  ad  assicurare  che  l'utilizzo  come  prodotti
combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale
e delle norme nazionali e comunitarie; 
  Considerato che ai sensi dell'Allegato  X,  parte  II,  sezione  4,
paragrafo 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del
2006, la possibilita' di utilizzare  come  biomassa  combustibile  un
materiale che deriva in via residuale da un  processo  produttivo  e'
subordinata  alla  sussistenza   dei   requisiti   previsti   per   i
sottoprodotti dalla parte quarta di tale decreto; 
  Considerato che i trattamenti con colle viniliche o  poliuretaniche
o melaminiche ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con  acqua
ed essiccazione, effettuati sui residui di legno, possono  costituire
normali pratiche industriali ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 6
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare 13 ottobre 2016, n. 264; 
  Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota
del 2 maggio 2023; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa  nella  seduta
del 21 ottobre 2021; 
  Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
procedura di informazione alla Commissione europea nel settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione (codificazione), effettuata con  nota  del
22 luglio 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota del 7 marzo 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla  parte  quinta,  Allegato  X,  Parte  II,  Sezione  4,
  paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Alla Sezione 4, Parte II, dell'Allegato X della parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al  paragrafo  1,  dopo  la  lettera  h-bis)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole  di
legno incollato, pannelli di tavole incollate  a  strati  incrociati,
legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso
in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
        1) il legno vergine e i residui di legno  non  hanno  subito,
oltre  all'incollatura,  trattamenti  diversi  da  quelli  meccanici,
lavaggio con acqua ed essiccazione; 
        2) le  schede  di  sicurezza  dei  prodotti  utilizzati  come
induritori  prescritte  dalla  vigente  normativa,  non  indicano  la
presenza di metalli pesanti o composti alogenati; 
        3) i residui, a seguito del trattamento, sono  conformi  alle
caratteristiche indicate nella seguente tabella: 
 
=====================================================================
|                    |                                |   Valori    |
|     Proprieta      |       Unita' di misura         |   limite    |
+====================+================================+=============+
|Umidita'            |            (% m/m)             |    ≤ 15     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Additivi (collanti) |            (% m/m)             |     ≤ 2     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Azoto               |            (% m/m)             |     ≤ 1     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Zolfo               |            (% m/m)             |   ≤ 0,05    |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Cloro               |            (% m/m)             |  ≤ 0,03     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Arsenico            |            (mg/kg)             |     ≤ 1     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Cadmio              |            (mg/kg)             |    ≤ 0,5    |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Cromo               |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Rame                |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Piombo              |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Mercurio            |            (mg/kg)             |    ≤ 0,1    |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Nichel              |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Zinco               |            (mg/kg)             |    ≤ 100    |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
 
        4) la combustione e' effettuata nel rispetto delle condizioni
previste dal paragrafo 4.»; 
    b) dopo il paragrafo 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.  Condizioni  di  utilizzo  delle  biomasse  di  cui  al
paragrafo 1, lettera h-ter). 
      3-bis.1. L'utilizzo come combustibile e' ammesso esclusivamente
nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti. 
      3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di  potenza
termica nominale non superiore  a  500  kW,  l'impianto  deve  essere
dotato di certificazione di conformita'  alla  classe  5  secondo  la
norma tecnica UNI EN 303-5:2012. 
      3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di  potenza
termica nominale  superiore  a  500  kW,  l'impianto  deve  avere  un
rendimento non inferiore all'85 per cento e deve essere dotato di  un
dispositivo di regolazione della  potenza  e  di  un  dispositivo  di
regolazione  in  continuo  del  processo  di  combustione  tra   loro
coordinati. 
      3-bis.4.  La  tecnologia  di  combustione  deve  prevedere   la
regolazione automatica  dell'alimentazione  del  combustibile  e  del
ventilatore per il tiraggio forzato dell'aria secondaria. 
      3-bis.5. Restano ferme, per quanto non  previsto  dal  presente
paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 8 maggio 2023 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 2231