MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo (24A00156) 
(GU n.12 del 16-1-2024)

 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/013309/XVJ/CE/C  del  29
dicembre 2023, all'esplosivo denominato «Emulex 1», gia' classificato
con numero ONU 0241 1.1D nella II categoria di cui  all'art.  82  del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A»  al
medesimo   regio   decreto   con   il   decreto    ministeriale    n.
557/PAS/E/005262/XVJ/CE/C  del  16  marzo  2016,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 100 del  30  aprile  2016,  in
accordo a quanto indicato nelle integrazioni n.  2  del  28  febbraio
2019 e n. 3 del 14 agosto 2019 rilasciate  dall'organismo  notificato
«BAM»  (Germania),  al  certificato  di  esame   UE   del   tipo   n.
0589.EXP.3571/09 del 17 maggio 2010 emesso  dal  medesimo  organismo,
sono state aggiunte le denominazioni alternative «Emulex P» e  «APB».
La successiva integrazione n. 4 emessa dal «BAM» in data 10  dicembre
2020 attesta la modifica della composizione chimica e  l'integrazione
n. 5 in  data  14  dicembre  2021  del  medesimo  ente  indica  nuove
istruzioni per l'impiego dell'esplosivo in argomento. 
    L'esplosivo denominato «Emulex 2», gia' classificato  con  numero
ONU 0241 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio
decreto con il decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005262/XVJ/CE/C  del
16 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale
n. 100 del 30 aprile 2016, deve essere stoccato in accordo  a  quanto
indicato nell'integrazione n. 1  del  21  settembre  2011  rilasciata
dall'organismo notificato «BAM» (Germania), al certificato  di  esame
UE del tipo  n.  0589.EXP.3632/09  del  20  aprile  2010  emessa  dal
medesimo organismo. Detto esplosivo deve essere fabbricato secondo la
composizione riportata nell'integrazione n. 2 rilasciata dal «BAM» in
data 10 dicembre 2020. 
    L'esplosivo denominato «Emulex 2  plus»,  gia'  classificato  con
numero ONU 0241 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del  regio
decreto 6 maggio 1940,  n.  635  ed  iscritto  nell'Allegato  «A»  al
medesimo   regio   decreto   con   il   decreto    ministeriale    n.
557/PAS/E/005262/XVJ/CE/C  del  16  marzo  2016,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 100 del  30  aprile  2016,  in
accordo a quanto indicato nell'integrazione n. 1 del 6  gennaio  2011
rilasciata dall'organismo notificato «BAM» (Germania), al certificato
di esame UE del tipo n. 0589.EXP.2645/09 del 18 febbraio 2010  emesso
dal medesimo ente,  puo'  essere  usato  anche  in  sotterraneo.  Con
l'integrazione n. 2 rilasciata dal «BAM» in data 21  settembre  2011,
sono stabilite nuove condizioni di stoccaggio. Con l'integrazione  n.
3 rilasciata dal «BAM» in data 20 novembre 2012, il  diametro  minimo
della cartuccia  e'  fissato  in  mm  25.  Con  l'integrazione  n.  4
rilasciata dal «BAM» in data  24  aprile  2014,  per  l'esplosivo  in
argomento sono stabilite le nuove temperature  di  utilizzo  comprese
tra -25°  C  e  +60°C  e  le  nuove  condizioni  di  stoccaggio.  Con
l'integrazione n. 5 rilasciata dal «BAM» in  data  27  gennaio  2020,
sono apportate modifiche alla composizione dell'esplosivo in  parola,
ulteriormente aggiornate con l'integrazione n. 6 rilasciata dal «BAM»
in data 10 dicembre 2020. Con  l'integrazione  n.  7  rilasciata  dal
«BAM» in  data  14  dicembre  2021,  sono  aggiornate  le  istruzioni
d'impiego e di innesco. 
    All'esplosivo denominato «Hydromite  1»,  gia'  classificato  con
numero ONU 0241 1.1D nella II categoria di cui all'art. 82 del  regio
decreto 6 maggio 1940,  n.  635  ed  iscritto  nell'Allegato  «A»  al
medesimo   regio   decreto   con   il   decreto    ministeriale    n.
557/PAS/E/013683/XVJ/CE/C del 15  settembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 28 settembre 2016,  in
accordo a quanto indicato nell'integrazione n. 1 rilasciata dal «BAM»
(Germania) in data 27 agosto 2019, al certificato  di  esame  UE  del
tipo n. 0589.EXP.2596/12 del 25 febbraio  2013  emesso  dal  medesimo
organismo notificato,  sono  apportate  modifiche  alla  composizione
dell'esplosivo in parola e stabilite nuove istruzioni d'uso e, con la
successiva integrazione  del  10  dicembre  2020,  vengono  approvate
ulteriori modifiche  alla  composizione  chimica  ed  indicate  nuove
istruzioni d'uso. 
    Dalla  citata  documentazione  risulta  che  gli   esplosivi   in
argomento  sono  fabbricati  dalla  ditta  Austin  Powder  GmbH,  St.
Lambrecht - (Austria) presso il  proprio  stabilimento  sito  in  St.
Lambrecht (Austria), come riportato nel  modulo  «D»  n.  2.5/0746/23
rilasciato dall'ente notificato «BAM» in data 9 luglio 2023. 
    In ordine al citato esplosivo il sig. Maurizio Maraldo,  titolare
in nome e per conto della societa' «Aida Alta Energia  S.r.l.»  delle
autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per  il  deposito  sito
nel Comune di Basiliano (UD), ha  prodotto  la  documentazione  sopra
indicata. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.