PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 gennaio 2024 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Piemonte nelle iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi  meteorologici  verificatisi  nei  giorni  3  e  4
ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui  Terme,  di  Belforte
Monferrato, di Bosco  Marengo,  di  Capriata  d'Orba,  di  Casaleggio
Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di  Cremolino,  di  Fresonara,  di
Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di  Ovada,  di
Ponzone, di Predosa, di  Rocca  Grimalda,  di  Sezzadio,  di  Silvano
d'Orba,  di  Strevi  e  di  Tagliolo  Monferrato,  in  Provincia   di
Alessandria. (Ordinanza n. 1054). (24A00290) 
(GU n.18 del 23-1-2024)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre  2021,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei  Comuni
di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata
d'Orba,  di  Casaleggio  Boiro,  di  Cartosio,  di   Cassinelle,   di
Cremolino,  di  Fresonara,  di  Lerma,  di  Melazzo,  di  Molare,  di
Morbello, di Mornese, di Ovada, di  Ponzone,  di  Predosa,  di  Rocca
Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di  Strevi  e  di  Tagliolo
Monferrato, in Provincia di Alessandria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 846 del 17 gennaio  2022  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici  verificatisi  nei  giorni  3  e  4  ottobre  2021  nel
territorio dei Comuni di Acqui  Terme,  di  Belforte  Monferrato,  di
Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di  Cartosio,
di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di  Melazzo,  di
Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di
Rocca Grimalda, di Sezzadio,  di  Silvano  d'Orba,  di  Strevi  e  di
Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
citata delibera del 23 dicembre  2021  e'  stato  integrato  di  euro
8.596.400,00 per gli interventi di cui alle lettere a), b), c)  e  d)
del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21  dicembre  2022
con la quale il predetto stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1009 del 21 giugno 2023 recante  «Disposizioni  operative  per  il
riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti  privati
e dei titolari delle  attivita'  economiche  e  produttive  ai  sensi
dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  come
modificato dall'art. 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11  gennaio
2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 21, in relazione agli eventi calamitosi  verificatisi  negli  anni
2019 e 2020»; 
  Ravvisata la necessita' di adottare  un'ordinanza  ai  sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Piemonte; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Disposizioni per garantire il subentro 
                        nel regime ordinario 
 
  1.  La  Regione  Piemonte  e'  individuata  quale   amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
846  del  17  gennaio  2022,  nel  coordinamento  degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati   in   premessa,   pianificati,
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  del  Settore
infrastrutture e pronto intervento della Direzione  opere  pubbliche,
difesa del suolo, protezione  civile,  trasporti  e  logistica  della
Regione Piemonte e' individuato  quale  soggetto  responsabile  delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani  degli  interventi  di
cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 846/2022 e nelle eventuali  rimodulazioni  degli
stessi, gia' formalmente approvati dal Dipartimento della  protezione
civile alla data di adozione della presente  ordinanza.  Il  predetto
soggetto provvede, altresi', alla  ricognizione  ed  all'accertamento
delle procedure e  dei  rapporti  giuridici  pendenti,  ai  fini  del
definitivo  trasferimento  delle   opere   realizzate   ai   soggetti
ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile  e'  autorizzato,
per ulteriori sei mesi, ferma  in  ogni  caso  l'inderogabilita'  dei
vincoli  di  finanza  pubblica,  ad  avvalersi   delle   disposizioni
derogatorie  per   la   rimodulazione   di   termini   analiticamente
individuati  agli  articoli  3  e  6  dell'ordinanza  del  Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 846/2022. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile e al  soggetto  responsabile  di
cui al comma  2  una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo
stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della Regione Piemonte,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6331,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 846/2022, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  23
dicembre  2025.  Le   eventuali   somme   giacenti   sulla   predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 10. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio  2018
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione  civile  attraverso  la  rimodulazione  del  piano   degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 846/2022. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle  rimodulazioni  del  Piano
degli  interventi,  nelle  quali  possono   essere   inseriti   nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere
corredate  della  relazione  sull'avanzamento  delle  singole  misure
inserite nel piano degli  interventi  e  nelle  eventuali  successive
rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di  attuazione,
della previsione di ultimazione -  con  motivazione  degli  eventuali
ritardi e criticita' -, dell'avanzamento della relativa erogazione  a
favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate. 
  9. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 10. 
  10. Le risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Piemonte che provvede, anche avvalendosi  dei  soggetti
di cui al comma 4, nei modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli
stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di  detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  12. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi compresi  quelli  di  cui  al  comma  10,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
Piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in  relazione  agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli  eventi  in
trattazione, assicura gli  obblighi  di  pubblicita'  ai  fini  della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione  della
corruzione. 
  14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 gennaio 2024 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio