PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 gennaio 2024 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Veneto  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della  situazione  di  criticita'  determinata  dal  deficit  idrico.
(Ordinanza n. 1060). (24A00531) 
(GU n.26 del 1-2-2024)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con
cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre  2022,  lo  stato  di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto  nei
territori delle regioni  e  delle  province  autonome  ricadenti  nei
bacini distrettuali del Po e delle Alpi  orientali,  nonche'  per  le
peculiari  condizioni  ed  esigenze  rilevate  nel  territorio  delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre  2022,
con cui e' stata,  tra  l'altro,  disposta  la  proroga  fino  al  31
dicembre 2023 della vigenza dello stato di emergenza  dichiarato  con
la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 906 del 21  luglio  2022  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di  deficit
idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze  rilevate  nel
territorio  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia   Giulia,
Lombardia, Piemonte e Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 970 del 28 febbraio 2023 recante «Ulteriori interventi urgenti  di
protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di  deficit
idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze  rilevate  nei
territori delle regioni  e  delle  province  autonome  ricadenti  nei
bacini distrettuali del Po e delle Alpi  orientali,  nonche'  per  le
peculiari  condizioni  ed  esigenze  rilevate  nel  territorio  delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,  Lombardia,  Piemonte,
Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana»; 
  Ravvisata la necessita' di adottare  un'ordinanza  ai  sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
     Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario 
 
  1.  La  Regione  Veneto  e'   individuata   quale   amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
906  del  21  luglio  2022,  nel  coordinamento   degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati   in   premessa,   pianificati,
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore della Direzione
difesa del suolo e della costa della Regione  Veneto  e'  individuato
quale  soggetto  responsabile   delle   iniziative   finalizzate   al
completamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della  citata  ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 906/2022 e nelle
eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati  dal
Dipartimento della protezione civile  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Il predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile e al  soggetto  responsabile  di
cui al comma  2  una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo
stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della  Regione  Veneto,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il direttore della direzione protezione civile, sicurezza e
polizia  locale  della  Regione  Veneto,  gia'   intestatario   della
contabilita' speciale n.  6371,  aperta  ai  sensi  della  richiamata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
906/2022, utilizza le risorse disponibili fino al 4 luglio  2026.  Le
eventuali somme giacenti sulla predetta  contabilita'  speciale,  non
attribuite  a  interventi  gia'  pianificati  e  approvati,   vengono
restituite con le modalita' di cui al comma 10. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione  civile  attraverso  la  rimodulazione  del  piano   degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 906/2022. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle  rimodulazioni  del  Piano
degli  interventi,  nelle  quali  possono   essere   inseriti   nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere
corredate  della  relazione  sull'avanzamento  delle  singole  misure
inserite nel piano degli  interventi  e  nelle  eventuali  successive
rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di  attuazione,
della previsione di ultimazione -  con  motivazione  degli  eventuali
ritardi e criticita' -, dell'avanzamento della relativa erogazione  a
favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate. 
  9. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto di cui al comma 5 provvede alla  chiusura  della
medesima e al trasferimento delle eventuali risorse  residue  con  le
modalita' di cui al comma 10. 
  10. Le risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Veneto che provvede, anche avvalendosi dei soggetti  di
cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  12. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi compresi  quelli  di  cui  al  comma  10,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
Piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in  relazione  agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli  eventi  in
trattazione, assicura gli  obblighi  di  pubblicita'  ai  fini  della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione  della
corruzione. 
  14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2024 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio