PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 dicembre 2023 

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile  per  assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso  e  l'assistenza
alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina, relativamente al «Sistema di  accoglienza  e
integrazione - SAI» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39. (Ordinanza n. 1051). (24A00854) 
(GU n.35 del 12-2-2024)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del  Consiglio  del
19 ottobre 2023 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla
decisione di esecuzione (UE) 2022/382; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 89 del 15  aprile  2022,  adottato  ai
sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali» e, in particolare, l'art. 26; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16,  recante  «Disposizioni
urgenti  di  protezione  temporanea  per   le   persone   provenienti
dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e  del  2  febbraio
2023; 
  Visti i commi da 669 a 671 dell'art.  1  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna
e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  febbraio  2023
con cui  il  predetto  stato  di  emergenza  e'  stato  ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2023; 
  Visto l'art. 13  del  decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.  170,
recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
normativi e versamenti fiscali»; 
  Visto l'art. 21, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023,  n.
191, recante «Misure urgenti  in  materia  economica  e  fiscale,  in
favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro  e  per  esigenze
indifferibili», che ha ulteriormente prorogato lo stato di  emergenza
in rassegna fino al 4 marzo 2024; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno 2022, nn. 902  e 903  del  13  luglio  2022,  n.  921  del  15
settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927  del  3  ottobre
2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio  2023,  n.  960
del 23 gennaio 2023, n. 964 del  9  febbraio  2023,  n.  969  del  27
febbraio 2023 e n. 1028 del 5  ottobre  2023,  recanti  «Disposizioni
urgenti  di  protezione  civile  per   assicurare,   sul   territorio
nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla  popolazione
in   conseguenza   degli   accadimenti   in   atto   nel   territorio
dell'Ucraina»; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno  prot.  n.  55759  del  19
dicembre 2023, con cui il predetto  Dicastero  ha  rappresentato  che
2.168  profughi  ucraini  titolari  di  permesso  di  soggiorno   per
protezione temporanea, risultano allo stato  accolti  nell'ambito  di
progetti afferenti al «Sistema di accoglienza e integrazione  -  SAI»
di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
il cui finanziamento e' in scadenza al prossimo 31 dicembre 2023, per
cui si ravvisa la necessita' di autorizzarne  la  prosecuzione,  allo
scopo di scongiurare la cessazione dell'accoglienza in atto; 
  Ritenuta   la   necessita'   di    assicurare    la    prosecuzione
dell'assistenza ai 2.168 profughi ucraini  titolari  di  permesso  di
soggiorno per  protezione  temporanea,  che  risultano,  allo  stato,
accolti nell'ambito di progetti afferenti al «Sistema di  accoglienza
e integrazione - SAI»  di  imminente  scadenza,  senza  soluzione  di
continuita', per un periodo di tre mesi a decorrere  dal  1°  gennaio
2024; 
  Considerato che con la legge di bilancio per il 2024  lo  stato  di
emergenza e' stato  prorogato  fino  al  31  dicembre  2024,  con  un
ulteriore stanziamento di 274 milioni di euro  per  l'anno  2024  per
consentire il proseguimento delle relative attivita'; 
  Considerato che ai  relativi  oneri,  quantificati  dal  competente
Ministero dell'interno in complessivi euro  8.115.559,23,  si  potra'
far fronte nell'ambito delle somme disponibili a legislazione vigente
sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di  cui  all'art.  44  del
decreto  legislativo  n.  1/2018  per  la   gestione   del   contesto
emergenziale di cui in premessa; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Prosecuzione dell'accoglienza nei SAI 
 
  1. Per le ragioni di cui in premessa, e' autorizzata, per tre mesi,
la prosecuzione dell'assistenza, nel limite massimo di  2.168  posti,
nel Sistema di accoglienza e integrazione  -  SAI,  di  cui  all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 8.200.000,00
euro,  si  provvede   nell'ambito   delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente sul Fondo per le emergenze  nazionali  (FEN)  di
cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 per la gestione del
contesto emergenziale di cui in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio