PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DISPOSIZIONE 24 gennaio 2024 

Definizione  della  disciplina  tariffaria  relativa  ai   costi   di
riproduzione e spedizione delle copie di  documenti  nell'ambito  dei
procedimenti di accesso documentale e accesso civico generalizzato ed
approvazione della modulistica per la  presentazione  delle  relative
istanze. (Disposizione n. 1). (24A01099) 
(GU n.53 del 4-3-2024)

 
               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive  modificazioni
ed integrazioni recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024», che all'art. 1, comma 421,  ha  disposto  la  nomina  con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di  un  Commissario  straordinario  del
Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al  fine  di  assicurare
gli interventi funzionari alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 nella  citta'  di  Roma  e  l'attuazione  degli
interventi relativi  alla  Misura  M1C3-Investimento  4.3  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (di  seguito  «PNRR»),  di  cui  al
comma 420 del predetto art. 1. 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022  e
successive modificazioni ed integrazioni con il quale il Sindaco  pro
tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario  straordinario
di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica  2025  (di  seguito
«Commissario straordinario») al fine  di  assicurare  gli  interventi
funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio  di
Roma Capitale. 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "Caput  Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici"», al comma 1, prevede che:
«Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di  "Caput
Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" di  cui  alla
(Misura M1C3, investimento)) 4.3 del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, il Ministro del turismo puo'  avvalersi  del  Commissario
straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i
soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma». 
  Vista la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro
del turismo con decreto prot. n. 6971 del  27  maggio  2022  ai  fini
della stipula, nell'ambito del PNRR, degli  accordi  con  i  soggetti
attuatoci e alla  conseguente  fase  attuativa  del  programma  degli
investimenti  di  cui  al  decreto  6  agosto   2021   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 - 4.3 «Caput Mundi -  Next
Generation EU per grandi eventi turistici». 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed, in particolare, l'art.  13  che
attribuisce al Commissario straordinario,  limitatamente  al  periodo
del  relativo  mandato  e  con  riferimento  al  territorio  di  Roma
Capitale, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti  assegnate
alle  Regioni  ai  sensi  degli  articoli  196  e  208  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  tenuto  anche  conto  di  quanto
disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione. 
  Visti : 
    l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge  n.  50/2022,
convertito con modificazioni dalla legge n.  91/2022,  ai  sensi  del
quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una  struttura
commissariale, anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni  con  le
amministrazioni pubbliche, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. [...]»; 
    l'art.  1,  comma  5-bis,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 4  febbraio  2022,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1,
lettera a) del decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  giugno
2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1,
comma 3,  del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici  di  Roma
Capitale [...]». 
  Viste: 
    la convenzione sottoscritta  in  data  20  gennaio  2023  tra  il
Commissario straordinario, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di
Roma  Capitale   ai   fini   della   costituzione   della   struttura
commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo  per
il perseguimento delle finalita' e l'esercizio  delle  funzioni  allo
stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari  sia  per
l'attuazione del Piano dei rifiuti di  Roma  Capitale,  acquisita  al
protocollo commissariale al n. RM/2023/45; 
    la  disposizione  n.  1  del  23  gennaio  2023  del  Commissario
straordinario  che  ha  disposto  la  costituzione  della   struttura
commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art.  13,  comma  3,  del
decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n.
91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario
di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica  2025  (di  seguito
"Ufficio  di  supporto  al  Commissario"),  nonche'   le   successive
disposizioni di adeguamento organizzativo-funzionale della stessa. 
  Visti: 
    la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni «Regolamento   recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    la legge 6 novembre 2012, n. 190  recante  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  recante  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    il  decreto  legislativo  n.  97  del  25  maggio  2016,  recante
«Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n.  190 e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    le linee  guida  recanti  indicazioni  operative  ai  fini  della
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico  di  cui
all'art. 5 comma 2  del  decreto  legislativo  n.  33/2013,  adottate
dall'Autorita' nazionale anticorruzione con delibera n. 1309  del  28
dicembre 2016; 
    il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice  in   materia   di
protezione dei dati personali»; 
    il regolamento (UE) n. 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, recante  «Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati»; 
    il  decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.   235   recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a  norma  dell'art.
33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
    il regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati  e
alle informazioni, approvato con deliberazione  assemblea  capitolina
n. 6 del 12 febbraio 2019. 
  Richiamate: 
    la disposizione commissariale n. 27 del 14 settembre 2023 con  la
quale e' stato approvato il Piano triennale per la prevenzione  della
corruzione  e  per  la  trasparenza  dell'Ufficio  di   supporto   al
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
cattolica 2025; 
    la disposizione commissariale n. 33 del 22 dicembre 2023  con  la
quale e' stato nominato il responsabile per la  protezione  dei  dati
personali  (RPD/DPO)  dell'Ufficio   di   supporto   al   Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni che all'art.
10, al comma 1, stabilisce che «I Commissari straordinari del Governo
di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988,  n.  400  [...],  sono
direttamente responsabili, per quanto di rispettiva competenza, degli
adempimenti di legge in materia di trasparenza e di prevenzione della
corruzione. [...]», laddove, al comma 2, prevede  che  «I  Commissari
straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi
di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni  di  responsabili
per la  trasparenza  e  di  responsabili  per  la  prevenzione  della
corruzione». 
  Atteso che: 
    ai sensi dei su  richiamati  decreto  legislativo  n.  33/2013  e
decreto  legislativo  n.  97/2006,  la  trasparenza  e'  intesa  come
accessibilita' totale dei dati e documenti detenuti  dalle  pubbliche
amministrazioni, allo scopo di  tutelare  i  diritti  dei  cittadini,
promuovere  la   partecipazione   degli   interessati   all'attivita'
amministrativa  e   favorire   forme   diffuse   di   controllo   sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche; 
    l'art. 5, comma 3, del su citato decreto legislativo n.  33/2013,
come modificato e integrato dal  successivo  decreto  legislativo  n.
97/2006, in riferimento alle nuove  tipologie  di  accesso  civico  e
accesso civico generalizzato dispone  che  l'esercizio  del  relativo
diritto  «non  e'  sottoposto  ad  alcuna  limitazione  quanto   alla
legittimazione soggettiva del richiedente ne' a motivazione». 
  Atteso, altresi', che la deliberazione della giunta  capitolina  n.
436 del 21  dicembre  2023,  nel  definire  le  tariffe  dei  servizi
pubblici a domanda individuale, ai sensi  dell'art.  172  del decreto
legislativo n. 267/2000, all'allegato  A)  «Altri  servizi  pubblici»
determina, tra le altre, le tariffe per  l'accesso  procedimentale  e
per  l'accesso  civico  generalizzato  come  risultanti  dal   citato
allegato. 
  Dato atto che: 
    ai sensi del disposto di cui agli articoli 22 e ss.  della  legge
n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'accesso  ai
documenti  amministrativi,  attese  le  sue  rilevanti  finalita'  di
pubblico interesse, nel costituire principio generale  dell'attivita'
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l'imparzialita' e la trasparenza, e' finalizzato alla  protezione  di
un interesse giuridico particolare e puo' essere esercitato  solo  da
soggetti portatori  di  tale  interesse  e  ha  per  oggetto  atti  e
documenti individuati, formati e/o detenuti dall'amministrazione; 
    ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013
e successive modificazioni ed integrazioni,  che  dispone  «l'obbligo
[...] in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati» prevedendo «il diritto di chiunque di richiedere
i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro  pubblicazione»,
l'accesso  civico  e'  volto  a  garantire  la  massima   trasparenza
dell'organizzazione e  dell'attivita'  amministrativa  attraverso  la
pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali l'Ente ha
precisi obblighi di pubblicazione; 
    ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013
e successive modificazioni ed integrazioni,  che  dispone  che  «allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento  delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche  e  di
promuovere  la  partecipazione  al  dibattito  pubblico»,   l'accesso
generalizzato consente a chiunque il «diritto di accedere ai  dati  e
ai documenti  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni,  ulteriori
rispetto a quelli oggetto di  pubblicazione  ai  sensi  del  presente
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla  tutela  di  interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis». 
  Atteso che il responsabile per la prevenzione  della  corruzione  e
per la trasparenza,  nella  persona  del  Commissario  straordinario,
entro trenta  giorni  dall'istanza  di  accesso   civico   «semplice»
verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in  caso  di
esito positivo, dispone la  pubblicazione  di  quanto  richiesto  sul
portale istituzionale informandone il  richiedente,  per  il  tramite
degli uffici di supporto della  struttura  commissariale,  competenti
ratione  materiae,   attraverso   la   comunicazione   del   relativo
collegamento ipertestuale (link). 
  Atteso,  altresi',   che   e'   necessario   che   il   Commissario
straordinario, nell'ambito dei procedimenti di competenza, preveda  e
definisca un regime tariffario a copertura: 
    dei costi di ricerca,  riproduzione  e  spedizione  di  copie  di
documenti  per  l'esercizio  da  parte  degli  utenti/cittadini'  del
diritto di accesso documentale; 
    dei costi di riproduzione e spedizione di copie di documenti  per
l'esercizio da parte degli utenti/cittadini del  diritto  di  accesso
civico generalizzato. 
  Considerato che: 
    il Commissario  straordinario  per  garantire  l'esercizio  delle
diverse forme di accesso rispetto ai dati e ai  documenti  formati  o
detenuti dagli uffici della  struttura  commissariale,  nel  rispetto
delle distinte normative di riferimento, si avvale  del  personale  e
degli Uffici di Roma Capitale; 
    ai fini del tempestivo ed efficiente assolvimento dei  compiti  e
delle    funzioni    commissariali,    sussistono     esigenze     di
standardizzazione    ed     informatizzazione     delle     procedure
amministrative, anche  in  relazione  all'esercizio  del  diritto  di
accesso; 
    stante  la  vigenza  della  convenzione  di  avvalimento  tra  il
Commissario straordinario, Roma Capitale e  Citta'  metropolitana  di
Roma Capitale, e' opportuno adottare, per i procedimenti  di  accesso
documentale  e  accesso  civico  generalizzato,  di  competenza   del
Commissario straordinario, la medesima  disciplina  tariffaria,  come
riportata  nell'Allegato  1  alla  presente  disposizione,   di   cui
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  approvata  da   Roma
Capitale con la su richiamata deliberazione della  giunta  capitolina
n. 436/2023. 
  Ritenuto opportuno prevedere l'adeguamento automatico delle tariffe
oggetto della presente disposizione, in coerenza con i  provvedimenti
di modifica delle stesse adottati dalla giunta capitolina. 
  Considerato, altresi', che 
    nel trattare le istanze di accesso, il Commissario straordinario,
per il tramite degli uffici della struttura commissariale  competenti
ratione materiae, favorisce forme di dialogo  con  i  richiedenti  al
fine di soddisfare l'interesse conoscitivo dei medesimi, orientando i
cittadini/utenti nella corretta  individuazione  della  tipologia  di
accesso; 
    l'adozione della modulistica costituisce attuazione del principio
di collaborazione che impronta, unitamente a quello della buona fede,
i rapporti fra pubblica amministrazione  e  cittadino/utente  di  cui
all'art. 1, comma  2  bis,  della  legge  n.  241/1990  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  Atteso che l'avvenuta nomina del responsabile per la Protezione dei
dati personali (RPD/DPO)  dell'Ufficio  di  supporto  al  Commissario
rende  necessario  ratificare  la  modulistica,  parte  integrante  e
sostanziale  del   presente   provvedimento,   relativa   all'accesso
procedimentale, all'accesso civico e all' civico generalizzato,  gia'
disponibile sul sito istituzionale, di  cui  all'Allegato  2  «Modulo
accesso procedimentale», all'Allegato 3  «Modulo  accesso  civico»  e
all'Allegato 4 «Modulo accesso civico generalizzato», ed integrare le
rispettive informative inserendo i riferimenti del predetto RPD/DPO. 
  Considerato, altresi', che: 
    la visione dei documenti  e  la  riproduzione  degli  stessi  con
apparecchi  fotografici  o  digitali,  effettuata  in  autonomia  dal
richiedente, sono gratuite, salve tipologie  di  atti  per  le  quali
l'Ente abbia determinato specifiche tariffe; 
    il rilascio di copie e' subordinato  al  rimborso  del  costo  di
riproduzione e al pagamento dei diritti di  ricerca,  come  stabiliti
dalla presente disposizione e dal relativo Allegato  1,  in  coerenza
con la normativa di settore; 
    le copie  dei  documenti,  formati  o  detenuti  dal  Commissario
straordinario  in  originale,  possono  essere  rilasciati  in  copia
conforme, previo pagamento dell'imposta di bollo,  salvo  i  casi  di
esenzione previsti dalla legge; 
    il pagamento dei costi  di  estrazione  di  copia  e'  effettuato
secondo le modalita' indicate nell'Allegato 1, parte integrante della
presente disposizione; 
    l'invio delle copie di  documenti  con  spedizione  postale,  ove
richiesto, e' effettuato  con  raccomandata  A.R.,  previo  pagamento
delle  spese  di  spedizione  e  dei  costi  di  riproduzione   parte
dell'istante; 
    il  rilascio  di  dati,  documenti  o  informazioni  in   formato
elettronico e la trasmissione in modalita' telematica  sono  gratuiti
laddove gli stessi siano gia' in formato elettronico ovvero  la  loro
scansione  sia  possibile  senza   dover   procedere   a   preventive
riproduzioni cartacee. 
  Dato atto che all'accertamento ed alla regolarizzazione delle somme
derivanti dal versamento delle su richiamate tariffe si procedera': 
    sul Capitolo di  entrata  3101088/1179  Ufficio  di  supporto  al
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
cattolica 2025  -  1GU  -  Ufficio  Giubileo  2025 -  E30102010292PSP
«Proventi per la riproduzione di documenti»; 
  sul  Capitolo  di  entrata  3101089/1082  Ufficio  di  supporto  al
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
cattolica 2025 - 1GU -  Ufficio  Giubileo  2025  -  E30102010330RIC -
«Diritti di ricerca per il rilascio di documenti». 
  Atteso che l'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 dispone che
«[...] I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli
di natura gestionale, adottati  dal  Commissario  straordinario  sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'art.  3,  comma  1-bis,  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. [... ]». 
  Atteso, altresi', che il su richiamato art.  1,  comma  443,  della
legge n. 234/2021 prevede che «In ogni caso, durante  lo  svolgimento
della fase del controllo, l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
espressa,  dichiarare  i  predetti   provvedimenti   provvisoriamente
efficaci, esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
  Dato  atto  dell'esigenza   di   assicurare,   in   ossequio   alle
disposizioni  dettate  dalla  normativa  di  settore,   tempestivita'
all'attuazione del principio di trasparenza, con l'adozione  di  ogni
misura  idonea  a  promuovere  la  partecipazione  degli  interessati
all'attivita'  amministrativa  e  a  tutelarne  i  diritti   fornendo
opportuna informativa circa le modalita' di esercizio del diritto  di
accesso e la relativa disciplina tariffaria. 
  Per tutto quanto sopra premesso e considerato; 
 
                              Dispone: 
 
  1) di adottare, per i procedimenti di accesso documentale e accesso
civico generalizzato, di competenza del Commissario straordinario, la
medesima disciplina tariffaria approvata  da  Roma  Capitale  con  la
deliberazione della giunta  capitolina  n.  436/2023  -  allegato  A,
inerente ai costi di ricerca, riproduzione e spedizione di copie,  di
cui all'Allegato 1 alla  presente  disposizione  di  cui  costituisce
parte integrante e sostanziale; 
  2) l'adeguamento automatico delle tariffe di cui al punto 1)  della
presente disposizione, in coerenza con i  provvedimenti  di  modifica
delle stesse adottati da Roma Capitale; 
  3) di ratificare la modulistica, parte integrante e sostanziale del
presente  provvedimento,  relativa  all'accesso   procedimentale   ed
all'accesso civico e civico generalizzato, gia' disponibile sul  sito
istituzionale, di cui all'allegato 2 «Modulo accesso procedimentale»,
all'allegato 3 «Modulo  accesso  civico»  e  all'allegato  4  «Modulo
accesso civico generalizzato», ed integrare le rispettive informative
inserendo i riferimenti del predetto RPD/DPO; 
  4)  che  all'accertamento  ed  alla  regolarizzazione  delle  somme
derivanti dal  versamento  delle  tariffe  di  cui  al  punto  1)  si
procedera': 
    sul Capitolo di  entrata  3101088/1179  Ufficio  di  supporto  al
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
cattolica 2025 -  1GU  -  Ufficio  Giubileo  2025  -  E30102010292PSP
«Proventi per la riproduzione di documenti»; 
    sul Capitolo di  entrata  3101089/1082  Ufficio  di  supporto  al
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
cattolica 2025 - 1GU -  Ufficio  Giubileo  2025  -  E30102010330RIC -
«Diritti di ricerca per il rilascio di documenti»; 
  5) di dichiarare, ai sensi  dell'art.  1,  comma  443  della  legge
234/2021, la presente disposizione provvisoriamente efficace; 
  6) la trasmissione del presente provvedimento ai competenti  organi
di controllo e la successiva pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
  7)  la  notifica   della   presente   disposizione   ai   dirigenti
dell'Ufficio di supporto al Commissario incaricati di assicurarne  la
piu' ampia diffusione  e  conoscenza  al  personale  operante  presso
l'Ufficio  di  supporto  al  Commissario,  nonche'  alla   Ragioneria
generale di Roma Capitale; 
  8) di pubblicare la presente disposizione  sul  sito  istituzionale
del   Commissario   straordinario   di   cui   al    seguente    link
https://commissari.gov.it/giubileo2025 nella sezione dedicata. 
    Roma, 24 gennaio 2024 
 
                   II Commissario straordinario di Governo: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 493 
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
      I seguenti allegati: 
        - Allegato 1; 
        - Allegato 2; 
        - Allegato 3; 
        - Allegato 4; 
    sono stati pubblicati sul sito del Commissario  straordinario  di
Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo: 
       http://commissari.gov.it/giubileo2025