MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2024 

Determinazione  da   parte   delle   imprese   di   assicurazione   e
riassicurazione   della   riserva   indisponibile   derivante   dalla
sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione per i titoli
destinati a permanere  non  durevolmente  nei  bilanci  di  esercizio
redatti secondo la disciplina contabile nazionale. (24A01108) 
(GU n.47 del 26-2-2024)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.  122  recante  «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
finanziarie e sociali»; 
  Visto l'art. 45, comma 3-octies del decreto-legge 21  giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, con il quale, considerata l'eccezionale turbolenza  nei  mercati
finanziari, e' stato  consentito  ai  soggetti  che  non  adottano  i
principi contabili internazionali di valutare i titoli non  destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro  valore
di iscrizione cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio  annuale
regolarmente approvato anziche' al valore  desumibile  dall'andamento
del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole; 
  Visto l'art. 45, comma 3-novies, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, per il quale per le imprese di assicurazione  e  riassicurazione
che redigono il bilancio in conformita'  al  decreto  legislativo  26
maggio 1997, n. 173, le modalita' attuative  delle  disposizioni  del
comma 3-octies del medesimo articolo sono stabilite dall'Istituto per
la  vigilanza  sulle  assicurazioni   con   proprio   regolamento   e
l'applicazione delle stesse avviene  in  coerenza  con  la  struttura
degli   impegni   finanziari   connessi   al   proprio    portafoglio
assicurativo; 
  Visto l'art. 45, comma 3-decies, terzo periodo,  del  decreto-legge
21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2022, n. 122, per il quale per le imprese di cui all'art.  91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 3-octies del  medesimo  articolo,  la  determinazione
della  riserva  indisponibile  e'  effettuata  tenuto   conto   anche
dell'effetto sugli impegni esistenti verso  gli  assicurati  riferiti
all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi; 
  Visto l'art. 45, comma  3-undecies,  del  decreto-legge  21  giugno
2022, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2022, n. 122, per il quale la misura di cui al  comma  3-octies  puo'
essere estesa agli  esercizi  successivi  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  in  relazione  all'evoluzione  della
situazione di turbolenza dei mercati finanziari; 
  Visto l'art. 45, comma  3-duodecies  del  decreto-legge  21  giugno
2022, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2022, n. 122, per il quale l'applicazione delle disposizioni  di  cui
al terzo  periodo  del  comma  3-decies  del  medesimo  articolo,  in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza  dei  mercati
finanziari,  puo'  essere  prorogata   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze per le  imprese  di  cui  all'art.  91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta'
di cui all'art. 45, comma 3-octies; 
  Considerato il permanere nel 2023 di una situazione di  volatilita'
dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari; 
  Considerata l'avvenuta proroga, per l'esercizio 2023, della  deroga
di cui all'art. 45, comma 3-octies, disposta dal decreto 14 settembre
2023 del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Considerato  l'ammontare  distribuito  per  l'esercizio  2022   nel
rispetto dell'art. 45 comma 3-decies, terzo periodo dalle imprese  di
cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private,  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  che  si  sono
avvalse della facolta' di cui all'art. 45, comma 3-octies; 
  Ritenuto opportuno estendere anche  a  tutto  l'esercizio  2023  la
facolta' per le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, che si avvalgono della facolta'  di  cui  all'art.  45,
comma 3-octies, di determinare la riserva indisponibile tenendo conto
anche dell'effetto  sugli  impegni  esistenti  verso  gli  assicurati
riferiti  all'esercizio  di  bilancio  e  fino  a   cinque   esercizi
successivi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni  di  cui  all'art.  45,  comma  3-decies,  terzo
periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  si  applicano  anche  per
l'esercizio 2023. Le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre  2005,  n.  209,  determinano   l'ammontare   degli   utili
distribuibili  tenuto  conto  dell'importo   gia'   distribuito   per
l'esercizio 2022 nel rispetto del comma 3-decies, terzo periodo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 febbraio 2024 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

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Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 83