COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 30 novembre 2023 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona. Galleria  di  base  del
Brennero: aumento del costo a vita intera, autorizzazione all'uso dei
finanziamenti  assegnati  e  nuova  data  di  messa  in  esercizio  -
Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n.
443 (legge obiettivo) - (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 37/2023).
(24A01281) 
(GU n.60 del 12-3-2024)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
                  Nella seduta del 30 novembre 2023 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a decorrere  dalla  medesima  data...  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.
1, comma 5, ha  istituito  presso  questo  Comitato  il  «Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici», di  seguito  MIP,  con  il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche   di   sviluppo   la   cui    attivita'    e'    funzionale
all'alimentazione di una banca  dati  tenuta  nell'ambito  di  questo
stesso Comitato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri  interventi  per  il  rilancio  delle   attivita'   produttive»
(cosiddetta «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che  le
infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di
preminente interesse nazionale, da realizzare per la  modernizzazione
e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal  Governo  attraverso
un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali
contenuti nello stesso articolo,  demandando  a  questo  Comitato  di
approvare, in sede di prima applicazione  della  legge,  il  suddetto
programma entro il 31 dicembre 2001; 
  Vista la delibera CIPE 21 dicembre  2001,  n.  121,  con  la  quale
questo Comitato ha approvato il  1°  Programma  delle  infrastrutture
strategiche, che nell'allegato 1 include,  nell'ambito  del  «Sistema
valichi», il «Valico del Brennero», e nell'allegato 2, tra  le  opere
che  interessano  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  la   «Tratta
corridoio ferroviario  Brennero  e  Valico»,  e,  tra  le  opere  che
interessano la Provincia autonoma di Trento,  la  «Tratta  Bologna  -
Brennero e Valico» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con  la
quale  questo  Comitato  ha   espresso   parere   sull'11°   allegato
infrastrutture al Documento di economia e  finanza  (DEF)  2013,  che
include, nella  Tabella  0  -  avanzamento  Programma  infrastrutture
strategiche - la  infrastruttura  «Brennero  traforo  ferroviario  ed
interventi d'accesso»; 
  Considerato che l'intervento  di  cui  sopra  e'  ricompreso  nella
Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma  di  Bolzano,
sottoscritta il 13 febbraio 2004; 
  Visto  l'Accordo  di  Stato  tra  la  Repubblica  d'Austria  e   la
Repubblica italiana del 30 aprile 2004, per la  realizzazione  di  un
tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, firmato  a  Vienna
il 30 aprile 2004, la cui ratifica e' stata autorizzata con  legge  6
marzo 2006, n. 115; 
  Vista la normativa vigente in materia di codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e in particolare: 
    1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143,  come
successivamente integrata e modificata dalla successiva  delibera  29
settembre 2004, n.  24,  con  la  quale  questo  stesso  Comitato  ha
definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che  il
CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti  amministrativi
e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di
investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  il  quale,
all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di  investimento  pubblico
deve essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  ha  previsto,  tra
l'altro,  l'istituto  della  nullita'  degli   «atti   amministrativi
adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di  progetti  di
investimento pubblico» in  assenza  dei  corrispondenti  codici,  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art.  6  definisce  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
    4. il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1,  concernente  il  rafforzamento  dei
sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Vista la delibera CIPE del 25 luglio 2003,  n.  63,  con  la  quale
questo Comitato ha formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine
procedurale riguardo alle attivita'  di  supporto  che  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni, le cui  disposizioni  rimangono  in  vigore  ai  sensi
dell'art. 225, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione  dell'art.  1
della legge 21 giugno 2022, n.  78,  recante  delega  al  Governo  in
materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e
le cui  disposizioni,  con  i  relativi  allegati,  hanno  acquistato
efficacia il 1° luglio 2023; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art.  2,  commi  232  e  233,
concernenti la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali  di
«specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei  TEN-T
e inseriti nel programma  delle  infrastrutture  strategiche,  aventi
costi e  tempi  di  realizzazione  superiori,  rispettivamente,  a  2
miliardi di euro e a  quattro  anni  dall'approvazione  del  progetto
definitivo  e  non  suddivisibili  in  lotti  funzionali  di  importo
inferiore a 1 miliardo di euro» in relazione ai  quali  e'  stabilito
che «con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume
l'impegno  programmatico  di  finanziare  l'intera  opera  ovvero  di
corrispondere  l'intero  contributo  finanziato   e   successivamente
assegna, in via prioritaria, le risorse che  si  rendono  disponibili
(...), allo scopo di finanziare i successivi lotti  costruttivi  fino
al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232,
della citata legge n. 191 del 2009, attribuisce particolare interesse
strategico alla realizzazione della «Galleria di base  del  Brennero,
ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento  Asse
ferroviario Monaco Verona»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2010 che individua quale progetto prioritario ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n.  191  del
2009 il «Potenziamento Asse ferroviario Monaco  Verona,  Galleria  di
base del Brennero»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, di seguito  TEN-T,  e
che abroga la decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa, che modifica il regolamento UE n. 913/2010 e  che
abroga i regolamenti CE n. 680/2007 e CE n. 67/2010; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n.  15,  che -
ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 36 del decreto-legge  n.
90 del 2014 - aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di
monitoraggio finanziario di cui alla delibera di  questo  Comitato  5
maggio 2011, n. 45; 
  Visto l'allegato infrastrutture al Documento di economia e  finanza
(DEF) 2015 che include l'intervento «Potenziamento  asse  ferroviario
Monaco-Verona: galleria  di  base  del  Brennero»  nell'elenco  delle
venticinque opere prioritarie; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa  la  Struttura  tecnica  di  missione  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e ha disposto che i compiti di cui agli articoli 3 e 4
del  medesimo  decreto  sono  trasferiti  alle  competenti  Direzioni
generali  del  Ministero,  alle   quali   e'   stata   demandata   la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Visto il decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione)», come modificato  dall'art.  5
del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  recante  «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni   mafiose»   e
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
che ha previsto adeguamenti della preesistente normativa «al fine  di
semplificare e agevolare  la  realizzazione  dei  traguardi  e  degli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  ...
nonche' di  ridurre  i  tempi  di  realizzazione  degli  investimenti
ferroviari», stabilendo, tra  l'altro,  che  «entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  il  gestore
dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione  degli
aggiornamenti  annuali  del  contratto  di   programma   (...).   Gli
aggiornamenti di importo pari  o  inferiore  a  5  miliardi  di  euro
complessivi  sono  approvati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  informativa   al
CIPESS», salvo che si tratti di aggiornamenti di importo superiore  a
5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate  per  legge  a
specifici interventi; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 6 agosto 2015, n. 62, come
aggiornata dalla delibera CIPE del 26 novembre 2020, n.  62,  con  la
quale questo  Comitato  ha  approvato  lo  schema  di  Protocollo  di
legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di  seguito
CCASGO, istituito con decreto 14 marzo  2003,  emanato  dal  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
dicembre 2021, con la quale sono state fornite  «linee  di  indirizzo
sull'azione del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  per  l'anno  2022»,
prevedendo che  i  progetti  ed  i  piani  di  investimenti  pubblici
sottoposti all'esame e all'approvazione di questo  Comitato  dovranno
essere orientati alla sostenibilita'; 
  Vista la  nota  DIPE  del  21  gennaio  2022,  n.  268,  contenente
indicazioni preliminari in materia di relazioni di sostenibilita' per
progetti  infrastrutturali,  relativa  alle  proposte  che   verranno
sottoposte  al  CIPESS,  inviata  nelle  more  dell'emanazione  della
delibera di cui alla citata direttiva del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 2021; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito con  modificazioni  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204; 
  Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n.  25,  con  la  quale
questo Comitato ha approvato il Contratto di programma 2022  -  2026,
parte investimenti, tra il MIT e RFI, di seguito CdP-I, ai sensi  del
decreto legislativo, n. 112 del 2015; 
  Visto il CdP-I sottoscritto dal MIT e da RFI,  rispettivamente,  in
data 19 e 20 dicembre 2022 e le relative tavole, tabelle e  allegati,
che ne costituiscono parte integrante; 
  Visti il Primo atto  integrativo  al  Contratto  di  programma  RFI
2022-2026 -  parte  Investimenti  e  il  Primo  atto  integrativo  al
Contratto di programma RFI 2022- 2026 - parte Servizi, in  merito  ai
quali il CIPESS e' stato informato in data 20 luglio 2023,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 luglio 2015,  n.
112; 
  Vista la proposta di cui alla nota 6 ottobre 2023, n. 36057, con la
quale il MIT ha chiesto l'inserimento  all'ordine  del  giorno  della
prima riunione utile del Comitato della «Infrastruttura strategica di
interesse  nazionale  ex  art.  1  della  legge  n.  443/2001  "Legge
obiettivo" potenziamento Asse ferroviario Monaco-Verona, Galleria  di
Base del Brennero  (CUP:  I41J05000020005).  Approvazione  del  nuovo
costo a vita intera, nuovo cronoprogramma dei lavori e autorizzazione
all'uso  dei  finanziamenti  assegnati»,  trasmettendo  la   relativa
documentazione istruttoria; 
  Vista la nota del 6 ottobre 2023, n. 8709, con cui il  Dipartimento
per il coordinamento della politica economica, di  seguito  DIPE,  ha
chiesto al MIT chiarimenti istruttori in merito a: 
    1. diverso riparto delle risorse tra  i  vari  lotti  costruttivi
rispetto  all'aggiornamento  2023  del  CDP   -   I   di   RFI,   con
sovra-copertura dei primi due lotti e insufficiente copertura  per  i
lotti 3 e 4; 
    2. reiscrivibilita'  e  utilizzabilita'  della  somma  di  15,285
milioni di euro (in perenzione amministrativa) eccedente il volume di
investimento di 45 milioni di euro correlato all'assegnazione di  cui
alla delibera di questo Comitato n. 89 del 2004; 
    3. somme erogate dalle Province autonome di Bolzano e  di  Trento
non riportate in delibera di questo Comitato n. 17 del 2016,  per  un
importo pari a 3,9 milioni di euro; 
  Vista la nota dell'11 ottobre 2023, prot. n. 5818, con cui  il  MIT
ha trasmesso un  aggiornamento  della  proposta,  con  l'aggiunta  di
ulteriori risorse per circa 9 milioni di euro assegnate a valere  sul
Fondo per la prosecuzione  delle  opere  pubbliche,  e  la  parallela
riduzione  del   fabbisogno   residuo,   la   riarticolazione   delle
disponibilita' tra i diversi lotti, con la precisazione che i lotti 5
e  6  sono  unificati  come  «lotti  a  completamento»   oltre   alla
segnalazione di nuovi fondi relativi al programma  Connecting  Europe
Facility, di seguito CEF, ancora da contrattualizzare; 
  Considerato che durante la seduta preparatoria  al  CIPESS  del  12
ottobre 2023 sono state stralciate dalle  disponibilita'  le  risorse
cadute in perenzione per  15,285  milioni  di  euro  derivanti  dalla
delibera CIPE n. 89 del 2004, che potranno essere riassegnate solo in
esito all'espletamento della procedura di cui all'art. 34-ter,  della
sopra citata legge n. 196 del 2009; 
  Vista la nota del 17 ottobre 2023, prot. n. 37515, con cui  il  MIT
ha chiesto temporaneamente di espungere l'argomento  dall'ordine  del
giorno della seduta del Comitato del 18  ottobre  2023,  al  fine  di
completare  gli   approfondimenti   richiesti   durante   la   seduta
preparatoria del 12 ottobre 2023; 
  Vista la nota del 15 novembre 2023, prot. n. 42299, con cui il  MIT
ha nuovamente chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima
riunione utile  del  Comitato  della  «Infrastruttura  strategica  di
interesse  nazionale  ex  art.  1  della  legge  n.  443/2001  "Legge
obiettivo" potenziamento Asse ferroviario Monaco-Verona, Galleria  di
Base del Brennero  (CUP:  I41J05000020005).  Approvazione  del  nuovo
costo a vita intera, nuovo cronoprogramma dei lavori e autorizzazione
all'uso  dei  finanziamenti  assegnati»,  trasmettendo  la   relativa
documentazione istruttoria aggiornata  (note  MIT  nn.  6730  e  6733
entrambe del 15 novembre 2023) e, in particolare, il  riscontro  alle
richieste di chiarimenti formulate dalla  Ragioneria  Generale  dello
Stato, di seguito RGS, nel  corso  della  riunione  preparatoria  del
CIPESS tenutasi in data 12 ottobre 2023; 
  Vista la nota del 21 novembre 2023, prot. n. 6887, con cui  il  MIT
ha trasmesso una serie di chiarimenti e documentazione integrativa; 
  Preso atto di quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dal
MIT, in particolare quella del 21 novembre, in parziale  sostituzione
di quanto ha preceduto, e in particolare: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      1. La «Galleria di base del  Brennero»  e'  una  infrastruttura
finalizzata al transito merci/viaggiatori sull'asse  ferroviario  del
Brennero (Monaco-Verona). L'opera e' inclusa nella rete TEN-T,  e  fa
parte del  corridoio  europeo  Scandinavia-Mediterraneo,  di  seguito
Scan-Med. 
      2.  La  societa'  Galleria  di  base  del  Brennero  -  Brenner
Basistunnel BBT  SE  e'  il  soggetto  «Promotore»,  incaricato  alla
progettazione  e  alla  realizzazione  della  Galleria  di  Base  del
Brennero, ai sensi dell'Accordo di Stato tra la Repubblica  d'Austria
e  la  Repubblica  italiana  del  30   aprile   2004   e   successive
integrazioni. Le azioni della  societa'  BBT  SE  sono  ripartite  in
uguale misura tra Austria ed Italia. La Österreichische  Bundesbahnen
Infrastruktur A.G. detiene il 50% del pacchetto azionario ed e' socio
unico per l'Austria. In Italia, la societa' di partecipazione  Tunnel
Ferroviario del Brennero, di seguito TFB S.p.a., detiene il  restante
50%,  e  il  capitale  della  TFB  S.p.a.  e'  controllato  da   Rete
Ferroviaria Italiana, con quote di minoranza detenute dalle  Province
autonome di Bolzano e di Trento e dalla Provincia di Verona. 
      3. Il progetto prevede una galleria di base che si estende  per
oltre 56 km, di  cui  24  km  in  territorio  italiano  e  32  km  in
territorio austriaco, e i relativi  allacci  alla  linea  storica  in
corrispondenza delle stazioni di Innsbruck -  portale  nord  -  e  di
Fortezza (Bolzano) - portale sud. La Galleria di Base del Brennero si
compone di un cunicolo esplorativo, due gallerie principali e quattro
gallerie di accesso laterali. 
      4. Con delibera di questo Comitato del 20 dicembre 2004, n. 89,
e' stato approvato, anche ai fini dell'attestazione di compatibilita'
ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio,
il progetto preliminare della tratta italiana del «Potenziamento asse
ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero». 
      5. Con delibera di questo Comitato del 31 luglio 2009,  n.  71,
e' stato approvato, anche ai fini  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita',   il    progetto    definitivo    dell'«Asse    ferroviario
Monaco-Verona: galleria di base  del  Brennero»,  con  un  limite  di
spesa,  per  la  parte  italiana,   di   3.575   milioni   di   euro.
Contestualmente il CIPE ha preso atto dell'articolazione in fasi  del
progetto: fase II/IIA relativa agli studi  e  fase  III  relativa  ai
lavori. 
      6. Con delibera di questo Comitato del 18 novembre 2010, n. 83,
e' stata autorizzata, ai sensi dell'art. 2,  comma  232  e  seguenti,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la realizzazione dell'opera per
lotti  costruttivi,   ed   e'   stato   autorizzato   l'avvio   della
realizzazione del 1° lotto costruttivo, con un costo di  280  milioni
di euro a carico dell'Italia, con conseguente aggiornamento del costo
a vita intera per la parte  di  competenza  italiana,  pari  a  4.140
milioni di euro, che costituisce il nuovo limite di spesa. 
      7. Con delibera di questo Comitato del 31 maggio 2013,  n.  28,
e' stata individuata la  nuova  articolazione  dell'opera  in  cinque
lotti costruttivi ed e' stato autorizzato l'avvio della realizzazione
del 2° lotto costruttivo, con un costo di 297,26 milioni  di  euro  a
carico dell'Italia, interamente finanziato.  Il  costo  aggiornato  a
vita intera per la parte di competenza italiana viene  posto  pari  a
4.865 milioni di euro, costituendo nuovo limite di spesa. 
      8. Con delibera di questo Comitato del 29 aprile 2015,  n.  44,
e' stata individuata la nuova articolazione dell'opera in  sei  lotti
costruttivi ed e' stato autorizzato l'avvio della  realizzazione  del
3° lotto costruttivo, con un costo di 920,02 milioni di euro a carico
dell'Italia, interamente  finanziato.  Il  costo  aggiornato  a  vita
intera per la parte di competenza italiana e' pari a 4.400 milioni di
euro, che costituisce il nuovo limite di spesa. 
      9. Con delibera di questo Comitato del 1° maggio 2016,  n.  17,
e' stato autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  quarto  lotto
costruttivo  della  Galleria  di  Base  del  Brennero  e   confermato
l'impegno programmatico al finanziamento  dell'intera  opera  per  la
parte di competenza italiana. 
      10. Con delibera di questo Comitato del 1°  dicembre  2016,  n.
60, e' stata infine prorogata la pubblica utilita' dell'opera; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      1. Al 31 marzo 2023 sono stati scavati 157 km, pari a circa  il
70% di quanto  verra'  complessivamente  scavato,  tra  gallerie  per
transito treni, cunicolo esplorativo e altre  gallerie  con  funzioni
logistiche e di servizio. Attualmente, nell'intera area di  progetto,
sono attivi i seguenti cantieri: Mules, Aica, Hinterrigger, Isarco  e
stazione di Fortezza in Italia,  Ahrental,  Wolf,  Valle  Padaster  e
Sillschlucht (gola del torrente Sill) in Austria. 
      2. Dei 157 km scavati al 31 marzo 2023, 60 km sono di  gallerie
transito treni, 55 km di cunicolo esplorativo e  42  km  di  gallerie
logistiche e di  servizio.  L'avanzamento  totale  degli  scavi  alla
stessa data di riferimento negli ultimi 3 anni e' stato: 
        2.1. - 123 km al 31 marzo 2020; 
        2.2. - 139,5 km al 31 marzo 2021; 
        2.3. - 151 km al 31 marzo 2022. 
      3. Il CUP assegnato all'opera e' I41J05000020005. 
      4. Il cronoprogramma aggiornato del progetto  di  realizzazione
dell'intervento prevede l'entrata in esercizio dell'opera ad  ottobre
2032 con inizio dei lavori dei lotti costruttivi  a  completamento  a
gennaio 2026. 
    Sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile: 
      1. La Galleria di Base del  Brennero  portera'  a  un  notevole
miglioramento della mobilita' nel cuore dell'Europa e in  particolare
nella sezione del corridoio TEN-T Scan-Med che si sviluppa in Italia,
Austria e Germania. 
      2. Al momento della messa in esercizio dell'infrastruttura,  la
Galleria di Base del Brennero permettera' un aumento della  mobilita'
pulita per effetto del trasferimento modale da gomma a  rotaia  e  di
una maggiore offerta di treni  passeggeri.  Il  trasferimento  modale
strada - ferrovia, sia per  merci  che  per  passeggeri,  consentira'
dunque di ridurre sensibilmente i costi esterni della mobilita'. 
      3.  Lo  spostamento  in  galleria  del   traffico   merci   che
attualmente viaggia sulla gia' congestionata arteria autostradale del
Brennero, e che in futuro e' destinato ad aumentare ancora, avra' una
serie di ricadute positive sull'habitat delle  strette  valli  alpine
attraversate, sia in termini di riduzione dell'inquinamento da rumore
e da CO2 , che di un minor impatto sul paesaggio e quindi, in  ultima
analisi, comportera'  un  miglioramento  complessivo  della  qualita'
della vita delle popolazioni limitrofe. 
      4. L'allegato «Bilancio della CO2 per la Galleria di  Base  del
Brennero» individua quattro scenari: 
        Central  case:  scenario  piu'  realistico  che  prevede  una
riduzione del 10% merci su strada al 2040; 
        Business as usual: + 20% di merci su strada al 2040; 
        Post Covid: +10% merci su strada al 2040; 
        Policy: +230% di merci su rotaia e -38% di merci su strada al
2040. 
  Le riduzioni di CO2 al 2040  (espresse  in  kt)  individuate  dallo
studio sono le seguenti e complessivamente  producono  in  tutti  gli
scenari un calo delle emissioni ferrovia + strada superiori al 50%: 
 
  Tabella A: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Sotto l'aspetto finanziario: 
      1. L'accordo bilaterale siglato il 30 aprile 2004  dai  governi
di Italia ed  Austria  stabilisce  che  il  costo  complessivo  della
Galleria di Base del Brennero  e'  finanziato  pariteticamente  dallo
Stato austriaco (50%) e dallo  Stato  italiano  (50%)  per  la  parte
nazionale, con una quota di  cofinanziamento  aggiuntiva  dell'Unione
europea. 
      2. Con delibera CIPE n.  17  del  2016,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato il seguente quadro finanziario per la parte  di
competenza italiana: 
 
  Tabella B: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      3.  Nel  Contratto  di  programma  MIT-RFI  parte  investimenti
2022-2026  -  Aggiornamento  2023   le   disponibilita'   complessive
destinate a BBT  SE  ammontano  a  3.542,81  milioni  di  euro  cosi'
suddivisi: 
 
  Tabella C: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      4. Dalla proposta presentata dal MIT con nota 21 novembre  2023
emerge  la  variazione  di  costi  e  coperture  rappresentate  nelle
seguenti due tabelle: 
 
  Tabella D: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Tabella E: 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      5. La  seguente  tabella  indica  disponibilita'  e  fabbisogni
residui dei singoli lotti: 
 
  Tabella F: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Visto il citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  recante
il «Codice dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia  di
contratti pubblici»; 
  Visto l'art. 225, comma 10, del sopra citato decreto legislativo n.
36 del 2023, il quale prevede che «per gli interventi ricompresi  tra
le  infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  disciplina   prevista
dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006,  n.  163,  gia'  inseriti  negli  strumenti  di  programmazione
approvati e per i  quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
50/2016, i relativi progetti sono  approvati  secondo  la  disciplina
prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
n. 163/2006»; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera  di  questo  Comitato  28  novembre  2018,  n.  82,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata  dalla  delibera  di
questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota DIPE predisposta congiuntamente dalla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica e dal Ministero  dell'economia
e delle finanze e posta a base  dell'esame  della  presente  proposta
nell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge  27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, «In caso di assenza
o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle  finanze
in qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza
o di  impedimento  temporaneo  anche  di  quest'ultimo,  le  relative
funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»; 
  Considerato il dibattito svoltosi durante  la  seduta  odierna  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Come previsto dall'art. 225, comma 10, del decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36, recante  il  «Codice  dei  contratti  pubblici  in
attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno  2022,  n.  78,  recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici», le  disposizioni
seguenti sono adottate ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  165  e
seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
quanto la procedura di valutazione di impatto  ambientale  dell'opera
in esame era gia' stata avviata alla data di entrata  in  vigore  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. 
1. Approvazioni e disposizioni concernenti i lotti costruttivi 
  1.1 Il nuovo limite  di  spesa  dell'opera  e'  pari  a  10.535,680
milioni di euro, di cui  5.267,840  milioni  di  euro  di  competenza
italiana, con aumento del costo di competenza italiana pari a 867,840
milioni  di  euro,  con  una  copertura  finanziaria  complessiva  di
3.905,687 milioni di euro, di cui 1.152,936 milioni di euro di  fonte
UE e 2.752,751 milioni di euro di fonte italiana, come da  tabella  E
in premessa, con un fabbisogno residuo di 1.362,153 milioni di euro. 
  1.2 Ai sensi dell'art. 2 comma 232 della legge n. 191 del  2009  e'
individuata la seguente articolazione dei lotti costruttivi  e  delle
relative disponibilita' per  la  «Galleria  di  base  del  Brennero»,
sostitutiva di quella da ultimo individuata con la delibera di questo
Comitato n. 17 del 2016: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  1.3 Il  cronoprogramma  di  realizzazione  dell'intervento  prevede
l'entrata in esercizio dell'opera ad ottobre 2032. 
  1.4 Il prospetto delle fonti e' riportato nella tabella seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  1.5  Per  la  copertura  finanziaria  a  carico  dell'Italia,  sono
assegnati ai sensi dell'art. 2, comma 233, della  legge  n.  191  del
2009,  gli  importi  aggiuntivi,  ad  integrazione  delle  some  gia'
autorizzate dalla delibera di questo Comitato n. 17 del 2016: 
  1.5.1 ulteriori disponibilita' statali risultanti dal CdP-I  RFI  -
agg. 2023, pari a 492,039 milioni di euro, di cui 433,799 milioni  di
euro recati dalla legge finanziaria 2017, articolo 1, comma  140,  ed
attribuiti all'opera nell'ambito del Contratto di  programma  2017  -
2021 e 58,240 milioni di euro  derivanti  dalla  rimodulazione  delle
risorse del cap. 7122/MEF - piano gestionale 2,  gia'  disponibili  a
legislazione vigente, rimodulazione operata nel medesimo Contratto di
programma per compensare la riduzione dei  contributi  UE  registrata
alla chiusura del programma TEN 2007-2013; 
  1.5.2 ulteriori contributi relative al finanziamento dell'opera  da
parte degli Enti locali pari 69,680 milioni di euro. 
  1.6 Questo Comitato conferma l'impegno programmatico  a  finanziare
l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro  il  limite
di spesa di 5.267,84 milioni di  euro,  per  un  importo  residuo  da
finanziare a carico dello Stato di 1.362,15 milioni di euro. 
  1.7 Il soggetto  aggiudicatore  e'  autorizzato  a  procedere  alla
contrattualizzazione dei successivi lotti costruttivi, nei limiti dei
finanziamenti che saranno resi allo scopo disponibili. 
  1.8 Il soggetto aggiudicatore provvedera' a inserire nel  bando  di
gara  per  l'affidamento  dei  lavori  dell'opera,  tra  gli  impegni
dell'aggiudicatario, la rinuncia a  qualunque  pretesa  risarcitoria,
nonche' a qualunque pretesa,  anche  futura,  connessa  all'eventuale
mancato o  ritardato  finanziamento  dell'intera  opera  o  di  lotti
successivi. 
2. Ulteriori disposizioni e prescrizioni 
  2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  inviera'  al
CIPESS, entro il termine di tre  mesi  dall'adozione  della  presente
delibera,  apposita   informativa   relativamente   alle   specifiche
ulteriori informazioni di dettaglio di seguito riportate: 
    2.1.1. per i  lotti  finanziati  e  in  corso  di  realizzazione,
fornira' l'indicazione degli affidamenti perfezionati, dei  contratti
stipulati e dei pagamenti disposti; 
    2.1.2.  per  le  attivita'  non  ancora  realizzate  o   affidate
indichera' i criteri adottati ai fini dell'aggiornamento  della  loro
quantificazione economica; 
    2.1.3. per i lotti ancora da  realizzare  -  che  possono  essere
considerati anche complessivamente - indichera' i criteri  utilizzati
per la determinazione dell'adeguamento monetario; 
    2.1.4.   La   predetta   informativa   dovra'   quindi   indicare
distintamente i maggiori costi gia' determinatisi e quelli allo stato
previsti. 
  2.2 A partire dall'anno 2025 Il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti inviera'  al  CIPESS,  entro  il  mese  di  marzo,  una
informativa  annuale  sullo  stato  di  attuazione  degli  interventi
relativi ai lotti costruttivi finanziati,  all'evoluzione  dei  costi
con le relative motivazioni, all'assegnazione e all'incasso effettivo
dei fondi UE, inclusi i fondi CEF. Tale informativa dara' anche conto
in particolare dell'evoluzione del costo  dei  lotti  5  e  6,  dando
evidenza  sull'articolazione  delle  diverse  fasi  ed  attivita'   e
evidenziando gli aggiornamenti rispetto a quanto sara' comunicato  ai
sensi del paragrafo precedente. 
  2.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a
svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla  normativa  citata  in  premessa,
tenendo conto delle  indicazioni  di  cui  alla  delibera  di  questo
Comitato n. 63 del 2003 sopra richiamata e segnalando tempestivamente
a questo Comitato il profilarsi  di  eventuali  ritardi  rispetto  al
cronoprogramma, al fine di evitare incrementi di costo dell'opera. 
  2.4 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del  2004,  il
CUP  assegnato  all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
  2.5 Ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 29  dicembre  2011,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le  procedure  e  i  connessi  adempimenti,  il  soggetto
aggiudicatore dell'opera BBT SE dovra' assicurare a  questo  Comitato
flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema
di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1  della
legge n. 144 del 1999, tramite  accesso  alla  procedura  informatica
semplificata di monitoraggio presente nel sistema CUP. 
  2.6 Ai sensi della richiamata delibera di questo Comitato n. 15 del
2015, prevista all'art. 36, comma 3,  del  decreto-legge  n.  90  del
2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari  sono  adeguate
alle previsioni della medesima delibera. 
 
                                        Il vice Presidente: Giorgetti 
Il segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 105