MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2024 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.  Inserimento  nella  tabella  I  e  nella  tabella  dei
medicinali sezione A della sostanza  xilazina  ed  inserimento  nella
tabella dei medicinali sezione D dei medicinali a  base  di  xilazina
per uso veterinario. (24A01737) 
(GU n.78 del 3-4-2024)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali; 
  Considerato che nelle predette Tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza e che nella tabella dei medicinali sono indicati i
medicinali a  base  di  sostanze  attive  stupefacenti,  ivi  incluse
sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego  terapeutico
ad uso umano o  veterinario  e  che  la  tabella  dei  medicinali  e'
suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed  E,
dove sono distribuiti i medicinali  conformita'  ai  criteri  per  la
formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), lettera e) e
lettera h) del testo unico, concernente i criteri di formazione della
Tabella I e della Tabella dei medicinali; 
  Tenuto conto delle note SNAP n. 34/23 del 12 agosto 2023 e SNAP  n.
36/23 del 28 settembre 2023 di «allerta di  grado  3»,  trasmesse  da
parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale  di  allerta
precoce del Dipartimento politiche  antidroga  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, concernenti rispettivamente: 
    una segnalazione di  prima  identificazione  sul  suolo  italiano
della sostanza xilazina a  seguito  di  decesso  trasmesso  al  punto
focale italiano nel mese di agosto 2023; 
    la diffusione del fentanil e della xilazina come adulterante; 
  Considerato che  la  sostanza  xilazina  e'  un  farmaco  sedativo,
miorilassante  ed   analgesico   iniettabile,   per   uso   esclusivo
veterinario e che la sua struttura chimica e' analoga a quella  delle
fenotiazine, degli antidepressivi triciclici  e  della  clonidina  ed
appartiene  alla  famiglia   degli   agonisti   α-2-adrenergici   che
interagiscono con i recettori α-adrenergici, situati  sia  a  livello
del sistema nervoso  (centrale  e  periferico)  sia  in  tessuti  non
nervosi; 
  Considerato,  in  particolare,  che  l'utilizzo   di   α-2-agonisti
determina  importanti  effetti  cardiovascolari  che   si   aggravano
all'aumentare  della  dose  (ipertensione  transitoria,  bradicardia,
aritmie  cardiache  ed  ipotensione)  e   con   la   somministrazione
endovenosa  si  puo'  determinare   una   concentrazione   plasmatica
eccessivamente  alta,  con  effetti  clinici  imprevedibili  fino  al
decesso; 
  Considerato  inoltre  che,  agli  effetti   cardiovascolari   sopra
riportati, con l'esposizione a xilazina possono  verificarsi  effetti
sul sistema nervoso centrale (areflessia, astenia,  atassia,  visione
offuscata,   disorientamento,   vertigini,   sonnolenza,   disartria,
dismetria,  svenimento,  iporeflessia,   disturbi   del   linguaggio,
sonnolenza, stanchezza,  coma),  depressione  respiratoria  (apnea  o
respirazione  superficiale),  sintomi  endocrini   (iperglicemia)   e
sintomi aggiuntivi (miosi); 
  Tenuto  conto  che  l'esclusivo  uso  veterinario  e'  dovuto  alla
descritta pericolosita', per gli  effetti  depressivi  a  carico  del
sistema nervoso centrale,  dimostrati  nel  corso  di  studi  clinici
condotti su esseri umani; 
  Preso atto  della  nota  della  Direzione  generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari del 12 settembre 2023 e  della  nota
AIFA del 21 settembre 2023 che, in riscontro alla nota  di  richiesta
della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del  31
agosto 2023, hanno comunicato, per le rispettive competenze, che  non
vi sono in  Italia  medicinali  autorizzati  ad  uso  umano  ma  solo
medicinali veterinari autorizzati contenenti  la  sostanza  xilazina,
tra cui Nerfasin®, Rompun®, Sedachem®, Sedaxylan®, Xylagesic Multi® e
Xylexx®, ad uso esclusivo del medico veterinario; 
  Tenuto  conto  che,  a  partire  dall'anno  2000,  questo   potente
anestetico, noto anche con  il  nome  di  strada  «Tranq»,  e'  stato
utilizzato come agente di taglio, con farmaci oppioidi come eroina  o
fentanil, agendo come sinergico  dell'effetto  dell'oppioide  con  un
aumento della mortalita'  da  overdose  rispetto  al  solo  oppioide,
comprovata  dai  decessi  risultanti  da   assunzioni   di   prodotti
contenenti contemporaneamente eroina o fentanil e xilazina; 
  Tenuto conto che il primo decesso in Europa  associato  all'uso  di
xilazina e' stato segnalato in Inghilterra (Regno Unito) nel 2022 con
un rilevamento post mortem di eroina, cocaina, fentanil e xilazina  e
che in Italia, il primo decesso per  overdose  associato  all'uso  di
xilazina e' stato segnalato nella Provincia di Sassari  su  cittadino
italiano, nel mese di luglio 2023; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 24 novembre 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella I
e nella Tabella dei medicinali, sezione A,  del  testo  unico,  della
sostanza xilazina; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 13 dicembre 2023, favorevole  all'inserimento  nella
Tabella I e nella Tabella dei medicinali, sezione A, del testo unico,
della sostanza xilazina; 
  Vista la nota integrativa della Direzione  generale  della  sanita'
animale e dei farmaci  veterinari  in  data  15  dicembre  2023,  che
rappresenta l'opportunita' di inserire nella Tabella dei  medicinali,
sezione  D,  i  medicinali  a  base  di   xilazina   per   garantirne
l'approvvigionamento, da parte del medico veterinario, con la ricetta
elettronica veterinaria (REV); 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 27 dicembre 2023,  favorevole  anche  all'inserimento  nella
Tabella dei medicinali, sezione D, del testo unico, dei medicinali  a
base di xilazina ad uso veterinario; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 13 febbraio 2024, favorevole  anche  all'inserimento
nella Tabella dei medicinali sezione D del testo unico dei medicinali
a base di xilazina ad uso esclusivo veterinario; 
  Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento  della  Tabella  I  e
della Tabella dei medicinali sezione A e sezione D del  testo  unico,
tenuto  conto  dell'esigenza  di  garantire  l'approvvigionamento  di
medicinali a base di xilazina da  parte  dei  medici  veterinari  con
ricetta  elettronica  veterinaria  (REV),  a  tutela   della   salute
pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla  diffusione  sul
mercato internazionale della xilazina come adulterante e a seguito di
un  caso  di  decesso  correlato  alla  sua  circolazione  anche  sul
territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, e' inserita, secondo
l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: 
    xilazina                  (denominazione                  comune)
2-(2,6-dimetilfenilamino)-5,6-diidro-4H-tiazina        (denominazione
chimica). 
  2. Nella  Tabella  dei  medicinali,  sezione  A,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive
modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la  seguente
sostanza: 
    xilazina                  (denominazione                  comune)
2-(2,6-dimetilfenilamino)-5,6-diidro-4H-tiazina        (denominazione
chimica). 
  3. Nella  Tabella  dei  medicinali,  sezione  D,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive
modificazioni,  e'  inserita,   dopo   le   «composizioni   per   uso
parenterale», la seguente voce: 
    medicinali a base di xilazina ad uso veterinario. 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 marzo 2024 
 
                                               Il Ministro: Schillaci