MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2024 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Inserimento  nella  tabella  I   di   nuove   sostanze
psicoattive e della specifica indicazione della  sostanza  3'-Me-PVP.
(24A01802) 
(GU n.83 del 9-4-2024)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione del Testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»; 
  Considerato che nelle predette Tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'articolo 14 del Testo unico; 
  Visto, in particolare, l'articolo 14,  comma  1,  lettera  a),  del
Testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I; 
  Tenuto conto delle note pervenute in data 2  ottobre  2023da  parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, concernenti  la  segnalazione  di  nuove  molecole  tra
cui:3'-Me-PVP; NMDMSB; 1T-LSD; protonitazepina, identificate  per  la
prima volta in  Europa,  trasmesse  dall'Osservatorio  europeo  sulle
droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale  italiano  nel
periodo giugno - luglio 2023; 
  Considerato che la sostanza NMDMSB e' una arilsulfonammide  nonche'
un cannabinoide sintetico con struttura a base naftalenica; 
  Considerato   che   la   sostanza    1T-LSD    e'    il    derivato
tiofene-2-carbonilico della  sostanza  LSD  (dietilammide  dell'acido
lisergico), presente nella Tabella I del Testo unico e che sulla base
della somiglianza strutturale con altre  ergoline  con  noti  effetti
allucinogeni, come la sostanza LSD,  si  suppone  che  abbia  effetti
allucinogeni; 
  Considerato, inoltre, che la sintesi di  1T-LSD  da  LSD  e'  stata
recentemente descritta  in  letteratura  scientifica  da  uno  studio
sull'identificazione  di  tale  molecola   nella   carta   assorbente
contraffatta, nel quale gli autori hanno affermato che «e'  possibile
che la carta assorbente  1D-LSD  "contraffatta"  sia  stata  prodotta
intenzionalmente a  causa  dell'elevato  costo  di  produzione  della
sostanza 1D-LSD» e  che  questo  «nuovo  tipo  di  lisergamide  possa
diventare preponderante nel prossimo futuro»; 
  Considerato che la sostanza protonitazepina e'  un  oppioide  della
classe dei 2-benzilbenzimidazoli chiamati anche «nitazeni», che hanno
effetti analgesici narcotici tipici  degli  oppioidi  i  cui  effetti
acuti  comprendono:  euforia,  rilassamento,  analgesia,   sedazione,
bradicardia, ipotermia e depressione respiratoria e che  quest'ultimo
effetto rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, in quanto
l'elevata potenza di  alcune  di  queste  sostanze,  gia'  a  piccole
quantita',  puo'  causare  intossicazione   acuta   con   conseguente
depressione respiratoria potenzialmente letale; 
  Considerato inoltre che, secondo informazioni riportate dal  Centre
for Forensic Science Research and Education, United  States  (CFSRE),
basate su dati non pubblicati e forniti da L. De Vrieze e  C.  Stove,
recenti studi in vitro - che hanno esaminato l'attivita' e la potenza
della sostanza protonitazepina - hanno dimostrato che questo oppioide
e' attivo con una potenza circa  25  volte  superiore  a  quella  del
fentanil; 
  Considerato che la sostanza 3'-Me-PVP risulta gia' sotto  controllo
in Italia,  nella  Tabella  I  del  Testo  unico,  all'interno  della
categoria    degli    analoghi    di    struttura    derivanti     da
2-ammino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello
aromatico e/o sull'azoto e/o sul  carbonio  terminale,  senza  essere
denominata specificamente; 
  Tenuto conto che tale sostanza e' stata oggetto di un sequestro  in
Europa, da parte della polizia svedese, nel mese di febbraio 2023; 
  Ritenuto necessario inserire nella Tabella I  del  Testo  unico  la
specifica indicazione della  sostanza  3'-Me-PVP,  per  favorirne  la
pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note del 2 ottobre 2023, favorevoli all'inserimento nella  Tabella  I
del Testo unico delle  sostanze  NMDMSB;  1T-LSD;  protonitazepina  e
della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 13 dicembre 2023, favorevole  all'inserimento  nella
Tabella  I  del  Testo  unico   delle   sostanze:   NMDMSB;   1T-LSD;
protonitazepina  e  della  specifica   indicazione   della   sostanza
3'-Me-PVP; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  della
Tabella I del  Testo  unico,  a  tutela  della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove  sostanze
psicoattive sul mercato  internazionale,  riconducibile  a  sequestri
effettuati in Europa e tenuto conto della necessita' di agevolare  le
connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    1T-LSD (denominazione comune) 
    N,N-dietil-7-metil-4-(tiofene-2-carbonil)-4,6,6a,7,8,9-esaidroind
olo[4,3-fg]chinolina-9-carbossammide (denominazione chimica) 
    1-(2- tienoil)-LSD (altra denominazione) 
    1-(tiofene-2-carbonil)-LSD (altra denominazione) 
    3'-Me-PVP (denominazione comune) 
    1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one   (denominazione
chimica) 
    1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-ilpentan-1-one (altra denominazione) 
    3'-Mealfa-PVP (altra denominazione) 
    meta-pirovalerone (altra denominazione) 
    meta-metil-α-PVP (altra denominazione) 
    3-metil-α-PVP (altra denominazione) 
    3-Me-α-PVP (altra denominazione) 
    3Me-α-PVP (altra denominazione) 
    3Me-alfa-PVP (altra denominazione) 
    O-2480 (altra denominazione) 
    3Me-αP-VP (altra denominazione) 
    NMDMSB (denominazione comune) 
    1-naftil  4-metil-3-(dimetilsulfamoil)-  benzoato  (denominazione
chimica) 
    1-naftil       3-(dimetilsulfamoil)-4-metil-benzoato       (altra
denominazione) 
    naftalen-1-il     3-(dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato     (altra
denominazione) 
    naftalen-1-il   3-(N,N-dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato   (altra
denominazione) 
    protonitazepina (denominazione comune) 
    5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benzi
midazolo (denominazione chimica) 
    N-pirrolidino protonitazene (altra denominazione) 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 marzo 2024 
 
                                               Il Ministro: Schillaci