N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 gennaio 2024
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 2024 (della Regione Campania). Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Imputazione delle risorse - Prevista definizione, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, di un accordo denominato "Accordo per la coesione" volto a individuare gli obiettivi di sviluppo - Prevista riassegnazione, per far fronte a eventuali carenze di liquidita', delle risorse del Fondo, assegnate e non ancora utilizzate, a un intervento di titolarita' di altra amministrazione, di urgente realizzazione - Previsione che, in tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone tale riassegnazione, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato. Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Previsione che il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione, determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata nel cronoprogramma e i pagamenti effettuati. Regioni - Impresa - Previsione che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali, da parte delle aziende gia' operative e di quelle che si insedieranno, puo' beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa - Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) comprensiva dei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna - Prevista istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e della Struttura di missione ZES, che provvede, tra l'altro, alla predisposizione del piano strategico della ZES unica, con garanzia di partecipazione delle regioni interessate - Presentazione dell'istanza da parte di coloro che intendono avviare attivita' economiche, ovvero insediare attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, per il rilascio dell'autorizzazione unica - Indizione della conferenza di servizi da parte della Struttura di missione ZES, a seguito della ricezione dell'istanza medesima - Prevista determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, sostitutiva di ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, che consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto e che, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dell'intervento - Previsione di una disciplina transitoria e di coordinamento. - Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162, artt. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce le lettere d) e i) dell'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023); 2, comma 4; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 22.(GU n.6 del 7-2-2024 )
Ricorso per la Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale, on. le Vincenzo De Luca, quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove (c.f. BVO LRN 70C46 I262Z) e Angelo Marzocchella (c.f. MRZ NGL 70D24 F839Y) dell'Avvocatura regionale (PEC: almerinabove@pec.regione.campania.it; angelomarzocchella@pec.regione.campania.it; - fax 0817963684 presso cui desiderano ricevere ogni comunicazione ex art. 136, codice di procedura penale) domiciliati in Roma, alla via Poli, n. 29, in virtu' di procura speciale e provvedimento autorizzativo (deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 10 gennaio 2024) allegati in atti; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 («Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione»), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 2023, n. 268: a) per violazione degli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: alla lettera d) del medesimo, prevede che gli accordi per la coesione siano definiti, tra l'altro, «dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione», ove da interpretarsi nel senso di subordinare la sottoscrizione dell'Accordo per la coesione alla verifica dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, piuttosto che allo stato di avanzamento dei detti cicli; alla lettera i) del medesimo, prevede che «Per far fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato»; b) per violazione degli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dell'art. 2, nella parte in cui, al comma 4, prevede che «Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'art. 4» senza far salva la circostanza che il ritardo sia dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione e nella parte in cui prevede che «Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalita' di cui all'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, secondo criteri di premialita', nei limiti della ripartizione di cui al medesimo art. 1, comma 178, alinea, primo periodo», anziche' prevedere che tali risorse siano reimpiegate dalla stessa amministrazione assegnataria delle medesime; c) per violazione degli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, che istituiscono e disciplinano l'organizzazione e le modalita' di funzionamento della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica); d) per violazione degli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dell'art. 22, nella parte in cui reca la disciplina transitoria e di coordinamento a fronte dell'istituzione della ZES unica. Premessa. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 novembre 2023, n. 268, e' stata pubblicata la legge 13 novembre 2023, n. 162, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione». I.1. Ai sensi dell'art. 1 del menzionato decreto-legge «1. Al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021- 2027, l'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dal seguente: "178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarita' e di addizionalita'; b) con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia' disposte: 1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali; 2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse; (omissis); d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato 'Accordo per la coesione', con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene: 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione; 3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse destinate, ivi comprese quelle di cui all'art. 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti; 5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'art. 1, comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualita' definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi; 7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche' di monitoraggio dello stesso; 8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; (omissis); i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato; (omissis)."». I.2. L'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023, poi, dispone che «Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'art. 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalita' di cui all'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, secondo criteri di premialita', nei limiti della ripartizione di cui al medesimo art. 1, comma 178, alinea, primo periodo». II.1. Al capo III, il decreto-legge in menzione, sostituendo la previgente disciplina in materia di Zone economiche speciali, ha introdotto nell'ordinamento la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata ZES unica, disponendo, in particolare, all'art. 9, che «1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia' operative e di quelle che si insedieranno puo' beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa. 2. A far data dal 1° gennaio 2024 e' istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata "ZES unica", che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna». I successivi articoli del richiamato capo dispongono, rispettivamente, quanto segue: a) all'art. 10, che «1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna riunione, nonche' dai Presidenti delle regioni di cui all'art. 9, comma 2, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia e' svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Nella prima riunione della Cabina di regia e' approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale e' preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione e' rinnovabile fino al 31 dicembre 2034. 3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'autorita' politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'art. 11; b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES; c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attivita' previste nel Piano strategico della ZES unica; c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attivita', l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica; d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica; e) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attivita' necessarie a promuovere l'attrattivita' della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilita' e l'accessibilita' al pubblico delle informazioni rilevanti; f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attivita' necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalita' organizzata; g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo art. 15; h) assicura lo svolgimento delle attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita' della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'art. 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. La Struttura di missione di cui al comma 2 e' composta da un contingente di tre unita' dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unita' dirigenziali di livello non generale e di sessanta unita' di personale non dirigenziale. Le unita' di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite di trenta unita', tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, nel limite di trenta unita', anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura e' assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del secondo periodo e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'art. 9, comma 5- ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale puo' essere composto anche da personale di societa' pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto e' individuata altresi' la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni gia' di titolarita' dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 6. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.a. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei commissari straordinari di cui al predetto art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unita' dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista. 9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. 10. All'art. 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 e' abrogato. 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'art. 22, comma 1, lettera a). 12. All'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, le parole: "di progetti infrastrutturali" sono sostituite dalle seguenti: "di progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche"»; b) all'art. 11, che «1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonche' nel rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalita' di attuazione. Una specifica sezione del Piano e' dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna. 2. La Struttura di missione di cui all'art. 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano, altresi', tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'art. 10, comma 1, e' approvato il Piano strategico della ZES unica. 3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di cui all'art. 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorita' di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta. 3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»; c) all'art. 12, che «1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilita' della ZES unica e dei benefici connessi, e' istituito presso la Struttura di missione di cui all'art. 10, comma 2, il portale web della ZES unica. 2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'art. 13. 3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilita' del Programma nazionale capacita' per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027»; d) all'art. 13, che «1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attivita' produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, e' istituito, presso la Struttura di missione di cui all'art. 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'art. 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione: a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attivita' economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi; b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attivita' produttiva; c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo. 3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'art. 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'art. 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operativita' del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attivita' localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attivita' localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalita' di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'art. 22, comma 3, del presente decreto. 4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilita' del Programma nazionale capacita' per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027»; e) all'art. 14, che «1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'art. 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'art. 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonche' quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'art. 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'art. 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonche' alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche. 2. Sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purche' relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'art. 11. 3. Nell'ambito del procedimento unico non e' ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. 4. Ciascuna regione interessata puo' presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o piu' proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza»; f) all'art. 15, che «1. Coloro che intendono avviare attivita' economiche, ovvero insediare attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'art. 13, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. 2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati e' rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. 3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES puo' richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente puo' chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta. 4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresi', le seguenti disposizioni: a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea; b) al di fuori dei casi di cui all'art. 14-bis, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui all'art. 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresi' in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonche' il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica; c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza; d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della meta' e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta. 5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. 6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorita' competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES puo' chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'art. 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni. 7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresi' ai progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorita' di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorita' di sistema portuale competente, che, in qualita' di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorita' di sistema portuale competente, in qualita' di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonche' a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorita' di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES puo' chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. 8. All'art. 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica». II.2. A fronte dell'introduzione della nuova ZES unica, l'art. 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023 ha previsto quanto segue: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 4 e' abrogato; b) all'art. 5: 01) all'alinea, le parole: "nella ZES" sono sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica"; 1) le parole: "nelle ZES", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica"; 2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate; (omissis); 4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; c) l'art. 5-bis e' abrogato. 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'art. 10, comma 5, i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, svolgono tutte le funzioni e le attivita' attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024: a) le competenze dei commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento; b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia - Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonche' ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c); c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della Provincia di Taranto, nonche' dei comuni della Provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale; d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonche' dei comuni della Provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale; e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonche' dei comuni della Provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d). 4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonche' di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attivita' economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo art. 1 della legge n. 178 del 2020. (omissis)». 3. Le disposizioni menzionate presentano gravi e insuperabili profili di incostituzionalita', gravemente lesivi delle attribuzioni della Regione ricorrente e, pertanto, e' qui promossa questione di legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e delle relative disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti Motivi I. In ordine agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023: Violazione degli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. 1. La novita' principale introdotta dall'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023 consiste nell'introduzione, nel nostro ordinamento, «[p]er l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione», del nuovo strumento programmatorio dell'Accordo per la coesione, che sostituisce i vecchi Piani di sviluppo e coesione. Come visto, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, come modificato dalla disposizione sopra citata, l'Accordo per la coesione e' definito dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, tra l'altro, «dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione». Con la premessa che le politiche di coesione hanno il precipuo scopo, assolutamente coerente con il quadro costituzionale, di rafforzare la coesione tra i territori a livello economico e sociale e che, in particolare, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - per il cui apposito utilizzo, come accennato, e' stato previsto lo strumento dell'Accordo per la coesione - sono rivolte, come sancito dall'art. 4, comma 1, del 31 maggio 2011, n. 88, «al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese», si evidenzia che tale previsione - ove da interpretarsi nel senso di subordinare la sottoscrizione dell'Accordo per la coesione alla verifica dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, piuttosto che allo stato di avanzamento dei detti cicli - presenta gravi e insuperabili profili di illegittimita' costituzionale, per patente violazione, innanzitutto, degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il ciclo di programmazione, infatti, sconta tempi di completamento incompatibili con un'attivita' ricognitiva dei suoi «risultati» che sia svolta gia' in sede di definizione della nuova programmazione, rendendo in tutto irrazionale la disposizione de qua, che e' foriera di gravissime incertezze e di potenziali paralisi del procedimento di definizione dell'Accordo di coesione. La disposizione in menzione, infatti, non chiarisce in alcun modo le fasi di questo «dato atto», ponendo le amministrazioni destinatarie delle risorse in una posizione di grave e ingiustificabile debolezza, nonche' di soggezione rispetto al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Da tale ultimo punto di vista, proprio in quanto la previsione de qua risulta capace di paralizzare - inopinatamente - un intero sistema di politiche di coesione e, per esso, di sostegno sociale ed economico ai territori, emerge con nitore la violazione dei sopra richiamati articoli 3 e 97 della Costituzione da parte della previsione in esame, avendo a mente che, come chiarito da codesta Ecc.ma Corte, «L'eguaglianza ... e' principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obbiettiva struttura: esso vieta, cioe', che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparita' di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate [enfasi aggiunta dai rr.]» (Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 23 marzo 1966) e che, per altro verso «la legittimita' di una disposizione legislativa, rispetto al parametro dell'art. 97 della Costituzione, deve essere valutata tenendo conto dei suoi effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione complessivamente intesa, non gia' di singole sue componenti, isolatamente considerate» (Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 30 maggio 2008). I profili di ridondanza della violazione evidenziata nella sfera di attribuzioni della Regione Campania sono evidenti sotto molteplici punti di vista e, in primo luogo, con riferimento all'art. 117 della Costituzione, che, al terzo comma, annovera tra le «materie di legislazione concorrente» quella relativa al «coordinamento della finanza pubblica». Rispetto a quest'ultima, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 1° dicembre 2015, ha rilevato che «La materia del "coordinamento della finanza pubblica", infatti, non puo' essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di "riorientare" la spesa pubblica (omissis), per una complessiva maggiore efficienza del sistema"», proprio come nel caso di specie. La ridondanza della lesione de qua appare innegabile anche con riferimento alle altre norme competenziali di cui all'art. 5, 118 e 119 della Costituzione. Innanzitutto, avendo a mente che «il disposto dell'art. 97 si prefigge - nella direttiva costituzionale per la regolamentazione delle pubbliche attivita', obiettivate a conseguire buon andamento ed imparzialita' - la predisposizione di strutture e di moduli d'organizzazione, volti ad assicurare, appunto, ed attraverso questa, un'ottimale funzionalita'» (Corte costituzionale, sentenza n. 234 del 25 ottobre 1985), l'impugnata disposizione, nella misura in cui e' foriera, tra l'altro, di gravissimi rischi in ordine ai tempi di conclusione del procedimento per il perfezionamento dell'Accordo per la Coesione e, quindi, in ordine ai tempi di utilizzo delle risorse assegnate, minando a monte l'attivita' programmatoria delle regioni, lede apertamente le prerogative costituzionali riconosciute in capo a quest'ultime dagli articoli 5 e 119 della Costituzione. Come noto, l'art. 5 della Costituzione impone allo Stato, tra l'altro, di «adegua[re] i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». L'irrazionale previsione di dare atto di risultati relativi a un ciclo di programmazione non ancora concluso stride gravemente con il riportato dettato costituzionale, consentendo alla regione di impugnare in via principale l'impugnata disposizione. Secondo l'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, infatti «l'art. 5 Cost., lungi dall'essere un parametro non competenziale, nella parte in cui riconosce e promuove le autonomie locali, e' per contro la norma costituzionale che sta alla base delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V, parte II, della Costituzione. Di qui la possibilita' per le regioni di dedurne la violazione nei giudizi in via principale» (Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 6 ottobre 2021). La segnalata violazione ridonda gravemente anche nelle attribuzioni riconosciute in capo alla Regione Campania dall'art. 119 della Costituzione. Come sopra accennato, il Fondo per lo sviluppo e la coesione rappresenta precipuo strumento finanziario per l'attuazione di politiche di coesione economica, sociale e territoriale e per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Da questo punto di vista, l'impugnata disposizione - in quanto illegittima - integra innanzitutto una lesione delle prerogative riconosciute in capo alla regione dall'art. 119, quinto comma, della Costituzione, ai sensi del quale «[p]er promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, citta' metropolitane e regioni». In secondo luogo, alla luce dell'amplissimo ambito di operativita' del Fondo - che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011, e' finalizzato, tra l'altro, «al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale» - deve rilevarsi la lesione delle prerogative della Regione Campania in tema di autonomia finanziaria riconosciute dall'art. 119 della Costituzione anche sotto l'ulteriore profilo evidenziato da codesta Corte nella sentenza n. 370 del 23 ottobre 2003, laddove e' stato chiarito che «Appare evidente che la attuazione dell'art. 119 Cost. sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo titolo V della Costituzione, poiche' altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura la istituzione di forme di finanziamento delle regioni e degli enti locali contraddittorie con l'art. 119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalita' o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali». 2. L'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, e' altresi' illegittimo nella parte in cui, nel sostituire l'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede, alla lettera i) del medesimo, che, «[p]er far fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato». Tale disposizione e' gravemente lesiva del principio di pareggio di bilancio di cui all'art. 81 della Costituzione, nonche' dei principi di eguaglianza, imparzialita' e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Appare in tutto illegittimo il riconoscimento, in capo al Dipartimento per le politiche di coesione, di un unilaterale potere di disporre la riassegnazione di risorse gia' attribuite a un'amministrazione regionale, ledendone gravemente l'autonomia finanziaria e la capacita' di programmare utilmente la propria azione amministrativa. Quanto appena osservato vale tanto piu' alla luce di un sistema che, come disegnato dal legislatore costituzionale anche a seguito della riforma del titolo V, giustappone le regioni allo Stato, non giustificando in alcun modo poteri esercitati unilateralmente dallo Stato in materie, peraltro, di legislazione concorrente, qual e' quella del «coordinamento della finanza pubblica». La ridondanza di tale lesione nella sfera di attribuzioni della Regione Campania e' evidente sia - con riferimento all'art. 117 della Costituzione - dal punto di vista appena evidenziato che dal punto di vista degli articoli 5 e 119 della Costituzione, i quali sanciscono i fondamentali principi dell'autonomia, in generale, e dell'autonomia finanziaria, in particolare. Alla stregua dell'impugnata disposizione, infatti, la Regione si trova in una condizione di grave soggezione, che ne accentua un'illegittima posizione di subordinazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento per le politiche di coesione. Posizione di subordinazione che e' assolutamente e direttamente rigettata, in linea di principio e di fatto, dal quadro costituzionale e, in particolare: a) con riferimento al danno agli equilibri finanziari e di bilancio, dall'art. 81; b) con riferimento alla lesione all'autonomia della Regione, dagli articoli 5 e 119. In ordine alla lesione dell'art. 117 della Costituzione, patente e' anche la violazione del principio di leale collaborazione che, soprattutto in materie di competenza concorrente, pretende un serio coinvolgimento delle regioni interessate, che deve concretarsi nel raggiungimento di un'intesa. In particolare, come chiarito da codesta Corte, «deve trattarsi di "intese forti" (sentenze n. 121 del 2010 e n. 6 del 2004), non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella "ipotesi estrema, che si verifica allorche' l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace" (sentenza n. 165 del 2011; in seguito, sentenza n. 179 del 2012)» (Corte costituzionale, sentenza n. 7 del 21 gennaio 2016). Viceversa, la disposizione in menzione prevede semplicemente che l'amministrazione titolare dell'intervento sia «sentita». 3. Il decreto-legge n. 124 del 2023 e' altresi' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, all'art. 2, comma 4, prevede che il «mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione» determini «il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'art. 4», senza far salva la circostanza che il ritardo sia dovuto a causa non imputabile all'amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione e nella parte in cui prevede che le risorse derivanti da tale definanziamento non siano reimpiegate dalla stessa amministrazione assegnataria delle medesime. In particolare, la disposizione de qua, nei termini anzidetti, e' violativa dell'art. 81 della Costituzione, che sancisce il principio dell'equilibrio di bilancio, in combinato anche con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Non e' giustificabile, sul piano costituzionale, che, per cause non imputabili alle regioni (e, pertanto, in assenza di loro responsabilita'), le stesse si vedano private di risorse indispensabili a un'adeguata cura degli interessi pubblici, con grave vulnus dell'attivita' programmatoria all'uopo posta in essere. Anche in questo caso, la condotta lesiva dello Stato - il quale, come espressamente chiarito da codesta Ecc.ma Corte, «e' direttamente responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilita' dei conti pubblici, regole provenienti sia dall'ordinamento comunitario che da quello nazionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 12 maggio 2016) - riverbera e ridonda patentemente nella sfera di attribuzioni riconosciuta in capo alle regioni dagli articoli 5, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. Innanzitutto, come gia' sopra riferito e per le medesime ragioni, la disciplina de qua puo' senz'altro ascriversi alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», che e' materia di legislazione concorrente. In secondo luogo, appare innegabile - attraverso la dedotta lesione - la violazione del principio di autonomia di cui agli articoli 5 e 119 della Costituzione. La disposizione impugnata, infatti, depauperando di risorse - sulla base di presupposti in tutto aleatori - le amministrazioni assegnatarie delle medesime, lede gravemente la loro capacita' di autodeterminarsi, rimettendo la stessa, di fatto, irrazionalmente, in spregio al quadro costituzionale, alla merce' di accadimenti imprevedibili e ingovernabili. II. In ordine agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162: Violazione degli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. Come anticipato in premessa, l'art. 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con la premessa che «Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia' operative e di quelle che si insedieranno puo' beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa», ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata ZES unica, «che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna» ed e' disciplinata dai successivi articoli del capo III, rubricato, per l'appunto «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica». Tale disciplina ha soppiantato la precedente disciplina delle zone economiche speciali, prevista dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. In particolare, l'art. 4 del prefato decreto-legge n. 91 del 2017 - abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, dall'art. 22 del decreto-legge n. 124 del 2023 - statuiva che «Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso economico funzionale e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attivita' di sviluppo di impresa» e che «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». La disciplina introdotta dall'art. 9 e seguenti del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023 produce l'ingiustificato e indebito accentramento della governance in un istituto, quello delle zone economiche speciali, nevralgico sul piano economico e sociale, con conseguente grave erosione dell'autonomia regionale e, in generale, delle prerogative riconosciute dalla Costituzione in capo alle regioni e presenta gravissimi profili di illegittimita' costituzionale, per patente violazione degli articoli indicati in epigrafe. Innanzitutto, si evidenzia una patente lesione dell'art. 5 della Costituzione, per il quale «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Ebbene, nel caso che ci occupa il legislatore statale ha adeguato i propri principi e metodi - piuttosto che ad «esigenze di autonomia e decentramento», come vorrebbe il dettato costituzionale - a principi e metodi di eteronomia e accentramento, in maniera, peraltro, del tutto irrazionale. Tale violazione e' tanto piu' rilevante se solo si osserva che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in una recente pronuncia, ha chiarito che «l'art. 5 Cost., lungi dall'essere un parametro non competenziale, nella parte in cui riconosce e promuove le autonomie locali, e' per contro la norma costituzionale che sta alla base delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V, parte II, della Costituzione. Di qui la possibilita' per le regioni di dedurne la violazione nei giudizi in via principale» (Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 6 ottobre 2021). Altra grave violazione concerne l'art. 118 della Costituzione, che sancisce i fondamentali principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. La lesione del richiamato art. 118 emerge con nitore, oltre che dall'istituzione stessa di una ZES unica, dalle disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento della Cabina di regia ZES e della Struttura di missione ZES, di cui all'art. 10 e seguenti del decreto-legge n. 124 del 2023. Le zone economiche speciali, infatti, nascono con il precipuo scopo di rendere piu' favorevole - attraverso una particolareggiata disciplina - l'insediamento di attivita' economiche e imprenditoriali in zone delimitate di territori piu' svantaggiati. Cio' posto, appare evidentemente irragionevole e contrario ai principi declinati dall'art. 118 della Costituzione - per il quale «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza» - la pretermissione pressoche' assoluta dei livelli di Governo piu' prossimi ai territori interessati. La lesione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, conseguente al capestro e indebito accentramento di tutte le funzioni amministrative nella materia de qua, ha riverberi gravissimi ed evidenti anche con riferimento all'art. 117 della Costituzione. Le disposizioni impugnate, infatti, sono innanzitutto ascrivibili, in amplissima misura, alla materia del «governo del territorio», che rientra, ai sensi del menzionato art. 117, terzo comma, della Costituzione, tra le «materie di legislazione concorrente», nelle quali «spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». La penetrante incidenza della normativa de qua nella materia del «governo del territorio» appare con evidenza dalla definizione che di quest'ultima ha offerto Codesta Corte, che, con sentenza n. 307 del 7 ottobre 2003, ha chiarito, per l'appunto, che l'ambito materiale del governo del territorio «comprende, in linea di principio, tutto cio' che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attivita'». Proprio sulla base del principio appena riportato, e' stato altresi' precisato che la «disciplina del governo del territorio» concerne «l'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio». A tal ultimo proposito, e' appena il caso di evidenziare, tra l'altro, che la determinazione di conclusione della conferenza di servizi disposta ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, per espressa previsione di quest'ultimo, «[o]ve necessario, ... costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dell'intervento». E' evidente che l'istituita Struttura di missione ZES, attraverso il ricorso ai poteri ad essa da ultimo conferiti, e' in grado di incidere sull'intera pianificazione regionale, potendola, in astratto, sempre derogare con il rilascio dell'autorizzazione unica. Attraverso tale frustrazione degli strumenti programmatori e pianificatori predisposti a livello territoriale, si svilisce, oltre ogni legittimo limite, la competenza delle regioni in materia di governo del territorio. In particolare, la richiamata previsione di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 rappresenta senza dubbio una norma di dettaglio, emanata in assoluto spregio del dettato costituzionale, che offre il segno, come gia' accennato, dell'assoluta irragionevolezza dell'intero impianto normativo impugnato e di un'innegabile ridondanza delle lesioni perpetrate da quel medesimo impianto normativo nella sfera di competenze che la Costituzione attribuisce alle regioni. Sul punto, codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha potuto chiarire che «i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita' e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione interessata. Che dal congiunto disposto degli articoli 117 e 118, primo comma, sia desumibile anche il principio dell'intesa consegue alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarieta', che si discosta in parte da quella gia' conosciuta nel nostro diritto di fonte legale» (Corte costituzionale, sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003) e, pertanto, «per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza, diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina» (Corte costituzionale, sentenza n. 233 del 16 luglio 2004). Aggiungasi che, «perche' nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, e' necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. E' necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» (Corte costituzionale, sentenza n. 7 del 21 gennaio 2016). Per quanto osservato, nel caso delle zone economiche speciali, un accentramento cosi' reciso e inopinato di attribuzioni, in assenza della previsione di alcuna intesa con gli enti territoriali - la cui partecipazione al procedimento e' relegata alla mera e marginale presenza in seno alla Cabina di regia istituita all'art. 10, a fronte della preponderante presenza di Ministri - e in spregio a ogni esigenza di indispensabilita', non puo' che essere assolutamente contrario ai principi di adeguatezza e sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione e di leale collaborazione di cui all'art. 120. Da tale ultimo punto di vista, deve osservarsi che - prima dell'entrata in vigore delle impugnate disposizioni - l'autorizzazione unica era rilasciata da un Commissario nominato specificamente per la singola area ZES dal Presidente del Consiglio dei ministri e «d'intesa con il Presidente della Regione interessata» (cfr. art. 4, comma 6-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2017, n. 91) e, pertanto, scelto di concerto tra lo Stato e la regione, in conformita' a quanto piu' volte ribadito da codesta Corte anche nella giurisprudenza quivi citata. E' noto che, nelle materie di competenza concorrente, e' sempre necessario, per garantire il coinvolgimento delle regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da garantire l'esercizio di funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni; e' stato precisato, a tal proposito, che «deve trattarsi di "intese forti" (sentenze n. 121 del 2010 e n. 6 del 2004), non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella "ipotesi estrema, che si verifica allorche' l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace" (sentenza n. 165 del 2011; in seguito, sentenza n. 179 del 2012)» (Corte costituzionale, sentenza n. 7 del 21 gennaio 2016). L'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, dispone che il Piano strategico della ZES unica sia predisposto dalla Struttura di missione ZES, limitandosi a richiamare la partecipazione delle regioni in assenza di qualsivoglia riferimento alle modalita' effettive e concrete di coinvolgimento degli enti territoriali interessati. In mancanza di una specifica delega regionale, per le motivazioni suesposte, anche siffatta previsione contrasta apertamente con l'art. 117 della Costituzione, per lesione della potesta' legislativa regionale sia in materia di «governo del territorio» - come definita dalla richiamata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte - che, per quanto oggetto della disciplina relativa alla ZES, in materia di «sostegno all'innovazione per i settori produttivi»" e «porti e aeroporti civili». In continuita' con i rilievi tutti sopra operati, si evidenzia un'innegabile ridondanza sulle attribuzioni regionali di cui agli articoli 5, 117, 118 e 119 della Costituzione (che dettano norme direttamente attributive di competenze) anche della violazione - da parte delle disposizioni impugnate - degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Innanzitutto, deve osservarsi che, come sopra chiarito, l'istituto delle zone economiche speciali e' destinato alle aree piu' svantaggiate del Paese e nasce con spiccati fini perequativi, proprio nel rispetto del principio di eguaglianza, sia formale che sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione. Alla luce di tale ratio, venivano riconosciuti agli organi di Governo all'uopo nominati poteri di deroga e semplificazione amministrativa, esercitati da ciascuno secondo le precipue esigenze del territorio di riferimento, al fine di garantire, in ragione di un'analisi concreta dei fabbisogni e delle potenzialita' del luogo, una migliore gestione in tema di politica industriale e di sviluppo economico. Tali esigenze di differenziazione, tuttavia, restano perseguite dal legislatore statale solo con riferimento alle Zone logistiche semplificate di cui all'art. 1, comma 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, istituite «[a]l fine di favorire [attraverso un regime di agevolazioni e semplificazioni, N.d.RR.] la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni piu' sviluppate», alle quali continua ad applicarsi - nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017, ne disciplinera' le procedure di costituzione e le modalita' di organizzazione e funzionamento - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, recante «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», che, in quanto attuativo della previgente disciplina in materia di ZES, e' rispettoso dei crismi di ragionevolezza, adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione e leale collaborazione. D'altronde, anche lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del menzionato art. 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017 riprende, in termini di governance, i contenuti dell'originario impianto normativo della ZES, con il riconoscimento di ampi margini di competenza in capo alle regioni. Da cio' consegue un'eclatante asimmetria normativa tra le regioni sviluppate e quelle del Mezzogiorno che sono illegittimamente estromesse - anche per quanto sopra detto - da procedimenti rilevantissimi in tema di politica industriale e di sviluppo economico. Le criticita' evidenziate rappresentano, per l'appunto, la patente violazione dei menzionati articoli 3 e 97 della Costituzione - che statuiscono i fondamentali principi di eguaglianza, imparzialita' e buon andamento - avendo a mente che «Il principio di ragionevolezza e' dunque leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalita' intra legem, intesa come "contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata" (sentenza n. 416 del 2000)» (Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 13 aprile 2017). La ridondanza di tali lesioni nella sfera di attribuzioni della Regione Campania e' evidente sotto molteplici profili. Innanzitutto, essa riverbera chiaramente nell'art. 5 della Costituzione, il quale, come visto, impone allo Stato di riconoscere e promuovere le autonomie locali, di attuare il piu' ampio decentramento amministrativo e di adeguare i principi e i metodi della propria legislazione alle esigenze dell'autonomia e, per l'appunto, del decentramento. L'irrazionale disciplina introdotta con le impugnate disposizioni elude gravemente i precetti costituzionali di cui al menzionato art. 5, che e' una norma competenziale la cui violazione puo' essere dedotta, innanzi a codesta Ecc.ma Corte, in via principale dalle regioni (Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 6 ottobre 2021). Ancora, la violazione de qua ridonda nelle competenze assegnate alla Regione Campania dall'art. 117 della Costituzione. Come sopra rappresentato, infatti, le impugnate disposizioni concernono in amplissima misura materie assegnate alla competenza concorrente delle Regioni, quali quelle relative al «governo del territorio», al «sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e ai «porti e aeroporti civili». Da tale ultimo punto di vista, non potra' sfuggire che l'art. 4 del decreto legislativo n. 91 del 2017, abrogato dall'art. 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, espressamente prevedeva che la Zona economica speciale «comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT)». Per tutte le ragioni sopra esposte e alla stregua delle medesime disposizioni della Carta fondamentale sopra indicate, si presenta costituzionalmente illegittimo, altresi', l'art. 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, che, con l'introduzione dell'istituto della ZES unica, offre una disciplina transitoria e di coordinamento.
P. Q. M. Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 novembre 2023, n. 268: a) per violazione degli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: alla lettera d) del medesimo, prevede che gli Accordi per la coesione siano definiti, tra l'altro, «dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione», ove da interpretarsi nel senso di subordinare la sottoscrizione dell'Accordo per la coesione alla verifica dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, piuttosto che allo stato di avanzamento dei detti cicli; alla lettera i) del medesimo, prevede che, «Per far fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato»; b) per violazione degli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dell'art. 2, nella parte in cui, al comma 4, prevede che «Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'art. 4» senza far salva la circostanza che il ritardo sia dovuto a causa non imputabile all'amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione e nella parte in cui prevede che «Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalita' di cui all'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, secondo criteri di premialita', nei limiti della ripartizione di cui al medesimo art. 1, comma 178, alinea, primo periodo», anziche' prevedere che tali risorse siano reimpiegate dalla stessa amministrazione assegnataria delle medesime; c) per violazione degli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, che istituiscono e disciplinano l'organizzazione e le modalita' di funzionamento della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica); d) per violazione degli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dell'art. 22, nella parte in cui reca la disciplina transitoria e di coordinamento a fronte dell'istituzione della ZES unica. Si allega copia della delibera di Giunta regionale n. 12 del 10 gennaio 2024. Napoli-Roma, 15 gennaio 2024 Gli avvocati: Marzocchella - Bove